CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 maggio 2016
641.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 18 MAGGIO 2016

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi (Nuovo testo C. 1994, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1994, approvata dal Senato, recante «Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi»
   considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie ordinamento penale e norme processuali, di competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione) e alla materia governo del territorio, di competenza concorrente tra Stato e regioni ( articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
   rilevato che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto nell'ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi nonché le disposizioni che definiscono le categorie di interventi edilizi, «perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali» (sentenze n. 259 del 2014 e n. 309 del 2011);
   preso atto che l'articolo 1 del provvedimento novella il decreto legislativo n. 106 del 2006, relativo alla riorganizzazione degli uffici del pubblico ministero, per attribuire al Procuratore della Repubblica il compito di determinare i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi;
   considerato che nella determinazione dei criteri di priorità, il pubblico ministero dovrà dare adeguata considerazione (articolo 1, comma 6, lettera d), del decreto legislativo n. 106 del 2006, così come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del testo in esame): agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o su area soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico o a vincolo sismico o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico; agli immobili che per qualunque motivo rappresentano un pericolo per la pubblica o privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte; agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di associazione mafiosa (o commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale) o di soggetti colpiti da misure prevenzione;
   rilevato in proposito che il testo non precisa se i richiamati criteri di priorità siano indicati in ordine decrescente oppure stiano tra loro sullo stesso piano e rilevato altresì che, nel caso siano indicati in ordine decrescente, andrebbe valutata, sotto il profilo della ragionevolezza, la collocazione degli immobili costituenti pericolo per la pubblica o privata incolumità come secondo criterio di priorità rispetto alla collocazione come primo criterio di Pag. 47priorità degli immobili costruiti su area demaniale, indicati tra gli altri alla citata lettera a) dell'articolo 1, comma 1, del provvedimento;
   osservato, quindi, che l'articolo 1-quater, comma 1, costituisce presso il Ministero delle infrastrutture la Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono gli uffici distrettuali competenti e le amministrazioni comunali e regionali, prevedendo, al comma 3, che tutte le autorità e gli uffici competenti dovranno condividere e trasmettere le informazioni sugli illeciti alla banca dati;
   precisato che il richiamato articolo 1-quater, al comma 3, stabilisce che il tardivo inserimento dei dati nella banca dati comporta l'obbligo del raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-bis dell'articolo 31 del Testo unico dell'edilizia, a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva, e una sanzione pecuniaria pari a euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente;
   richiamata l'esigenza di valutare tale disposizione alla luce del principio di ragionevolezza e del principio di personalità della responsabilità amministrativa atteso che non vi è corrispondenza tra destinatario dell'obbligo di immissione dei dati e soggetto tenuto al pagamento della sanzione;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, lettera a) si chiarisca se i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione degli immobili siano indicati in ordine decrescente oppure siano posti sullo stesso piano, valutando, nel primo caso, la ragionevolezza dell'ordine di priorità alla luce delle considerazioni svolte in premessa;
   b) all'articolo 1-quater, comma 3, sia valutata sotto il profilo della ragionevolezza e del principio di personalità della responsabilità amministrativa la previsione del raddoppio della sanzione amministrativa pecuniaria a carico del privato che non ottempera all'ingiunzione a demolire l'opera abusiva nel caso di tardivo inserimento, da parte dell'amministrazione competente, nella banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio delle informazioni relative all'illecito.

Pag. 48

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007 (C. 2800 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
  esaminato il testo del disegno di legge C. 2800 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il 22 maggio 2007»,
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 49

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012 (C. 3260 Governo)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3260 Governo recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012»,
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 50

ALLEGATO 4

Disciplina dei partiti politici. (Testo unificato C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3709 Parrini, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu, C. 3788 Cristian Iannuzzi, C. 3790 Misuraca e C. 3811 Pisicchio)

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione e dei princìpi di eguaglianza, democrazia, sovranità popolare e partecipazione, ogni cittadino, per concorrere a determinare la politica nazionale, ha il diritto di aderire ad un partito o ad un movimento politico.
  2. Ogni cittadino che aderisca ad un partito o movimento politico e che ne condivida e ne rispetti le finalità politiche, ha eguale diritto alla partecipazione alla vita politica ed amministrativa del partito o del movimento politico, ha uguale importanza ed uguale diritto di voto, di proposta e di candidatura.
1. 2. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo le parole: dei cittadini aggiungere le seguenti: e delle cittadine.

  Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 1, dopo le parole: dei cittadini aggiungere le seguenti: e delle cittadine.
1. 1. Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Tutti i cittadini hanno diritto ad associarsi liberamente in partiti per concorrere, con pari diritti e opportunità, alla formazione dell'indirizzo politico e alle decisioni pubbliche a carattere nazionale e locale, nel rispetto della Costituzione e dei princìpi fondamentali dell'ordinamento democratico.
1. 3. Quaranta, D'Attorre, Costantino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione e dei princìpi di eguaglianza, democrazia, sovranità popolare e partecipazione, ogni cittadino, per concorrere a determinare la politica nazionale, ha il diritto di aderire ad un partito o ad un movimento politico.
  1-ter. Ogni cittadino che aderisca ad un partito o movimento politico e che ne condivida e ne rispetti le finalità politiche, ha eguale diritto alla partecipazione alla vita politica ed amministrativa del partito o del movimento politico, ha uguale importanza ed uguale diritto di voto, di proposta e di candidatura.
1. 4. Cristian Iannuzzi.

Pag. 51

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Personalità giuridica e statuto dei partiti politici).

  1. I partiti politici, nonché tutti i soggetti comunque denominati, che hanno l'obiettivo di concorrere a determinare la politica nazionale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, sono associazioni riconosciute aventi personalità giuridica acquisita ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
  2. Ai fini del riconoscimento della personalità giuridica i partiti politici sono tenuti a dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto, redatti nella forma dell'atto pubblico, di cui fanno parte integrante la denominazione e il simbolo.
  3. Il simbolo è di esclusiva proprietà del partito politico ed è utilizzato in conformità a quanto previsto dallo statuto.
  4. Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica dei partiti politici, il riconoscimento ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, è concesso d'ufficio a seguito della loro iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, da parte della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96. A tale fine la citata Commissione comunica alla prefettura-ufficio territoriale del Governo (UTG) competente l'iscrizione del partito politico nel registro nazionale e trasmette contestualmente alla prefettura-UTG competente copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto. La medesima Commissione trasmette alla prefettura-UTG competente ogni modificazione dello statuto, previo svolgimento della procedura di cui al citato articolo 4 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014.
1. 01. Mucci, Prodani.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizione di metodo democratico dei partiti e dei movimenti politici).

  1. Al fine di assicurare il rispetto del metodo democratico di cui all'articolo 49 della Costituzione e dei principi di eguaglianza, democrazia, sovranità popolare e partecipazione, ogni cittadino, per concorrere a determinare la politica nazionale, ha il diritto di aderire ad un partito o ad un movimento politico.
  2. Ogni cittadino che aderisca ad un partito o movimento politico e che ne condivida e ne rispetti le finalità politiche, ha eguale diritto alla partecipazione alla vita politica ed amministrativa del partito o del movimento politico, ha uguale importanza ed uguale diritto di voto, di proposta e di candidatura.
  3. Lo statuto del partito o del movimento politico deve conformarsi in modo chiaro e non diversamente interpretabile ai principi di uguaglianza, democrazia e partecipazione. Lo statuto, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, definisce il progetto politico del partito o del movimento e ne disciplina l'organizzazione e l'ordinamento interni a base democratica stabilendo:
   a) le modalità per l'istituzione dell'anagrafe degli iscritti e la relativa iscrizione, ammissione, eventuali dimissioni o esclusione alla stessa;
   b) le modalità di partecipazione attraverso le quali gli iscritti esercitano il proprio diritto per la determinazione della linea politica e delle scelte programmatiche del partito o del movimento e le procedure richieste per l'approvazione degli atti che impegnano il partito o movimento politico;
   c) le modalità di selezione degli organi interni e dei candidati per le elezioni amministrative e politiche;Pag. 52
   d) gli organi competenti ad assumere misure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti;
   e) la realizzazione di un sito internet che garantisca un'attività di diffusione delle attività e la possibilità per gli iscritti di confrontarsi per il raggiungimento di una politica condivisa; inoltre, il sito internet può essere utilizzato anche a fini di promozione pubblicitaria, limitatamente a scopo di autofinanziamento purché dichiarato;
   f) che i contributi, le donazioni, la messa a disposizione di servizi erogati ai partiti ed ai movimenti politici da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, previo consenso alla pubblicità dei dati, possono essere utilizzati esclusivamente per spese strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo statuto.

