CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 maggio 2016
643.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 18 MAGGIO 2016

ALLEGATO

Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (C. 2874-B).

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;
   b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nazionali o religiosi» sono inserite le seguenti: «la pena è aumentata se la propaganda o l'istigazione si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro»;
   c) al comma 1, la lettera b) è soppressa.

  2. L'articolo 414 del codice penale è così sostituito:
  «414 – Istigazione a delinquere.
  Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
   1) con la reclusione da uno a quattro anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
   2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a duecentosei euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

  Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
  Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.
  Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà, se invece l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti si fondano su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro, la pena è aumentata di un terzo,».
1. 16. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

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  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «ovvero istiga» è inserita la seguente: «pubblicamente»;
   b) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nazionali o religiosi» sono inserite le seguenti: «la pena è aumentata se la propaganda o l'istigazione si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro»;
   c) al comma 1, la lettera b) è soppressa.

  2. L'articolo 414 del codice penale è così sostituito:
  «414 – Istigazione a delinquere.
  Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:
   1) con la reclusione da uno a quattro anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
   2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a duecentosei euro, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

  Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
  Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti.
  La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
  Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. Quando invece l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti si fondano su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, ovvero si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n.232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro, la pena è aumentata di un terzo. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto di cui al primo paragrafo è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto di cui al secondo paragrafo è commesso attraverso strumenti informatici o telematici».
1. 17. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

  Al comma 1, sostituire il capoverso comma 3-bis con il seguente:
  3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento si fondano in tutto o in parte sulla negazione dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto Pag. 26della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.
1. 15. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

  L'articolo è sostituito dal seguente:

  1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975. n. 654, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Per i fatti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, la pena è aumentata se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».
1. 1. Santerini.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole «si applica»;
   b) sostituire le parole «della reclusione da due a sei anni» con le seguenti «è aumentata»;
   c) sostituire le parole «in modo che derivi concreto pericolo di diffusione,» con le seguenti «pubblicamente»;
   d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».
1. 9. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, apportate le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole «si applica»;
   b) sostituire le parole «della reclusione da due a sei anni» con le seguenti «è aumentata»;
   c) sostituire le parole «in modo che derivi concreto pericolo di diffusione,» con le seguenti «pubblicamente»;
   d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».
1. 10. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, apportate le seguenti modificazioni:
   f) sopprimere le parole «si applica»;
   a) sostituire le parole «della reclusione da due a sei anni» con le seguenti «è aumentata»;
   b) sostituire le parole «in modo che derivi concreto pericolo di diffusione,» con le seguenti «pubblicamente»;
   c) sopprimere le parole: «della Shoah o»;Pag. 27
   d) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organo di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».
1. 13. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

  Al comma 1, capoverso comma 3-bis, apportate le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole «si applica»;
   b) sostituire le parole «della reclusione da due a sei anni» con le seguenti «è aumentata»;
   c) sostituire le parole «in modo che derivi concreto pericolo di diffusione,» con le seguenti «pubblicamente»;
   d) sopprimere le parole: «della Shoah o»;
   e) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro».
1. 12. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

  Al comma 1, capoverso comma «3-bis», apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere le parole: «si applica»;
   b) sostituire le parole: «della reclusione da due a sei anni» con le seguenti: «è aumentata»;
   c) sostituire le parole: «in modo che derivi concreto pericolo di diffusione», con le seguenti: «pubblicamente»;.
1. 4. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

  Al comma 1, capoverso comma «3-bis», sopprimere le parole: si applica e sostituire le parole: della reclusione da due a sei anni con le seguenti: è aumentata.
1. 5. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

  Al comma 1, capoverso comma «3-bis», sopprimere le parole:, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione,.
1. 6. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

  Al comma 1, capoverso comma «3-bis», sopprimere le parole: in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, con le seguenti: pubblicamente.
1. 7. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

  Al comma 1, capoverso comma «3-bis», sopprimere la parola: concreto.
1. 8. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

Pag. 28

  Al comma 1, capoverso comma «3-bis», sopprimere le parole: della Shoah o.
1. 14. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

  Al comma 1, capoverso comma «3-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo: e la cui responsabilità sia stata accertata, con sentenza di condanna passata in giudicato, da un organi di giustizia internazionale, ovvero riconosciuti da decisioni adottate da organismi internazionali dei quali l'Italia è membro.
1. 11. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

  Al comma 1, capoverso comma «3-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo:, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.
*1. 18. Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Sarti, Manlio Di Stefano, Del Grosso, Di Battista, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

  Al comma 1, capoverso comma «3-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo:, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.
*1. 20. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso comma «3-bis» aggiungere, in fine, il seguente periodo:, tenendo conto dei fatti accertati con sentenza passata in giudicato, pronunciata da un organo di giustizia internazionale, ovvero da atti di organismi internazionali e sovranazionali dei quali l'Italia è membro.
*1. 3. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e giudizialmente accertati da un Tribunale internazionale competente.
1. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.