CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 luglio 2016
680.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva. Testo unificato C. 1680 Fossati e C. 1425 Di Lello.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 2, dopo le parole: la parità di genere aggiungere le seguenti: e l'integrazione.
1. 1. Vezzali.

  Al comma 2, sopprimere le parole: promuovendo la parità di genere in tutti gli ambiti sportivi.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Lo Stato tutela le pari opportunità nella pratica sportiva, riconosce parità di valore allo sport praticato dalle donne e dagli uomini e si impegna a tutelare e a promuovere azioni favorevoli al superamento delle diversità e delle difficoltà presenti nello sport femminile.
  2-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono, d'intesa con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), con le Federazioni sportive associate, con le discipline sportive associate, con gli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti e con le associazioni sportive, una rete di supporto allo sport femminile per la realizzazione di iniziative tese a conciliare lo sport con la maternità e con il tempo da dedicare alla famiglia.
1. 2. Palmieri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
1. 3. Nicoletti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Ai fini della presente legge, per attività motorie si intendono le diverse forme di movimento umano razionale attivo comunque finalizzato che, esercitate in forma organizzata, in luoghi pubblici o privati, hanno come obiettivi il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino del benessere e dell'efficienza psicofisica, l'espressione e il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni sociali, la pratica di attività sportive non competitive, del fitness e del wellness, anche mediante l'attività fisica adattata. Restano ferme e distinte le attribuzioni degli operatori del settore sanitario ai sensi della legislazione vigente in materia.
1. 4. Abrignani.

  Al comma 4, dopo le parole: qualsiasi forma di attività fisica aggiungere le seguenti: anche non agonistica.
1. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 106

  Al comma 4, dopo le parole: abbia come obiettivo aggiungere le seguenti: il corretto sviluppo della figura umana,.
1. 200. Vezzali.

  Al comma 5, primo periodo, alla parola: Per premettere le seguenti: Nell'ambito di quanto previsto dal comma 4,.
1. 101. Relatore.

  Al comma 6, dopo le parole: strumento di conoscenza e dialogo, aggiungere le seguenti: di autocontrollo,.
1. 6. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: esercitano una funzione con le seguenti: gestiscono in autonomia le funzioni pubbliche,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le seguenti parole: e ne garantisce l'autonomia.
2. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, sopprimere la parola: dilettantistiche.
2. 100. Relatore.

  Al comma 2, dopo le parole: si intendono aggiungere le seguenti: anche.
2. 101. Relatore.

  Al comma 2, sostituire le parole: dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) con le seguenti: ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto del CONI.
2. 102. Relatore.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Professionista delle attività motorie).

  1. È istituita la figura del professionista delle attività motorie, denominato chinesiologo, le cui abilità, conoscenze e competenze sono individuate dalla norma tecnica UNI 11475.
  2. Formano comunque oggetto della competenza del chinesiologo le seguenti attività finalizzate al mantenimento del benessere e dell'efficienza psico-fisica mediante la promozione di stili di vita attivi nonché al recupero motorio:
   a) conduzione e valutazione delle attività motorie, di fitness e wellness individuali e di gruppo per tutte le età, a carattere educativo, ricreativo e riadattativo, anche per la promozione della salute nella comunità;
   b) informazione e comunicazione nell'ambito delle attività motorie;
   c) progettazione, coordinamento, direzione tecnica e conduzione delle attività motorie di cui alle lettere a) e b).

  3. Il chinesiologo deve essere in possesso di una laurea appartenente alla classe delle lauree in scienze delle attività motorie e sportive (L-22), di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007, ovvero del diploma di educazione fisica rilasciato dagli istituti superiori di educazione fisica, ovvero di titoli universitari, anche conseguiti all'estero, dichiarati equipollenti ai sensi della legislazione vigente in materia, ovvero dei requisiti individuati dal Quadro europeo delle qualifiche, richiamati dalla norma tecnica UNI 11475.

Art. 2-ter.
(Tecnico delle attività motorie).

