CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 11 luglio 2016
671.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 13 LUGLIO 2016

ALLEGATO

DL 113/2016: Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio. C. 3926 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 380-ter, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera b), dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
   «2-bis) del residuo fiscale, al fine di premiare i comuni che presentano un valore di residuo fiscale più alto.».
1. 7. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il recupero del maggiore gettito stimato derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, come riportato, per ciascun comune, nell'allegato «A» per l'anno 2015 e nell'allegato «B» per l'anno 2014, quest'ultimo modificato dal decreto del Ministero dell'interno del 22 ottobre 2015, dello stesso decreto-legge, può avvenire in cinque annualità qualora l'importo delle somme a debito, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, superi il 40 per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 5. Melilli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i comuni che nell'arco del primo semestre 2016 hanno subito trattenute dal gettito IMU alle quali concorrono i recuperi dovuti a titolo di maggior gettito stimato per gli anni d'imposta 2014 e 2015, per effetto dell'imponibilità dei terreni già esenti dall'IMU, ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 8, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, in misura complessivamente superiore all'8,5 per cento delle entrate correnti accertate medie del triennio 2012-2014, come determinate dal Ministero dell'interno sulla base dei certificati dei rendiconti disponibili, sono sospese le ulteriori trattenute previste a qualsiasi titolo per il 2016, eventualmente comprensive di ulteriori recuperi relativi ad anni pregressi. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali entro il 31 ottobre 2016 sono determinate le modalità di recupero rateizzato nell'arco del quinquennio 2017-2021 delle somme oggetto di sospensione di cui al periodo precedente. Ai fini della contabilizzazione delle regolazioni finanziarie di cui al presente comma si applica l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, con la legge Pag. 182 maggio 2014, n. 68. Ai comuni di cui al primo periodo, al fine di prevenire i rischi di crisi finanziaria, è inoltre assegnato un contributo pari al 30 per cento delle trattenute complessivamente operate ai sensi dei citati commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, da restituire in dieci rate annuali di pari importo a decorrere dal 2017, alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo, sulla base di un apposito decreto non regolamentare del Ministero dell'interno.
1. 4. Melilli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dall'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi comunali pubblicate sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze oltre il termine del 28 ottobre a causa di malfunzionamenti telematici certificati dal segretario generale dell'ente, comunque pubblicate non oltre il 20 novembre 2015, purché approvate entro i termini di legge.
1. 6. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Relativamente alle azioni di contrasto all'evasione ed elusione dei tributi locali abrogati ai sensi dell'articolo 1, commi 10, 16, 17, 53 e 54, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e avviate dai comuni nel quinquennio 2016-2020 sull'annualità di imposta 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, dovranno prevedere appositi stanziamenti sulle dotazioni del Fondo di solidarietà comunale per gli anni dal 2016 al 2020, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 380-ter e 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1, commi 435 e 436, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di garantire agli stessi comuni il recupero del gettito effettivo relativamente ai tributi locali abrogati.
1. 1. Castricone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In relazione alla corretta quantificazione dei minori introiti IMU e TASI dei comuni interessati derivanti dalle abrogazioni di cui all'articolo 1, commi 10, 16, 17, 53 e 54, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per adeguare gli stanziamenti della dotazione del Fondo di solidarietà comunale 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, commi 380-ter e 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e all'articolo 1, commi 435 e 436, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di garantire agli stessi comuni una quota di riparto che tenga conto del gettito effettivo IMU e TASI di propria competenza sulla base dei versamenti effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 2. Castricone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

Art. 1-bis.
(Interventi sulle entrate comunali).

  1. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente Pag. 19periodo: «Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente».

  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo conto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è individuato nel comune dove insiste la costa antistante il mare territoriale.
  3. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti in fine i seguenti periodi:
   «A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».

  4. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
  5. All'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
  6. All'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2017, i comuni possono affidare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti».

  7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;Pag. 20
   c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
   f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».

  8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 09. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.
(Inammissibile limitatamente
ai commi da 2 a 7)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi sulle entrate comunali).

  1. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente».
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo conto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza Pag. 21della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è individuato nel comune dove insiste la costa antistante il mare territoriale.
  3. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».
  4. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
  5. All'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
  6. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2017, i comuni possono affidare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti».
  7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
   c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del proprio nucleo familiare;
   f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali Pag. 22preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».
* 1. 02. Plangger.
(Inammissibile limitatamente
ai commi da 2 a 7)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi sulle entrate comunali).

  1. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente».
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo conto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è individuato nel comune dove insiste la costa antistante il mare territoriale.
  3. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».
  4. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.Pag. 23
  5. All'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
  6. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2017, i comuni possono affidare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti».
  7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
   c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del proprio nucleo familiare;
   f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».
* 1. 010. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile limitatamente
ai commi da 2 a 7)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi sulle entrate comunali).

  1. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo Pag. 24precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente».
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo conto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è individuato nel comune dove insiste la costa antistante il mare territoriale.
  3. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».
  4. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
  5. All'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
  6. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2017, i comuni possono affidare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti».
  7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
   c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune Pag. 25commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del proprio nucleo familiare;
   f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».
* 1. 011. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile limitatamente
ai commi da 2 a 7)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi sulle entrate comunali).

  1. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente».
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo conto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è individuato nel comune dove insiste la costa antistante il mare territoriale.
  3. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di Pag. 26natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».
  4. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
  5. All'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
  6. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2017, i comuni possono affidare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti».
  7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
   c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del proprio nucleo familiare;
   f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con Pag. 27modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».
* 1. 012. Palese.
(Inammissibile limitatamente
ai commi da 2 a 7)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi sulle entrate comunali).

  1. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente».
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo conto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è individuato nel comune dove insiste la costa antistante il mare territoriale.
  3. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».
  4. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
  5. All'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
  6. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2017, i comuni possono affidare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di Pag. 28adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti».
  7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
   c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del proprio nucleo familiare;
   f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».
* 1. 013. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile limitatamente
ai commi da 2 a 7)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi sulle entrate comunali).

  1. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente».

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, apportare le seguenti modificazioni: Pag. 29
   sostituire l'alinea, con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1-bis, 4 e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 155 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede;
   alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 155 milioni;
   alla rubrica sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
1. 07. Fragomeli, Carnevali, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente.».

  1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 65 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 014. Capodicasa.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di entrate comunali).

  1. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente».
1. 015. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.
(Interventi sul saldo di competenza 2016, ripristino premialità, patti di solidarietà e facilitazione della programmazione degli investimenti).

  1. Al punto 5.4 del principio contabile concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il periodo: «in assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo» è aggiunto il seguente: «Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di Pag. 30spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo».
1. 08. Fragomeli, Carnevali, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Regolazione di contributi arretrati ai comuni sedi di uffici giudiziari).

  1. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 settembre 2016, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941.
  2. Entro il 31 ottobre 2016 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 200 milioni di euro tratto dalle disponibilità del Ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al comma 1.
  3. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti commi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene ridetermi-nato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai princìpi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire l'alinea, con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1-bis, 4 e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede;
   alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 120 milioni;
   alla lettera b), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   alla rubrica sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
*1. 03. Plangger.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Regolazione di contributi arretrati ai comuni sedi di uffici giudiziari).

  1. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, Pag. 31sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 settembre 2016, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941.
  2. Entro il 31 ottobre 2016 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 200 milioni di euro tratto dalle disponibilità del Ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al comma 1.
  3. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti commi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai princìpi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire l'alinea, con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1-bis, 4 e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede;
   alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 120 milioni;
   alla lettera b), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   alla rubrica sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
*1. 06. Rubinato, Fragomeli, Carnevali, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni relative al Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati).

  1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Sistema nazionale di accoglienza per minori stranieri non accompagnati.
  2. Il Sistema garantisce l'individuazione della soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore. Qualora il minore straniero non accompagnato debba essere affidato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, si procede all'individuazione del luogo in cui collocarlo attraverso la consultazione di un sistema informativo e informatizzato delle comunità di accoglienza per minori accreditate che segnala i posti di accoglienza disponibili a livello nazionale. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con le regioni, garantisce un sistema di monitoraggio, anche avvalendosi di organizzazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, con comprovata esperienza nella tutela e nella protezione dei minori. La non conformità con le dichiarazioni rese ai fini dell'accreditamento comporta la cancellazione della struttura di accoglienza dal sistema informatizzato.
  2. Ai fini del finanziamento delle attività e degli interventi di cui al presente articolo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. La dotazione del Fondo è pluriennale ed è stabilita dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
1. 01. Dadone, Colonnese, Lorefice, Dieni.
(Inammissibile)

Pag. 32

ART. 2.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al capoverso 436-bis, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:
    a) per l'anno 2017, in misura pari al 20 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
    b) per l'anno 2018, in misura pari al 35 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
    c) per l'anno 2019, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
    d) per l'anno 2020, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
    e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.
   2) sostituire il capoverso 436-ter con il seguente:
  436-ter. Per l'anno 2017 continua ad applicarsi la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, nell'anno 2018 la riduzione si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2019 in misura pari al 70 per cento, per l'anno 2020 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2021 in misura pari al 100 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato.
2. 1. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo complessivo di 100 milioni di euro ripartito tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2015 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2016, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2015 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
2. 3. Folino, Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

Pag. 33

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ristrutturazione del debito dei comuni).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei prestiti obbligazionari emessi dai comuni aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dai comuni. 
  2. Per il riacquisto da parte dei comuni dei titoli obbligazionari da essi emessi ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e aventi le caratteristiche indicate al comma 4, lettera a), Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino ad un importo complessivo di 100 milioni di euro è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  3. I risparmi annuali derivanti ai comuni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso degli esercizi 2013 e 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015 presentino le seguenti caratteristiche: a) vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari comunali in circolazione pari o superiore a 10 milioni di euro.
  6. I comuni possono chiedere la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, trasmettendo entro il 20 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del sindaco e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.
  7. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera a), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli comuni.
  8. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni comune si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 20 ottobre 2016, si provvede alla individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  10. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a riacquistare i buoni ordinari comunali emessi dai comuni individuati come idonei a norma del comma 4 attraverso l'emissione di un mutuo da rimborsare in venti-trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  11. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari complessivamente a 100 Pag. 34milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
2. 06. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disciplina dell'autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria del comune di Napoli).

  1. Il comune di Napoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Napoli autonoma (NA), ente dotato di speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria nei limiti stabiliti dalla Costituzione, per la cura dello sviluppo strategico del territorio, per la gestione integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della comunità, nonché per la cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello di città autonoma, patrimonio dell'UNESCO, sede nazionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e motore propulsivo per lo sviluppo del Mezzogiorno il territorio di NA coincide con l'area del comune di Napoli.
  2. Il consiglio comunale di NA, dotato di autonomia statutaria e regolamentare, assume la denominazione di assemblea partenopea.
  3. NA è titolare di funzioni amministrative proprie. Ulteriori funzioni possono essere conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
  4. Ferme restando le funzioni amministrative già attribuite dalla legislazione vigente, spetta a NA l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:
   a) concorso alla valorizzazione dei beni storici, artistici, ambientali e culturali previa definizione di cui apposito accordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   b) sviluppo economico e sociale di NA nell'interesse dell'area metropolitana, con particolare riferimento alla finalizzazione della programmazione dei fondi dell'Unione europea e alla valorizzazione dei settori produttivo, portuale, turistico, commerciale, universitario e delle comunicazioni;
   c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale generale, comprese, per gli aspetti di competenza, le strutture di comunicazione, le reti dei servizi e delle infrastrutture, la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente con particolare riferimento alla tutela delle risorse idriche, nonché l'organizzazione del ciclo di gestione dei rifiuti e dei servizi di igiene urbana;
   d) edilizia pubblica e privata;
   e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani, con particolare riferimento al trasporto pubblico e alla mobilità;
   f) protezione civile, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Campania.

  5. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 4 è disciplinato con appositi regolamenti adottati dall'assemblea partenopea nel rispetto della Costituzione, della legislazione nazionale e regionale e dei limiti imposti dalla normativa dell'Unione europea e internazionale.
  6. L'assemblea partenopea, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riguardo al decentramento municipale, lo statuto di NA, che entra in vigore il giorno successivo Pag. 35alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.
  7. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando quanto previsto dai commi 8 e seguenti, è disciplinato l'ordinamento finanziario di NA, con specifica individuazione delle funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, nonché definizione delle modalità per il trasferimento a NA delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie e dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non più funzionali alle esigenze dell'amministrazione centrale.
  8. In via sperimentale, nelle more di una piena e corretta applicazione del federalismo fiscale e di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera w), e dall'articolo 119, terzo e quarto comma, della Costituzione, a NA è attribuita, per il 2016, una quota di tributi propri di importo pari a quanto già conferito dal Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di seguito denominato «Fondo di solidarietà comunale», per il 2015 nella misura corrispondente a 259 milioni di euro, a titolo di saldo tra finanziamento e contributo.
  9. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 NA non è tenuta al versamento della quota solidaristica del Fondo di solidarietà comunale fermo restando quanto dovuto dallo Stato nei confronti del comune di Napoli a titolo di ristoro integrale dell'imposta municipale unica e della tassa sui servizi indivisibili sulla prima casa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 380-ter, 380-quater, 380-quinquies, 380-sexies, 380-septies e 380-octies, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il Governo, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, può effettuare un prelievo straordinario a carico del Fondo di solidarietà comunale fino a un massimo di 259 milioni di euro.
  11. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le imposte sui trasferimenti di immobili relative a beni ricadenti nel comune di Napoli sono integralmente assegnate al bilancio di NA.
  12. Per l'anno 2016 a NA è altresì assegnata una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativa ai redditi dell'anno 2015 dei residenti del comune di Napoli la cui quota è stabilita in modo da compensare, insieme alle risorse rivenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'importo di 259 milioni di euro. I versamenti effettuati al comune di Napoli nell'anno 2016, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati acconti ai sensi del presente comma. La percentuale di compartecipazione del gettito dell'IRPEF, individuata con decreto dal Ministro dell'economia e finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assegnata al bilancio di NA nell'anno 2017 e nell'anno 2018 in misura invariata, indipendentemente dalle eventuali variazioni di gettito dell'IRPEF e delle imposte sui trasferimenti di immobili di cui al comma 11.
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. 08. Scotto, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Autonomia finanziaria del comune di Napoli).

  1. In via sperimentale, nelle more di una piena e corretta applicazione del Pag. 36federalismo fiscale e di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), dall'articolo 119, terzo e quarto comma, della Costituzione, a NA è attribuita, per il 2016, una quota di tributi propri di importo pari a quanto già conferito dal Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di seguito denominato «Fondo di solidarietà comunale», per il 2015 nella misura corrispondente a 259 milioni di euro, a titolo di saldo tra finanziamento e contributo.
  2. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 NA non è tenuta al versamento della quota solidaristica del Fondo di solidarietà comunale fermo restando quanto dovuto dallo Stato nei confronti del comune di Napoli a titolo di ristoro integrale dell'imposta municipale unica e della tassa sui servizi indivisibili sulla prima casa ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 380-ter, 380-quater, 380-quinquies, 380-sexies, 380-septies e 380-octies, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e tenuto conto dell'esenzione di cui ai commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 il Governo, con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, può effettuare un prelievo straordinario a carico del Fondo di solidarietà comunale fino a un massimo di 259 milioni di euro.
  4. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le imposte sui trasferimenti di immobili relative a beni ricadenti nel comune di Napoli sono integralmente assegnate al bilancio di NA.
  5. Per l'anno 2016 a NA è, altresì, assegnata una percentuale di compartecipazione al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativa ai redditi dell'anno 2015 dei residenti del comune di Napoli la cui quota è stabilita in modo da compensare, insieme alle risorse rivenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 4, l'importo di 259 milioni di euro. I versamenti effettuati al comune di Napoli nell'anno 2016, prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati acconti ai sensi del presente comma. La percentuale di compartecipazione del gettito dell'IRPEF, individuata con decreto dal Ministro dell'economia e finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assegnata al bilancio di NA nell'anno 2017 e nell'anno 2018 in misura invariata, indipendentemente dalle eventuali variazioni di gettito dell'IRPEF e delle imposte sui trasferimenti di immobili di cui al comma 4.
  6. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. 09. Scotto, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regolazione di contributi arretrati ai comuni sedi di uffici giudiziari).

  1. Ai comuni sedi di uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 settembre 2016, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941.
  2. Entro il 31 ottobre 2016 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 200 milioni di euro tratto dalle disponibilità Pag. 37del Ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al comma 1.
  3. Gli enti che in sede di accertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti commi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
  4. Ai maggiori oneri di cui al presente a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1:
   alle parole: 4 e 12 premettere la seguente: 2-bis;
   alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 120 milioni;
   alla lettera b) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   alla rubrica sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta;
2. 022. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Regolazione di contributi arretrati ai comuni sedi di uffici giudiziari).

  1. Ai comuni sedi di uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 settembre 2016, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941.
  2. Entro il 31 ottobre 2016 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 200 milioni di euro tratto dalle disponibilità del Ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al comma 1.
  3. Gli enti che in sede di l'accertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti commi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1:
   alle parole: 4 e 12 premettere la seguente: 2-bis;
   alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 120 milioni;
   alla lettera b) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   alla rubrica sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
2. 024. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

Pag. 38

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di iscrizione nel catasto delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale e di assoggettamento delle stesse alle imposte locali sugli immobili).

  1. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208, è sostituito dal seguente:
  «21. A decorrere dal 1o gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Tale ultima esclusione non opera in riferimento alle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».

  2. Alla lettera a) dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza» sono aggiunte le seguenti: «nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».
  3. Ai fini del presente articolo le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'istituto Cartografico della Marina, sono classificabili nella categoria catastale D/7. In mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, classificabili nella categoria D/7 è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, articolo 6, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
2. 07. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Ricciatti, Pannarale, Carlo Galli, Duranti, Paglia, Fratoianni, Airaudo, Zaccagnini, Placido, Nicchi, Pellegrino, Gregori.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di entrate comunali).

  1. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere in fine i seguenti periodi: «A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.
2. 03. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

Pag. 39

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di entrate comunali).

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo conto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è individuato nel comune dove insiste la costa antistante il mare territoriale.
*2. 028. Crippa, Alberti, Cariello, Brugnerotto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di entrate comunali).

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo conto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è individuato nel comune dove insiste la costa antistante il mare territoriale.
*2. 02. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di rinegoziazione ed estinzione dei mutui degli enti locali).

  1. Al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinate allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione dei mutui e l'estinzione anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a definire, d'intesa con l'ANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali modalità e i criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali da Pag. 40effettuare entro il 31 dicembre 2016. L'intesa è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:
   a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
   b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;
   c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;
   d) estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con applicazione, ai fini della penale di recesso, del tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'ammortamento del debito da estinguere, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma dell'estinzione;
   e) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni previste dall'intesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse a disposizione della società SGA, acquisita dal Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119, nei limiti di 250 milioni di euro.
2. 016. Cariello, Sorial, Brugnerotto, Caso, D'Incà, Castelli.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali).

  All'articolo 11 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  « 3-bis. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione».
2. 019. Gregorio Fontana, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui degli enti locali).

  1. Le disposizioni di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si intendono estese anche ai comuni e sono prorogate al 31 dicembre Pag. 412016. Le rinegoziazioni sono finalizzate alla riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza il prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente.
  2. Gli eventuali oneri derivati dall'applicazione del comma 1 sono a carico delle risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nei limiti di 50 milioni.
2. 015. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Impiego dei proventi da sanzioni del Codice della Strada).

  1. Al comma 4, dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», alle lettere a) e b), le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse.
  2. I commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», sono abrogati.
2. 010. Melilla, Marcon, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi di modifica delle modalità di gestione delle riduzioni di risorse previste dal decreto-legge n. 66 del 2014).

  1. Al decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono soppresse;
   b) l'articolo 14 è abrogato;
   c) l'articolo 15 è abrogato;
   d) il comma 4 dell'articolo 24 è abrogato.
*2. 011. Melilla, Marcon, Nicchi, Gregori, Fassina, Paglia, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono soppresse;
   b) l'articolo 14 è abrogato;
   c) l'articolo 15 è abrogato;
   d) il comma 4 dell'articolo 24 è abrogato.
*2. 020. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, Pag. 42dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.
2. 012. Melilla, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 141 è abrogato.
2. 013. Marcon, Melilla, Scotto, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato.
2. 014. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme relative alla disciplina del dissesto delle Amministrazioni provinciali).

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario della liquidazione.
2. 018. Censore.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni in materia di entrate comunali).

  1. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
2. 04. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

  1. All'articolo 191, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ove i fondi specificamente previsti in bilancio siano sufficienti la Giunta dà comunque comunicazione al Consiglio della procedura di spesa avviata.».
2. 025. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Interventi per il ripristino della legalità).

  1. Per l'anno 2016 a valere sulle eventuali somme impegnate e non utilizzate per gli anni 2014 e 2015 sullo stanziamento a favore delle fusioni di comuni di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera Pag. 43 a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche a favore degli enti locali che si trovano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il contributo è ripartito in proporzione alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre 2015. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
2. 026. Palese.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme relative alla disciplina del dissesto).

  1. All'articolo 258, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluso l'Erario».
2. 027. Palese, De Girolamo.

Pag. 44

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Contributo straordinario in favore del comune de l'Aquila).

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 è assegnato in favore del comune de L'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo è necessario per assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario del bilancio del comune de L'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
  2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2016 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.
3. 17. Melilla, Marcon, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo e il terzo periodo.
3. 3. Castricone.

  Apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole: «afferenti agli esercizi precedenti al 2016»;
   b) al comma 2, sostituire le parole: «pari a 1,5 milioni di euro» con le seguenti: «pari a 2,5 milioni di euro».
3. 13. Castricone.

  Al comma 1, terzo periodo dopo le parole: afferenti agli esercizi precedenti al 2016 aggiungere le seguenti: e all'esercizio 2016.
3. 14. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Per l'esercizio in corso, nei confronti del comune dell'Aquila il termine di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, è differito al 30 settembre 2016.
3. 4. Castricone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, lettera a), sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui all'ultimo comma dell'articolo 1128 c.c.. Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, è inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di Pag. 45cui all'ultimo comma dell'articolo 1128 c.c. sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio è ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al detto ultimo comma dell'articolo 1128 sono trasferiti a coloro che le hanno sostenute. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini e di cui ai commi precedenti, nonché quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli originari condomini o loro aventi causa le unità immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2825 c.c., le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni e integrazioni, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del de cuius»;
   b) all'articolo 14, comma 5-bis, l'ultimo periodo è così riformulato «La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3».
3. 10. Castricone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con riferimento all'esercizio 2016, dal novero delle spese ricomprese nel saldo del Patto di Stabilità del comune de L'Aquila, è disposta la esclusione di quelle afferenti all'emergenza sisma.
3. 2. Castricone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli Uffici Speciali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono avvalersi di un comitato tecnico scientifico, composto da figure di elevata competenza e professionalità, per la regolamentazione di casi di particolare complessità inerenti la ricostruzione dei centri storici colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.
3. 5. Castricone.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. I contributi per le opere di recupero primario, ossia per le opere volte alla riparazione/miglioramento delle parti strutturali degli edifici, si intendono da corrispondere anche nel caso in cui l'immobile appartenga ad un unico proprietario.
3. 6. Castricone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, gli immobili adibiti ad attività produttive, comprese quelle a carattere ricettivo o turistico, sono equiparati agli immobili di cui all'articolo 3 comma 1 lettera a) del decreto-legge n. 39 del 2009 convertito con legge 77/2009.
3. 7. Castricone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del riconoscimento del diritto al contributo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si considerano abitazione principale anche gli immobili ove alla data del sisma aveva residenza anagrafica e stabile dimora l'ascendente o il discendente in linea retta di primo grado del proprietario. Tale disposizione si applica anche alle domande già esaminate e assentite.
3. 8. Castricone.

Pag. 46

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto-legge n. 83 del 2012 convertito con legge 134/2012. Soppressione delega volontaria al comune).

  1.1. All'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli ultimi due periodi sono soppressi.
3. 11. Castricone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 67-quater, comma 2 lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo è così riformulato: «Decorso inutilmente tale termine il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri».
3. 9. Castricone.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per gli interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi verificatisi in Abruzzo nei giorni 11-13 novembre e 1-2 dicembre 2013 e nei mesi di febbraio e marzo 2015, di cui alle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 150 del 2014 e n. 256 del 2015. Al predetto Fondo sono assegnati, per l'anno 2016, 30 milioni di euro.
  2-ter. Su proposta del Presidente della regione Abruzzo, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di cui al comma 2-bis, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati gli interventi, le modalità di utilizzo e i criteri di accesso al Fondo di cui al medesimo comma 2-bis. Al Presidente della regione Abruzzo è intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale cui sono assegnate, con il decreto di cui al periodo precedente, le risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 2-bis, che possono essere trasferite agli enti locali, i quali provvedono agli interventi citati.
  2-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 30 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
3. 16. Sottanelli, Librandi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 5-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «e la riqualificazione dell'abitato,» sono sostituite con le seguenti: «, la riqualificazione dell'abitato, la messa in sicurezza del sottosuolo delle aree urbanizzate danneggiato o reso instabile dal sisma e la realizzazione degli interventi sulle reti, gli impianti e i sottoservizi pubblici,».
3. 1. Castricone.

Pag. 47

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi straordinari ivi previsti, pubblicano sul proprio sito istituzionale le modalità di utilizzo delle predette risorse ed i risultati conseguiti.
3. 15. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il comma 6 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è così modificato; dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «In deroga all'articolo 4, comma 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie formatesi all'esito delle suindicate procedure selettive per assunzioni a tempo indeterminato è prorogata fino al 31 dicembre 2021».
3. 12. Castricone.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 1, comma 441 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».
3. 01. Ghizzoni, Carra, Baruffi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012).

  1. All'articolo 31, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge 74/2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 216, comma 8, fino al termine dello stato di emergenza dei comuni stessi».
  2. Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 74 del 2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le somme proprie degli enti, compresi i rimborsi assicurativi e le donazioni, confluite nel fondo pluriennale vincolato e nell'avanzo vincolato per effetto della nuova legge di contabilità e già ricomprese nel programma della ricostruzione dal piano triennale delle opere pubbliche, possono essere iscritte a bilancio, sia in entrata sia in uscita, nella annualità di effettiva spesa ed essere considerate neutre agli effetti del patto di stabilità interno.
3. 02. Baruffi, Ghizzoni, Carra.

Pag. 48

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive).

  1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Gli eventi oggetto delle sentenze di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nei caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.
  2-bis. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti.
4. 3. Fragomeli, Carnevali, Braga, Rubinato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità, cedimenti o imprevisti).

  1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità naturali o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che sono obbligati a sostenere spese a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali, cedimenti strutturali o ulteriori eventi di difficile prevedibilità, o Pag. 49di accordi transattivi ad esse collegate. Le risorse di cui al comma precedente sono attribuite prioritariamente ai comuni per il sostenimento di spese di ammontare complessivo superiore al 30 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante della media degli ultimi tre rendiconti approvati.
  2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente alle richieste, e comunque fatto salvo il criterio di cui all'ultimo periodo del comma 1. Nel caso in cui le richieste siano invece inferiori all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.
  3. All'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Gli oneri finanziari di cui al periodo precedente possono essere rimborsati dagli enti oggetto della rivalsa di cui al presente comma nel limite massimo di trenta anni a decorrere dalla data di esercizio del diritto di rivalsa di cui al comma 9-bis.».
4. 7. Marchetti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 1:
    a) al primo periodo, sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti;
    b) al secondo periodo, sopprimere le parole: conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali;
    c) al terzo periodo, sostituire le parole: Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali con le seguenti: Gli eventi oggetto delle sentenze;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti;
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo la parola «massimo» è soppressa;
   b) aggiungere in fine il seguente periodo: «Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1o gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014.»;
   la rubrica è modificata con la seguente: Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive.
4. 1. Palese.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: relative a calamità naturali o cedimenti;Pag. 50
   b) al secondo periodo sopprimere le seguenti parole: conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate;
   c) sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: relative a calamità naturali o cedimenti.
4. 4. Marchetti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti;
   b) al secondo periodo, sopprimere le parole: conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali;
   c) al terzo periodo, sostituire le parole: Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali con le seguenti: Gli eventi oggetto delle sentenze.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti.
  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive.
*4. 20. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti;
   b) al secondo periodo, sopprimere le parole: conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali;
   c) al terzo periodo, sostituire le parole: Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali con le seguenti: Gli eventi oggetto delle sentenze.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti.
  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive.
*4. 10. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Pag. 51

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti;
   b) al secondo periodo, sopprimere le parole: conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali;
   c) al terzo periodo, sostituire le parole: Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali con le seguenti: Gli eventi oggetto delle sentenze.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti.
  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive.
*4. 6. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti;
   b) al secondo periodo, sopprimere le parole: conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali;
   c) al terzo periodo, sostituire le parole: Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali con le seguenti: Gli eventi oggetto delle sentenze.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti.
  Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive.
*4. 8. Fragomeli, Carnevali, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1:
    a) al primo periodo, sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti;
    b) al secondo periodo, sopprimere le parole: conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali;
    c) al terzo periodo, sostituire le parole: Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali con le seguenti: Gli eventi oggetto delle sentenze.
4. 17. Plangger.

Pag. 52

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola cedimenti aggiungere le seguenti:, o procedure di esproprio;
   2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: cedimenti strutturali aggiungere le seguenti: o a procedure di esproprio;
   3) al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: strutturali, aggiungere le seguenti: o le procedure di esproprio;
   4) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: «, in via residuale,».
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.»;
   5) sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o espropri.

  Conseguentemente all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: e Sardegna aggiungere le seguenti: nonché dei comuni di cui al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 4.
4. 15. Causin, Oliaro, Rubinato, Morani, Librandi, Monchiero, Molea, Tancredi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: cedimenti aggiungere le seguenti:, o procedure di esproprio relative a piani per gli insediamenti produttivi (PIP);
   2) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: cedimenti strutturali aggiungere le seguenti: o a procedure di esproprio relative a piani per gli insediamenti produttivi (PIP);
   3) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: al 50 per cento aggiungere le seguenti: o dell'80 per cento nei casi di procedure di esproprio relativi a piani per gli insediamenti produttivi (PIP);
   4) al comma 1 terzo periodo, dopo la parola: strutturali, aggiungere le seguenti: o le procedure di esproprio relative a piani per gli insediamenti produttivi (PIP);
   5) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera d) del comma 2, sono soppresse le parole: «, in via residuale,»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Qualora in sede di verifica dell'utilizzo degli spazi di cui al comma 2 siano accertate disponibilità residue in una delle finalità, queste sono utilizzabili a compensazione per le altre finalità, fino a concorrenza dell'accantonamento.»;
   6) sostituire la rubrica con la seguente: Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti o a procedure di esproprio relative a piani per gli insediamenti produttivi (PIP).
4. 14. Causin, Oliaro, Rubinato, Morani, Sbrollini, Librandi, Monchiero, Molea, Tancredi.

  Al comma 1 sostituire le parole: con una dotazione di 20 milioni con le seguenti: con una dotazione di 30 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, lettera b) sostituire le parole: quanto a 20 milioni con le parole: quanto a 30 milioni.
4. 12. Tancredi, Causin, Oliaro.

Pag. 53

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono accedere al fondo di cui al comma 1 anche gli enti in stato di dissesto finanziario per sentenze esecutive e transazioni post dissesto derivanti oltre che da sentenze esecutive relative a calamità naturali anche da ritardi nei pagamenti per gravi squilibri di cassa.
4. 2. Censore.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui al comma 8 dell'articolo 175 e per l'adozione della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 193, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono fissati al 30 settembre 2016.
4. 13. Causin, Oliaro, Rubinato, Morani, Sbrollini, Librandi, Monchiero, Molea, Tancredi.

  Al comma 2 dopo le parole: di entrata in vigore aggiungere le seguenti: della legge di conversione.
4. 11. Tancredi, Causin, Oliaro.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti.
*4. 9. Guerra, Giuseppe Guerini, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti.
*4. 18. Plangger.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le finalità del comma 1, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dei comuni che comunicano Pag. 54le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i tesorieri, i quali possono disporre delle somme disponibili per le finalità istituzionali degli enti. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di sei mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori. I comuni e soggetti creditori provvedono, entro i medesimi sei mesi, alla definizione di un piano pluriennale di ammortamento compatibile con il rispetto delle regole di bilancio degli enti, anche tenendo conto delle risorse resesi disponibili ai sensi del presente articolo e del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (spazi finanziari). Ove tale accordo non sia raggiunto, i comuni definiscono autonomamente il suddetto piano di ammortamento pluriennale, fruttifero del tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile.
4. 16. Causin, Oliaro, Rubinato, Morani, Sbrollini, Librandi, Monchiero, Molea, Tancredi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli oneri finanziari di cui al periodo precedente possono essere rimborsati dagli enti oggetto della rivalsa di cui al presente comma nel limite massimo di trenta anni a decorrere dalla data di esercizio del diritto di rivalsa di cui al comma 9-bis.».
4. 5. Marchetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'interno presenta al Parlamento apposita relazione sull'utilizzo e la ripartizione delle risorse di cui al comma 2.
4. 19. D'Incà, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 settembre 2016, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941.
  2. Entro il 31 ottobre 2016 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 200 milioni di euro tratto dalle disponibilità del Ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al comma 1.
  3. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti commi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, apportare le seguenti modificazioni: Pag. 55
   1) alla rubrica sopprimere le seguenti: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta;
   2) al comma 1 prima delle parole: 4 e 12 è inserita la parola: 1,;
   3) alla lettera a) le parole: 90 milioni sono sostituite dalle seguenti: 120 milioni;
   4) alla lettera b) le parole: 20 milioni sono sostituite dalle seguenti: 50 milioni.
4. 07. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 5.
(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive).

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020. A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.
  3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4. 02. Mannino, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 5.
(Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio).

  1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni, le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti Pag. 56si avvalgono della banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La banca di dati nazionale di cui al periodo precedente è costituita entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Le modalità di accesso alla banca di dati di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni e degli uffici giudiziari competenti e le modalità di gestione della medesima e dei rilievi satellitari effettuati per monitorare il territorio a fini di contrasto dell'abusivismo edilizio sono determinate dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni per l'acquisizione alla medesima banca di dati.
  3. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca di dati nazionale di cui al comma 1 si applica una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 a carico del dirigente o funzionario inadempiente.
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti nonché delle informazioni contenute nella banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presenta alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione come previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
  5. Agli oneri derivanti dalla costituzione della banca di dati nazionale di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Al funzionamento della banca di dati nazionale di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. 03. Mannino, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 5.
(Linee guida in materia di abusivismo edilizio).

  Nell'ottica di una più adeguata pianificazione e programmazione delle azioni da intraprendere, ed in considerazione delle dimensioni su scala nazionale del fenomeno dell'abusivismo edilizio e del disagio sociale ad esso connesso, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione elabora, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, linee guida a supporto dell'attività amministrativa degli enti locali in ordine ai profili di competenza degli stessi, che contengano indicazioni su:Pag. 57
   1) verifica dello stato patrimoniale dei soggetti e/o del nucleo familiare cui viene sottratto o demolito l'immobile abusivo;
   2) mappatura degli immobili della pubblica amministrazione inutilizzati, da destinare a fini abitativi ai soggetti che non dispongono di altri luoghi dove poter vivere, previo pagamento di canone di affitto e corresponsione degli oneri locali;
   3) valutazione in ordine all'acquisizione al patrimonio comunale come previsto dall'articolo 31, comma 3, del Codice edilizia da utilizzare ai fini dello scorrimento delle graduatorie previste dalle liste di assegnazione.
4. 04. Mannino, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure urgenti di bonifica nei siti industriali della provincia di Grosseto).

  È autorizzato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per la messa in sicurezza e la bonifica dei siti industriali dei territori di Scarlino e di Follonica, alla luce del quadro emissivo esistente, nonché delle violazioni delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, risultate a seguito delle verifiche effettuate dall'ISPRA. Sono fatte salve le responsabilità degli autori della contaminazione delle aree inquinate in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competenti di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali, di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 05. Faenzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Revisione procedure selezione dei revisori dei conti).

  1. Il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, è sostituito dal seguente:
  «25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno individua i revisori dei conti degli enti locali mediante estrazione in una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di sei nomi in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:
   a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
   b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;Pag. 58
   c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

  L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti sorteggiati dal Ministero dell'interno. Qualora l'ente locale verifi- casse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'interno che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi.».
4. 06. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

Pag. 59

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 462, le parole: acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono sostituite dalle seguenti: acquisito il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
5. 2. Melilla, Marcon, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017 il Ministro dell'interno presenta al Parlamento apposita Relazione che evidenzi l'effettivo utilizzo e assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 458, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
5. 1. Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizione urgente a favore dei comuni della regione Sardegna colpiti dagli incendi del luglio 2016).

  1. Al fine del superamento dell'emergenza incendi che ha colpito la Sardegna nel mese di luglio 2016, le spese relative agli interventi realizzati dai comuni nelle aree interessate dal fuoco sono escluse dal calcolo del saldo di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e successive modificazioni.
5. 01. Capelli.
(Inammissibile)

Pag. 60

ART. 6.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La restituzione del debito per i finanziamenti contratti ai sensi delle disposizioni normative di cui al primo periodo è posta a carico dello Stato per le quote capitale e interessi, secondo i piani di ammortamento definiti nei contratti di finanziamento, da corrispondere ai soggetti finanziatori secondo le scadenze previste nel presente comma.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
   al comma 4, dopo le parole: Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, per la parte relativa alla quota interessi,;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, per la parte relativa alla quota capitale, valutati complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2016, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 6. Guidesi, Gianluca Pini, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 74 del 2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del Ministero dei beni e delle attività culturali, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo i della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2015 e 2016. Per la regione Emilia-Romagna il riparto percentuale è così definito: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale, il 2 per cento agli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il 4 per cento alle prefetture. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, già trasferite sulle contabilità speciali e assegnate ai Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione e da questi destinate alle finalità di cui al presente comma senza che ciò comporti alcuna riduzione delle risorse finanziarie già programmate e da programmare per altri interventi connessi al processo di ricostruzione.
  4-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano, fino alla fine dello stato di emergenza, alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture Pag. 61da parte di tutti i soggetti attuatori che hanno interventi di riparazione e miglioramento sismico inseriti negli strumenti di programmazione dei Commissari delegati alla ricostruzione elaborati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
  Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria e ad attività straordinarie a seguito del sisma del maggio 2012 e di altre situazioni emergenziali.
6. 2. Carra.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Al fine di proseguire le attività straordinarie svolte nei territori della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 per la prosecuzione, con gli stessi ritmi e il medesimo numero di unità lavorative, delle fasi connesse alla ricostruzione privata e pubblica che richiede tempi e istruttorie di particolare complessità, i comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono autorizzati a prorogare o rinnovare, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2015 e 2016, fino ad un massimo di 24 mesi, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti flessibili stipulati, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con il personale selezionato all'esito delle procedure comparative pubbliche, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, già trasferite sulle contabilità speciali e assegnate al Presidente della Regione Lombardia in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione e da questo destinate alle finalità di cui al presente comma senza che ciò comporti alcuna riduzione delle risorse finanziarie già programmate e da programmare per altri interventi connessi al processo di ricostruzione.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
  Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria e ad attività straordinarie a seguito del sisma del maggio 2012.
6. 1. Carra.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4-bis. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Pag. 62Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del sopra citato decreto-legge n. 74 del 2012, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia e gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del Ministero dei beni e delle attività culturali, sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi limiti della spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con il seguente riparto percentuale: il 78 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale, il 2 per cento per gli uffici regionali dell'Emilia-Romagna del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il 40 per cento alle prefetture. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmate e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
6. 5. Baruffi, Ghizzoni.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10, 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'articolo 67-octies, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano alle imprese, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. 3. Berlinghieri, Cominelli, Bazoli, Galperti, Lacquaniti, Carra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano, fino alla fine dello stato di emergenza, alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte di tutti i soggetti attuatori che hanno interventi di riparazione e miglioramento sismico inseriti negli strumenti di programmazione dei Commissari delegati alla ricostruzione elaborati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 74 del 2012 e impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122.
6. 4. Ghizzoni, Baruffi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono Pag. 63con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.
  2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
  3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
6. 01. Fassina, Airaudo, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di sostegno agli enti territoriali per la gestione emergenziale della prima accoglienza e assistenza ai minori stranieri non accompagnati).

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Nel caso di indisponibilità nelle strutture di cui al comma 1 a fronte di arrivi consistenti e ravvicinati di minori stranieri non accompagnati, l'accoglienza può essere disposta con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura ed in modo da assicurare i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1. L'accoglienza nelle strutture temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3;
   b) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 2».
6. 02. Pollastrini, Zampa, Gasparini, Fabbri, Piccione.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Impianti a fune).