  3. Elementi costitutivi del metodo democratico del partito o del movimento politico, ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione, sono:
   a) il riconoscimento, a ciascun iscritto all'anagrafe degli stessi diritti e degli stessi doveri;
   b) l'attribuzione, a ciascun iscritto, del diritto di concorrere in uguale misura alla determinazione e all'attuazione della linea politica del partito o del movimento politico;
   c) la partecipazione di ciascun iscritto agli organi collegiali secondo le modalità previste nello statuto;
   d) il riconoscimento, a ciascun iscritto, del diritto di parola, di proposta e di voto nell'ambito degli organi collegiali di cui fa parte, secondo le modalità stabilite dallo statuto;
   e) la partecipazione, anche con modalità telematiche, di ciascun iscritto alle votazioni con voto libero ed uguale;
   f) la previsione del carattere temporaneo delle cariche interne con l'indicazione di un limite massimo di due mandati nella medesima carica e di quattro mandati in qualsiasi ruolo;
   g) gli organi di direzione politica e di rappresentanza legale, le rispettive competenze e le modalità di elezione degli stessi da parte degli iscritti.
2. 17. Cristian Iannuzzi.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. I cittadini possono concorrere alla determinazione della politica nazionale organizzandosi liberamente in partiti, movimenti e gruppi politici organizzati in conformità alla presente legge.
  2. Le regole di funzionamento interno dei partiti, dei movimenti e dei gruppi politici organizzati e la loro iniziativa politica sono determinati liberamente dagli iscritti e dagli aderenti. Salvo quanto diversamente previsto negli accordi associativi, ai partiti e gruppi politici organizzati si applicano le disposizioni del codice civile sulle associazioni non riconosciute, come integrate dalla presente legge.
  3. In particolare, salvo diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo:
   a) le decisioni sono adottate a maggioranza dall'assemblea degli associati o iscritti; tutti gli associati o iscritti devono essere convocati dall'organo amministrativo con congruo preavviso e informati degli argomenti all'ordine del giorno;
   b) l'amministrazione è affidata a un organo amministrativo nominato dall'assemblea degli associati o iscritti con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti alla deliberazione;
   c) le deliberazioni dell'assemblea degli associati o iscritti e degli altri organi sono impugnabili ai sensi dell'articolo 23 del codice civile su istanza degli organi del partito, movimento o gruppo politico o di qualunque associato o iscritto;
   d) l'esclusione di un associato o iscritto è deliberata dall'assemblea, previa contestazione degli addebiti e nel rispetto del principio del contraddittorio.

  4. Ai fini dell'esercizio dei loro diritti ai sensi dello statuto, dell'accordo associativo Pag. 53o della presente legge, gli associati o iscritti a partiti, movimenti o gruppi politici organizzati hanno sempre diritto di ricevere, su richiesta, copia dello statuto o dell'accordo associativo vigente e delle eventuali versioni precedentemente in vigore, nonché, ai fini dell'impugnazione delle delibere adottate dagli organi, copia della delibera impugnata, e di ogni informazione necessaria ai fini dell'impugnazione, incluso l'elenco degli associati o iscritti aventi diritto al voto, l'elenco dei presenti e votanti e la documentazione relativa allo scrutinio. In caso di votazione effettuata con strumenti informatici o telematici, devono essere messe a disposizione dell'associato o iscritto che intenda impugnare la deliberazione tutte le informazioni, anche tecniche, necessarie per verificare la regolarità della votazione.
2. 33. Mazziotti Di Celso.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I cittadini si associano in partiti, movimenti e gruppi per concorrere a determinare la politica nazionale attraverso l'elaborazione di programmi per il governo del Paese e delle comunità locali, la formazione, la selezione, la presentazione e il sostegno di candidati alle elezioni per le cariche pubbliche.
2. 32. Naccarato.

  Al comma 1, sostituire le parole da: favorita fino alla fine del comma con le seguenti: anche dai partiti, movimenti e gruppi politici organizzati.
2. 12. Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, sostituire le parole: visioni ideali con le seguenti: culture politiche.
2. 35. Roccella.

  Al comma 1, dopo le parole: comunità locali aggiungere le seguenti: regionali, nazionali e europee.
2. 18. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, dopo le parole: la formazione politica aggiungere le seguenti: , il periodico confronto con gli iscritti, i cittadini e i corpi intermedi.
2. 15. D'Alia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nel rispetto dell'equilibrio di genere.
2. 10. Centemero.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, facendo anche ricorso ad elezioni primarie per la scelta delle candidature.
2. 16. D'Alia.