  1. È istituita la figura del tecnico delle attività motorie, che opera in collaborazione Pag. 107e sotto la direzione del chinesiologo nell'assistenza alle persone per la corretta esecuzione degli esercizi previsti dai programmi di attività motorie.
  2. Il tecnico delle attività motorie può proporre al chinesiologo eventuali modifiche da apportare al programma previsto qualora ne riscontri la necessità.
  3. Per l'attribuzione della qualifica di tecnico delle attività motorie è necessario il superamento di un percorso formativo nell'ambito del Sistema nazionale di qualifica dei tecnici sportivi equivalente a 10 crediti formativi universitari.

Art. 2-quater.
(Tutela dei praticanti delle attività motorie).

  1. Il chinesiologo ha l'obbligo di rendere noto per scritto, al pubblico e alla clientela, il possesso dei titoli di studio che costituiscono i requisiti per l'esercizio della rispettiva attività ai sensi della presente legge.
  2. La presenza di un responsabile di settore nelle palestre e nelle strutture gestite da soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, è obbligatoria. Il chinesiologo è responsabile dell'applicazione dei programmi svolti nonché del rispetto delle normative anti-doping e dell'adeguata diffusione di informazioni in ordine ai possibili effetti collaterali connessi all'assunzione di integratori alimentari o di sostanze comunque dirette a migliorare le prestazioni sportive non vietate dalla legislazione vigente in materia.
  3. Le regioni definiscono il numero di utenti settimanali al di sotto del quale le strutture e gli impianti indicati al comma 2 possono associarsi tra loro, in numero non superiore a tre, per avvalersi, in regime di consulenza, di un medesimo chinesiologo quale responsabile della struttura.
  4. I titolari o gli esercenti delle strutture indicate al comma 2 del presente articolo sono obbligati a rendere al comune territorialmente competente, prima dell'inizio dell'esercizio dell'attività per le strutture di nuova istituzione ed entro trenta giorni per le strutture già operanti, un'apposita dichiarazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, nonché una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui è attestata l'assunzione ovvero la stipula di un altro accordo di collaborazione da parte della struttura interessata con un chinesiologo, in conformità a quanto previsto dal citato comma 2.
2. 01. Abrignani.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole da: e alle agevolazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: prestati dai centri istituiti in base all'articolo 15, comma 1, e alle agevolazioni di cui all'articolo 17 della medesima legge.
3. 1. Fossati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Nell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266 svolte anche a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI e di Federazioni Pag. 108sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive riconosciuti dai CONI».
3. 2. Fossati.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Responsabilità per le obbligazioni sociali).

  1. Per le obbligazioni sociali delle associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica, costituite con scrittura privata autenticata o per atto pubblico, rispondono, ai sensi dell'articolo 38 , comma 2 del codice civile, anche personalmente e solidalmente oltre ai rappresentanti legali anche tutte le persone che agiscono in nome e per conto delle stesse.
4. 200. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Responsabilità per le obbligazioni sociali).

  1. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1 devono dotarsi di un collego composto di almeno due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.

  Conseguentemente dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  Il bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3-bis, dev'essere approvato e sottoscritto dai componenti del collegio dei revisori».
4. 201. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Responsabilità per le obbligazioni sociali).

  1. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, devono dotarsi di un collegio composto di almeno due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
  2. Il bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere approvato e sottoscritto dai componenti del collegio dei revisori.
4. 202. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Responsabilità per le obbligazioni sociali).