  1. Il punto 2.5 del decreto ministeriale 1o dicembre n. 203 del 2015 si applica anche agli impianti che stanno già godendo delle proroghe previste dalle vigenti disposizioni di legge, articolo 145, comma 46, della legge n. 388 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, nonché agli impianti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 31-bis del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 164 dell'11 novembre 2014, e fino alla data massima di proroga concedibile, previo espletamento di quanto previsto all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti regio decreto n. 33 del 17 aprile 2012 per garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio. I termini di cui al punto 2.5.2 del citato decreto ministeriale n. 203 del 2015 si applicano a far data dalla scadenza originale di vita tecnica dell'impianto.
6. 03. Bini, Borghi, Fanucci.
(Inammissibile)

Pag. 64

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Calcolo dell'indicatore di indebitamento degli atenei in caso di eventi sismici o calamità naturali).

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. Non concorrono al calcolo dell'indicatore di cui al comma 3 gli oneri di ammortamento del debito relativi a mutui attivati per le opere di ripristino degli immobili dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a causa di eventi sismici o calamità naturali che abbiano portato alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché gli affitti passivi contratti per far fronte alle esigenze di reperimento di edifici in sostituzione di quelli lesionati. Gli atenei possono contrarre le forme di indebitamento di cui al periodo precedente, a carico del proprio bilancio, subordinatamente all'approvazione del bilancio unico d'ateneo di esercizio e alla predisposizione di un piano di sostenibilità finanziaria redatto secondo modalità definite con decreto del Ministero e inviato, entro 15 giorni dalla delibera, al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze per l'approvazione.
6. 04. Paola Boldrini, Bratti, Guerra, Patriarca, Paola Bragantini, Ghizzoni, Rubinato, Carra.
(Inammissibile)

Pag. 65

ART. 7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Eliminazione sanzione economica per le città metropolitane e le province e per i comuni con meno di 5.000 abitanti che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e dei comuni con meno di 5000 abitanti, delle città metropolitane, delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.
7. 44. D'Agostino, Librandi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Eliminazione delle sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. Le sanzioni di cui al comma 26, lettere a) e b), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.
7. 9. Fragomeli, Carnevali.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
*7. 7. Rigoni.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
*7. 11. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per Pag. 66le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
*7. 18. Marchi, Melilli, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Bergonzi, Sereni, Verini, De Menech, Bini, Giuseppe Guerini, Paola Boldrini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
*7. 32. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
*7. 50. Marcon, Melilla, Folino, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, continua a trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015. Gli importi corrisposti sottoforma di sanzioni di cui al periodo precedente sono distribuiti, sotto forma premiale, alle province, città metropolitane e regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015, attraverso il rispettivo aumento del Fondo di solidarietà comunale ripartito secondo i criteri previsti dal comma 380-ter, lettera b), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto anche conto del residuo fiscale positivo, al fine di premiare i Comuni che presentano un residuo fiscale positivo.
7. 41. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.
7. 21. Palese.

  Al comma 1, sostituire le parole: La sanzione di cui al comma 26, lettera a) con le seguenti: Le sanzioni di cui al comma 26 lettere da a) a d) e la parola: trova con la seguente: trovano;.

Pag. 67

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.
  1-ter. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

  Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: sanzione economica con la seguente: sanzioni.
*7. 22. Giulietti, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Al comma 1, sostituire le parole: La sanzione di cui al comma 26, lettera a) con le seguenti: Le sanzioni di cui al comma 26 lettere da a) a d) e la parola: trova con la seguente: trovano;

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.
  1-ter. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

  Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: sanzione economica con la seguente: sanzioni.
*7. 24. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 1, sostituire le parole: La sanzione di cui al comma 26, lettera a) con le seguenti: Le sanzioni di cui al comma 26 lettere da a) a d) e la parola: trova con la seguente: trovano;

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.
  1-ter. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

  Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: sanzione economica con la seguente: sanzioni.
*7. 26. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, sostituire le parole: La sanzione di cui al comma 26, lettera a) con le seguenti: Le sanzioni di cui al comma 26 Pag. 68lettere da a) a d) e la parola: trova con la seguente: trovano;

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.
  1-ter. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

  Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: sanzione economica con la seguente: sanzioni.
*7. 38. Fanucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: La sanzione di cui al comma 26, lettera a) con le seguenti: Le sanzioni di cui al comma 26 lettere da a) a d) e la parola: trova con la seguente: trovano;

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.
  1-ter. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

  Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: sanzione economica con la seguente: sanzioni.
*7. 42. Palese.

  Al comma 1, sostituire le parole: La sanzione di cui al comma 26, lettera a) con le seguenti: Le sanzioni di cui al comma 26 lettere da a) a d) e la parola: trova con la seguente: trovano;

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.
  1-ter. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

  Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: sanzione economica con la seguente: sanzioni.
*7. 55. Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Nicchi, Scotto, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Al comma 1 sostituire le parole: La sanzione di cui al comma 26, lettera a) con le seguenti: Le sanzioni di cui al comma 26.
7. 43. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Pag. 69

  Al comma 1, dopo le parole: delle Province, aggiungere le seguenti:, dei Comuni;

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Città metropolitane, aggiungere le seguenti:, i Comuni;
7. 57. Pilozzi, Melilli.

  Al comma 1, dopo le parole: e Sardegna aggiungere le seguenti: nonché dei comuni situati nelle isole minori,.
7. 37. Misuraca, Tancredi.

  Al comma 1, dopo le parole: e Sardegna aggiungere le seguenti: nonché nei confronti dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
7. 29. Oliverio.

  Al comma 1, dopo le parole: e Sardegna aggiungere le seguenti: nonché dei comuni con meno di 5000 abitanti, dei comuni montani e dei comuni situati nelle isole minori,.
7. 39. Misuraca, Tancredi.

  Al comma 1, dopo le parole: e Sardegna aggiungere le seguenti: e nei comuni delle isole minori indicate dall'allegato 1 alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.
7. 62. D'Alia.

  Al comma 1, dopo le parole: e Sardegna aggiungere le seguenti: nonché dei comuni con meno di 5.000 abitanti,.
7. 40. Misuraca, Tancredi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La medesima sanzione di cui al comma 1 non trova altresì applicazione nei confronti degli enti locali il cui mancato raggiungimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno per l'anno 2015 sia stato determinato dalla mancata effettuazione di trasferimenti dovuti da parte di altre amministrazioni pubbliche (regione stato, Gal, agenzie pubbliche e associazioni di comuni).
7. 4. Ribaudo, Culotta.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La medesima sanzione di cui al comma 1 non trova altresì applicazione nei confronti degli enti locali il cui mancato raggiungimento dell'obiettivo di patto di stabilità interno per l'anno 2015 sia stato determinato dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche.
7. 8. Rotta, Fragomeli, Zardini, Carnevali.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova altresì applicazione nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 e che nell'anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione.
7. 15. Benamati, Marchi, De Maria, Bazoli, Fabbri.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Alle Province delle Regioni a statuto ordinario non si applicano altresì tutte le sanzioni derivanti da accertamenti ai sensi del comma 28, articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come calcolate nell'anno 2015, derivanti da mancato rispetto del patto di stabilità interno riferito ad anni precedenti.

Pag. 70

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione delle sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
7. 14. Marchetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Alle Province delle Regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
*7. 6. Rigoni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Alle Province delle Regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
*7. 20. Marchetti, Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Sereni, Verini, De Menech, Bini, Bergonzi, Giuseppe Guerini, Paola Boldrini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Alle Province delle Regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
*7. 30. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Alle Province delle Regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
*7. 51. Marcon, Melilla, Folino, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Alle Province delle Regioni a statuto ordinario non si applicano altresì le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
7. 17. Palese.

Pag. 71

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 si applica una sanzione pari al 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e in misura comunque non superiore al 2 per cento delle spese correnti impegnate dall'ente locale inadempiente, quali risultano dall'ultimo rendiconto approvato.
7. 27. Oliverio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato nell'anno 2015 i vincoli del patto di stabilità interno, la sanzione prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2015 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.
7. 28. Oliverio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
*7. 19. Melilli, Bergonzi, Sereni, Verini, De Menech, Bini, Bergonzi, Giuseppe Guerini, Paola Boldrini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
*7. 5. Rigoni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
* 7. 12. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
* 7. 31. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.

Pag. 72

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
* 7. 53. Scotto, Melilla, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Folino, Pannarale, Duranti, Placido.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.
7. 16. Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 1, comma 707, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per Province e Città metropolitane interessate dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, non trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al periodo precedente».

  Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: per l'anno 2015.
7. 54. Melilla, Marcon, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. La sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che abbiano trasmesso la certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno oltre il termine del 31 marzo e, comunque, entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del conto consuntivo, ove il patto di stabilità interno per l'anno 2015 risulti osservato.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Eliminazione sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015 aggiungere: Eliminazione divieto assunzionale per i comuni che abbiano trasmesso in ritardo la certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015.
7. 36. Giulietti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applicano agli enti locali, con riferimento agli esercizi fino al 2015, nei casi in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia stato determinato a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.
7. 60. D'Alia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applicano agli enti locali, con riferimento agli esercizi fino al 2015, nei casi in cui il mancato rispetto del patto di stabilità interno sia stato determinato a seguito di trasferimenti correnti da altri enti pubblici che sono stati imputati dagli stessi enti, totalmente o parzialmente, ad esercizi successivi al 2015 con conseguente impossibilità dell'ente beneficiario del finanziamento di accertare tale trasferimento nell'anno in cui è avvenuto lo sforamento dei limiti imposti dal patto di stabilità interno.
7. 61. D'Alia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 Pag. 73novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti dei piccoli comuni della Regione Autonoma della Sardegna, così come definiti dall'articolo 20 della L.R. 12 del 2 agosto 2005 Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015, in considerazione dei ritardati trasferimenti finanziari dovuti ai sensi di legge dall'Amministrazione Regionale.
7. 35. Capelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni capo luogo, non rientranti nelle aree metropolitane, sottoposti a scioglimento ai sensi degli articoli 52, comma 2 e 141, comma 1, lettera b) nn. 3 e 4, nonché lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015, nel limite del 10 per cento degli obiettivi.
7. 33. Alberto Giorgetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 26, è inserito il seguente:
  26-bis. Le sanzioni di cui al comma 26 non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI) ovvero dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario.
7. 10. Cinzia Maria Fontana.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per i comuni che nell'anno 2015 non hanno rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno, le sanzioni previste si applicano nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo finanziario programmatico e comunque non oltre la misura del 1 per cento delle spese correnti impegnate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.
7. 58. Pilozzi, Melilli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Nel calcolo della sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, prevista per i comuni che non hanno rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno per l'anno 2015, sono esclusi le anticipazioni relative ai finanziamenti regionali concessi ma non ancora erogati.
7. 59. Pilozzi, Melilli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Alle province e alle città metropolitane è altresì consentito, di stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato, con il termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016 anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2015.
7. 13. Gasparini, Casati.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «Per gli anni 2014 e 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014, 2015 e 2016».
*7. 23. Mognato, Martella, Murer, Zoggia.

Pag. 74

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «Per gli anni 2014 e 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014, 2015 e 2016».
*7. 46. Marcon, Melilla, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «Per gli anni 2014 e 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014 e 2015 e 2016».
*7. 56. Pastorelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 1, comma 78, della legge 7 aprile 2014, n. 56, all'ultimo periodo aggiungere in fine le seguenti parole, «, anche nelle consultazioni elettorali immediatamente successive e conseguenti ai casi previsti dagli articoli 52, comma 2 e 141, comma 1, lettera b) nn. 3 e 4, nonché lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
7. 34. Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Il comma 711 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge stabilità 2016) è così sostituito:
  711. Ai fini dell'applicazione del comma 710, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente agli anni 2016, 2017 e 2018, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa.
7. 1. Castricone, Palese.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 31 comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il quarto periodo è inserito il seguente:
  Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, non si applicano neppure le sanzioni di cui al comma 26 lettera d).
7. 45. Guerra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. In deroga all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, agli enti locali che hanno trasmesso la certificazione attestante il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2015 successivamente al 31 marzo 2016, ma comunque entro 30 giorni da tale termine, non si applica la sanzione prevista dal terzo periodo del citato comma 20.
7. 2. Zoggia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per le Province in stato di dissesto finanziario non trova applicazione la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilità per gli anni precedenti al 2014 non ancora applicata, anche qualora sia stato emesso il relativo decreto.
7. 3. Censore.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Le spese finanziate con la legge Speciale per Venezia sono escluse dal Pag. 75calcolo dei saldi di finanza pubblica per l'ammontare corrispondente alle somme accantonate in cassa vincolata ed utilizzate in corso di esercizio.
7. 48. Marcon, Melilla, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Le entrate e le spese finanziate dalla legge Speciale per Venezia sono escluse dai saldi di finanza pubblica. Le spese rimangono comunque escluse anche se riferite a somme accantonate in cassa vincolata a tale titolo.
7. 49. Marcon, Melilla, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Fino alla conclusione del processo di riordino delle funzioni degli enti locali previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, per la violazione dei limiti di competenza e di spesa relativi alla contrattazione integrativa per il personale degli enti locali non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
7. 52. Scotto, Melilla, Marcon, Costantino, Carlo Galli, Ricciatti, Duranti, Fassina, Martelli, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Placido.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo la lettera e) aggiungere il seguente periodo: «Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche.
7. 039. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Interventi per la sostenibilità della sanzione finanziaria per mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno).

  1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, da applicare nei confronti dei comuni per il mancato rispetto dell'obiettivo per l'anno 2015 è applicata, su richiesta dei singoli enti, in tre rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno 2016.
  2. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, ancora da applicare nei confronti delle province in stato di dissesto finanziario per il mancato rispetto dell'obiettivo per gli anni 2014 e precedenti è applicata, su richiesta degli enti interessati, in cinque rate annuali di pari importo a decorrere dall'anno 2016.
  3. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2.
7. 020. Censore.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Spese per il ripiano delle passività di società interamente partecipate da enti territoriali).

  1. Sono escluse dal patto di stabilità interno per l'anno 2015 le spese sostenute Pag. 76dagli enti territoriali per il ripianamento delle perdite di esercizio di società interamente partecipate, in passivo da oltre tre esercizi che, anche in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 19, dell'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono state liquidate.
7. 035. De Menech.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Eliminazione sanzioni per gli enti territoriali che hanno ripianato perdite di esercizio di società interamente partecipate).

  1. Le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti degli enti territoriali che hanno sostenuto spese per il ripianamento delle perdite di esercizio di società interamente partecipate, in passivo da oltre tre esercizi che, anche in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 19, dell'articolo 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, sono state liquidate.
7. 036. De Menech.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Incentivi ai processi di razionalizzazione e dismissione delle partecipazione pubbliche degli enti territoriali).

  1. Allo scopo di incentivare i processi di razionalizzazione e dismissione delle partecipazioni pubbliche, i ricavi rivenienti dalla alienazione di partecipazioni pubbliche degli enti territoriali possono essere destinati al finanziamento di investimenti pubblici anche in deroga alle disposizioni vigenti, entro un limite massimo di spesa non superiore a 15.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente all'articolo 19, al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: degli articoli 4 e 12 con le seguenti: degli articoli 4, 7-bis e 12 e le parole: pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 con le seguenti: pari complessivamente a 105 milioni di euro per l'anno 2016, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019;
   b) alla lettera a) sostituire le parole: quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2016;
   c) alla lettera b) sostituire le parole: quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 con le seguenti: quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019.
7. 037. De Menech.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 26 è aggiunto il seguente:
  «26-bis. Le sanzioni di cui al comma 26 non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato:
   a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
   b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione Pag. 77degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;
   c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
   d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
   e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
   f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2014, n. 88;
   g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali;
   h) dalla mancata trasmissione della certificazione attestante il rispetto del patto di stabilità interno entro il termine del 31 marzo a condizione che tale trasmissione sia stata effettuata entro sessanta giorni dal termine per l'approvazione del conto consuntivo.
7. 043. Marchi, Guerra, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
   a) alla lettera a), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015»;
   b) alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.». Alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»;
   c) dopo la lettera e) aggiungere il seguente periodo: «Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato:
   a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
   b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;Pag. 78
   c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
   d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
   e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
   f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88;
   g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

  2. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 5 agosto 2016.
  3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter viene aggiunto il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.
7. 022. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
   a) alla lettera a), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015»;
   b) alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.». Alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»;
   c) dopo la lettera e) aggiungere il seguente periodo: «Tali sanzioni non si applicano Pag. 79agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato:
   a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
   b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;
   c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
   d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
   e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
   f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88;
   g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

  2. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 5 agosto 2016.
  3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter viene aggiunto il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».
* 7. 01. Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
   a) alla lettera a), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015»;
   b) alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.». Alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al Pag. 80terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»;
   c) dopo la lettera e) aggiungere il seguente periodo: «Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato:
   a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
   b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;
   c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
   d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
   e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
   f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88;
   g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

  2. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 5 agosto 2016.
  3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter viene aggiunto il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».
* 7. 034. Fanucci.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
   a) alla lettera a), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015»;
   b) alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.». Alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento Pag. 81all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»;
   c) dopo la lettera e) aggiungere il seguente periodo: «Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato:
   a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
   b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;
   c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
   d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
   e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
   f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88;
   g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

  2. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 5 agosto 2016.
  3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter viene aggiunto il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».
* 7. 040. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
   a) alla lettera a), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015»;
   b) alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della Pag. 82lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.». Alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»;
   c) dopo la lettera e) aggiungere il seguente periodo: «Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato:
   a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
   b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;
   c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
   d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
   e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
   f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88;
   g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

  2. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 5 agosto 2016.
  3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter viene aggiunto il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».
* 7. 042. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
   a) alla lettera a), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari Pag. 83anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015»;
   b) alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.». Alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»;
   c) dopo la lettera e) aggiungere il seguente periodo: «Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato:
   a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
   b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;
   c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
   d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
   e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
   f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88;
   g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

  2. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 5 agosto 2016.
  3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter viene aggiunto il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».
* 7. 073. Palese.

  Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sulle sanzioni per i comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
   a) alla lettera a), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti Pag. 84dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015»;
   b) alla lettera c), è aggiunto infine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»
   c) alla lettera d), è aggiunto infine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»;
   e) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) le sanzioni di cui al presente comma non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato:
    1) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
    2) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;
    3) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
    4) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
    5) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
    6) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 maggio 2014, n. 88;
    7) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.

  2. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 15 agosto 2016.
  3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter viene aggiunto il seguente: «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dai pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».
*7. 013. Misuraca, Tancredi.

  Dopo l'articolo 7, è aggiunto il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sulle sanzioni per i comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
   a) alla lettera a), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al Pag. 852 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015»;
   b) alla lettera c), è aggiunto infine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»
   c) alla lettera d), è aggiunto infine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»;
   e) dopo la lettera e), aggiungere la seguente: e-bis) le sanzioni di cui al presente comma non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato:
    1) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
    2) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;
    3) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
    4) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
    5) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
    6) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 maggio 2014, n. 88;
    7) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.

  2. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 15 agosto 2016.
  3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter viene aggiunto il seguente: «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dai pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».
*7. 075. Plangger.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
   a) alla lettera a), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura Pag. 86del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015»;
   b) alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.». Alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»;
   c) dopo la lettera e) aggiungere il seguente periodo: «Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato:
   a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
   b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;
   c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
   d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
   e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
   f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88;
   g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».
7. 041. Guerra, Giuseppe Guerini, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ristrutturazione del debito delle Province).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi da Province e Città Metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province e le Città metropolitane dei titoli obbligazionari da essi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 20 ottobre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.
  2. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei Pag. 87prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
*7. 011. Folino, Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ristrutturazione del debito delle Province).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi da Province e Città Metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province e le Città metropolitane dei titoli obbligazionari da essi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 20 ottobre 2016 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  2. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
*7. 030. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ristrutturazione del debito delle Province).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi da Province e Città Metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province e le Città metropolitane dei titoli obbligazionari da essi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 20 ottobre 2016 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  2. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
*7. 049. Palese.

Pag. 88

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ristrutturazione del debito delle Province).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi da Province e Città Metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province e le Città metropolitane dei titoli obbligazionari da essi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 20 ottobre 2016 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  2. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
*7. 059. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Ristrutturazione del debito delle Province).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi da Province e Città Metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province e le Città metropolitane dei titoli obbligazionari da essi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 20 ottobre 2016 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  2. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
*7. 067. Rigoni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Matera Capitale europea della Cultura).

  1. Al fine di governare e di gestire il riconosciuto ruolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019, al Comune di Matera non si applicano, nel limite di 1 milione di euro annui, fino al 31 dicembre 2019 le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) Pag. 89delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Per garantire tale obiettivo in favore del Comune di Matera è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del quadriennio 2016-2019.
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
7. 04. Latronico, Palese, Chiarelli, Distaso, Altieri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Matera Capitale europea della Cultura).

  1. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata Capitale europea della cultura per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 12 milioni di euro per l'anno 2017, 8 milioni per l'anno 2018.
  2. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, di 12 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
7. 06. Latronico, Palese, Chiarelli, Distaso, Altieri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Matera Capitale europea della Cultura).

  1. Per l'anno 2016 è attribuito al comune di Matera un contributo di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di infrastrutture, attività ed eventi connessi alla manifestazione «Capitale europea della cultura 2019». Il contributo di cui al primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 201 n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2016.
  2. Al relativo onere, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
7. 05. Latronico, Palese, Chiarelli, Distaso, Altieri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Matera Capitale europea della Cultura).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 1 comma 346 della legge 28 dicembre 2015 Pag. 90n. 208 è autorizzata la spesa di ulteriori euro 500.000 annui per ciascuno gli anni dal 2016 al 2019 da utilizzarsi anche per il funzionamento dei progetti di potenziamento e di miglioramento delle attività e dei servizi dell'ente. All'onere derivante dal presente comma pari a euro 500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.
7. 02. Latronico, Palese, Chiarelli, Distaso, Altieri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disciplina delle assunzioni nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario).

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione.
*7. 07. Melilla, Marcon, Folino, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disciplina delle assunzioni nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario).

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione.
*7. 026. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disciplina delle assunzioni nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario).

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione.
*7. 072. Rigoni.

Pag. 91

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disciplina delle assunzioni nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario).

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione.
*7. 047. Cenni, Laforgia, Sereni, Verini, De Menech, Bini, Bergonzi, Giuseppe Guerini, Paola Boldrini, Castricone.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disciplina delle assunzioni nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario).

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione.
*7. 053. Palese.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disciplina delle assunzioni nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario).

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione.
*7. 063. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

  1. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi della vigente disciplina, i comuni possono mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, Pag. 92aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
7. 03. Latronico, Palese, Chiarelli, Distaso, Altieri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Scadenze elettorali Città metropolitane e Province).

  1. In ragione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 51, della legge 7 aprile 2014 n. 56, per le province di cui al successivo comma 79, lettera b), interessate nell'anno 2016 all'elezione del presidente e del consiglio, in applicazione di quanto previsto dai precedenti commi da 58 a 80, la convocazione dei comizi elettorali è differita di centoventi giorni decorsi due anni dalla data di cui alla lettera a) del medesimo comma 79. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche al rinnovo dei consigli provinciali in scadenza nel 2016 per decorso del termine di cui al comma 68 dell'articolo 1 della medesima legge e al rinnovo dei presidenti delle province decaduti per qualunque causa. Fino alla proclamazione dei risultati elettorali per la prima costituzione dei loro organi secondo quanto previsto dal primo periodo, alle province di cui al citato comma 79 si applica quanto previsto dal comma 82 dell'articolo 1 della medesima legge. Restano ferme per la provincia di Reggio Calabria, ai fini dell'istituzione della città metropolitana le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 12 e 18, della legge 7 aprile 2014».
7. 055. Ferrari.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Scadenze elettorali Città metropolitane e Province).

1. Limitatamente alle province interessate a qualsiasi titolo all'elezione e al rinnovo del presidente e del consiglio nell'anno 2016, la convocazione dei comizi elettorali è differita di centoventi giorni decorsi due anni dalla data di cui all'articolo 1, comma 79, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56».
7. 054. Ferrari.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  «Art. 7-bis. (Scadenze elettorali Città metropolitane e Province). 1. Per le province di cui all'articolo 1, comma 79 lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56, interessate nell'anno 2016 al rinnovo del solo consiglio, la convocazione dei comizi elettorali è differita di centoventi giorni decorsi due anni dalla data di cui alla lettera a) del medesimo comma 79.
  2. Il rinvio di cui al comma 1 non si applica alle province i cui presidenti siano decaduti. Per tali province il rinnovo degli organi avviene entro due anni dalla data di cui all'articolo 1, comma 79, lettera a), della legge 7 aprile 2014 n. 56.
  3. Per le province di cui all'articolo 1, comma 79 lettera b), della legge 7 aprile 2014 resta fermo quanto previsto dalla legislazione in vigore».
7. 056. Gasparini.
(Inammissibile)

Pag. 93

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Scadenze elettorali Città metropolitane e Province).

  1. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate seguenti modificazioni:
   a) al comma 79, lettera b), le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «entro centoventi giorni»;
   b) al comma 21, le parole: «entro novanta giorni» sono sostituite dalle parole: «entro centoventi giorni».

  2. Limitatamente alle province interessate a qualsiasi titolo all'elezione e al rinnovo del presidente e del consiglio nell'anno 2016, la convocazione dei comizi elettorali è differita di centoventi giorni decorsi due anni dalla data di cui all'articolo 1, comma 79, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56.
7. 033. Russo, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 420, lettera e) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» sono soppresse ed è soppressa la lettera d).
* 7. 08. Melilla, Marcon, Folino, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 420, lettera e) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» sono soppresse ed è soppressa la lettera d).
* 7. 025. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 420, lettera e) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» sono soppresse ed è soppressa la lettera d).
* 7. 070. Rigoni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 420, lettera e) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» sono soppresse ed è soppressa la lettera d).
* 7. 028. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 420, lettera e) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le Pag. 94parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» sono soppresse ed è soppressa la lettera d).
* 7. 062. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 420, lettera e) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» sono soppresse ed è soppressa la lettera d).
* 7. 052. Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 420, lettera e) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» sono soppresse ed è soppressa la lettera d).
* 7. 074. Paola Boldrini, Bratti.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo rischi e contenzioso).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015.
**7. 09. Folino, Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015.
**7. 046. Melilli, Bergonzi, Sereni, Verini, De Menech, Bini, Giuseppe Guerini, Paola Boldrini.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015.
**7. 061. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Pag. 95

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015.
**7. 051. Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015.
**7. 024. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015.
**7. 069. Rigoni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015.
**7. 027. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione.
*7. 068. Rigoni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 Pag. 96giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione.
*7. 060. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione.
*7. 010. Folino, Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione.
*7. 029. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione.
*7. 050. Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione.
*7. 045. Melilli, Bergonzi, Sereni, Verini, De Menech, Bini, Giuseppe Guerini, Paola Boldrini.

Pag. 97

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Il comma 656, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Al fine di garantire un incremento di sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle province delle regioni a Statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate alle province, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa rete viaria secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il 31 luglio 2016 e corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio».
** 7. 066. Rigoni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Il comma 656, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Al fine di garantire un incremento di sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle province delle regioni a Statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate alle province, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa rete viaria secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il 31 luglio 2016 e corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio.».
** 7. 012. Melilla, Marcon, Folino, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Il comma 656, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Al fine di garantire un incremento di sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle province delle regioni a Statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate alle province, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa rete viaria secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il 31 luglio 2016 e corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio.».
** 7. 023. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

Pag. 98

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Il comma 656, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Al fine di garantire un incremento di sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle province delle regioni a Statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate alle province, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa rete viaria secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il 31 luglio 2016 e corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio».
** 7. 031. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Il comma 656, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Al fine di garantire un incremento di sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle province delle regioni a Statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul capitolo 7372 Mef sono assegnate alle province, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa rete viaria secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il 31 luglio 2016 e corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio.
** 7. 044. Marchi, Melilli, Cenni, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Sereni, Verini, De Menech, Bini, Bergonzi, Giuseppe Guerini, Paola Boldrini, Castricone.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Il comma 656, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Al fine di garantire un incremento di sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle province delle regioni a Statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul capitolo 7372 Mef sono assegnate alle province, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa rete viaria secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il 31 luglio 2016 e corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio.».
** 7. 048. Palese.

Pag. 99

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Il comma 656, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Al fine di garantire un incremento di sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle province delle regioni a Statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul capitolo 7372 Mef sono assegnate alle province, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa rete viaria secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il 31 luglio 2016 e corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio.
** 7. 058. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «656. In attuazione dell'articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la società ANAS Spa è autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli accordi stipulati in applicazione del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998 sono pubblicati integralmente nei siti internet istituzionali della società ANAS Spa e degli enti locali interessati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle province delle regioni a statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnate alle province, per interventi urgenti alla relativa rete viaria, secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il 31 luglio 2016, e corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016. Le province in stato di dissesto finanziario possono utilizzare i fondi loro assegnati per la copertura degli oneri conseguenti ad operazioni di indebitamento già attivate e finalizzate ad interventi sulla viabilità. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio.
* 7. 065. Censore, Melilli, Giulietti.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «656. In attuazione dell'articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la società ANAS Spa è autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli accordi stipulati in applicazione del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998 sono pubblicati integralmente nei siti internet istituzionali della società ANAS Spa e degli enti locali interessati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di garantire la sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle province delle regioni a statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnate Pag. 100alle province, per interventi urgenti alla relativa rete viaria, secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il 31 luglio 2016, e corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016. Le province in stato di dissesto finanziario possono utilizzare i fondi loro assegnati per la copertura degli oneri conseguenti ad operazioni di indebitamento già attivate e finalizzate ad interventi sulla viabilità. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio.
* 7. 057. Melilli, Bini, Giulietti, Bergonzi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane e provvedimenti conseguenti).

  1. Il comma 656, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
  «656. Al fine di garantire un incremento di sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle province delle regioni a Statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul capitolo 7372 dello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate alle province, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa rete viaria secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali entro il 31 luglio 2016 e corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e Trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016. Il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio».

  2. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, all'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 98 del 2013, e all'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016.
7. 076. Melilli.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Assegnazioni fondi per la gestione delle strade provinciali).

  1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, nella misura di 100 milioni di euro, sono assegnate al Ministero dell'interno per essere attribuite alle province, sulla base dei dati di fabbisogno relativi alla manutenzione delle strade di rispettiva competenza, elaborati dalla SOSE S.p.a. e validati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, attraverso un decreto ministeriale di natura non regolamentare del ministero dell'interno adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 settembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le risorse così attribuite devono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari esclusivamente per le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la facoltà di cui al comma 2 della medesima norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ed effettuare le variazioni sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni del presente comma».
7. 082. Guerra, Melilli, Giulietti, Giuseppe Guerini, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

Pag. 101

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assegnazione fondi gestione strade).

  1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, nella misura di 100 milioni di euro, sono assegnate al Ministero dell'interno per essere attribuite alle città metropolitane, per 40 milioni di euro e alle province per 60 milioni di euro, sulla base dei dati di fabbisogno relativi alla manutenzione delle strade di rispettiva competenza, elaborati dalla SOSE S.p.a. e validati dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard, attraverso un decreto ministeriale di natura non regolamentare del Ministero dell'interno adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 settembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le risorse così attribuite devono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari esclusivamente per le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la facoltà di cui al comma 2 della medesima norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ed effettuare le variazioni sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni del presente comma».
* 7. 077. Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assegnazione fondi gestione strade).

  1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, nella misura di 100 milioni di euro, sono assegnate al Ministero dell'interno per essere attribuite alle città metropolitane, per 40 milioni di euro e alle province per 60 milioni di euro, sulla base dei dati di fabbisogno relativi alla manutenzione delle strade di rispettiva competenza, elaborati dalla SOSE S.p.a. e validati dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard, attraverso un decreto ministeriale di natura non regolamentare del Ministero dell'interno adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 settembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le risorse così attribuite devono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari esclusivamente per le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la facoltà di cui al comma 2 della medesima norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ed effettuare le variazioni sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni del presente comma».
*7. 078. Palese.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assegnazione fondi gestione strade).

  1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, nella misura di 100 milioni di euro, sono assegnate al Ministero dell'interno per essere attribuite alle città metropolitane, per 40 milioni di euro e alle province per 60 milioni di euro, sulla base dei dati di Pag. 102fabbisogno relativi alla manutenzione delle strade di rispettiva competenza, elaborati dalla SOSE S.p.a. e validati dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard, attraverso un decreto ministeriale di natura non regolamentare del Ministero dell'interno adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 settembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le risorse così attribuite devono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari esclusivamente per le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la facoltà di cui al comma 2 della medesima norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ed effettuare le variazioni sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni del presente comma».
*7. 079. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assegnazione fondi gestione strade).

  1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, nella misura di 100 milioni di euro, sono assegnate al Ministero dell'interno per essere attribuite alle città metropolitane, per 40 milioni di euro e alle province per 60 milioni di euro, sulla base dei dati di fabbisogno relativi alla manutenzione delle strade di rispettiva competenza, elaborati dalla SOSE S.p.a. e validati dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard, attraverso un decreto ministeriale di natura non regolamentare del Ministero dell'interno adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 settembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le risorse così attribuite devono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari esclusivamente per le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la facoltà di cui al comma 2 della medesima norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ed effettuare le variazioni sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni del presente comma».
* 7. 080. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Assegnazione fondi gestione strade).

  1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, nella misura di 100 milioni di euro, sono assegnate al Ministero dell'interno per essere attribuite alle città metropolitane, per 40 milioni di euro e alle province per 60 milioni di euro, sulla base dei dati di fabbisogno relativi alla manutenzione delle strade di rispettiva competenza, elaborati dalla SOSE S.p.a. e validati dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard, attraverso un decreto ministeriale di natura non regolamentare del Ministero dell'interno adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 settembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le risorse così attribuite devono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari esclusivamente per le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la facoltà di cui al comma 2 della medesima Pag. 103norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ed effettuare le variazioni sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni del presente comma».
* 7. 081. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  Al comma 756 dell'articolo unico della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   c) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari possono utilizzare, per una quota pari al 75 per cento, i proventi derivanti dall'alienazione degli immobili inseriti nei piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nonché i proventi derivanti dall'alienazione delle partecipazione azionarie disposte in esecuzione dei piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
7. 015. Sanga, Fregolent, Carnevali, Giuseppe Guerini, Fregolent.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  Dopo il comma 756 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente comma:
  756-bis. Per le Città metropolitane e le province il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è differito dal 30 settembre 2016.
7. 019. Sanga, Fregolent, Carnevali, Giuseppe Guerini, Fregolent.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  Al comma 758 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto il seguente periodo: «Dette quote dell'avanzo di amministrazione ai fini della loro applicazione confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, distinto per ciascuna regione a statuto ordinario e destinato alle province e città metropolitane delle medesime regioni che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016. Il riparto è approvato, entro il 31 luglio 2016, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
7. 016. Sanga, Fregolent, Carnevali, Giuseppe Guerini, Fregolent.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  Al comma 947 dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sopprimere le parole «fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata».
7. 018. Sanga, Fregolent, Carnevali, Giuseppe Guerini, Fregolent.
(Inammissibile)

Pag. 104

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.

  1. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   «il quarto periodo è così sostituito: “In caso di mancato conseguimento del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 per gli anni 2016 e 2017, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, non si applica la sanzione di cui all'articolo 1, comma 723, lettera e) della stessa legge”»;
   al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018»;
   al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2017 e 2018».
7. 071. Iacono, Albanella, Lauricella, Zappulla, Amoddio, Piccione, Culotta, Cardinale, Moscatt, Greco, Currò.

Pag. 105

ART. 8.

  Al comma 1 sopprimere le parole: e delle province montane.
8. 1. De Menech.

  Aggiungere in fine le seguenti parole: «Il riparto è operato tenendo conto della virtuosità dei suddetti enti al fine di far contribuire maggiormente le province montane, gli enti di area vasta, le città metropolitane e le regioni a statuto ordinario che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015».
8. 12. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:
  2. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvate il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore all'importo risultante della riduzione di cui al precedente comma 1.
  3. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi elettivi, utilizzando anche, proventi da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
8. 11. Bargero, Boccuzzi, Paola Bragantini, Amoddio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 22 le parole: «tre milioni di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «novecentomila abitanti»;
   b) al comma 24, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Qualora lo statuto della città metropolitana preveda reiezione diretta ai sensi del comma 22, il sindaco metropolitano percepisce la medesima indennità di funzione del sindaco del comune capoluogo nell'area metropolitana di riferimento».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni su province e città metropolitane.
8. 4. De Maria.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 22, della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole: «tre milioni di abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «novecentomila abitanti».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni su province e città metropolitane.
8. 5. De Maria.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore al l'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma Pag. 1061, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi.
* 8. 19. Folino, Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore al l'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi.
* 8. 20. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore al l'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi.
*8. 21. Sanga, Fragomeli, Carnevali, Giuseppe Guerini, Fregolent.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore al l'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi.
*8. 2. Rigoni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore al l'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono procedere al Pag. 107relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi.
*8. 6. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore al l'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi.
*8. 7. Palese.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore al l'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi.
*8. 9. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore al l'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi.
*8. 10. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Province e le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a cui si applica l'articolo 1, comma 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016, per ricoprire posti di posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni, per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari.
8. 15. Melilla, Scotto, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

Pag. 108

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, secondo periodo, dopo le parole: «Conferenza Stato-città ed autonomie locali» aggiungere in fine le seguenti: «tenuto in debito conto, se ricorrenti, delle condizioni di riequilibrio pluriennale finanziario disciplinato dall'articolo 3 del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito nella legge n. 213 del 2012, approvate dalle relative sezioni regionali della Corte dei conti antecedentemente alla data del 31 dicembre 2015.
8. 18. Melilla, Scotto, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché della estensione della rete stradale di ciascuna singola provincia, della superficie del territorio soggetta a dissesto idrogeologico nonché della popolazione scolastica provinciale dell'anno 2015-2016».
8. 13. Melilla, Scotto, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, al comma 221, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di favorire efficacemente la riorganizzazione degli enti di area vasta, l'esercizio delle funzioni di direzione generale in tali enti è conferibile, senza alcun vincolo di esclusività, anche ai dirigenti di ruolo dell'ente, con possibilità di mantenere l'incarico dirigenziale ricoperto.
8. 14. Melilla, Scotto, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ultimo periodo, dopo le parole: «della legge 27 dicembre 2013, n. 147,» sono aggiunte le seguenti: «agli enti di area vasta interessati dal riordino di cui alla legge n. 56 del 2014».
8. 16. Melilla, Marcon, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: «La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016».
8. 17. Melilla, Marcon, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Valorizzazione patrimonio immobiliare Città Metropolitane).

  1. Allo scopo di favorire il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Città Metropolitane, l'istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito degli Pag. 109investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è autorizzato ad acquistare immobili adibiti ad uso istituzionale di proprietà delle città metropolitane.
  2. La relazione estimativa e la valutazione di congruità del valore di acquisto dell'immobile sono eseguite dall'Agenzia del Demanio e comunicate all'INAIL per l'attivazione dell'iter amministrativo prescritto dai regolamenti dell'istituto. Ultimata la procedura di acquisizione, l'INAIL provvede a stipulare con la città metropolitana un apposito contratto di locazione passiva, previa determinazione di congruità del canone da parte dell'agenzia del demanio, da quantificarsi in misura pari al valore minimo locativo fissato dall'osservatorio del mercato immobiliare.
* 8. 03. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Valorizzazione patrimonio immobiliare Città Metropolitane).

  1. Allo scopo di favorire il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Città Metropolitane, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è autorizzato ad acquistare immobili adibiti ad uso istituzionale di proprietà delle città metropolitane.
  2. La relazione estimativa e la valutazione di congruità del valore di acquisto dell'immobile sono eseguite dall'agenzia del demanio e comunicate all'INAIL per l'attivazione dell'iter amministrativo prescritto dai regolamenti dell'istituto. Ultimata la procedura di acquisizione, l'INAIL provvede a stipulare con la città metropolitana un apposito contratto di locazione passiva, previa determinazione di congruità del canone da parte dell'agenzia del demanio, da quantificarsi in misura pari al valore minimo locativo fissato dall'osservatorio del mercato immobiliare.
* 8. 09. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Valorizzazione patrimonio immobiliare Città Metropolitane).

