CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 18 luglio 2016
676.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali).

  1. Al comma 5-quater, dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tener progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.»;
   b) al secondo periodo le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e le parole: «dopo la conclusione dell'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa»;
   c) al terzo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».
1. 016. Il Relatore.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati).

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1. Pag. 39L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 è data notizia, a cura del gestore del centro, al comune in cui si trova la struttura, per il coordinamento con i servizi del territorio.».

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 01. (Nuova formulazione) Dadone, Colonnese, Lorefice, Dieni.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati).

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 è data notizia, a cura del gestore del centro, al comune in cui si trova la struttura, per il coordinamento con i servizi del territorio.».

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 017. (Nuova formulazione dell'em. 2.019) Gregorio Fontana, Alberto Giorgetti, Palese.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati).

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal Prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 è data notizia, a cura del gestore del centro, al comune in cui si trova la struttura, per il coordinamento con i servizi del territorio.».

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nei limiti degli Pag. 40stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 018. (Nuova formulazione dell'em. 6.02) Pollastrini, Zampa, Gasparini, Fabbri, Piccione.

ART. 3.

  Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: afferenti agli esercizi precedenti al 2016.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: pari a 1,5 milioni di euro con le seguenti: pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500 mila euro finalizzata alle spese di personale impiegato presso gli UTR – Uffici Territoriali per la Ricostruzione – per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori cratere.
3. 13. (Nuova formulazione) Castricone, Tancredi, Palese, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, lettera a), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, è inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio è ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al predetto ultimo comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a coloro che le hanno sostenute. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini e di cui ai commi precedenti, nonché quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli originari condomini o loro aventi causa le unità immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del de cuius»;
   b) all'articolo 14, comma 5-bis, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3».
3. 10. Castricone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli ultimi due periodi sono soppressi.
3. 11. Castricone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 67-quater, comma 2 lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012 Pag. 41n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Decorso inutilmente tale termine il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri».
3. 9. Castricone.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi straordinari ivi previsti, pubblicano sul proprio sito istituzionale le modalità di utilizzo delle predette risorse ed i risultati conseguiti.
3. 15. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».
  2. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012 n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 74 del 2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmate e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
3. 01. (Nuova formulazione) Ghizzoni, Carra, Baruffi.

ART. 6.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'articolo 67-octies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del Pag. 42nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4-ter. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «del 20 e 29 maggio 2012» sono aggiunte le seguenti: «nonché per gli scopi di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122,».
6. 3. (Nuova formulazione) Berlinghieri, Cominelli, Bazoli, Galperti, Lacquaniti, Carra.

ART. 8.

  All'emendamento 8.22, sostituire le tabelle 1, 2 e 3 con le seguenti:

Pag. 43

Tabella 1  
(Articolo 8, comma 1-bis)  

Pag. 44
   

Pag. 45

Pag. 46

Tabella 2   
(Articolo 8, comma 1-ter)   

Pag. 47

   

Pag. 48

Pag. 49

Tabella 3   
(Articolo 8, comma 1-quater)   

Pag. 50

0. 8. 22. 1. Il Relatore.

Pag. 51

  All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
  1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.
  1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 3 allegata al presente articolo».

Tabella 1   
(Articolo 8, comma 1-bis)   

Pag. 52

  

Pag. 53

Pag. 54

Tabella 2   
(Articolo 8, comma 1-ter)   

Pag. 55

  

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Pag. 57

Tabella 3   
(Articolo 8, comma 1-quater)   

Pag. 58

  

8. 22. Il Governo.

ART. 9.

  All'emendamento 9.30, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla comunicazione delle variazioni di bilancio, non si applicano agli enti territoriali e non territoriali.
0. 9. 30. 1. Il Relatore.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «le relative variazioni,» sono soppresse.
  1-ter. All'articolo 18, comma 2, della legge 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, le relative variazioni» sono soppresse.
  1-quater. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «, le relative variazioni.» sono soppresse.
9. 30. Il Governo.

