CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 giugno 2016
655.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504-A, approvata dalla 12a Commissione permanente del Senato.

RELAZIONE TECNICA

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ALLEGATO 2

Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernenti il contenuto della legge di bilancio, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. C. 3828 Boccia.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 6, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole da: «la Camera dei deputati» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «i membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché gli organi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, hanno accesso diretto, sulla base di apposite intese, alle banche dati delle amministrazioni pubbliche e ad ogni altra fonte informativa gestita da soggetti pubblici rilevante ai fini del controllo della finanza pubblica».
1. 1. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti:, ivi compresa la Presidenza del Consiglio dei ministri,.
1. 2. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fratoianni, Airaudo.

  Al comma 1, sostituire le parole: ai fini del controllo della finanza pubblica, anche al fine di consentirne la consultazione da parte dei membri del Parlamento con le seguenti: ai fini del controllo della finanza pubblica e al fine di consentirne la piena consultazione da parte dei membri del Parlamento.
1. 3. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fratoianni, Airaudo.

  Al comma 1, dopo le parole: anche al fine di consentirne la aggiungere la seguente: piena.
1. 4. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fratoianni, Airaudo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 6, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «in formato elettronico elaborabile» sono inserite le seguenti: «, secondo lo standard ISO 9241, in forma aggregata e disaggregata, in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e riutilizzabili ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità».
  1-ter. All'articolo 6 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. I software utilizzati ai fini della realizzazione, aggiornamento e fruizione del sito di cui al comma 2 sono in formato aperto e riutilizzabili ai sensi degli articoli 68 e 69 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

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  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1:
   all'aliena, le parole: pari a 3.010.000 euro per l'anno 2016, a 2.540.000 euro per l'anno 2017 e a 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018 sono sostituite dalle seguenti: pari a 3.210.000 euro per l'anno 2016, a 2.560.000 euro per l'anno 2017 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018;
   dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
    c-bis) quanto a 200.000 euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
    c-ter) quanto a 20.000 euro a decorrere dall'anno 2017 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016- 2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
1. 5. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   sostituire la lettera
b) con la seguente:
    b) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
     «c) il disegno di legge di bilancio, da presentare alle Camere entro il 15 ottobre di ogni anno»;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) al comma 2, la lettera d) è abrogata.
   alla lettera e), sostituire le parole: lettere a), b), d) ed e) con le seguenti: lettere a), b), c) ed e).
1. 6. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fratoianni, Airaudo.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: dodici giorni con le seguenti: tre giorni.
1. 7. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fratoianni, Airaudo.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: dodici giorni con le seguenti: sette giorni.
1. 8. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fratoianni, Airaudo.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: dodici con la seguente: quindici.
1. 38. Palese.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: comma 2-bis aggiungere il seguente periodo:. In ogni caso, i contenuti del disegno di legge del bilancio dello Stato non possono essere diffusi da parte dei membri del Governo prima della avvenuta trasmissione alle Camere
1. 9. Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fratoianni, Airaudo.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «dell'articolo 11, comma 3, lettera m)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 21, Pag. 114comma 1-ter, lettera g)» e le parole: «Patto di stabilità interno» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «concorso agli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti territoriali»;
   b) i commi 3 e 4 sono abrogati.
1. 37. Palese.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 21, comma 1-ter, lettera g), nella Nota di aggiornamento del DEF di cui all'articolo 10-bis, viene definito il quadro di riferimento normativo volto a garantire il concorso degli enti territoriali, articolato per singoli livelli, agli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243».
1. 16. Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

  Al comma 4, sostituire il capoverso 1-bis con il seguente:
  «1-bis. Il progetto di documento programmatico di bilancio per l'anno successivo è trasmesso alla Commissione europea e all'Eurogruppo entro il 15 ottobre previa presentazione formale alle Camere».
1. 10. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 4, capoverso 1-bis, sostituire le parole: di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, con le seguenti: previsto dall'ordinamento dell'Unione europea,.
1. 11. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 5, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 2, sostituire la parola: «triennio», ovunque ricorra, con la seguente: «quinquennio».
1. 12. Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 5, sopprimere le lettere a) e b).
1. 13. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, lettera e), dopo le parole: «ordinamento europeo» aggiungere le seguenti: «e dalla strategia europea per la crescita dell'economia e dell'occupazione assunti dall'Unione europea».

