CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 maggio 2016
641.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente;
   rilevato che la proposta di legge è prevalentemente riconducibile alle materie «ordinamento penale» e «norme processuali», di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e alla materia «governo del territorio», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   considerato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di «governo del territorio» le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, «perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali» (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011);
   considerato altresì che, con riferimento all'articolo 1-quater, che istituisce la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, deve essere altresì richiamata la competenza esclusiva statale in materia di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost.);
   rilevato che l'articolo 1-ter, comma 2, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi, destinato ad integrare le risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive da parte dei comuni, prevedendo il coinvolgimento delle Regioni nella sola forma del parere da parte della Conferenza unificata, laddove appare opportuno un coinvolgimento più incisivo nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata;
   considerato altresì che l'articolo 1-quater, comma 3, prevede il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva nel caso di tardivo inserimento, da parte dell'amministrazione competente, nella banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio Pag. 280delle informazioni relative all'illecito e che tale raddoppio della sanzione non risulta coerente con il principio di ragionevolezza e con il principio di personalità della responsabilità amministrativa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1-ter, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere della stessa, nell'ambito del procedimento di emanazione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi;
   b) l'articolo 1-quater, comma 3, sia valutato alla luce del principio di ragionevolezza e del principio di personalità della responsabilità amministrativa, in quanto prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico di un soggetto diverso da quello che compie l'illecito.

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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente;
   rilevato che la proposta di legge è prevalentemente riconducibile alle materie «ordinamento penale» e «norme processuali», di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost.) e alla materia «governo del territorio», di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
   considerato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di «governo del territorio» le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, «perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali» (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011);
   considerato altresì che, con riferimento all'articolo 1-quater, che istituisce la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, deve essere altresì richiamata la competenza esclusiva statale in materia di «coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale» (articolo 117, secondo comma, lettera r), Cost.);
   rilevato che l'articolo 1-ter, comma 2, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, per la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi, destinato ad integrare le risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive da parte dei comuni, prevedendo il coinvolgimento delle Regioni nella sola forma del parere da parte della Conferenza unificata, laddove appare necessario un coinvolgimento più incisivo nella forma dell'intesa in sede di Conferenza unificata;
   considerato altresì che l'articolo 1-quater, comma 3, prevede il raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva nel caso di tardivo inserimento, da parte dell'amministrazione competente, nella banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio delle informazioni relative all'illecito e che tale raddoppio della sanzione non risulta coerente con il principio di ragionevolezza e con il principio di personalità della responsabilità amministrativa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 282

  con la seguente condizione:
   all'articolo 1-ter, comma 2, sia prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata, in luogo del parere della stessa, nell'ambito del procedimento di emanazione del decreto ministeriale per la definizione delle modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi;

  e con la seguente osservazione:
   l'articolo 1-quater, comma 3, sia valutato alla luce del principio di ragionevolezza e del principio di personalità della responsabilità amministrativa, in quanto prevede un inasprimento delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico di un soggetto diverso da quello che compie l'illecito.