CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 26 luglio 2016
680.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, con Accordo per l'introduzione di emendamenti; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada (C. 3917 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3917, recante ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; e) Accordo tra il Governo Pag. 90della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015;
   rilevato come gli Accordi bilaterali di cui si propone la ratifica riguardino sostanzialmente tre ambiti materiali, rappresentati dai servizi di trasporto aereo, dai servizi di trasporto marittimo e dai servizi di autotrasporto di viaggiatori e merci;
   evidenziato come i predetti Accordi rispondano a diverse, condivisibili esigenze, quali, rispettivamente, aggiornare il quadro pattizio bilaterale alle sostanziali innovazioni e alla omogeneizzazione intervenuta a livello europeo nella normativa di settore sui trasporti aerei, riaffermare il principio della libertà della navigazione, nonché contribuire alla regolarità e allo sviluppo dei viaggi e dell'interscambio di merci tra le Parti attraverso i servizi di autotrasporto,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 91

ALLEGATO 2

Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato.
(C. 3666 Bernardo e C. 3662 Paglia).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimere gli articoli 1 e 2.
1. 1. Busin.

  Sopprimere gli articoli 1 e 3.
1. 2. Busin.

  Sopprimerlo.
1. 3. Busin.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale come strumento per la tutela del consumatore al fine di consentire un uso più consapevole da parte dei cittadini degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.
  2. L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale è destinata a tutti i cittadini, senza distinzioni, ed è diffusa attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione.
  3. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale sono realizzati dalle associazioni dei consumatori esperte in materia e iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e sono trasmessi, dal 1o al 30 aprile di ciascun anno, al Comitato di cui all'articolo 2 della presente legge. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possono altresì essere realizzati da soggetti qualificati e accreditati presso il medesimo Comitato, che ne valuta la congruità.

Art. 1-bis.

  1. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato «Comitato», composto da un rappresentante per ciascuno dei predetti ministeri, da tre rappresentanti del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti previsto dall'articolo 136 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da un rappresentante del mondo accademico esperto in economia e finanze e da un esperto in educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo. Fanno altresì parte del Comitato un esperto del sistema bancario e creditizio nominato dalla Banca d'Italia, nonché un esperto del mondo assicurativo, nominato dall'Istituto per la vigilanza sulle Pag. 92assicurazioni. Il Comitato dura in carica tre anni e ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78.
  2. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Il Comitato ha il compito di:
   a) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione e di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale prevedendo altresì programmi specificamente rivolti ai soggetti più vulnerabili e ai soggetti con bassi livelli di reddito;
   b) coordinare le iniziative volte all'attivazione dei programmi di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con obiettivi di lungo periodo;
   c) esaminare i progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale proposti dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
   d) coordinare i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
   e) favorire la collaborazione tra i diversi soggetti, pubblici e privati, al fine di coordinare le azioni da porre in atto e di agevolarne la realizzazione;
   f) promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione affinché i cittadini abbiano accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
   g) verificare l'efficacia dei progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale realizzati e presentare annualmente una relazione alle Camere.
  4. Il Comitato, in relazione agli argomenti trattati e nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5, può avvalersi del supporto di ulteriori esperti.

Art. 1-ter.

  1. Il Comitato stipula apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati che presentano progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale ritenuti idonei che non versino in condizioni di potenziale conflitto di interessi secondo le linee guida definite dal Comitato.
  2. Le linee guida di cui al comma 1 perseguono l'obiettivo di scongiurare qualsiasi rischio che solo soggetti privati finanziariamente più dotati possono accedere in modo più agevole alla condivisione dei progetti di educazione finanziaria e che l'educazione finanziaria del consumatore risalti orientata da interessi di parte finalizzati alla promozione di taluni prodotti ed all'indirizzo del risparmio verso determinate direzioni.
  3. I soggetti di cui al comma 1 si impegnano a garantire un adeguato apporto di risorse per lo svolgimento dei progetti presentati. Il Comitato stipula, inoltre, apposite convenzioni con i soggetti che intendono contribuire ai progetti in qualità di sostenitori mediante il versamento di contributi economici o di altre forme di partecipazione.
  4. Gli enti locali hanno facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 1.

Art. 1-quater.

