CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2016
659.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016. Emendamenti C. 3821 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminate le proposte emendative Gianluca Pini 5.1, Gagnarli 31.3, Kronbichler 31.01, Gianluca Pini 32.1 e 32.2 alla legge europea 2015-2016, presentati presso la XIV Commissione,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative Gianluca Pini 5.1, Gagnarli 31.3, Kronbichler 31.01, Gianluca Pini 32.1 e 32.2.

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3828 Boccia, recante «Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243»;
   considerato che la proposta di legge non apporta modificazioni alla disciplina concernente il Documento di economia e finanza (DEF) di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 relativamente alla presentazione, in allegato a tale Documento, dell'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 e della Relazione sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, previsti rispettivamente ai commi 8 e 9 del medesimo articolo 10;
   rilevata l'opportunità di coordinare il disposto del comma 8 dell'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 con la nuova disciplina recata dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto-legislativo n. 50 del 2016, che ha abrogato i commi da 1 a 5 della citata legge n. 443 del 2001 ed ha contestualmente definito una nuova normativa riguardante la programmazione delle infrastrutture prioritarie per lo sviluppo del Paese,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 3

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 1.

  Al comma 2, sostituire le parole: beni paesaggistici, storici, culturali e ambientali con le seguenti: beni culturali, paesaggistici e ambientali
1. 505. Il Relatore.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. La rete nazionale di mobilità dolce è sviluppata in coerenza con il sistema nazionale di ciclovie turistiche previsto dall'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché con il Piano straordinario della mobilità turistica, di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 83 del 2014.
1. 501. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART 2.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b) sostituire le parole: di cui alla lettera a) con le seguenti: costituito da percorsi pedonali e per utenti a mobilità ridotta, percorsi ciclabili, percorsi equestri, cammini storici, percorsi religiosi, strade bianche, tratturi e strade locali a basso traffico, treni turistici, percorsi velo-rail, alzaie lungo i fiumi, canali ed aree vallive e altre tipologie che consentono utilizzi sostenibili,
2. 500. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti: 3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede ad aggiornare con cadenza triennale la rete nazionale della mobilità dolce e le linee guida della mobilità dolce, con le medesime modalità di cui al comma 1. Le regioni adeguano il programma regionale di mobilità dolce nei successivi novanta giorni dalla data di approvazione dell'aggiornamento di cui al periodo precedente.
  4. Con il decreto di cui al comma 1 vengono altresì individuati i soggetti competenti alla manutenzione delle infrastrutture realizzate, anche mediante accordi ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge n. 241 del 1990.
3. 500. Il Relatore.

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ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente: 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica l'elenco delle linee ferroviarie dismesse, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari di competenza statale. Il medesimo ministero provvede altresì a richiedere agli enti proprietari diversi dallo Stato l'elenco delle linee ferroviarie dismesse di loro competenza. I predetti elenchi sono aggiornati entro il 31 dicembre di ogni anno. Di tale elenco si avvalgono il Ministro per i beni e le attività culturali e le Regioni per quanto previsto all'articolo 3, commi 1 e 2.
  2. Il Ministero per i beni e le attività culturali può formulare proposte e osservazioni in ordine alla dismissione delle linee ferroviarie di interesse culturale, paesaggistico e turistico.
  3. La proprietà delle aree di sedime delle ferrovie dismesse rimane in capo ai soggetti proprietari che sono tenuti a consentirne l'uso come vie verdi, previa stipulazione di specifici accordi, da redigersi secondo quanto previsto nelle linee guida della mobilità dolce, di cui all'articolo 4 della presente legge.
5. 500. Il Relatore.

Tit. 1.

  Sostituire il titolo con il seguente: Norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate.
Tit. 1. Il Relatore.

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ALLEGATO 4

Norme per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ferroviario in abbandono e la realizzazione di una rete della mobilità dolce. Nuovo testo unificato C. 72 Realacci, C. 599 Bocci, C. 1640 Famiglietti e C. 1747 Busto.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE

ART. 1.

  Al comma 2, sostituire le parole: la rivitalizzazione con le seguenti: il ripristino.
1. 6. (Nuova formulazione) Pastorelli, Locatelli, Lo Monte, Marzano.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: al recupero e al riutilizzo delle infrastrutture territoriali in disuso, aggiungere la seguente: dismesse.
4. 12. (Nuova formulazione) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: possono concorrere aggiungere le seguenti: al finanziamento per la realizzazione ovvero per la gestione delle opere.
4. 11. (Nuova formulazione) Carrescia.