  1. Allo scopo di favorire il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Città Metropolitane, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è autorizzato ad acquistare immobili adibiti ad uso istituzionale di proprietà delle città metropolitane.
  2. La relazione estimativa e la valutazione di congruità del valore di acquisto dell'immobile sono eseguite dall'agenzia del demanio e comunicate all'INAIL per l'attivazione dell'iter amministrativo prescritto dai regolamenti dell'istituto. Ultimata la procedura di acquisizione, l'INAIL provvede a stipulare con la città metropolitana un apposito contratto di locazione passiva, previa determinazione di congruità del canone da parte dell'agenzia del demanio, da quantificarsi in misura pari al valore minimo locativo fissato dall'osservatorio del mercato immobiliare.
* 8. 022. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

Pag. 110

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Valorizzazione patrimonio immobiliare Città Metropolitane).

  1. Allo scopo di favorire il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Città Metropolitane, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è autorizzato ad acquistare immobili adibiti ad uso istituzionale di proprietà delle città metropolitane.
  2. La relazione estimativa e la valutazione di congruità del valore di acquisto dell'immobile sono eseguite dall'agenzia del demanio e comunicate all'INAIL per l'attivazione dell'iter amministrativo prescritto dai regolamenti dell'istituto. Ultimata la procedura di acquisizione, l'INAIL provvede a stipulare con la città metropolitana un apposito contratto di locazione passiva, previa determinazione di congruità del canone da parte dell'agenzia del demanio, da quantificarsi in misura pari al valore minimo locativo fissato dall'osservatorio del mercato immobiliare.
* 8. 024. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province).

  1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle Province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle Province 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 19, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 8-bis e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:
   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;
   b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, dei decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
8. 031. Cenni, Laforgia.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province).

  1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle Province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle Province 124 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come Pag. 111rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
8. 04. Marcon, Folino, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province).

  1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle province 124 milioni.
  2. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.
8. 013. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province).

  Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle province 124 milioni.
* 8. 014. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province).

  Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle province 124 milioni.
* 8. 019. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province).

  Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle province 124 milioni.
* 8. 026. Palese.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province).

  1. Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle Province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle Province 124 milioni di euro.
*8. 035. Marchi, Melilli, Cenni, Laforgia, Sereni, Verini, De Menech, Bini, Bergonzi, Giuseppe Guerini, Paola Boldrini, Castricone.

Pag. 112

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali delle province).

  Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle Province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle Province 124 milioni.
*8. 036. Rigoni.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Attuazione comma 9-quinquies dell'articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2015).

  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto legge 19 giugno 2015, entro il 30 settembre 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro degli affari regionali, verificano l'effettiva copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali trasferite o delegate dalle Regioni alle province per gli anni 2015 e 2016. Nel caso venga verificata una incompleta copertura di tali funzioni, i trasferimenti alle Regioni a qualsiasi titolo dovuti sono ridotti per il corrispondente importo.
8. 05. Marcon, Folino, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Attuazione comma 9-quinquies, articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2015).

  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto legge 19 giugno 2015, entro il 30 settembre 2016, il Ministro dell'Economia ed il Ministro degli Affari Regionali, verificano l'effettiva copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali trasferite o delegate dalle Regioni alle Province per gli anni 2015 e 2016. Nel caso venga verificata una incompleta copertura di tali funzioni, i trasferimenti alle Regioni a qualsiasi titolo dovuti sono ridotti per il corrispondente importo.
*8. 015. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Attuazione comma 9-quinquies, articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2015).

  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto legge 19 giugno 2015, entro il 30 settembre 2016, il Ministro dell'Economia ed il Ministro degli Affari Regionali, verificano l'effettiva copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali trasferite o delegate dalle Regioni alle Province per gli anni 2015 e 2016. Nel caso venga verificata una incompleta copertura di tali funzioni, i trasferimenti alle Regioni a qualsiasi titolo dovuti sono ridotti per il corrispondente importo.
*8. 018. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Attuazione comma 9-quinquies, articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2015).

  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto legge 19 giugno 2015, entro il 30 settembre 2016, il Ministro dell'Economia ed il Ministro degli Affari Regionali, verificano l'effettiva copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali trasferite o delegate dalle Regioni alle Province per gli anni 2015 e Pag. 1132016. Nel caso venga verificata una incompleta copertura di tali funzioni, i trasferimenti alle Regioni a qualsiasi titolo dovuti sono ridotti per il corrispondente importo.
*8. 027. Palese.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Attuazione comma 9-quinquies, articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2015).

  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto legge 19 giugno 2015, entro il 30 settembre 2016, il Ministro dell'Economia ed il Ministro degli Affari Regionali, verificano l'effettiva copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali trasferite o delegate dalle Regioni alle Province per gli anni 2015 e 2016. Nel caso venga verificata una incompleta copertura di tali funzioni, i trasferimenti alle Regioni a qualsiasi titolo dovuti sono ridotti per il corrispondente importo.
*8. 037. Rigoni.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio della situazione corrente 2016).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto- legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016.
**8. 06. Marcon, Folino, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio della situazione corrente 2016).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto- legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016.
**8. 011. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio della situazione corrente 2016).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto- legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016.
**8. 016. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

Pag. 114

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio della situazione corrente 2016).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto- legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016.
**8. 028. Palese.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio della situazione corrente 2016).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto- legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016.
**8. 033. Marchi, Cenni, Melilli, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Sereni, Verini, De Menech, Bini, Bergonzi, Giuseppe Guerini, Paola Boldrini.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio della situazione corrente 2016).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto- legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016.
**8. 038. Rigoni.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Canoni di locazione per immobili di enti locali).
  1. All'articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole: «i canoni di locazione» sono inserite le seguenti: «che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane».
*8. 07. Folino, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Canoni di locazione per immobili di enti locali).

  1. All'articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole: «i canoni di locazione» sono inserite le seguenti: «che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane».
*8. 012. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.
(Inammissibile)

Pag. 115

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Canoni di locazione per immobili di enti locali).

  1. All'articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole: «i canoni di locazione» sono inserite le seguenti: «che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane».
*8. 017. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Canoni di locazione per immobili di enti locali).

  1. All'articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole: «i canoni di locazione» sono inserite le seguenti: «che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane».
*8. 029. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Canoni di locazione per immobili di enti locali).

  1. All'articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole: «i canoni di locazione» sono inserite le seguenti: «che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane».
*8. 034. Melilli, Giulietti, Sereni, Verini, De Menech, Bini, Bergonzi, Giuseppe Guerini, Paola Boldrini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Canoni di locazione per immobili di enti locali).

  1. All'articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole: «i canoni di locazione» sono inserite le seguenti: «che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane».
*8. 039. Rigoni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56).

  All'articolo 1, comma 21, della legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo periodo le parole: «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni».
8. 030. Gasparini, Casati.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere l'articolo 8-bis:
  Al fine di adeguare il costo delle penali per l'estinzione anticipata dei prestiti ordinari e dei prestiti flessibili assunti dagli enti territoriali con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai tassi di mercato, la penale da applicare in caso di rimborso anticipato sarà pari al 2 per cento da applicarsi al debito residuo ancora da rimborsare.
8. 040. Castricone.

Pag. 116

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Procedure di riparto dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco aeroportuali).

  1. Dopo il comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono inseriti i seguenti:
  «11-bis. Il versamento delle somme di cui alla lettera a) del comma 11 è effettuato, a decorrere dall'anno 2017, su appositi conti correnti intestati ai singoli comuni secondo le seguenti scadenze di versamento:
   a) entro il 31 ottobre di ciascun anno, il Ministero dell'interno provvede a erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale;
   b) entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente.

  11-ter. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono definite ulteriori modalità applicative di riparto delle somme di cui al comma 11-bis.
8. 032. Gasparini, Sanga, Carnevali, Giuseppe Guerini.
(Inammissibile)

Pag. 117

ART. 9.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le spese sostenute dagli enti locali per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna non sono considerate nel saldo individuato ai sensi del comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'ammontare corrispondente alle somme accantonate in cassa vincolata ed utilizzate in corso di esercizio.
9. 1. Zoggia.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo il comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente comma:

  711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo.

  Ai maggiori oneri di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 29. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 711 è aggiunto il seguente:
  711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: prospetto verifica.
9. 5. Guerra, Fragomeli, Giuseppe Guerini, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Dopo il comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:
  711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo.
*9. 20. Melilla, Marcon, Paglia, Scotto, Nicchi, Fassina, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Dopo il comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:
  711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo.
*9. 25. Palese.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Dopo il comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:
  711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del Pag. 118fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo.
*9. 26. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Dopo il comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente comma:
  711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo.
*9. 27. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 711 è aggiunto il seguente:
  711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i comuni con popolazione non superiore a 10.000 abitanti la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: prospetto verifica.
9. 6. Guerra, Giuseppe Guerini, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge n. 208 del 2015. Alla lettera b) del comma 756 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, sono aggiunte in fine le parole: «, anche ai fini del finanziamento delle spese correnti».
*9. 7. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge n. 208 del 2015. Alla lettera b) del comma 756 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, sono aggiunte in fine le parole: «, anche ai fini del finanziamento delle spese correnti».
*9. 8. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge n. 208 del 2015. Alla lettera b) del comma 756 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, sono aggiunte in fine le parole: «, anche ai fini del finanziamento delle spese correnti».
*9. 13. Palese.

Pag. 119

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge n. 208 del 2015. Alla lettera b) del comma 756 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, sono aggiunte in fine le parole: «, anche ai fini del finanziamento delle spese correnti».
*9. 19. Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge n. 208 del 2015. Alla lettera b) del comma 756 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015, sono aggiunte in fine le parole: «, anche fini del finanziamento delle spese correnti».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dell'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 10. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis.
Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti della medesima legge 208 del 2015. Alla lettera b) del comma 756 della citata legge n. 208 del 2015, sono aggiunte le parole: «, anche ai fini del finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade e scuole».
9. 28. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per i lavori conseguenti ai provvedimenti di chiusura definitiva per i rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione.
9. 9. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo capoverso, le parole: «Limitatamente all'anno 2016» sono sostituite con le seguenti: «Limitatamente agli anni 2016 e 2017».
9. 11. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui al comma 8 dell'articolo Pag. 120175 e per l'adozione della delibera che da atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono fissati al 30 settembre.
9. 12. Causin, Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 151, il comma 1 è sostituito con il seguente:
    1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
   b) l'articolo 170 è sostituito dal seguente:

Art. 170.
(Documento unico di programmazione).

  1. La Giunta presenta al Consiglio, come allegato al bilancio, il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.
  2. Entro il 15 novembre di ciascun anno, allegato allo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione.
  3. Il Documento unico di programmazione, composto da una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.
  4. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.
  5. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.
9. 4. Fragomeli, Carnevali.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Al comma 8-ter dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio del 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le province possono altresì utilizzare le risorse di cui al precedente periodo al fine di garantire l'equilibrio di parte corrente del bilancio di previsione per l'annualità 2016».
9. 3. Guerra.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Al comma 711, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento» sono soppresse.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita.
*9. 14. Guidesi.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Al comma 711, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le Pag. 121parole: «al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento» sono soppresse.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita.
*9. 23. Palese.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. A tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita.
**9. 15. Guidesi.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. A tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita.
**9. 22. Palese.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Dopo il comma 712-bis, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è inserito il seguente:
   712-ter. Per l'anno 2016 nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita.
*9. 2. Lenzi.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Dopo il comma 712-bis, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è inserito il seguente:
   712-ter. Per l'anno 2016 nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita.
*9. 16. Guidesi, Rondini.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Dopo il comma 712-bis, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è inserito il seguente:
   712-ter. Per l'anno 2016 nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita.
*9. 24. Palese.

Pag. 122

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. All'articolo 4, comma 4, della legge n. 210 del 2015, al secondo periodo le parole: «dal 1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio del quinto anno successivo a quello di istituzione,» e conseguentemente al terzo periodo le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
9. 17. Guerra.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il termine per l'approvazione dei bilanci da parte delle province è prorogato al 30 novembre 2016.
9. 18. Melilla, Scotto, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-bis. Dopo il comma 713 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:
   713-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono altresì considerate le spese sostenute dagli enti locali a valere sulle risorse rivenienti dai finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
9. 21. Romanini, Amato, Paolo Rossi, Albanella, Prina, Patrizia Maestri.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni concernenti la predisposizione del bilancio di previsione).

  1. Al comma 756, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   c) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari possono utilizzare, per una quota pari al 75 per cento, i proventi derivanti dall'alienazione degli immobili inseriti nei piani delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nonché i proventi derivanti dall'alienazione delle partecipazioni azionarie disposte in esecuzione dei piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui all'articolo 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 01. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni concernenti la predisposizione del bilancio di previsione).

  1. Al comma 758, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Dette quote dell'avanzo di amministrazione ai fini della loro applicazione confluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, distinto per ciascuna regione a statuto ordinario e destinato alle province e città metropolitane delle medesime regioni che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016. Il riparto è approvato, entro il 31 luglio 2016, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
9. 02. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte.

Pag. 123

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei princìpi contabili sulle spese di investimento).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:
  «713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni;
   b) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:
  729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 Pag. 124milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:
  732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732;
   d) al comma 716 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al secondo periodo, le parole «entro il termine perentorio del 1o marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1o marzo ed il 15 settembre»;
    2) al terzo periodo, il periodo «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016» è sostituito dal seguente «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016»;
   e) il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo «In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo», aggiungere il seguente: «Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo.
*9. 03. Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei princìpi contabili sulle spese di investimento).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:
  «713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Pag. 125Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni;
   b) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:
  729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione.Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:
  732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732;Pag. 126
   d) al comma 716 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al secondo periodo, le parole «entro il termine perentorio del 1o marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1o marzo ed il 15 settembre»;
    2) al terzo periodo, il periodo «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016» è sostituito dal seguente «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016»;
   e) il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo «In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo», aggiungere il seguente: «Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo.
*9. 029. Palese.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei princìpi contabili sulle spese di investimento).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:
  «713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni;
   b) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:
  729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari Pag. 127per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:
  732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732;
   d) al comma 716 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al secondo periodo, le parole «entro il termine perentorio del 1o marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1o marzo ed il 15 settembre»;
    2) al terzo periodo, il periodo «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016» è sostituito dal seguente «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016»;
   e) il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo «In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo», aggiungere il seguente: «Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione Pag. 128definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo.
*9. 047. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei princìpi contabili sulle spese di investimento).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:
  «713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni;
   b) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:
  729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente Pag. 129riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:
  732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732;
   d) al comma 716 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al secondo periodo, le parole «entro il termine perentorio del 1o marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1o marzo ed il 15 settembre»;
    2) al terzo periodo, il periodo «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016» è sostituito dal seguente «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016»;
   e) il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo «In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo», aggiungere il seguente: «Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo.
*9. 048. Guerra, Rubinato, Giuseppe Guerini, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei princìpi contabili sulle spese di investimento).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:
  «713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento Pag. 130delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni;
   b) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:
  729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:
  732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it appositamente predisposto, entro il termine Pag. 131perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732;
   d) al comma 716 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al secondo periodo, le parole «entro il termine perentorio del 1o marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1o marzo ed il 15 settembre»;
    2) al terzo periodo, il periodo «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016» è sostituito dal seguente «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016»;
   e) il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo «In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo», aggiungere il seguente: «Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo.
*9. 051. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei princìpi contabili sulle spese di investimento).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:
  «713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni;
   b) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:
  729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma Pag. 132729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:
  732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui al commi 732, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732;
   d) al comma 716 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al secondo periodo, le parole «entro il termine perentorio del 1o marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1o marzo ed il 15 settembre»;
    2) al terzo periodo, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016»;
   e) al punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del 2011. Dopo il periodo «In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione Pag. 133vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo», è aggiunto il seguente: «Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo.
*9. 069. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei princìpi contabili sulle spese di investimento).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:
  «713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di rife-rimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni;
   b) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:
  729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione Pag. 134che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:
  732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunica- zione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui al commi 732, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732;
   d) al comma 716 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al secondo periodo, le parole «entro il termine perentorio del 1o marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1o marzo ed il 15 settembre»;
    2) al terzo periodo, le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016»;
   e) al punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 del 2011. Dopo il periodo «In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo», è aggiunto il seguente: «Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo.
*9. 070. Plangger.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:
  Art. 9-bis. – (Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e esclusioni dal saldo). – 1. L'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare Pag. 135il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 1, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
   b) all'articolo 170, comma 1, le parole: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
   c) all'articolo 174 comma 1:
    i) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono eliminate;
    ii) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti parole: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   d) all'articolo 175, comma 5-quater, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, aggiungere la lettera f):
   « f) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta»;
   e) all'articolo 175, comma 8, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   f) all'articolo 193, comma 2, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   g) all'articolo 227:
    i) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Il rendiconto della gestione è adottato dalla giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione, e deliberato dall'organo consiliare entro il 31 maggio.»;
    ii) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo».

  3. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle parole: «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
   b) alla lettera a), le parole: «del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017»;
   c) alla lettera b), le parole: «al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017» sono sostituite dalle parole: «al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018».

  4. Ai fini del pareggio di bilancio di competenza degli enti locali, di cui ai commi 709 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non sono considerati:Pag. 136
   a) gli oneri sostenuti, anche a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
   b) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale intervenute nel 2016, ma relative ad anni precedenti, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88, intervenute nel 2016;
   c) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria.

  5. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   « e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto»;
   b) al comma 5-bis, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   « f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.»;
   c) al comma 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta;».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 034. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile, adeguamenti normativi ed esclusioni dal saldo).

  1. L'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 1, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
   b) all'articolo 170, al comma 1, le parole: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Pag. 137unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
   c) all'articolo 174, comma 1:
    i) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono eliminate;
    ii) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   d) all'articolo 175, comma 5-quater, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, aggiungere la lettera f):
   « f) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta»;
   e) all'articolo 175, comma 8, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   f) all'articolo 193, comma 2, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   g) all'articolo 227:
    i) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Il rendiconto della gestione è adottato dalla giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione, e deliberato dall'organo consiliare entro il 31 maggio.»;
    ii) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo.».

  3. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
   b) alla lettera a), le parole: «del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017»;
   c) alla lettera b), le parole: «al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017» sono sostituite dalle parole: «al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018»;
   d) alla lettera a) dopo la parola: «accantona» inserire le seguenti: «con mezzi finanziari imputabili anche ad una eccedenza di bilancio».

  4. Ai fini del pareggio di bilancio di competenza degli enti locali, di cui ai commi 709 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non sono considerati:
   a) gli oneri sostenuti, anche a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
   b) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale intervenute nel 2016, Pag. 138ma relative ad anni precedenti, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88, intervenute nel 2016;
   c) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria.

  5. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   « e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;»;
   b) al comma 5-bis, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   « f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.»;
   c) al comma 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta;».
9. 022. Plangger.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile, adeguamenti normativi ed esclusioni dal saldo).

  1. L'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 1, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
   b) all'articolo 170, al comma 1, le parole: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
   c) all'articolo 174, comma 1, le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono abrogate e dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   d) all'articolo 175, comma 5-quater, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, aggiungere la seguente lettera:Pag. 139
   « g-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta»;
   e) all'articolo 175, comma 8, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   f) all'articolo 193, comma 2, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   g) all'articolo 227:
    i) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Il rendiconto della gestione è adottato dalla giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione, e deliberato dall'organo consiliare entro il 31 maggio.»;
    ii) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo.».

  3. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
   b) alla lettera a), le parole: «del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017»;
   c) alla lettera b), le parole: «al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017» sono sostituite dalle parole: «al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018».

  4. Ai fini del pareggio di bilancio di competenza degli enti locali, di cui ai commi 709 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non sono considerati:
   a) gli oneri sostenuti, anche a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
   b) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale intervenute nel 2016, ma relative ad anni precedenti, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88, intervenute nel 2016;
   c) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria.

  5. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   « e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture Pag. 140di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;»;
   b) al comma 5-bis, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   « f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.»;
   c) al comma 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta;».
*9. 04. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile, adeguamenti normativi ed esclusioni dal saldo).

  1. L'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 1, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
   b) all'articolo 170, al comma 1, le parole: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
   c) all'articolo 174, comma 1:
    i) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono eliminate;
    ii) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   d) all'articolo 175, comma 5-quater, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, aggiungere la lettera f):
   « f) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta»;
   e) all'articolo 175, comma 8, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   f) all'articolo 193, comma 2, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;Pag. 141
   g) all'articolo 227:
    i) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Il rendiconto della gestione è adottato dalla giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione, e deliberato dall'organo consiliare entro il 31 maggio.»;
    ii) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo.».

  3. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
   b) alla lettera a), le parole: «del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017»;
   c) alla lettera b), le parole: «al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017» sono sostituite dalle parole: «al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018».

  4. Ai fini del pareggio di bilancio di competenza degli enti locali, di cui ai commi 709 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non sono considerati:
   a) gli oneri sostenuti, anche a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
   b) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale intervenute nel 2016, ma relative ad anni precedenti, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88, intervenute nel 2016;
   c) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria.

  5. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   « e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;»;
   b) al comma 5-bis, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   « f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.»;
   c) al comma 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta;».
*9. 028. Palese.

Pag. 142

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile, adeguamenti normativi ed esclusioni dal saldo).

  1. L'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 1, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
   b) all'articolo 170, al comma 1, le parole: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
   c) all'articolo 174, comma 1:
    i) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono eliminate;
    ii) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   d) all'articolo 175, comma 5-quater, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, aggiungere la lettera f):
   « f) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta»;
   e) all'articolo 175, comma 8, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   f) all'articolo 193, comma 2, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   g) all'articolo 227:
    i) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Il rendiconto della gestione è adottato dalla giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione, e deliberato dall'organo consiliare entro il 31 maggio.»;
    ii) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo.».

  3. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
   b) alla lettera a), le parole: «del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017»;Pag. 143
   c) alla lettera b), le parole: «al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017» sono sostituite dalle parole: «al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018».

  4. Ai fini del pareggio di bilancio di competenza degli enti locali, di cui ai commi 709 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non sono considerati:
   a) gli oneri sostenuti, anche a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
   b) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale intervenute nel 2016, ma relative ad anni precedenti, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88, intervenute nel 2016;
   c) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria.

  5. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   « e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;»;
   b) al comma 5-bis, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   « f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.»;
   c) al comma 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta;».
*9. 044. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile, adeguamenti normativi ed esclusioni dal saldo).

  1. L'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.Pag. 144
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 1, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
   b) all'articolo 170, al comma 1, le parole: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
   c) all'articolo 174, comma 1:
    i) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono eliminate;
    ii) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   d) all'articolo 175, comma 5-quater, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, aggiungere la lettera f):
   « f) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta»;
   e) all'articolo 175, comma 8, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   f) all'articolo 193, comma 2, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   g) all'articolo 227:
    i) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Il rendiconto della gestione è adottato dalla giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione, e deliberato dall'organo consiliare entro il 31 maggio.»;
    ii) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo.».

  3. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
   b) alla lettera a), le parole: «del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017»;
   c) alla lettera b), le parole: «al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017» sono sostituite dalle parole: «al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018».

  4. Ai fini del pareggio di bilancio di competenza degli enti locali, di cui ai commi 709 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non sono considerati:
   a) gli oneri sostenuti, anche a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);Pag. 145
   b) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale intervenute nel 2016, ma relative ad anni precedenti, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88, intervenute nel 2016;
   c) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria.

  5. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   « e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;»;
   b) al comma 5-bis, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   « f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.»;
   c) al comma 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta;».
*9. 052. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile, adeguamenti normativi ed esclusioni dal saldo).

  1. L'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 1, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
   b) all'articolo 170, al comma 1, le parole: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
   c) all'articolo 174, comma 1:
    i) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono eliminate;
    ii) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;Pag. 146
   d) all'articolo 175, comma 5-quater, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, aggiungere la lettera f):
   « f) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta»;
   e) all'articolo 175, comma 8, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   f) all'articolo 193, comma 2, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   g) all'articolo 227:
    i) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Il rendiconto della gestione è adottato dalla giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione, e deliberato dall'organo consiliare entro il 31 maggio.»;
    ii) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il conto economico e lo stato patrimoniale possono essere deliberati successivamente, e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo dall'organo esecutivo.».

  3. All'articolo 1, comma 552 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
   b) alla lettera a), le parole: «del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017»;
   c) alla lettera b), le parole: «al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017» sono sostituite dalle parole: «al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018».

  4. Ai fini del pareggio di bilancio di competenza degli enti locali, di cui ai commi 709 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non sono considerati:
   a) gli oneri sostenuti, anche a fronte di accantonamenti operati in esercizi precedenti, per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione «post mortem»);
   b) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale intervenute nel 2016, ma relative ad anni precedenti, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88, intervenute nel 2016;
   c) gli impegni di spesa assunti per far fronte ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria.

  5. All'articolo 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5-bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   « e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti Pag. 147relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;»;
   b) al comma 5-bis, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   « f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.»;
   c) al comma 5-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
   « b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta;».
*9. 055. Marchi, Guerra, Rubinato, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e esclusioni dal saldo).

  1. L'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 1, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
   b) all'articolo 170, comma 1, le parole: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
   c) all'articolo 174, comma 1:
    1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;
    2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   d) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e) è aggiunta le seguente:
   «e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta»;
   e) all'articolo 175, comma 8, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   f) all'articolo 193, comma 2, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno».
**9. 049. Marchi, Fragomeli, Carnevali, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

Pag. 148

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile. Adeguamenti normativi e esclusioni dal saldo).

  1. L'ente locale è autorizzato ad accertare il contributo a rendicontazione, di cui al principio contabile della competenza finanziaria potenziata, punto 3.6, in relazione all'esigibilità della spesa dell'ente beneficiario a prescindere dalla contabilizzazione dell'ente erogante. Nel caso in cui il contributo a rendicontazione sia stato erogato senza tener conto del cronoprogramma di spesa dell'ente beneficiario, la somma incassata concorre a determinare il fondo pluriennale vincolato da parte dell'ente locale anche se l'obbligazione non è giuridicamente assunta entro il termine di cui al vigente principio.
  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 151, comma 1, le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
   b) all'articolo 170, comma 1, le parole: «Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 settembre di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione secondo le modalità previste dal regolamento di contabilità»;
   c) all'articolo 174, comma 1:
    1) le parole: «ed alla relazione dell'organo di revisione» sono soppresse;
    2) dopo le parole: «entro il 15 novembre di ogni anno» sono aggiunte le seguenti: «secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità»;
   d) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e) è aggiunta le seguente:
   «e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta»;
   e) all'articolo 175, comma 8, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno»;
   f) all'articolo 193, comma 2, le parole: «entro il 31 luglio di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ciascun anno».
**9. 059. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Fragomeli, Carnevali, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 è sostituito dal seguente:
  «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, Pag. 149n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003. n. 326.
  2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
  4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013. n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.
  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
  7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2 trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 (lettera a)).
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
  9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Pag. 150Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
  15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010 n. 122.
  16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
  18. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
9. 074. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.Pag. 151
  2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
  4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
  7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione 11, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
  9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino Pag. 152il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si da luogo all'operazione.
  15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.
  16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009».
*9. 05. Melilla, Marcon, Scotto, Nicchi, Gregori, Paglia, Fassina, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi Pag. 153compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
  4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
  7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione 11, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
  9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente Pag. 154per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
  15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.
  16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009».
*9. 027. Palese.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di Pag. 155ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
  4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
  7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione 11, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
  9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato Pag. 156del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
  15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.
  16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009».
*9. 045. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.Pag. 157
  4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
  7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
  9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti Pag. 158derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
  15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.
  16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009».
*9. 053. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
  4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da Pag. 159ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
  7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
  9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
  15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento Pag. 160del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.
  16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009».
*9. 073. Plangger.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:
  429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.
  429-ter. Per gli anni 2016 e 2017, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1:
   dopo la parola: 4 è inserita la parola:, 9-bis;
   alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 50 milioni di euro;
   dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
    c) quanto a 50 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 19 le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta sono abolite.

  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 075. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

Pag. 161

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti locali).

  1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è sostituito dal seguente:

Art. 45.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009. n. 191.
  2. Per il riacquisto, da parte degli enti di cui al comma 1, dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità, del presente comma, è autorizzato l'utilizzo della contabilità speciale prevista dall'articolo 1, comma 700, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti, agli enti di cui al comma 1, dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 1 del decreto-legge 8 aprile 2013. n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
  4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013. n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari con rimborso unico a scadenza in circolazione.

  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013. nonché i mutui di cui al comma 1 ristrutturati a decorrere dal 10 luglio 2014.
  7. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 maggio 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5.
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposita mandato dai singoli enti.
  9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro Pag. 162il 30 giugno 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
  15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II.
  16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, nonché l'eventuale contributo al riacquisto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non devono determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
*9. 071. Palese.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti locali).

  1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è sostituito dal seguente:

Art. 45.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).
  Art. 45. – (Ristrutturazione del debito degli territoriali)1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad Pag. 163effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009. n. 191.
  2. Per il riacquisto, da parte degli enti di cui al comma 1, dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità, del presente comma, è autorizzato l'utilizzo della contabilità speciale prevista dall'articolo 1, comma 700, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti, agli enti di cui al comma 1, dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 1 del decreto-legge 8 aprile 2013. n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
  4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013. n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari con rimborso unico a scadenza in circolazione.

  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013. nonché i mutui di cui al comma 1 ristrutturati a decorrere dal 10 luglio 2014.
  7. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 maggio 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5.
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposita mandato dai singoli enti.
  9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del Pag. 164comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
  15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II.
  16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, nonché l'eventuale contributo al riacquisto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non devono determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
*9. 072. Guidesi.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali),

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.
  429-ter. Per gli anni 2016 e 2017, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.». Pag. 165
  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1:
   dopo la parola: 4 è aggiunta la seguente:, 9-bis;
   alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 140 milioni;
   dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) quanto a 50 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 19 le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta sono soppresse.
**9. 06. Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.
  429-ter. Per gli anni 2016 e 2017, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.».

  Conseguentemente all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) alla rubrica le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta sono soppresse;
   2) al comma 1, dopo la parola: 4 inserire le seguenti:, 9-bis;
   3) alla lettera a), le parole: 90 milioni sono sostituite dalle seguenti: 140 milioni;
   4) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) quanto a 50 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».
**9. 032. Palese.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Attuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche Pag. 166nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.
  429-ter. Per gli anni 2016 e 2017, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.».

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1:
   dopo la parola: 4 è inserita la parola:, 9-bis;
   alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 50 milioni di euro;
   dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) quanto a 50 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 19 le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta sono abolite.
**9. 046. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.
  429-ter. Per gli anni 2016 e 2017, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.».

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1:
   dopo la parola: 4 è inserita la parola:, 9-bis;
   alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 50 milioni di euro;
   dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) quanto a 50 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

Pag. 167

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 19 le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta sono abolite.
**9. 054. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.
  429-ter. Per gli anni 2016 e 2017, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.».

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1:
   dopo la parola: 4 è inserita la parola:, 9-bis;
   alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 50 milioni di euro;
   dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) quanto a 50 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 19 le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta sono soppresse.
**9. 057. Guerra, Rubinato, Giuseppe Guerini, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.
  429-ter. Per gli anni dal 2017 al 2019, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 80 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.».

Pag. 168

  Conseguentemente all'articolo 19:
   al comma 1 dopo la parola: 4 è inserita la parola:, 9-bis;
   alla lettera b) del comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 70 milioni;
   alla rubrica dell'articolo 19 sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
9. 020. Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambita di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.
  429-ter. Per gli anni dal 2017 al 2019, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.».

  Conseguentemente all'articolo 19:
   al comma 1 dopo la parola: 4 è inserita la parola:, 9-bis;
   alla lettera b) del comma 1 sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 70 milioni;
   alla rubrica dell'articolo 19 sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
9. 019. Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Rimozione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti il seguente comma:
  «429-bis. Non è previsto nessun indennizzo in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione».
9. 021. Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, è aggiunto il seguente:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dodici per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.
9. 067. Fragomeli, Petrini, Carnevali.

Pag. 169

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).

  1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1:
   dopo la parola: 4 è inserita la parola:, 9-bis;
   alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 5 milioni di euro;
   dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
    c) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 19 le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta sono abolite.

  Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 076. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).

  1. Per il triennio 2016-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata Pag. 170in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1 dopo la parola: 4 è aggiunta la seguente:, 9-bis;
   alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 95 milioni;
   dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «b-bis) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

  Alla rubrica dell'articolo 19 le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta sono soppresse.
*9. 07. Melilla, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).

  1. Per il triennio 2016-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente all'articolo 19, apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla rubrica sopprimere le seguenti parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta;
   2) al comma 1 dopo la parola: 4 inserire le seguenti:, 9-bis;
   3) alla lettera a) le parole: 90 milioni sono sostituite dalle seguenti: 95 milioni;
   4) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come Pag. 171rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».
*9. 031. Palese.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).

  1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1:
   dopo la parola: 4 è inserita la parola:, 9-bis;
   alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 5 milioni di euro;
   dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

  Alla rubrica dell'articolo 19 sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
*9. 036. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente;

Art. 9-bis.
(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).

  1. Per il triennio 2016-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla risa depositi e prestiti Spa nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze Pag. 172sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1:
   dopo la parola: 4 è inserita la parola:, 9-bis;
   alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 5 milioni di euro;
   dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

  Alla rubrica dell'articolo 19 sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
*9. 056. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).

  1. Per il triennio 2016-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1:
   dopo la parola: 4 è inserita la parola:, 9-bis;
   alla lettera a), l'importo ivi indicato è aumentato di 5 milioni di euro;
   dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».

  Alla rubrica dell'articolo 19 le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta sono soppresse.
*9. 058. Giulietti, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

Pag. 173

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
**9. 08. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
**9. 035. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
**9. 039. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:Pag. 174
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
**9. 068. Palese.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
**9. 062. Giulietti, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole: «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
**9. 080. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
*9. 09. Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.

Pag. 175

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
*9. 040. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
*9. 063. Giulietti, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
*9. 081. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui Pag. 176agli articoli 165 e 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
*9. 082. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
*9. 023. Palese.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).

  1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», dopo le parole: «gli enti locali» inserire le seguenti parole: «ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
** 9. 010. Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Gregori, Nicchi, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).

  1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», dopo le parole: «gli enti locali» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
** 9. 041. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

Pag. 177

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).

  1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», dopo le parole: «gli enti locali» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
**9. 083. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).

  1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», dopo le parole: «gli enti locali» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
**9. 084. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).

  1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», dopo le parole: «gli enti locali» sono inserite le seguenti: «ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
**9. 024. Palese.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
*9. 011. Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Gregori, Nicchi, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

Pag. 178

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
*9. 033. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
*9. 042. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
*9. 025. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Unioni di Comuni – Uniformazione del regime IVA).

  1. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «i comuni» sono aggiunte le seguenti parole: «le unioni di comuni,».
**9. 012. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Unioni di Comuni – Uniformazione del regime IVA).

  1. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «i comuni» sono aggiunte le seguenti parole: «le unioni di comuni,».
**9. 043. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

Pag. 179

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità).

  1. All'articolo 63, comma 1, numero 4) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo periodo, dopo le parole: «in materia tributaria» aggiungere le seguenti: «e di violazione del codice della strada».
  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le inconferibilità e le incompatibilità previste dal presente decreto non sussistono, con effetto retroattivo, nel caso in cui le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell'organo di indirizzo dell'ente pubblico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico o regolato o finanziato, siano state conferite dall'amministrazione stessa, purché a titolo gratuito.

  3. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è aggiunto infine il seguente periodo: «Possono in ogni caso essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione.
9. 013. Melilla, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni).

  1. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 14 aprile 2014, n. 56, è aggiunto/il seguente periodo: «Restano a carico dell'Unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articolo 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
9. 015. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Gregori, Nicchi, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Revisione delle procedure di selezione dei revisori dei conti).

  1. Il comma 25 dell'articolo 16, del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138 è sostituito dai seguenti:
  «25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno individua i revisori dei conti degli enti locali mediante estrazione una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di sei nomi in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:
   a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
   b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;Pag. 180
   c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

  25.1. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti sorteggiati dal Ministero dell'interno. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'interno che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi.».
9. 016. Marcon, Melilla, Scotto, Fassina, Nicchi, Gregori, Paglia, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Personale dei Centri per l'impiego).

  1. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, anche nel caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016 e previo finanziamento integrale a carico dello Stato e delle Regioni, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017.
*9. 017. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Personale dei Centri per l'impiego).

  1. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, anche nel caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016 e previo finanziamento integrale a carico dello Stato e delle Regioni, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017.
*9. 026. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Personale dei Centri per l'impiego).

  1. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, anche nel caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016 e previo finanziamento integrale a carico dello Stato e delle Regioni, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle Pag. 181medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017.
*9. 050. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Personale dei Centri per l'impiego).

  1. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, anche nel caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016 e previo finanziamento integrale a carico dello Stato e delle Regioni, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017.
*9. 060. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Personale dei Centri per l'impiego).

  1. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, anche nel caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016 e previo finanziamento integrale a carico dello Stato e delle Regioni, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017.
*9. 064. Fragomeli, Carnevali, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Certificazione attestante il rispetto del Patto di Stabilità).

  1. In deroga all'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, agli enti locali che hanno trasmesso la certificazione attestante il rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2015 successivamente al 31 marzo 2016, ma comunque entro 30 giorni da tale termine, non si applica la sanzione prevista dal terzo periodo del citato comma 20.
9. 018. Melilla, Scotto, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Su proposta dei Sindaci interessati, la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei Sindaci, approva entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano finalizzato alla individuazione degli ambiti delle Unioni e delle eventuali Fusioni. Sul Piano è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i Pag. 182quali, senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.
  2. Il Piano definisce gli ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica, per la gestione associata di almeno tre funzioni fondamentali e dei servizi comunali, oltre quelli relativi all'implementazione dei sistemi informatici, attraverso l'unione di Comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Lo stesso Piano definisce, inoltre, le fusioni di Comuni su richiesta dei Sindaci interessati. Resta ferma la possibilità di avvalersi della Convenzione di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come strumento di flessibilità nella costruzione di processi associativi.
  3. L'individuazione di tali ambiti può comportare anche la conferma delle Unioni di Comuni già costituite.
  4. Una normativa di sostegno basata sulla semplificazione, incentivazione e premialità, accompagna i processi associativi definiti in tali ambiti.
  5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di Comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.
  6. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.
  7. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito.
  8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1o gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sin dal primo giorno della sua istituzione.
  9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.
  10. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.
  11. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.
  12. Al Comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i Comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.
  13. All'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma: «128-bis. In tutti i programmi di derivazione dell'Unione europea e cofinanziati dallo Stato e/o Regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le Pag. 183funzioni di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
  14. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo.
*9. 037. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Su proposta dei Sindaci interessati, la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei Sindaci, approva entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano finalizzato alla individuazione degli ambiti delle Unioni e delle eventuali Fusioni. Sul Piano è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali, senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.
  2. Il Piano definisce gli ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica, per la gestione associata di almeno tre funzioni fondamentali e dei servizi comunali, oltre quelli relativi all'implementazione dei sistemi informatici, attraverso l'unione di Comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Lo stesso Piano definisce, inoltre, le fusioni di Comuni su richiesta dei Sindaci interessati. Resta ferma la possibilità di avvalersi della Con- venzione di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come strumento di flessibilità nella costruzione di processi associativi.
  3. L'individuazione di tali ambiti può comportare anche la conferma delle Unioni di Comuni già costituite.
  4. Una normativa di sostegno basata sulla semplificazione, incentivazione e premialità, accompagna i processi associativi definiti in tali ambiti.
  5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di Comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.
  6. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.
  7. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito.
  8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1o gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sin dal primo giorno della sua istituzione.
  9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.
  10. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.Pag. 184
  11. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.
  12. Al Comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i Comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.
  13. All'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma: «128-bis. In tutti i programmi di derivazione dell'Unione europea e cofinanziati dallo Stato e/o Regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
  14. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo.
*9. 077. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Su proposta dei Sindaci interessati, la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei Sindaci, approva entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano finalizzato alla individuazione degli ambiti delle Unioni e delle eventuali Fusioni. Sul Piano è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali, senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.
  2. Il Piano definisce gli ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica, per la gestione associata di almeno tre funzioni fondamentali e dei servizi comunali, oltre quelli relativi all'implementazione dei sistemi informatici, attraverso l'unione di Comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Lo stesso Piano definisce, inoltre, le fusioni di Comuni su richiesta dei Sindaci interessati. Resta ferma la possibilità di avvalersi della Convenzione di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come strumento di flessibilità nella costruzione di processi associativi.
  3. L'individuazione di tali ambiti può comportare anche la conferma delle Unioni di Comuni già costituite.
  4. Una normativa di sostegno basata sulla semplificazione, incentivazione e premialità, accompagna i processi associativi definiti in tali ambiti.
  5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di Comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.
  6. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.
  7. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto Pag. 185e i regolamenti che entreranno in vigore con nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito.
  8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1o gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sin dal primo giorno della sua istituzione.
  9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.
  10. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.
  11. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.
  12. Al Comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i Comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.
  13. All'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma: «128-bis. In tutti i programmi di derivazione dell'Unione europea e cofinanziati dallo Stato e/o Regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
  14. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo.
*9. 078. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Semplificazione, incentivazione e premialità gestioni associate).

