CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 luglio 2016
672.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  1-bis. Anche al fine del completamento dei processi di digitalizzazione, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato a procedere all'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica della conclusione delle procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni.
1. 1. Rossomando, Mattiello.

ART. 2-bis.
(Trattamento economico integrativo dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca a carico della Provincia autonoma di Bolzano).

  1. Ai consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi delle leggi vigenti.
  2. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1 provvede la provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

  Conseguentemente, al Titolo aggiungere infine le seguenti parole: e trattamento economico integrativo dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca a carico della Provincia autonoma di Bolzano.
2. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.

ART. 2.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente al processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. 1. Schullian.

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ALLEGATO 2

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo.

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate ed in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione al trasferimento delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
  2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.
  2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190 e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto adottato a norma del comma 2-bis.
  2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di impiego delle ordinarie facoltà assunzionali.
  2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi 2-bis e 2-quater è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2-septies. Le procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure Pag. 57concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-quater è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.
  2-novies. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21 quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.
  2-decies. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.
  2-undecies. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  2-duodecies. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola “2000” è sostituita dalla seguente: “1268”, le parole “1000 nel corso dell'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “878 nel corso dell'anno 2016” e le parole “1000 nel corso dell'anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “390 nel corso dell'anno 2017”.
  2-terdecies. All'articolo 21, comma 1, del Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola “2000” è sostituita dalla seguente: “1268”, le parole “1000 nel corso dell'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “878 nel corso dell'anno 2016” e le parole “1000 nel corso dell'anno 2017” sono sostituite dalle seguenti “390 nel corso dell'anno 2017”.
  2-quaterdecies. All'articolo 22, comma 1, del Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola “49.200.000” è sostituita dalla seguente “43.588.000” la parola “94.200.000” è sostituita dalla seguente: “60.528.000” e la parola “93.200.000” è sostituita dalla seguente: “59.528.000”.
  2-quindecies. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola “46.000.000” è sostituita dalla seguente “40.388.000”, la parola “92.000.000” è sostituita dalla seguente: “58.328.000”.
  2-sedecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-septiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1. 1. (Nuova formulazione) Rossomando, Mattiello.

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ALLEGATO 3

DL 117/2016: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico. C. 3954 Governo.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Fermo restando l'espletamento delle procedure di mobilità già avviate ed in corso e al fine di dare compiuta attuazione al programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, nonché per assicurare la piena attuazione al trasferimento delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato, trascorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad assumere a tempo indeterminato un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
  2-ter. Il decreto di cui al comma 2-bis individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.
  2-quater. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica relativa alla conclusione delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è altresì autorizzato a procedere all'assunzione a tempo indeterminato delle unità di personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le predette procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni, mediante nuove procedure concorsuali disciplinate dal decreto adottato a norma del comma 2-bis.
  2-quinquies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 234, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulle modalità di impiego delle ordinarie facoltà assunzionali.
  2-sexies. Il reclutamento di cui ai commi 2-bis e 2-quater è autorizzato nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 1, comma 425, settimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  2-septies. Le procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater sono disposte in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali. Il reclutamento mediante le procedure Pag. 59concorsuali di cui ai commi 2-bis e 2-quater è disposto in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  2-octies. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui ai commi 2-bis e 2-quater, con decreto del Ministro della giustizia si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.
  2-novies. Ai fini del completamento delle procedure di cui all'articolo 21 quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132, nonché delle procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e di cui all'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono autorizzate eventuali posizioni soprannumerarie nei profili nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo dell'Amministrazione giudiziaria di cui alla Tabella D del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84 e della relativa spesa, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.
  2-decies. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 771, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.
  2-undecies. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  2-duodecies. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola “2000” è sostituita dalla seguente: “1268”, le parole “1000 nel corso dell'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “878 nel corso dell'anno 2016” e le parole “1000 nel corso dell'anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “390 nel corso dell'anno 2017”.
  2-terdecies. All'articolo 21, comma 1, del Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola “2000” è sostituita dalla seguente: “1268”, le parole “1000 nel corso dell'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “878 nel corso dell'anno 2016” e le parole “1000 nel corso dell'anno 2017” sono sostituite dalle seguenti “390 nel corso dell'anno 2017”.
  2-quaterdecies. All'articolo 22, comma 1, del Decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola “49.200.000” è sostituita dalla seguente “43.588.000” la parola “94.200.000” è sostituita dalla seguente: “60.528.000” e la parola “93.200.000” è sostituita dalla seguente: “59.528.000”.
  2-quindecies. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola “46.000.000” è sostituita dalla seguente “40.388.000”, la parola “92.000.000” è sostituita dalla seguente: “58.328.000”.
  2-sedecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa nel limite di euro 5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-septiesdecies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1. 1. (Nuova formulazione) Rossomando, Mattiello.