  1. Le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, devono dotarsi di un collegio composto di almeno due revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
4. 203. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. Il bilancio delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 3-bis), deve essere approvato e sottoscritto dai componenti del collegio dei revisori».
4. 204. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 1, sostituire le parole da: le stesse fino alla fine del comma, con le seguenti: presentino le seguenti condizioni:
   a) siano iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI); Pag. 109
   b) adottino il regime di contabilità ordinaria per competenza, anche nel caso di utilizzo del regime fiscale agevolato previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398;
   c) si siano conformate agli obblighi contabili di cui all'articolo 20-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
   d) ottengano una certificazione biennale di qualità amministrativa, fiscale e sportiva rilasciata da enti o società iscritte in apposito registro detenuto dal CONI, in qualità di unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136. Per l'iscrizione all'elenco degli enti e società verificatori detenuto dal CONI di cui al presente punto gli enti e le società dovranno prevedere nel proprio statuto:
    1. la prevalenza degli associati o dei soci iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili o nel Registro dei Revisori Legali;
    2. l'assenza di fini di lucro;
    3. la nomina nel consiglio direttivo o di amministrazione di un membro indicato dal CONI Regionale di competenza territoriale.
4. 1. Fragomeli.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente: b) l'obbligo di vincolo al fondo comune di almeno l'1 per cento del totale annuo delle entrate istituzionali e del 5 per cento dell'avanzo dell'esercizio fino al raggiungimento del limite di 10.000 euro.
4. 2. Fragomeli.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: entro l'esercizio sociale successivo con le seguenti: entro i due esercizi sociali successivi.
4. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ai fini della presente legge, per luoghi pubblici o privati si intendono:
   a) gli impianti e i centri organizzati, di qualunque tipo, anche situati all'interno di strutture turistiche e termali, in cui sono tenuti lezioni o corsi, individuali o collettivi, di attività motorie per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1;
   b) le strutture sanitarie e socio-pedagogiche, gli istituti di rieducazione e di pena e le comunità di recupero in cui sono svolte attività motorie per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1.
4. 01. Abrignani.

ART. 5.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 25, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento escludendo comunque il criterio del massimo ribasso.».
5. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per poter partecipare al bando di gara per l'affidamento della gestione di impianti sportive pubblici, le associazioni o le società sportive dilettantistica dovranno dimostrare, a mezzo di apposita certificazione, di essere in regola con la normativa civilistica e fiscale di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e articolo 148 del testo unico delle Pag. 110imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, tramite assoggettamento a verifica di regolarità come previsto dall'articolo 2 punto 1) lettera d) della presente legge.
5. 3. Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 90, della legge n. 289 del 2002, al comma 25, dopo le parole: «Le regioni disciplinano, con propria legge, le modalità di affidamento» sono aggiunte le seguenti parole: «attraverso uno schema standard univoco emanato dal Governo, per la costruzione di una procedura a evidenza pubblica».
5. 200. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Tutti gli eventuali servizi accessori sono integrati nel bando di affidamento, senza possibilità di subappalto o, in alternativa, sono affidati tramite altro bando.
5. 201. Paglia, Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

ART. 6.

  All'articolo 6, comma 1, capoverso comma 6-bis, dopo le parole: attività sportiva aggiungere le seguenti:, in via prioritaria per quella.
6. 102. Relatore.

  Al comma 1, capoverso comma 6-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: e per promuovere l'integrazione e la pace, combattere il fenomeno del bullismo, educare alla sana e corretta alimentazione per prevenire l'obesità.
6. 1. Vezzali.

  Aggiungere il seguente comma:
  2. Tutti i proventi di cui al presente articolo sono destinati in via esclusiva al fondo comune di cui all'articolo 37 del codice civile.
6. 200. Giancarlo Giordano, Paglia, Pannarale, Carlo Galli.

ART. 7.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In caso di cessazione dell'attività principale delle società o associazioni sportive, proprietarie dei segni distintivi di cui al comma 1, questi non possono essere utilizzati da soggetti diversi per un periodo di tre anni dalla cessazione dell'attività.
7. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 8.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Al comma 1, lettera i-quinquies dall'articolo 15 , del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non superiore a 210 euro» sono soppresse e sostituite dalle seguenti: «pari al 50 per cento».
8. 201. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alla lettera i-quinquies), dopo le parole: «di età compresa tra 5 e 18 anni,» aggiungere le seguenti: «nonché dai soggetti di età pari o superiore a sessantacinque anni e ai soggetti di cui agli Pag. 111articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un livello di invalidità pari o superiore al 66 per cento,».
8. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, dopo la parola: iscrizione aggiungere le seguenti: annuale e l'abbonamento.
8. 100. Relatore.

