CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2016
681.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica. Testo base C. 2305 Decaro, C. 73 Realacci, C. 111 Bratti, C. 2566 Cristian Iannuzzi, C. 2827 Scotto e C. 3166 Busto.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la parola: implementare aggiungere le seguenti: e sviluppare.
1. 2. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, accessibile a tutti i cittadini.
1. 3. (nuova formulazione) Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
1. 5. (nuova formulazione) Schullian, Marguerettaz.

ART. 2.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: corsia di marcia aggiungere le seguenti: mediante elementi in elevazione sulla pavimentazione oppure.
2. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: (greenway) con le seguenti: (greenway ciclabile o via verde ciclabile).
2. 2. (nuova formulazione) Carrescia, Mura.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere la parola: comunque.
2. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 3.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h-bis) la definizione delle azioni necessarie a sostenere lo sviluppo della mobilità ciclistica in ambito urbano, con particolare riferimento alla sicurezza dei ciclisti e all'interscambio modale tra la mobilità ciclistica, il trasporto ferroviario e il trasporto pubblico locale.
3. 2. (nuova formulazione) Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 3, lettera c), dopo le parole: di priorità aggiungere le seguenti: con relativa motivazione.
3. 4. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

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  Al comma 3, lettera d), dopo la parola: ferroviarie, aggiungere le seguenti: e metropolitane.
3. 6. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché attraverso la predisposizione dei mezzi pubblici per il trasporto delle biciclette.
3. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 3, lettera g), dopo le parole: città metropolitane aggiungere le seguenti:, delle province.
3. 8. Carrescia, Mura.

  Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché il coinvolgimento degli utenti nella programmazione, realizzazione e gestione della rete cicloviaria.
3. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 4.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, paesaggistico, storico, culturale e architettonico.
4. 5. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 5, sostituire le parole: possono essere acquisiti anche mediante con le seguenti: sono acquisiti mediante.
4. 6. (nuova formulazione) Carrescia, Mura.

  Al comma 6, dopo le parole: del presente articolo, aggiungere le seguenti: ne danno evidenza pubblicando il progetto, i pareri e tutta la documentazione prodotta, sui siti web istituzionali dell'ente e mediante piattaforma di cui al comma 9 del presente articolo,.
4. 8. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo:. Il sistema informativo deve risultare accessibile, in linea con la strategia nazionale di open government e open data, e consultabile tramite una piattaforma open source sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;.
5. 1. (nuova formulazione) Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: alla sua integrazione e interconnessione con le altre modalità di trasporto, aggiungere la seguente: stradale,.
5. 4. (nuova formulazione) De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche in collaborazione con associazioni o enti riconosciuti a livello nazionale.
5. 6. (nuova formulazione) De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano; Pag. 162
   b) al comma 2, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*6. 1. Dellai.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   b) al comma 2, sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
*6. 2. Schullian, Marguerettaz.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per conseguire le altre finalità della presente legge.
6. 3. (nuova formulazione) De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: pubblici, con le seguenti: di trasporto pubblico.
6. 9. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 4, sostituire le parole: trasporto pubblico locale regionale con le seguenti: trasporto pubblico regionale.
6. 10. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'istituzione nell'ambito delle regioni dell'ufficio per la mobilità ciclistica, con le modalità di cui al comma 2, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 12. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

ART. 7.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: pubblicati, aggiungere le seguenti: in formato open data.
7. 4. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: (greenway) con le seguenti: (greenway ciclabile o via verde ciclabile).
7. 5. (nuova formulazione) Carrescia, Mura.

  Al comma 2, lettera l), dopo le parole: sosta delle biciclette, aggiungere le seguenti: prioritariamente in prossimità degli edifici scolastici e adibiti a pubbliche funzioni.
7. 9. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Al comma 2, lettera l), dopo le parole: sosta delle biciclette aggiungere le seguenti:, prioritariamente in prossimità dei principali nodi di interscambio modale,.
7. 10. (nuova formulazione) Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere i commi 3 e 4;
   b) al comma 5 sostituire le parole: ai commi 1 e 3 con le seguenti: al comma 1.

