CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2016
673.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

   La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3926, di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;
   evidenziato positivamente come il decreto – legge intenda, tra l'altro, fare chiarezza nelle regolazioni finanziarie tra Stato e regioni, con particolare riferimento alla ripartizione di entrate tributarie tra lo Stato e le regioni stesse, all'autonomia di entrata delle regioni, nonché al finanziamento attraverso la fiscalità generale di talune funzioni regionali;
   rilevato in particolare come l'articolo 1 del decreto – legge intervenga sul meccanismo del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con quota parte delle entrate IMU di spettanza dei comuni, mediante il quale si assicura il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, al fine di superare alcune difficoltà e incertezze nel funzionamento del Fondo stesso;
   evidenziato come l'articolo 11 attui l'accordo intervenuto con la Regione Siciliana, volto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa, attribuendo a quest'ultima una quota del gettito IRPEF, a titolo di acconto sulle compartecipazioni regionali a tale tributo;
   rilevato come l'articolo 12 attui l'accordo intervenuto tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, il quale attribuisce alla Regione risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016 quale parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra, regolando in tal modo le controversie e i rapporti finanziari pendenti in merito;
   segnalato come l'articolo 13 rinvii al 2018, in considerazione del mancato completamento del riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario, i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, segnatamente per quanto riguarda l'attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali e l'istituzione dei fondi perequativi;
   rilevato come l'articolo 18, il quale proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni Pag. 68e delle società da questi ultimi partecipate, intenda consentire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità da parte degli enti locali, nelle more del riordino della disciplina della riscossione delle entrate;
   sottolineata inoltre la rilevanza dell'articolo 6, il quale differisce ulteriormente il pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi;
   rilevato altresì come i commi 6 e 7 dell'articolo 10 intendano risolvere il contenzioso in essere tra le regioni e le società di leasing circa il mancato pagamento, a partire dall'anno d'imposta 2009, della tassa automobilistica relativa ai veicoli in locazione finanziaria;
   rilevato come il provvedimento, nel suo complesso, introduca opportunamente elementi di maggiore flessibilità nella programmazione di bilancio e finanziaria delle regioni e degli enti locali, anche per quanto riguarda gli enti in dissesto o in condizione di squilibrio finanziario, in un'ottica di condivisione delle scelte con le rappresentanze delle autonomie locale e con particolare attenzione nei confronti delle aree colpite da calamità naturali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:
    1) con riferimento all'articolo 7, il quale è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, provveda la Commissione di merito a rivedere la disciplina sulle sanzioni relative alla violazione dei vincoli del Patto di stabilità interno, specificamente per quanto riguarda le province, in considerazione del fatto che, anche a seguito di alcune modifiche nella disciplina contabile delle stesse province, nel corso dell'ultimo anno si è verificato un forte incremento della relativa spesa corrente di queste ultime;
    2) provveda la Commissione di merito ad affrontare il tema della rinegoziazione dei mutui stipulati dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti, stabilendo un tetto alle penali previste per tali rinegoziazioni, atteso che al momento tali penalizzazioni hanno un ammontare medio del 20 per cento.

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ALLEGATO 2

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3926, di conversione del decreto – legge n. 113 del 2016, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;
   evidenziato positivamente come il decreto – legge intenda, tra l'altro, fare chiarezza nelle regolazioni finanziarie tra Stato e regioni, con particolare riferimento alla ripartizione di entrate tributarie tra lo Stato e le regioni stesse, all'autonomia di entrata delle regioni, nonché al finanziamento attraverso la fiscalità generale di talune funzioni regionali;
   rilevato in particolare come l'articolo 1 del decreto – legge intervenga sul meccanismo del Fondo di solidarietà comunale, alimentato con quota parte delle entrate IMU di spettanza dei comuni, mediante il quale si assicura il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione, al fine di superare alcune difficoltà e incertezze nel funzionamento del Fondo stesso;
   evidenziato come l'articolo 11 attui l'accordo intervenuto con la Regione Siciliana, volto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria che hanno determinato, nel corso degli anni, una riduzione del gettito disponibile per la Regione stessa, attribuendo a quest'ultima una quota del gettito IRPEF, a titolo di acconto sulle compartecipazioni regionali a tale tributo;
   rilevato come l'articolo 12 attui l'accordo intervenuto tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, il quale attribuisce alla Regione risorse pari a 70 milioni di euro per l'anno 2016 quale parziale compensazione della perdita di gettito subita dalla Regione stessa, per gli anni dal 2011 al 2014, con riguardo all'accisa sull'energia elettrica e alle accise sugli spiriti e sulla birra, regolando in tal modo le controversie e i rapporti finanziari pendenti in merito;
   segnalato come l'articolo 13 rinvii al 2018, in considerazione del mancato completamento del riassetto tributario delle regioni a statuto ordinario, i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali, segnatamente per quanto riguarda l'attribuzione della compartecipazione IVA in base al principio di territorialità, la fiscalizzazione dei trasferimenti statali e l'istituzione dei fondi perequativi;
   rilevato come l'articolo 18, il quale proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2016 il termine a decorrere dal quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata avrebbero dovuto cessare di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate, intenda consentire la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità da parte degli enti locali, nelle more del riordino della disciplina della riscossione delle entrate;
   sottolineata inoltre la rilevanza dell'articolo 6, il quale differisce ulteriormente Pag. 70il pagamento della rata dei finanziamenti agevolati accordati ai soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto, per il pagamento di tributi, contributi e premi assicurativi;
   rilevato altresì come i commi 6 e 7 dell'articolo 10 intendano risolvere il contenzioso in essere tra le regioni e le società di leasing circa il mancato pagamento, a partire dall'anno d'imposta 2009, della tassa automobilistica relativa ai veicoli in locazione finanziaria;
   rilevato come il provvedimento, nel suo complesso, introduca opportunamente elementi di maggiore flessibilità nella programmazione di bilancio e finanziaria delle regioni e degli enti locali, anche per quanto riguarda gli enti in dissesto o in condizione di squilibrio finanziario, in un'ottica di condivisione delle scelte con le rappresentanze delle autonomie locale e con particolare attenzione nei confronti delle aree colpite da calamità naturali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

   con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 7, il quale è volto ad attenuare le sanzioni previste a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015, provveda la Commissione di merito a rivedere la disciplina sulle sanzioni relative alla violazione dei vincoli del Patto di stabilità interno, specificamente per quanto riguarda le province, in considerazione del fatto che, anche a seguito di alcune modifiche nella disciplina contabile delle stesse province, nel corso dell'ultimo anno si è verificato un forte incremento della relativa spesa corrente di queste ultime;
    2) provveda la Commissione di merito ad affrontare il tema della rinegoziazione dei mutui stipulati dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti, stabilendo un tetto alle penali previste per tali rinegoziazioni, atteso che al momento tali penalizzazioni hanno un ammontare medio del 20 per cento;
   e con la seguente osservazione:
    valuti la Commissione di merito l'opportunità di risolvere la questione dell'applicabilità delle imposte locali sugli immobili alle piattaforme petrolifere.

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ALLEGATO 3

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

   La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 1159 Vacca, recante «Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari»;
   rilevato come la proposta di legge, nel prevedere penalizzazioni per le università che superano il limite del rapporto tra ammontare della contribuzione studentesca e importo del Fondo di finanziamento ordinario delle università, nonché nell'intervenire in materia di esonero dalla contribuzione studentesca universitaria, determini effetti onerosi per il bilancio dello Stato che non risultano coperti,

  esprime

PARERE CONTRARIO.