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria.
  2. Allo scopo di sviluppare le competenze necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione continua degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo del Comitato.

Pag. 93

Art. 1-quinquies.

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli da 1 a 1-quater si provvede, a decorrere dall'anno 2016, per una quota pari a 20 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per una quota pari a 10 milioni di euro a valere sulle risorse del fondo di cui al citato articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
  2. All'attuazione della presente legge si provvede, altresì mediante quota parte delle risorse previste dall'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3. Le società finanziarie che erogano crediti al consumo sotto qualsiasi forma o modalità mettono a disposizione una somma pari al 5 per cento delle spese effettuate per pubblicizzare la propria attività nell'esercizio finanziario dell'anno precedente ai fini della realizzazione di progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, comunicando entro il 28 febbraio di ciascun anno le somme spese al 31 dicembre dell'anno precedente.
  4. Le società finanziarie di cui al comma 3, nell'ambito della disponibilità calcolata ai sensi del medesimo comma, corrispondono in anticipo ai soggetti attuatori il 70 per cento del costo complessivo del progetto approvato e il restante 30 per cento alla conclusione del progetto.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 2 e 3.
1. 4. Paglia.

  Al comma 1, sostituire le parole da: in materia di comunicazione fino alla fine del comma, con le seguenti: con l'obiettivo di sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale quale strumento per la tutela del consumatore, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n) e dell'articolo 118, quarto comma, della Costituzione.
1. 5. Moretto, Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Sanga, Zoggia.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. Ai fini della presente legge, per educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale si intende l'insieme delle attività volte a trasmettere conoscenze, capacità e competenze che permettano al cittadino, nell'arco della sua vita economica e sociale, di divenire soggetto consapevole dei rischi e delle opportunità degli strumenti e prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali offerti dal mercato, grazie allo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, al fine di contribuire al benessere individuale e collettivo.
  1-ter. L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale è finalizzata al miglioramento delle conoscenze e della comprensione dei prodotti e nozioni finanziarie, in particolare permettendo al cittadino di sviluppare le competenze di base in materia di:
   a) utilizzo della moneta e degli strumenti di pagamento;
   b) pianificazione e gestione del risparmio ivi inclusi i meccanismi di indebitamento e di investimento;
   c) capacità di misurazione dei profili di rischio e di rendimento associati alle diverse tipologie di strumenti e prodotti finanziari nonché capacità di gestione del rischio e delle opportunità finanziarie;
   d) tutela dei diritti contrattuali.
1. 6. Fregolent, Moretto, Causi, Pelillo.

Pag. 94

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Restano salve le autonome iniziative e le competenze esercitate in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale da soggetti pubblici e privati.
1. 7. Fregolent.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Strategia nazionale per l'educazione finanziaria).

  1. Ai fini della presente legge, in conformità con la definizione espressa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria si intende il processo attraverso il quale le cittadine e i cittadini, al fine di potere assumere con libertà e autonomia le decisioni di consumo, di risparmio e di investimento, migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari, ivi compresi quelli di natura assicurativa e previdenziale, e, attraverso informazioni, guide e/o comunicazioni obiettive, sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie, al fine di compiere scelte informate, di sapere dove rivolgersi per chiedere aiuto e di intraprendere altre azioni concrete per migliorare il grado di benessere e di protezione delle attività finanziarie, anche di tipo assicurativo e previdenziale, possedute ovvero di loro interesse.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma che definisca una «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria», con la redazione di apposite linee guida e l'adozione delle necessarie misure organizzative da parte dei ministeri che partecipano all'attuazione del programma. La Strategia nazionale per l'educazione finanziaria dovrà conformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e privati già attivi sulla materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo e che ne sia garantita la terzietà e l'autonomia didattica e scientifica, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria possano entrare in sinergia e intrecciarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;
   b) definire le linee guida delle politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria;
   c) promuovere misure innovative per accrescere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze da parte dei cittadini e delle cittadine, anche attraverso la predisposizione e la sperimentazione di materiali e formati di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei (ad esempio: scuole, università, centri di formazione, ma anche web e reti televisive e radiofoniche);
   d) prevedere la possibilità di convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, che coinvolgano anche gli enti territoriali;
   e) prevedere un monitoraggio annuale delle realizzazioni, la valutazione di efficacia e la conseguente revisione del programma.