  Al comma 1, sostituire le parole: o altre strutture che promuovono lo sport dilettantistico con le seguenti: ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.
8. 101. Relatore.

  Al comma 1, dopo le parole: prevista dall'articolo 15 inserire le seguenti: comma 1, lettera i-quinquies),.
8. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni. con le seguenti: anche a coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) sia inferiore al valore di 20.000 euro, ed ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni.
8. 200. Giancarlo Giordano, Paglia, Pannarale, Carlo Galli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Sport Bonus).

  1. Le erogazioni liberali in denaro, destinate a investimenti in favore degli impianti sportivi di proprietà pubblica, utilizzati per l'attività dilettantistica e giovanile e finalizzate alla realizzazione di nuove strutture e agli interventi di manutenzione straordinaria o di efficientamento e potenziamento degli impianti esistenti, non concorrono alla determinazione del reddito del soggetto percipiente e danno luogo, per il soggetto erogante, a un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese.
  3. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma uno è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del cinque per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma uno è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, efficientamento o per la realizzazione di nuovi impianti sportivi pubblici, siano destinati ai soggetti concessionari o affidatari dei beni in oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importi.
  4. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma uno, ivi inclusi i soggetti concessionari o affidatari d'impianti sportivi pubblici destinatari di erogazioni liberali in denaro fatte per la realizzazione d'interventi di manutenzione, di efficientamento o realizzazione di nuovi impianti sportivi, comunicano mensilmente al Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio, l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, e alla destinazione e all'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina Pag. 112dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Dipartimento, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni concernenti, lo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione, efficientamento o realizzazione di nuovi impianti eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione.
  5. Alle minori entrate derivanti dal comma uno, valutate in dieci milioni di euro annui a partire dall'anno 2016, si prevede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 01. Fossati.

ART. 9.

  Sopprimere i commi 1 e 5.
9. 201. Paglia, Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «350.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «270.000»;
   b) al comma 3, le parole: «10.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «8.000 euro»;
   c) al comma 5, le parole: «400.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «250.000 euro»;
   d) al comma 6, le parole: «3.000 euro», sono sostituite dalle seguenti: «1.800».
9. 200. Giancarlo Giordano, Paglia, Pannarale, Carlo Galli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il limite di 250.000 euro di cui al comma 2 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, è elevato a 350.000 euro per le associazioni e società sportive dilettantistiche che, in deroga al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio del 1999. n. 133, garantiscono, indipendentemente dall'importo, la piena tracciabilità bancaria dei pagamenti ricevuti e dei versamenti effettuati.
9. 1. Simone Valente, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, è sostituito dal seguente:
  «1. I soggetti di cui all'articolo 1 che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Sono, altresì, esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 se non superano il plafond di ricavi commerciali pari ad euro 200.000. Superato tale plafond, i soggetti di cui all'articolo 1 devono espletare gli obblighi di tenuta delle scritture contabili di cui sopra».
9. 3. Fossati.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Le cause di decadenza dai benefici previsti dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modifiche e integrazioni, hanno effetto per il solo periodo d'imposta nel quale sono state costatate e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge, non sono automaticamente applicabili agli esercizi Pag. 113successivi a quello nel quale le medesime sono state accertate da parte dell'amministrazione finanziaria.
*9. 5. Fossati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le cause di decadenza dai benefici previsti dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modifiche e integrazioni, hanno effetto per il solo periodo d'imposta nel quale sono state costatate e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della medesima legge, non sono automaticamente applicabili agli esercizi successivi a quello nel quale le medesime sono state accertate da parte dell'amministrazione finanziaria.
*9. 16. Guidesi, Borghesi.

  Al comma 4, dopo le parole: nonché dalle federazioni sportive, aggiungere le seguenti: nazionali, dalle discipline sportive associate.
9. 100. Relatore.

  Sopprimere il comma 5.
9. 6. Simone Valente, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Al comma 8 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: «costituisce» è aggiunta la seguente: «comunque».
9. 7. Fossati.

