CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 giugno 2016
651.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti.

EMENDAMENTI DELLA RELATRICE 4.200, 6.201, 6.200, 10.200, 11.100, 15.205, 15.206, 15.200, 15.207, 15.204, 15.201, 15.202, 15.203 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 4.

  All'articolo 4, comma 1, alinea, sopprimere le parole da: in regime fino a: collaborazione.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis.Per le amministrazioni pubbliche interessate, le disposizioni del presente articolo non comportano l'obbligo di erogare servizi socio-educativi aggiuntivi stabiliti dalla legislazione vigente né costituiscono autorizzazione a derogare ai vincoli assunzionali ivi previsti.
4. 200. Relatrice.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: pubblici e privati aggiungere le seguenti: e del terzo settore.
6. 201. Relatrice.

  Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: L'educatore professionale socio-pedagogico è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 7 e svolge le seguenti attività educative e formative.
6. 200. Relatrice.

ART. 10.

  Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: Il pedagogista è in possesso delle conoscenze e delle competenze relative alla qualifica di cui all'articolo 11 e svolge le seguenti attività educative e formative.
10. 200. Relatrice.

ART. 11.

  Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: Le spese derivanti dallo svolgimento dell'esame previsto ai fini del rilascio del diploma di laurea abilitante sono poste integralmente a carico dei partecipanti con l'introduzione di un apposito contributo stabilito dalle università interessate.
11. 100. Relatrice.

ART. 15.

  Dopo le parole: socio-psico-pedagogico aggiungere le seguenti: ove previsto.
0. 15. 205. 1. Marzana, Brescia, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

Pag. 100

  Sostituire il comma 1 col seguente:
  1. La qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di un diploma o di un attestato riconosciuto equipollente al diploma di laurea della classe L-19, a coloro che, in possesso di un diploma socio-psico-pedagogico, abbiano concluso il ciclo di apprendistato triennale, nonché a coloro che alla data della presente legge sono inquadrati come educatori nei ruoli dei convitti e degli educandati femminili.
15. 205. Relatrice.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: di almeno un anno con le seguenti: per complessivi 60 crediti.
15. 206. Relatrice.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: seguenti requisiti aggiungere le seguenti: e intraprendono i predetti corsi intensivi entro tre anni dalla medesima data.
15. 200. Relatrice.

  Sostituire le parole: prima dell’ con le seguenti: entro.
0. 15. 207. 1. Marzana, Brescia, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) diploma abilitante rilasciato prima dell'anno accademico 2001-2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.
15. 207. Relatrice.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il corso di cui al comma 2 è organizzato dai Dipartimenti e dalle Facoltà di Scienze dell'educazione e della formazione delle università. Le relative spese sono poste integralmente a carico dei frequentanti con l'introduzione di un apposito contributo stabilito dalle medesime università.
15. 204. Relatrice.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: almeno 50 anni di età aggiungere le seguenti: e abbiano almeno 10 anni di servizio.
15. 201. Relatrice.

  Al comma 3, lettera b) sostituire le parole: 25 anni con le seguenti 20 anni.
15. 202. Relatrice.

  Sopprimere le parole: (con la qualifica di «educatore socio-pedagogico»).
0. 15. 203. 1. Marzana, Brescia, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, i soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano svolto legittimamente l'attività di educatore per un periodo minimo di 6 mesi, anche non continuativi, documentata nei modi di cui al comma 2, lettera b), secondo periodo, possono continuare ad esercitare l'attività di educatore (con la qualifica di «educatore socio-pedagogico»). I soggetti di cui al periodo precedente non possono in nessun caso avvalersi della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico». Il mancato Pag. 101possesso della qualifica di «educatore professionale socio-pedagogico» non può in ogni caso costituire giusta causa o giustificato motivo di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
  4-ter. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, gli educatori che alla data di entrata in vigore della presente legge stiano svolgendo legittimamente, avvalendosi della propria qualifica, attività lavorativa, documentata nei modi di cui al comma 2, lettera b), secondo periodo, in ambiti professionali diversi da quelli definiti agli articoli 3, 4, 6, possono continuare a svolgere la propria attività in tali ambiti. L'esercizio di attività in ambiti diversi da quelli di cui agli articoli 3, 4, 6 alla data di entrata in vigore della legge non può in ogni caso costituire giusta causa o giustificato motivo di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.
15. 203. Relatrice.