  3. La proposta di programma di cui al comma 2 è trasmessa alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri congiunti da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera e del Pag. 95Senato e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Decorso un termine di trenta giorni il programma può comunque essere adottato in via definitiva.
  4. Il Governo trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria. La relazione può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiustamento del programma di cui al comma 2, che vengono discusse e adottate con le medesime procedure previste al comma 3.
1. 0. 1. Causi, Moretto.
(Approvato)

ART. 2.

  Sopprimere gli articoli 2 e 3.
2. 1. Busin.

  Sopprimerlo.
2. 2. Busin.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale).

  1. È istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Comitato nazionale per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, di seguito denominato «Comitato».
  2. Il Comitato è presieduto dal direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, ed è composto da sedici membri di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione Forum per la finanza sostenibile, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dell'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e uno, esperto nelle materie economico-finanziarie, designato dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane. I membri del comitato, scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.
  3. Il Comitato opera, attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui potranno partecipare accademici e esperti della materia. La partecipazione al Comitato non da titolo ad alcun emolumento o compenso.
  4. Il Comitato ha il compito di:
   a) stabilire annualmente le linee guida comuni in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
   b) individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati;
   c) definire la programmazione annuale delle attività di cui alla lettera b), Pag. 96determinando i settori prioritari di intervento, i piani di attività e i progetti operativi a livello nazionale, tenendo conto anche delle indicazioni provenienti dai competenti organismi internazionali e dei programmi di azione individuati in sede di Unione europea, valorizzando le relazioni internazionali che sono già state avviate dalle Autorità indipendenti per i rispettivi ambiti di competenza;
   d) favorire il coordinamento delle competenze a livello nazionale negli ambiti di cui alla lettera b), nell'ottica di evitare sovrapposizioni tra, i programmi nazionali e locali di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, favorendo un'efficace allocazione delle risorse;
   e) promuovere lo scambio di informazioni tra i soggetti coinvolti per conseguire l'uniformità nell'applicazione delle linee guida e degli obiettivi e dei programmi definiti ai sensi delle lettere a) e b);
   f) predisporre proposte volte a sostenere l'elaborazione e l'attuazione di misure innovative per promuovere la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
   g) raccogliere e pubblicare nel proprio sito internet attraverso altri canali, ivi compresa la RAI Radio Televisione Italiana, contenuti di carattere digitale volti a raggiungere il più ampio numero di cittadini, segmentando l'offerta per il mondo scolastico e per la cittadinanza adulta;
   h) implementare sul proprio sito internet un servizio di comunicazione in tempo reale (online chat) a disposizione degli utenti per rispondere alle domande proposte in materia finanziaria, previdenziale e assicurativa;
   i) predisporre materiali e format di carattere educativo e divulgativo utilizzabili in contesti diversificati ed eterogenei quali scuole, università e altri canali di comunicazione tradizionali e innovativi;
   l) stipulare convenzioni con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, organizzazioni senza fini di lucro e università, per la realizzazione di interventi di formazione giuridica ed economica e di comunicazione istituzionale.

  5. Nello svolgimento delle sue funzioni, il Comitato può acquisire informazioni e documenti da altre amministrazioni pubbliche e da tutti i soggetti pubblici e privati aventi compiti in materia di diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.
  6. Il Comitato trasmette entro il 30 giugno di ciascun anno al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente e sui risultati raggiunti. Tale relazione contiene:
   a) le informazioni sull'evoluzione dei fenomeni relativi alla diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
   b) l'esposizione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi fissati ai sensi del comma 4, con l'analisi delle attività svolte da ciascuno dei soggetti pubblici e privati coinvolti nell'attuazione dei suddetti obiettivi e programmi;
   c) le proposte sulle iniziative da adottare per promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, con particolare riguardo al coordinamento dei soggetti pubblici e privati operanti in tale ambito.