  1. Su proposta dei sindaci interessati, la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei sindaci, approva entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un piano finalizzato alla individuazione degli ambiti delle unioni e delle eventuali fusioni. Sul Piano è sentita la regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali, senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.
  2. Il Piano definisce gli ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica, per la gestione associata di almeno tre funzioni fondamentali e dei servizi comunali, oltre quelli relativi all'implementazione dei sistemi informatici, attraverso l'unione di comuni. Lo stesso Piano definisce, inoltre, le fusioni di comuni su richiesta dei sindaci interessati. Resta ferma la possibilità di avvalersi della Convenzione come strumento di flessibilità nella costruzione di processi associativi.
  3. L'individuazione di tali ambiti può comportare anche la conferma delle unioni di comuni già costituite.
  4. Una normativa di sostegno basata sulla semplificazione, incentivazione e premialità, accompagna i processi associativi definiti in tali ambiti.
  5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per Pag. 186le unioni di comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.
  6. Gli amministratori delle unioni di comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i comuni con pari popolazione.
  7. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: «I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito».
  8. In caso di fusione di comuni, la data per l'istituzione del nuovo comune decorre dal 1o gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo comune. A tal fine, le regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione.
  9. Dal termine di istituzione del nuovo comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di sindaco.
  10. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche e integrazioni, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.
  11. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.
  12. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.
  13. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56 dopo il comma 128, è inserito il seguente:
  128-bis. In tutti i programmi di derivazione dell'Unione europea e cofinanziati dallo Stato e/o dalle regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'articolo 14 comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
9. 079. Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Gregori, Nicchi, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 713 sono aggiunti i seguenti:
  713-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali con popolazione inferiore a 3.000 abitanti per interventi di manutenzione e riqualificazione urbana effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione. L'esclusione Pag. 187opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1o settembre, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, gli spazi finanziari di cui necessitano. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 ottobre 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.
  713-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 713-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 061. Giovanna Sanna.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 26, è inserito il seguente:
  26-bis. Le sanzioni di cui al comma 26 non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato dagli importi che i comuni sono tenuti a rimborsare a terzi a seguito di pronunce giurisprudenziali, per somme riscosse e non dovute.

  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:
  713-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali a titolo di rimborso a terzi in forza di pronunce giurisprudenziali, per somme riscosse e non dovute.

  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9. 066. Bini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Abolizione comunicazioni superflue).

  1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 e l'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3.
9. 085. Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Abolizione comunicazioni superflue).

  1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;
   b) l'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3.
*9. 086. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

Pag. 188

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Abolizione comunicazioni superflue).

  1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;
   b) l'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3.
*9. 087. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Abolizione comunicazioni superflue).

  1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;
   b) l'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3.
*9. 088. Palese.

  Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

Art. 9-bis.
(Abolizione comunicazioni superflue).

  1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;
   b) l'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3.
*9. 089. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazioni comunicazioni contabili).

  1. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, è emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali, con il quale verranno individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012.
** 9. 090. Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazioni comunicazioni contabili).

  1. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, è emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali, con il quale verranno individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 Pag. 189convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012.
** 9. 091. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazioni comunicazioni contabili).

  1. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, è emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali, con il quale verranno individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012.
**9. 092. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazioni comunicazioni contabili).

  1. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, è emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali, con il quale verranno individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012.
**9. 093. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Semplificazioni comunicazioni contabili).

  1. Entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge, è emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali, con il quale verranno individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito dalla legge n. 35 del 4 aprile 2012.
**9. 094. Palese.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di pareggio di bilancio).

  Al comma 711 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole province e città metropolitane, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate finali in termini di competenza è considerato anche l'avanzo libero e destinato applicato al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari a mente del comma 756 della presente legge».
*9. 095. Sanga, Fragomeli, Carnevali, Giuseppe Guerini, Fregolent.

Pag. 190

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di pareggio di bilancio).

  Al comma 711 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole province e città metropolitane, limitatamente all'anno 2016, nelle entrate finali in termini di competenza è considerato anche l'avanzo libero e destinato applicato al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari a mente del comma 756 della presente legge».
*9. 096. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte.

Pag. 191

ART. 10.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La realizzazione del Passante AV/AC di Firenze, con penetrazione urbana relativo alla tratta AV/AC Firenze Bologna è annullata. A partire dall'anno 2016 le risorse già destinate all'opera sono revocate e assegnate al Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
10. 17. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cariello, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La realizzazione del collegamento Campogalliano Sassuolo tra la Autostrada A22 e la SS 467 «Pedemontana» è annullata. A partire dall'anno 2016 le risorse già destinate all'opera sono revocate e assegnate al Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
10. 18. Dell'Orco, Spadoni, Ferraresi, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cariello, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per l'anno 2016 il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 75 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'autorizzazione di spesa per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
10. 20. Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Cariello, Brugnerotto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che tale incremento non possa registrarsi esclusivamente a fronte dell'aumento delle tariffe applicate per il godimento del servizio di trasporto pubblico locale».
10. 19. Dell'Orco, Spadoni, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
   «e-bis) l'applicazione, anche in via sperimentale, di un'offerta di servizio agevolata o gratuita che si rivolga alle fasce più deboli e agli studenti di ogni ordine e grado;
   e-ter) l'applicazione di un'offerta di servizio agevolata o gratuita in specifiche fasce orarie o periodi affinché ad un più alto ricorso al servizio di trasporto pubblico Pag. 192corrisponda anche una riduzione del congestionamento del traffico e dell'impatto ambientale della mobilità;
   e-quater) l'incremento della adozione di sistemi di informazione all'utenza, del ricorso a sistemi di bigliettazione integrata, nonché la progressiva applicazione di sistemi di mobilità multi e intermodali».
10. 24. De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) l'applicazione, anche in via sperimentale, di un'offerta di servizio agevolata o gratuita che si rivolga alle fasce più deboli e agli studenti di ogni ordine e grado».
10. 23. De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) l'applicazione di un'offerta di servizio agevolata o gratuita in specifiche fasce orarie o periodi affinché ad un più alto ricorso al servizio di trasporto pubblico corrisponda anche una riduzione del congestionamento del traffico e dell'impatto ambientale della mobilità;»
10. 22. De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) l'incremento della adozione di sistemi di informazione all'utenza, del ricorso a sistemi di bigliettazione integrata, nonché la progressiva applicazione di sistemi di mobilità multi e intermodali».
10. 21. De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 per il completamento dei lavori della tratta ferroviaria Matera-Ferrandina. Al relativo onere, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2016 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente comma.
10. 27. Latronico, Palese, Chiarelli, Distaso, Altieri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 528, le Pag. 193parole: «piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «piano di efficientamento e di riqualificazione», al comma 529 le parole: «i piani di rientro» al primo e secondo periodo sono sostituite dalle seguenti: «i piani di efficientamento e di riqualificazione»; al comma 530 le parole: «dai piani di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «dai piani di efficientamento e di riqualificazione», le parole: «piani di rientro degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «piani di efficientamento e di riqualificazione degli enti», le parole: «piani di rientro degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «piani di efficientamento e di riqualificazione degli enti»; al comma 531 laddove ricorrono le parole: «piani di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «piani di efficientamento e di riqualificazione»; al comma 533 primo periodo le parole: «dai piani di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «dai piani di efficientamento e di riqualificazione», al terzo e quarto periodo le parole: «nel piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «nei piani di efficientamento e di riqualificazione» al comma 534 le parole: «piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «piano di efficientamento e di riqualificazione»; al comma 536 primo periodo le parole: «piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «piano di efficientamento e di riqualificazione».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'intesa del 21 aprile 2016.
*10. 15. Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 528, le parole: «piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «piano di efficientamento e di riqualificazione», al comma 529 le parole: «i piani di rientro» al primo e secondo periodo sono sostituite dalle seguenti: «i piani di efficientamento e di riqualificazione»; al comma 530 le parole: «dai piani di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «dai piani di efficientamento e di riqualificazione», le parole: «piani di rientro degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «piani di efficientamento e di riqualificazione degli enti», le parole: «piani di rientro degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «piani di efficientamento e di riqualificazione degli enti»; al comma 531 laddove ricorrono le parole: «piani di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «piani di efficientamento e di riqualificazione»; al comma 533 primo periodo le parole: «dai piani di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «dai piani di efficientamento e di riqualificazione», al terzo e quarto periodo le parole: «nel piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «nei piani di efficientamento e di riqualificazione» al comma 534 le parole: «piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «piano di efficientamento e di riqualificazione»; al comma 536 primo periodo le parole: «piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «piano di efficientamento e di riqualificazione».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: e dell'intesa del 21 aprile 2016.
*10. 31. Palese.
(Inammissibile)

  Al comma 2, capoverso «710-bis», sostituire il terzo periodo con il seguente: L'ammontare delle risorse è attribuito alle regioni, che abbiano registrato tempi di pagamento ai fornitori con valori inferiori rispetto ai tempi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e ripartito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
10. 16. Caso, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

Pag. 194

  Al comma 5, capoverso comma 9-bis sopprimere la parola: pubblici.
10. 26. Melilla, Marcon, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Al comma 6, sopprimere le parole: il comma 9-bis è abrogato e.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Restano validi i versamenti effettuati gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti nel periodo in cui è stato in vigore l'articolo 9 comma 9-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
   sopprimere il comma 7.
*10. 5. Abrignani.

  Al comma 6, sopprimere le parole: il comma 9-bis è abrogato e.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Restano validi i versamenti effettuati gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti che si sono prodotti nel periodo in cui è stato in vigore l'articolo 9 comma 9-quater del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
   sopprimere il comma 7.
*10. 25. Sottanelli, Librandi.

  Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il settimo periodo del comma 688 è sostituito dal seguente: «Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 30 settembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il termine perentorio del 15 settembre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, nonché ad inviare una apposita scheda di sintesi delle predette deliberazioni regolamentari e tariffarie, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul medesimo portale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione dei predetti documenti entro il termine del 30 settembre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».
  7-ter. All'articolo 13, della legge 6 dicembre 2011, n. 201, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 13-bis sono sostituiti dal seguente: «Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 30 settembre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti IMU, esclusivamente in via telematica, entro il termine Pag. 195perentorio del 15 settembre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, nonché ad inviare una apposita scheda di sintesi delle predette deliberazioni regolamentari e tariffarie, redatta in conformità allo specifico modello che verrà reso disponibile sul medesimo portale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione dei predetti documenti entro il termine del 30 settembre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente».
10. 7. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA.
*10. 1. Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA.
*10. 11. Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA.
*10. 32. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La disposizione dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, si interpreta nel senso che spetta al consiglio comunale la competenza esclusiva per quel che riguarda l'aggiornamento e/o l'adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione, spettando all'organo medesimo ogni determinazione di aggiornamento e/o adeguamento o di rigetto della proposte in merito. Nei casi in cui il consiglio a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione e nell'ambito della propria autonomia, non si pronunci o non ritenga di pronunciarsi, non sono addebitabili responsabilità agli organi gestionali dell'ente.
10. 10. Pizzolante, Tancredi.
(Inammissibile)

Pag. 196

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di realizzare maggiori entrate comunali e assicurare ai cittadini la parità di trattamento rispetto ad orientamenti giurisprudenziali difformi, il contributo di costruzione e le sanzioni previste dagli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 a carico degli immobili per i quali il requisito di conformità e l'adeguamento alle disposizioni sulla segnalazione certificata di inizio attività sia intervenuto successivamente alla data di realizzazione dell'intervento sono incrementi del 20 per cento. A tal fine al comma 1 dell'articolo 36 e al comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono soppresse le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia».
10. 9. Pizzolante, Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, la lettera e) è abrogata;
   b) al quinto comma, sono soppresse le seguenti parole: «e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato».
*10. 2. Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, la lettera e) è abrogata;
   b) al quinto comma, sono soppresse le seguenti parole: «e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato».
*10. 12. Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, la lettera e) è abrogata;
   b) al quinto comma, sono soppresse le seguenti parole: «e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato».
*10. 28. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale comunale dovuta è determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto, l'importo Pag. 197è trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
10. 8. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. È prorogata al 1o gennaio 2017, per gli enti territoriali, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
*10. 4. Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. È prorogata al 1o gennaio 2017, per gli enti territoriali, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
*10. 14. Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. È prorogata al 1o gennaio 2017, per gli enti territoriali, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
*10. 30. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. È assegnato per l'anno 2016 un contributo di 3 milioni di euro al comune di Teramo, per la bonifica della discarica «La Torre», insistente sul territorio del comune medesimo.

  Conseguentemente all'articolo 19:
   all'alinea sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 93 milioni;
   alla lettera a) del comma 1 sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 93 milioni.
10. 6. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie dalle Regioni, tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome».
*10. 3. Giulietti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie dalle Regioni, tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome».
*10. 13. Guidesi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie dalle Regioni, tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome».
*10. 29. Palese.

Pag. 198

  Dopo l'articolo 10 aggiungere, il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di detrazione le spese sostenute per l'acquisto dell'abbonamento annuale ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale).

  1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
  i-decies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «2c), e), f), i-quinquies) e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «c), e), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies)».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede entro il limite di spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante applicazione di quanto previsto dal comma 3.
  3. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 1.
10. 08. Franco Bordo, Scotto, Melilla, Marcon, Folino, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure per la razionalizzazione della spesa e la salvaguardia attività piattaforme elettroniche
e-procurement).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza che già dispongono di un sistema telematico per lo svolgimento di procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori di dimostrata affidabilità, sicurezza informatica nonché dimensionato almeno su base regionale per volume di attività, adeguano tale strumento telematico alle disposizioni del presente codice entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso ai fini del conseguimento dell'incremento all'utilizzo delle procedure telematiche di cui al comma precedente e per le finalità di cui agli articoli 40 e 58 del presente codice.
  1-ter. Nelle more dell'adeguamento tecnico – informatico di cui al precedente comma, CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza possono utilizzare il sistema telematico per lo svolgimento delle procedure di approvvigionamento – anche non interamente gestite da sistemi telematici – secondo le funzionalità già attive e conformi al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla disciplina previgente sugli acquisti di beni, servizi e lavori purché rispettose dei principi del presente codice, dell'articolo 52 «Regole applicabili alle comunicazioni» e dei princìpi di trasparenza, semplificazione Pag. 199ed efficacia delle procedure, di parità di accesso agli operatori e della concorrenza.»
*10. 05. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Misure per la razionalizzazione della spesa e la salvaguardia attività piattaforme elettroniche
e-procurement).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza che già dispongono di un sistema telematico per lo svolgimento di procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori di dimostrata affidabilità, sicurezza informatica nonché dimensionato almeno su base regionale per volume di attività, adeguano tale strumento telematico alle disposizioni del presente codice entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso ai fini del conseguimento dell'incremento all'utilizzo delle procedure telematiche di cui al comma precedente e per le finalità di cui agli articoli 40 e 58 del presente codice.
  1-ter. Nelle more dell'adeguamento tecnico – informatico di cui al precedente comma, CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza possono utilizzare il sistema telematico per lo svolgimento delle procedure di approvvigionamento – anche non interamente gestite da sistemi telematici – secondo le funzionalità già attive e conformi al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla disciplina previgente sugli acquisti di beni, servizi e lavori purché rispettose dei principi del presente codice, dell'articolo 52 «Regole applicabili alle comunicazioni» e dei princìpi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, di parità di accesso agli operatori e della concorrenza.»
*10. 011. Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le parole: «né al contributo per l'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica, previsto dall'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni».
10. 01. D'Alia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: dalle Regioni, tramite la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome o la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; dai Comuni e dalle Città metropolitane tramite l'ANCI; dalle Province tramite l'UPI.».
10. 02. D'Alia.

Pag. 200

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Tempestività nei pagamenti delle Regioni)
.

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1o gennaio 2015-19 giugno 2015.»
*10. 06. Palese.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Tempestività nei pagamenti delle Regioni)
.

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1o gennaio 2015-19 giugno 2015.»
*10. 014. Melilli.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Accesso banche dati automobilistiche)
.

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, dopo le parole: «amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono inserite le seguenti: «, e gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale,».
10. 07. Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

  1. Al comma 5 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Le variazioni compensative amministrative previste dal comma 2 possono essere effettuate anche tra le dotazioni delle missioni e dei programmi appartenenti a diversi titoli.»
*10. 03. Palese.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

  1. Al comma 5 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Le variazioni compensative amministrative previste dal comma 2 possono essere effettuate anche tra le dotazioni delle missioni e dei programmi appartenenti a diversi titoli.»
*10. 09. Guidesi.

Pag. 201

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

  1. Al comma 5 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Le variazioni compensative amministrative previste dal comma 2, lettera b) possono essere effettuate anche tra le dotazioni delle missioni e dei programmi appartenenti a diversi titoli.»
**10. 04. Palese.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

  1. Al comma 5 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Le variazioni compensative amministrative previste dal comma 2, lettera b) possono essere effettuate anche tra le dotazioni delle missioni e dei programmi appartenenti a diversi titoli.»
**10. 010. Guidesi.

Pag. 202

ART. 11.

  Sopprimerlo.
*11. 25. Melilla, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.

  Sopprimerlo.
*11. 12. Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Giammanco.

  Sopprimerlo.
*11. 17. Guidesi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.

(Regione Siciliana).

  1. Nelle more della revisione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, da adottarsi previo parere dell'Assemblea regionale siciliana e della determinazione degli importi di cui all'articolo 1, comma 832 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per le finalità sancite dall'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo di euro 500 milioni e corrispondente a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima – gestione ordinaria – e aperta presso la tesoreria statale.
  2. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito riveniente dalle entrate devolute.
  3. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.
11. 15. Prestigiacomo, Catanoso, Riccardo Gallo, Gullo, Alberto Giorgetti, Giammanco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: in attuazione dell'accordo sino a dello statuto della Regione Siciliana e sostituire le parole: 5,61 con le seguenti: 10.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:Pag. 203
   1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
   2) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare».
   3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare»;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'86 per cento».
  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre.
11. 21. Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: In attuazione dell'accordo sino a: dello statuto della Regione Siciliana.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4 e dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti mobilità:
   1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
   2) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare».
   3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare.»;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'86 per cento».
  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
11. 23. Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: In attuazione dell'accordo sino a: dello statuto della Regione Siciliana e sostituire le parole: 5,61 con le seguenti: 10.

Pag. 204

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:
   1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
   2) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare».
   3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare.»;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'86 per cento».
  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
11. 22. Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: In attuazione dell'accordo sino a: dello statuto della Regione Siciliana e sostituire le parole: 5,61 con le seguenti: 7,61.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire i seguenti:
  1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:
   1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
   2) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare».
   3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare.»;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'86 per cento».
  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
11. 20. Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

Pag. 205

  Al comma 1, sopprimere le parole da: In attuazione dell'accordo sino a: dello statuto della Regione Siciliana.
11. 24. Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: In attuazione fino a: 20 giugno 2016 e dopo le parole: compartecipazione inserire le seguenti: di 10,00 decimi.
11. 2. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: In attuazione dell'accordo fino a: 20 giugno 2016.
*11. 1. Capodicasa.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: In attuazione fino a: 20 giugno 2016.
*11. 3. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Al comma 1, dopo le parole: dello statuto della Regione Siciliana aggiungere le seguenti: da adottarsi comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 14. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

  Al comma 1, dopo la parola: compartecipazione inserire le seguenti: di 10,00 decimi.
11. 4. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: medesima regione per l'anno 2016 inserire le seguenti: e a condizione che siano rispettati dalla medesima i coefficienti di virtuosità e gli obiettivi di pareggio di bilancio per l'anno 2015.
11. 18. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Sopprimere il comma 2.
11. 5. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Sopprimere il comma 3.
11. 6. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La regione può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1 per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio con il gettito riveniente dalle entrate devolute.
11. 10. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La Regione siciliana, per l'anno 2016 e tutti gli altri anni a venire, può utilizzare le risorse provenienti dal gettito tributario regionale per fare fronte a qualunque esigenza dovesse verificarsi in favore del popolo siciliano.
11. 11. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previo parere vincolante della Corte dei conti.
11. 19. Mannino, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

Pag. 206

  Sopprimere il comma 4.
11. 7. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Al comma 4, sostituire le parole: euro 227.879.000 con le seguenti: euro 1.000.000.
11. 8. Catanoso, Riccardo Gallo, Prestigiacomo, Giammanco.

  Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
11. 9. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
11. 13. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Al fine di salvaguardare l'operatività delle imprese agricole, i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese agricole operanti nei territori ex Obiettivo 1, con particolare riferimento alle province siciliane, nonché in considerazione delle interpretazione difformi in sede applicativa tra le diverse aree interessate, l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510.
11. 16. Tancredi.
(Inammissibile)

Pag. 207

ART. 12.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In relazione alla capacità fiscale connessa all'autonomia finanziaria del sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti territoriali ivi previsti considerano, ai fini dell'equilibrio dei bilanci, l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. L'indebitamento è ammesso nel rispetto di un saldo non negativo derivante dal predetto equilibrio di bilancio riferito per ciascun ambito provinciale agli enti territoriali indicati al numero 2 della lettera e) del citato comma 407, considerando anche i concorsi straordinari alla finanza pubblica posti a carico degli stessi enti dal medesimo comma e l'eventuale ulteriore limite massimo definito con apposito accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a fasi sfavorevoli del ciclo economico nell'ambito del sistema territoriale. Gli stessi enti possono concordare tra di essi compensazioni, un riferimento ad eventuali spazi di indebitamento.
  1-ter. In coerenza con la disciplina stabilita dal comma 1-bis agli enti ivi indicati si applicano l'articolo 9, commi 1, 1-bis, primo periodo, 2, primo periodo, e 4, nonché l'articolo 10, commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge n. 190 del 2014 e dal comma 1 del presente articolo tiene luogo, nei confronti degli enti territoriali indicati al medesimo comma 1, di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012.
  1-quater. In attuazione dell'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno sono riconosciuti alle Province medesime spazi finanziari, per l'anno 2017, in misura corrispondente al cinquanta per cento della giacenza di cassa dell'ente.

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni di euro con le seguenti: 115 milioni di euro;
   b) alla lettera b), sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019.
12. 3. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Dellai, Nicoletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. In relazione alla capacità fiscale connessa all'autonomia finanziaria del sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti territoriali ivi previsti considerano, ai fini dell'equilibrio dei bilanci, l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. L'indebitamento è ammesso nel rispetto di un saldo non negativo derivante dal predetto equilibrio di bilancio riferito per ciascun ambito provinciale agli enti territoriali indicati al numero 2 della lettera e) del citato comma 407, considerando anche i concorsi straordinari alla finanza pubblica posti a carico degli stessi enti dal medesimo comma e l'eventuale ulteriore limite massimo definito con apposito accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a fasi sfavorevoli del ciclo economico nell'ambito del sistema territoriale. Gli stessi enti possono concordare tra di essi compensazioni, con riferimento ad eventuali spazi di indebitamento.
  1-ter. In coerenza con la disciplina stabilita dal comma 1-bis, agli enti ivi indicati si applicano l'articolo 9, commi 1, 1-bis, primo periodo, 2, primo periodo, e 4, nonché l'articolo 10, commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge n. 190 del 2014 e dal Pag. 208comma 1 del presente articolo tiene luogo, nei confronti degli enti territoriali indicati al medesimo comma 1, di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012.

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni di euro con le seguenti: 115 milioni di euro;
   b) alla lettera b), sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019.
12. 4. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Dellai, Nicoletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. In relazione alla capacità fiscale connessa all'autonomia finanziaria del sistema territoriale regionale integrato, di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti territoriali ivi previsti considerano, ai fini dell'equilibrio dei bilanci, l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. L'indebitamento è ammesso nel rispetto di un saldo non negativo derivante dal predetto equilibrio di bilancio riferito per ciascun ambito provinciale agli enti territoriali indicati al numero 2 della lettera e) del citato comma 407, considerando anche i concorsi straordinari alla finanza pubblica posti a carico degli stessi enti dal medesimo comma e l'eventuale ulteriore limite massimo definito con apposito accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a fasi sfavorevoli del ciclo economico nell'ambito del sistema territoriale. Gli stessi enti possono concordare tra di essi compensazioni, con riferimento ad eventuali spazi di indebitamento.
  2-ter. In coerenza con la disciplina stabilita dal comma 2-bis, agli enti ivi indicati si applicano l'articolo 9, commi 1, 1-bis, primo periodo, 2, primo periodo, e 4, nonché l'articolo 10, commi 1 e 2 della legge presente legge. La disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dal comma 1 del presente articolo tiene luogo, nei confronti degli enti territoriali indicati al medesimo comma 1, di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della presente legge.
  2-quater. In attuazione dell'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo, la Regione Trentino – Alto Adige/Sudtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno sono riconosciuti alle Province medesime spazi finanziari, per l'anno 2017, in misura corrispondente al cinquanta per cento della giacenza di cassa dell'ente.

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 19 aggiungere, infine, le seguenti parole: e disposizioni correlate all'ordinamento finanziario del Trentino-Alto Adige/Sudtirol, e al medesimo articolo 19, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni di euro con le seguenti: 115 milioni di euro;
   b) alla lettera b), sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019.
12. 1. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Dellai, Nicoletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012 n. 243, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:Pag. 209
  2-bis. In relazione alla capacità fiscale connessa all'autonomia finanziaria del sistema territoriale regionale integrato, di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti territoriali ivi previsti considerano, ai fini dell'equilibrio dei bilanci, l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. L'indebitamento è ammesso nel rispetto di un saldo non negativo derivante dal predetto equilibrio di bilancio riferito per ciascun ambito provinciale agli enti territoriali indicati al numero 2 della lettera e) del citato comma 407, considerando anche i concorsi straordinari alla finanza pubblica posti a carico degli stessi enti dal medesimo comma e l'eventuale ulteriore limite massimo definito con apposito accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a fasi sfavorevoli del ciclo economico nell'ambito del sistema territoriale. Gli stessi enti possono concordare tra di essi compensazioni, con riferimento ad eventuali spazi di indebitamento.
  2-ter. In coerenza con la disciplina stabilita dal comma 2-bis, agli enti ivi indicati si applicano l'articolo 9, commi 1, 1-bis, primo periodo, 2, primo periodo, e 4, nonché l'articolo 10, commi 1 e 2 della legge presente legge. La disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dal comma 1 del presente articolo tiene luogo, nei confronti degli enti territoriali indicati al medesimo comma 1, di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della presente legge.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 19, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e disposizioni correlate all'ordinamento finanziario del Trentino-Alto Adige/Sudtirol, e al medesimo articolo 19, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   c) alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni di euro con le seguenti: 115 milioni di euro;
   d) alla lettera b), sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019.
12. 2. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Dellai, Nicoletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2016, alla Regione Valle d'Aosta è attribuito l'importo di 24,7 milioni di euro, a titolo di riparto del gettito derivante dalle accise sul carburante da riscaldamento, relative all'anno 2011.

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 90 milioni di euro con le seguenti: 114,7 milioni di euro.
12. 5. Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni correlate all'ordinamento finanziario del Trentino – Alto Adige/Sudtirol).

  1. In relazione alla capacità fiscale connessa all'autonomia finanziaria del sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti territoriali ivi previsti considerano, ai fini dell'equilibrio dei bilanci, l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. L'indebitamento è ammesso nel rispetto di un saldo non negativo derivante dal predetto equilibrio di bilancio riferito per ciascun ambito provinciale agli enti territoriali indicati al numero 2 della lettera e) del citato comma 407, considerando anche i concorsi straordinari alla finanza pubblica posti a carico degli stessi enti dal medesimo comma e l'eventuale ulteriore limite massimo definito con apposito accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a fasi sfavorevoli del ciclo economico nell'ambito del sistema territoriale. Gli stessi Pag. 210enti possono concordare tra di essi compensazioni, con riferimento ad eventuali spazi di indebitamento.
  2. In coerenza con la disciplina stabilita dal comma 1, agli enti ivi indicati si applicano l'articolo 9, commi 1, 1 bis, primo periodo, 2, primo periodo, e 4, nonché l'articolo 10, commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge n. 190 del 2014 e dal comma 1 del presente articolo tiene luogo, nei confronti degli enti territoriali indicati al medesimo comma 1, di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012.
  3. In attuazione dell'accordo sottoscritto il 15 ottobre 2014 tra il Governo, la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol e le Province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento alla disciplina del patto di stabilità interno sono riconosciuti alle Province medesime spazi finanziari, per l'anno 2017, in misura corrispondente al cinquanta per cento della giacenza di cassa dell'ente.

  Conseguentemente all'articolo 19 comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
    a) alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni di euro con le seguenti: 115 milioni di euro;
   b) alla lettera b), sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019.
12. 01. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Dellai, Nicoletti.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Disposizioni correlate all'ordinamento finanziario del Trentino – Alto Adige/Sudtirol).

  1. In relazione alla capacità fiscale connessa all'autonomia finanziaria del sistema territoriale regionale integrato di cui all'articolo 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti territoriali ivi previsti considerano, ai fini dell'equilibrio dei bilanci, l'avanzo di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa. L'indebitamento è ammesso nel rispetto di un saldo non negativo derivante dal predetto equilibrio di bilancio riferito per ciascun ambito provinciale agli enti territoriali indicati al numero 2 della lettera e) del citato comma 407, considerando anche i concorsi straordinari alla finanza pubblica posti a carico degli stessi enti dal medesimo comma e l'eventuale ulteriore limite massimo definito con apposito accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze in relazione a fasi sfavorevoli del ciclo economico nell'ambito del sistema territoriale. Gli stessi enti possono concordare tra di essi compensazioni, con riferimento ad eventuali spazi di indebitamento.
  2. In coerenza con la disciplina stabilita dal comma 1, agli enti ivi indicati si applicano l'articolo 9, commi 1, 1-bis, primo periodo, 2, primo periodo, e 4, nonché l'articolo 10, commi 1 e 2 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. La disciplina prevista dall'articolo 1, commi da 406 a 413, della legge n. 190 del 2014 e dal comma 1 del presente articolo tiene luogo, nei confronti degli enti territoriali indicati al medesimo comma 1, di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge n. 243 del 2012.

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni di euro con le seguenti: 115 milioni di euro;
   b) alla lettera b), sostituire le parole: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 con le seguenti: 45 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2019.
12. 02. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Dellai, Nicoletti.

Pag. 211

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Regione Piemonte).

  Il comma 456 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:
  «456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 215,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 218,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale.»
*12. 03. Guidesi, Allasia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
Art. 12-bis.
(Regione Piemonte).

  Il comma 456 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:
  «456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 215,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 218,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045 per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale.»
*12. 06. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Finanziamento funzioni specifiche province montane).

  1. Alle province di cui all'articolo 1, comma 3 della legge n. 56 del 7 aprile 2014, per le specificità e per l'esercizio delle ulteriori funzioni fondamentali assegnate dal comma 86 della citata legge viene riconosciuta, a partire dall'anno 2016 una compartecipazione al gettito irpef del proprio territorio pari al 2 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2016, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023.
  2. In attuazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b) e g) della legge n. 42 del 5 maggio 2009, tenuto conto degli esiti dello studio Sose Spa circa i fabbisogni standardizzati per l'esercizio delle funzioni fondamentali della provincia a specificità montana del Verbano Cusio Ossola le cui entrate standardizzate massime non consentono l'esercizio delle funzioni fondamentali, in particolare la manutenzione e messa in sicurezza dell'articolata rete di viabilità montana e di collegamento con la Confederazione Elvetica, rilevato che tale disfunzione è derivata dalla mancata perequazione dei trasferimenti erariali alla stessa per tempo riconosciuti e la cui fiscalizzazione ha generato, già in fase di prima quantificazione del fondo sperimentale di riequilibrio, a parità di contributi alle manovre di stabilizzazione dei conti pubblici, l'incapienza dei fondi assegnati rispetto ai prelievi effettuati, a parziale compensazione della perdita di gettito subita per gli anni dal 2012 al 2015, è assegnata una tantum nell'esercizio 2016 una ulteriore compartecipazione all'IRPEF del proprio territorio pari al 5 per cento del riscosso in conto competenza affluito al bilancio dello Stato per l'esercizio 2016, quali entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023.
  3. Il gettito della compartecipazione, attribuito ad un apposito capitolo di spesa Pag. 212dello stato di previsione del Ministero dell'interno, è ripartito dallo stesso Ministero a ciascuna provincia a specificità montana di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 7 aprile 2014, in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia e delle finanze sulla base dei dati disponibili, dell'imposta netta, dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente in funzione del domicilio fiscale risultante presso l'anagrafe tributaria. Per l'anno 2016, il gettito è ripartito tra le province a specificità montana sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2016.
12. 04. Borghi, De Menech, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Finanziamento funzioni specifiche province montane).

  1. In attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che prevede la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti, è ripristinato l'importo di euro 15.000.088 determinato ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, a copertura del contestuale trasferimento alla provincia a specialità montana di Belluno, delle funzioni di manutenzione della rete stradale ex ANAS.

  Conseguentemente all'articolo 19, al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
   a) all'alinea sostituire le parole: degli articoli 4 e 12 con le seguenti: degli articoli 4, 12 e 12-bis e le parole: pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, con le seguenti: pari complessivamente a 105 milioni di euro per l'anno 2016, a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019;
   b) alla lettera a) sostituire le parole: quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, con le seguenti: quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2016;
   c) alla lettera b) sostituire le parole: quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019 con le seguenti: quanto a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e a 20 milioni di euro per l'anno 2019.
12. 05. De Menech.
(Inammissibile)

Pag. 213

ART. 13.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Patti territoriali).

  1. All'articolo 1, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente comma:
  «729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione Siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150.000.000 di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 20 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale quelle relative ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2015 nonché quelle di investimento effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
   b) al comma 730 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2016 i termini del “15 settembre” e “30 settembre” sono prorogati rispettivamente al “15 ottobre” e al “31 ottobre”»;
   c) al comma 731, secondo periodo, le parole: «Agli enti locali», sono sostituite dalle seguenti: «Alle regioni e agli enti locali»;Pag. 214
   d) al comma 731 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2016 non si applicano i periodi precedenti per gli enti di cui al comma 729 e le regioni possono nei limiti degli spazi finanziari acquisiti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al comma 729, secondo criteri, modalità e tempi di cui al comma 730, peggiorare esse stesse il proprio saldo per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari ceduti anche in un'unica annualità».
*13. 01. Giulietti.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Patti territoriali).

  1. All'articolo 1, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente comma:
  «729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150.000.000 di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 20 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale quelle relative ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2015 nonché quelle di investimento effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto Pag. 215legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
   b) al comma 730 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2016 i termini del “15 settembre” e “30 settembre” sono prorogati rispettivamente al “15 ottobre” e al “31 ottobre”»;
   c) al comma 731, secondo periodo, le parole: «Agli enti locali», sono sostituite dalle seguenti: «Alle regioni e agli enti locali»;
   d) al comma 731 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2016 non si applicano i periodi precedenti per gli enti di cui al comma 729 e le regioni possono nei limiti degli spazi finanziari acquisiti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al comma 729, secondo criteri, modalità e tempi di cui al comma 730, peggiorare esse stesse il proprio saldo per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari ceduti anche in un'unica annualità».
*13. 04. Palese.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Patti territoriali).

  1. All'articolo 1, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente comma:
  «729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150.000.000 di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 20 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale quelle relative ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2015 nonché quelle di investimento effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in Pag. 216bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
   b) al comma 730 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2016 i termini del “15 settembre” e “30 settembre” sono prorogati rispettivamente al “15 ottobre” e al “31 ottobre”»;
   c) al comma 731, secondo periodo, le parole: «Agli enti locali», sono sostituite dalle seguenti: «Alle regioni e agli enti locali»;
   d) al comma 731 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2016 non si applicano i periodi precedenti per gli enti di cui al comma 729 e le regioni possono nei limiti degli spazi finanziari acquisiti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al comma 729, secondo criteri, modalità e tempi di cui al comma 730, peggiorare esse stesse il proprio saldo per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari ceduti anche in un'unica annualità».
*13. 07. Guidesi.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Il comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
  «509. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: “e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.” sono aggiunte le seguenti: “Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 15 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 35 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 35 per cento, nel 2017 è pari almeno al 50 per cento, nel 2018 è pari almeno al 60 per cento, nel 2019 è pari almeno al 70 per cento, nel 2020 è pari almeno all'85 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”».
13. 06. Scotto, Melilla, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termine per la deliberazione del bilancio di previsione).

  1. Per le Città metropolitane e le province il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 è differito al 30 settembre 2016.
13. 05. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni per favorire l'accorpamento e la razionalizzazione delle funzioni delle camere di commercio).

  1. Al fine di finanziare programmi di sostegno delle imprese delle rispettive circoscrizioni Pag. 217territoriali, alle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'articolo 1, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, non si applicano le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Conseguentemente, all'articolo 19, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 12 e 13-bis del presente decreto, pari complessivamente a 92,4 milioni di euro per l'anno 2016 e a 22,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:
   a) quanto a 92,4 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;
   b) quanto a 22,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
13. 03. Rubinato, Moretto, Crivellari, Mognato, Zoggia, De Menech, Martella, Murer, Rotta, Crimì, Zardini, Casellato, Miotto, Venittelli, Causin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Disposizioni in materia di risparmi di spesa da parte degli enti del sistema camerale).

  1. Gli enti del sistema camerale non sono tenuti al versamento dei risparmi conseguiti ai sensi delle disposizioni relative al contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, purché i risparmi dovuti siano destinati all'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge.

  Conseguentemente, all'articolo 19, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 12 e 13-bis del presente decreto, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:
   a) quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;
   b) quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
13. 02. Rubinato.
(Inammissibile)

Pag. 218

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Estensione delle norme sul ravvedimento operoso ai ritardati pagamenti dell'imposta relativa alla rivalutazione dei terreni e fabbricati).

  1. Dopo il comma 887 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è aggiunto il seguente:
  «887-bis. Per i versamenti dell'imposta sostitutiva di cui al comma 887, effettuati dopo il 30 giugno 2016 si applica l'istituto del ravvedimento operoso nei termini previsti dal comma 637 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
13. 09. Minardo, Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Al comma 3 dell'articolo 259 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: «garantiti dallo Stato,» sono aggiunte le seguenti: «in titoli obbligazionari emessi dalle regioni e dagli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».
13. 011. Melilli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Conseguenze della dichiarazione di dissesto per gli enti locali in crisi finanziaria).

  1. Il comma 2 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si interpreta nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano anche nel caso in cui il piano di estinzione delle passività di cui all'articolo 256, comma 6, sia stato predisposto oltre il termine ivi previsto.
13. 012. Castricone, Palese.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:
  13-bis. – (Della dilazione del pagamento). – 1. Il debitore decaduto dal beneficio della rateizzazione prevista dall'articolo 19 commi 1, 1-bis e 1-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo ai sensi del medesimo articolo 19 anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate.
  La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 si applicano anche alle dilazioni concesse in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, non sia intervenuta decadenza.
  3. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «di importo superiore a 50.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo superiore a 60.000 euro»;
   b) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente: «Le disposizioni dei commi 1, Pag. 2191-bis e 7-ter si applicano anche ai pagamenti dovuti a seguito di emissione di ingiunzione fiscale»;
   c) dopo il comma 1-quinquies è inserito il seguente: «1-sexies. I piani di rateazione ordinari e i piani di rateazione in proroga ordinari già accordati alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono, su richiesta del debitore e in presenza di una situazione temporanea di obiettiva difficoltà dello stesso, essere rinegoziati con aumento del numero di rate secondo il disposto di cui al comma 1».
13. 013. Castricone, Palese.

