CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 maggio 2016
645.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina dei partiti politici (Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio).

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 3.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: o del gruppo politico organizzato aggiungere le seguenti:, il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato.
*3. 30. (Nuova formulazione) Misuraca, Fiano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: o del gruppo politico organizzato aggiungere le seguenti: , il soggetto che ha la titolarità del contrassegno depositato.
*3. 19. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

ART. 4.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con l'indicazione del soggetto che ha conferito il mandato per il deposito ai sensi dell'articolo 15, primo comma, del testo unico delle elezioni della Camera;.
4. 2. (Nuova formulazione) Misuraca.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica, in quanto previsto dal medesimo articolo 14-bis.
4. 4. (Nuova formulazione) Misuraca.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in materia di risorse, decisioni e procedure.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 6, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «in materia di risorse, decisioni e procedure».
   b) all'articolo 6, comma 9, sopprimere le seguenti parole: «in materia di risorse, decisioni e procedure».
5. 1. De Menech, Famiglietti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: l'elenco dei beni di cui all'articolo 6, comma 1 e.
5. 2. Famiglietti.

  Al comma 2, sostituire le parole da: Per i partiti fino a: di un proprio statuto con Pag. 36le seguenti: Per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati non iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,.
5. 12. Gasparini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre pubblicata l'indicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento o gruppo politico organizzato; se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito, movimento o gruppo politico organizzato, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito, movimento o gruppo politico organizzato ad utilizzare il simbolo.
5. 14. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di cui al comma 2, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
5. 13. Ferrari.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , che sia iscritto nel registro dei partiti politici ovvero che abbia all'inizio della legislatura almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati,.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  13. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, e di cui ai commi 1, 9, 10 e 11, per partiti, movimenti o gruppi politici organizzati si intendono quelli iscritti nel registro dei partiti politici ovvero che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati all'inizio della legislatura o che, nel corso della medesima, abbiano costituito, secondo le norme del regolamento, un gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto.
6. 2. (Nuova formulazione) Francesco Sanna.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con cadenza semestrale con le seguenti: entro il 15 luglio di ogni anno.
*6. 6. (Nuova formulazione) Invernizzi, Simonetti, Gasparini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con cadenza semestrale con le seguenti: entro il 15 luglio di ogni anno.
*6. 9. (Nuova formulazione) Centemero, Mazziotti Di Celso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di cui al comma 1 o in caso di mancato aggiornamento dei dati di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
6. 3. Ferrari.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: e movimenti politici con le seguenti: movimenti o gruppi politici organizzati.
*6. 16. Famiglietti.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: e movimenti politici con le seguenti: movimenti o gruppi politici organizzati.
*6. 21.(Nuova formulazione) D'Alia, Gasparini.

Pag. 37

  Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole:, nonché coloro che sono indicati come capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle elezioni della Camera.
6. 22. (Nuova formulazione) Invernizzi, Simonetti, Mucci.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: congiunte di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 2 e 4.
6. 33. Marco Di Maio.

  Sostituire il comma 7 con il seguente’.
  7. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, che ne facciano richiesta, anche per via telematica, alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, hanno diritto di conoscere le erogazioni di cui al comma 2, anche ove effettuate nelle forme previste dai commi 4 e 5. Le erogazioni in favore di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, di importo complessivo annuo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000, possono essere oggetto di accesso esclusivamente previo consenso del soggetto erogante prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. 40. (Nuova formulazione) Famiglietti, De Menech, Fiano.

  Al comma 8, capoverso 5-bis), sopprimere le parole da: e che risultino fino alla fine del capoverso.
*6. 43. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 8, capoverso 5-bis), sopprimere le parole da: e che risultino fino alla fine del capoverso.
*6. 46. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: partito politico con le seguenti: partito, movimento o gruppo politico organizzato.

  Conseguentemente, al medesimo primo periodo, dopo le parole: ad euro 5.000 aggiungere le seguenti: dagli stessi.
6. 50. Naccarato, Lattuca.

  Al comma 9, alle parole: superiore ad euro 5.000 anteporre le seguenti: pari o.
6. 49. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 9, terzo periodo, dopo le parole: di importo aggiungere le seguenti: complessivo annuo.
6. 81. Il Relatore.

  Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 22, comma 12, e con le seguenti: di cui all'articolo.
6. 51. Fabbri.