  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere un rapporto informativo sull'attività svolta dal Comitato, relativamente al periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente esplicitando in particolare una valutazione sul raggiungimento degli obiettivi e l'attuazione dei programmi elaborati dal Comitato, nonché la definizione delle iniziative richieste per Pag. 97il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi per l'anno successivo.
  8. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Comitato sono stabilite con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente all'articolo 3, ovunque ricorra, sostituire la parola: Agenzia con la seguente: Comitato.
2. 3. Moretto, Pelillo, Barbanti, Capozzolo, Carella, Causi, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Lodolini, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Sanga, Zoggia.
(Approvato)

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Sono organi dell'Agenzia il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti. Il direttore, scelto fra personalità con comprovata competenza ed esperienza nel settore, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e dura in carica tre anni. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta. Il comitato direttivo è composto dal direttore, che lo presiede, e da diciannove membri, di cui due designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, due dalla Banca d'Italia, due dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dall'Associazione bancaria italiana, uno dall'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, uno dall'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare, uno dell'Associazione delle società per la consulenza agli investimenti, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e tre dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, da un rappresentante del mondo accademico esperto in economia e finanze e da un esperto in educazione finanziaria accreditato presso la Commissione europea o il Parlamento europeo. I membri del comitato direttivo, scelti fra personalità con comprovata competenza ed esperienza nel settore, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e durano in carica tre anni. Il collegio dei revisori dei conti è costituito dal presidente, da due componenti effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Essi durano in carica tre anni; l'incarico può essere rinnovato per una sola volta.
2. 4. Paglia.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: «quattordici» con la seguente: «quindici»;
   b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «, uno dall'Associazione nazionale dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede»;
   c) dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del direttore vale doppio».
*2. 5. Marco Di Maio.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: «quattordici» con la seguente: «quindici»;
   b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «dell'università e della ricerca» Pag. 98inserire le seguenti: «, uno dall'Associazione nazionale dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede»;
   c) dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Ai fini delle deliberazioni, in caso di parità, il voto del direttore vale doppio».
*2. 6. Sottanelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: «quattordici» con la seguente: «quindici»;
   b) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: «dell'università e della ricerca» inserire le seguenti: «, uno dal Forum per la finanza sostenibile»;
2. 7. Ginato.

  Al comma 3, quarto periodo, sostituire la parola: quattordici con la seguente: quindici.

  Al medesimo comma 3, quarto periodo, sostituire le parole uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti con le seguenti: due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
2. 8. Busin.

  Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: due dalla Banca d'Italia con le seguenti: uno dalla Banca d'Italia e sostituire le parole: uno dal Consiglio nazionale dei consumatori con le seguenti: due dal Consiglio nazionale dei consumatori.
2. 9. Busin.

  Al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: e durano in carica tre anni. inserire il seguente: L'incarico è rinnovabile.
2. 10. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  «3-bis. Tutti gli organi di cui al comma 3, devono essere esenti da situazioni di conflitto di interesse con l'incarico ricoperto. Qualora dovesse intervenire una causa che possa determinare l'insorgere di una condizione di conflitto d'interesse di uno degli organi, questi è tenuto a darne tempestiva comunicazione al comitato direttivo che provvederà immediatamente a dichiararne la decadenza dall'incarico».
2. 11. Paglia, Fassina.

  Al comma 4, alla lettera a), inserire, in fine, le parole: , nel rispetto dei criteri di trasparenza, chiarezza, uniformità semplicità e completezza dell'informazione.
2. 12. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 4, dopo la lettera a), inserire la seguente:
  «a-bis) stabilire che, nei territori dove sono presenti minoranze linguistiche riconosciute dalla Costituzione, la comunicazione e la diffusione di informazioni volte a promuovere la conoscenza e l'acquisizione delle competenze di base sulla gestione dei risparmio privato avvengano anche nella lingua di minoranza linguistica riconosciuta;»
2. 13. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 4, dopo la lettera e), inserire seguente:
  «e-bis) avviare, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, nell'ambito di un processo volto ad innalzare il livello di conoscenza e di competenza delle nuove generazioni nel campo economico-finanziario, la definizione di una strategia a livello nazionale per migliorare la cultura finanziaria dei giovani, introducendo preferibilmente nell'attività Pag. 99curriculare delle classi intermedie di ciascun ciclo scolastico l'insegnamento dell'educazione finanziaria;»
2. 14. Paglia, Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Fassina.