Pag. 220

ART. 14.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tra i debiti ammessi alla massa passiva, finanziabili con la massa attiva della gestione liquidatoria, di cui al primo e secondo periodo, rientra anche l'utilizzo in termini di cassa ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei fondi vincolati al 31 dicembre dell'anno antecedente alla dichiarazione di dissesto.
14. 3. Censore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
  «Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015. Non sono ripetibili le somme già richieste alla data di entrata in vigore della presente legge riferite all'annualità 2015, con contestuale esclusione del relativo consolidamento. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015 relativamente alle province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2015 ed entro il 30 ottobre 2016 con riferimento alle province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015 con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore – SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.»
14. 1. Sgambato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le Province in stato di dissesto finanziario, possono accedere al fondo di cui al comma 1 anche per il pagamento dei debiti post dissesto.
14. 2. Censore.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai soli fini dell'applicazione dell'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel calcolo della popolazione residente per la determinazione della classe demografica del comune, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 263, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si tiene conto anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) tenuta dal Ministero dell'interno.
14. 4. Albanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 263 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua con proprio decreto la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e province ed i rapporti medi dipendenti-popolazione per classe demografica, validi per gli enti in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo 259, comma 6 tenendo in considerazione nel calcolo della popolazione residente anche dei dati risultanti dall'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE) tenuta dal Ministero dell'interno. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti non inferiore a quello spettante agli enti di maggiore dimensione della fascia demografica precedente.»
14. 5. Albanella.

Pag. 221

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «il predetto termine è esteso a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «il predetto termine è esteso a cinque anni.»
14. 6. Prestigiacomo, Catanoso, Riccardo Gallo, Gullo, Alberto Giorgetti, Giammanco.

  Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
  1-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Sono escluse dal contributo di cui ai commi precedenti le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014.»

  1-ter. Il comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «754. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 504 milioni di euro nell'anno 2016, 473 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di cui 254 milioni di euro per l'anno 2016, 223 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo».

  1-quater. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti commi 1-bis e 1-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 190 del 2015.
14. 7. Simonetti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Gli enti locali che hanno ottenuto alla data del 30 giugno 2016 l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e si trovino nel periodo di risanamento di cui all'articolo 265 di cui al medesimo testo unico, al fine di consentire la realizzazione del piano di riequilibrio quando questa è vincolata dall'acquisizione dei proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile, possono, con motivato provvedimento da sottoporre all'organo di revisione, ripartire il disavanzo di amministrazione come risultante dall'ultimo rendiconto deliberato dopo la deliberazione del bilancio stabilmente riequilibrato, in non più di 30 esercizi a partire da quello per il quale è stata deliberata la predetta ipotesi di bilancio stabilmente dequilibrato e non oltre l'esercizio nel quale i predetti proventi verranno accertati. Il riparto del disavanzo di cui al periodo precedente non è da intendersi quale inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. 8. Simonetti.

Pag. 222

  Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
  1-bis. L'articolo 244, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 è sostituito dal seguente:
  «2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano solo a province, comuni e unione dei comuni.»
14. 9. Pilozzi, Melilli.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Misure urgenti per utenze degli istituti AFAM a carico delle Province).

  1. Le province continuano ad assumersi gli oneri previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, per i Conservatori, le Accademie e gli Istituti superiori di industrie artistiche, fino all'emanazione di tutti i regolamenti previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508.
  2. All'onore derivante dall'attuazione della presente disposizione, quantificato in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14. 03. Crimì, Fanucci, Malisani, Rampi, Ghizzoni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. I compensi degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche sia di quelle a totale partecipazione pubblica, diretta e indiretta, ivi compresi delle Regioni e degli enti locali che sono in perdita di bilancio d'esercizio ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile da almeno due anni sono ridotti del venti per cento.
14. 04. Vallascas, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Incarichi dei titolari di cariche politiche).

  1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: ”Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli eventualmente conferiti ai titolari di cariche elettive da enti diversi da quello di appartenenza per lo svolgimento di attività libero-professionali, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.
14. 08. Tancredi, Pizzolante.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78).

  1. L'articolo 5, comma 5, del decreto- legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito Pag. 223della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza.
*14. 017. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78).

  1. L'articolo 5, comma 5, del decreto- legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza.
*14. 020. Melilla, Marcon, Paglia, Scotto, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78).

  1. L'articolo 5, comma 5, del decreto- legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza.
*14. 021. Guerra, Rubinato, Giuseppe Guerini, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78).

  1. L'articolo 5, comma 5, del decreto- legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza.
*14. 022. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78).

  1. L'articolo 5, comma 5, del decreto- legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale Pag. 224da enti diversi da quello di appartenenza.
*14. 023. Palese.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli eventualmente conferiti ai titolari di cariche elettive da enti diversi da quello di appartenenza per lo svolgimento di attività libero-professionali, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.».
  2. Sono fatti salvi gli incarichi di tipo libero professionale conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e per essi non si dà luogo alla ripetizione delle somme eventualmente erogate a titolo di corrispettivo.
**14. 024. Rabino, Librandi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli eventualmente conferiti ai titolari di cariche elettive da enti diversi da quello di appartenenza per lo svolgimento di attività libero-professionali, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.».
  2. Sono fatti salvi gli incarichi di tipo libero professionale conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge e per essi non si dà luogo alla ripetizione delle somme eventualmente erogate a titolo di corrispettivo.
**14. 025. Sanga, Berlinghieri, Carnevali, Fragomeli, Rubinato.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.»
14. 014. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Unioni di Comuni – Uniformazione del regime IVA).

  1. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «i comuni» aggiungere le seguenti parole: «le unioni di comuni».
14. 015. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

Pag. 225

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni).

  1. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 14 aprile 2014, n. 56, è aggiunto il seguente periodo: Restano a carico dell'Unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articolo 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. 016. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Blocco degli aumenti dei tributi locali).

  1. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: né per gli enti locali che deliberano, aggiungere: o che hanno deliberato.
14. 018. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

Pag. 226

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15. 25. Sorial, Grillo, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

  Conseguentemente, all'articolo 243-bis, comma 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    al servizio di trasporto pubblico locale;
    al servizio di pubblica illuminazione;
    al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, Pag. 227finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e/o fondazioni lirico sinfoniche;
  dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: «né per gli enti locali che deliberano», aggiungere: «o che hanno deliberato».
*15. 11. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

  Conseguentemente, all'articolo 243-bis, comma 9 del decreto legislativo 18 agosto Pag. 2282000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    al servizio di trasporto pubblico locale;
    al servizio di pubblica illuminazione;
    al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e/o fondazioni lirico sinfoniche;
  dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: «né per gli enti locali che deliberano», aggiungere: «o che hanno deliberato».
*15. 13. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo Pag. 229unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

  Conseguentemente, all'articolo 243-bis, comma 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    al servizio di trasporto pubblico locale;
    al servizio di pubblica illuminazione;
    al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e/o fondazioni lirico sinfoniche;
  dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: «né per gli enti locali che deliberano», aggiungere: «o che hanno deliberato».
*15. 24. Palese.

Pag. 230

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

  Conseguentemente, all'articolo 243-bis, comma 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    al servizio di trasporto pubblico locale;
    al servizio di pubblica illuminazione;
    al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti Pag. 231destinati ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e/o fondazioni lirico sinfoniche;
  dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: «né per gli enti locali che deliberano», aggiungere: «o che hanno deliberato».
*15. 38. Scotto, Melilla, Marcon, Paglia, Nicchi, Fassina, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.
(Piano riequilibrio finanziario).

  L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:

ART. 714.
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione. 

Pag. 232

  Conseguentemente all'articolo 243-bis comma 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    al servizio di trasporto pubblico locale;
    al servizio di pubblica illuminazione;
    al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e/o fondazioni lirico sinfoniche;
  dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.
**15. 10. Bossa.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 15.
(Piano riequilibrio finanziario).

  L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:

ART. 714.
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione Pag. 233del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.

  Conseguentemente all'articolo 243-bis comma 9 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
  le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    al servizio di trasporto pubblico locale;
    al servizio di pubblica illuminazione;
    al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e/o fondazioni lirico sinfoniche;
  dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.
**15. 12. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 1, comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono Pag. 234provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
**15. 3. Rigoni.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 1, comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle Pag. 235anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
**15. 7. Palese.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 1, comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
**15. 14. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 1, comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dalla Pag. 236adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
**15. 16. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 1, comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
**15. 19. Guidesi, Saltamartini, Busin.

Pag. 237

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 1, comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
**15. 37. Folino, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 1, comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti locali di cui al punto 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, Pag. 238n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
**15. 41. Cenni, Laforgia, Sereni, Verini, De Menech, Bini, Bergonzi, Giuseppe Guerini, Paola Boldrini, Castricone.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Piano riequilibrio finanziario).

  1. L'articolo 1, comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto del maggior esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016, che deve trovare copertura entro i termini di durata del piano. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*15. 1. Basso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Piano riequilibrio finanziario).

  1. L'articolo 1, comma 714 della legge n. 208 del 2015 è sostituito dal seguente:
  1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto del maggior esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418 della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016, che deve trovare copertura entro i termini di durata del piano. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai Pag. 239commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
*15. 22. Giulietti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 714, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «che nel corso del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «che dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016»;
   b) al secondo periodo, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2016».
**15. 9. Lodolini, Fragomeli, Pelillo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 714, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «che nel corso del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «che dal 1 gennaio 2013 fino al 31 dicembre 2016»;
   b) al secondo periodo, le parole: «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2016».
**15. 2. Capodicasa.

  Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: e le parole del 2013 o del 2014 sono sostituite dalle seguenti: degli anni dal 2013 al 2015.
15. 31. Melilla, Scotto, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714 sono aggiunti i seguenti:
  714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».
  714-ter. 1 debiti derivanti dalla partecipazioni alle Unioni dei Comuni possono essere ripianati in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
15. 39. Pilozzi, Melilli.

  Al comma 2, sostituire il capoverso 714-bis con il seguente:
  714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario e ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e Pag. 240quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tener conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. Dalla adozione della delibera discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
*15. 28. Grillo, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 2, sostituire il capoverso 714-bis con il seguente:
  714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario e ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tener conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio. Dalla adozione della delibera discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
*15. 30. Scotto, Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Al comma 2, sostituire il capoverso 714-bis con il seguente:
  714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario e ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tener conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio.
15. 27. Sorial, Grillo, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 2, capoverso 714-bis, primo periodo, sostituire le parole: o ne hanno conseguito con le seguenti: e ne hanno conseguito.
15. 26. Grillo, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 2, capoverso comma 714-bis, sopprimere le parole: fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000,.
15. 23. Occhiuto, Alberto Giorgetti.

  Al comma 2, dopo il capoverso nuovo comma 714-bis aggiungere il seguente:
  714-ter. Gli enti locali che nel corso del 2015 o del 2016 abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne abbiano conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del citato Pag. 241testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
15. 29. Folino, Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
  2-bis. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o nei termini previsti dall'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, ovvero per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti o delle sezioni riunite, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il 30 settembre 2016, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
*15. 5. Giulietti.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
  2-bis. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o nei termini previsti dall'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, ovvero per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti o delle sezioni riunite, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il 30 settembre 2016, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
*15. 6. Capodicasa, Piccione.

  Dopo il comma 2, aggiungere, il seguente:
  2-bis. Gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non abbiano presentato il piano di riequilibrio entro il termine di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, Pag. 242n. 267, o nei termini previsti dall'articolo 2 comma 5-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, ovvero per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti o delle sezioni riunite, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, possono riproporre, entro il 30 settembre 2016, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del citato testo unico, e successive modificazioni. Tale facoltà è subordinata all'avvenuto conseguimento di un miglioramento, inteso sia come aumento dell'avanzo di amministrazione che come diminuzione del disavanzo di amministrazione, registrato nell'ultimo rendiconto approvato. Nelle more del termine previsto per la presentazione del nuovo piano di riequilibrio e sino alla conclusione della relativa procedura, non si applica l'articolo 243-quater, comma 7, del predetto testo unico.
*15. 18. Fanucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714-bis, come introdotto dal presente decreto-legge, aggiungere il seguente:
  714-ter. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, anche se non ne hanno conseguito, per qualunque motivo la valida e tempestiva approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono rimodulare o riformulare il piano stesso, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, fermo restando la sua durata originaria, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. La facoltà di rimodulare o riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale non può essere esercitata qualora sia decorso il termine assegnato per la deliberazione del dissesto di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e all'articolo 243-quater comma 7 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
15. 21. Minardo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In deroga all'articolo 183, comma 3 del decreto legislativo 267 del 2000, per il solo anno 2016 le Province, qualora non abbiano aggiudicato definitivamente la gara entro l'anno 2015, possono far riconfluire nel fondo pluriennale vincolato, ancora per un anno, l'importo non aggiudicato, qualora si tratti di opere pubbliche la cui mancata attuazione in tempi brevi può comportare crescenti danni patrimoniali e pertanto costi crescenti per fare fronte, nonché conseguenti responsabilità civili e penali qualora trattasi di opere che comportano interventi per garantire la pubblica sicurezza.
15. 35. Melilla, Scotto, Marcon, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. L'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito con modificazioni con legge n. 125 del 6 agosto 2015, è sostituito dal seguente:
   5. Gli enti, che nel corso del 2012, 2013 o del 2014 hanno presentato la richiesta di adesione alla procedura di Pag. 243riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo derivante dalla revisione straordinaria dei residui effettuata antecedentemente al 1o gennaio 2015 ai sensi del comma 8, lettera e), del medesimo articolo 243-bis, secondo le modalità previste dall'articolo 3, comma 17, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e, a tal fine, hanno facoltà di rimodulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al comma 5 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 eventualmente già presentato o approvato e ritrasmetterlo alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro il termine indicato dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge n. 113 del 2016.
15. 40. Pilozzi, Melilli.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: «di dieci anni» sono sostituite dalle parole: «di quindici anni».
*15. 4. Rigoni.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: «di dieci anni» sono sostituite dalle parole: «di quindici anni».
*15. 8. Palese.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: «di dieci anni» sono sostituite dalle parole: «di quindici anni».
*15. 15. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: «di dieci anni» sono sostituite dalle parole: «di quindici anni».
*15. 17. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: «di dieci anni» sono sostituite dalle parole: «di quindici anni».
*15. 20. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: «di dieci anni» sono sostituite dalle parole: «di quindici anni».
*15. 36. Folino, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le province possono utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da Pag. 244alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.
15. 32. Melilla, Scotto, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.
15. 33. Melilla, Scotto, Marcon, Paglia, Fassina, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2016, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del TUEL.
15. 34. Melilla, Scotto, Marcon, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme relative alla disciplina del dissesto).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1-bis dell'articolo 268-bis, è aggiunto il seguente periodo «Con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura, comunque non superiore a 10 anni, tenendo conto dell'entità della massa passiva residua.»;
   b) Il comma 3 dell'articolo 268-bis è così sostituito:
  3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica per il tempo stabilito dal decreto del Ministro dell'interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato;
   c) All'articolo 268-bis, comma 5, dopo le parole «nei bilanci di previsione», aggiungere le seguenti: «, non inferiore ad un decimo della massa passiva residua.»;
   d) All'articolo 256, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. I comuni in dissesto per i quali è stato approvato, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un piano di impegno della durata massima di 10 anni.
   e) All'articolo 256, comma 12 è aggiunto il seguente periodo:
  Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis.
   f) All'articolo 258, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori», aggiungere le seguenti: «ivi incluso l'erario».
   g) dopo l'articolo 258 è inserito il seguente:
  Articolo 258-bis. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. In questo caso, gli enti sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come Pag. 245determinato nella delibera di riaccertamento straordinario, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
   h) all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
   i) All'articolo 259, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente comma:
  1-quater. Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare, entro centoventi giorni dall'entrate in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei dirigenti di settore, coordinati dal dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di dirigente o responsabile del servizio finanziario, possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità.
* 15. 01. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Ricciatti, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme relative alla disciplina del dissesto).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1-bis dell'articolo 268-bis, è aggiunto il seguente periodo «Con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura, comunque non superiore a 10 anni, tenendo conto dell'entità della massa passiva residua.»;
   b) Il comma 3 dell'articolo 268-bis è così sostituito:
  3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica per il tempo stabilito dal decreto del Ministro dell'interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato;
   c) All'articolo 268-bis, comma 5, dopo le parole «nei bilanci di previsione», aggiungere Pag. 246le seguenti: «, non inferiore ad un decimo della massa passiva residua.»;
   d) All'articolo 256, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. I comuni in dissesto per i quali è stato approvato, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un piano di impegno della durata massima di 10 anni.
   e) All'articolo 256, comma 12 è aggiunto il seguente periodo:
  Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis.
   f) All'articolo 258, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori», aggiungere le seguenti: «ivi incluso l'erario».
   g) dopo l'articolo 258 è inserito il seguente:
  Articolo 258-bis. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. In questo caso, gli enti sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
   h) all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
   i) All'articolo 259, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente comma:
  1-quater. Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare, entro centoventi giorni dall'entrate in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei dirigenti di settore, coordinati dal dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di dirigente o responsabile del servizio finanziario, possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità.
* 15. 010. Palese.

Pag. 247

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme relative alla disciplina del dissesto).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1-bis dell'articolo 268-bis, è aggiunto il seguente periodo «Con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura, comunque non superiore a 10 anni, tenendo conto dell'entità della massa passiva residua.»;
   b) Il comma 3 dell'articolo 268-bis è così sostituito:
  3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica per il tempo stabilito dal decreto del Ministro dell'interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato;
   c) All'articolo 268-bis, comma 5, dopo le parole «nei bilanci di previsione», aggiungere le seguenti: «, non inferiore ad un decimo della massa passiva residua.»;
   d) All'articolo 256, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. I comuni in dissesto per i quali è stato approvato, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un piano di impegno della durata massima di 10 anni.
   e) All'articolo 256, comma 12 è aggiunto il seguente periodo:
  Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis.
   f) All'articolo 258, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori», aggiungere le seguenti: «ivi incluso l'erario».
   g) dopo l'articolo 258 è inserito il seguente:
  Articolo 258-bis. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. In questo caso, gli enti sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
   h) all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
   i) All'articolo 259, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente comma:
  1-quater. Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera Pag. 248di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare, entro centoventi giorni dall'entrate in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei dirigenti di settore, coordinati dal dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di dirigente o responsabile del servizio finanziario, possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità.
* 15. 014. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme relative alla disciplina del dissesto).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1-bis dell'articolo 268-bis, è aggiunto il seguente periodo «Con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura, comunque non superiore a 10 anni, tenendo conto dell'entità della massa passiva residua.»;
   b) Il comma 3 dell'articolo 268-bis è così sostituito:
  3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica per il tempo stabilito dal decreto del Ministro dell'interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato;
   c) All'articolo 268-bis, comma 5, dopo le parole «nei bilanci di previsione», aggiungere le seguenti: «, non inferiore ad un decimo della massa passiva residua.»;
   d) All'articolo 256, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. I comuni in dissesto per i quali è stato approvato, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un piano di impegno della durata massima di 10 anni.
   e) All'articolo 256, comma 12 è aggiunto il seguente periodo:
  Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis.
   f) All'articolo 258, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori», aggiungere le seguenti: «ivi incluso l'erario».
   g) dopo l'articolo 258 è inserito il seguente:Pag. 249
  Articolo 258-bis. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. In questo caso, gli enti sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
   h) all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
   i) All'articolo 259, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente comma:
  1-quater. Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare, entro centoventi giorni dall'entrate in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei dirigenti di settore, coordinati dal dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di dirigente o responsabile del servizio finanziario, possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità.
* 15. 020. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme relative alla disciplina del dissesto).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1-bis dell'articolo 268-bis, è aggiunto il seguente periodo «Con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura, comunque non superiore a 10 anni, tenendo conto dell'entità della massa passiva residua.»;
   b) Il comma 3 dell'articolo 268-bis è così sostituito:
  3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica per il tempo stabilito dal decreto del Ministro dell'interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori Pag. 250contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato;
   c) All'articolo 268-bis, comma 5, dopo le parole «nei bilanci di previsione», aggiungere le seguenti: «, non inferiore ad un decimo della massa passiva residua.»;
   d) All'articolo 256, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. I comuni in dissesto per i quali è stato approvato, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un piano di impegno della durata massima di 10 anni.
   e) All'articolo 256, comma 12 è aggiunto il seguente periodo:
  Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis.
   f) All'articolo 258, comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori», aggiungere le seguenti: «ivi incluso l'erario».
   g) dopo l'articolo 258 è inserito il seguente:
  Articolo 258-bis. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi. In questo caso, gli enti sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 2 aprile del 2015. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
   h) all'articolo 254, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
   i) All'articolo 259, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente comma:
  1-quater. Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio comunale da adottare, entro centoventi giorni dall'entrate in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei dirigenti di settore, coordinati dal dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di dirigente o responsabile del servizio finanziario, possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente Pag. 251comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità.
* 15. 022. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  «1-bis. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.
  1-ter. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al comma 1-bis.».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Spese degli enti locali.
15. 036. Guerra, Fragomeli, Giuseppe Guerini, Carnevali, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.
  2. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
* 15. 02. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.
  2. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Pag. 252Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
* 15. 023. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.
  2. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
* 15. 033. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.
  2. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
* 15. 034. Palese.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.
  2. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può Pag. 253essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
*15. 035. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Regime IVA delle cessioni da privati in materia urbanistica).

  1. Tra le cessioni non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono comprese le aree, i fabbricati e le opere di urbanizzazione, ovvero le prestazioni di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio.
** 15. 04. Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Regime IVA delle cessioni da privati in materia urbanistica).

  1. Tra le cessioni non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono comprese le aree, i fabbricati e le opere di urbanizzazione, ovvero le prestazioni di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio.
** 15. 025. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole «i comuni» aggiungere le seguenti parole «le unioni di comuni,».
15. 06. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 141 è abrogato.
15. 07. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato.
15. 08. Palese.
(Inammissibile)

Pag. 254

  Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.
15. 011. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo la parola: «massimo» è soppressa;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1o gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014.».

  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15. 032. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rateizzazione).

  1. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola «massimo» è soppressa e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1o gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014.».
*15. 021. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rateizzazione).

  1. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola «massimo» è soppressa e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1o gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014.».
*15. 029. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rateizzazione).

  1. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola «massimo» è soppressa e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1o gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal Pag. 255certificato consuntivo relativo all'anno 2014.».
*15. 030. Plangger.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Rateizzazione).

  1. All'articolo 1, comma 128 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, terzo periodo la parola «massimo» è soppressa e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1o gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014.».
*15. 031. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Norme di semplificazione in materia di lavori pubblici).

  1. A decorrere dall'anno 2017, il programma triennale delle opere pubbliche di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è abrogato.
15. 026. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  I comuni che, a seguito delle sopraggiunte modifiche legislative in tema di contabilità pubblica e pareggio di bilancio, risultano impossibilitati ad attivare investimenti già cofinanziati dell'Unione europea o dalla BEI, in materia di efficienza energetica, di energie rinnovabili e di trasporto sostenibile, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto lo comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze al fine di effettuare un monitoraggio preliminare a garantire la realizzazione dei suddetti investimenti.
15. 028. Rubinato, Moretto.

Pag. 256

ART. 16.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La spesa derivante dalle assunzioni stagionali finanziate con i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al codice della strada non rientra nel calcolo del limite previsto, per il lavoro flessibile, dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.
16. 1. Castricone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «per le stesse finalità nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2000, n. 267.».
*16. 3. Laforgia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «per le stesse finalità nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2000, n. 267.».
*16. 13. Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9, comma 28, ottavo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «per le stesse finalità nell'anno 2009» sono aggiunte le seguenti: «sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2000, n. 267.».
16. 30. Giulietti.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale stagionale assunto dalle Regioni e dagli enti strumentali delle stesse attraverso il contratto privatistico forestale, in qualità di operai o impiegati forestali, ove utilizzato per compiti istituzionali e per specifici progetti annuali, non rientra tra il personale a tempo determinato definito dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a condizione che la spesa complessiva allocata per i suddetti progetti non superi i 160 euro ad ettaro di foresta direttamente gestita.
16. 10. Braga, Rampi, Guerra, Cova, Carra, Cominelli, Prina.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale stagionale assunto dalle Regioni e dagli enti strumentali delle stesse attraverso il contratto privatistico forestale in qualità di operai o impiegati forestali, ove siano impiegati per compiti istituzionali e per specifici progetti annuali, non rientra tra il personale a tempo determinato definito dal comma 28, articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
16. 38. Palese.
(Inammissibile)

Pag. 257

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli enti strumentali delle regioni che risultano adempienti alle condizioni previste all'articolo 6, comma 20 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, assolvono gli obblighi della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del medesimo decreto, attraverso misure alternative di risparmio per il medesimo importo sulla spese corrente di gestione.
*16. 33. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli enti strumentali delle regioni che risultano adempienti alle condizioni previste all'articolo 6, comma 20 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, assolvono gli obblighi della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del medesimo decreto, attraverso misure alternative di risparmio per il medesimo importo sulla spese corrente di gestione.
*16. 39. Palese.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. In deroga ai limiti sulla spesa di personale, i comuni turistici con dotazione organica inferiore alle 100 unità possono rideterminare la loro dotazione entro il 31 dicembre 2016 in aumento del 10 per cento e procedere alle relative assunzioni entro il 31 dicembre 2018.
16. 2. Zoggia.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle province di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, per le specificità e per l'esercizio delle ulteriori funzioni fondamentali assegnate ai sensi del comma 86 del medesimo articolo 1 ovvero per altre funzioni delegate da enti o organismi pubblici, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, è riconosciuta, a partire dall'anno 2016, la possibilità di assumere personale a tempo determinato e indeterminato in deroga alla normativa vigente in materia di limitazioni alle assunzioni.
16. 4. De Menech.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dei commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'applicazione dell'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208, decorre dal 1o gennaio 2017 e l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
*16. 5. Giulietti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dei commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'applicazione dell'articolo 1, comma 236, della legge 30 Pag. 258dicembre 2015 n. 208, decorre dal 1o gennaio 2017 e l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
*16. 34. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dei commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'applicazione dell'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208, decorre dal 1o gennaio 2017 e l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
*16. 40. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunta in fine la seguente lettera:
   « d-bis) alle collaborazioni stipulate dagli IRCCS pubblici finanziate con risorse economiche provenienti da finanziamenti privati o da altri soggetti pubblici, in ragione delle peculiari esigenze organizzative della ricerca traslazionale da essi svolta».
**16. 6. Marchi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunta in fine la seguente lettera:
   « d-bis) alle collaborazioni stipulate dagli IRCCS pubblici finanziate con risorse economiche provenienti da finanziamenti privati o da altri soggetti pubblici, in ragione delle peculiari esigenze organizzative della ricerca traslazionale da essi svolta».
**16. 35. Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è aggiunta in fine la seguente lettera:
   « d-bis) alle collaborazioni stipulate dagli IRCCS pubblici finanziate con risorse economiche provenienti da finanziamenti privati o da altri soggetti pubblici, in ragione delle peculiari esigenze organizzative della ricerca traslazionale da essi svolta».
**16. 41. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 228 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 dopo il primo periodo, è inserito il seguente: le limitazioni di cui al periodo precedente non si applicano agli ufficiali di stato civile e anagrafe.
16. 27. Fabbri, Montroni.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 228 è aggiunto il seguente:
  228-bis. Le disposizioni di cui al comma 228 non si applicano agli enti Pag. 259locali che hanno un rapporto dipendenti su abitanti inferiore del 50 per cento al rapporto individuato dal decreto del Ministro dell'interno 24 luglio 2014, avente ad oggetto: «Individuazione dei rapporti medi dipendenti popolazione validi per gli enti in condizioni di dissesto per il triennio 2014-2016». Tali enti possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente al cento per cento del personale cessato a decorrere dal triennio 2013-2015, fatto salvo in ogni caso l'obbligo della riduzione della spesa del personale rispetto al triennio 2011-2013 e indipendentemente dall'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente.
16. 7. Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 228, è aggiunto il seguente:
  228.1. Possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente al cento per cento del personale cessato nel triennio 2013-2015, fatto salvo in ogni caso l'obbligo della riduzione della spesa del personale rispetto al triennio 2011-2013 e indipendentemente dall'incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente, gli enti locali che abbiano assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:
   a) il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nell'ultimo triennio;
   b) un volume complessivo della spesa per il personale in servizio non superiore al parametro obiettivo valido ai fini del 1 accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;
   c) un rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superiore a quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto.
16. 8. Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 228, è aggiunto il seguente:
  «228.1. La limitazione del 25 per cento di cui al primo periodo del comma 228 non si applica agli enti locali che hanno un rapporto dipendenti su abitanti inferiore del cinquanta per cento al limite individuato dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2014. Tali enti, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente al cento per cento della spesa del personale cessato a decorrere dall'anno 2013.
16. 12. Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 5-quater del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il periodo: «Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015» è sostituito dal seguente: «Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, che hanno un rapporto dipendenti su abitanti inferiore del cinquanta per cento al limite individuato dal decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2014, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1o gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al Pag. 260personale di ruolo cessato dal servizio dall'anno 2013 e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.».
16. 11. Rubinato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale» le parole: «, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «è attribuita» sono aggiunte le seguenti: «in ogni caso, indipendentemente dalla fascia professionale di appartenenza,».
16. 15. Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il sesto periodo inserire il seguente: «È escluso il divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato nelle Amministrazioni statali in provincia di Bolzano nel limite delle collocazioni in quiescenza avvenute negli anni 2013, 2014 e 2015».

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 24 milioni di euro.
16. 37. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il terzo periodo del comma 424 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dai seguenti: «Esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità le regioni e gli enti locali destinano, altresì, la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015, salva la ricollocazione del novanta per cento del personale soprannumerario. A decorrere dal 30 settembre 2016, in deroga al comma 420, lettera c), le regioni e gli enti locali possono procedere a riattivare le procedure di mobilità.»
16. 14. Fragomeli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento» sono soppresse.
16. 9. Guerra.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 dopo le parole: «al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno» sopprimere le parole: «gli enti territoriali».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Spese degli enti locali.
16. 16. Giulietti, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole: «ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal Pag. 261responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle» sono sostituite da: «delle».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Spese degli enti locali.
16. 17. Fragomeli, Carnevali, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.
(Inammissibile)

  All'articolo 16, del decreto-legge aggiungere i seguenti commi:
  1-bis. Il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non è computato ai fini delle limitazioni assunzionali nei Comuni interessati e la spesa per il personale impiegato in tale funzione non è computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con la Conferenza Stato Città e Autonomie locali.
  1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
16. 45. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non è computato ai fini delle limitazioni assunzionali nei Comuni interessati e la spesa per il personale impiegato in tale funzione non è computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con la Conferenza Stato Città e Autonomie locali.
*16. 19. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non è computato ai fini delle limitazioni assunzionali nei Comuni interessati e la spesa per il personale impiegato in tale funzione non è computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con la Conferenza Stato Città e Autonomie locali.
*16. 31. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 è sostituito dal seguente: «Ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78 del 2015, nell'ambito degli elenchi è identificato il personale di polizia provinciale, il quale può esprimere una preferenza a non mantenere il proprio profilo e di questa scelta si deve tenere conto ai fini della ricollocazione.».
16. 20. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alta forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
16. 21. Boccadutri.
(Inammissibile)

Pag. 262

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 86, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, in ragione della quota forfettaria di contribuzione che l'amministrazione locale è tenuta a pagare, non sono tenuti al collocamento in aspettativa non retribuita, alla sospensione totale o alla cessazione dell'attività».
16. 22. Boccadutri.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti commi:
  «1-quater. Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrate in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei Dirigenti di settore, coordinati dal Dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di Dirigente o Responsabile del Servizio Finanziario nonché di Istruttore contabile (ragioniere), di possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità.
  1-quinquies. I comuni con popolazione inferiore ai cinquemila (5.000) abitanti, con un alto tasso di disoccupazione o di abbandono del centro storico o sottoposti a gravi eventi e calamità naturali, sono ammessi ad usufruire delle stesse facoltà previste dal precedente comma.».
16. 25. Oliverio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente comma:
  «1-quater. L'ente locale, fermo restando quanto previsto dal comma 6, può costituire specifici uffici per la gestione delle procedure di bilancio e finanziarie; qualora l'ente locale medesimo sia privo di personale in possesso dei requisiti per ricoprire le funzioni di Istruttore contabile (ragioniere), può attivare procedure di reclutamento, in deroga alle disposizioni vigenti. A tal fine, l'ente dovrà attingere, prioritariamente, alle proprie graduatorie, se ancora vigenti, ovvero attingere alle graduatorie di concorso vigenti presso altri enti locali o attivare procedure di mobilità.».
16. 24. Oliverio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  «1-bis. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, Pag. 263ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, cui sono state affidate mansioni sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione dei diversi contratti collettivi nazionali di comparto del quadriennio 1998-2001 ed oggetto di annullamento in sede giurisdizionale dopo almeno un decennio dalla loro indizione continua ad essere corrisposto a titolo individuale e in via provvisoria, sino a una specifica disciplina contrattuale di comparto, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano a svolgere le relative funzioni, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.».
16. 23. Oliverio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'annullamento di procedure selettive di progressioni verticali di cui all'articolo 4 del CCNL 31/3/1999, Regioni-Autonomie Locali, concluse prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, non si estende ai contratti individuali stipulati in esito alle selezioni medesime che hanno prodotto i loro effetti per almeno un quinquennio.
16. 26. Oliverio.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per le somme iscritte a debito degli Enti Locali ed inerenti rimborsi per maggiori erogazioni attribuite agli Enti medesimi per spese a titolo di contributo per il personale transitato presso gli Enti locali ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 agosto 1988, n. 325, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 luglio 1989, n. 428, viene concessa una dilazione nei pagamenti in 20 rate annuali con decorrenza dai 1o gennaio 2016, mediante trattenute, calcolate al lordo degli interessi applicati, in sede di erogazione su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero dell'interno – Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali – Roma.
16. 28. Giacobbe.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per garantire la continuità e assicurare la qualità dei servizi gestiti, gli enti locali possono procedere alle relative assunzioni attingendo alle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il cui termine è a tal fine prorogato al 31 dicembre 2017.
16. 29. Damiano, Baruffi, Gnecchi, Zappulla, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Gribaudo, Casellato, Simoni, Giacobbe, Boccuzzi, Di Salvo, Albanella, Arlotti, Rostellato, Giorgio Piccolo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2017 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.».
16. 32. Guidesi, Caparini, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della Provincia di Bolzano di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, spetta il rimborso delle spese ai sensi della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità Pag. 264di trasferta ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi delle leggi vigenti.
  1-ter. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 1-bis provvede la provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.».
16. 36. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:.
  1-bis. Il comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«551-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2016 gli enti la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1o settembre 2016, fermo restando il limite insuperabile costituito dalla spesa complessiva del personale che non dovrà comunque superare il 25 per cento delle spese correnti.».
16. 42. Pastorelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire maggiore capillarità e parità di accesso su tutto il territorio nazionale al servizio sociale professionale, gli enti locali che abbiano costituito o costituiscano, a livello di ambito territoriale, forme strutturali di gestione associata dei servizi sociali possono procedere, per l'anno 2016, ad assumere le figure professionali in questione al di fuori dei limiti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, e di cui all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 10 milioni per l'anno 2016 e a 20 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente diminuzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
16. 43. Piazzoni, Giacobbe, Gnecchi, Pilozzi, Melilli.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Decadenza dei presidente della provincia).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 7 aprile 2014, n. 56, i presidenti delle province che hanno cessato di essere sindaci decadono dalla carica di presidente della provincia e fino alle nuove elezioni svolgono mera attività di ordinaria amministrazione.
16. 01. Duranti, Sannicandro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni).

  1. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 14 aprile 2014, n. 56, è aggiunto il seguente periodo: «Restano a carico dell'Unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di Pag. 265cui agli articolo 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
16. 029. Fragomeli, Carnevali, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard, fermo restando il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei rapporti medi dipendenti – popolazione per classe demografica come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli Enti il cui rapporto dipendenti-popolazione è superiore al valore definito con il decreto di cui al comma precedente, possono precedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, assicurando in ogni caso, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente. È consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
  3. Per le Unioni di Comuni, ai fini dell'applicazione del comma 1, il valore da prendere a riferimento è quello corrispondente alla classe demografica della popolazione complessiva dei Comuni costituenti; le assunzioni effettuate dall'Unione di Comuni sono portate a detrazione delle possibilità assunzionali dei relativi Comuni. Nell'ambito dei processi associativi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi.
  4. Al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, restano ferme le previsioni di cui al terzo periodo del comma 424, della medesima legge n. 190 del 2014. Restano altresì ferme le previsioni di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove più favorevoli; le medesime previsioni sono applicabili ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti ed ai comuni istituti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
  5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 557, le parole: «e locali» sono soppresse.
  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole: «e gli enti locali» sono soppresse.
  7. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dalla legge 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il settimo periodo è abrogato.
   b) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «le limitazioni previste dal presente comma non si duplicano agli enti locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; per gli enti locali non in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento, la spesa complessiva per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.».

Pag. 266

  8. Sono abrogati:
   a) il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122.

  9. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: «con decreto a cadenza triennale II Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
  10. Per i comuni istituiti a seguito di fusione restano valide le previsioni di cui all'articolo 1, comma 450, lettera a) della legge n. 190 del 2014 e di cui all'articolo 1 comma 229 della legge 28 dicembre 2015 n. 208».
16. 036. Guerra.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disciplina delle assunzioni negli Enti locali).

  1. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard, fermo restando il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli Enti Locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei rapporti medi dipendenti – popolazione per classe demografica come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli Enti il cui rapporto dipendenti-popolazione è superiore al valore definito con il decreto di cui al comma precedente, possono precedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, assicurando in ogni caso, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente. È consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
  3. Per le Unioni di Comuni, ai fini dell'applicazione del comma 1, il valore da prendere a riferimento è quello corrispondente alla classe demografica della popolazione complessiva dei Comuni costituenti; le assunzioni effettuate dall'Unione di Comuni sono portate a detrazione delle possibilità assunzionali dei relativi Comuni. Nell'ambito dei processi associativi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi.
  4. Al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, restano ferme le previsioni di cui al terzo periodo del comma 424, della medesima legge n. 190 del 2014. Restano altresì ferme le previsioni di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove più favorevoli; le medesime previsioni sono applicabili ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
  5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 557, le parole: «e locali» sono soppresse.
  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole: «e gli enti locali» sono soppresse.
  7. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito Pag. 267in legge dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il settimo periodo è abrogato;
   b) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per gli enti locali non in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento, la spesa complessiva per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

  8. Sono abrogati:
   a) il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122.

  9. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: «con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
*16. 02. Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disciplina delle assunzioni negli Enti locali).

  1. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard, fermo restando il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli Enti Locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei rapporti medi dipendenti – popolazione per classe demografica come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli Enti il cui rapporto dipendenti-popolazione è superiore al valore definito con il decreto di cui al comma precedente, possono precedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, assicurando in ogni caso, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente. È consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
  3. Per le Unioni di Comuni, ai fini dell'applicazione del comma 1, il valore da prendere a riferimento è quello corrispondente alla classe demografica della popolazione complessiva dei Comuni costituenti; le assunzioni effettuate dall'Unione di Comuni sono portate a detrazione delle possibilità assunzionali dei relativi Comuni. Nell'ambito dei processi associativi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi.
  4. Al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, restano ferme le previsioni di cui al terzo periodo del comma 424, della medesima legge n. 190 del 2014. Restano altresì ferme le previsioni di cui al comma 229 Pag. 268dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove più favorevoli; le medesime previsioni sono applicabili ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
  5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 557, le parole: «e locali» sono soppresse.
  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole: «e gli enti locali» sono soppresse.
  7. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il settimo periodo è abrogato;
   b) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per gli enti locali non in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento, la spesa complessiva per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

  8. Sono abrogati:
   a) il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122.

  9. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: «con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
*16. 012. Palese.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disciplina delle assunzioni negli Enti locali).

  1. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard, fermo restando il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli Enti Locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei rapporti medi dipendenti – popolazione per classe demografica come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli Enti il cui rapporto dipendenti-popolazione è superiore al valore definito con il decreto di cui al comma precedente, possono precedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, assicurando in ogni caso, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente. È consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
  3. Per le Unioni di Comuni, ai fini dell'applicazione del comma 1, il valore da prendere a riferimento è quello corrispondente alla classe demografica della popolazione complessiva dei Comuni costituenti; le assunzioni effettuate dall'Unione di Comuni sono portate a detrazione delle possibilità assunzionali dei relativi Comuni. Nell'ambito dei processi associativi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in Pag. 269maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi.
  4. Al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, restano ferme le previsioni di cui al terzo periodo del comma 424, della legge n. 190 del 2014. Restano altresì ferme le previsioni di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove più favorevoli; le medesime previsioni sono applicabili ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
  5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 557, le parole: «e locali» sono soppresse.
  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole: «e gli enti locali» sono soppresse.
  7. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il settimo periodo è abrogato;
   b) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per gli enti locali non in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento, la spesa complessiva per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

  8. Sono abrogati:
   a) il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122.

  9. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: «con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
*16. 023. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disciplina delle assunzioni negli Enti locali).