  Conseguentemente, al medesimo comma 5, sopprimere la lettera b).
1. 14. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, la lettera e), è sostituita dalla seguente:
    «e) gli obiettivi programmatici, definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo, indicati per ciascun anno del periodo di riferimento, in rapporto al prodotto interno lordo e, tenuto conto della manovra di cui alla lettera f), per l'indebitamento netto, per i contratti e gli strumenti finanziari derivati, per il saldo di cassa, al netto e al lordo degli interessi e delle eventuali misure una tantum ininfluenti sul saldo strutturale del conto economico delle amministrazioni Pag. 115pubbliche, e per il debito delle amministrazioni pubbliche, articolati per i sottosettori di cui alla lettera a);».
1. 15. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 2, lettera e), le parole: «definiti in coerenza con quanto previsto dall'ordinamento europeo» sono soppresse.
1. 17. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: le parole «del periodo di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo non inferiore a 20 anni» e.
1. 27. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole «periodo di riferimento» sono inserite le seguenti: «e proiettati per non meno di 15 anni successivi al periodo di riferimento» e.
1. 26. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera
a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole «in rapporto al prodotto interno lordo» sono inserite le seguenti: «, all'indicatore Better Life Index, nonché ai relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)» e;
   dopo la lettera b) inserire la seguente:
    b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: «interno lordo» sono inserite le seguenti: «, dell'indicatore Better Life Index, nonché dei relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)»;
   sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere i seguenti:
  12-sexies. Al disegno di legge di bilancio è allegata un'apposita relazione, che evidenzi l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore Better Life Index, nonché dei relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

  12-septies. La relazione di cui al comma 12-sexies è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
1. 18. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera
a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole «in rapporto al prodotto interno lordo» sono inserite le seguenti: «, all'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché ai relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)» e;
   dopo la lettera b) inserire la seguente:
    b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: «interno lordo» sono aggiunte le seguenti: «, dell'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché dei relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)»;Pag. 116
   sostituire la lettera f) con la seguente:
    f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché dei relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere i seguenti:
  12-sexies. Al disegno di legge di bilancio è allegata un'apposita relazione, che evidenzi l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché dei relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

  12-septies. La relazione di cui al comma 12-sexies è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
1. 19. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera
a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole «in rapporto al prodotto interno lordo» sono inserite le seguenti: «, all'indicatore Genuine Progress Indicator» e;
   dopo la lettera b) inserire la seguente:
    b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: «interno lordo» sono aggiunte le seguenti: «, dell'indicatore Genuine Progress Indicator»;
   sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere i seguenti:
  12-sexies. Al disegno di legge di bilancio è allegata un'apposita relazione, che evidenzi l'evoluzione dell'andamento Genuine Progress Indicator di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

  12-septies. La relazione di cui al comma 12-sexies è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
1. 20. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera
a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole «in rapporto al prodotto interno lordo» sono inserite le seguenti: «, agli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale» e;
   dopo la lettera b) inserire la seguente:
    b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: «interno lordo» sono aggiunte le seguenti: «, degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale»;
   la lettera f) è soppressa.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, lettera f), dopo il capoverso 12-quinquies, aggiungere i seguenti:
  12-sexies. Al disegno di legge di bilancio è allegata un'apposita relazione, che evidenzi l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile Pag. 117adottati a livello internazionale, di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio.