  All'emendamento 9.31, comma 1-bis, dopo le parole: enti territoriali inserire le seguenti:, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,.
0. 9. 31. 8. Il Relatore.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e dell'invio dei relativi dati entro trenta giorni dalla loro approvazione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. Pag. 59È fatto altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
  1-ter. Ai fini dell'approvazione del rendiconto delle regioni e delle province autonome, il comma 1-bis fa riferimento al termine del 30 aprile previsto per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
  1-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la sanzione di cui al comma 1-bis si applica, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato in Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato in Consiglio.
  1-quinquies. La prima applicazione dei commi da 1-bis a 1-quater è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali ed ai loro enti che applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.
9. 31. Il Governo.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni).

  1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalità da fissare con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali da emanare entro il 30 settembre 2016.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte sul fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
  4. La dotazione del fondo di cui al comma 1, per l'anno 2016, è ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, dalle risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016, ai sensi del medesimo articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
9. 067. (Nuova formulazione) Fragomeli, Petrini, Carnevali.

Pag. 60

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Della dilazione del pagamento).

  1. Il debitore decaduto alla data del 1o luglio 2016 dal beneficio della rateizzazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare, sino ad un massimo di 72 rate, elevabili nei casi previsti dall'attuale normativa, l'importo ai sensi del medesimo articolo 19 anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-quater e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateizzazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
  3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1o luglio 2016 dai piani di rateizzazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi può ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.
  4. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: «di importo superiore a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 60.000 euro».
13. 013. (Nuova formulazione) Castricone, Palese, Guidesi, Busin, Francesco Sanna, Cenni, Abrignani, Caso, Cariello, Brugnerotto, Villarosa, Pesco, Rubinato.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo la parola: comuni, ovunque ricorra, inserire le seguenti:, alle province e alle città metropolitane.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per le province e le città metropolitane l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.
14. 10. Il Relatore.

ART. 16.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «per le stesse finalità nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste Pag. 61dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2000, n. 267.».
*16. 3. Laforgia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «per le stesse finalità nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2000, n. 267.».
*16. 13. Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «per le stesse finalità nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2000, n. 267.».
*16. 30. Giulietti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento» sono soppresse.
16. 9. Guerra.

ART. 17.

  Al capoverso comma 228-ter, primo periodo, sostituire le parole: nel triennio 2016-2018 con le seguenti: nel triennio scolastico 2016-2019 e all'ultimo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente dopo il capoverso comma 228-ter, aggiungere il seguente:
  228-quater. Nei tempi stabiliti dal precedente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1o settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
17. 6. Coscia, Miccoli, Laforgia.

  Dopo il capoverso 228-ter, inserire il seguente:
  228-quater. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.
*17. 4. Mognato, Martella, Murer, Zoggia.

Pag. 62

  Dopo il capoverso 228-ter, inserire il seguente:
  228-quater. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.
*17. 13. Pastorelli.

  Dopo il capoverso 228-ter, inserire il seguente:
  228-quater. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.
*17. 14. Marcon, Melilla, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido, Palese, Caso.

ART. 18.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni.
*18. 12. Fanucci, Alberto Giorgetti, Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni.
*18. 13. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

ART. 20.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, il programma di informatizzazione del Servizio sanitario nazionale, previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute 2014-2016, è attuato entro e non oltre le scadenze programmate dall'Agenda digitale, con particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione di referti e cartelle cliniche e alle prenotazioni e ai pagamenti on line.
20. 8. Lorefice, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

ART. 21.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'istanza di rettifica è pubblicata sui siti istituzionali della regione interessata e dell'AIFA.
21. 34. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Mantero, Di Vita, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: non innovativi aggiungere le seguenti: coperti da brevetto.
*21. 54. Latronico.

  Al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: non innovativi aggiungere le seguenti: coperti da brevetto.
*21. 13. Borghese.