  Al comma 6, sopprimere le parole: in materia di detrazione per oneri,.
9. 9. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Il comma 1, dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999 n. 133 è sostituito dal seguente testo:
  «1. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di redditi diversi, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973».

  6-ter. Al comma 1 lettera m) dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: «e che da essi sia riconosciuto» si aggiunge: «, fino ad un importo annuo di puro 30.000,00 al lordo delle ritenute d'acconto di cui all'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133».
  6-quater. Al comma 3 dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati» sono sostituite dalle seguenti parole: «nei confronti del CONI, delle Federazioni Sportive, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate, nonché degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che siano iscritte al registro nazionale delle società e associazioni sportive detenuto dal CONI o che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto o facciano parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle Pag. 114rispettive organizzazioni nazionali e internazionali di cui le organizzazioni nazionali fanno parte, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati».
  6-quinquies. Il comma 18, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è sostituito dal seguente:
  «18. Al fine dell'estensione alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali delle disposizioni fiscali agevolative previste per le associazioni sportive dilettantistiche di cui al precedente comma 1, ivi comprese le disposizioni di cui all'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, è fatto obbligo alle società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali di prevedere nei propri statuti, oltre quanto disposto dal codice civile per ciascuna tipologia societaria:
   a) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
   b) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette;
   c) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento. Le associazioni sportive dilettantistiche integrano il contenuto minimo dello statuto di cui all'articolo 148, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 1986 con le seguenti previsioni:
    a) la denominazione;
    b) la sede legale;
    c) l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
    d) l'attribuzione della rappresentanza legale;
    e) l'assenza di fini di lucro;
    f) le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
    g) le modalità di scioglimento;
    h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento».
9. 10. Fragomeli.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, terzo comma, primo periodo, dopo le parole: «solidarietà sociale,» sono inserite le seguenti: «delle associazioni sportive dilettantistiche»;
   b) all'articolo 10, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «27-septies)
le prestazioni effettuate dalle associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito delle loro attività istituzionali».

  6-ter. Fermi restando gli obblighi previsti dal titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le associazioni sportive dilettantistiche, limitatamente alle operazioni riconducibili alle loro attività istituzionali, non sono soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante ricevuta o scontrino fiscale.
9. 11. Coccia.

  Dopo le parole: ai commi precedenti aggiungere le seguenti:, al comma 23 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
0. 9. 101. 1. Fossati.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e le altre disposizioni tributarie riguardanti le società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni Pag. 115sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva si applicano, ove non sia già previsto, anche alle società e associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle discipline sportive associate nonché alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva.
9. 101. Relatore.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente periodo: «Non si considerano, comunque, commerciali le attività didattiche rientranti nelle finalità istituzionali, nel limite massimo di 150,000 euro annui. La disposizione costituisce interpretazione autentica dello stesso terzo comma atta a eliminare contrasti sulla portata della norma in relazione alla specifica attività didattica».
9. 12. Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sostituire le parole: «di importo superiore a euro 1.000» con le seguenti: «di importo pari o superiore a 3.000 euro».
9. 13. Coccia.

  Dopo il comma 6 aggiungere:
  6-bis. All'articolo 13-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo le parole: «e le società e associazioni sportive dilettantistiche» sono inserite le seguenti: «nonché le federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI».
9. 14. Fossati.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all'articolo 1, comma 713 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 19 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, si applicano anche ai periodi d'imposta precedenti l'entrata in vigore delle medesime disposizioni, fatta eccezione per quelli definitivamente accertati per i quali le sentenze sono passate in giudicato.
9. 15. Guidesi, Borghesi.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. È fatto obbligo alle società e associazioni sportive di emettere fatture elettroniche relativamente ai proventi derivanti dalle prestazioni di sponsorizzazione, pubblicità e dalla concessione di diritti radio televisivi. La mancata osservanza dell'obbligo comporta l'esclusione da tutti i benefici fiscali previsti dalla vigente legislazione a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche.
9. 17. Fossati.