  12-septies. La relazione di cui al comma 12-sexies è aggiornata al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
1. 21. Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera
a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole «in rapporto al prodotto interno lordo» sono inserite le seguenti: «, all'indicatore Better Life Index, nonché ai relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)» e;
   dopo la lettera b) inserire la seguente:
    b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: «interno lordo» sono inserite le seguenti: «, dell'indicatore Better Life Index, nonché dei relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)»;
   sostituire la lettera f) con la seguente:
    f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore Better Life Index, nonché dei relativi indici, sviluppato dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.».
1. 22. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera
a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole «in rapporto al prodotto interno lordo» sono inserite le seguenti: «, all'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché ai relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)» e;
   dopo la lettera b) inserire la seguente:
    b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: «interno lordo» sono inserite le seguenti: «, dell'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché dei relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)»;
   sostituire la lettera f) con la seguente:
    f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore di Benessere Equo e Sostenibile, nonché dei relativi indici, sviluppato dal Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.».
1. 23. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera
a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole «in rapporto al prodotto interno lordo» sono inserite le seguenti: «, all'indicatore Genuine Progress Indicator»;Pag. 118
   dopo la lettera b) inserire la seguente:
    b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: «interno lordo» sono inserite le seguenti: «, dell'indicatore Genuine Progress Indicator»;
   sostituire la lettera f) con la seguente:
    f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento dell'indicatore Genuine Progress Indicator, di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.».
1. 24. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:
   alla lettera
a), dopo le parole: lettera e) inserire le seguenti: dopo le parole «in rapporto al prodotto interno lordo» sono inserite le seguenti: «, agli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale»;
   dopo la lettera b) inserire la seguente:
    b-bis) al comma 2, lettera i), dopo le parole: «interno lordo» sono inserite le seguenti: «, degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale»;
   sostituire la lettera f) con la seguente:
    f) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  «10-bis. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di benessere equo e sostenibile adottati a livello internazionale, di cui al comma 2, lettera e), sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.».
1. 25. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) al comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
    «e-bis) gli scostamenti tra gli obiettivi programmatici di cui alla lettera e) assunti dai Documenti di economia e finanza del quinquennio precedente ed i risultati effettivamente conseguiti, nonché l'analisi delle cause di tali scostamenti;».
1. 28. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 5, sopprimere la lettera c).
1. 29. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 3, lettera f), sono inserite, in fine, le seguenti parole: «e sulla gestione, consistenza e previsione dei rischi finanziari correlati all'assunzione di strumenti finanziari derivati».
1. 30. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 5, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) al comma 5, alla lettera d), dopo le parole: «sistema economico» sono inserite le seguenti: «, di impatto ambientale, di redistribuzione della ricchezza, di giustizia sociale, di qualità della vita dei cittadini, di diseguaglianze territoriali, di sostenibilità del debito pubblico».
1. 36. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

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  Al comma 5, sopprimere la lettera d).
1. 31. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 5, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Qualora nell'imminenza della presentazione del DEF si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso al DEF.».

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Qualora nell'imminenza della presentazione della nota di aggiornamento al DEF si verifichino gli eventi eccezionali di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, la relazione di cui al comma 3 del medesimo articolo 6 può essere presentata alle Camere come annesso alla nota di aggiornamento al DEF.».
1. 39. Palese.

  Al comma 5, lettera d), capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, che sarà approvato con una deliberazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti.
1. 32. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. Al fine di integrare le previsioni macroeconomiche di cui al comma 2,

lettera c), con l'analisi di altri aspetti socio-economici dello sviluppo umano e rendere più trasparenti i legami tra strumenti e fini dell'intervento pubblico, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti, sentito l'ISTAT, sono individuati indicatori multivariati di benessere sociale volti a stimare l'equità e la sostenibilità dello sviluppo, tenendo conto delle dimensioni socio-economiche già adottate a livello nazionale e di quelle condivise in ambito internazionale.
  10-ter. In apposito allegato al DEF, sono riportati l'andamento, nel triennio precedente, degli indicatori di cui al comma 10-bis, nonché le previsioni sull'evoluzione degli stessi per ciascun anno del periodo di riferimento, anche sulla base delle misure previste per il raggiungimento degli obiettivi programmatici di politica economica di cui al comma 2, lettera f), e, per il medio e lungo periodo, sulla base dei contenuti dello schema del Programma nazionale di riforma di cui al comma 5.
  10-quater. Con apposita relazione, da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro il 15 febbraio di ciascun anno, è evidenziata l'evoluzione dell'andamento degli indicatori di cui al comma 10-bis, sulla base degli effetti determinati dalla legge di bilancio per il triennio in corso.
  10-quinquies. Le modalità di calcolo degli indicatori di cui al comma 10-bis possono essere aggiornate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'ISTAT, sentite le competenti Commissioni parlamentari».
1. 33. Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Di Gioia, Tabacci.