Pag. 63

  Al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: non innovativi aggiungere le seguenti: coperti da brevetto.
*21. 45. Monchiero, Librandi.

  Al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: non innovativi aggiungere le seguenti: coperti da brevetto.
*21. 5. Carnevali.

  Al comma 16 sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente:
   a) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2017 concorrono al fondo di cui all'articolo 1, comma 593 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto;
   b) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 5, comma 2, lettera a), quarto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse le parole da: «e di quelle rese disponibili» fino alla fine.
  16-ter. All'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le parole da: «le risorse rese disponibili» fino a: «nonché».
**21. 53. Latronico, Palese.

  Al comma 16 sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente:
   a) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2017 concorrono al fondo di cui all'articolo 1, comma 593 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto.
   b) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 5, comma 2, lettera a), quarto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse le parole da: «e di quelle rese disponibili» fino alla fine.
  16-ter. All'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le parole da: «le risorse rese disponibili» fino a: «nonché».
**21. 14. Borghese.

  Al comma 16 sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente:
   a) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2017 concorrono al fondo di cui all'articolo 1, comma 593 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto;
   b) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 5, comma 2, lettera a), quarto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse le parole da: «e di quelle rese disponibili» fino alla fine.
  16-ter. All'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le Pag. 64parole da: «le risorse rese disponibili» fino a: «nonché».
**21. 8. Lenzi.

  Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'AIFA rende pubblici i dati raccolti nelle schede di monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 235, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata.

21. 39. (Nuova formulazione) Grillo, Mantero, Nesci, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial, Palese.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 2 è soppresso;
   b) all'articolo 5, il comma 1 è soppresso;
   c) all'articolo 6:
    1) il comma 1 è soppresso;
    2) al comma 2, la lettera a) è soppressa;
    3) al comma 3, la lettera f) è soppressa.

  2. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
  3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
  4. Il Ministero della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui al comma 3 da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti Pag. 65con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*21. 05. (Nuova formulazione) Palese, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica).

  6. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 2 è soppresso;
   b) all'articolo 5, il comma 1 è soppresso;
   c) all'articolo 6:
    1) il comma 1 è soppresso;
    2) al comma 2, la lettera a) è soppressa;
    3) al comma 3, la lettera f) è soppressa.

  7. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
  8. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
  9. Il Ministero della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui al comma 3 da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.
  10. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
*21. 01. (Nuova formulazione) Crimì, Fanucci, Amato, Gelli, Cova.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide).

  1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, Pag. 66n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche al nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni.
  3. Con il regolamento di cui al comma 4, si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**21. 06. (Nuova formulazione) Palese.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide).

  1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da Pag. 67sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche al nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni.
  3. Con il regolamento di cui al comma 4, si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
**21. 07. (Nuova formulazione) Covello.

ART. 22.

  Al comma 5, dopo le parole: al Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiungere le seguenti: e alle Commissioni parlamentari competenti.
22. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

Pag. 68

  Al comma 6, sostituire le parole: annualmente, al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: semestralmente, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti.

  Conseguentemente, alla fine del comma medesimo, aggiungere le seguenti parole:, e presenta un dettagliato report sullo stato di avanzamento dei lavori sulla messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, di cui al comma 1.
22. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «servizi idrici e risorse idriche», sono aggiunte le seguenti: «e di bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077»;
   b) al secondo periodo:
    1) dopo le parole: «dell'11 luglio 2012» sono aggiunte le seguenti: «e della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012»;
    2) le parole da: «destinare ad interventi» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30 giugno 2016 non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti»;
   c) al terzo periodo, «dopo le parole: 60/2012» sono aggiunte le seguenti: «, della delibera CIPE 87/2012»;
   d) il quarto, quinto e sesto periodo sono soppressi.
22. 5. Giulietti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – al fine di garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione 2003/2007 ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13 – istituisce sul proprio sito istituzionale una apposita sezione dal titolo: «discariche abusive», dove sono riportate le seguenti informazioni:
   a) l'elenco delle discariche abusive oggetto della condanna ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea ed inviato al Governo italiano;
   b) l'ammontare della multa forfettaria e delle multe semestrali comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano;
   c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma 813 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna;
   d) lo stato dell'arte delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza;
   e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario straordinario di cui al presente articolo.

