CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2016
677.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.

EMENDAMENTI 6.05 E 13.014 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 6.

Subemendamenti all'emendamento 6.05 del Governo.

  All'emendamento 6.05, comma 3, sostituire le parole: dei mezzi con le seguenti: degli equipaggiamenti, anche speciali,.
0. 6. 05. 1. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Cariello.

  All'emendamento 6.05, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. I comuni, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale utilizzato, così come previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazione ed integrazioni, per garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale, possono, se in possesso di proprie graduatorie, previa regolamentazione coordinata con il Piano di ingressi triennali, assumere a tempo indeterminato, tale personale con i seguenti criteri:
   a) requisito indispensabile degli interessati è la collocazione nelle graduatorie per assunzioni a tempo indeterminato vigenti e in corso di validità;
   b) qualora l'amministrazione ritenga di scorrere la graduatoria, i soggetti ricompresi nella graduatoria stessa aventi alla data del provvedimento di assunzione un'anzianità di oltre trentasei mesi di chiamate a tempo determinato presso l'amministrazione stessa, risulteranno riservatari del 50 per cento dei posti da ricoprire mediante scorrimento delle medesime graduatorie;
   c) qualora i soggetti interessati, riservatari come anzidetto, risultino più di uno, costituirà elemento di priorità l'anzianità di servizio per chiamate a tempo determinato dalla medesima graduatoria;
   d) gli enti, per gli scorrimenti di cui sopra, dovranno utilizzare le risorse espressamente stabilite dalla norma per le assunzioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di merito, mentre in via eccezionale e straordinaria, utilizzare le risorse volte al superamento dei contratti a termine per i riservatari come sopra individuati, attingendo dal budget previsto dall'anzidetto articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazione ed integrazioni, che dovrà conseguentemente essere automaticamente ridotto di tale importo per le successive annualità. Le risorse attinte dagli importi previsti per la riduzione del precariato sono in deroga ai limiti di turn-over stabiliti dalla normativa;
   e) per gli scorrimenti di graduatorie come sopra descritti, le amministrazioni dovranno effettuare una programmazione triennale;
   f) la validità delle graduatorie vigenti alla data di conversione del presente decreto, Pag. 69e contenenti i nominativi di dipendenti aventi già maturato il requisito dei trentasei mesi di servizio a tempo determinato presso la stessa amministrazione, manterranno la loro validità fino al termine triennale previsto dal piano di scorrimento di cui al punto precedente, qualora adottato dall'ente;
   g) nelle more dell'attuazione dei piani triennali di scorrimento delle graduatorie per la riduzione del precariato, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e comunque non oltre il 31 dicembre 2018;
   h) qualora durante il corso di validità del piano anzidetto altri soggetti dovessero maturare il requisito dei 36 mesi di servizio a tempo determinato, gli Enti potranno rivedere i propri piani di ingresso per scorrimento delle graduatorie, limitatamente in ogni caso al periodo previsto dal piano stesso o di validità delle medesime graduatorie.

  Conseguentemente alla rubrica, dopo le parole: del Corpo nazionale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: e della polizia locale, del comparto dell'istruzione pubblica e del sociale;
0. 6. 05. 2. Tullo.

  All'emendamento 6.05, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole
: del comma 3 aggiungere le seguenti:, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018,;
   b) sostituire le parole: per gli anni 2016, 2017 e 2018 allo scopo con le seguenti: per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando.
0. 6. 05. 3. Il Relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità, per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, si attingerà dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere effettuate in data non anteriore al 15 dicembre 2017. Al relativo onere, pari ad euro 21.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile Pag. 702009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
   2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 400 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 400 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile». L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per l'anno 2017 e ad euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018.
   3. Al fine di potenziare la capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali livelli di protezione e sicurezza del personale operativo, è autorizzata, nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
   4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2016, 2017 e 2018, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. 05. Il Governo.
(Approvato)

ART. 13.

Subemendamenti all'emendamento 13.014 del Governo.