ART. 10.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni tributarie in materia di attività sportiva dilettantistica.
10. 100. Relatore.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le attività indicate al precedente comma 2, qualora realizzate per il tramite della raccolta pubblica di fondi, fermo restando il regime di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto, sono esenti da ogni altro tributo».
10. 1. Fossati.

Pag. 116

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
  «9-bis. Le sole associazioni sportive dilettantistiche che rendicontano nel rispetto del dettato normativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, inviando i relativi prospetti alla Direzione Generale del Terzo Settore, rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente al proprio patrimonio sociale. Alle stesse si applicano le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 10, comma 1, lettera g) e articolo 15, comma 1.1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, nonché quanto dettato dall'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
10. 2. Coccia.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di rapporti di collaborazione).

  1. L'articolo 67, comma 1 lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica a qualsiasi rapporto di collaborazione per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 8.
  2. Sono attività sportive dilettantistiche quelle svolte nell'ambito di discipline sportive non riconosciute come professionistiche dal CONI e dalle Federazioni sportive nazionali.
  3. I rapporti di collaborazione per l'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche sono instaurati con atto scritto. Ove gli stessi si protraggano per un periodo superiore a trenta giorni per anno solare, anche per il tramite di una pluralità di rapporti di collaborazione di cui all'articolo 67, comma 1 lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con più associazioni o società sportive dilettantistiche è fatto obbligo a quest'ultime di iscrivere il proprio collaboratore al centro per l'impiego entro sette giorni dalla data di inizio del rapporto o di superamento della durata dei trenta giorni. Il collaboratore avrà l'obbligo di comunicare entro cinque giorni alla o alle associazioni o società sportive dilettantistiche con cui collabora il superamento del predetto limite. È inoltre obbligo del collaboratore comunicare il superamento dei limiti previsti dall'articolo 69, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.
  4. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche provvedono a proprio carico alla copertura assicurativa infortunistica per i propri collaboratori per il tramite della federazione sportiva, ente di promozione sportiva o disciplina sportiva associata cui l'associazione o la società sportiva dilettantistica risulti affiliata ed istituiscono a tal fine un registro degli infortuni.
  5. L'ente previdenziale di riferimento per il settore dello sport è l'INPS ex gestione Enpals che opererà con le stesse regole vigenti per la gestione separata INPS di cui all'articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
  6. Il versamento dei contributi previdenziali avverrà secondo le modalità e scadenze previste per i lavoratori autonomi che svolgono attività di cui articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 applicando un'aliquota nella misura del 10 per cento sulla parte di reddito che eccede il predetto limite di cui al citato articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini dell'accreditamento dei contributi mensili, in caso di contribuzione su un importo inferiore al minimale di cui all'articolo 1, comma 3 legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni ed integrazioni, non si farà luogo a riduzione proporzionale mesi di assicurazione da accreditare e pertanto l'annualità verrà accreditata integralmente.
  7. Per i rapporti di collaborazione di cui ai precedenti commi non sussiste obbligo di iscrizione al libro unico del lavoro. Pag. 117
  8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano laddove il collaboratore intenda esercitare la propria attività con autonoma partita IVA o laddove le parti intendano disciplinare il proprio rapporto di collaborazione con un contratto di lavoro dipendente, e comunque non si applicano a decorrere dall'anno solare successivo al superamento della soglia di Euro 30.000,00 di redditi di cui allo stesso articolo 67, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle collaborazioni coordinate e continuative di carattere amministrativo-gestionale non professionale di cui all'articolo 67, comma 1 lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprendendosi in questa tipologia contrattuale anche le attività di segreteria, reception, pulizia e manutenzione presso gli impianti sportivi adibiti dall'associazione o dalla società sportiva dilettantistica all'esercizio della pratica sportiva.
  10. I redditi derivanti dai rapporti di collaborazione di cui al presente articolo sono assoggettati ad addizionale regionale e comunale sulla parte eccedente il limite di cui all'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, mediante autoliquidazione d'imposta in sede di dichiarazione dei redditi e non concorrono nella determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttiva di cui al decreto-legge 15 dicembre 1997, n. 446 per le associazioni e società sportive dilettantistiche eroganti.
10. 01. Fragomeli.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Destinazione di una quota pari al tre per cento dei ricavi complessivi delle società professionistiche di calcio derivanti dai diritti radio-televisivi per la promozione dello sport sociale e per tutti e dello sport paraolimpico, nonché modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008 n. 9).