  Al comma 10, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 15 luglio.
6. 64. Famiglietti.

  All'emendamento 6.82 del relatore, sostituire le parole: ai commi 2, 4, 5 e 6 con le seguenti: al comma 2, anche nella forma prevista dai commi 4, 5 e 6.
0. 6. 82. 1. Gasparini.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Chiunque non adempie agli obblighi di cui ai commi 2, 4, 5 e 6 ovvero dichiara somme o valori inferiori al vero è punito con la multa da due a sei volte l'ammontare non dichiarato e con la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale.
6. 82. Il Relatore.

Pag. 38

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  13. Ciascun partito, movimento o gruppo politico organizzato può essere collegato formalmente a fondazioni o associazioni di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. I rapporti tra il partito, movimento o gruppo politico organizzato e le fondazioni o associazioni ad esso formalmente collegate devono conformarsi ai principi di trasparenza, autonomia finanziaria e separazione contabile.
6. 75. (Nuova formulazione) Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

ART. 7.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , al fine di agevolarne lo svolgimento dell'attività politica.
7. 12. Il Relatore.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, in materia di bilanci).

  1. All'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «che abbiano conseguito almeno il due per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero» sono soppresse e le parole: «o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.
7. 01. (Nuova formulazione) Gasparini.

ART. 8.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
8. 6. Il Relatore.

Pag. 39

ALLEGATO 2

Disciplina dei partiti politici (Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 6.82 DEL RELATORE

  All'emendamento 6.82 del relatore, sostituire le parole: 2, 4, 5 e 6 con le seguenti: 2, anche nella forma prevista dai commi 4, 5 e 6.
0. 6. 82. 1. Gasparini.

  Dopo le parole: l'ammontare non dichiarato e inserire le seguenti:, qualora tale ammontare superi i 5.000 euro,.
0. 6. 82. 2. Gregorio Fontana.

