CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 19 luglio 2016
677.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie (Testo unificato Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino).

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: del degrado aggiungere le seguenti: e del disagio sociale.

  Conseguentemente:
   al medesimo articolo 1, comma 2, sopprimere la lettera b);
   all'articolo 5, comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e povertà.
1. 50. Il relatore.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), alinea, sopprimere le parole: insieme alle implicazioni sociali e della sicurezza legate anche a una maggiore presenza di stranieri residenti.
1. 1. Costantino, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 2, lettera a), alinea, dopo la parola: legate aggiungere le seguenti: alla presenza di organizzazioni criminali ed.
1. 2. Costantino, D'Attorre, Quaranta.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 5) con il seguente:
  5) l'offerta formativa, le reti tra scuole e tra queste e il territorio, i livelli di istruzione, di integrazione e di abbandono scolastici e il fenomeno dell'analfabetismo di ritorno;.
1. 3. Centemero.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), al numero 8), dopo le parole: la presenza di migranti, aggiungere le seguenti: con particolare attenzione per i minori e per le donne,.
1. 4. Centemero.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: le modalità sino a: periferie con le seguenti: il grado di partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla gestione delle politiche rivolte alle periferie, le modalità previste e messe in opera per favorire tale partecipazione,.
1. 5. Centemero.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: dei cittadini con le seguenti: delle cittadine e dei cittadini.
1. 6. Centemero.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: di cittadini con le seguenti: di cittadine e cittadini.
1. 7. Centemero.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: di cittadini, aggiungere le seguenti:, dalle parrocchie.
1. 8. Centemero.
(Approvato)

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  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: dall'istruzione, aggiungere le seguenti:, dalla formazione professionale.
1. 9. Centemero.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
1. 10. D'Attorre, Costantino, Quaranta.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: religiosa fondamentalista aggiungere le seguenti: islamica.
1. 11. Invernizzi.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: dei cittadini con le seguenti: delle cittadine e dei cittadini.
1. 12. Centemero.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera f), dopo le parole: dalle città aggiungere le seguenti: italiane ed europee.
1. 13. Centemero.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera g) sopprimere le parole: nonché di attuare politiche per la sicurezza che possano prevenire i fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.
1. 14. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Al comma 2, lettera g), dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti:, ove emergesse una connessione con tali situazioni di degrado,.
1. 15. Mannino, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera g), dopo la parola: politiche aggiungere le seguenti: per l'effettivo diritto al culto di tutte le religioni, per l'inclusione e.
1. 16. Quaranta, Costantino, D'Attorre.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera g), dopo la parola: politiche aggiungere le seguenti: per l'inclusione e.
1. 17. Costantino, D'Attorre, Quaranta.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: di matrice religiosa fondamentalistica islamica.
1. 18. Invernizzi.

ART. 5.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione può stabilire, con il regolamento interno di cui al comma 1, le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza.
5. 1. (nuova formulazione) Mannino, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.
(Approvato)

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Commissione stabilisce le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza.
5. 1. Mannino, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