  Al comma 5, lettera f), apportare le seguenti modifiche:
   al capoverso 10-
bis, sostituire le parole: sostenibile adottati a livello internazionale con le seguenti: sostenibile (BES) selezionati e definiti dal Comitato per gli Pag. 120indicatori di benessere equo e sostenibile istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze;
   al capoverso 10-ter, sostituire le parole: sostenibile adottati a livello internazionale con le seguenti: sostenibile (BES).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per gli indicatori di benessere equo e sostenibile di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'economia e delle finanze o da un suo rappresentante delegato e ne fanno parte il Presidente dell'istituto nazionale di statistica e il Governatore della Banca d'Italia, o loro rappresentanti delegati. Il Comitato è integrato con esperti della materia di comprovata esperienza scientifica provenienti da università ed enti di ricerca.
  2. Il Comitato di cui al comma 1 provvede a selezionare e definire, sulla base dell'esperienza maturata a livello nazionale ed internazionale, gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotto dalla presente legge. I predetti indicatori sono successivamente adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema del predetto decreto. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri.
  3. La partecipazione al Comitato di cui al comma 1 è svolta a titolo gratuito, rimanendo escluso qualsiasi compenso o rimborso di spese a qualsiasi titolo richiesti.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al funzionamento del Comitato di cui al comma 1, anche ai fini del supporto logistico e amministrativo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. 34. Marcon, Alberto Giorgetti, Melilla.

  Al comma 5, sopprimere la lettera g).
1. 35. Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. L'articolo 12 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è abrogato.

  6-ter. All'articolo 14, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 4, è sostituito dal seguente:
    «Entro il 31 maggio, il 30 settembre e il 30 novembre il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pubblica una relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche riferita, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre e ai primi nove mesi dell'anno. La relazione pubblicata entro il 30 settembre riporta l'aggiornamento della stima annuale del conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche»;
   b) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quelle dirette a recepire l'aggiornamento del piano dei conti, nel suo modulo finanziario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 2013, n. 132, previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, e di cui all'articolo 4 del decreto Pag. 121legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che sono effettuate contestualmente all'aggiornamento del piano dei conti stesso».
1. 40. Palese.

ART. 2.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione della legge di bilancio»;
   b) al comma 1, terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio»;
   c) al comma 3, quarto periodo, le parole: «dall'articolo 11, comma 3, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 21, comma 1-ter, lettera a)»;

  Conseguentemente, dopo il comma 4 inserire il seguente:
  4-bis. All'articolo 22-bis, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il disegno di legge di stabilità e» sono soppresse.
2. 1. Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

  Al comma 3, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   al capoverso 1-ter, lettera b), dopo le parole: triennio di riferimento, inserire le seguenti: nonché variazioni;
   al capoverso 1-quater, sopprimere la parola: «medesime»;
   al capoverso 1-sexies, dopo le parole: oneri inderogabili e fabbisogno aggiungere le seguenti: di cui, rispettivamente, alle lettere a) e c) del comma 5;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 3, dopo la lettera
d) inserire la seguente:
    d-bis) al comma 11, la lettera b) è soppressa;
   al comma 5, lettera b), capoverso 3, sostituire la lettera b) con la seguente: b) rifinanziate, definanziate e riprogrammate, per un periodo temporale anche pluriennale, le dotazioni finanziarie di spesa di parte corrente e in conto capitale previste a legislazione vigente relative ai fattori legislativi di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b).
2. 13. Palese.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 1-ter, lettera b), sopprimere le parole: attraverso la modifica, la soppressione o l'integrazione dei parametri che regolano l'evoluzione delle entrate e della spesa previsti dalla normativa vigente o delle sottostanti autorizzazioni legislative.
2. 2. Marchi, Palese, Librandi, Alberto Giorgetti, Tancredi, Di Gioia, Tabacci.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
2. 3. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole da: interventi di natura fino a: ovvero.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies inserire i seguenti:
  1-quinquies.1. Il disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, intesi come interventi volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le Pag. 122misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti, altresì, nel corso dell'esame parlamentare. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.