Pag. 40

ALLEGATO 3

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015) 671 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni),
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio,
   considerato che:
    dall'inizio del 2016 circa 190 mila migranti hanno attraversato il Mediterraneo verso l'Unione europea, di cui 32 mila verso l'Italia e oltre 155 mila verso la Grecia. Tali flussi si aggiungono al record di migranti nel 2015, anno in cui si è registrato l'arrivo nell'UE di oltre un milione di persone;
    la perdurante condizione di grave instabilità e i drammatici conflitti all'interno dei Paesi di provenienza non inducono a ritenere che si tratti di un fenomeno temporaneo, destinato a riassorbirsi nel prossimo futuro;
    le dimensioni senza precedenti del fenomeno migratorio verso l'Europa e nel contempo la prospettiva di lunga durata del problema hanno pertanto indotto le Istituzioni europee ad avviare finalmente una politica comune in materia di gestione delle frontiere, migrazione e asilo, peraltro esplicitamente prevista dai Trattati, che sia inspirata ai principi di solidarietà e responsabilità;
    la proposta di regolamento che intende istituire la guardia costiera e di frontiera europea e rafforzare il mandato dell'Agenzia Frontex si conforma a tali principi, rientrando tra le iniziative previste dall'Agenda europea sulla migrazione presentata dalla Commissione europea nel maggio 2015;
    l'iniziativa fa seguito al maggior impegno dell'Unione europea per quanto attiene alla gestione delle frontiere, che nei mesi scorsi si è tradotto, tra l'altro, nelle operazioni Frontex, Triton e Poseidon, e nella missione militare EUNAVFOR MED Sophia. Tali iniziative hanno rafforzato il contrasto al traffico di migranti e consentito il salvataggio di migliaia di migranti;
    il tema della gestione comune delle frontiere esterne UE è diventato ancora più pressante dopo che numerosi Stati membri, in particolare quelli coinvolti nella rotta migratoria dei Balcani occidentali, hanno deciso di reintrodurre i controlli presso alcune delle rispettive frontiere interne UE, ricorrendo ad uno strumento previsto dal Codice frontiere Schengen in presenza di rischi per il funzionamento complessivo dello spazio comune senza frontiere;
    vi è, tuttavia, il timore che tali misure possano determinare lo spostamento dei flussi lungo la rotta del Mediterraneo centrale verso l'Italia, provenienti in particolare dallo Stato libico, anche in ragione della perdurante condizione di instabilità politica che favorisce in quello Pag. 41Stato il proliferare delle reti criminali dei trafficanti di migranti;
    la proposta realizza un sistema costituito dalle autorità nazionali di controllo delle frontiere (comprese le guardie costiere quando esercitano tali funzioni) e dall'Agenzia Frontex che, in ragione del potenziamento di alcune sue funzioni, cambierebbe il nome in quello di «Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, al fine di attuare il principio della responsabilità condivisa tra UE e Stati membri nella gestione delle frontiere esterne;
    la proposta dispone l'attivazione di un sistema di costante monitoraggio e scambio di informazioni attraverso il quale l'Agenzia valuta la capacità degli Stati membri di affrontare prontamente problemi imminenti, comprese minacce e pressioni presenti e future alle frontiere esterne; in esito a tale valutazione di vulnerabilità, l'Agenzia può stabilire le necessarie misure correttive che dovranno essere adottate dagli Stati membri interessati, ed un termine entro il quale adottare tali misure;
    l'innovazione più importante prospettata dalla proposta consiste nella previsione per cui, sia nel caso in cui uno Stato membro non si conformi alle citate misure correttive, sia in situazioni di pressione migratoria sproporzionata tale da rischiare di compromettere il funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione possa definire le misure che possono essere direttamente assunte dall'Agenzia e imporre allo Stato membro interessato di cooperare nell'attuazione di tali misure; è infine previsto che per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati connessi al funzionamento dello spazio Schengen, la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili;
    è altresì prevista l'istituzione di una riserva di rapido intervento quale corpo permanente immediatamente a disposizione dell'Agenzia per l'invio negli scenari di crisi, composto da una percentuale del numero totale delle guardie di frontiera degli Stati membri e comprendente almeno 1.500 persone;
    a tal fine la proposta prevede che ogni Stato membro metta annualmente a disposizione dell'Agenzia un numero di guardie di frontiera pari almeno al 3 per cento del personale degli Stati membri privi di frontiere terrestri o marittime e al 2 per cento del personale degli Stati membri con frontiere terrestri o marittime;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
   esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) occorre valutare attentamente gli sviluppi dei negoziati sulla proposta al fine di pervenire ad una disciplina che offra gli strumenti adeguati per fronteggiare le dimensioni attuali e future dell'emergenza migratoria, tale da garantire la massima efficacia al controllo delle frontiere esterne senza, tuttavia, menomare le competenze degli Stati membri quando non si presentino situazioni di crisi straordinarie; a tal fine appare opportuno il massimo coinvolgimento degli Stati membri nel processo di valutazione di vulnerabilità, in modo che le decisioni assunte siano condivise e non vengano adottate unilateralmente dalla Commissione europea e dall'Agenzia a prescindere dagli Stati membri interessati;
   b) appare opportuno valutare, in coerenza con il principio di solidarietà, la rimodulazione dell'entità delle risorse che, secondo la disciplina proposta, ciascuno Stato membro dovrebbe conferire su base annuale alla riserva rapida di intervento a disposizione della nuova Agenzia, tenendo conto del maggiore impegno che grava sui Paesi dell'Unione europea più esposti ai Pag. 42flussi migratori a causa della più estesa porzione di frontiere esterne che devono gestire;
   c) appare inoltre opportuno valutare una parziale modifica, rispetto all'ipotesi prospettata dalla Commissione europea, della denominazione della Agenzia di nuova costituzione, nel senso di escludere – in linea con la posizione adottata dal Consiglio Giustizia e Affari interni del 21 aprile 2016 – l'esplicito riferimento alle funzioni di guardia costiera, allo scopo di evitare equivoci e incertezze rispetto alle funzioni attualmente svolte dalle competenti strutture nazionali che non dovrebbero costituire oggetto della riforma, nonché valutare con cura il ruolo della nuova riserva di rapido intervento, per assicurare che vengano coordinate le funzioni delle guardie di frontiera con le specifiche funzioni e con i ruoli delle strutture nazionali;
   d) appare necessario che l'Unione europea assicuri una costante disponibilità di risorse finanziarie adeguate a favore dell'Agenzia e un maggior supporto alle Autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere.