  Sopprimere il comma 2.
2. 13. Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'azione politica, l'organizzazione interna e il funzionamento dei partiti si fondano sul rispetto dei principi democratico e pluralista, sulla massima trasparenza interna e sulla contendibilità dell'indirizzo politico e delle cariche interne. È diritto degli iscritti partecipare, in modo uguale e senza discriminazioni, in tutti i livelli territoriali, alla determinazione delle scelte politiche che impegnano il partito e alle deliberazioni riguardanti: le modifiche statutarie, i diritti e doveri degli iscritti, l'organizzazione interna, le cariche di partito, la scelta delle candidature elettorali.
2. 19. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Al comma 2, sostituire le parole da: La vita interna fino a: osservanza con le seguenti: Il diritto di tutti i cittadini di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Pag. 54

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, sostituire la parola: assicurata con la parola: assicurato.
2. 14. Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 2, dopo le parole: iniziativa politica aggiungere la seguente: liberamente.
2. 36. Sisto.

  Al comma 2, dopo la parola: improntate aggiungere le seguenti: al più ampio e attivo coinvolgimento di donne e giovani e.
2. 28. Vargiu.

  Al comma 2, dopo le parole: metodo democratico aggiungere: e al rispetto dell'equilibrio di genere.
2. 6. Centemero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «ai sensi dell'articolo 49» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 49 e 51».
2. 7. Centemero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I partiti e movimenti politici hanno natura di associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Unitamente alla domanda di riconoscimento, i soci fondatori depositano il nome, il simbolo e lo statuto contenente il progetto politico del partito o del movimento politico.
2. 20. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 3, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) dopo la lettera a), è inserita la seguente:
    a-bis) sistema di garanzia democratica, ovvero previsione di primarie fra tesserati del partito, ovvero assemblee con voto a maggioranza, o altra maggioranza qualificata fra membri del partito, per la nomina alle seguenti cariche interne ai partiti:
     1) Segreteria;
     2) Presidenza;
     3) Organo di garanzia;
     4) Tesoreria.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole da: ove iscritti fino alla fine della lettera, con le seguenti: previa iscrizione obbligatoria nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, il proprio statuto che deve essere conforme al sistema di garanzia democratica di cui alla lettera a-bis), comma 2, dell'articolo 3;
   sopprimere la lettera b);
   alla lettera c), sostituire il comma 1-bis), con il seguente:
  1-bis) ricusa le liste presentate da partiti, o gruppi politici organizzati che non siano iscritti al registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, o che abbiano depositato uno statuto non conforme a quanto previsto dalla lettera a-bis), comma 2, dell'articolo 3 del medesimo decreto-legge;
   all'articolo 3, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
  1-bis. Le norme di trasparenza previste dal presente articolo si applicano anche in riferimento alle elezioni del Senato della Repubblica, nonché alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
   alla rubrica dell'articolo 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Senato Pag. 55della Repubblica, nonché dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
2. 37. Zaccagnini, Quaranta.

  Al comma 3, lettera a), sostituire il capoverso lettera d) con il seguente:
  d) le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e le garanzie interne di tutela ed effettività, i relativi organi di garanzia e le condizioni di terzietà e imparzialità; le modalità che assicurano la partecipazione democratica degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione democratica delle cariche di partito e dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. 24. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Al comma 3, lettera a), sostituire il capoverso lettera d) con il seguente:
  d) le forme e le modalità di iscrizione; i diritti e i doveri degli iscritti e le garanzie interne di tutela ed effettività, i relativi organi di garanzia e le condizioni che ne assicurano terzietà e imparzialità; le modalità che assicurano la partecipazione democratica degli iscritti alle fasi di formazione della proposta politica del partito, compresa la selezione democratica delle cariche di partito e dei candidati alle elezioni, nonché le regole per l'istituzione e per l'accesso all'anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. 21. Mucci, Prodani.

  Al comma 3, lettera a), capoverso lettera d) sostituire la parola: accesso con la seguente: iscrizione.
2. 22. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) le modalità e gli strumenti per promuovere e assicurare l'equilibrio di genere nelle candidature, nelle cariche elettive e negli organismi collegiali e direttivi, a tutti i livelli, in attuazione dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione».
2. 8. Centemero.