Pag. 69

  Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono riportate, laddove di propria competenza di ubicazione, nel sito istituzionale coinvolto nella sentenza della Corte.
22. 15. (Nuova formulazione) Mannino, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà, Palese.

ART. 23.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto adottato ai sensi del presente comma, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica, alle imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'anno 2017, è prevista la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari, negli anni 2015 e 2016.».
23. 3. (Nuova formulazione) Carra, Oliverio, Sani, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Palese, Latronico, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, e che non siano vincolate a conferire o a cedere il latte a cooperative o organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo, definendone le condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il venti per cento del settore.

23. 1. (Nuova formulazione) Oliverio, Cova, Carra, Falcone, Taricco.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (CE) 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1o aprile 2014 – 31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter. 1 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuato a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.
  4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1o Pag. 70ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 2 sono restituite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1o ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.
  4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto, entro il 1o ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1o ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.
  4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne dà comunicazione alle competenti Amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti»;
   b) al comma 5, le parole: «, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo,» sono soppresse;
   c) il comma 6, è sostituito dal seguente:
  «6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione.».
23. 2. (Nuova formulazione) Carra, Oliverio, Sani, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Palese.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari).

  1. Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.
  2. Gli interventi finanziati con il Fondo di cui al comma 1 soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (UE) a 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e Pag. 71108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
   a) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;
   b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 017. Il Governo.

ART. 24.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: il pareggio economico e, entro l'esercizio 2016, con le parole: il pareggio economico e, entro l'esercizio 2018.
24. 5. Coscia, Manzi, Narduolo.

  Aggiungere, in fine, il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «alle istituzioni culturali, nonché».
24. 4. Malisani, Narduolo, Palese, Latronico.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.
24. 3. (Nuova formulazione) Rampi, Coscia, Bonaccorsi, Piccoli Nardelli, Pag. 72Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Iori.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai princìpi di derivazione europea per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
  3-ter. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede» e le parole: «il rilascio» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e turistiche.
24. 17. Il Relatore.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonché di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o più regolamenti da adottarsi, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
   a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;
   b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come «fondazione lirico-sinfonica» o «teatro lirico-sinfonico», con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica, valorizzazione della qualità;
   c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera precedente, anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana;
   d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente;
   e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti a legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche.

  3-ter. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni Pag. 73parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.
  3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:
   a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;
   b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, ivi compresa la chiusura temporanea o stagionale e conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale, anche direttivo, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;
   c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, è ridotto in misura del 50 per cento;
   d) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   « d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.».

24. 7. (Nuova formulazione) Losacco, Palese, Alberto Giorgetti.

Pag. 74

ALLEGATO 2

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.

EMENDAMENTI 1.016, 14.10, 24.17 DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamento all'emendamento 1.016 del Relatore

  All'emendamento 1.016, capoverso, Art. 1-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: tax gap inserire le seguenti:, ivi incluso quello derivante dal divario tra valori catastali e valori indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare,.
0. 1. 016. 1. Rubinato, Guerra.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali).

  1. Al comma 5-quater, dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tener progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato.»;
   b) al secondo periodo le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo» e le parole: «dopo la conclusione dell'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa»;
   c) al terzo periodo, le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».
1. 016. Il Relatore.

ART. 14.

  Al comma 1, dopo la parola: comuni, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: alle province e alle città metropolitane.

Pag. 75

  Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per le province e le città metropolitane l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.
14. 10. Il Relatore.

ART. 24.