Pag. 43

ALLEGATO 4

5-08714 Invernizzi e Gianluca Pini: Sulla situazione del Palazzo degli Specchi a Ferrara.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli onorevoli Invernizzi e Pini pongono all'attenzione del Ministro dell'interno la situazione di degrado in cui versa un immobile sito a Ferrara, noto come Palazzo degli Specchi, evidenziando in particolare come lo stesso risulti occupato illegalmente da oltre un centinaio di cittadini stranieri. Chiedono, pertanto, l'adozione di iniziative volte a verificare le condizioni di sicurezza dello stabile e a rispristinare la legalità al suo interno.
  Il complesso immobiliare, cui si fa riferimento nell'interrogazione, sorge da oltre venticinque anni in un vasto sito della prima periferia di Ferrara. Si tratta di una struttura imponente che, poco dopo la chiusura del cantiere nel 1989, è rimasta inutilizzata e in condizioni di abbandono.
  Il mancato impiego degli spazi, unitamente all'assenza di misure di vigilanza privata e all'inefficacia di quelle di difesa passiva, ha determinato negli anni sia un decadimento strutturale interno del plesso, sia un forte degrado del cortile adiacente, utilizzato nel tempo da soggetti intenzionati a compiere furti e atti di vandalismo.
  I cittadini residenti nelle vie limitrofe hanno effettuato diverse segnalazioni alle Forze dell'ordine circa presenze sospette all'interno del complesso; segnalazioni a cui hanno fatto seguito numerosi interventi delle pattuglie di servizio, con esito spesso negativo.
  Verosimilmente, la struttura in argomento ha spesso offerto un «riparo di fortuna» a soggetti senza fissa dimora. Solo in un'occasione è stata riscontrata l'effettiva presenza abusiva, all'interno dei locali, di quattro cittadini rumeni, tutti denunciati per invasione di terreni ed edifici.
  Non si può escludere tuttavia che, stante la molteplicità dei varchi che consentono il libero accesso alla struttura, taluni soggetti utilizzino i locali in disuso come rifugio e si diano facilmente alla fuga al momento dei controlli, effettuati comunque in fasce orarie diverse tra loro.
  Preciso che, all'interno dell'area interessata, non sono stati rilevati episodi di spaccio di sostanze stupefacenti, né è stata riscontrata la presenza di persone dedite alla prostituzione, contrariamente a quanto rilevato in alcune vie limitrofe. Non vi sono inoltre risultanze investigative dalle quali possa dedursi che nel complesso in argomento abbiano luogo attività illecite organizzate, non essendosi evidenziato un apprezzabile incremento degli avvenimenti delittuosi nelle sue immediate vicinanze.
  Per quanto riguarda, invece, gli aspetti collegati alla sicurezza dell'immobile, informo che i vigili del fuoco di Ferrara hanno effettuato diversi sopralluoghi, nel corso dei quali è stata riscontrata una situazione di degrado generalizzato all'interno dell'edificio, che pur non presentando criticità sulle strutture portanti, è risultato inagibile per carenze igienico- sanitarie, impiantistiche, nonché riguardanti elementi secondari di completamento, quali vetrate, porte e infissi.
  In uno dei sopralluoghi è stata rilevata anche la presenza di parti di copertura e vetri pericolanti parzialmente rimossi dal personale intervenuto. L'Amministrazione Pag. 44comunale ha, quindi, disposto l'immediata transennatura della porzione di pubblica via sottostante le parti pericolanti e ha ingiunto alla proprietà, con ordinanza sindacale dello scorso 23 dicembre, la realizzazione delle opere necessarie alla messa in sicurezza del fabbricato nel tratto interessato dalla presenza di materiale pericolante.
  Comunque, la definitiva soluzione della situazione di degrado denunciata dagli onorevoli interroganti è legata alla riqualificazione dell'intero sito. Il relativo progetto, già in itinere, è imperniato sul conferimento del sito medesimo in un fondo di investimento immobiliare costituito dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna), da una società di costruzioni, quale soggetto appaltatore dei lavori, e dalla proprietà. La previsione è che i lavori di ristrutturazione, per un investimento complessivo di 40 milioni di euro, portino alla realizzazione entro il 2018 di circa 270 alloggi di « social housing» con canoni calmierati ed uno studentato da 110 posti letto, nonché della nuova sede del Comando di Polizia Municipale.
  Allo stato, le parti in causa sono in attesa di conoscere le determinazioni che la Cassa depositi e prestiti assumerà sul finanziamento dell'operazione.