  1. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard, fermo restando il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli Enti Locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei rapporti medi dipendenti – popolazione per classe demografica come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli Enti il cui rapporto dipendenti-popolazione è superiore al valore definito con il decreto di cui al comma precedente, possono precedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, assicurando in ogni caso, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente. È consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei Pag. 270residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
  3. Per le Unioni di Comuni, ai fini dell'applicazione del comma 1, il valore da prendere a riferimento è quello corrispondente alla classe demografica della popolazione complessiva dei Comuni costituenti; le assunzioni effettuate dall'Unione di Comuni sono portate a detrazione delle possibilità assunzionali dei relativi Comuni. Nell'ambito dei processi associativi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi.
  4. Al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, restano ferme le previsioni di cui al terzo periodo del comma 424, della medesima legge n. 190 del 2014. Restano altresì ferme le previsioni di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove più favorevoli; le medesime previsioni sono applicabili ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
  5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 557, le parole: «e locali» sono soppresse.
  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole: «e gli enti locali» sono soppresse.
  7. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il settimo periodo è abrogato;
   b) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per gli enti locali non in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento, la spesa complessiva per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

  8. Sono abrogati:
   a) il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122.

  9. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: «con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali,».
*16. 025. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disciplina delle assunzioni negli Enti locali).

  1. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard, fermo restando il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei rapporti medi dipendenti – popolazione per classe demografica come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli enti il cui rapporto dipendenti-popolazione è superiore al valore definito con il decreto di cui al comma precedente, possono precedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente Pag. 271ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, assicurando in ogni caso, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente. È consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
  3. Per le unioni di comuni, ai fini dell'applicazione del comma 1, il valore da prendere a riferimento è quello corrispondente alla classe demografica della popolazione complessiva dei Comuni costituenti; le assunzioni effettuate dall'Unione di Comuni sono portate a detrazione delle possibilità assunzionali dei relativi Comuni. Nell'ambito dei processi associativi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi.
  4. Al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, restano ferme le previsioni di cui al terzo periodo del comma 424, della medesima legge n. 190 del 2014. Restano altresì ferme le previsioni di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove più favorevoli; le medesime previsioni sono applicabili ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
  5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 557, le parole: «e locali» sono soppresse.
  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole: «e gli enti locali» sono soppresse.
  7. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il settimo periodo è abrogato;
   b) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per gli enti locali non in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento, la spesa complessiva per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

  8. Sono abrogati:
   a) il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122.

  9. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: «con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali,».
*16. 032. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Disciplina delle assunzioni negli Enti locali).

  1. Nelle more della definizione dei fabbisogni standard, fermo restando il concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica di cui ai commi 707 e seguenti dell'articolo unico della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli enti locali possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel rispetto dei rapporti Pag. 272medi dipendenti – popolazione per classe demografica come definiti triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  2. Gli Enti il cui rapporto dipendenti-popolazione è superiore al valore definito con il decreto di cui al comma precedente, possono precedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente, assicurando in ogni caso, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente. È consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente.
  3. Per le Unioni di Comuni, ai fini dell'applicazione del comma 1, il valore da prendere a riferimento è quello corrispondente alla classe demografica della popolazione complessiva dei comuni costituenti; le assunzioni effettuate dall'unione di comuni sono portate a detrazione delle possibilità assunzionali dei relativi Comuni. Nell'ambito dei processi associativi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi.
  4. Al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, restano ferme le previsioni di cui al terzo periodo del comma 424, della medesima legge n. 190 del 2014. Restano altresì ferme le previsioni di cui al comma 229 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ove più favorevoli; le medesime previsioni sono applicabili ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
  5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 557, le parole: «e locali» sono soppresse.
  6. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 le parole: «e gli enti locali» sono soppresse.
  7. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il settimo periodo è abrogato;
   b) dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: «Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento delle spese e delle assunzioni di personale, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per gli enti locali non in regola con le vigenti disposizioni in materia di contenimento, la spesa complessiva per lavoro flessibile non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009».

  8. Sono abrogati:
   a) il comma 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   b) il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122.

  9. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: «con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
*16. 044. Marchi, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Pag. 273Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli Enti locali).

  1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità».
  2. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti.
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente: «219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero di posti, entro il 31 dicembre 2016, e di quelle specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le regioni e i comuni del personale con qualifica dirigenziale delle città metropolitane e delle province. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso Pag. 274ricognitivo di cui al presente comma e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 3, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante assunzione di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1o gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni o mediante procedure di mobilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della sanità».
**16. 03. Melilla, Paglia, Marcon, Scotto, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali).

  1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità».
  2. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo nazionale politiche e servizi per l'asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti.
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente: «219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a Pag. 275strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero di posti, entro il 31 dicembre 2016, e di quelle specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le regioni e i comuni del personale con qualifica dirigenziale delle città metropolitane e delle province. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al presente comma e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 3, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante assunzione di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1o gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni o mediante procedure di mobilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della sanità».
**16. 011. Palese.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli Enti locali).

  1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità».
  2. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti.
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente: «219-bis. La concreta indisponibilità Pag. 276dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero di posti, entro il 31 dicembre 2016, e di quelle specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le regioni e i comuni del personale con qualifica dirigenziale delle città metropolitane e delle province. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al presente comma e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 3, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante assunzione di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1o gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni o mediante procedure di mobilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della sanità».
**16. 026. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli Enti locali).

  1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata Pag. 277del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità».
  2. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti».
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente: «219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero di posti, entro il 31 dicembre 2016, e di quelle specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le regioni e i comuni del personale con qualifica dirigenziale delle città metropolitane e delle province. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al presente comma e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 3, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante assunzione di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1o gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni o mediante procedure di mobilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della sanità».
**16. 027. Giulietti, Melilli, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli Enti locali).

  1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, Pag. 278nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità».
  2. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo nazionale politiche e servizi per l'asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti.
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente: «219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero di posti, entro il 31 dicembre 2016, e di quelle specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le regioni e i comuni del personale con qualifica dirigenziale delle città metropolitane e delle province. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al presente comma e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 3, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante assunzione di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1o gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni o mediante procedure di mobilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della sanità».
**16. 033. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per i cittadini chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive negli Enti locali).

  1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto Pag. 279o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
*16. 04. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per i cittadini chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive negli Enti locali).

  1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
*16. 031. Rubinato, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi).

  1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
16. 043. Fabbri, Montroni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale).

  1. All'articolo 97, comma 1, del Testo Unico delle disposizioni concernenti gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i comuni e le province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale dopo le parole: «il Comune e la provincia hanno», sono inserite le seguenti: «la facoltà di avvalersi di».
16. 06. Guidesi, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il pagamento delle rate dei mutui erogati è sospeso fino al 31 dicembre 2017 per le sole province. I risparmi di rata sono destinati esclusivamente alla corresponsione dei trattamenti economici del personale in organico a qualunque titolo impiegato, nei casi in cui detta corresponsione risulti già in arretrato o gli enti non siano in grado di provvedervi per il futuro a causa di carenze di bilancio.
16. 07. Nesci, Cariello.

Pag. 280

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11, comma 1, lettera b), numero 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, e successive modificazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono idonei alla titolarità di sedi di enti locali lino a 10.000 abitanti.
  2. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B, dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 10.000 e tino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni presso i comuni di fascia inferiore.
  3. Qualsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
*16. 08. Bossa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11, comma 1, lettera b), numero 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, e successive modificazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono idonei alla titolarità di sedi di enti locali lino a 10.000 abitanti.
  2. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B, dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 10.000 e tino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni presso i comuni di fascia inferiore.
  3. Qualsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
*16. 017. Occhiuto, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11, comma 1, lettera b), numero 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, e successive modificazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono idonei alla titolarità di sedi di enti locali lino a 10.000 abitanti.
  2. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B, dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 10.000 e tino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni presso i comuni di fascia inferiore.
  3. Qualsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
*16. 021. Oliverio.
(Inammissibile)

Pag. 281

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11, comma 1, lettera b), numero 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, e successive modificazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono idonei alla titolarità di sedi di enti locali lino a 10.000 abitanti.
  2. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B, dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 10.000 e tino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni presso i comuni di fascia inferiore.
  3. Qualsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
*16. 045. Sgambato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11, comma 1, lettera b, numero 4) della legge 7 agosto 2015, n. 124 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito albo dei segretari comunali e provinciali, sono idonei alla titolarità di sedi di enti locali fino a 5.000 abitanti.
  2. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B, dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 5.000 e fino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni presso i comuni di fascia inferiore.
  3. Qualsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
**16. 09. Bossa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11, comma 1, lettera b, numero 4) della legge 7 agosto 2015, n. 124 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono idonei alla titolarità di sedi di enti locali fino a 5.000 abitanti.
  2. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B, dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 5.000 e fino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni presso i comuni di fascia inferiore.
  3. Qualsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
**16. 014. Occhiuto, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

Pag. 282

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11, comma 1, lettera b, numero 4) della legge 7 agosto 2015, n. 124 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono idonei alla titolarità di sedi di enti locali fino a 5.000 abitanti.
  2. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B, dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 5.000 e fino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni presso i comuni di fascia inferiore.
  3. Qualsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
**16. 022. Oliverio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11, comma 1, lettera b, numero 4) della legge 7 agosto 2015, n. 124 e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito albo dei segretari comunali e provinciali, sono idonei alla titolarità di sedi di enti locali fino a 5.000 abitanti.
  2. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B, dell'abolito albo dei segretari comunali e provinciali, sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 5.000 e fino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni presso i comuni di fascia inferiore.
  3. Qualsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
**16. 046. Sgambato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b, n. 4) della legge 7 agosto 2015 n. 124, l'Amministrazione competente iscrive nel ruolo unico della dirigenza locale di cui al n. 3) della medesima lettera b), coloro che, già iscritti nella fascia professionale C del soppresso Albo dei segretari comunali e provinciali maturino due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali.
  2. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione da parte dell'interessato, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 comprovante il possesso dei requisiti di qui al comma 1 del presente articolo l'Amministrazione competente provvede all'iscrizione al ruolo unico di cui al n. 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e ne verifica i requisiti. Decorso il termine di trenta giorni e in assenza di provvedimento espresso e motivato di rigetto, l'istanza è definitivamente accolta ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.3.
  3. Al fine di garantire la piena operatività del principio di cui all'articolo 11 Pag. 283comma 1 lettera a), della legge n. 124 del 2015, l'amministrazione competente assicura lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale per i professionisti iscritti nel ruolo, secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014 n. 114.
  4. La frequentazione del corso di aggiornamento professionale per i neo iscritti al ruolo unico di cui al comma 1 è obbligatoria.
*16. 047. Sgambato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b, n. 4) della legge 7 agosto 2015 n. 124, l'Amministrazione competente iscrive nel ruolo unico della dirigenza locale di cui al n. 3) della medesima lettera b), coloro che, già iscritti nella fascia professionale C del soppresso Albo dei segretari comunali e provinciali maturino due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali.
  2. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione da parte dell'interessato, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 comprovante il possesso dei requisiti di qui al comma 1 del presente articolo l'Amministrazione competente provvede all'iscrizione al ruolo unico di cui al n. 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e ne verifica i requisiti. Decorso il termine di trenta giorni e in assenza di provvedimento espresso e motivato di rigetto, l'istanza è definitivamente accolta ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.3.
  3. Al fine di garantire la piena operatività del principio di cui all'articolo 11 comma 1 lettera a), della legge n. 124 del 2015, l'Amministrazione competente assicura lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale per i professionisti iscritti nel ruolo, secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014 n. 114.
  4. La frequentazione del corso di aggiornamento professionale per i neo iscritti al ruolo unico di cui al comma 1 è obbligatoria.
*16. 020. Oliverio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. In applicazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b, n. 4) della legge 7 agosto 2015 n. 124, l'Amministrazione competente iscrive nel ruolo unico della dirigenza locale di cui al n. 3) della medesima lettera b), coloro che, già iscritti nella fascia professionale C del soppresso Albo dei segretari comunali e provinciali maturino due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali.
  2. Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione da parte dell'interessato, corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 comprovante il possesso dei requisiti di qui al comma 1 del presente articolo l'Amministrazione competente provvede all'iscrizione al ruolo unico di cui al n. 3) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n. 124 e ne verifica i requisiti. Decorso il termine di trenta giorni e in assenza di provvedimento espresso e motivato di rigetto, l'istanza è definitivamente accolta ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241.3.
  3. Al fine di garantire la piena operatività del principio di cui all'articolo 11 comma 1 lettera a), della legge n. 124 del 2015, l'Amministrazione competente assicura Pag. 284lo svolgimento di corsi di aggiornamento professionale per i professionisti iscritti nel ruolo, secondo le modalità di cui all'articolo 21 della legge 11 agosto 2014 n. 114.
  4. La frequentazione del corso di aggiornamento professionale per i neo iscritti al ruolo unico di cui al comma 1 è obbligatoria.
*16. 013. Bossa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 11, comma 1 lettera b), numero 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: «in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: »in sede di prima applicazione e per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo».
**16. 048. Sgambato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 11, comma 1 lettera b), numero 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: «in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: »in sede di prima applicazione e per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo».
**16. 019. Oliverio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 11, comma 1 lettera b), numero 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole: «in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: »in sede di prima applicazione e per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo».
**16. 010. Bossa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1, è così sostituito:
  1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di Indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, previa stipula di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, oppure da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.
16. 015. De Girolamo, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

Pag. 285

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «In ogni caso gli uffici di cui al periodo precedente, anche di enti dissestati o strutturalmente deficitari, possono avvalersi di collaboratori esterni che prestano la propria attività a titolo gratuito.».
16. 016. De Girolamo, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sostituire le parole: «31 dicembre 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2017».
16. 018. Baruffi, Damiano, Gnecchi, Zappulla, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Casellato, Simoni, Giacobbe, Boccuzzi, Di Salvo, Albanella, Arlotti, Rostellato, Gribaudo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Uffici giudiziari).

  1. All'articolo 21-quinquies comma 1 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, pulizia e facchinaggio»;
   b) dopo le parole: «personale comunale» sono aggiunte le seguenti: «o da questi incaricato».
16. 028. Fragomeli, Carnevali, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche in tema di silenzio assenso).

  1. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, la parola: «non» è soppressa.
16. 034. Fragomeli, Carnevali, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Formazione).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.
16. 035. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

Pag. 286

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Formazione).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
*16. 040. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Formazione).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
*16. 052. Palese.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Formazione).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
*16. 053. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Formazione).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
*16. 054. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Abrogazione limiti di spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane).

  1. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato.
16. 038. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Abrogazione norme superate da successivi interventi normativi).

  1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati.
16. 039. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

Pag. 287

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi per i cittadini chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive negli enti locali).

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:
  2-bis. I cittadini chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive negli enti locali di cui al comma 1 che, nel corso del mandato non risultino iscritti al alcun fondo previdenziale obbligatorio e abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare con oneri esclusivamente a proprio carico un periodo non superiore ad una consiliatura se effettivamente svolta, applicando il metodo contributivo.
16. 042. Fabbri, Montroni.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 716, è inserito il seguente:
  «716-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 710, della, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per i lavori conseguenti ai provvedimenti di chiusura definitiva e di gestione di discarica per i rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione. L'esclusione opera nel limite massimo di 5 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1o novembre 2016, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto del vincolo di cui ai commi 710 e 711. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 novembre 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste».

  Conseguentemente, all'articolo 19, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, sopprimere le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta»;
   b) al comma 1, alinea, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «95 milioni»;
   c) al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «95 milioni».
16. 049. Tullo.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per i lavori conseguenti ai provvedimenti di chiusura definitiva e di gestione di discarica per i rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione.
16. 050. Tullo.

  Dopo l'articolo 16 inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  All'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, dopo il comma 447, aggiungere i seguenti:Pag. 288
  447-bis. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è autorizzato ad assumere, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, unità di personale da inquadrare in area III nei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale.
  447-ter. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità prioritarie di cui al comma 446, le risorse che residuano all'esito della definizione delle procedure di cui al predetto comma nonché di quelle di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono essere destinate all'assunzione di personale da inquadrare nel ruolo dell'Amministrazione giudiziaria. Il Ministero della giustizia è autorizzato a procedere al reclutamento di cui al periodo precedente anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, in materia di blocco delle facoltà assunzionali nonché in deroga ai limiti del turn over previsti dalla legislazione vigente. Le medesime procedure sono altresì autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  447-quater. Alle assunzioni previste dal comma 447-bis si provvede anche facendo ricorso al fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella misura in cui detto fondo risulti inutilizzato a seguito delle assunzioni disposte ai sensi del comma 447-ter.
16. 051. Ventricelli.
(Inammissibile)

Pag. 289

ART. 17.

  Al capoverso comma 228-ter dopo le parole: dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio aggiungere la seguente: scolastico.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 228-ter, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: le graduatorie concorsuali vigenti alla data di pubblicazione della presente legge di conversione conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2019;

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 228-ter, aggiungere i seguenti:
  228-quater. Nei tempi stabiliti dal precedente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali, ivi comprese le IP AB, possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1o Settembre 2016; il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; l'accesso a specifici percorsi di formazione superiore, anche attraverso l'impiego di risorse Europee, Nazionali, Regionali, Provinciali e Comunali, finalizzati all'occupazione, in particolare femminile; l'accesso a specifici percorsi formativi costituenti una procedura di corso – concorso volti alla creazione di specifiche graduatorie permanenti da utilizzare per supplenze e, al raggiungimento di almeno tre anni di attività per garantire adeguati percorsi di stabilizzazione; assicurare il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui sopra estendendo le procedure previste per il personale educativo e docente anche a quello ausiliario e di supporto.
  228-quinquies. Gli enti e le istituzioni locali nel triennio 2016-2019 possono indire procedure di corso – concorso, in ossequio ai propri ordinamenti, basate su criteri selettivi per il personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali che, inserito in graduatorie per soli titoli, abbia maturato almeno 150 giorni di servizio all'interno della stessa amministrazione.
  228-sexies Il Governo, le Regioni, le autonomie locali e le istituzioni locali in virtù dei principi di sussidiarietà garantiscono adeguati servizi pubblici per l'infanzia in ossequio ai vigenti accordi assunti in sede internazionale.
  228-septies. Fino all'esercizio finanziario 2019 compreso la spesa sostenuta dalle amministrazioni ed istituzioni locali per asili nido e scuole dell'infanzia deve intendersi esclusa dal patto di stabilità.

  Conseguentemente, all'ultimo periodo del capoverso 228-ter sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2019.
17. 7. Miccoli, Laforgia.

  Al capoverso comma 228-ter dopo le parole: dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio aggiungere la seguente: scolastico.

  Conseguentemente, dopo il capoverso comma 228-ter, aggiungere il seguente:
  228-quater. Nei tempi stabiliti dal precedente comma, e comunque non oltre il Pag. 29031 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali, possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti ed istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1o Settembre 2016; il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

  Conseguentemente, all'ultimo periodo del medesimo capoverso 228-ter sostituire le parole: 31 dicembre 2018 con le seguenti: 31 dicembre 2019.
17. 6. Coscia, Miccoli, Laforgia.

  Al capoverso 228-ter sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario». Ai maggiori oneri di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17. 15. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Al capoverso 228-ter sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario.
*17. 3. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al capoverso 228-ter sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario.
*17. 5. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al capoverso 228-ter sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le Pag. 291deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario.
*17. 10. Palese.

  Al capoverso 228-ter sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario.
*17. 12. Paglia, Marcon, Melilla, Gregori, Nicchi, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.

  Al capoverso 228-ter sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario.
*17. 8. Coscia, De Maria.

  Dopo il capoverso 228-ter, inserire il seguente:
  228-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 223-bis e 228-ter sono estese anche al personale ausiliario delle scuole dell'infanzia e degli asili nido degli enti locali.
17. 2. Zoggia.

  Dopo il capoverso 228-ter, inserire il seguente:
  228-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.
*17. 4. Mognato, Martella, Murer, Zoggia.

  Dopo il capoverso 228-ter, inserire il seguente:
  228-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.
*17. 13. Pastorelli.

  Dopo il capoverso 228-ter, inserire il seguente:
  228-quater. Le disposizioni di cui agli articoli 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.
*17. 14. Marcon, Melilla, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato a procedere all'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica della conclusione delle procedure Pag. 292di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni.
  1-ter. Le procedure di cui al comma 1-bis operano mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto o mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione che individua le predette graduatorie e definisce i criteri e le priorità delle procedure assunzionali da avviare, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai processi di razionalizzazione organizzativa e ai conseguenti fabbisogni di professionalità.
  1-quater. Ai fini della completa definizione delle procedure di reclutamento di cui ai commi 1-bis e 1-ter e in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019. Il divieto non si applica ai comandi, distacchi e assegnazioni presso gli organi costituzionali.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Personale insegnante, educativo e ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta».
17. 9. Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2016-2018, è autorizzato a procedere all'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria non reclutate con le procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e all'articolo 1, comma 771, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorsi trenta giorni dalla comunicazione del Dipartimento della funzione pubblica della conclusione delle procedure di mobilità, nell'ambito e nei limiti delle residue risorse finanziarie disponibili per la copertura dei contingenti previsti dalle predette disposizioni.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: «Personale insegnante, educativo e ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta».
17. 1. Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e garantire la copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017 per rifinanziare il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «continuità e qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asilo nido, nonché rifinanziamento del piano straordinario di Pag. 293intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi».
17. 11. Scotto, Melilla, Marcon, Nicchi, Gregori, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Paglia, Fassina, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riconoscimento del titolo di educatore professionale per l'esercizio della professione sanitaria).

  1. I titoli conseguiti a compimento di corsi per educatore professionale fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, autorizzati dalle Regioni e Province Autonome, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 1 della legge 26 febbraio 1999 n. 42.
  2. In riferimento alla figura dell'educatore professionale, gli attestati regionali di «educatore professionale» conseguiti a seguito di percorsi formativi post-diploma di durata triennale, regolarmente autorizzati dalle Regioni e Province Autonome e rilasciati fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, sono equipollenti, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base alla laurea – educatore professionale – classe 2: Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione di cui al decreto interministeriale del 2 aprile 2001, determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie.
17. 01. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Prosecuzione dei servizi in house providing della società Santa Teresa Spa).

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità svolti dal personale della società a partecipazione interamente pubblica Santa Teresa Spa, gli enti locali della provincia di Brindisi sono tenuti ad avviare entro il 31 agosto 2016, procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale della Santa Teresa Spa, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi e che sia stato posto in mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano fermo restando il rispetto degli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
17. 02. Ciracì, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Prosecuzione dei servizi in house providing della società Santa Teresa Spa).

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità svolti dal personale della società a partecipazione interamente pubblica Santa Teresa Spa, gli enti locali della provincia di Brindisi sono tenuti ad avviare entro il 31 agosto 2016, procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale della Santa Teresa Spa, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi e che sia stato posto in mobilità ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223.Pag. 294
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano in deroga agli obiettivi di saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
17. 03. Ciracì, Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Disposizioni concernenti il riordino delle funzioni delle province relativo ai servizi di supporto del servizio di istruzione).

  1. Al comma 947, primo periodo, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata» sono soppresse.
17. 06. Locatelli, Pastorelli, Lo Monte.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Abrogazione limiti di spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane).

  1. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato.
17. 08. Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riconoscimento del titolo di educatore professionale per l'esercizio della professione sanitaria).

  1. I titoli conseguiti a compimento di corsi per educatore professionale fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, autorizzati dalle Regioni e Province Autonome, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 1 della legge 26 febbraio 1999 n. 42.
  2. In riferimento alla figura dell'educatore professionale, gli attestati regionali di «educatore professionale» conseguiti a seguito di percorsi formativi post-diploma di durata triennale, regolarmente autorizzati dalle Regioni e Province Autonome e rilasciati fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, sono equipollenti, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base alla laurea – educatore professionale – classe 2: Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione di cui al decreto interministeriale del 2 aprile 2001- determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie.
17. 09. Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  All'articolo 21-quinquies comma 1 del decreto legge 27 giugno 2015, n.83, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «, pulizia e facchinaggio»;Pag. 295
   b) dopo le parole: «personale comunale» sono aggiunte le seguenti: «o da questi incaricato».
17. 010. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, ai lavoratori, già impiegati dai comuni della Regione Calabria in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, e a quelli già utilizzati ai sensi dell'articolo 7, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, transitati in società partecipate dalle medesime amministrazioni, che siano state messe successivamente in liquidazione, rientrano nel bacino regionale e si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
17. 011. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Ruolo nazionale unico dei dirigenti).

  All'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 3), della legge 7 agosto 2015, n. 124, dopo le parole: «in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali» aggiungere le seguenti: nonché dei dirigenti degli enti medesimi collocati in disponibilità ai sensi dell'articolo 33, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ed entro la data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma;».
17. 013. Rubinato, Miotto.
(Inammissibile)

Pag. 296

ART. 18.

  Sopprimerlo.
* 18. 11. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Sopprimerlo.
* 18. 27. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Pesco, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Soppressione della società Equitalia Spa).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 le funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite alla società Equitalia Spa dall'articolo 3 dei decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 243, e successiva modificazioni, sono trasferite all'Agenzia delle entrate. Entro il medesimo termine, l'Agenzia delle entrate istituisce, nel proprio ambito, la Direzione centrale per la riscossione, alla quale è attribuito l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale. L'Agenzia delle entrate subentra integralmente nei rapporti attivi e passivi relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale della società Equitalia Spa e delle società pubbliche ad essa collegate, che sono soppresse a decorrere dal 1o gennaio 2017. La Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 1, si avvale degli uffici centrali e periferici della medesima Agenzia.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il patrimonio e le strutture della società Equitalia Spa e delle società pubbliche ad essa collegate sono trasferiti all'Agenzia delle entrate.
  3. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività di riscossione previste dal presente articolo, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al comma 1, è autorizzata ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il 50 per cento delle assunzioni è riservato al personale già dipendente della società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate. La riserva è valida fino all'impiego di tutto il medesimo personale.
  4. La società Equitalia Spa, entro il termine di cui al comma 1, continua ad operare in regime transitorio sulla base delle modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il capitale sociale della società Equitalia Spa e delle società ad essa collegate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  8. Entro il 31 dicembre 2016 la società Equitalia Spa è tenuta a trasmettere agli enti creditori le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico per inesigibilità e della reiscrizione nei ruoli previsti dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni,
  7. Gli enti creditori, entro due anni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 6, effettuano i relativi controlli. A tale fine la documentazione cartacea è richiesta direttamente all'Agenzia delle entrate. Entro i successivi due anni, per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, l'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dello Stato. Entro il medesimo termine, gli enti creditori diversi dallo Stato hanno l'obbligo Pag. 297di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.
  3. Gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e sono sostituiti dal pagamento di un interesse pari al misura del tasso di interesse legale. Il presente comma non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di istituzione della direzione centrale per la riscossione prevista ai sensi del comma 1, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione del presente comma.
  9. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.
  10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le seguenti modalità:
   a) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    1) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    2) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66»;
   b) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
   c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  11. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 10, lettere da a) a c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
18. 26. Cancelleri, Pesco, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa, Sibilia.
(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Servizio riscossione enti locali).

  1. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «I comuni effettuano» sono inserite le seguenti: «, anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267».
  2. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
  3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono Pag. 298la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
  4. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato tenendo conto dell'ammontare dell'importo dovuto, con un minimo di rate mensili non inferiore a 12, attribuendo altresì al contribuente la possibilità di presentare richiesta di proroga della rateazione concessa, con applicazione dei relativi interessi non superiori al tasso legale, in considerazione del peggioramento della situazione economica complessiva, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
  5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4.
18. 20. Pesco, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Servizio riscossione enti locali).

  1. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «I comuni effettuano» sono inserite le seguenti: «, anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267».
  2. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
  3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
  4. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica locale.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4.
18. 21. Pesco, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Servizio riscossione enti locali).

  1. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «I comuni effettuano» sono inserite le seguenti: «, anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Pag. 299enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267».
  2. 11 comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, è abrogato.
  3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
  4. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.
  5. Entro novanta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4.
18. 22. Pesco, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Servizio riscossione enti locali).

  1. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «I comuni effettuano» sono inserite le seguenti: «, anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267».
  2. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
18. 18. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Pesco, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «che si avvale delle società del gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione», sono soppresse.
18. 19. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Pesco, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
  1-ter. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato tenendo conto dell'ammontare dell'importo dovuto, con un minimo di rate mensili non inferiore a 12, attribuendo altresì al contribuente la possibilità di presentare richiesta di proroga della rateazione Pag. 300concessa, con applicazione dei relativi interessi non superiori al tasso legale, in considerazione del peggioramento della situazione economica complessiva, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
  1-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 2 e 3.
18. 23. Pesco, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
  1-ter. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica locale.
  1-quater. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 2 e 3.
18. 24. Pesco, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
  1-ter. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.
  1-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 2 e 3.
18. 25. Pesco, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. I contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia dalle dogane gli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie, nonché delle prestazioni di servizi diverse da quella di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non comprendendo le Pag. 301prestazioni per le quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario».
  1-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrata e d'intesa con l'istituto nazionale di statistica, da emanare ai sensi del comma 6-ter dell'articolo 50 del decreto legge 30 agosto 1393, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 331, è modificato il contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese nei confronti di soggetti passivi stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, al fine di ridurlo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti ed il valore totale delle transazioni suddette.
  1-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso ai 31 dicembre 2017 a ai periodi successivi.
18. 5. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto, ferma l'applicazione della sanzione di cui al periodo successivo, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.
  1-ter. All'articolo 69 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Con riferimento ai contratti di locazione per i quali è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, in caso di omessa richiesta di registrazione del contratto di locazione si applica il comma 1.».
18. 2. Tancredi, Castricone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 37, comma 11-bis, del decreto-legge 4 luglio 2008, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I termini per la trasmissione dei documenti e informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1o agosto al 31 agosto, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».
  1-ter. È sospeso dal 1o agosto al 31 agosto il termine di trenta giorni di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici Pag. 302effettuati ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
18. 7. Tancredi, Castricone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1972, n. 633, il comma 15-quinquies è sostituito dal seguente: «15-quinquies. L'Agenzia delle Entrate procede d'ufficio alla chiusura delle partite IVA dei soggetti che, sulla base dei dati e degli elementi in suo possesso, risultano non aver esercitato nelle tre annualità precedenti attività di impresa ovvero attività artistiche o professionali. Sono fatti salvi i poteri di controllo e accertamento dell'Amministrazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente comma, prevedendo forme di comunicazione preventiva al contribuente».
  1-ter. All'articolo 5, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, le parole: «di inizio, variazione o cessazione di attività» sono costituite dalle seguenti: «di inizio o variazione di attività».
18. 8. Tancredi, Castricone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 16 del decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1993 la lettera c) è soppressa.
  1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica alle comunicazioni relative al periodo di importa in corso al 31 dicembre 2015 e successivi.
18. 4. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di semplificare l'adempimento delle operazioni di pagamento presso le strutture appositamente operanti negli enti locali di cui al presente decreto, l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è sostituito dal seguente: «Articolo 34. (Pagamento delle vincite da parte dei raccoglitori). 1. Il Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con propri provvedimenti disciplina le modalità di pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalità di gioco del Lotto.
  2. Gli originali degli scontrini vincenti, annullati, rimborsati, ristampati, e gli scontrini relativi a vincite prenotate sono custoditi dal raccoglitore presso la ricevitoria per il termine di sei mesi dall'emissione, alla scadenza del quale il raccoglitore dovrà provvedere alla loro distruzione. I competenti uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli esercitano l'attività di controllo sulla corretta custodia degli scontrini in questione mediante verifiche, anche a campione, presso le ricevitorie.
  3. Il concessionario trasmette settimanalmente al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dei necessari controlli amministrativi, un tabulato contenente gli estratti conto di ciascun raccoglitore, i relativi versamenti effettuati nonché la segnalazione dei casi di ritardato, parziale ed omesso versamento, per le determinazioni che dovranno essere assunte dall'Agenzia stessa.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Servizio riscossione e pagamento negli enti locali.
18. 17. Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

Pag. 303

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di semplificare l'adempimento delle operazioni di pagamento presso le strutture appositamente operanti negli enti locali di cui al presente decreto, nell'articolo 15, comma 4, primo periodo dei decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per le transazioni effettuate presso le rivendite di generi di monopolio situate connesse a pagamenti aventi margine fisso ovvero ad alta fiscalità individuati con decreto di attuazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Servizio riscossione e pagamento negli enti locali».
18. 14. Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La riscossione del canone speciale di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco con vincite in denaro, in virtù di una concessione rilasciato dall'amministrazione pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 200. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Servizio riscossione e pagamento negli enti locali.
18. 15. Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di semplificare l'adempimento delle operazioni di pagamento presso le strutture appositamente operanti negli enti locali di cui al presente decreto, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, al comma 2, lettera a) dopo le parole: «nell'anno» sono inserite le seguenti: «ovvero riscossi con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 200. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Servizio riscossione e pagamento negli enti locali.
18. 16. Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1900, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per gli immobili situati all'estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo di imposta, fatti salvi i versamenti sulla imposta sul valore degli Pag. 304immobili situati all'estero di cui al decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
18. 3. Tancredi, Castricone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 8, comma 2, della legge 9 dicembre 1993, n. 431, è abrogato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
18. 1. Tancredi, Castricone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies sono abrogati.
18. 6. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 38-bis, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 euro».
18. 9. Tancredi, Castricone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo e all'ultimo periodo del comma 115, le parole: «30 settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2016»;
   b) al comma 120, le parole: «30 novembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2016»;
   e) al comma 121, le parole: «31 maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2016».
18. 10. Tancredi, Castricone.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni.
* 18. 12. Fanucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni.
* 18. 13. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per favorire l'accorpamento e la razionalizzazione delle funzioni delle Camere di commercio).

  1. Alle Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 non si applicano le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 Pag. 305della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il maggiore importo in disponibilità delle Camere è utilizzato per finanziare programmi di sostegno alle imprese delle rispettive circoscrizioni territoriali.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 02. Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Revisione procedure selezione dei revisori dei conti).

  1. Il comma 25 dell'articolo 16, del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138 è sostituito dai seguenti:
  «25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno individua i revisori dei conti degli enti locali mediante estrazione una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di sei nomi in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:
   a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
   b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
   c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

  25. 1. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti sorteggiati dal Ministero dell'interno. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne da immediata comunicazione al Ministero dell'interno che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi».
* 18. 010. Giulietti, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Revisione procedure selezione dei revisori dei conti).

  1. Il comma 25 dell'articolo 16, del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138 è sostituito dai seguenti:
  «25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno individua i revisori dei conti degli enti locali mediante estrazione una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di sei nomi in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti Pag. 306all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:
   a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
   b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
   c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

  25.1. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti sorteggiati dal Ministero dell'interno. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne da immediata comunicazione al Ministero dell'interno che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi».
* 18. 011. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche in tema di silenzio assenso).

  1. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, la parola «non» è soppressa.
18. 016. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie derivanti da violazione dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12-bis, le parole da: «in misura pari al 50 per cento ciascuno» fino a «strade in concessione» sono sostituite dalle seguenti: «allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater»;
   b) il comma 12-quater è sostituito dal seguente: «12-quater, Ciascun ente locale con più di cinquemila abitanti trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, ai fini delle rispettive attività istituzionali, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante dal rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La medesima relazione, nello stesso termine, è altresì trasmessa al competente ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze. Fatte salve eventuali responsabilità penali, l'ente che non trasmette la relazione Pag. 307di cui al periodo precedente, ovvero che utilizza i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.696 a euro 18.785 per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze, comminata dal predetto ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze».

  2. All'articolo 25, della legge 29 luglio 2010, n. 120, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è approvato il modello di relazione di cui all'articolo 142, comma 12-quater, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite, altresì, le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che, fuori dei centri abitati, non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità».
18. 041. Marco Di Maio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 120 del 2012, deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. La relazione di cui al comma 12-quater dell'articolo 142 dei decreto legislativo n. 285 del 1992, deve essere trasmessa anche al competente ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ente che non trasmette la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizza i proventi, di cui al comma 1 dell'articolo 203 e al comma 12-bis, primo periodo, dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter dell'articolo 142 del citato decreto legislativo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.696 a euro 18.785 per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze, comminata dall'ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze.
18. 06. Baldelli, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
  1. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 120 del 2012, deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18. 05. Baldelli, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. In caso di mancata trasmissione da parte di ciascun ente locale della relazione di cui al comma 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1932, si applica la disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 721, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
18. 04. Baldelli, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

Pag. 308

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Unioni di Comuni – Unificazione del regime IVA).

  1. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «i comuni» sono aggiunte le seguenti: «le unioni di comuni,».
*18. 08. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Unioni di Comuni – Unificazione del regime IVA).

  1. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «i comuni» sono aggiunte le seguenti: «le unioni di comuni,».
*18. 043. Guerra, Fragomeli, Giuseppe Guerini, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi).

  1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
18. 015. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Accesso banche dati automobilistiche).

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, dopo le parole: «amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono inserite le seguenti: «, e gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale,».
*18. 021. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Accesso banche dati automobilistiche).

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, dopo le parole: «amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono inserite le seguenti: «, e gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale,».
*18. 040. Guerra, Giuseppe Guerini, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.
(Inammissibile)

Pag. 309

  Dopo l'articolo 18, aggiungere i seguenti:

Art. 18-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro: incasso diretto delle somme riscosse a favore dell'ente locale).

  1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei Comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
  2. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate.». Al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies) è soppressa.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, può determinare ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, attraverso un decreto da emanarsi, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del nascente decreto.
  4. Con il provvedimento di cui al comma 3, sono altresì individuate le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e contestuali all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore, nonché le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica.
  5. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo solo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli enti locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione, ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dal 1o gennaio 2017.
  7. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Art. 18-ter.
(Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali).

  1. Al fine di facilitare le attività di riscossione degli enti locali, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali, l'ente locale creditore e il soggetto da questo incaricato, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, anche in via telematica:
   a) a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, della avvenuta emissione e notifica dell'ingiunzione;
   b) limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere alla Pag. 310riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA – SAIA del Ministero dell'interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli enti previdenziali, le Camere di commercio, il Pubblico registro automobilistico, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;
   c) al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione.

  2. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze saranno individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 18-quater.
(Tutela dei diritti del contribuente: moratoria sui crediti di modesta entità, regolazione della fase precoattiva, dilazione dei pagamenti, certezza degli oneri della riscossione coattiva).

  1. Non si procede all'emissione di ingiunzione per somme inferiori a 30 euro. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità e ad entrate di diversa natura. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero mediante successive ingiunzioni di pagamento che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
  2. Prima di attivare la procedura di riscossione coattiva con l'incardinamento delle procedure di pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi o prima di applicare una misura cautelare a seguito della notifica di ingiunzione, purché decorsi i termini per l'impugnazione, l'ente locale creditore o il soggetto da questo incaricato invia un sollecito di pagamento tramite posta ordinaria, con il quale si ricorda che il termine di adempimento è scaduto e che qualora non si provveda al pagamento entro novanta giorni dalla data di spedizione si darà corso alle procedure esecutive e cautelari.
  3. Gli enti locali, con proprio regolamento, possono disciplinare ulteriori modalità di riscossione precoattiva, relativamente alle fasi sia precedenti che successive all'emissione dell'ingiunzione.».
18. 044. Giulietti.

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.
(Interventi a tutela del pubblico denaro: incasso diretto delle somme riscosse a favore dell'ente locale).

  1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il pagamento spontaneo delle entrate anche tributarie dei comuni e degli altri enti locali dovuto dai soggetti obbligati alle scadenze naturali di pagamento, o successivamente in regime di ravvedimento, deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore ovvero mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.
  2. All'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse in ogni caso le attività di incasso diretto di tali entrate».

  Conseguentemente, al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, Pag. 311dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, al comma 2 dell'articolo 7, la lettera gg-septies) è soppressa.

  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, può determinare ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, attraverso un decreto da emanarsi, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro novembre giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4. Con il provvedimento di cui al comma 3, sono altresì individuate le modalità con le quali gli enti locali assicurano ai soggetti privati affidatari dei servizi il pagamento delle prestazioni in termini temporali certi e contestuali all'acquisizione delle entrate dell'ente impositore, nonché le modalità di accesso del soggetto affidatario alle rendicontazioni dei pagamenti intervenute con riferimento alle entrate affidate sui diversi canali di pagamento disponibili, anche di natura elettronica.
  5. Tutte le entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali possono essere iscritte a ruolo solo a seguito della emissione e della notifica dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, che costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva degli enti locali. L'ingiunzione è emessa dall'ente locale o dai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel caso del conferimento in concessione di tale funzione ed è notificata anche con le modalità di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche ed integrazioni.
  6. Le disposizioni di cui al presente, articolo si applicano anche ai contratti di affidamento della gestione, dell'accertamento o della riscossione delle entrate degli enti locali vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decorrenza dal 1o gennaio 2017.
  7. Le presenti disposizioni costituiscono, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
18. 07. Giulietti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti ed ipoteche).