Subemendamenti all'emendamento 24.17 del Relatore

  All'emendamento 24.17, sostituire il comma 3-bis con i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogata fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE così come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 in merito alle cause riunite C-458/14 e C-67/15, il termine di durata delle concessioni non è prorogabile quindi il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto ad una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie per la rotazione degli affidamenti, imparzialità e trasparenza».
  3-bis.1. Entro il 31 dicembre 2016 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-regioni:
   a) stabilisce il numero massimo delle concessioni che le regioni possono rilasciare in base ai piani paesaggistici, ai piani regolatori comunali ed ai piani provinciali di coordinamento;
   b) rimodula i canoni demaniali secondo criteri oggettivi che tengano in considerazione la diversità delle nostre coste secondo standard che mettano a sistema: le diversità regionali, l'ammontare degli investimenti, gli incassi e gli utili imprenditoriali, la dimensione della superficie demaniale utilizzata e l'impatto ambientale;
   c) classifica le aree da mettere a gara tenendo in considerazione: l'accessibilità, la redditività, l'impatto ambientale e conseguentemente stabilisce la durata della concessione che non necessariamente deve essere uguale per tutti;
   d) redige il bando di gara tipo inserendo le clausole sociali previste dal decreto-legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   e) stabilisce il numero massimo di concessioni che può essere assegnata alle società di capitali che deve essere proporzionale all'estensione lineare delle aree demaniali e comunque garantendo l'accesso alle PMI.
0. 24. 17. 1. Mannino, Caso.

  All'emendamento 24.17, sostituire il comma 3-bis con i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogata fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE così come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 in merito alle cause riunite C-458/14 e C-67/15, il termine di durata delle concessioni non è prorogabile quindi il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto ad una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che Pag. 76deve presentare tutte le garanzie per la rotazione degli affidamenti, imparzialità e trasparenza».
  3-bis.1. Le gare di cui al comma 3-bis – a partire dal 1o gennaio 2017 – devono ottemperare a quanto stabilito dai piani regolatori comunali, dai piani provinciali e dai piani paesaggistici regionali, quindi in assenza di anche uno di questi strumenti di gestione e di controllo delle risorse naturali gli enti preposti non possono eseguire alcuna gara.
0. 24. 17. 2. Mannino, Caso.

  All'emendamento 24.17, sostituire il comma 3-bis con il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogata fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE così come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 in merito alle cause riunite C-458/14 e C-67/15, il termine di durata delle concessioni non è prorogabile quindi il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto ad una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie per la rotazione degli affidamenti, imparzialità e trasparenza».
0. 24. 17. 3. Mannino, Caso.

  All'emendamento 24.17, al comma 3-bis apportare le seguenti modificazioni:
   alle parole:
Nelle more premettere le seguenti: Relativamente alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative;
   dopo la parola: comunitaria, inserire le seguenti: da effettuare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dando attuazione ai princìpi e alle regole dell'imparzialità e della trasparenza nella selezione dei candidati, ferma restando un'adeguata tutela degli investimenti effettuati dagli esercenti attività di impresa oggetto delle concessioni anche in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, nel rispetto del principio di certezza del diritto,
0. 24. 17. 4. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  All'emendamento 24.17, al comma 3-bis, dopo le parole: riordino della materia inserire le seguenti: da effettuare entro il 31 dicembre 2016.
0. 24. 17. 5. Bergamini, Alberto Giorgetti.

  All'emendamento 24.17, al comma 3-bis, dopo le parole: conservano validità inserire le seguenti: per un periodo di trenta anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
0. 24. 17. 6. Bergamini, Alberto Giorgetti.

  All'emendamento 24.17, dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
  3-bis.1. La revisione e il riordino della materia di cui al comma 3-bis, da effettuare inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, tutela i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, garantendo loro una durata proporzionata agli investimenti effettuati per la costruzione di manufatti legittimamente esistenti e ai valori materiali e immateriali commerciali conseguiti.
0. 24. 17. 7. Bergamini, Alberto Giorgetti.