  1. Una quota pari al tre per cento dei ricavi complessivi delle società professionistiche di calcio della serie A e B derivanti dai diritti radiotelevisivi è destinata a finanziare la promozione dello sport sociale e per tutti e dello sport paraolimpico.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento della quota da parte delle società professionistiche per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, anche tenendo conto del diverso livello professionistico.
   3. L'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 22.
(Mutualità generale).

  1. L'organizzatore della competizione destina una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3 comma 1 allo sviluppo dello sport dilettantistico e giovanile ed al sostegno degli investimenti per la sicurezza, anche infrastrutturale, degli impianti sportivi.
  2. La quota di cui al comma 1 non può essere inferiore al 2 per cento delle risorse complessive, derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui all'articolo 3, comma 1».
11. 01. Marcon, Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli, Paglia, Fratoianni, Placido, D'Attorre, Ricciatti, Airaudo, Melilla, Nicchi, Folino, Duranti, Franco Bordo, Costantino, Zaratti.

Pag. 118

ART. 12.

  Al comma 1, dopo le parole: nonché delle società, aggiungere le seguenti: e associazioni.
12. 100. Relatore.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: ivi incluse federazioni, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva in quanto riconosciute dal CONI.
12. 2. Fossati.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

  1. All'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le parole: «le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione» sono sostituite con le seguenti: «L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione».
12. 01. Coccia.

ART. 13.

  Al comma 1, all'alinea, sopprimere le parole: , con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo,.
13. 101. Relatore.

  Sopprimere il comma 2.
13. 1. Simone Valente, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2, all'alinea, dopo la parola: seguenti aggiungere la seguente: ulteriori.
13. 102. Relatore.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché delle competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
13. 2. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: della manutenzione, aggiungere le seguenti: e della riqualificazione.
13. 103. Relatore.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: con visite mediche specifiche aggiungere le seguenti: anche agonistiche dove previste per sport con sforzo cardiovascolare maggiore.
13. 201. Crimì.

  Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) la definizione delle collaborazioni in ambito sportivo dilettantistico di cui all'articolo 67, primo comma, lettera m) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che preveda il versamento di oneri previdenziali al superamento della soglia di reddito per cui è previsto il versamento della ritenuta d'acconto del 23 per cento .

Pag. 119

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera f) sostituire il numero 2 con il seguente:
  «2. Revisione della distinzione fra attività agonistiche, non agonistiche e ludico-motorie, garantendo per queste ultime l'esenzione da ogni certificazione».;
   sostituire la lettera h), con la seguente:
   h)
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le prestazioni inerenti il rilascio del certificato medico per l'attività agonistica dei minori da ricondurre nei livelli essenziali di assistenza;
   sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) al fine di applicare il disposto del comma 26 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, entro 120 giorni dall'applicazione della presente legge, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri individua tutti gli strumenti regolamentari che disciplinino l'utilizzo, in orario extrascolastico, degli impianti sportivi degli istituti scolastici da parte delle associazioni sportive dilettantistiche del territorio, conferendo maggiore rilevanza agli interventi che realizzino sinergie tra direzioni didattiche, istituzioni locali e associazionismo sportivi e diffondano buone prassi, innalzando il livello di pratica motoria in particolare nelle aree più avvantaggiate e per contrastare qualsiasi forma di violenza e di bullismo, nonché per diffondere la cultura della corretta educazione e pratica sportiva.
13. 3. Fossati.

  Al comma 2, lettera f), dopo il numero 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. previsione di agevolazioni e convenzioni per il rilascio della certificazione per le attività motorie e sportive svolte nell'ambito dell'orario scolastico;
13. 4. Palmieri.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) L'introduzione di livelli standard di competenza nell'insegnamento dell'attività coreutica, con l'istituzione della figura professionale dell'insegnante di danza.
13. 200. Crimì.