Pag. 45

ALLEGATO 5

5-08711 Nuti e altri: Sui centri di accoglienza cosiddetti hotspot.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Nuti, unitamente ad altri deputati, lamenta la carenza di disciplina giuridica degli hotspot e la commissione al loro interno dì violazioni dei principi di diritto fondamentali in danno dei migranti. Chiede, pertanto, l'interruzione di ogni iniziativa che preveda l'istituzione e l'implementazione di tali strutture.
  Per rispondere ai quesiti, occorre svolgere una premessa di carattere generale.
  Il Governo ha definito da un paio di anni una nuova articolazione del sistema nazionale di accoglienza nell'intento di gestire i flussi migratori secondo logiche di ordinarietà, strutturalità e programmazione, superando quindi l'approccio emergenziale a cui si è fatto ricorso in passato.
  Il nuovo sistema ha avuto origine con il Piano operativo nazionale per la gestione dei flussi migratori, approvato dalla Conferenza unificata nella seduta del 10 luglio 2014, e ha poi trovato suggello e copertura normativa nella nuova disciplina dell'accoglienza dei richiedenti asilo contenuta nel decreto legislativo n. 142 del 2015.
  Questo provvedimento prevede un'accoglienza articolata su tre fasi, la prima delle quali da effettuarsi proprio negli hotspot, nei quali gli stranieri vengono incanalati subito dopo lo sbarco sul territorio nazionale, ai fini del primissimo soccorso e assistenza, dell'identificazione e della separazione del percorso dei richiedenti asilo dai migranti che non hanno invece diritto a rimanere nel territorio nazionale.
  Successivamente, lo straniero che abbia manifestato la volontà di richiedere la protezione internazionale viene ospitato nei centri governativi di prima accoglienza, per il periodo di tempo – comunque non superiore a 30 giorni – necessario alla formalizzazione della domanda di protezione internazionale.
  Dopodiché è previsto il suo trasferimento nei centri di seconda accoglienza, in cui rimane fino alla decisione dell'istanza da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Preciso che per centri di seconda accoglienza intendo le strutture del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), presenti su tutto il territorio nazionale e gestite dai Comuni secondo un modello condiviso con il Ministero dell'interno, che valorizza l'ospitalità diffusa e mira all'integrazione.
  Come elemento di flessibilità del sistema è prevista la possibilità di attivare strutture temporanee di accoglienza per far fronte ad arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti asilo.
  Questo è il nuovo modello di accoglienza pensato dal legislatore. Ho voluto riepilogarne gli aspetti salienti – pur nella consapevolezza di fornire notizie in buona parte già conosciute –, al fine di evidenziare che gli hotspot non sono affatto privi di regolamentazione giuridica e sono parte integrante e sostanziale del sistema di gestione dei flussi migratori.
  Ciò che è possibile ipotizzare, al riguardo, è un eventuale supplemento di disciplina normativa mirante a dettagliare meglio la posizione degli stranieri che vi transitano e lo svolgimento degli adempimenti connessi alla loro identificazione.Pag. 46
  Riprendendo uno spunto a cui ho già fatto cenno in precedenza, vorrei precisare che gli hotspot non sono destinati esclusivamente all'identificazione e al fotosegnalamento degli stranieri, ma in esse, le autorità italiane, supportate dai funzionari dell'EASO, Frontex ed Europol, effettuano innanzitutto il primo soccorso, lo screening sanitario, l'individuazione delle vulnerabilità, l'attività di informazione sui diritti, l'accertamento della volontà di richiedere la protezione internazionale, l'individuazione dei potenziali candidati alla procedura di ricollocazione.
  Il tutto, impiegando personale specializzato e avvalendosi di mediatori culturali professionali che parlano le lingue maggiormente conosciute dagli stranieri.
  Quanto all'asserzione che negli hotspot si consumerebbero violazioni di principi di diritto fondamentali, ricordo che nelle strutture in questione sono presenti le Organizzazioni internazionali ACNUR e OIM, i cui operatori, nell'ambito dei rispettivi mandati, svolgono attività di informazione ai migranti sulla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia di asilo e sul programma di ricollocamento, segnalando anche l'individuazione delle vittime di tratta ed altre eventuali situazioni di vulnerabilità.
  Questa misura costituisce un'evidente testimonianza della volontà dell'Amministrazione dell'interno di intendere gli hotspot, al pari delle altre strutture del sistema di accoglienza, come luoghi di trasparenza e di diritti.
  Non si condivide nemmeno l'opinione che, in assenza dei ricollocamenti, gli hotspot si configurerebbero come centri di lunga permanenza. È vero, invece, che la permanenza in tali strutture è di regola molto breve e dura il tempo necessario all'identificazione dello straniero e all'individuazione delle strutture di destinazione dei migranti sul territorio nazionale, secondo il piano di riparto deciso a livello ministeriale sulla base degli indirizzi del Tavolo di coordinamento nazionale.
  Per il complesso delle ragioni che ho appena esposto, ritengo di poter dire che l'azione svolta dalle autorità pubbliche negli hotspot e più in generale nel campo dell'accoglienza dei migranti sia sostanzialmente in linea con i dettami della normativa nazionale, oltreché con le politiche europee e gli obblighi internazionali.