Pag. 163

  Conseguentemente all'articolo 8 aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. Le province, nell'ambito di esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 85, lettere a) e b), della legge 7 aprile 2014, n. 56, definiscono, anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per la mobilità ciclistica, gli interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, in coerenza con il Piano regionale della mobilità di cui all'articolo 6, e con i Piani di cui al comma 1 dell'articolo 7. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma sono pubblicati sul sito internet istituzionale dell'ente.
  1-ter. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1-bis individuano la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio della provincia, in attuazione e a integrazione della rete di livello regionale e in corrispondenza con le reti individuate dai comuni e dalle città metropolitane nei Piani di cui al comma 1 dell'articolo 7.
  1-quater. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1-bis costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti. Gli enti interessati assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui al precedente periodo.
7. 11. (nuova formulazione) Carrescia, Mura.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. L'istituzione nell'ambito dei comuni e delle città metropolitane dell'ufficio per la mobilità ciclistica, con le modalità di cui al comma 1-bis, ha luogo a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali vigenti. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. 13. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: a mezzo internet con le seguenti:, digitale e consultabile sul sito internet dell'ente, in formato open data.
8. 2. (nuova formulazione) Cristian Iannuzzi, Furnari.

ART. 9.

  Al comma 2, dopo le parole: che gestiscono aggiungere le seguenti: la sosta di veicoli, le strutture destinate a parcheggio,.
9. 1. (nuova formulazione) De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La gestione delle velostazioni di cui al comma 1 può essere affidata ai soggetti di cui al comma 2, alle aziende di gestione del trasporto pubblico, a cooperative sociali o ad associazioni, secondo procedure di affidamento a evidenza pubblica, conformi alla normativa vigente.
9. 3. (ulteriore nuova formulazione) De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 3, dopo le parole: a cooperative sociali aggiungere le seguenti: e di servizi.
9. 4. Mura.

  Al comma 7, dopo le parole: una quota aggiungere le seguenti: non inferiore al 20 per cento,.
9. 7. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

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ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. Al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «sicurezza stradale» sono aggiunte le seguenti: «e della mobilità sostenibile» e dopo le parole: «fluidità della circolazione» aggiungere le seguenti: «e della promozione dell'uso dei velocipedi.».
10. 01. (nuova formulazione) De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Ricostituzione del Fondo per la mobilità sostenibile).

  1. Per le finalità della presente legge sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede nell'ambito del Fondo speciale in conto capitale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare.
11. 01. (nuova formulazione) Franco Bordo, Folino.

ART. 13.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: presenta annualmente una relazione al Parlamento con le seguenti: presenta entro il 30 aprile di ogni anno al Parlamento e pubblica sul proprio sito web una relazione.
13. 3. (nuova formulazione) De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il cronoprogramma degli interventi previsti dalla programmazione nazionale.
13. 4. Cristian Iannuzzi, Furnari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I dati della relazione sono pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in un formato di tipo aperto, come definito dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 68 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
13. 5. De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Nicola Bianchi.

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ALLEGATO 2

7-01052 Meta: Adeguamento delle dotazioni tecnologiche di sicurezza delle reti ferroviarie regionali.
7-01060 De Lorenzis: Adeguamento delle dotazioni tecnologiche di sicurezza delle reti ferroviarie regionali.
7-01061 Franco Bordo: Adeguamento delle dotazioni tecnologiche di sicurezza delle reti ferroviarie regionali.
7-01062 Garofalo: Adeguamento delle dotazioni tecnologiche di sicurezza delle reti ferroviarie regionali.
7-01008 Di Stefano: Adeguamento delle dotazioni tecnologiche di sicurezza delle reti ferroviarie regionali.