  1-quinquies. 2. La legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale soltanto qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.
2. 5. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole da: interventi di natura fino a: ovvero.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies inserire il seguente:
  1-quinquies.1. La prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, ossia volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.
2. 7. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole da: interventi di natura fino a: ovvero.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:
  1-quinquies. 1. Il disegno di legge di bilancio non deve in ogni modo contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, né questi possono essere inseriti nel corso dell'esame parlamentare.
2. 8. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, sopprimere le parole da: interventi di natura fino a: ovvero.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b):
   dopo il capoverso 1-quinquies, inserire il seguente:
   1-quinquies.1. La prima sezione del disegno di legge di bilancio non deve contenere interventi di natura localistica o microsettoriale, ossia volti a prevedere la realizzazione di specifiche misure in ambiti territoriali definiti, salvo il caso in cui le misure medesime risultino inserite nell'ambito di interventi generali rilevanti a livello nazionale, nonché volti alla realizzazione di interventi che interessino il territorio di più regioni e la cui realizzazione sia tesa a collegare il territorio nazionale a quello di Stati esteri. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere Pag. 123interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica;
   dopo il capoverso 1-sexies, inserire il seguente:
   1-septies. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.
2. 6. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), capoverso 1-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto di cui al precedente periodo, in conformità alle procedure previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza di interventi di natura localistica o microsettoriale, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio. Gli interventi di natura localistica e settoriali non possono essere inseriti, altresì, nel corso dell'esame parlamentare. In ogni caso, la legge di bilancio può contenere interventi di natura localistica e microsettoriale qualora questi riguardino zone determinate colpite da eventi eccezionali di natura calamitosa o sismica.
2. 4. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-sexies aggiungere il seguente:
  1-septies. Al fine di garantire una maggiore chiarezza ed intelligibilità delle misure introdotte con la prima sezione della legge di bilancio, in sede di approvazione e pubblicazione della medesima, alle norme di cui al comma 1-ter devono corrispondere distinti articoli, in appositi capi con riferimento alla materia e al settore economico, in corrispondenza della suddivisione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) e g).
2. 9. Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso 1-sexies aggiungere il seguente:
  1-septies. Entro 7 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio alle Camere, quest'ultime procedono alla verifica dei requisiti di contenuto previsti dai precedenti commi del presente articolo, in conformità alle norme previste dai rispettivi regolamenti. Nel caso in cui le Camere ravvisino la presenza d disposizioni estranee al suo oggetto così come definito dal presente articolo, esprimono parere negativo vincolante al Governo il quale deve, entro 7 giorni dalla trasmissione del parere, presentare un nuovo disegno di legge di bilancio.
2. 10. Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Saltamartini.

  Al comma 3, lettera f), capoverso 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: da presentare al passaggio dell'esame del disegno di legge di bilancio tra i due rami del Parlamento.
2. 15. Palese.

  Al comma 3, lettera f), capoverso 12-bis, lettera b), dopo le parole: di spesa aggiungere le seguenti: per programma.
2. 11. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

Pag. 124

  Al comma 5, lettera b), capoverso 3, lettera a), dopo le parole: piano finanziario dei pagamenti aggiungere le seguenti: di cui al comma 1-ter.
2. 14. Palese.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 38-septies della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole « , anche tenendo conto delle esperienze già adottate nei bilanci degli enti territoriali»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette al Parlamento una relazione sulla sperimentazione di cui al comma 1 e successivamente sui risultati dell'adozione definiva».
2. 12. Cenni.

ART. 3.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) al comma 1, alinea, le parole: «In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «In attuazione dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione».

  Conseguentemente:
   al comma 1, dopo la lettera
c) inserire la seguente: c-bis) al comma 13, primo periodo, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione»;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. All'articolo 19 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione».
3. 3. Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis)
al comma 1:
    1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   «a-bis) mediante modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente dalle quali derivino risparmi di spesa»;
    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa. Ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura, disponendone il relativo versamento. Per le risorse affluite alla Tesoreria statale, la congruità della copertura è valutata anche in relazione alla effettiva riduzione della capacità di spesa dei Ministeri».
3. 4. Palese.

  Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-bis. Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche Pag. 125attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria. Per le unità elementari di bilancio su cui incide la clausola di neutralità finanziaria, nel corso dell'esercizio e in sede di formulazione delle proposte del disegno di legge di bilancio per l'esercizio successivo, sono consentite esclusivamente variazioni compensative secondo le modalità di cui all'articolo 33, commi 3 e 4, della presente legge».
3. 6. Palese.

  Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il capoverso 12 con il seguente: 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, per almeno un triennio decorrente dalla data di entrata in vigore delle leggi medesime.
   sostituire il capoverso 12-bis, con il seguente: 12-bis. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 12 si rilevino, per l'esercizio in corso, scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa mediante trasferimento delle somme occorrenti dal fondo di cui all'articolo 28-bis alle dotazioni di competenza e di cassa delle unità elementari di bilancio interessate.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondi di riserva).

  1. Dopo l'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere il seguente: «Art. 28-bis. (Fondo di riserva per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa). – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa» per provvedere, per l'esercizio in corso, alle deficienze delle assegnazioni di bilancio che si verifichino a causa di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni recate da leggi di spesa. La dotazione del fondo è determinata, con apposito articolo, dalla seconda sezione della legge di bilancio.
  2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa. I predetti decreti sono trasmessi alle Camere corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti di cui al comma 1, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle leggi di cui al medesimo comma 1.
  3. Qualora nel corso dell'esercizio, sulla base del monitoraggio delle leggi effettuato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, la dotazione del fondo risulti superiore alle effettive occorrenze finanziarie, essa può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per essere destinata ad altre finalità.
  4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti e delle unità elementari di bilancio di cui al comma 2, nonché delle leggi per le quali è in corso il monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 12, con le indicazioni dell'ammontare delle risorse prelevate dal fondo di cui al presente articolo e dei motivi per i quali si è Pag. 126proceduto ai prelevamenti dal medesimo fondo».
3. 2. Marchi.

  Al comma 1, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire il capoverso 12 con il seguente: 12. Il Ministero dell'economia e delle finanze sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1.
   sostituire il capoverso 12-bis, con il seguente: 12-bis. Qualora dal monitoraggio di cui al comma 12 si rilevino, per l'esercizio in corso, scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni di spesa, salvo che non ricorrano i presupposti per l'applicazione del comma 13, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa mediante trasferimento delle somme occorrenti dal fondo di cui all'articolo 28-bis alle dotazioni di competenza e di cassa delle unità elementari di bilancio interessate.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 4 inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Fondi di riserva).

  1. Dopo l'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, aggiungere il seguente: «Art. 28-bis.(Fondo di riserva per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa). – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, nella parte corrente, un «fondo di riserva per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa» per provvedere, per l'esercizio in corso, alle deficienze delle assegnazioni di bilancio che si verifichino a causa di scostamenti dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni recate da leggi di spesa. La dotazione del fondo è determinata, con apposito articolo, dalla seconda sezione della legge di bilancio.
  2. Il trasferimento di somme dal fondo di cui al comma 1 e la loro corrispondente iscrizione alle unità elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione, hanno luogo mediante decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti, e riguardano sia le dotazioni di competenza sia quelle di cassa. I predetti decreti sono trasmessi alle Camere corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti di cui al comma 1, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle leggi di cui al medesimo comma 1.
  3. Qualora nel corso dell'esercizio, sulla base del monitoraggio delle leggi effettuato ai sensi dell'articolo 17, comma 12, la dotazione del fondo risulti superiore alle effettive occorrenze finanziarie, essa può essere ridotta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per essere destinata ad altre finalità.
  4. Alla legge di approvazione del rendiconto generale dello Stato è allegato un elenco dei decreti e delle unità elementari di bilancio di cui al comma 2, con le indicazioni dell'ammontare delle risorse prelevate dal fondo di cui al presente articolo e dei motivi per i quali si è proceduto ai prelevamenti dal medesimo fondo».
3. 1. Marchi.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) All'articolo 18 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «prima sezione del disegno di legge di bilancio»;
    2) al comma 1, terzo periodo, le parole: «del disegno di legge di stabilità» sono sostituite dalle seguenti: «del disegno di legge di bilancio»;Pag. 127
    3) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce anche per le leggi approvate entro l'anno e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il successivo esercizio».
3. 5. Palese.

ART. 5.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
5. 1. Palese.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Semplificazione delle procedure di reiscrizione nel bilancio dello Stato dei residui passivi perenti).