  Al comma 3, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) le modalità per assicurare la parità tra i sessi e la partecipazione dei giovani negli organismi collegiali e per le cariche elettive, anche in attuazione dell'articolo 51 della Costituzione».
2. 29. Vargiu.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*2. 11. Centemero.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*2. 23. Invernizzi.

  Al comma 3, lettera b), capoverso lettera h) dopo le parole: delle risorse aggiungere le seguenti: economiche e delle altre utilità.
**2. 25. Mucci, Prodani.

  Al comma 3, lettera b), capoverso lettera h) dopo le parole: delle risorse aggiungere le seguenti: economiche e delle altre utilità.
**2. 26. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

Pag. 56

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) dopo la lettera h) è inserita la seguente:
   «h-bis) le modalità con cui sono assicurate le risorse per l'attuazione e il sostegno dell'equilibrio di genere».
2. 9. Centemero.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) la lettera l) è sostituita dalla seguente:
   «l) le elezioni primarie come strumento di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, della Camera dei deputati, per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma e di designazione del capo del partito politico o della coalizione dei partiti alle elezioni politiche e, facoltativamente, per i candidati ai consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ai consigli comunali».
2. 30. Vargiu.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c) alla lettera l) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'equilibrio di genere».
2. 5. Centemero.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: «al funzionamento interno» sono inserite le seguenti: «, all'equilibrio di genere»;
   b) all'articolo 9:
    1) al comma 2, dopo le parole: «dei candidati», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e degli eletti»;
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari ad almeno il 10 per cento delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12 ad iniziative volte a sostenere la formazione, la rappresentanza e l'effettiva partecipazione delle donne alla vita politica e alle campagne elettorali. In caso di inosservanza, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al triplo delle somme distolte dalla destinazione di cui al presente comma».
2. 4. Centemero.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il fondo è utilizzato per sostenere e accrescere la formazione, la partecipazione e la rappresentanza delle donne nella vita politica.»;
   b) al comma 5, dopo le parole: «sono annualmente suddivise» sono inserite le seguenti: «dalla Commissione»;
   c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Le risorse assegnate ai sensi del comma 5 sono iscritte in un distinto capitolo del bilancio del partito; le spese sostenute attraverso l'utilizzo delle medesime risorse sono illustrate in apposito allegato al rendiconto di esercizio».
2. 1. Centemero.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I partiti politici promuovono l'equilibrio di genere nelle cariche pubbliche Pag. 57elettive, in modo che nessuno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento.
2. 2. Centemero.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 3 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, lettera c), della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «nel complesso delle candidature circoscrizionali di ciascuna lista» sono sostituite dalle seguenti: «in ciascuna lista di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali»;
   b) al quarto periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».
2. 3. Centemero.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. La denominazione e il simbolo usati dai soggetti politici organizzati sono regolati dall'articolo 7 del codice civile. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'accordo associativo:
   a) il partito, movimento o gruppo politico organizzato ha l'esclusiva titolarità della denominazione e del simbolo di cui fa uso;
   b) ogni modifica e ogni atto di disposizione o di concessione in uso della denominazione e del simbolo è di competenza dell'assemblea degli associati o iscritti.
2. 34. Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  Il simbolo identifica in modo univoco il partito politico, il movimento politico o i gruppi politici organizzati e non deve essere suscettibile di confusione con altri simboli. Il simbolo è di proprietà degli iscritti al partito politico, al movimento o al gruppo politico organizzato ed è utilizzato in conformità con quanto previsto dallo statuto.
2. 01. Mucci, Prodani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Funzionamento democratico e partecipazione degli iscritti).

