CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 luglio 2016
668.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 98/2016: Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. C. 3886 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione Giustizia,
   esaminato il decreto-legge in oggetto,
   rilevato che:
    il decreto-legge n. 191/2015, convertito dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, prevede che, nell'ambito delle procedure finalizzate alla cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, i commissari straordinari individuano l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che presentano determinati requisiti;
    la lettera a) del comma 4 dell'articolo 1 integra il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, attraverso l'aggiunta di due periodi, al fine di consentire la proroga, per un periodo non superiore a 18 mesi, del termine ultimo, già fissato al 30 giugno 2017, previsto per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (c.d. Piano ambientale), adottato con il D.P.C.M. del 14 marzo 2014, e comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53;
    la lettera b) del comma 4 modifica l'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015, al fine di estendere anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi delegati, l'esclusione dalla responsabilità penale o amministrativa a fronte di condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale;
    l'esclusione di responsabilità era prevista dal decreto-legge del 2015 in relazione all'attività posta in essere dal commissario straordinario e dai suoi delegati in attuazione del piano ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;
    il decreto-legge in esame estende l'ambito soggettivo delle cause che escludono la responsabilità penale o amministrativa ai soggetti che subentrano al commissario straordinario nell'attività di adempimento a quanto previsto dal Piano ambientale, per cui una volta che si considera legittima l'esclusione di responsabilità del commissario straordinario non vi è ragione per contestare l'estensione di questa esclusione ai soggetti che sono chiamati a svolgere la medesima attività svolta dallo stesso commissario;
    al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo appare opportuno delimitare sotto il profilo temporale la durata della causa di esclusione di responsabilità tenendo conto che è possibile una proroga del termine, già fissato al 30 giugno 2017, di attuazione del Piano per un periodo non superiore a 18 mesi;
    sarebbe, pertanto, opportuno precisare che, anche per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente Pag. 138da questi delegati la disciplina relativa alla responsabilità penale ed amministrativa si applica fino alla scadenza del 30 giugno 2017 ovvero, sino al termine eventualmente prorogato ai sensi del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1, comma 4, lettera b), sia previsto che all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015 sia aggiunto il seguente periodo: «Per quanto attiene all'affittuario o acquirente e ai soggetti funzionalmente da questi delegati la disciplina di cui al periodo precedente si applica fino alla scadenza del 30 giugno 2017 ovvero, sino al termine eventualmente prorogato ai sensi del precedente comma 5.».

Pag. 139

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. C. 2281, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo le parole: abilitazione dello Stato inserire le seguenti: e l'iscrizione ad un albo professionale.

  Conseguentemente al comma 2, capoverso, dopo le parole: un'arte sanitaria aggiungere le seguenti: per le quali è richiesta l'abilitazione dello Stato e l'iscrizione ad un albo professionale.

  Conseguentemente al comma 3, capoverso, dopo le parole: un'arte sanitaria inserire le seguenti: per le quali è richiesta l'abilitazione dello Stato e l'iscrizione ad un albo professionale.
1. 11. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso «Art. 348», primo comma, sostituire le parole: fino a due anni con le seguenti: da sei mesi a tre anni.
1. 10. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso «Art. 348», secondo comma, sostituire le parole: delle attrezzature e degli strumenti utilizzati con le seguenti: delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.
1. 12. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso articolo 348, dopo la parola: utilizzati inserire le seguenti: e la trasmissione, ove ne ricorrano i presupposti, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dell'attività regolarmente esercitata.
1. 1. Rondini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 348», dopo il secondo comma, inserire il seguente: La condanna per il delitto di cui al presente articolo importa l'interdizione di cui all'articolo 30 per una durata da due a cinque anni.
1. 20. Il Relatore.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 443 del codice penale le parole: «detiene per il commercio,» sono soppresse.
1. 3. Sarro.

  Al comma 2, al capoverso, dopo le parole: nell'esercizio abusivo di una professione inserire le seguenti: per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
1. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 3, capoverso, dopo le parole: nell'esercizio abusivo di una professione inserire le seguenti: per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
1. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 140

  Dopo il comma 3, in fine, aggiungere il seguente comma: L'abilitato a norma di legge all'esercizio dell'odontoiatria che collabora con colui che esercita abusivamente l'odontoiatria è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.000 a 50.000 euro e l'interdizione da 3 a 5 anni dall'esercizio della professione. La sentenza passata in giudicato deve essere trasmessa al competente Ordine professionale per l'esecuzione automatica dei provvedimenti interdittori dall'attività.
1. 2. Rondini.

ART. 2.

  Al comma 1, sostituire le parole: 500 a 1.500 euro con le seguenti: 1.500 a 3.000 euro.
2. 1. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 3.