  All'emendamento 13.014, primo comma, sostituire le parole da: l'incremento fino a: è soppresso con le seguenti: l'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sospesa.
0. 13. 014. 1. Il Relatore.
(Approvato)

  All'emendamento 13.014, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: 1o settembre con le seguenti: 1o settembre 2016 e le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2018;
   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2016, inserire le seguenti: 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, e dopo le parole: e per 35 Pag. 71milioni di euro per l'anno 2016, inserire le seguenti: e per 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
   c) sopprimere i commi 5 e 6;
   d) sostituire la rubrica con la seguente: Soppressione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco.
0. 13. 014. 2. Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Cariello, Brugnerotto, Caso, Vacca.

  All'emendamento 13.014, comma 1, sostituire le parole: dal 1o settembre al 31 dicembre 2016 con le seguenti: dal 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 240 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
0. 13. 014. 3. Pili.

  All'emendamento 13.014., alinea, all'articolo 13-bis apportare le seguenti modifiche:
   c) alla rubrica la parola:
riduzione è sostituita dalle seguenti: soppressione dell'incremento;
   d) i commi 5 e 6 sono soppressi.
0. 13. 014. 4. Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Cariello, Brugnerotto, Caso, Vacca.

  All'emendamento 13.014., aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6-bis. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla fine della lettera a) sono aggiunti i seguenti periodi: «A partire dall'anno 2016, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».
  6-ter. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
0. 13. 014. 5. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Pag. 72

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per il 2016).

  1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è soppresso dal 1o settembre al 31 dicembre 2016.
   2. All'onere derivante dal comma 1, pari complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e per 35 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione in termini di indebitamento netto per 25 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
   3. Al ristoro delle minori entrate dell'INPS provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.
   4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche agli stati di previsione interessati.
   5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante dal predetto incremento è acquisito a patrimonio netto dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
   6. L'incremento di cui al comma 5 potrà essere rideterminato in riduzione, tenuto conto dell'andamento delle entrate e delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. A tal fine, l'INPS, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, trasmette, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una relazione contenente l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria del predetto Fondo sul periodo di 8 anni individuato dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
13. 014. Il Governo.
(Approvato)

Pag. 73

ALLEGATO 2

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.

PROPOSTA DI CORREZIONI DEL TESTO FORMULATA DAL RELATORE RIFERITA AD EMENDAMENTI GIÀ APPROVATI

  Sopprimere il comma 2 dell'articolo aggiuntivo 7.043 (Nuova formulazione) Marchi e altri.

  Sopprimere gli identici emendamenti 7.6 (Nuova formulazione) Rigoni, 7.20 (Nuova formulazione) Marchetti, 7.30 (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, 7.51 (Nuova formulazione) Marcon, 7.17 Palese.

  All'articolo aggiuntivo 7.057 (Nuova formulazione) Melilli, apportare le seguenti modificazioni:
   
1) sostituire il comma 1 con il seguente:
  
1. Per l'anno 2016, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo alle Province delle regioni a Statuto ordinario pari a 48 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2016 sul fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59 dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
   2) Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo:
  Al relativo onere pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
(Approvato)

  All'articolo aggiuntivo 13.013 (Nuova formulazione) Castricone, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il debitore decaduto alla data del 1o luglio 2016 dal beneficio della rateizzazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-quater e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateizzazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

  All'articolo aggiuntivo 13.013 (Nuova formulazione) Castricone, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il debitore decaduto alla data del 1o luglio 2016 dal beneficio della rateizzazione Pag. 74prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateizzazione con un numero di rate superiore a 72, già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-quater e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateizzazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
(Approvato)

  Sopprimere l'emendamento Miotto 21.2.

  Sopprimere gli identici emendamenti Lenzi 21.8, Borghese 21.14 e Latronico 21.53.

  Agli identici articoli aggiuntivi Palese 21.06 (Nuova formulazione) e Covello 21.07 (Nuova formulazione) sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
(Approvato)