  A garanzia del funzionamento democratico e della piena partecipazione degli iscritti alla vita e alle scelte del partito politico, lo Statuto deve indicare:
   a) i principi e i valori che definiscono l'identità del partito, le forze sociali o gli interessi che si intendono rappresentare, gli obiettivi programmatici dell'azione politica, nonché gli strumenti interni che vincolino i suoi organi e rappresentanti al loro rispetto, in tutti i livelli territoriali;
   b) le modalità di iscrizione al partito, comprensive di termini certi per l'accettazione della domanda, i casi di esclusione;
   c) l'indicazione dell'incompatibilità fra cariche di vertice del partito e: a) cariche di governo a livello nazionale e locale; b) incarichi di alta amministrazione dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; membri della Corte dei conti e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; c) membri delle Autorità indipendenti di cui all'articolo 23, comma 1 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201; membri componenti della CONSOB;Pag. 58
   d) strumenti a garanzia della pubblicità delle cariche interne, degli elenchi degli iscritti, dei sostenitori e dei finanziatori, dello stato patrimoniale del partito e dei suoi bilanci in tutte le sue articolazioni organizzative e territoriali;
   e) i diritti e i doveri degli iscritti;
   f) l'espresso riconoscimento del diritto: 1) ad una informazione completa e trasparente sulle modalità di partecipazione e sulle attività del partito; 2) di esprimere le proprie opinioni in tutte le fasi della formazione della volontà del partito; 3) di proporre documenti di indirizzo, mozioni e ordini del giorno; 4) di candidarsi alle cariche monocratiche o assembleari; 5) di votare, anche con scrutinio segreto: modifiche statutarie, mozioni congressuali, ordini del giorno; 6) di eleggere democraticamente: membri degli organismi assembleari, esecutivi, di garanzia, cariche di vertice, candidature alle elezioni; 7) di ricorrere all'organo di garanzia per violazioni dello statuto o dei regolamenti;
   g) le sanzioni e le misure disciplinari previste in caso di violazione di diritti e doveri;
   h) il rappresentante legale, il numero e la composizione degli organi del partito e delle cariche monocratiche, a livello nazionale e territoriale, delle rispettive funzioni, competenze e responsabilità, con espressa indicazione: 1) delle modalità di elezione, convocazione, durata, rinnovo e revoca di ogni organo o carica; 2) dei doveri di pubblicità e rendicontazione periodica delle attività degli organi con funzioni esecutive e di rappresentanza; 3) delle misure a garanzia dell'imparzialità e l'indipendenza degli organi di garanzia rispetto agli organismi esecutivi e alle cariche rappresentative del partito; 4) delle procedure di controllo su poteri e funzioni degli organi esecutivi e di garanzia; 5) dell'incompatibilità fra funzioni di garanzia e ruoli esecutivi o cariche direttive o di vertice;
   i) le procedure per la convocazione e la partecipazione libera e democratica degli iscritti alle assemblee congressuali, la cadenza e le modalità di regolamentazione delle assemblee congressuali nazionali e locali, la garanzia di congrui intervalli temporali fra la previa celebrazione dei congressi locali e il congresso nazionale;
   j) le procedure specifiche e aggravate per modificare lo Statuto, il simbolo, la denominazione del partito politico, quale esclusiva competenza dell'organismo assembleare degli iscritti;
   k) i casi e le modalità di accesso agli organi di garanzia, in modo che siano assicurati celerità e trasparenza del procedimento, doppio grado di giudizio, diritto di difesa e contraddittorio fra le parti;
   l) misure volte a garantire l'equilibrata rappresentanza dei generi in tutti gli organismi del partito e nelle candidature per le competizioni elettorali, a tutti i livelli territoriali e istituzionali;
   m) diritti delle minoranze e misure che ne garantiscono la rappresentanza proporzionale negli organismi di partito, nonché il riconoscimento della Presidenza negli organi di garanzia, in tutti i livelli territoriali;
   n) procedure e criteri trasparenti e verificabili di selezione delle candidature per le elezioni in tutti i livelli territoriali, che assicurino il diritto di elettorato passivo e la partecipazione libera e attiva di tutti gli iscritti, da effettuarsi nel rispetto del massimo pluralismo democratico;
   o) modalità e strumenti di finanziamento del partito, norme e procedure di rendicontazione e pubblicità interna della gestione finanziaria, partecipazioni esterne e collegamenti a fondazioni o altri soggetti che svolgano attività di formazione, promozione o informazione a carattere politico;
   p) norme a garanzia dell'autonomia finanziaria delle articolazioni territoriali e criteri di ripartizione delle risorse fra le strutture centrali e periferiche del partito;Pag. 59
   q) i casi e le procedure di scioglimento, chiusura, commissariamento delle articolazioni territoriali e successivo rinnovo democratico delle cariche, da garantirsi in tempi certi e con modalità che ne garantiscano la massima trasparenza, partecipazione e controllo da parte degli iscritti.
2. 02. Quaranta, D'Attorre, Costantino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Istituzione di una Commissione per l'individuazione del sistema di garanzia democratica all'interno dei partiti e dei gruppi politici organizzati).