  1. I conservatori dei pubblici registri immobiliari e del pubblico registro automobilistico eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti, delle ipoteche, del fermo amministrativo richieste dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione in esenzione da ogni tributo e diritto.
  2. I conservatori sono altresì tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da loro indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano effettuate le trascrizioni e le iscrizioni.
  3. I competenti uffici dell'Agenzia delle entrate rilasciano gratuitamente al soggetto che ha emesso l'ingiunzione le visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei debitori destinatari di ingiunzioni di pagamento e dei coobbligati e svolgono gratuitamente le attività di cui all'articolo 79, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
  4. Le ordinanze di assegnazione riguardanti tutti i provvedimenti aventi quale titolo esecutivo l'ingiunzione sono esenti dalla registrazione e non devono essere inviati all'Agenzia delle entrate.
  5. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non registrati, l'imposta di registro si applica nella misura fissa di dieci euro. Per i beni mobili registrati l'imposta provinciale Pag. 312di trascrizione si applica nella misura fissa di cinquanta euro tranne i casi di esenzione previsti dalla legge.
  6. Agli atti giudiziari, compresi quelli dovuti all'ufficiale giudiziario anche per le notifiche e le iscrizioni a ruolo nei tribunali in occasione ed in conseguenza del procedimento di riscossione coattiva azionato con ingiunzione di pagamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
18. 046. Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità).

  1. All'articolo 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo periodo, dopo le parole: «in materia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «e di violazione del codice della strada».
  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Le inconferibilità e le incompatibilità previste dal presente decreto non sussistono, con effetto retroattivo, nel caso in cui le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell'organo di indirizzo dell'ente pubblico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico o regolato o finanziato, siano state conferite dall'amministrazione stessa, purché a titolo gratuito.
  3. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è aggiunto in fine il seguente periodo: «possono in ogni caso essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione».
18. 014. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di Fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 15 agosto 2016.
18. 09. Giulietti, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto il seguente:
  1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.
18. 042. Fragomeli, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Regime IVA delle cessioni da privati in materia urbanistica).

  1. Tra le cessioni non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al Pag. 313comma 1 dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono comprese le aree, i fabbricati e le opere di urbanizzazione, ovvero le prestazioni di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 037. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Regime IVA delle cessioni da privati in materia urbanistica).

  1. Tra le cessioni non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono comprese le aree, i fabbricati e le opere di urbanizzazione, ovvero le prestazioni di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio.
18. 030. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione limiti di spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane).

  1. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato.
18. 028. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione norme superate da successivi interventi normativi).

  1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati.
18. 027. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni).

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato.
18. 025. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione limiti di spesa per convegni, mostre e pubblicità).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, Pag. 314dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.
18. 023. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Vincoli all'acquisto di immobili).

  1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse.
18. 017. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione attestazione circa l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità del prezzo).

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole: «ne siano comprovate documentale l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle» sono sostituite dalla parola: «delle».
18. 018. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Spese per l'acquisto di mobili e arredi).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 141 è abrogato.
18. 024. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, ai lavoratori, già impiegati dai comuni della Regione Calabria in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, e a quelli già utilizzati ai sensi dell'articolo 7, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, transitati in società partecipate dalle medesime amministrazioni, che siano state messe successivamente in liquidazione, rientrano nel bacino regionale e si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
18. 033. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni).

  1. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 14 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico dell'unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articolo 80, 84, 85 e Pag. 31586 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
18. 012. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Interventi di modifica delle modalità di gestione delle riduzioni di risorse previste dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).

  2. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono soppresse;
   b) l'articolo 14 è abrogato;
   c) l'articolo 15 è abrogato;
   d) il comma 4 dell'articolo 24 è abrogato.
18. 022. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Norme di semplificazione in materia di lavori pubblici).

  1. A decorrere dall'anno 2017, il programma triennale delle opere pubbliche di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è abrogato.
*18. 020. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Norme di semplificazione in materia di lavori pubblici).

  1. A decorrere dall'anno 2017, il programma triennale delle opere pubbliche di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è abrogato.
*18. 039. Guerra, Rubinato, Fragomeli, Giuseppe Guerini, Carnevali, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Uffici giudiziari).

  1. All'articolo 21-quinquies, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «,pulizia e facchinaggio»;
   b) dopo le parole: «personale comunale» sono aggiunte le seguenti: «o da questi incaricato».
18. 032. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Regolazione di contributi arretrati ai comuni sedi di uffici giudiziari).

  1. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo Pag. 316importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 settembre 2016, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese svenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941.
  2. Entro il 31 ottobre 2016 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 200 milioni di euro tratto dalle disponibilità del ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al comma 1.
  3. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti commi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

  Conseguentemente, all'articolo 19, apportare le seguenti modifiche:
   al comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione degli articoli 4 e 12» aggiungere la seguente: «18-bis»;
   alla lettera a), sostituire le parole: «90 milioni di euro» con le seguenti: «120 milioni di euro»;
   alla lettera b) sostituire le parole: «20 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»;
   alla rubrica sopprimere le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta».
*18. 01. Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Scotto, Nicchi, Gregori, Pannarale.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Regolazione di contributi arretrati ai comuni sedi di uffici giudiziari).

  1. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 settembre 2016, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941.
  2. Entro il 31 ottobre 2016 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 200 milioni di euro tratto dalle disponibilità del Ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al comma 1.
  3. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti commi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene ridetermi-nato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti Pag. 317secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

  Conseguentemente all'articolo 19, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire l'alinea, con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 12 e 18-bis del presente decreto, pari complessivamente a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede;
   alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 120 milioni;
   alla lettera b), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   alla rubrica sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
*18. 035. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

Pag. 318

ART. 19.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per favorire l'accorpamento e la razionalizzazione delle funzioni delle camere di commercio).

  1. Alle camere di commercio industria Artigianato ed Agricoltura che all'entrata in vigore del presente decreto hanno concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'articolo 1 comma 5 della legge n. 580 del 1993 non si applicano le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. I risparmi sono utilizzati per finanziare programmi di sostegno delle imprese delle rispettive circoscrizioni territoriali.

  Conseguentemente all'articolo 19:
  al comma 1 dopo la parola: «4» inserire le seguenti: «, 19-bis»;
  sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 2,5 milioni di euro e 22,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.;
  alla rubrica sopprimere le parole: «Fondo contenziosi e Valle d'Aosta».
19. 07. Da Villa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'incà.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Interpretazione autentica ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare alle piattaforme petrolifere).

  1. L'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che si considerano fabbricati anche le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo conto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, di quanto disposto dall'articolo 1, commi 21 e 22 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è individuato nel comune dove insiste la costa antistante il mare territoriale.
19. 020. Petrini, Lattuca, Pelillo, Fragomeli, Lodolini, Carnevali, De Menech, Speranza, D'Incecco, Fabbri, Montroni, De Maria.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Interpretazione autentica ai fini della determinazione del corrispettivo delle aree cedute in proprietà).

  1. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificata dell'articolo 1, comma 392, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il corrispettivo è determinato, in misura pari al 60 per cento di quello determinato dividendo Pag. 319per due il valore venale del bene, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello di stipula dell'atto di cessione delle aree.
19. 021. Arlotti, Tullo, Casati, Senaldi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Tra le cessioni non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono comprese le aree, i fabbricati e le opere di urbanizzazione, ovvero le prestazioni di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio.
19. 02. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato.
19. 04. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati.
19. 05. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Al sindaco del Comune di Milano è attribuito il ruolo di Commissario di Governo per l'assegnazione alla città di Milano della sede di una o più agenzie dell'Unione europea. Per lo svolgimento delle sue attività, il Commissario si avvale del supporto della rappresentanza della Repubblica Italiana presso l'Unione europea, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
19. 06. Librandi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di diritto annuale delle camere di commercio).

  1. L'importo del diritto annuale come determinato per l'anno 2016 dall'articolo 28 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è incrementato del 15 per cento per l'anno 2017, e del 35 per cento a decorrere dall'anno 2018.
19. 08. Da Villa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per gli enti locali che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di altre amministrazioni pubbliche).

  1. Per l'anno 2016, ai comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di Pag. 320stabilità interno nell'anno 2015 a causa della mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di altre amministrazioni pubbliche, non si applicano le sanzioni di cui al comma 26, lettera a) e lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
19. 09. Da Villa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di fusione di comuni).

  All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «1 gennaio 2016» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che hanno il processo di fusione in corso dal 2015».
19. 010. D'Incà, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Il comma 25 dell'articolo 16 del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dai seguenti:
  «25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno individua i revisori dei conti degli enti locali mediante estrazione una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di sei nomi in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:
   a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
   b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
   c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

  25.1. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti sorteggiati dal Ministero dell'interno. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'interno che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi.».
19. 011. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 14 aprile 2014, n. 56, è aggiunto il seguente periodo: «Restano a carico dell'Unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di Pag. 321cui agli articoli 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
19. 012. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 63, comma 1, numero 4) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo periodo, dopo le parole: «in materia tributaria» sono aggiunte: «e di violazione del codice della strada».
  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Le inconferibilità e le incompatibilità previste dal presente decreto non sussistono, con effetto retroattivo, nel caso in cui le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell'organo di indirizzo dell'ente pubblico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico o regolato o finanziato, siano state conferite dall'amministrazione stessa, purché a titolo gratuito».
  3. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Possono in ogni caso essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione.».
19. 014. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
19. 015. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, la parola: «non» è soppressa.
19. 016. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole: «ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle» sono sostituite dalle seguenti: «delle».
19. 018. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.

  1. All'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «gli enti territoriali» sono soppresse.
19. 017. Palese.
(Inammissibile)

Pag. 322

  Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

Art. 19-bis.
(Ripristino agevolazioni in materia di trasferimento di immobili relativi all'edilizia economica e popolare).

  1. L'articolo 20, comma 4-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, si interpreta nel senso che l'esclusione della soppressione delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie decorrono dai medesimi termini di cui al comma 5, dell'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
19. 019. Sani.
(Inammissibile)

Pag. 323

ART. 20.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie e sulla base dei principali indicatori ambientali, socio economici e culturali e di deprivazione, individuati annualmente dall'ISTAT».
20. 6. Di Vita, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «30 aprile 2015» fino a: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2016 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
20. 1. Russo, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «30 aprile 2015» fino a: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2017 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
20. 2. Russo, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 11 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre, n. 189, le parole: «da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche», sono soppresse.
20. 3. Fossati, Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, articolo 5, comma 5, le parole: «30 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «42 mesi».
20. 4. Fossati, Fragomeli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per il personale degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale (SSN) è riferito, per quelle regioni che abbiano adottato una legge di riorganizzazione entro il biennio 2014-2015, all'importo complessivo della spesa del personale delle aziende ed enti del SSN ricompresi nel proprio ambito territoriale regionale.
20. 5. Lenzi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di prevenire l'insorgenza di fenomeni di corruzione che determinano condizioni di inefficacia e inefficienza nell'erogazione dei servizi di tutela della salute, nonché gli sprechi di risorse pubbliche e ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria è attivato in via sperimentale lo strumento operativo di controllo per il monitoraggio dei livelli di Pag. 324corruzione come sviluppato dall'istituto per la promozione dell'etica in Sanità.
20. 7. Lorefice, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, il programma di informatizzazione del servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute 2014-2016, è attuato entro e non oltre le scadenze programmate dall'Agenda digitale, con particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione di referti e cartelle cliniche e alle prenotazioni e ai pagamenti on-line.
20. 8. Lorefice, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di prevenire sprechi di risorse pubbliche e fenomeni di mala gestione nell'ambito delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, è disposta la revoca di incarichi dirigenziali e il divieto di rinnovo di conferimento di tali incarichi in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose.
20. 9. Grillo, Lorefice, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interventi di modifica delle modalità di gestione delle riduzioni di risorse previste dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).

  1. Al decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono soppresse;
   b) l'articolo 14 è soppresso;
   c) l'articolo 15 è soppresso;
   d) il comma 4 dell'articolo 24 è soppresso.

  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20. 02. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

  1. All'articolo 10, comma 1, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da strutture socio-sanitarie e sanitarie private costituite in forma di società di capitali, direttamente o per convenzione o contratto di appalto, accreditate o riconosciute;».
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista Pag. 325ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
20. 03. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. All'articolo 10, comma 1, numero 27-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte alla fine del periodo le seguenti parole: «o da strutture socio-sanitarie e sanitarie private costituite in forma di società di capitale, direttamente o per convenzione o contratto di appalto, accreditate o riconosciute».
20. 01. Latronico, Palese, Chiarelli, Distaso, Altieri.
(Inammissibile)

Pag. 326

ART. 21.

  Al comma 1, dopo le parole: 2 luglio 2015, inserire le seguenti: prevedendo che il prezzo di rimborso dei medicinali a carico del servizio sanitario nazionale sia negoziato sulla base dell'assimilabilità dei princìpi attivi e che tenga in considerazione tutte le categorie terapeutiche di farmaci.
21. 35. Grillo, Colonnese, Di Vita, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 1995, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e per i medicinali per i quali esistano più aziende titolari di AIC acquistati dalle strutture del Servizio Sanitario nazionale per il tramite di procedure di gara»;
   b) al comma 8, lettera a), sono soppresse le parole: distintamente per i farmaci equivalenti e ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle procedure di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera disciplinata dai commi da 2 a 9, nonché alle procedure di ripiano disciplinate dai commi da 17 a 20.
*21. 47. Monchiero, Librandi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 1995, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e per i medicinali per i quali esistano più aziende titolari di AIC acquistati dalle strutture del Servizio Sanitario nazionale per il tramite di procedure di gara»;
   b) al comma 8, lettera a), sono soppresse le parole: distintamente per i farmaci equivalenti e ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle procedure di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera disciplinata dai commi da 2 a 9, nonché alle procedure di ripiano disciplinate dai commi da 17 a 20.
*21. 52. Latronico.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 1995, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: e per i medicinali per i quali esistano più aziende titolari di AIC acquistati dalle strutture del Servizio Sanitario nazionale per il tramite di procedure di gara»;
   b) al comma 8, lettera a), sono soppresse le parole: distintamente per i farmaci equivalenti e ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle procedure di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera disciplinata dai commi da 2 a 9, nonché alle procedure di ripiano disciplinate dai commi da 17 a 20.
*21. 15. Borghese.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La lettera a) del comma 4 dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre del 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre del 2003, n. 326, è sostituita dalla seguente:
   a) il direttore generale, nominato dal Ministro della salute sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Pag. 327regioni e le province autonome previo, concorso pubblico per titoli ed esami. Ai fini della selezione con decreto del Ministro della salute è nominata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione e gestione aziendale, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
21. 26. Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre del 2003, n. 269 convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre del 2003, n. 326, è sostituita dalla seguente:
   b) il consiglio di amministrazione costituito da un presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e da quattro componenti di cui uno designato dall'autorità garante per la concorrenza ed il mercato, uno dall'autorità nazionale anticorruzione, uno designato dal Ministro della salute in rappresentanza delle associazioni a tutela della salute dei cittadini e uno dalla predetta Conferenza permanente.
21. 27. Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Lorefice, Grillo, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In relazione alla esigenza di revisione di cui al comma 1, sono classificate in fascia C le specialità medicinali presenti nelle «liste di trasparenza», di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 347 del 2001 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 405 del 2001, il cui prezzo al pubblico risulta uguale o maggiore del 10 per cento rispetto al prezzo a carico del servizio sanitario nazionale.
21. 36. Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Grillo, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.
21. 37. Grillo, Colonnese, Lorefice, Nesci, Di Vita, Mantero, Silvia Giordano, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni».
21. 38. Mantero, Nesci, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Grillo, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)

Pag. 328

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: l'elenco contenente gli importi dovuti, con le seguenti: un documento adeguatamente specificamente motivato, con l'indicazione degli importi provvisori dovuti;
  al comma 6, dopo le parole: il documento, aggiungere le seguenti: adeguatamente motivato;
  al comma 8, dopo le parole: la determina aggiungere le seguenti: adeguatamente motivata;
  al comma 10, sostituire le parole: l'elenco con le parole: il documento;
  al comma 11, dopo le parole: della filiera distributiva, aggiungere le seguenti: motivandolo adeguatamente.
21. 11. Sanga.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per l'anno 2015 nella misura dell'80 con le seguenti: 2013, 2014 e 2015 nella misura del 100.

  Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 100 per cento per gli anni di riferimento come previsto al comma 2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome nè conguaglio.
21. 18. Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Di Vita, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: nella misura del 90 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti parole: nella misura del 100 per cento per ciascuno degli anni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
21. 49. Nicchi, Gregori, Melilla, Marcon, Duranti, Placido.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
21. 19. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Mantero, Di Vita, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sessanta giorni.
21. 12. Sanga.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa trasmissione all'AIFA aggiungere le seguenti: e alla regione interessata,.
21. 20. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Di Vita, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'istanza di rettifica è pubblicata sui siti istituzionali della regione interessata e dell'AIFA.
21. 34. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Mantero, Di Vita, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 6, dopo le parole: scadenza del termine di cui al comma 5, aggiungere le seguenti: dopo effettuato le opportune verifiche.
21. 6. Carnevali.

Pag. 329

  Al comma 6, sostituire le parole: tenuto conto delle istanze di rettifica con le seguenti: evidenziando le eventuali richieste di rettifica.
21. 21. Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Di Vita, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Entro il 15 settembre 2016, il direttore generale dell'AIFA adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, la determina avente ad oggetto il ripiano definitivo a carico di ogni singola azienda titolare di AIC, calcolato in proporzione al superamento della quota a loro assegnata con le modalità del comma 7.
21. 22. Di Vita, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo dovuto deve essere corrisposto nella misura del 100 per cento tramite conguaglio.
21. 23. Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Lorefice, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva, in caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, erogati in regime di assistenza convenzionale, l'AIFA determina il ripiano a carico della filiera distributiva calcolato incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare il recupero del 100 per cento di detta variazione, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015.
21. 24. Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Lorefice, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 10, sopprimere le parole: e 2014.
21. 9. Miotto.

  Al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: non innovativi aggiungere le seguenti: coperti da brevetto.
*21. 54. Latronico.

  Al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: non innovativi aggiungere le seguenti: coperti da brevetto.
*21. 13. Borghese.

  Al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: non innovativi aggiungere le seguenti: coperti da brevetto.
*21. 45. Monchiero, Librandi.

  Al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: non innovativi aggiungere le seguenti: coperti da brevetto.
*21. 5. Carnevali.

  Al comma 15, ultimo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
21. 25. Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Pag. 330

  Sopprimere il comma 16.
21. 50. Gregori, Nicchi, Melilla, Marcon, Duranti, Placido.

  Al comma 16, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «a decorrere dal ripiano riferito all'anno 2016, la quota dello sforamento imputabile al superamento del budget assegnato alle aziende titolari di medicinali non più coperti da brevetto o che hanno usufruito di licenze derivanti da tale brevetto e di quelle titolari di medicinali di cui all'articolo 10 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo dell'IVA, tra tali aziende nel limite massimo delle rispettive quote mercato in termini di spesa generata a carico del Servizio sanitario nazionale. I medicinali generici di cui all'articolo 10 comma 5 lettera, b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 immessi in commercio da meno di 24 mesi rispetto all'anno a cui si riferisce l'eventuale sforamento del tetto di spesa, sono esclusi dalla ripartizione del relativo ripiano;».
*21. 51. Latronico.

  Al comma 16, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «a decorrere dal ripiano riferito all'anno 2016, la quota dello sforamento imputabile al superamento del budget assegnato alle aziende titolari di medicinali non più coperti da brevetto o che hanno usufruito di licenze derivanti da tale brevetto e di quelle titolari di medicinali di cui all'articolo 10 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo dell'IVA, tra tali aziende nel limite massimo delle rispettive quote mercato in termini di spesa generata a carico del Servizio sanitario nazionale. I medicinali generici di cui all'articolo 10 comma 5 lettera, b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 immessi in commercio da meno di 24 mesi rispetto all'anno a cui si riferisce l'eventuale sforamento del tetto di spesa, sono esclusi dalla ripartizione del relativo ripiano;».
*21. 48. Monchiero, Librandi.

  Al comma 16, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «a decorrere dal ripiano riferito all'anno 2016, la quota dello sforamento imputabile al superamento del budget assegnato alle aziende titolari di medicinali non più coperti da brevetto o che hanno usufruito di licenze derivanti da tale brevetto e di quelle titolari di medicinali di cui all'articolo 10 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo dell'IVA, tra tali aziende nel limite massimo delle rispettive quote mercato in termini di spesa generata a carico del Servizio sanitario nazionale. I medicinali generici di cui all'articolo 10 comma 5 lettera, b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 immessi in commercio da meno di 24 mesi rispetto all'anno a cui si riferisce l'eventuale sforamento del tetto di spesa, sono esclusi dalla ripartizione del relativo ripiano;».
*21. 16. Borghese.

  Al comma 16 sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente:
   a) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2017 concorrono al fondo di cui all'articolo 1, comma 593 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto.
   b) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti: Pag. 331
  16-bis. All'articolo 5, comma 2, lettera a), quarto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse le parole da: «e di quelle rese disponibili» fino alla fine;
  16-ter. All'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le parole da: «le risorse rese disponibili» fino a: «nonché».
**21. 46. Monchiero, Librandi.

  Al comma 16 sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente:
   a) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2017 concorrono al fondo di cui all'articolo 1, comma 593 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto.
   b) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 5, comma 2, lettera a), quarto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse le parole da: «e di quelle rese disponibili» fino alla fine;
  16-ter. All'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le parole da: «le risorse rese disponibili» fino a: «nonché».
**21. 53. Latronico.

  Al comma 16 sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente:
   a) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2017 concorrono al fondo di cui all'articolo 1, comma 593 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto.
   b) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 5, comma 2, lettera a), quarto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse le parole da: «e di quelle rese disponibili» fino alla fine;
  16-ter. All'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le parole da: «le risorse rese disponibili» fino a: «nonché».
**21. 14. Borghese.

  Al comma 16 sostituire le parole: è aggiunto il seguente con le seguenti: sono aggiunti i seguenti.

  Conseguentemente:
   a) al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal 2017 concorrono al fondo di cui all'articolo 1, comma 593 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le risorse rese disponibili dalla riduzione della spesa farmaceutica complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto.
   b) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. All'articolo 5, comma 2, lettera a), quarto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono soppresse le parole da: «e di quelle rese disponibili» fino alla fine;Pag. 332
  16-ter. All'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono soppresse le parole da: «le risorse rese disponibili» fino a: «nonché».
**21. 8. Lenzi.

  Al comma 16, sopprimere le parole: coperto da brevetto.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, ovunque ricorrano, le parole: «coperti da brevetto» sono soppresse.
21. 44. Bargero.

  Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci e per la riduzione del costo dei farmaci, l'Aifa rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio e indica, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri da utilizzare ai fini dell'identificazione dei farmaci valutabili secondo il metodo dell'equivalenza terapeutica sulla base dell'assimilabilità dei principi attivi.
21. 40. Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Di Vita, Colonnese, Lorefice, Grillo, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di collegare l'appropriatezza terapeutica al prezzo di rimborso dei farmaci l'Aifa rende pubblici tutti i dati riferiti ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio.
21. 39. Grillo, Mantero, Nesci, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Lorefice, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, tenuto conto che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione per i farmaci di cui all'elenco dell'allegato 2 della Determina AIFA del 29 ottobre 2004, come successivamente modificato e integrato, non deve costituire aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, la dispensazione dei farmaci appartenenti al «Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale – territorio», dei farmaci ad alto costo non ricompresi nel sopracitato prontuario e destinati a pazienti affetti da pluripatologie in politerapia, nonché dei farmaci classificati in fascia H ovvero ad esclusiva dispensazione ospedaliera avviene esclusivamente ai sensi del comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
21. 42. Mantero, Grillo, Nesci, Di Vita, Colonnese, Lorefice, Silvia Giordano, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in relazione alla esigenza di revisione del settore farmaceutico di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, Pag. 333dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «hanno facoltà di» sono sostituite dalle seguenti «provvedono a»;
   b) al comma 1, la lettera a) è soppressa.
21. 41. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Nesci, Di Vita, Colonnese, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci.
21. 43. Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano.

  Al comma 23, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse disponibili;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e prevedendo l'accesso a tale fondo delle Regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale nonché alle Province autonome».
*21. 55. Palese.

  Al comma 23, apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse disponibili;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e prevedendo l'accesso a tale fondo delle Regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale nonché alle Province autonome».
*21. 1. Lenzi.

  Al comma 23, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse disponibili.
21. 2. Miotto.

  Al comma 23, ultimo periodo, dopo: presente decreto aggiungere: d'intesa con la Conferenza delle Regioni.
21. 3. Miotto.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. Al comma 4-bis, primo periodo, dell'articolo 54 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, successive modificazioni, dopo le parole: «sperimentazioni cliniche di fase I» sono inserite le seguenti: «e II».
21. 10. Carnevali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. All'articolo 11, comma 6, ultimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 24 gennaio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:Pag. 334
   1) le parole: «valida per due anni dalla data della sua pubblicazione» sono soppresse;
   2) dopo le parole: «deve essere utilizzata» aggiungere le parole: «per quattro anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario,».
21. 4. Carnevali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma, 23 aggiungere il seguente:
  23-bis. All'articolo 5, comma 1 lettera b) del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 30 maggio 1994 n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il punteggio massimo di cui alla presente lettera è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968 n. 221».
21. 7. Carnevali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AIFA è altresì tenuta a concludere le negoziazioni relative a contenziosi ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ancora pendenti al 31 dicembre 2015.
21. 17. Bargero, Boccuzzi, Paola Bragantini.

  Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  23-bis. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'ALFA in accordo con il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua una nuova modalità di compilazione delle schede dei farmaci sottoposti a monitoraggio. Gli stessi devono essere accessibili ai soggetti preposti alla compilazione contestualmente alla determina Aifa di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento. Le regioni, garantendo la privacy dei pazienti secondo la normativa vigente, hanno accesso diretto ai flussi informativi dei medicinali sottoposti a schede di monitoraggio, secondo modalità da concordare con l'AIFA.
21. 31. Grillo, Mantero, Nesci, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis) al comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo le parole «ridurre il prezzo di rimborso» sono aggiunte le parole «di almeno il 30 per cento».
21. 32. Nesci, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti «entro il 30 settembre di ciascun anno».
21. 33. Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

Pag. 335

  Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  23-bis. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto del ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, le parole: «del direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «delle aree competenti dell'agenzia».
21. 30. Di Vita, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Colonnese, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  23-bis. Il comma 5 dell'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 204, e successive modificazioni, n. 245, è sostituito dal seguente:
  «5. La Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso sono nominati con decreto del Ministro della salute, e sono composti ciascuno da dieci membri. Sono componenti di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica il direttore generale dell'Agenzia e il Direttore del Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell'Istituto Superiore di Sanità, i restanti componenti sono individuati attraverso selezione pubblica per titoli ed esami con comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica nel settore della valutazione dei farmaci.
  Sono componenti di diritto della Comitato prezzi e rimborso il direttore generale dell'Agenzia e il Direttore del Centro nazionale per il controllo e la valutazione dei farmaci dell'Istituto Superiore di
  Sanità, i restanti componenti sono individuati attraverso selezione pubblica per titoli ed esami con comprovata e documentata competenza nel settore della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e di farmacoeconomia nonché dell'organizzazione sanitaria.
  Ai fini della valutazione dei componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso, con decreto del Ministro della salute è nominata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Commissione composta da cinque esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare nel settore della valutazione dei farmaci nonché nella metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, di cui due designati dal Ministro della salute, uno con funzioni di Presidente scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  I componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso durano .in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta.
21. 28. Grillo, Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Lorefice, Nesci, Colonnese, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  23-bis. Il comma 6 dell'articolo 19 del decreto del ministro della salute 20 settembre 204, n. 245, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  6. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso sono disciplinati con decreto del ministero della salute, da emanarsi entro il 30 novembre 2016, previo intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto Superiore di Sanità. Con lo stesso decreto si riporta il valore dell'indennità lorda che Pag. 336spetta ai membri di non diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso.
21. 29. Silvia Giordano, Di Vita, Lorefice, Grillo, Mantero, Nesci, Colonnese, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica).

  1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 testa, sono soggette ad autorizzazione all'Installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
  2. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata,
  3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n.46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in testa,
  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1 e l'articolo 6, commi 1, 2 lettera a), 2 lettera f) e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono abrogati.
21. 01. Crimì, Fanucci, Amato, Gelli, Cova.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Personale sanitario del Servizio sanitario nazionale).

  1. Al fine di implementare le misure previste dall'articolo 1, commi 542, 543 e 544 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, e consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/104/Pag. 337CE, e sue modificazioni, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico e sanitario, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a procedere, in deroga ai limiti finanziari e assunzionali vigenti, ad assunzioni di personale sanitario, infermieristico e socio sanitario di supporto, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al suddetto personale in servizio all'entrata in vigore del presente decreto.
  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede con uno stanziamento di 300 milioni di euro l'anno, e comunque nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
  3. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  5. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 80 milioni di euro a decorrere dal 2016.
21. 02. Paglia, Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Duranti, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

Art. 21-bis.
(Aliquota addizionale).

  1. A decorrere dal 2016 è istituita un'aliquota addizionale sull'imposta sul reddito delle società (IRES) per le imprese che producono o commercializzano dispositivi medici come definiti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e dal decreto legislativo 8 settembre 2000, n. 332 e successive modificazioni, tale da assicurare nuove entrate pari a 593 milioni di euro per il 2016 e 248 milioni di euro a decorrere dal 2017.
  2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con un decreto emanato su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le categorie di soggetti esenti, elencate in un apposito allegato.
  3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente norma, il comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla di legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.
21. 03. Bargero, Paola Bragantini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Aliquota addizionale).

  1. Ai fini di accelerare il completamento della messa a regime del numero unico europeo 112 su tutta il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa Pag. 338adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, camma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 agosto 2003, n. 259, è finalizzato l'importo fino a 63 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a 72 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
21. 04. Guidesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 2, è abrogato;
   b) i commi 2, lettera a) e c), 3 e 4 dell'articolo 6 sono abrogati.

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
21. 05. Palese.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide).

  1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche al nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni.
  3. Con il regolamento di cui al comma 4, si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» Pag. 339della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*21. 06. Palese.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide).

  1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche al nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro della salute 2 ottobre 2009, n. 163, e successive modificazioni.
  3. Con il regolamento di cui al comma 4, si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» Pag. 340dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
*21. 07. Covello.

Pag. 341

ART. 22.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, ciascun presidente della Regione interessato dai suddetti interventi, assume le funzioni di Commissario, a cui sono intestate apposite contabilità speciali dove vengono assegnate le risorse finanziarie statali destinate a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive insistenti nella propria regione e oggetto della sentenza di condanna, nonché quelle già trasferite all'amministrazione regionale e a ciascuna amministrazione locale, o a contabilità speciali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla ripartizione tra le regioni interessate, delle risorse complessive, comprese quelle di cui al successivo comma 2, da destinare agli interventi di cui al presente comma. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti, in ordine a ciascun intervento, i tempi per la conclusione dei lavori per la messa a norma delle discariche abusive, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori. In caso di inadempienza del presidente della regione in qualità di Commissario, e di mancato rispetto dei tempi e delle condizioni fissate in Conferenza Stato-Regioni di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze può attivare, previa valutazione dei singoli casi specifici nonché il coinvolgimento delle regioni interessate, il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse, come previsto dall'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  Conseguentemente sopprimere il comma 3;
   al comma 4, sopprimere le parole da: oggetto di commissariamento fino alle parole: n. 234;
   al comma 5, sostituire le parole: il commissario straordinario con le seguenti: ciascun commissario;
   al comma 6, sopprimere la parola: straordinario;
   al comma 7, sopprimere le parole da: previa sottoscrizione, fino alla fine del comma.
22. 16. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le regioni che, pur non avendo impegnato le risorse finanziarie di cui al comma 1, possono provare di aver attivato procedure per l'impegno e avviato le attività operative per la messa in sicurezza delle discariche oggetto di contestazione, secondo quanto indicato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, possono chiedere al Ministero competente la prosecuzione delle procedure avviate ed il mantenimento delle correlate risorse.
22. 7. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di contribuire a dare soluzione alla citata procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, al Piano straordinario di bonifica delle discariche Pag. 342abusive di cui al presente comma, sono assegnati ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Per la copertura dei suddetti oneri, si provvede per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 17. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di convenzione del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8) Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta, già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata ai commissari straordinari.
22. 9. Daga, Villarosa, Terzoni, Mannino, Micillo, Zolezzi, Busto, De Rosa, Vignaroli, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 3, sostituire le parole: al commissario straordinario con le seguenti: ai commissari straordinari.
22. 8. Daga, Villarosa, Terzoni, Mannino, Micillo, Zolezzi, Busto, De Rosa, Vignaroli, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 5 dopo le parole: al Comitato interministeriale per la programmazione economica aggiungere le seguenti: alla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati e alla Commissione territorio, ambiente e beni ambientali del Senato.
22. 11. Mannino, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 5, dopo le parole: al Comitato interministeriale per la programmazione economica, aggiungere le seguenti: e alle Commissioni parlamentari competenti.
22. 1. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Allo scadere di ogni semestre successivo alla sentenza relativa alla causa C-196/13 ovvero ogni qualvolta la Commissione europea informa il Governo italiano sullo stato di attuazione della citata sentenza, il commissario straordinario predispone una relazione da inviare:
   a) al Ministero dell'economia e delle finanze e alle commissioni competenti di Camera e Senato, allo scopo di comunicare un rendiconto economico e l'importo delle risorse finanziarie impegnate per ciascuna delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   b) al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle Commissioni competenti di Camera e Senato, allo scopo di comunicare le discariche ancora non bonificate e lo stato dell'arte di ognuna di esse.
22. 10. Mannino, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 6, sostituire le parole: annualmente, al Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: semestralmente, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti.

Pag. 343

  Conseguentemente, alla fine del comma medesimo, aggiungere le seguenti parole: e presenta un dettagliato report sullo stato di avanzamento dei lavori sulla messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, di cui al comma 1.
22. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al comma 6 sono apportate le seguenti modifiche:
  a) al primo periodo, dopo le parole: servizi idrici e risorse idriche, sono aggiunte le seguenti: e di bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077;
  b) al secondo periodo:
   1) dopo le parole: dell'11 luglio 2012 sono aggiunte le seguenti: e della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012;
   2) le parole da: destinare ad interventi fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30 giugno 2016 non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti;
  c) al terzo periodo, dopo le parole: 60/2012 sono aggiunte le seguenti: , della delibera CIPE 87/2012;
  d) il quarto, quinto e sesto periodo sono soppressi.
22. 5. Giulietti.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Il commissario straordinario, in qualità di stazione appaltante, provvede alla progettazione degli interventi, all'affidamento dei lavori e dei servizi, alla direzione dei lavori e al collaudo, nonché ad ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento, all'esecuzione e alla certificazione delle attività realizzate per l'attuazione della sentenza di condanna; è titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e cura tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche, ivi incluse le procedure espropriative necessarie all'adeguamento delle discariche oggetto della sentenza di condanna alle previsioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Per l'espletamento dell'incarico il commissario straordinario può avvalersi, oltre a quanto specificatamente previsto dall'articolo 10, commi 4, 5 e 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dell'ISPRA, delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, dell'Arma dei Carabinieri Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera. Il commissario straordinario può avvalersi, inoltre, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica e idonee a svolgere anche le funzioni di centrale di committenza attraverso l'utilizzo di strumenti di e-procurement, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito degli incentivi di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I pareri, i visti, i nulla-osta e le certificazioni relativi alla avvenuta esecuzione degli interventi, anche ai sensi dell'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta ovvero un termine complessivamente non superiore a quindici giorni in caso di Pag. 344richiesta motivata di proroga e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono acquisiti con esito positivo.
22. 6. Giulietti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri, dipartimento Politiche europee, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – al fine di garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione 2003/2007 ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13 – istituisce sul sito http://italiasicura.governo.it una apposita sezione dal titolo: «discariche abusive», dove sono riportate le seguenti informazioni:
   a) l'elenco delle discariche abusive oggetto della condanna ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea ed inviato al Governo italiano;
   b) l'ammontare della multa forfettaria e delle multe semestrali comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano;
   c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma 813 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna;
   d) lo stato dell'arte delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza;
   e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario straordinario di cui al presente articolo.

  Le informazioni di cui al presente comma sono aggiornate almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono riportate, laddove di propria competenza di ubicazione, nel sito istituzionale coinvolto nella sentenza della Corte.
22. 15. Mannino, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di sostenere l'intervento della Magistratura contabile conseguente alle multe pecuniarie stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dovute all'inottemperanza degli amministratori locali sia a quanto stabilito dall'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che a quanto predisposto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea già attraverso la prima sentenza (C. 135/05) del 26 aprile 2007, la Conferenza Unificata:
   a) istituisce un tavolo tecnico che, in coerenza con il principio di leale cooperazione, ricostruisce l’iter amministrativo che, caso per caso, non ha garantito la bonifica delle discariche oggetto della condanna della Corte;
   b) redige, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un rapporto conseguente a quanto accertato dal tavolo tecnico di cui alla lettera a), e lo deposita presso gli Uffici delle procure regionali delle sezioni della Corte dei conti competenti per il territorio di ubicazione delle discariche non bonificate ed oggetto di sanzioni pecuniarie.
22. 14. Mannino, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale, ai sensi dell'articolo 1, comma 813, della Pag. 345legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applica laddove la discarica abusiva oggetto di condanna da parte della Corte si trovi all'interno di un sito di interesse nazionale.
22. 12. Mannino, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 8, capoverso 7-bis, sostituire le parole: con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque con le seguenti: con tutte le risorse destinate alla depurazione delle acque.

  Conseguentemente, al medesimo comma 8 dopo il capoverso 7-ter aggiungere il seguente:
  7-quater. Con riguardo alla necessità di implementare gli interventi volti a dare soluzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea nei nostri confronti per inadempienza alla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, di cui al comma 7, nonché per carenza di depuratori e sistemi fognari, e per il mancato rispetto dell'obbligo di eliminazione di fosforo e azoto dagli scarichi in trentadue aree sensibili, le risorse assegnate al piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 20 milioni di euro per il 2016, e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la copertura dei suddetti oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 19. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Al comma 8, capoverso 7-bis, sostituire le parole: con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque con le seguenti: con tutte le risorse destinate alla depurazione delle acque.
22. 18. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Al comma 8, capoverso 7-ter, secondo periodo, dopo le parole: hanno l'obbligo di aggiornare aggiungere la seguente: semestralmente.

  Conseguentemente, alla fine del medesimo capoverso 7-ter, aggiungere le seguenti parole: e contemporaneamente, al fine di garantire un corretto monitoraggio degli interventi, di prevedere la redazione di un dossier sullo stato di avanzamento dei lavori sulla messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, che deve essere reso pubblico e fruibile direttamente sul portale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
22. 3. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 8, dopo il capoverso 7-ter, aggiungere il seguente:
  7-quater. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza degli interventi di messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, si prevede di attuare un sistema di monitoraggio degli interventi attraverso il supporto tecnico-scientifico ed operativo dell'ISPRA, tale disposizione non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. I Commissari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ISPRA gli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi e lo stato di attuazione degli interventi Pag. 346stessi, indicando l'ubicazione e le caratteristiche dell'intervento, comunicando la nomina del R.U.P. e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi; trasmettendo l'atto di approvazione del progetto definitivo dell'intervento; comunicano l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, inviandone la relativa delibera ed il quadro economico risultante; trasmettendo la comunicazione inizio lavori. Inoltre i Commissari forniscono, su richiesta di ISPRA, anche per le vie brevi, informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e su eventuali modifiche in corso d'opera, nonché l'eventuale assistenza ai sopralluoghi tecnici; comunicano gli atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga; mentre sono tenuti a comunicare l'avvenuta conclusione dei lavori e a trasmettere il certificato di collaudo delle opere (o il C.R.E.) corredato del quadro economico finale, evidenziando le eventuali economie residue; trasmettono copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante su supporto digitale ovvero in modalità telematica. I dati, le informazioni ed i documenti acquisiti dall'ISPRA, saranno accessibili oltre agli organi ministeriali competenti nonché alle Commissioni parlamentari di riferimento.
22. 4. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di garantire il buon andamento amministrativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e anche allo scopo di assicurare il pieno esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali per i contenziosi in materia ambientale tra l'Italia e la Commissione europea, è indetto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso pubblico per incrementare la dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
22. 13. Mannino, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Interventi a valere sul Fondo rotativo di Kyoto).