Pag. 77

  All'emendamento 24.17, dopo il comma 3-bis inserire il seguente:
  3-bis.1. I rapporti di cui al comma 3-bis conservano validità per un periodo di trenta anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che le autorità competenti non dimostrino la mancanza di investimenti realizzati per la costruzione di manufatti legittimamente esistenti e, in generale, per il miglioramento dell'area concessa, secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
0. 24. 17. 8. Bergamini, Alberto Giorgetti.

  All'emendamento 24.17, dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:
  3-quater. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
0. 24. 17. 9. Abrignani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai princìpi di derivazione europea per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
  3-ter. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede» e le parole: «il rilascio» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e turistiche.
24. 17. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.

EMENDAMENTI 8.22, 9.30, 9.31, 23.017 DEL GOVERNO E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 8

Subemendamento all'emendamento 8.22 del Governo

  All'emendamento 8.22, sostituire le tabelle 1, 2 e 3 con le seguenti:

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Tabella 1  
(Articolo 8, comma 1-bis)  

Pag. 80

  

Pag. 81

Pag. 82

Tabella 2   
(Articolo 8, comma 1-ter)   

Pag. 83

  

Pag. 84

  

Pag. 85

Tabella 3   
(Articolo 8, comma 1-quater)   

Pag. 86

0. 8. 22. 1. Il Relatore.

Pag. 87

  All'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
  1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.
  1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario è stabilito secondo gli importi indicati nella tabella 3 allegata al presente articolo».

Tabella 1   
(Articolo 8, comma 1-bis)   

Pag. 88

  

Pag. 89

Pag. 90

Tabella 2   
(Articolo 8, comma 1-ter)   

Pag. 91

  

Pag. 92

Pag. 93

Tabella 3   
(Articolo 8, comma 1-quater)   

Pag. 94

8. 22. Il Governo.

ART. 9.

Subemendamento all'emendamento 9.30 del Governo

  All'emendamento 9.30, sostituire il comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla comunicazione delle variazioni di bilancio, non si applicano agli enti territoriali e non territoriali.
0. 9. 30. 1. Il Relatore.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «le relative variazioni,» sono soppresse.
  1-ter. All'articolo 18, comma 2, della legge 23 giugno 2011, n. 118, le parole: «, le relative variazioni» sono soppresse.
  1-quater. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: «, le relative variazioni.» sono soppresse.
9. 30. Il Governo.

Subemendamenti all'emendamento 9.31 del Governo

  All'emendamento 9.31, sopprimere il comma 1-bis.
0. 9. 31. 1. Marcon, Melilla.

  All'emendamento 9.31, comma 1-bis, dopo le parole: enti territoriali inserire le seguenti: ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura di cui all'articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
0. 9. 31. 8. Il Relatore.

  All'emendamento 9.31, comma 1-bis sostituire le parole: a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con i processi di stabilizzazione in atto con le seguenti:, fatti salvi i processi di stabilizzazione in atto,.
0. 9. 31. 2. Marcon, Melilla.

Pag. 95

  All'emendamento 9.31, comma 1-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte delle province è prorogato al 30 novembre 2016.
0. 9. 31. 3. Marcon, Melilla.

  All'emendamento 9.31, sopprimere il comma 1-ter.
0. 9. 31. 4. Marcon, Melilla.

  All'emendamento 9.31, sopprimere il comma 1-quater.
0. 9. 31. 5. Marcon, Melilla.

  All'emendamento 9.31, sopprimere il comma 1-quinquies.
0. 9. 31. 6. Marcon, Melilla.

  All'emendamento 9.31, dopo il comma 1-quinquies aggiungere il seguente:
  1-sexies. Con la medesima decorrenza prevista al comma 1-quinquies non si applicano gli obblighi e le relative sanzioni di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
0. 9. 31. 7. Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e dell'invio dei relativi dati entro trenta giorni dalla loro approvazione alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì, divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.
  1-ter. Ai fini dell'approvazione del rendiconto delle regioni e delle province autonome, il comma 1-bis fa riferimento al termine del 30 aprile previsto per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.
  1-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la sanzione di cui al comma 1-bis si applica, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato in Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato in Consiglio.
  1-quinquies. La prima applicazione dei commi da 1-bis a 1-quater è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali ed ai loro enti che applicano il decreto legislativo n. 118 del 2011 a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato.
9. 31. Il Governo.