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ART. 2.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di consentire l'avvio ordinato del processo amministrativo telematico fino alla data del 31 marzo 2017 restano applicabili, congiuntamente al processo telematico, le regole vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto».
2. 1. Schullian.

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ALLEGATO 4

Modifiche all'articolo 609-septies del codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con minorenne. C. 3862 Ferranti e C. 3939 Brignone.

EMENDAMENTO

ART. 1.

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente articolo:

Art. 2.

  1. I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale possono essere sottoposti al trattamento del blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone di rilascio dell'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.
  2. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1 viene disposto previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato.
  3. Il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale deve essere adottato nei seguenti casi:
   a) recidiva;
   b) qualora i reati di cui al comma 1 siano commessi su minori.

  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale è inserito in un programma di recupero psicoterapeutico, svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di centri convenzionati, pubblici e privati, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.
  4. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento del blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale è eseguito il trattamento stesso.
  5. Chiunque è stato riconosciuto colpevole, con sentenza passata in giudicato, dei reati di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-sexies del codice penale, può sempre chiedere di essere ammesso volontariamente al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale di cui al comma 1.
1. 1. Molteni, Fedriga.
(Inammissibile)

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ALLEGATO 5

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani ed abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani ed abbinate, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;

  rilevato che:
   il Titolo VII (artt. 69 e seguenti) ha per oggetto l'apparato sanzionatorio della disciplina organica della coltivazione del vino;
   a fronte delle diverse sanzioni amministrative previste vi è il rischio di depenalizzare condotte che attualmente sono punite con la sanzione penale in quanto costituiscono delle frodi in commercio o ledono ovvero possono ledere il bene della salute, per cui la Commissione di merito in relazione a diversi illeciti amministrativi ha fatto opportunamente ricorso a clausole volte ad escludere questo rischio («salvo che il fatto costituisca reato» o «salvo l'applicazione delle norme penali vigenti»);
   appare opportuno prevedere la predetta clausola, uniformandola nella formulazione, anche in riferimento ad ulteriori fattispecie sanzionatorie amministrative per le quali potrebbe sussistere il rischio di una depenalizzazione;
   il principio di legalità sotto il profilo della determinatezza, secondo la giurisprudenza costituzionale, trova applicazione anche in relazione agli illeciti amministrativi sulla base di quanto previsto dall'articolo 23 della Costituzione, secondo cui «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»;
   potrebbero suscitare alcune perplessità sotto il profilo della determinatezza le disposizioni sanzionatorie amministrative, come quelle contenute nell'articolo 70, che non individuano specificamente la condotta sanzionata, ma rinviano genericamente alla violazione della normativa europea o statale in una determinata materia;
   appare indeterminata la formulazione di cui all'articolo 71, comma 1, dove viene fatto riferimento a «comprovati effetti nocivi alla salute»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) ovunque ricorra la formulazione: «salvo l'applicazione delle norme penali vigenti» sia sostituita dalla seguente: «salvo che il fatto costituisca reato»;
   b) agli articoli 70 (commi da 1 a 11), 71 (commi 2, 3 e 4), 73 (commi 1, 2, 3, 5, 7, 10 e 11), 74 (commi 6, 8, 11, 14 e 15), 76 (commi 1, 2, 4, 6, 8, 9 e 10) e 78 (commi Pag. 631, 2, 3 e 4) sia inserita la clausola «salvo che il fatto costituisca reato»;
   c) all'articolo 71, comma 1, sia soppressa la parola «comprovati»;

  e con la seguente osservazione:
   la Commissione di merito valuti l'opportunità di meglio precisare la condotta vietata in relazione a tutti gli illeciti amministrativi costituenti violazioni della normativa europea o statale in una determinata materia.