TESTO UNIFICATO APPROVATO

  La Commissione IX,
   premesso che:
    nella mattina di martedì 12 luglio 2016 un terribile incidente, verificatosi in Puglia, lungo la linea ferroviaria regionale Bari – Barletta, nella tratta Corato – Andria, ha causato, sulla base di un bilancio delle vittime ancora provvisorio, la morte di 23 persone, passeggeri e macchinisti, e il ferimento di oltre 50 passeggeri, di cui 11 in condizioni gravi;
    le vittime dell'incidente erano in gran parte lavoratori, studenti universitari e viaggiatori diretti all'aeroporto di Bari-Palese, i quali si spostavano su una linea del trasporto regionale ferroviario che è utilizzata in netta prevalenza da pendolari e che riveste un'importanza fondamentale per la mobilità della popolazione dei territori da essa attraversati;
    la linea ferroviaria Bari – Barletta è una linea ferroviaria di proprietà della regione Puglia, affidata alla società Ferrotramviaria, che vi opera in qualità sia di gestore dell'infrastruttura sia di impresa ferroviaria e che si è distinta per l'efficienza e la qualità dei servizi resi;
    l'incidente è stato determinato dallo scontro frontale di due treni su una tratta, quella Corato – Andria, a binario unico; sulla base della stessa dinamica dell'incidente, è apparso da subito che esso può essere dipeso da carenze nel sistema di sicurezza della circolazione ferroviaria, che su quella tratta è regolata tramite il meccanismo del consenso telefonico, che il capostazione della stazione da cui muove il treno deve chiedere e ottenere dal capostazione della stazione successiva prima di permettere al treno di partire;
    il meccanismo del consenso telefonico, pur operando da decine di anni sulla tratta in cui è avvenuto l'incidente e su molte altre tratte della rete delle cosiddette ferrovie secondarie, è un meccanismo sicuramente poco evoluto e maggiormente esposto a rischi derivanti da errore umano, mentre sono oggi disponibili e ordinariamente impiegati sulla rete ferroviaria nazionale sistemi automatici di controllo, quali il sistema di controllo marcia treno (SCMT), il sistema di supporto alla condotta (SSC) o il sistema ERTMS/ETCS (European Rail Traffic Management System/European Pag. 166Train Control System), di cui è dotata l'alta velocità, che abbassano enormemente la probabilità di incidente, proprio in quanto riducono il rischio dovuto ad errori umani;
    l'incidente del 12 luglio, con le sue conseguenze così gravi in termini di vittime e di feriti, ha reso drammaticamente evidente la disparità nella dotazione di tecnologie per la sicurezza della circolazione ferroviaria tra la rete ferroviaria nazionale, che ha standard di eccellenza a livello mondiale, anche in virtù dei notevoli investimenti che negli anni recenti sono stati e continuano a essere dedicati all'installazione di tali strumentazioni tecnologiche, e la cosiddetta rete secondaria o almeno una parte di essa;
    occorre tuttavia considerare che la rete secondaria ha un'estensione totale di oltre 3 mila chilometri (a fronte dei circa 16.700 della rete ferroviaria nazionale gestita da RFI) e comprende linee che, come nel caso della linea Bari – Barletta, sono essenziali per il sistema di trasporto ferroviario regionale e per l'utenza pendolare che ne è il principale fruitore;
    la disparità nelle dotazioni di tecnologie di sicurezza trova riscontro nel fatto che anche il sistema di vigilanza sulla sicurezza del trasporto ferroviario è diverso: la rete ferroviaria nazionale è di competenza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che impone il rispetto degli standard di sicurezza richiesti dal quadro normativo europeo; per le linee ferroviarie in concessione l'attività di vigilanza sulla sicurezza è svolta dagli USTIF (Uffici speciali trasporti a impianti fissi), organi periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    il decreto legislativo n. 162 del 2007, con cui è stato recepito il «secondo pacchetto ferroviario» per quanto attiene ai profili della sicurezza ed è stata istituita l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, ha infatti stabilito che sulle reti regionali non isolate l'Agenzia eserciterà le proprie competenze soltanto a decorrere da quando «risultino completati sistemi di attrezzaggio idonei a rendere compatibili i livelli tecnologici delle medesime reti regionali a quelli della rete nazionale per permettere l'unificazione degli standard di sicurezza, dei regolamenti e delle procedure per il rilascio del certificato di sicurezza» (articolo 27, comma 4). Fino a quel momento sulle reti regionali, per le quali non risultano completati gli adeguamenti tecnologici, «possono continuare ad operare senza certificato di sicurezza le imprese ferroviarie controllate dal gestore dell'infrastruttura, o facenti parte della società che gestisce l'infrastruttura; in tale caso il direttore di esercizio è responsabile di tutti gli obblighi di legge», come determinati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980, che ha definito la disciplina nazionale della sicurezza dell'esercizio delle ferrovie;
    ciò significa che proprio l'inadeguatezza dei livelli tecnologici di sicurezza delle reti regionali non ha reso possibile prevedere che tali reti fossero sottoposte alla vigilanza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie;
    da ultimo, il decreto legislativo n. 112 del 2015, con cui è stata recepita la direttiva di rifusione 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (cosiddetta «direttiva Recast»), ha demandato ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, l'individuazione delle reti ferroviarie regionali non isolate alle quali si applica la disciplina sull'utilizzo e la gestione dell'infrastruttura, oltre che sull'attività ferroviaria, dettata dall'Unione europea;
    la politica dei trasporti si è caratterizzata di recente per una chiara volontà di sostegno al trasporto ferroviario e, nell'ambito di questo indirizzo, per il riconoscimento della priorità e dell'urgenza degli interventi di riqualificazione e rilancio del trasporto pubblico locale e regionale, anche attraverso i finanziamenti destinati al rinnovo del parco rotabile; la sicurezza del trasporto ferroviario regionale deve rappresentare un elemento fondamentale di questa politica;Pag. 167
    a tal fine, occorre che il Governo, in parallelo alle rilevanti risorse finanziarie che, nel contratto di programma con Rete ferroviaria italiana, sono destinate alle tecnologie per la sicurezza, individui, in accordo con le regioni interessate, gli interventi necessari per garantire entro tempi certi e predeterminati adeguati livelli tecnologici di sicurezza delle reti ferroviarie regionali, mediante l'installazione di sistemi automatici di controllo;
    a tal fine, è necessario che il Governo, in uno spirito di piena collaborazione con le regioni al servizio dei cittadini, esplichi un'azione di stimolo, di supporto, anche finanziario, e di assistenza, anche con il coinvolgimento delle competenze di cui dispone Rete ferroviaria italiana, sia in fase di definizione di un vero e proprio piano di adeguamento degli standard di sicurezza delle ferrovie regionali, sia in fase di realizzazione degli interventi in esso previsti;
    occorre altresì pervenire quanto prima possibile a unificare in capo all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie la vigilanza sulla sicurezza riguardo a tutte le reti ferroviarie presenti sul territorio italiano, ad eccezione di quelle espressamente escluse ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 162 del 2007 (sistemi di trasporto leggero; reti ferroviarie isolate; reti private utilizzate esclusivamente dal proprietario per il trasporto di merci; ferrovie storiche, museali e turistiche), e, in particolare, ad estendere le competenze dell'Agenzia alle reti ferroviarie regionali non isolate, anche in considerazione dell'apporto che l'Agenzia stessa potrà fornire con riferimento alla programmazione e attuazione degli interventi di adeguamento delle dotazioni tecnologiche di sicurezza delle suddette reti,