ART. 23.

Subemendamento all'emendamento 23.017 del Governo

  All'emendamento 23.017, comma 1, sostituire le parole: delle imprese agricole e Pag. 96dell'intero comparto cerealicolo con le seguenti: delle imprese agricole dell'intero comparto cerealicolo.
0. 23. 017. 1. Oliverio.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari).

  1. Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.
  2. Gli interventi finanziati con il Fondo di cui al comma 1 soddisfano le condizioni stabilite dal regolamento (UE) a 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
   a) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;
   b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 017. Il Governo.

Pag. 97

ALLEGATO 4

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.

EMENDAMENTI 6.05, 13.014, 19.022 e 24.18 DEL GOVERNO

ART. 6.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Per assicurare la piena efficienza organizzativo del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità, per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, si attingerà dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere effettuate in data non anteriore al 15 dicembre 2017. Al relativo onere, pari ad euro 21.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 400 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 400 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge Pag. 9831 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione dei personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile». L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per l'anno 2017 e ad euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018.
  3. Al fine di potenziare la capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali livelli di protezione e sicurezza del personale operativo, è autorizzata, nell'ambito della missione «Soccorso Civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitate iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2016, 2017 e 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6. 05. Il Governo.

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per il 2016).

  1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carica dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è soppresso dal 1o settembre al 31 dicembre 2016.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e per 35 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione in termini di indebitamento netto per 25 milioni per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  3. Al ristoro delle minori entrate dell'Inps provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti Pag. 99modifiche agli stati di previsione interessati.
  5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante dal predetto incremento è acquisito a patrimonio netto dal Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
  6. L'incremento di cui al comma 5 potrà essere rideterminato in riduzione, tenuto conto dell'andamento delle entrate e delle prestazioni del Fondo speciale per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale del settore del trasporto aereo. A tal fine, l'INPS, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, trasmette, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una relazione contenente l'aggiornamento della situazione economico finanziaria del predetto Fondo sul periodo di 8 anni individuato dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
13. 014. Il Governo.

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Interventi per il trasporto regionale ferroviario campano).

  1. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l, di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono svolte in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della regione Campania, dalla data di scadenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, Nell'ambito del contratto di servizio la regione Campania garantisce la necessaria copertura dei costi del servizio pubblico di trasporto locale.
  2. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla regione Campania è attribuito un contributo straordinario di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 non ancora programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il CIPE prende atto dell'assegnazione di cui al precedente periodo ai fini della programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  3. La regione Campania, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della presente disposizione di legge, accerta e riconosce i debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di EAV e, per l'effetto, paga tali debiti e le corrispondenti somme sono vincolate al soddisfacimento dei creditori di EAV. Entro i centoventi giorni successivi al riconoscimento e pagamento dei suddetti debiti i creditori di EAV possono aderire ad un piano di accordo generale che può prevedere il pagamento di quanto dovuto, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, agli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale, da definire nelle successive transazioni. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli Pag. 100effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
19. 022. Il Governo.

ART. 24.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;
   a) al primo periodo:
    1) dopo le parole: «dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili» sono inserite le seguenti: «anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
    2) dopo la parola: «adibiti» sono inserite le seguenti: «da adibire»;
   b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con riferimento agli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche, possono essere ricompresi nelle procedure di acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di proprietà delle medesime per i quali non siano in corso contratti di locazione a terzi».
   e) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «Eventuali opere e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla scorta di un progetto elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai contratti di locazione inerenti agli immobili acquistati ai sensi del presente comma non si applicano le riduzioni del canone previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
24. 18. Il Governo.