  Al comma 3, al capoverso, dopo le parole: attestato di abilitazione inserire le seguenti: richiesto dalla normativa vigente.
3. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 7.500 con le seguenti: è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza, la confisca delle attrezzature e degli strumenti utilizzati e la trasmissione al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni dell'attività regolarmente esercitata.
3. 2. Rondini.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi»;
   b) alle parole: «si applicano» sono premesse le seguenti: «in caso di reiterazione».
4. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

  1. I soci di società operanti nel settore odontoiatrico, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere iscritti all'Albo degli odontoiatri.
  Non è concessa alcuna autorizzazione per l'esercizio in strutture odontoiatriche intestate a sanitari non in possesso dei titoli abilitanti all'esercizio della professione odontoiatrica di cui alla Legge 409/85 ovvero a società operanti nel settore odontoiatrico in cui il Direttore sanitario o un suo delegato non sia iscritto all'Albo degli odontoiatri.
4. 07. Il Relatore.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 5.

  1. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sopprimere le parole: «purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente».
4. 01. Sarro.

Pag. 141

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 5.

  1. All'articolo 68, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 sopprimere le parole: «purché non si utilizzino principi attivi realizzati industrialmente».
  2. Per eseguire preparazioni galeniche, il farmacista può, nel rispetto delle norme di buona preparazione della Farmacopea Ufficiale, far ricorso, quale materia prima, a medicinali di origine industriale di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea.
4. 02. Sarro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 5.

  1. Nell'allestimento di preparazioni galeniche, il prezzo delle sostanze impiegate si determina raddoppiando quello di acquisto, del quale deve essere conservata prova documentale.
4. 03. Sarro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 5.

  1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
  Gli esercenti le professioni o arti sanitarie possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia, ad eccezione dei professionisti abilitati alla prescrizione di medicinali.
  2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000.
4. 04. Sarro.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 5.

  1. L'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie.
  Le professioni mediche non possono essere esercitate cumulativamente con la professione di farmacista.
  2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che facciano qualsiasi convenzione con farmacisti sulla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra l'applicazione delle disposizioni contenute negli artt. 170 e 172, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a 20.000.
4. 05. Sarro.

  All'articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   al comma 2, lettera d), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: Gli esperti indipendenti si astengono dalla valutazione ovvero dallo svolgimento di attività non estimative qualora versino in una situazione di conflitto di interessi o sussistano cause di incompatibilità nei confronti del singolo Oicr. L'incarico di valutazione non può avere durata superiore a un triennio e può essere rinnovato o nuovamente conferito una sola volta.
4. 06. Zan.

Pag. 142

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. C. 2281, approvata dal Senato.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso Art. 348, dopo la parola: utilizzati inserire le seguenti: e la trasmissione, nel caso in cui il medesimo soggetto eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni della professione o attività regolarmente esercitata.
1. 1. Rondini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 348» dopo il secondo comma aggiungere il seguente: Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15000 a 75000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
1. 2. Rondini.

ART. 4.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  1. Ogni società operante nel settore odontoiatrico deve nominare un direttore sanitario, iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva non potendo cumulare medesimi incarichi. Resta fermo che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 che prestano la propria attività come liberi professionisti ovvero all'interno di società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i requisiti sopra indicati.
4. 07. Il Relatore.

Pag. 143

ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di esercizio abusivo di una professione e di obblighi professionali. C. 2281, approvata dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso Art. 348, primo comma, sostituire le parole: fino a due anni con le seguenti: da sei mesi a tre anni.
1. 10. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 348, secondo comma, sostituire le parole: delle attrezzature e degli strumenti utilizzati con le seguenti: delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato.
1. 12. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso Art. 348, dopo la parola: utilizzati inserire le seguenti: e la trasmissione, nel caso in cui il medesimo soggetto eserciti regolarmente una professione o attività, al competente Ordine, Albo o Registro per l'interdizione da 1 a 3 anni della professione o attività regolarmente esercitata.
1. 1. (Nuova formulazione) Rondini.

  Al comma 2, al capoverso, dopo le parole: nell'esercizio abusivo di una professione inserire le seguenti: per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
1. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 3, al capoverso, dopo le parole: nell'esercizio abusivo di una professione inserire le seguenti: per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato.
1. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso «Art. 348» dopo il secondo comma aggiungere il seguente: Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 15000 a 75000 euro nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.
1. 2. (Nuova formulazione) Rondini.

ART. 2.

  Al comma 1, le parole: 500 a 1.500 euro sono sostituite dalle seguenti: 1.500 a 3.000 euro.
2. 1. Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 3.

  Al comma 3, al capoverso, dopo le parole: attestato di abilitazione inserire le seguenti: richiesto dalla normativa vigente.
3. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 144

ART. 4.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:
  1. Ogni società operante nel settore odontoiatrico deve nominare un direttore sanitario, iscritto all'albo degli odontoiatri da almeno 7 anni, che avrà la responsabilità del centro operativo a lui assegnato e che opererà in via esclusiva non potendo cumulare medesimi incarichi. Resta fermo che l'esercizio dell'attività odontoiatrica è consentito esclusivamente a soggetti in possesso dei titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409 che prestano la propria attività come liberi professionisti ovvero all'interno di società operanti nel settore odontoiatrico in cui il direttore sanitario abbia i requisiti sopra indicati.
4. 07. (Nuova formulazione) Il Relatore.