  Al comma 4, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   «h-bis)
raccogliere e pubblicare sul sito di cui alla lettera h), entro il 31 gennaio di ogni anno, in un'apposita sezione, i dati informativi indicanti la solidità di tutti di istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale; la sezione è informata ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità, affinché anche gli utenti investitori non istituzionali possano conoscere e comprendere in maniera chiara i dati riguardanti:
   a) il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni;
   b) il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze;
   c) le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee;
   d) il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
   e) il livello di solidità di ciascun istituto secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi da 1 a 10;»
2. 15. Busin, Guidesi.

  Al comma 4, dopo la lettera h), inserire la seguente:
   h-bis) programmare e promuovere iniziative di sensibilizzazione e di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, prevedendo altresì programmi specificamente rivolti ai soggetti più vulnerabili e ai soggetti con bassi livelli di reddito;
2. 16. Paglia.

  Al comma 4, dopo lettera h) inserire la seguente:
   h-bis) promuovere e incentivare attività di sensibilizzazione affinché i cittadini abbiano accesso a informazioni chiare e trasparenti e a servizi di consulenza in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.
2. 17. Paglia.

  Al comma 4, dopo la lettera i) inserire la seguente:
   i-bis) vigilare affinché i soggetti privati di cui all'articolo 3 non siano in condizione di conflitto di interessi.
2. 18. Paglia.

  Al comma 13, inserire, infine, le parole: senza nuovi o maggiori oneri a carico dei suddetti soggetti tenuti al finanziamento della CONSOB, ma attraverso una redistribuzione delle risorse già previste a legislazione vigente.
2. 19. Busin.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Busin.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Gli enti locali hanno la facoltà di attivare progetti finalizzati all'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale anche con la partecipazione dei soggetti indicati al comma 1.Pag. 100
   b) sopprimere il comma 3.
3. 2. Moretto, Causi, Ginato.

  Al comma 2, inserire, in fine, le parole: con particolare attenzione all'assenza di conflitto di interessi.
3. 3. Paglia.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per i giovani e per gli adulti).

  1. Con riferimento alla definizione di iniziative scolastiche dirette ai giovani il Comitato, alla luce di quanto dispone la legge 13 luglio 2015, n. 107, e in accordo con il Tavolo Paritetico Economia e Legalità del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
   a) sviluppa le linee guida per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli studenti, secondo un approccio di curricolo verticale rispondente al principio di ergonomicità dei contenuti da veicolare attraverso l'insegnamento;
   b) individua modelli e azioni utili alla formazione degli insegnanti, delineando percorsi specifici che prevedano un'articolazione di canali e strumenti, anche attraverso l'uso di tecnologie on line.

  2. Con riferimento alla definizione di iniziative info-educative dirette agli adulti, il Comitato, con il diretto coinvolgimento degli altri ministeri coinvolti, sentiti i soggetti che operano a livello territoriale:
   a) sviluppa le linee guida per la realizzazione di iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli adulti, diversificate in ragione delle esigenze dei diversi destinatari, in base ai criteri di ergonomicità e ancorate ad obiettivi concreti e misurabili. Tali iniziative sono rivolte prioritariamente ai soggetti maggiormente a rischio di esclusione finanziaria e sociale o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate e successivamente estese all'intera popolazione;
   b) favorisce il confronto tra i soggetti attivi in questo campo, garantendo la condivisione e la messa a fattor comune delle buone pratiche già esistenti.

  3. I soggetti che erogano programmi educativi comunicano, sulla base dei criteri di misurazione dell'efficacia concordati con il Comitato, i risultati delle rispettive attività.
3. 0. 1. Moretto, Causi.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale nella scuola primaria e secondaria).

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a dettare le linee guida volte a disciplinare l'inserimento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale tra le attività didattiche della scuola primaria e secondaria.
  2. Allo scopo di sviluppare le competenze necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede alla formazione continua degli insegnanti, anche avvalendosi del contributo dell'Agenzia di cui all'articolo 2.
3. 0. 2. Paglia.

Pag. 101

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di potenziamento dell'offerta formativa).

  1. All'articolo 1, comma 7, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «sviluppo di conoscenze in ambito giuridico ed economico-finanziario, incluso l'approfondimento dei concetti di base dell'economia, al fine di assicurare alle giovani generazioni le necessarie competenze per assumere in futuro scelte consapevoli in campo finanziario, assicurativo e previdenziale;.
3. 0. 3. Paglia, Fassina, Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano.