CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 luglio 2016
681.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 (C. 3867 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3867 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013»;
   osservato che la ratio principale del complesso delle disposizioni europee in materia di brevetti è quella di creare un sistema completo di protezione sovranazionale, con un'efficacia giuridica unitaria, in seno al territorio dell'Unione europea, dei brevetti rilasciati ai sensi della Convenzione di Monaco del 1973, dando vita a un tribunale comune per una rapida risoluzione delle controversie;
   preso atto che gli articoli 3 e 4 del disegno di legge contengono norme di adeguamento dell'ordinamento interno ad alcune disposizioni dell'Accordo;
   valutato che, in particolare, l'articolo 3 modifica il decreto legislativo n. 168 del 2003, relativo all'istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, al fine di escludere dalla cognizione delle Sezioni specializzate le (sole) azioni cautelari e di merito per le quali l'Accordo sul tribunale unificato dei brevetti prevede la competenza esclusiva del tribunale stesso;
   considerato che, pertanto, ai sensi di questa modifica e in virtù di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 32 dell'Accordo, gli organi giurisdizionali nazionali – le Sezioni in questione – rimangono competenti a conoscere delle azioni relative a brevetti che non rientrano nella competenza esclusiva del Tribunale unificato;
   preso atto, quindi, che viene fatto salvo il regime transitorio – previsto dall'articolo 83 dell'Accordo – per i primi sette anni dall'entrata in vigore, nel quale vi è una competenza alternativa del tribunale e dei giudici nazionali;
   rilevato, quindi, che alla luce di quanto sopraesposto, permangono due procedimenti distinti finalizzati alla tutela del brevetto attivabili presso due diverse giurisdizioni, quella europea e quella nazionale;
   considerata l'esigenza di valutare se la natura esclusiva della giurisdizione del Tribunale unificato possa comportare, al termine del periodo transitorio, una compressione del diritto di difesa nel caso in cui un soggetto titolare di un brevetto riconosciuto in base alla normativa nazionale intenda adire il giudice nazionale per far valere il proprio diritto nei confronti di un soggetto titolare di un brevetto europeo;
   rilevato, poi, che l'articolo 4 integra la disciplina sul diritto di brevetto contenuta nell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005), inserendo tre nuovi commi, da 2-bis a 2-quater;
   osservato che il nuovo comma 2-bis dell'articolo 66 del Codice della proprietà Pag. 45industriale dispone che il brevetto conferisce al titolare anche il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di fornire o di offrire di fornire a soggetti diversi dagli aventi diritto all'utilizzazione dell'invenzione brevettata i mezzi relativi ad un elemento indispensabile di tale invenzione e necessari per la sua attuazione nel territorio di uno Stato in cui la medesima invenzione è protetta;
   rilevato che, ai sensi del nuovo comma 2-ter, quanto sopra previsto dal comma 2-bis non si applica quando i mezzi sono costituiti da prodotti che si trovano correntemente in commercio, a meno che il terzo non induca il soggetto a cui sono forniti a compiere gli atti vietati ai sensi dello stesso articolo 66, comma 1;
   considerato che non risulta del tutto chiara la locuzione di cui al predetto comma 2-ter, posto che il comma 1 dell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale non si riferisce ad atti vietati, ma stabilisce che i diritti di brevetto consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previste dal Codice stesso;
   considerato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento, autorizzando la ratifica di un accordo internazionale e dettando disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno, è riconducibile alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione), e «ordinamento civile» (articolo 117, secondo comma, lettera l)), della Costituzione»), attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) rispetto all'articolo 3 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, in virtù di quanto previsto dal paragrafo 2 dell'articolo 32 e dall'articolo 83 dell'Accordo in tema di competenza giurisdizionale e regime transitorio, valuti la Commissione di merito se la natura esclusiva della giurisdizione del Tribunale unificato possa comportare, al termine del periodo transitorio, in cui è previsto un doppio binario di tutela, una compressione del diritto di difesa nel caso in cui un soggetto titolare di un brevetto riconosciuto in base alla normativa nazionale intenda adire il giudice nazionale per far valere il proprio diritto nei confronti di un soggetto titolare di un brevetto europeo;
   b) all'articolo 4, capoverso 2-ter, del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento agli atti vietati ai sensi dell'articolo 66, comma 1, considerato che tali atti a cui si intende fare riferimento sembrerebbero essere quelli contemplati al precedente comma 2-bis del nuovo articolo 66, non prevedendo il comma 1 dell'articolo 66 del Codice della proprietà industriale alcun divieto.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali (C. 3976 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3976 Governo, approvato dal Senato, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali»;
   valutato che il provvedimento interviene in via prevalente sulle materie «sistema contabile dello Stato» ed «armonizzazione dei bilanci pubblici», di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.