impegna il Governo:

   a considerare la questione della sicurezza delle reti ferroviarie regionali, utilizzate prevalentemente dai pendolari, un elemento fondamentale e prioritario di una politica dei trasporti finalizzata alla riqualificazione e rilancio del trasporto pubblico locale e regionale e rivolta a sostenere e promuovere il trasporto ferroviario;
   ad assumere ogni iniziativa volta a provvedere ad una dettagliata ricognizione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti delle condizioni di sicurezza delle reti ferroviarie locali e regionali, isolate e non isolate, adibite al trasporto passeggeri, delle reti ferroviarie adibite alla prestazione di servizi passeggeri urbani e suburbani e delle infrastrutture ferroviarie, anche private, adibite alle operazioni merci sprovviste di sistemi di controllo automatizzati, dei relativi regimi di circolazione, dei progetti di ammodernamento, potenziamento e messa in sicurezza, incluso lo stato dei passaggi a livello e tutto quello che riguarda la sicurezza ferroviaria di dette reti regionali;
   ad assumere conseguentemente tutte le iniziative utili per individuare, in accordo e in piena collaborazione con le regioni, gli interventi necessari per garantire sulle reti ferroviarie regionali adeguati livelli tecnologici di sicurezza, mediante l'installazione di sistemi automatici di controllo, e per definire, anche attraverso un vero e proprio piano di adeguamento dei livelli tecnologici di sicurezza delle reti ferroviarie regionali, tempi certi e prestabiliti di effettuazione dei suddetti interventi;
   a superare completamente il sistema del meccanismo del segnalamento telefonico in modo da garantire il diritto alla sicurezza per coloro che viaggiano nelle tratte ferroviarie regionali, adottando tecnologie moderne e avanzate come quelle utilizzate per la sicurezza della rete ferroviaria nazionale;
   a fornire il supporto finanziario e l'assistenza, anche con il coinvolgimento delle competenze di cui dispone Rete ferroviaria italiana, per assicurare che gli interventi di adeguamento dei livelli tecnologici di sicurezza delle reti ferroviarie regionali siano portati a compimento nei tempi previsti;Pag. 168
   ad adottare le iniziative necessarie per pervenire quanto prima possibile a estendere le competenze relative alla vigilanza sulla sicurezza dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie alle reti ferroviarie regionali non isolate, anche in considerazione dell'apporto che l'Agenzia stessa potrà fornire con riferimento alla programmazione e attuazione degli interventi di adeguamento delle dotazioni tecnologiche di sicurezza delle suddette reti;
   ad adottare iniziative volte ad una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario garantendo una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario;
   ad assumere tutte le iniziative utili ad assicurare che il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, possa disporre stabilmente di una dotazione finanziaria sufficiente a far fronte adeguatamente agli oneri degli enti locali e delle aziende di trasporto pubblico.
(8-00197) «Meta, De Lorenzis, Franco Bordo, Garofalo, Marco Di Stefano, Tullo, Antezza, Anzaldi, Nicola Bianchi, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Carinelli, Carloni, Castricone, Catalano, Causin, Coppola, Crivellari, Culotta, Dell'Orco, Fauttilli, Ferro, Folino, Gandolfi, Liuzzi, Pierdomenico Martino, Mauri, Minnucci, Mognato, Mura, Oliaro, Pagani, Paolo Nicolò Romano, Simoni, Spessotto».

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ALLEGATO 3

Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate (Nuovo testo unificato C. 72 Realacci ed abb.).