Pag. 47

ALLEGATO 6

5-08713 Quaranta e altri: Sull'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di cui al comma 754 della Legge di stabilità 2016.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Quaranta, unitamente ad altri deputati, chiede al Ministro dell'interno se non intenda dare tempestivamente seguito a quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 che, al comma 754, attribuisce alle province e alle città metropolitane un contributo annuo per il finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica.
  E prevede che il Ministro dell'interno effettui il riparto del contributo con proprio decreto da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con quello delegato per gli affari regionali e le autonomie locali.
  Al riguardo, rappresento che alla fine dello scorso mese di gennaio il competente Dipartimento di questa Amministrazione ha avviato le attività istruttorie per delineare l'attribuzione del citato contributo straordinario.
  In fase di concertazione con gli altri dicasteri coinvolti nella predisposizione del decreto, è stata condivisa l'esigenza di garantire una coerenza complessiva dei provvedimenti attuativi delle diverse disposizioni di natura finanziaria connesse al processo di riordino province e delle città metropolitane.
  Si è ritenuto, infatti, che il provvedimento di cui si discute dovesse coordinarsi in particolare con altri due provvedimenti in materia di finanza pubblica. Faccio riferimento:
   da un lato, al decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale si deve provvedere (ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge di stabilità 2015) alla distribuzione tra le province e le città metropolitane della riduzione della spesa corrente di 1 miliardo di euro, quale concorso al contenimento della spesa pubblica;
   dall'altro, al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che assegna (ai sensi dell'articolo 1, comma 947, della legge di stabilità 2016) un contributo, pari a 70 milioni di euro, per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.

  Tanto detto, nell'evidenziare la necessità di salvaguardare una visione unitaria del complessivo quadro normativo di riferimento, assicuro il massimo impegno dell'Amministrazione dell'interno nella direzione di una quanto più sollecita definizione del decreto interministeriale in argomento, come auspicato dagli onorevoli interroganti.

Pag. 48

ALLEGATO 7

5-08712 Gigli: Sulla relazione di fine mandato ex articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011 del Comune di Roma.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno, l'onorevole Gigli sollecita la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Roma della relazione di fine mandato relativa alla gestione commissariale di Roma Capitale. Ciò sul presupposto che si applichi anche alla figura del commissario straordinario la disposizione dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011 che attribuisce tale adempimento al sindaco e al presidente della provincia.
  Rappresento preliminarmente che, secondo un pacifico orientamento della Corte dei Conti, la relazione di fine mandato «costituisce atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito alla scioglimento dell'organo consiliare».
  Tale assunto trova supporto nella finalità perseguita dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 139 del 2011 che mira a rendere trasparente l'attività degli amministratori pubblici nei confronti degli elettori, in attuazione di un principio generale di responsabilità amministrativo-contabile a cui sono tenuti i soggetti investiti di cariche istituzionali nei confronti della comunità rappresentata.
  Tanto premesso, in relazione al quesito posto con l'interrogazione, il commissario straordinario di Roma Capitale, appositamente interpellato da questo Ministero, ha dato assicurazione che la relazione di fine mandato del ex sindaco Ignazio Marino è stata predisposta nei termini di legge e già trasmessa alla Corte dei conti. Essa è in fase di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.