  Al comma 2, lettera f), numero 5, dopo le parole: semplificazione delle procedure e riduzione dei aggiungere le seguenti: costi e dei.
13. 202. Vezzali.

  Al comma 2, lettera f), numero 3, dopo le parole: in ragione aggiungere le seguenti: dell'età e.
13. 205. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 2, lettera f), numero 6, dopo le parole: pediatri di libera scelta e aggiungere le seguenti: medici di medicina sportiva.
13. 206. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 2, lettera g), dopo le parole: l'introduzione di livelli standard di insegnamento dell'attività aggiungere le seguenti: motoria e della pratica.
13. 5. Vezzali.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ispirata ai principi della collaborazione, al gioco di squadra, all'inclusione;.
13. 6. Palmieri.

Pag. 120

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, riorganizzazione dell'attività sportiva scolastica al fine ad ottenere un maggior coinvolgimento degli studenti nelle attività sportive, di una riduzione delle distanze tra sport femminili e sport maschili e, con l'obiettivo di sviluppare e ampliare la loro cultura sportiva, previsione di una formazione anche in ruoli diversi da quello di atleta;.
13. 7. Palmieri.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) nell'ambito della riorganizzazione dell'attività sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado previsione di attività che coinvolgano anche gli studenti disabili, in ragione del notevole contributo che l'attività sportiva può portare alla loro integrazione e alla loro crescita psico-fisica.
13. 8. Palmieri.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: mediche specifiche aggiungere la seguente: obbligatorie.
13. 9. Vezzali.

  Al comma 2, lettera f), dopo il numero 6, aggiungere il seguente:
  6-bis: introduzione di un sistema di controlli sulle strutture pubbliche e private dedicate all'attività sportiva di base al fine di assicurare gli standard di sicurezza e le dotazioni salvavita necessari per garantire l'incolumità fisica dei praticanti e di chi le utilizza.
13. 203. Vezzali.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: per gli atleti di età inferiore a diciotto anni aggiungere le seguenti: e superiore ai 65 anni e ai soggetti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con un livello di invalidità pari o superiore al 66 per cento.
13. 204. Vezzali.

  Al comma 2, lettera i), dopo le parole: orari extrascolastici inserire le seguenti:, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, anche extracurriculari,.
13. 11. Palmieri.

  Al comma 2, lettera i), dopo le parole: la cultura della aggiungere le seguenti: legalità, del rispetto dell'avversario e favorire l'integrazione, promuovere la.
13. 10. Vezzali.

  Al comma 2, lettera i), dopo le parole: educazione aggiungere le seguenti: anche alimentare.
13. 12. Vezzali.

  Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) promozione delle partnership pubblico/privato (cosiddetto mecenatismo sportivo) per la realizzazione di nuovi impianti sportivi, per la manutenzione e/o trasformazione di immobili dismessi, o messa a norma e gestione di strutture esistenti e/o sistemazione e adattamento di aree verdi da destinare alla pratica sportiva delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali ai sensi delle disposizioni vigenti iscritte nel registro del CONI.
13. 13. Vezzali.

  Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente lettera:
   i-bis) la ricognizione da effettuarsi con cadenza biennale degli impianti sportivi Pag. 121di pertinenza degli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione al fine di verificarne la fruibilità e la sicurezza degli stessi.
13. 14. Palmieri.

  Al comma 3, sostituire le parole: Ministro delegato, con le seguenti: dell'Autorità delegata.
13. 104. Relatore.

  Al comma 3, aggiungere le seguenti parole:, decorsi i quali il Governo può comunque procedere»;.

  Conseguentemente al comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
13. 15. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.
13. 16. Simone Valente, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 4, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
13. 17. Palmieri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Gli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali, vincitori di concorso per l'assunzione nei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, qualora affetti da minorazioni fisiche o sensoriali che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento, sono conteggiati dalle amministrazioni competenti nell'aliquota obbligatoria di cui alla legge 26 marzo 1999, n. 68.
13. 01. Coccia.