PARERE APPROVATO

  La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge recanti «Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate» (C. 72 Realacci e abb.),
   premesso che:
    il provvedimento mira alla realizzazione di una rete nazionale di «mobilità dolce», connotata da un'elevata sostenibilità ambientale ed equiparata – ai fini della pianificazione e della programmazione a livello nazionale e locale, nonché a quella di livello europeo – alle altre reti infrastrutturali nazionali;
    le modalità di realizzazione della rete, di cui all'articolo 2, prevedono che essa principalmente derivi dal recupero e dal riutilizzo di infrastrutture quali percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi equestri, cammini storici, percorsi religiosi, strade bianche, tratturi e strade locali a basso traffico, treni turistici, percorsi velo-rail, alzaie lungo i fiumi, canali ed aree vallive ed altre tipologie che consentono utilizzi sostenibili; sono altresì introdotte misure, sicuramente condivisibili, volte a favorire l'integrazione della rete di mobilità dolce con il trasporto pubblico locale;
    per quanto concerne la definizione della rete di mobilità dolce e, in particolare, il riferimento alle ferrovie e ai treni turistici, si evidenzia peraltro l'esigenza che essi non costituiscano parte della rete della mobilità dolce, ma che, come correttamente disposto dall'articolo 4, rientrino tra le infrastrutture che «integrano» la mobilità dolce;
    si sottolinea altresì che è in corso di esame da parte di questa Commissione una proposta di legge volta a disciplinare in modo organico l'esercizio del trasporto ferroviario su linee storico-turistiche di particolare pregio dal punto di vista ambientale, culturale, paesaggistico e archeologico; risulta pertanto opportuno non inserire nella proposta di legge in esame disposizioni che interessino in modo specifico tale materia;
    in diverse disposizioni del testo in esame si fa riferimento alle ferrovie dismesse. In particolare, l'articolo 2 reca la definizione di ferrovie dismesse, nell'ambito delle infrastrutture da recuperare e riutilizzare ai fini della realizzazione della rete nazionale della mobilità dolce; l'articolo 4, comma 2, prevede, tra le tipologie di percorsi con le quali realizzare preferibilmente la rete nazionale della mobilità dolce anche le ferrovie dismesse; il successivo articolo 5 disciplina l'utilizzo delle ferrovie dismesse come aree nelle quali sviluppare la mobilità dolce (greenways), demandando ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la pubblicazione entro il 31 dicembre di ogni anno dell'elenco di tali linee ferroviarie. Al riguardo si evidenzia l'esigenza di precisare Pag. 170che l'uso delle ferrovie «dismesse» ai fini della mobilità dolce sia limitato ai soli casi nei quali il sedime ferroviario non sia armato o, in ogni caso, si trovi in condizioni di armamento che escludano il ripristino dell'esercizio ferroviario;
    l'articolo 7 modifica il codice dei beni culturali prevedendo che anche le ferrovie turistiche, ferrovie sospese e ferrovie dismesse, di pregevole valore paesaggistico o inserite in ambiti territoriali di particolare valenza rientrino tra i beni paesaggistici e possano pertanto essere qualificati come beni di notevole interesse pubblico, applicando quindi ad esse la specifica disciplina prevista in tali casi. Si evidenzia tuttavia che le suddette previsioni potrebbero comportare vincoli eccessivi e tali da rendere più difficile l'attivazione e più onerosa la gestione dei percorsi ferroviari turistici;
    l'articolo 9, nel definire i compiti e la composizione dell'Osservatorio sulla mobilità dolce, prevede la partecipazione anche di rappresentanti delle associazioni impegnate nella salvaguardia, nella promozione e nella gestione di ferrovie turistiche. Per le ragioni già indicate si segnala l'opportunità di sopprimere tale previsione;
   si evidenzia altresì l'esigenza di assicurare il coordinamento tra il testo unificato in oggetto e il testo della proposta di legge recante disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica, in corso di esame in sede referente da parte di questa Commissione, con il quale tra l'altro si definiscono le modalità per l'individuazione della rete ciclabile nazionale, integrata nel sistema della rete ciclabile transeuropea «EuroVelo»,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole da: «e persegue l'obiettivo» fino a: «garantendo così» con le seguenti: «, e garantendo»;
   2) all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: «in coerenza» aggiungere le seguenti: «con la rete ciclabile nazionale, quale rete infrastrutturale di livello nazionale integrata nel sistema «EuroVelo», e, nell'ambito di questa,»;
   3) all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera b), primo periodo, sopprimere le parole «treni turistici»;
    b) alla lettera d), secondo periodo, dopo le parole «dall'esercizio ferroviario,» aggiungere le seguenti: «che non siano armati o, comunque, che siano in condizioni di armamento tali da escludere il ripristino dell'esercizio ferroviario medesimo,»;
   4) all'articolo 5, sopprimere il comma 2;
   5) all'articolo 7, comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso d-bis) e apportare le conseguenti modifiche di coordinamento alle lettere b), c) e d);
   6) all'articolo 9, comma 3, sopprimere le seguenti parole: «, nonché nella salvaguardia, nella promozione e nella gestione di ferrovie turistiche».