CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 15 luglio 2016
675.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme relative alla disciplina del dissesto delle amministrazioni provinciali).

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.
2. 018. Censore.

ART. 4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui all'articolo 175, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'adozione della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono fissati al 30 settembre 2016.
4. 13. Causin, Oliaro, Rubinato, Morani, Sbrollini, Librandi, Monchiero, Molea, Tancredi.

ART. 5.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017 il Ministro dell'interno presenta al Parlamento apposita relazione che evidenzi l'effettivo utilizzo e assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 458, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. 1. Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Palese.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria – Corato).

  1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria – Corato del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto. Pag. 27
  3. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore ad euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.
  4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
   a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
   b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
   c) ai genitori;
   d) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;
   e) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
   f) al convivente more uxorio.

  6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.
  7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. 02. Il Relatore.

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Rideterminazione sanzioni per città metropolitane, province e comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015).

  1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.
  2. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane e le province, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti Pag. 28dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.
  3. Nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, la sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.
  4. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, è ridotta di un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica.
  5. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 e che nell'anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione.
  6. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo, non si applica purché la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016.».
7. 043. (Nuova formulazione) Marchi, Guerra, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle province delle regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*7. 6. (Nuova formulazione) Rigoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle province delle regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*7. 20. (Nuova formulazione) Marchetti, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Sereni, Verini, De Menech, Bini, Bergonzi, Giuseppe Guerini, Paola Boldrini, Mariano, Carra, Marguerettaz.

Pag. 29

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle province delle regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*7. 30. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle province delle regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*7. 51. (Nuova formulazione) Marcon, Melilla, Folino, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle province delle regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
*7. 17. Palese.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Finanziamento delle funzioni fondamentali delle province).

  1. Per l'anno 2016 l'importo di 48 milioni di euro impegnato e non pagato del Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato alle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 2014, n. 56.
  2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, limitatamente all'anno 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria.
  3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 30 settembre 2016.
7. 057. (Nuova formulazione) Melilli, Bini, Giulietti, Bergonzi.

ART. 9.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Dopo il comma 712-bis, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:
  «712-ter. Per l'anno 2016 nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015.».

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita.
*9. 2. Lenzi.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Dopo il comma 712-bis, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è inserito il seguente:
  «712-ter. Per l'anno 2016 nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni Pag. 30del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015».

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita.
*9. 16. Guidesi, Rondini.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Dopo il comma 712-bis, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è inserito il seguente:
  «712-ter. Per l'anno 2016 nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015».

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita.
*9. 24. Palese.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 174, comma 1:
    1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;
    2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione;»;
   c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.».

  2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta» sono inserite le seguenti «, le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa».
**9. 034. (Nuova formulazione) Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 174, comma 1:
    1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;
    2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;Pag. 31
   b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione;»;
   c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.».

  2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta» sono inserite le seguenti «, le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa».
**9. 022. (Nuova formulazione) Plangger.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 174, comma 1:
    1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;
    2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione;»;
   c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.».

  2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta» sono inserite le seguenti «, le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa».
**9. 04. (Nuova formulazione) Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 174, comma 1:
    1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse; Pag. 32
    2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione;»;
   c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.».

  2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta» sono inserite le seguenti «, le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa».
**9. 028. (Nuova formulazione) Palese.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 174, comma 1:
    1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;
    2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione;»;
   c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.».

  2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta» sono inserite le seguenti «, le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa».
**9. 044. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 174, comma 1:
    1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse; Pag. 33
    2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione;»;
   c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.».

  2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta» sono inserite le seguenti «, le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa».
**9. 052. (Nuova formulazione) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 174, comma 1:
    1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;
    2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
   «e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione;»;
   c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
    «e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.».

  2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole «dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta» sono inserite le seguenti «, le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa».
**9. 055. (Nuova formulazione) Marchi, Guerra, Rubinato, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il Pag. 34seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»
*10.3. (Nuova formulazione) Giulietti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»
*10.13. (Nuova formulazione) Guidesi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»
*10.29. (Nuova formulazione) Palese.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»
*10.02. (Nuova formulazione) D'Alia.

ART. 14.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 259, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
14. 6. Prestigiacomo, Catanoso, Riccardo Gallo, Gullo, Alberto Giorgetti, Giammanco.

ART. 15.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e, al primo periodo, le Pag. 35parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015».
15. 31. Melilla, Scotto, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme relative alla disciplina del dissesto).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis.»;
   b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori», sono aggiunte le seguenti: « ivi incluso l'erario,».
*15. 01. (Nuova formulazione) Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Ricciatti, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme relative alla disciplina del dissesto).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis.»;
   b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori», sono aggiunte le seguenti: « ivi incluso l'erario,».
*15. 010. (Nuova formulazione) Palese.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme relative alla disciplina del dissesto).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis.»;
   b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori», sono aggiunte le seguenti: « ivi incluso l'erario,».
*15. 014. (Nuova formulazione) Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme relative alla disciplina del dissesto).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis.»;
   b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori», sono aggiunte le seguenti: « ivi incluso l'erario,».
*15. 020. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Pag. 36

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme relative alla disciplina del dissesto).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis.»;
   b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori», sono aggiunte le seguenti: « ivi incluso l'erario,».
*15. 022. (Nuova formulazione) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

ART. 16.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale di cui al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.».
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di personale.
*16. 02. (Nuova formulazione) Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis
. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale di cui al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.».
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.
  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di personale».
*16. 012. (Nuova formulazione) Palese.

Pag. 37

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale di cui al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.».
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.
  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di personale».
*16. 023. (Nuova formulazione) Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale di cui al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.».
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di personale.
*16. 025. (Nuova formulazione) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale di cui al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.».
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

Pag. 38

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di personale.
*16. 032. (Nuova formulazione) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale di cui al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.».
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.

 Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di personale».
*16. 044. (Nuova formulazione) Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

ART. 21.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: scadenza del termine di cui al comma 5, aggiungere le seguenti: dopo avere effettuato le opportune verifiche.
21. 6. Carnevali.

  Al comma 10, sostituire le parole: agli anni 2013 e 2014 con le seguenti: all'anno 2013.
21. 9. Miotto.

  Al comma 23, secondo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse disponibili.
21. 2. Miotto.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AIFA è altresì tenuta a concludere le negoziazioni relative a contenziosi ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ancora pendenti al 31 dicembre 2015.
21. 17. Bargero, Boccuzzi, Paola Bragantini.