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ALLEGATO 2

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio (C. 3926 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3926 Governo, recante «DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio»;
   rilevato che l'articolo 1-bis, introdotto nel corso della conversione del decreto, è diretto a semplificare la procedura di aggiornamento delle capacità fiscali per singolo comune, nel caso in cui non sia necessaria la revisione della procedura di calcolo, ma si renda opportuna unicamente l'adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare le novità normative intervenute, il tax gap e la variazione dei dati assunti a riferimento; in tale quadro, si prevede che qualora l'intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali non sia raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui l'oggetto è posto all'ordine del giorno, il decreto è comunque adottato e, in tal caso lo schema di decreto non è inviato alle Camere per il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per materia;
   preso atto, altresì, che l'articolo 2-bis, inserito durante l'esame in Commissione, interviene sulla disciplina del dissesto degli enti locali di cui all'articolo 255 del TUEL (decreto legislativo n. 267 del 2000), introducendo una specifica deroga concernente le amministrazioni provinciali;
   osservato che l'articolo 4 del decreto-legge prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» destinato a comuni che si trovino a dover sostenere spese connesse a sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali verificatisi prima dell'entrata in vigore del decreto-legge o ad accordi transattivi ad esse collegate;
   rilevato al riguardo che in base a un'interpretazione letterale della disposizione gli accordi transattivi sembrerebbero riferiti esclusivamente alle calamità naturali e non anche ai cedimenti strutturali;
   ricordato che l'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso comma 461 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, stabilisce che, qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari di cui al comma 460 dell'articolo 1 della citata legge, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento pro quota della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei già richiamati commi 459 e 460;
   segnalato, al riguardo, che il solo comma 459 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce un limite all'indennizzo riconoscibile a ciascun beneficiario, mentre il comma 460 provvede a stabilire l'ordine da rispettare nelle elargizioni spettanti ai familiari delle vittime ivi indicati;
   evidenziato che l'articolo 5, comma 1, lettera b), capoverso comma 462 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevede che la Prefettura – Ufficio Pag. 34territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i familiari delle vittime ovvero, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti a questi succeduti;
   sottolineato, al riguardo, che l'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 disciplina il previo parere del Consiglio di Stato prima dell'approvazione di atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie mentre l'attività consultiva dell'Avvocatura dello stato trova fondamento nell'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1611;
   rilevato che l'articolo 7, il cui testo originario è stato sostituito durante l'esame in Commissione, è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico degli enti locali che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015, con riguardo in particolare alla sanzione consistente nella riduzione delle risorse del fondo sperimentale di riequilibrio;
   rilevato, altresì, che l'articolo 7-bis opera una duplice destinazione di risorse alle province, finalizzata sia all'esercizio delle funzioni fondamentali delle stesse sia, più specificamente, alla manutenzione della rete viaria;
   evidenziato che l'articolo 8, comma 1, reca la ripartizione tra le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario dell'ammontare della ulteriore riduzione della spesa corrente che grava nei confronti di tali enti per l'anno 2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015, rispetto al taglio operato nel 2015,
   preso atto che l'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, consente alle regioni e agli enti locali di chiedere pareri in materia di contabilità pubblica direttamente alla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti, mentre attualmente tali pareri possono essere rilasciati, su richiesta, solo dalle sezioni regionali di controllo;
   rilevato che l'articolo 21, comma 10, contiene un rinvio alla «legge 24 dicembre 2012, n. 537» in luogo della «legge 24 dicembre 1993, n.537»;
   rilevato, altresì, che al medesimo articolo 21, comma 19, secondo periodo e comma 21 si prevedono norme contabili per le regioni e le province autonome, in relazione alle procedure in esame per il 2016;
   osservato, in merito a tale meccanismo di riduzione, che nei commi in esame, relativi al 2016 non si specifica, per il caso di mancato versamento nei termini prescritti della quota provvisoria o di quella definitiva da parte dell'azienda farmaceutica, quale sia la norma sanzionatoria applicabile né si prevede una norma di chiusura che espliciti l'eventuale diritto delle singole aziende farmaceutiche, nonché dei grossisti e dei farmacisti, alla parziale o totale restituzione delle quote di ripiano provvisoriamente corrisposte ai sensi del comma 19;
   sottolineato che l'articolo 21-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, apporta alcune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature a risonanza magnetica nucleare sul territorio nazionale), operando in tal modo modifiche ad un atto con valore regolamentare;
   preso atto che il provvedimento reca misure in materia di personale e, in particolare, l'articolo 16 prevede disposizioni in materia di personale degli enti locali e l'articolo 17 interviene sul personale insegnante ed educativo per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali; Pag. 35
   valutata in tale quadro l'esigenza di rafforzare e assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche attraverso l'assunzione straordinaria di ulteriore personale, nonché di garantirne gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale e prevedendo, altresì, un ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   preso atto che l'articolo 10 del provvedimento prevede la destinazione di risorse per il 2016 per l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato al fine di far fronte agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario e ricordato che l'articolo 16 della Costituzione prevede che ogni cittadino possa circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale;
   rilevata l'esigenza di prevedere una riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per il 2016, al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carica dei passeggeri così sostenendo le regioni particolarmente disagiate sotto il profilo dei collegamenti aeroportuali;
   evidenziato che l'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, stabilisce che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni e che, in tale contesto, appaiono urgenti alcuni interventi a sostegno del trasporto ferroviario campano;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:
   1) appare necessario prevedere misure che consentano di rafforzare e assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco prevedendo, in particolare, l'assunzione straordinaria di personale per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, già stabilite dalla legge, anche attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 e prevedendo meccanismi per fare fronte a ipotesi di incapienza delle predette graduatorie, nonché incrementi della dotazione organica del Corpo e stabilendo, altresì, uno stanziamento di risorse per consentire un ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   2) appare necessario prevedere una riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per il 2016, al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carica dei passeggeri così sostenendo le regioni particolarmente disagiate sotto il profilo dei collegamenti aeroportuali;
   3) alla luce dell'articolo 119, comma quinto, della Costituzione, che stabilisce che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, appaiono urgenti alcuni interventi a sostegno del trasporto ferroviario campano, anche prevedendo un contributo straordinario a copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.