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
   a) soggetti pubblici, associazioni e società sportive senza fini di lucro, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici non compresi nel Piano di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
   b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico di edifici pubblici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.»;
   b) alla rubrica dopo la parola: «scolastici» sono inserite le seguenti: «, sanitari, sportivi».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire l'immediato accesso ai finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 91 del 2014 ancora disponibili alla Pag. 347predetta data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono integrati il decreto interministeriale 14 aprile 2015 recante «Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici» e il decreto ministeriale del 22 febbraio 2016 recante «Riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici».
  3. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che operano» sono sostituite dalle parole: «e ad enti territoriali per effettuare interventi e attività»;
   b) al comma 2, il primo, secondo e terzo periodo sono soppressi;
   c) al comma 6, dopo le parole: «Ai progetti di investimento presentati» sono inserite le seguenti: «dagli enti territoriali,»;
   d) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy».

  4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina l'organizzazione, i requisiti soggettivi, la nomina, le funzioni e le attività dei mobility manager d'area, aziendali e scolastici; sono altresì individuati i comuni obbligati a nominare il mobility manager di area e i meccanismi di premialità a favore di comuni, enti pubblici, imprese e istituti scolastici e universitari per i quali la nomina del mobility manager non è obbligatoria.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
* 22. 08. Giulietti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Interventi a valere sul Fondo rotativo di Kyoto).

  1. All'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui al comma 1 possono essere concessi anche a:
   a) soggetti pubblici, associazioni e società sportive senza fini di lucro, per l'efficientamento energetico di impianti sportivi pubblici non compresi nel Piano di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
   b) soggetti pubblici per l'efficientamento energetico di edifici pubblici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi socio-sanitari.»;
   b) alla rubrica dopo la parola: «scolastici» sono inserite le seguenti: «, sanitari, sportivi».

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentire l'immediato accesso ai finanziamenti per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), a valere sulle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 91 del 2014 ancora disponibili alla Pag. 348predetta data, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono integrati il decreto interministeriale 14 aprile 2015 recante «Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici» e il decreto ministeriale del 22 febbraio 2016 recante «Riprogrammazione delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici».
  3. All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «che operano» sono sostituite dalle parole: «e ad enti territoriali per effettuare interventi e attività»;
   b) al comma 2, il primo, secondo e terzo periodo sono soppressi;
   c) al comma 6, dopo le parole: «Ai progetti di investimento presentati» sono inserite le seguenti: «dagli enti territoriali,»;
   d) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Misure per lo sviluppo della green economy».

  4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina l'organizzazione, i requisiti soggettivi, la nomina, le funzioni e le attività dei mobility manager d'area, aziendali e scolastici; sono altresì individuati i comuni obbligati a nominare il mobility manager di area e i meccanismi di premialità a favore di comuni, enti pubblici, imprese e istituti scolastici e universitari per i quali la nomina del mobility manager non è obbligatoria.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
* 22. 019. Palese, Castricone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Modifiche all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 in materia di introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali).

  All'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici mesi» e dopo le parole: «della presente legge» sono aggiunte le seguenti: «e tenendo conto dei compiti del Comitato per il capitale naturale previsto all'articolo 67 della presente legge»;
   b) al comma 2, lettera a), le parole da: «trasformazione» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «fornitura dei servizi ecosistemici e ambientali, nella logica della transazione tra fornitore e beneficiari, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene»;
   c) al comma 2, lettera c), le parole: «nella definizione del sistema» sono sostituite dalle seguenti: «nello strumento negoziale»;
   d) al comma 2, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
   «h) prevedere, in particolare, forme di remunerazione di servizi ecosistemici e ambientali forniti dai comuni, dalle loro unioni, dalle aree protette e dalle organizzazioni di gestione collettiva dei beni comuni, comunque denominate»;Pag. 349
   e) al comma 2, lettera i), le parole: «dei comuni» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti territoriali e dei soggetti gestori delle aree protette»;
   f) al comma 2, lettera l), dopo le parole: «acquiferi profondi» sono inserite le seguenti: «e la funzione di riserva genetica, in considerazione dell'attuazione del Protocollo di Nagoya»;
   g) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere emanati uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, con il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 nonché del procedimento di cui al comma 3».
22. 09. Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Braga, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Revisione procedure selezione dei revisori dei conti).

  1. Il comma 25 dell'articolo 16, del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è sostituito dai seguenti:
  «25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno individua i revisori dei conti degli enti locali mediante estrazione da una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di sei nomi in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi:
   a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
   b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
   c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

  25.1. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti sorteggiati dal Ministero dell'interno. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'interno che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi.».
22. 011. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Riparto tra Stato ed enti locali dei proventi per le sanzioni amministrative in tema di commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci nel rispetto dell'ambiente).

  1. All'articolo 2, dopo il comma 4 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, Pag. 350con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
  « 4-bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 4 sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, ovvero alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. I proventi spettanti allo Stato sono destinati:
   a) al Ministero dell'economia e delle finanze – dipartimento delle finanze, nella misura del 30 per cento del totale annuo, per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al comma 4 e delle altre attività istituzionali dei reparti speciali della Guardia di Finanza, anche attraverso l'acquisto di strumentazione tecnica o l'effettuazione di analisi di laboratorio;
   b) al Ministero dello sviluppo economico – direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, nella misura del 30 per cento del totale annuo, per il potenziamento delle attività delle Camere di commercio previste dal comma 4 e delle altre attività istituzionali delle Camere di commercio;
   c) al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per i rifiuti e l'inquinamento, nella misura del 40 per cento del totale annuo, per il potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al comma 4 e delle altre attività istituzionali del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, nonché per il conseguimento degli obiettivi di riduzione previsti dalla Direttiva (UE) 2015/720.

  4-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi ai Ministeri ed alle finalità di cui al comma 4-bis ed è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate.
  4-quater. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti alle regioni, province e comuni è destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al comma 4 e degli altri controlli ambientali da parte dei Corpi e dei servizi di polizia regionale, provinciale e municipale, anche attraverso l'acquisto di strumentazione tecnica o l'effettuazione di analisi di laboratorio.».
22. 017. Stella Bianchi, Cenni, Marchi, Guerra, Laforgia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Misure per il conseguimento di risparmi di spesa per gli enti territoriali e la riduzione dei costi di funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC e della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS).

  1. Al fine di conseguire risparmi di spesa per le regioni, le province e i comuni nei procedimenti di autorizzazione integrata ambientale di competenza dello Stato le istruttorie della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC sono svolte esclusivamente dai commissari di nomina statale. Conseguentemente, l'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è abrogato.
  2. Al fine di fare fronte al maggiore carico di lavoro derivante dall'applicazione del comma 1, il numero degli esperti della Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale – IPPC fissato dall'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto Pag. 3512008, n. 133, è aumentato da ventitré a trentacinque. Conseguentemente, all'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola «ventitré» ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente «trentacinque».
  3. Al fine di fronteggiare la progressiva riduzione della dotazione finanziaria derivante dai proventi versati dai soggetti committenti nelle procedure di valutazione ambientale di competenza dello Stato, il numero dei commissari della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS stabilito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e successive modificazioni e integrazioni, è ridotto da quaranta a trenta. Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, la parola «quaranta» ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente «trenta».
  4. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con atti motivati che non necessitano di valutazioni comparative, provvede alla nomina delle nuove Commissioni, previa determinazione dei profili di professionalità da adottarsi con appositi decreti entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo per almeno il venti per cento il principio dell'equilibrio di genere.
  5. I componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale che sono in carica alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano dalle loro funzioni al momento del subentro dei nuovi componenti nominati ai sensi del comma 4, con la riduzione del cinquanta per cento dei compensi spettanti ai singoli componenti. Conseguentemente l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è soppresso.
  6. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
22. 018. Castricone, Palese.

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Definitivo completamento degli strumenti pianificatori).

  1. Ai fini di una più adeguata e corretta pianificazione urbanistica, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti verifica lo stato di attuazione ed adozione dei piani paesaggistici regionali i quali devono tenere in considerazione anche i piani regolatori generali comunali, i piani delle cave regionali, i piani delle infrastrutture ed i piani di coordinamento provinciale nonché la gerarchizzazione dei piani medesimi.
  2. In caso di inerzia dei soggetti preposti alla attuazione ed adozione dei suddetti piani, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano i poteri sostitutivi ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
  3. Le varianti di piano regolatore generale sono ammissibili solo previa nuova valutazione ambientale strategica (VAS) dell'intero piano regolatore, anche nei casi in cui la variante richiesta è definita necessaria e funzionale ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero mediante ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. La mancata assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del suddetto piano regolatore generale a seguito di variante costituisce fattispecie penale ai sensi dell'articolo Pag. 35244 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
22. 01. Mannino, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Dopo il comma 4, articolo 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, è aggiunto il seguente:
  4-bis. I proventi delle sanzioni amministrative, di cui al precedente comma 4, sono destinati ai comuni, qualora le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dei comuni stessi, che li impiegano in via esclusiva:
   a) nella misura dell'80 per cento, per il potenziamento e il miglioramento degli interventi in materia di raccolta differenziata, compostaggio e riciclo dei rifiuti, sia attraverso l'abbattimento dei costi di gestione del servizio sia attraverso l'acquisto di beni, quali compostiere, cestini, sacchi compostabili e altri arredi urbani utili alla realizzazione di un sistema integrato di raccolta differenziata;
   b) nella misura del 20 per cento, per le attività di informazione e sensibilizzazione, tra cittadini, imprenditori e associazioni in materia di raccolta differenziata e compostaggio.
22. 02. Vallascas, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'articolo 42, comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale. In ogni caso il GSE, qualora riscontri violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ovvero dei premi, dispone le prescrizioni più opportune ovvero ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le sole somme indebitamente erogate, e nel caso di impianti autorizzati all'utilizzo di combustibili fossili, quelle riferibili al solo superamento dei limiti di legge ammessi con le seguenti modalità:
   1) fino allo 0,5 per cento della soglia consentita, il recupero dei soli CV eccedenti;
   2) oltre lo 0,5 per cento e fino alla soglia dei due punti percentuali, di cui al punto k dell'Allegato 1, il recupero delle triplo dei soli CV eccedenti.».
22. 05. Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, recante «Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE Spa», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel caso di impianti autorizzati all'utilizzo di combustibili fossili, quelle riferibili al solo superamento dei limiti di legge ammessi con le seguenti modalità:
   1) fino allo 0,5 per cento della soglia consentita, il recupero dei soli CV eccedenti;Pag. 353
   2) oltre lo 0,5 per cento e fino alla soglia dei due punti percentuali, di cui al punto k dell'Allegato 1, il recupero delle triplo dei soli CV eccedenti.».
22. 06. Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Ad ulteriore specificazione dei prodotti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la nozione di biomassa ivi prevista comprende quelle solide e quelle liquide nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea C 2014/C 200/01 in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente.
  2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico saranno definite le regole per il rifacimento degli impianti a biomasse liquide applicando ai costi di investimento per MW delle biomasse liquide la stessa incidenza proporzionale dei costi di investimento per MW fissata per le biomasse liquide dal decreto dello Ministero dello sviluppo economico del 16 novembre 2009.
22. 04. Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti nei porti).

  1. Al secondo periodo dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, come modificato dall'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, le parole: «Il comune cura» sono sostituite dalle seguenti: «Il Provveditorato territorialmente competente cura».
*22. 07. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti nei porti).

  1. Al secondo periodo dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, come modificato dall'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, le parole: «Il comune cura» sono sostituite dalle seguenti: «Il Provveditorato territorialmente competente cura».
*22. 021. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Al secondo periodo dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, come modificato dall'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: «d'intesa con l'Autorità marittima» sono aggiunte le seguenti: «, che resta competente alla sottoscrizione e gestione del successivo contratto,».
22. 020. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Abrogazione attestazione circa l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità del prezzo).

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, Pag. 354con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole: «ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle» sono sostituite dalla seguente: «delle».
22. 012. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.
(Accesso banche dati automobilistiche).

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, dopo le parole: «amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono inserite le seguenti: «, e gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale.».
22. 013. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al Codice della strada).

  1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», lettere a) e b), le parole: «in misura non inferiore a un quarto della quota,» sono soppresse.
  2. I commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», sono abrogati.
22. 014. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Spese per l'acquisto di mobili e arredi).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 141 è abrogato.
  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 015. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

Art. 22-bis.

  All'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 10 luglio 2014» sono soppresse.
22. 03. Famiglietti.
(Inammissibile)

Pag. 355

ART. 23.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Al fine di superare l'emergenza in cui versa il settore lattiero caseario è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2016-2017 e 2018 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari per la copertura dei costi di produzione sostenuti dagli stessi.
  1-bis. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero caseario e di garantire un ordinato e sostenibile superamento del regime delle quote latte all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter.1, è inserito il seguente:
  «4-ter. 2. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora, dopo l'applicazione del precedente comma 4-ter. 1 il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, si procede, con la medesima priorità, alla restituzione del prelievo calcolato e versato e all'annullamento del prelievo calcolato e non versato fino all'esaurimento della disponibilità dell'importo di cui al comma 3.».

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 9. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:
  1. Al fine di superare l'emergenza in cui versa il settore lattiero caseario è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2016-2017 e 2018 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari per la copertura dei costi di produzione sostenuti dagli stessi.
  1-bis. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero caseario e di garantire un ordinato e sostenibile superamento del regime delle quote latte all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter.1, è inserito il seguente:
  «4-ter. 2. Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora, dopo l'applicazione del precedente comma 4-ter. 1 il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, si procede, con la medesima priorità, alla restituzione del prelievo calcolato e versato e all'annullamento del prelievo calcolato e non versato fino all'esaurimento della disponibilità dell'importo di cui al comma 3.».

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondenti risparmi di spesa derivanti dalla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente Pag. 356affidate all'Agenzia medesima e dal riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 10. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al fine di superare l'emergenza in cui versa il settore lattiero caseario è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari per la copertura dei costi di produzione sostenuti dagli stessi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 12. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al fine di superare l'emergenza in cui versa il settore lattiero caseario è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2016-2017 e 2018 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari per la copertura dei costi di produzione sostenuti dagli stessi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondenti risparmi di spesa derivanti dalla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e dal riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 11. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 13. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 Pag. 357e 2018 si provvede mediante corrispondenti risparmi di spesa derivanti dalla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e dal riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 14. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contrastare il lungo periodo di grave squilibrio del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, è altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari presenti nelle zone montane di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, interessati dai predetti accordi o decisioni di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23. 17. Zaccagnini, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contrastare il lungo periodo di grave squilibrio del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, è altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari a carattere biologico interessati dai predetti accordi o decisioni di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23. 18. Zaccagnini, Duranti, Placido.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La distribuzione gratuita di latte di cui al precedente periodo è limitata alle persone indigenti in possesso della nazionalità italiana o comunitaria, ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno dieci anni.
23. 15. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore lattiero caseario e di garantire un ordinato e sostenibile superamento del regime delle quote latte, all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dopo il comma 4-ter. 1, è inserito il seguente:
  4-ter. 2. «Per l'ultimo periodo di applicazione del regime di contingentamento della produzione di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, compreso tra il 1o aprile 2014 e il 31 marzo 2015, qualora, dopo l'applicazione del precedente comma 4-ter. 1 il restante totale delle imputazioni di prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto all'Unione europea aumentato del 5 per cento, si procede, con la medesima priorità, alla restituzione del prelievo calcolato e versato e all'annullamento del prelievo calcolato e non versato Pag. 358fino al l'esaurimento della disponibilità dell'importo di cui al comma 3.».
23. 8. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano, per l'anno 2016, per le piccole e medie imprese del settore-lattiero caseario, indipendentemente dal volume di affari dichiarato nell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese, di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b), e c) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
23. 16. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero possono, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, stipulare accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo, definendone le condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il venti per cento del settore.
23. 1. Oliverio, Cova, Carra, Falcone, Taricco.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono abrogati;
   b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
  4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, comma 1, del regolamento (CE) 595/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 517/2015 della Commissione del 26 marzo 2015, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1o aprile 2014 – 31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter. 1 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuato a favore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.
  4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1o ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 2 sono restituite entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1o ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.Pag. 359
  4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto, entro il 1o ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1o ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.
  4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne dà comunicazione alle competenti Amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti»;
   c) al comma 5, le parole: «, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo,» sono soppresse;
   d) il comma 6, è sostituito dal seguente:
  6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione.».
23. 2. Carra, Oliverio, Sani, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto di cui al presente comma, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica, alle imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'anno 2017, è prevista la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari, negli anni 2015 e 2016.».
23. 3. Carra, Oliverio, Sani, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Al fine di favorire la competitività delle filiere agricole attraverso la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari sui mercati nazionali ed internazionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali realizza un segno distintivo unico nazionale che contraddistingue i regimi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, lettere b) e c), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e ne promuove la diffusione attraverso misure di sostegno, da definire nell'ambito di un Piano da adottare con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  7-ter. L'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) provvede all'attuazione del Piano di cui al comma 7-bis, nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali e sulla base di apposita convenzione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  7-quater. Per l'attuazione del Piano di cui al comma 7-bis è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 7 milioni di euro per l'anno 2017.
  7-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, si provvede: quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo Pag. 360di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 5. Cova, Oliverio, Sani, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di conseguire un razionale impiego delle risorse pubbliche e, in particolare, dei mezzi a disposizione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), realizzando contestuali risparmi di spesa, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è autorizzata alla cessione dei beni mobili, immobili e immateriali acquisiti ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 24 luglio 2003, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2003, n. 268. I corrispettivi delle predette cessioni sono versati in conto entrate dello Stato, anche mediante rateizzazione in più esercizi finanziari, e integralmente riassegnati annualmente ad AGEA.
23. 4. Prina, Oliverio, Sani, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'articolo 1, comma 6, della legge 23 dicembre 1956, n. 1526 e l'articolo 1-bis, comma 7, primo periodo e secondo periodo, lettera a), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati.
23. 7. Taricco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Le risorse non impiegate per le finalità di cui al primo periodo possono essere utilizzate dall'AGEA per le sue finalità istituzionali, nei limiti di 4,5 milioni di euro.
23. 6. Dal Moro, Oliverio, Sani, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DOC è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro o della resa massimo di vino per ettaro che non può essere destinato alla produzione della relativa DOC, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le Pag. 361condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14»;
   b) dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: «Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini DOC, il supero di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinato ad altra DOC o IGT la resa massima di uva, comprensiva del supero stesso, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione.».
23. 05. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.

  1. L'esubero di produzione di un vino a DOC di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, può essere destinato anche alla produzione di vini DOC fermo restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti dei relativi disciplinari di produzione.
23. 06. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interventi a favore della filiera cerealicola).

  1. Al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica della filiera dei cereali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali definisce un piano nazionale per il settore cerealicolo, volto a sostenere la competitività delle imprese, anche mediante misure di potenziamento e ammodernamento delle dotazioni infrastrutturali e logistiche, e a promuovere il miglioramento della qualità del prodotto, la creazione di reti di imprese e la diffusione di accordi stabili di filiera. Ai fini dell'attuazione del piano, presso il Ministero, è istituito un Fondo di interventi nel settore cerealicolo con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10 milioni di euro per l'anno 2018. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del fondo.
  2. Il contributo dello Stato alle azioni di cui al comma 1 soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle Pag. 362zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
23. 07. Oliverio, Sani, Fiorio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Burtone, Berretta, Zappulla, Amoddio, Capodicasa, Piccione, Aiello, Barbanti, Battaglia, Bruno Bossio, Censore, Covello, Magorno, Stumpo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interventi per il sostegno del settore cerealicolo e della filiera del grano duro delle regione del Mezzogiorno).

  1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per sostenere la realizzazione del piano di interventi nel settore cerealicolo con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Il piano è finalizzato a contribuire alla ristrutturazione del settore cerealicolo con particolare riguardo alla filiera produttiva del grano duro delle regioni vocate del Mezzogiorno ed alla esigenza di rilanciare le produzioni delle aziende cerealicole, nonché per perseguire il miglioramento della qualità del prodotto e l'integrazione delle suddette aziende con le imprese commerciali e di trasformazione, segnatamente le imprese pastarie e quelle molitorie.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del piano di interventi.
  3. Il decreto di cui al comma 2, è volto a prevedere, in particolare, il conseguimento dei seguenti obiettivi prioritari:
   a) la creazione di un sistema organizzato della pasta di grano duro Made in Italy;
   b) il miglioramento della qualità delle produzioni di grano duro anche ai fini della certificazione e della lotta alle azioni di concorrenza sleale;
   c) la creazione di moderne forme aggregative delle aziende agricole del settore cerealicolo;
   d) lo sviluppo di nuove forme di aggregazione e di relazioni tra le aziende agricole e quelle di trasformazione;
   e) la riduzione dell'inefficienza logistica nei trasporti e nel trasferimenti del prodotto;
   f) sostenere e promuovere le attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza della cerealicoltura, segnatamente del grano duro.

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari 5 milioni di euro per l'anno 2016 ed a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione per ciascuno dei medesimi anni, del Pag. 363fondo di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
23. 014. Mongiello, Cenni, Michele Bordo, Ginefra, Mariano, Capone, Ventricelli, Grassi, Massa, Vico, Di Gioia, Venittelli, Baruffi, Senaldi, Antezza, Falcone.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Classificazione catastale agriturismo).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la lettera i) del comma 1, dell'articolo 19-bis 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere interpretata nel senso che non vanno considerati fabbricati a destinazione abitativa quelli utilizzati per l'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 20 febbraio 2006 n. 96.
23. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 in materia di fabbricati rurali).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.
23. 04. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
23. 02. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Proroga termini in materia di abilitazione delle macchine agricole).

  1 All'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
23. 03. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre Pag. 3641996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni e integrazioni, si interpretano nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge in esame.
23. 08. Oliverio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di depositi fiscali di alcol e bevande alcoliche e in materia di accertamento, liquidazione e pagamento di accise).

  1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo sostituire le parole: «entro il giorno 16» con le parole: «entro l'ultimo giorno lavorativo»;
   b) al quinto periodo dopo le parole: «In caso di ritardo» sono aggiunte le seguenti: «nel pagamento, in deroga all'articolo 18 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
   c) al quinto periodo sostituire le parole: «entro 5 giorni» con le seguenti: «entro 10 giorni».
*23. 010. Fanucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Semplificazioni in materia di depositi fiscali di alcol e bevande alcoliche e in materia di accertamento, liquidazione e pagamento di accise).

  1. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo sostituire le parole: «entro il giorno 16» con le parole: «entro l'ultimo giorno lavorativo»;
   b) al quinto periodo dopo le parole: «In caso di ritardo» sono aggiunte le seguenti: «nel pagamento, in deroga all'articolo 18 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472»;
   c) al quinto periodo sostituire le parole: «entro 5 giorni» con le seguenti: «entro 10 giorni».
*23. 012. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Norme in materia di telematizzazione delle scritture contabili dei depositi fiscali).

  1. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento»;
   b) alla lettera a) dopo le parole: «ai numeri 1), 2)» sono aggiunte le seguenti: «, 3), 7)»;
   c) alla lettera a) dopo le parole: «della lettera a) e 1)» sono aggiunte le seguenti: «e 2»;Pag. 365
   d) alla lettera b) le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento».
**23. 09. Fanucci.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Norme in materia di telematizzazione delle scritture contabili dei depositi fiscali).

  1. All'articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole: «2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento»;
   b) alla lettera a) dopo le parole: «ai numeri 1), 2)» sono aggiunte le seguenti: «, 3), 7)»;
   c) alla lettera a) dopo le parole: «della lettera a) e 1)» sono aggiunte le seguenti: «e 2»;
   d) alla lettera b) le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento».
**23. 013. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Rifiuti portuali).

  1. Al secondo periodo dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, come modificato dall'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: «d'intesa con l'Autorità marittima» sono aggiunte le seguenti: «, che resta competente alla sottoscrizione e gestione del successivo contratto,».
23. 011. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.
(Inammissibile)

Pag. 366

ART. 24.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: il pareggio economico e, entro l'esercizio 2016, con le parole: il pareggio economico e, entro l'esercizio 2018.
24. 5. Coscia, Manzi, Narduolo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti i commi:
  3-bis. Fermo restando il divieto di effettuare nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo per tutta la durata del soprannumero, al personale eventualmente risultante in eccedenza delle fondazioni lirico sinfoniche che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano provveduto a rideterminare le proprie dotazioni organiche, è estesa fino al 31 dicembre 2018 l'applicazione dell'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ivi comprese le disposizioni in materia di liquidazione del trattamento di fine rapporto comunque denominato. A tal fine, si tiene conto del possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018.
  3-ter. Al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità finanziaria delle fondazioni lirico-sinfoniche, ove queste ultime non raggiungano il pareggio di bilancio:
   a) al personale, anche direttivo, delle medesime fondazioni, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;
   b) le fondazioni sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, ivi compresa la chiusura temporanea o stagionale e conseguente impiego part-time temporaneo del personale, anche direttivo, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

  3-quater. Il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, è ridotto in misura del 50 per cento.
  3-quinquies. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e realizzazione, di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
24. 6. Losacco.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonché di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o più regolamenti da adottarsi, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Governo provvede alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e principi direttivi:
   a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;Pag. 367
   b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine del loro inquadramento, alternativamente, come «teatro lirico-sinfonico nazionale», «orchestra nazionale» o «teatro lirico-sinfonico», con conseguente revisione delle loro modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo principi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica, valorizzazione della qualità;
   c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera precedente, anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana;
   d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente.

  3-ter. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al presente articolo sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, delle quali si procede alla ricognizione in sede di emanazione delle disposizioni regolamentari previste dal presente articolo.
24. 7. Losacco.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle celebrazioni dell'anniversario del bimillenario della morte di Publio Ovidio Nasone di cui alla deliberazione del Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale del 17 dicembre 2015, è assegnato al Comune di Sulmona per l'anno 2016 un contributo straordinario pari a 300 mila euro.
  3-ter. All'onere di cui al comma 3 bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
24. 2. Melilli.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 2016, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto»;
   b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013,» sono aggiunte le seguenti: «e a 5 milioni a decorrere dal 2016,».
24. 1. Patrizia Maestri, Romanini.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione Pag. 368e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, o ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.
24. 3. Rampi, Coscia, Bonaccorsi, Piccoli Nardelli, Ascani, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Iori.

  Aggiungere, in fine, il seguente:
  3-bis. Al comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «non si applica» sono inserite le seguenti: «alle istituzioni culturali, nonché».
24. 4. Malisani, Narduolo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Volontariato presso la Protezione civile).

  1. I rimborsi di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, relativamente agli importi effettivamente spettanti determinati in esito all'istruttoria tecnica di competenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono alternativamente riconosciuti, su apposita domanda del datore di lavoro, con le modalità del credito di imposta.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero cedibile, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Tali cessionari possono utilizzare il credito ceduto esclusivamente in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, previa comunicazione della cessione al Dipartimento della protezione civile, secondo modalità stabilite dal medesimo Dipartimento. Per utilizzare il credito in compensazione, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del presente articolo, nonché le modalità per il versamento, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle somme corrispondenti ai crediti di imposta fruiti ai sensi del comma 1, a valere sulle risorse finanziarie finalizzate all'attuazione dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.
24. 023. Ginato.
(Inammissibile)

Pag. 369

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure urgenti in tema di redazione e sottoscrizione dei progetti delle pubbliche amministrazioni).

  1. I tecnici diplomati che siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
24. 06. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Misure urgenti in tema di redazione e sottoscrizione dei progetti negli enti locali).

  1. I tecnici diplomati che siano in servizio presso un ente locale alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
24. 07. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, adibiti ai servizi di trasporto marittimo, terrestre ed aereo, le infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi, inclusi quelli doganali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.
  2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.
24. 01. Oliaro, Monchiero, Librandi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. A norma dell'articolo 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto di abitazione disposto dall'articolo 4, comma 12-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, deve intendersi riferito alla quota di possesso Pag. 370del coniuge non assegnatario e nei limiti di essa.
24. 09. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, dopo le parole: «amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono inserite le seguenti parole: «, e gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale,».
24. 04. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017, il programma triennale delle opere pubbliche di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è abrogato.
24. 03. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Norme per il recupero delle ferrovie dismesse).

  1. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto dei principi della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con Ferrovie dello Stato e previo accordo con regioni ed enti locali interessati, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica, con particolare riferimento al territorio delle piccole comunità. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente come piste ciclabili.
24. 05. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche in tema di silenzio assenso).

  1. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la parola: «non» è soppressa.
24. 013. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni al codice della strada).

  1. I commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», sono abrogati.
  2. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», lettere a) e b), le parole: «in misura non inferiore a un quarto dei quota,» sono soppresse.
24. 019. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

Pag. 371

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Accesso banche dati automobilistiche).

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, dopo le parole: «amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono inserite le seguenti parole: «, e gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale,».
24. 020. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 9 dello Statuto del contribuente).

  1. All'articolo 9, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i commi 2, 2-bis e 2-ter sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Con proprio decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può sospendere o differire il termine per gli adempimenti e i versamenti dei tributi erariali e relative addizionali, nonché dell'imposta regionale per le attività produttive (IRAP) a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili. Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, possono disporre la sospensione o il differimento degli obblighi relativi ai tributi di rispettiva competenza.
  2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo. Gli enti territoriali definiscono le modalità e i termini della ripresa dei versamenti e degli adempimenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, con propri provvedimenti.
  2-ter. Per i tributi erariali e relative addizionali, nonché per l'imposta regionale per le attività produttive (IRAP), non sospesi né differiti, ai sensi del comma 2, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, con danni riconducibili all'evento e individuati, successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni di danno di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi al riconoscimento della condizione di soggetto danneggiato. Agli importi oggetto di rateizzazione è applicato il tasso di interesse legale. I contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, presentano apposita istanza al competente Ufficio dell'agenzia delle entrate, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli enti territoriali, nell'ambito della propria autonomia, stabiliscono le modalità e i termini di presentazione dell'istanza da parte dei contribuenti che hanno i requisiti per usufruire della rateizzazione, relativamente ai tributi di rispettiva competenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Pag. 372presente disposizione, determinati dal temporaneo differimento della riscossione dei tributi di cui al precedente periodo, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo rotativo di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
24. 024. Ginato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Semplificazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità).

  1. All'articolo 63, comma 1, numero 4) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo periodo, dopo le parole: «in materia tributaria» aggiungere le seguenti: «e di violazione del codice della strada».
  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le inconferibilità e le incompatibilità previste dal presente decreto non sussistono, con effetto retroattivo, nel caso in cui le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell'organo di indirizzo dell'ente pubblico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico o regolato o finanziato, siano state conferite dall'amministrazione stessa, purché a titolo gratuito».

  3. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Possono in ogni caso essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione».
24. 011. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi).

  1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
24. 012. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Abrogazione limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni).

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato.
24. 015. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Abrogazione limiti di spesa per convegni, mostre e pubblicità).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, Pag. 373dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300.
24. 010. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Abrogazione limiti di spesa per convegni, mostre e pubblicità).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.
24. 017. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Vincoli all'acquisto di immobili).

  1. All'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 le parole: «gli enti territoriali» sono soppresse.
24. 014. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24 aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Abrogazione attestazione circa l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità del prezzo).

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole: «ne siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle» sono sostituite dalla seguente parola: «delle».
24. 021. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo il Capo V è aggiunto il seguente:

Capo V-bis.
NORME IN MATERIA DI EMERGENZA ABITATIVA

Art. 24-bis.
(Misure urgenti per l'emergenza abitativa).

  1. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la lettera c), è sostituita dalla seguente «alla completa dismissione del proprio patrimonio immobiliare da reddito, nel rispetto dei vincoli di legge ad esso applicabili, anche mediante il conferimento parziale del medesimo al fondo di investimento immobiliare costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso la società di gestione del risparmio di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, Pag. 374n. 111, con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia operativa ed una maggiore efficienza economica».
  2. Gli oneri sostenuti per le attività già svolte ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2014, in relazione agli immobili di proprietà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale non conferiti al fondo di cui al comma 1, comunque ricompresi nei piani di alienazione, sono rimborsati alla società di cui all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in concorso con l'Agenzia del demanio, a valere sulle risorse con vincolo di destinazione assegnate.
  3. Al fine di favorire l'assolvimento della vendita dei beni immobili trasferiti per effetto dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27, febbraio 2009, n. 14, l'Istituito nazionale della previdenza sociale promuove la definizione del relativo contenzioso privilegiando soluzioni transattive o di bonario componimento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a procedere all'alienazione delle unità residenziali di pregio, per le quali pende ricorso dinanzi al giudice amministrativo e/o civile avverso la qualificazione di pregio del cespite e/o la determinazione del prezzo di vendita delle singole unità, al prezzo a suo tempo definito dall'Agenzia del Territorio, ove non inferiore al valore determinato dall'Agenzia del Territorio medesima in sede di retrocessione per effetto dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, senza alcuna riduzione o abbattimento previsti per le unità immobiliari non di pregio, a condizione che vengano abbandonati i giudizi in corso, con compensazione delle spese, e che i conduttori rinunzino ad eventuali richieste risarcitorie o di restituzione del canone corrisposto nelle more del giudizio e che risultino in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.
  4. L'INPS è autorizzato a procedere all'alienazione di immobili da reddito di proprietà dell'Istituto aventi caratteristiche idonee a fronteggiare l'emergenza abitativa situati nel territorio dei Comuni delle Città Metropolitane mediante l'inclusione nelle procedure di trasferimento di immobili agli enti territoriali di cui all'articolo 56 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98. A tale scopo, il valore complessivo degli immobili trasferiti, da determinarsi a cura dell'Agenzia delle Entrate, è computato ai fini del raggiungimento dell'importo di cui all'articolo 1, comma 608 della legge 28 dicembre 2015, fino a concorrenza dello stesso.
  5. Dopo il comma 12 dell'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 è aggiunto il seguente:
  «Al fine di incrementare la redditività del patrimonio immobiliare non strumentale gli enti previdenziali pubblici destinatari delle disposizioni di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, possono procedere, per le unità residenziali loro retrocesse in forza di quanto previsto all'articolo 43-bis della legge n. 14 del 2009, alla messa a reddito delle unità libere, nonché al rinnovo dei contratti in scadenza, applicando i canoni di locazione determinati sulla base degli accordi territoriali sottoscritti tra le organizzazioni sindacali dell'inquilinato maggiormente rappresentative a livello nazionale e gli enti previdenziali pubblici. Le disposizioni di cui al precedente capoverso non si applicano alle unità residenziali di pregio, i cui contratti scaduti sono rinnovati sulla base delle quotazioni dell'Osservatorio sul mercato immobiliare della Agenzia delle Entrate riferite al semestre precedente quello di scadenza del contratto.
24. 02. Dell'Aringa.
(Inammissibile)

Pag. 375

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Spese per l'acquisto di mobili e arredi).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 141 è abrogato.
24. 016. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche alla Legge 7 aprile 2014, n. 56).

  1. Alla legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 130, terzo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «e può prevedere l'istituzione di municipi nei territori di tali comunità o di alcune di esse, analogamente a quanto previsto dall'articolo 16 del testo unico»;
   b) all'articolo 1, comma 130, quinto periodo, sono aggiunte le seguenti parole: «; le popolazioni dei comuni incorporati sono inoltre sentite, mediante referendum consultivo comunale, sull'opportunità di richiedere l'istituzione di municipi, il cui esito favorevole deve essere recepito in sede di integrazione dello statuto comunale.»;
   c) all'articolo 1, comma 132 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Parimenti, i comuni risultanti da una incorporazione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti al procedimento di incorporazione, non oltre il quinto anno successivo alla legge regionale di incorporazione.».
24. 08. Fanucci, Parrini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interventi di modifica delle modalità di gestione delle riduzioni di risorse previste dal decreto-legge n. 66 del 2014).

  1. Al decreto-legge n. 66 del 24 aprile 2014, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole «per l'acquisto di beni e servizi» sono soppresse;
   b) l'articolo 14 è soppresso;
   c) l'articolo 15 è soppresso;
   d) il comma 4 dell'articolo 24 è soppresso».
24. 018. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.

  1. Le disposizioni di cui al punto 2.5 dell'Allegato tecnico A al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1o dicembre 2015, n. 203 si applicano anche agli impianti già in proroga ai sensi dell'articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, ivi inclusi gli impianti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 31-bis del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e comunque non oltre la scadenza della massima proroga concedibile. I termini di cui al punto 2.5.2 del citato decreto ministeriale si applicano dalla data di scadenza originaria della vita tecnica dell'impianto».
24. 025. Bini, Borghi, Fanucci.
(Inammissibile)

Pag. 376

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Interventi di manutenzione ANAS).

  1. Al comma 875, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «provinciali,» sono aggiunte le seguenti: «e comunali,».
24. 022. Ginato.
(Inammissibile)

DIS.

  Al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.
(Soppressione della società Equitalia S.p.A.).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 le funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite alla società Equitalia S.p.A. dall'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono trasferite all'Agenzia delle entrate.
  2. Entro il termine indicato al comma 1, l'Agenzia delle entrate istituisce, nel proprio ambito, la Direzione centrale per la riscossione, alla quale è attribuito l'esercizio delle funzioni di cui al medesimo comma 1.
  3. L'agenzia delle entrate subentra integralmente nei rapporti attivi e passivi relativi all'esercizio delle funzioni di riscossione nazionale della società Equitalia S.p.A. e delle società pubbliche ad essa collegate, che sono soppresse a decorrere dalla data indicata al comma 1.

Art. 1-ter.
(Disposizioni in materia di riscossione).

  1. La Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate, per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite ai sensi dell'articolo 1-bis, si avvale degli uffici centrali e periferici della medesima Agenzia.
  2. Gli interessi le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento delle cartelle esattoriali, maturati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e sono sostituiti dai pagamento di un interesse pari alla misura del tasso di interesse legale, da applicare sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti ai sensi del comma 3. Il presente comma non si applica alle cartelle esattoriali in relazione alle quali è stata pronunciata una sentenza passata in giudicato avente ad oggetto i reati previsti dagli articoli da 2 a 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di istituzione della Direzione centrale per la riscossione prevista ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'attuazione del presente articolo.
  4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interessi, le more e gli aggi per il ritardato o mancato pagamento connessi alle cartelle esattoriali non possono complessivamente superare il limite stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.

Art. 1-quater.
(Disposizioni in materia di personale della Direzione centrale per la riscossione dell'Agenzia delle entrate e regime transitorio).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il patrimonio e Le strutture della società Equitalia S.p.A. e delle società pubbliche ad essa collegate sono trasferiti all'Agenzia delle entrate.
  2. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività di riscossione previste dalla presente legge, l'Agenzia delle entrate, entro il termine di cui al Pag. 377comma 1, è autorizzata ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il 50 per cento delle assunzioni è riservato al personale già dipendente della società Equitalia S.p.A. e delle società ad essa collegate. La riserva è valida fino all'impiego di tutto il medesimo personale.
  3. La società Equitalia S.p.A., entro il termine di cui al comma 1, continua ad operare in regime transitorio sulla base delle modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1-quinquies.
(Disposizioni finali).

  1. Il capitale sociale della società Equitalia S.p.A. e delle società ad essa collegate è versato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
  2. Entro il 31 dicembre 2016 la società Equitalia S.p.A. è tenuta a trasmettere agli enti creditori le comunicazioni di inesigibilità al fine del discarico per inesigibilità e della reiscrizione nei ruoli previsti dagli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.
  3. Gli enti creditori entro due anni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma 2, effettuano i relativi controlli. A tale fine la documentazione cartacea è richiesta direttamente all'Agenzia delle entrate. Entro i successivi due anni per i ruoli dichiarati inesigibili in via definitiva e contenenti crediti tributari erariali, l'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze la percentuale di abbattimento dei crediti tributari ai fini della svalutazione dei residui attivi da iscrivere nel bilancio di previsione dello Stato. Entro il medesimo termine, gli enti creditori diversi dallo Stato hanno l'obbligo di rettificare l'ammontare dei residui attivi nei rispettivi bilanci di previsione.

Art. 1-sexies.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-ter si provvede ai sensi dei commi da 2 a 5 del presente articolo.
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  5. A In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a Pag. 378decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015».

   b) al titolo del disegno di legge aggiungere, in fine, le seguenti parole: Disposizioni in materia di soppressione della società Equitalia S.p.A. e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate, nonché determinazione del limite massimo degli oneri a carico dei contribuenti nei procedimenti di riscossione.
Dis. 1. 01. Cancelleri, Pesco, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa, Sibilia.
(Inammissibile)