  All'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 270, le parole: «in termini di competenza e cassa, ad apposito capitolo del competente centro di responsabilità.» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito della pertinente unità di voto, in termini di competenza e di cassa, ad apposito capitolo di nuova istituzione o nuovo articolo di capitolo già esistente, avente le medesime caratteristiche e finalità del soppresso capitolo».
5. 05. Palese.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 34 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, le parole da: «nei limiti dei pertinenti stanziamenti» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle leggi vigenti e, nei limiti dei pertinenti stanziamenti iscritti in bilancio, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili, dando pubblicità mediante divulgazione periodica delle informazioni relative agli impegni assunti per gli esercizi in cui l'obbligazione diviene esigibile.»;
   b) al comma 7, ultimo periodo, le parole: «, di tale piano viene data pubblicità.» sono sostituite dalle seguenti: «. Le informazioni contenute nei piani finanziari di pagamento sono rese pubbliche con cadenza periodica».
5. 07. Palese.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:
  5-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «1, commi 1, 3 e 4,» sono soppresse.
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Le modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, introdotte dall'articolo 1, commi 1, 3 e 4, acquistano efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Tali disposizioni, nel 2016, si applicano esclusivamente ai fini della definizione del disegno di legge di bilancio.».
5. 08. Palese.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Definizione dei saldi di cassa).

  1. All'articolo 44 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 3 è abrogato.
5. 01. Palese.

Pag. 128

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 44-bis, comma 3, terzo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le parole: «con il dato del debito statale e con il saldo di cassa del settore statale» sono sostituite dalle seguenti: «con le emissioni nette di titoli di Stato ed altri strumenti a breve e lungo termine e con il saldo di cassa del settore statale».
5. 06. Palese.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).

  1. Dopo l'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è inserito il seguente:

«Art. 44-quater.
(Gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale).

  1. L'apertura di conti presso il sistema bancario e postale da parte di amministrazioni dello Stato, per la gestione di specifici interventi e per la raccolta e gestione di versamenti a favore del bilancio statale, è consentita solo se prevista per legge o autorizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, su richiesta dell'amministrazione competente, debitamente motivata e documentata. In caso di mancata risposta entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, l'autorizzazione è da ritenersi concessa. Gli interessi realizzati su tali depositi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. In caso di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi in assenza di apposita previsione normativa o dell'autorizzazione di cui al presente comma, le somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero competente. In tale circostanza, il dirigente responsabile o il funzionario delegato sono sanzionati in misura non inferiore al doppio degli interessi maturati durante il periodo di giacenza, i quali sono pure acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato, maggiorati di un importo pari al 2 per cento delle somme versate all'entrata. La sanzione è irrogata con decreto del Ministero competente mediante corrispondente trattenuta sulle competenze degli stessi.
  2. Le amministrazioni dello Stato trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 gennaio, l'elenco delle gestioni di risorse di propria titolarità per le quali sono stati aperti conti presso il sistema bancario e postale e le relative giacenze alla data del 31 dicembre, con l'indicazione per ciascuna gestione della norma o dell'autorizzazione che ne ha consentito l'apertura. Entro il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre e il 31 gennaio le medesime amministrazioni trasmettono altresì la rendicontazione delle entrate e delle spese e la variazione delle giacenze afferenti i conti correnti bancari e postali riferite, rispettivamente, al primo trimestre, al primo semestre, ai primi nove mesi e all'anno precedente. La mancata trasmissione entro il predetto termine è rilevante ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  3. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica il rispetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2 e comunica le eventuali inadempienze alla Direzione generale competente ai fini dell'irrogazione delle sanzioni.».
  2. Per l'anno 2016, la trasmissione al Ministero dell'economia e delle finanze delle informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 44-quater della legge 31 dicembre Pag. 1292009, n. 196, è effettuata dalle amministrazioni dello Stato entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  3. All'articolo 346 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, le parole da: «È vietato» fino alla fine dell'articolo sono soppresse.”.
5. 02. Palese.

  Dopo l'articolo 5 inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Ricorso al mercato delle pubbliche amministrazioni).

  All'articolo 48, comma 1, primo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo le parole: «in via telematica» sono inserite le parole: «e in formato elaborabile».
5. 03. Palese.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità di Stato e di tesoreria).

  All'articolo 1, comma 8, della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
5. 04. Palese.

ART. 6.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: Risorse fino alle parole: 15 maggio 2015 con le seguenti: Adeguamento e ammodernamento del sistema a supporto della tenuta delle scritture contabili del bilancio dello Stato della tabella allegata alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 114 del 23 dicembre 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 70 del 24 marzo 2016.
6. 1. Palese.