  1. È istituita, presso il Ministero degli Interni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la «Commissione per l'individuazione del sistema di garanzia democratica all'interno dei partiti e dei gruppi politici organizzati», di seguito denominata Commissione.
  2. La Commissione è composta da cinque membri esperti in materia di diritto costituzionale, con il compito di individuare, entro sei mesi dall'istituzione della stessa, sistemi vincolanti di garanzia democratica all'interno dei partiti e gruppi politici organizzati, in particolare in riferimento all'elezione delle principali cariche interne, quali Segreteria, Presidenza, Organi di garanzia, nonché Tesoreria, che assicurino la piena conformità a quanto stabilito dall'articolo 49 della Costituzione in tema di trasparenza e democrazia interna ai partiti e ai gruppi politici organizzati.
  3. Il Presidente e i componenti della Commissione sono nominati, tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti, espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti. Il presidente è nominato su proposta del Ministro dell'interno.
  4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti o indennità di alcun tipo.
2. 03. Zaccagnini, Quaranta.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Norme in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici).

  1. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi o altre forme di sostegno, erogati in qualsiasi forma e modo, compresa la messa a disposizione di servizi, da parte di persone fisiche o giuridiche che non acconsentano alla pubblicità dei relativi dati. Per le donazioni di qualsiasi importo è annotata l'identità dell'erogante.
  2. Ai partiti o movimenti politici è vietato accettare contributi provenienti da Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero o da persone fisiche non iscritte nelle liste elettorali o comunque private del diritto di voto alle elezioni nazionali.
  3. I contributi a qualunque titolo erogati ai partiti e ai movimenti politici da soggetti pubblici o privati possono essere utilizzati esclusivamente per spese amministrative, spese per attrezzature tecniche, manifestazioni, riunioni, studi, informazioni e pubblicazioni o per altre spese comunque strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo statuto.
  4. In occasione delle elezioni di qualunque grado, i partiti e i movimenti politici hanno l'obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae di ciascun candidato e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'elezione.
  5. I partiti e i movimenti politici trasmettono annualmente alla Corte dei conti, per il controllo sulla gestione, i rendiconti di cui all'articolo 8 della legge Pag. 602 gennaio 1997, n. 2, e i relativi allegati, corredati della certificazione e del giudizio del revisore legale redatti ai sensi della normativa vigente. Per il controllo di cui al presente comma è istituita, ferma restando l'attuale dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'apposita sezione della Corte dei conti, di seguito denominata «Commissione», composta dai componenti del collegio di cui al comma 2 dell'articolo 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, cui sono aggiunti altri tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da sei addetti alla revisione.
2. 04. Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di tracciabilità dei contributi ai partiti politici).

  1. Al decreto-legge del 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 2-bis:
    1) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le dichiarazioni relative ai contributi ricevuti nei sei mesi precedenti le elezioni per il rinnovo delle Camere sono pubblicate entro i dieci giorni successivi al loro ricevimento»;
   b) all'articolo 5, comma 3:
    1) le parole da: «Ai finanziamenti e ai contributi» fino a: «presente comma,» sono soppresse;
    2) le parole: «delle erogazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dei finanziamenti o dei contributi erogati in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4»;
    3) le parole: «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.000»;
    4) il settimo e l'ottavo periodo sono soppressi;
   c) all'articolo 10, comma 7, le parole: «100.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «18.000 euro annui»;
   d) all'articolo 10, comma 8, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 18.000»;
   e) all'articolo 11:
    1) al comma 2, le parole: «30.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui»;
    2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La detrazione di cui al comma 2 non si applica alle erogazioni liberali effettuate dagli eletti e dai candidati a cariche elettive in favore di partiti e movimenti politici»;
    3) il comma 4-bis è abrogato;
    4) al comma 6, le parole: «30.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro annui».
2. 05. D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni.

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Norme di trasparenza in materia di partecipazione alle elezioni della Camera dei deputati).

  1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, Pag. 61come da ultimo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14:
    1) al primo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, indicando il soggetto che ne ha la titolarità»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  il Ministero dell'interno trasmette tempestivamente copia dello statuto, depositata unitamente al contrassegno ai sensi del primo comma, alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, che verifica la sussistenza nello statuto dei seguenti requisiti minimi di trasparenza al fine dell'ammissione delle liste:
   1) l'indirizzo della sede legale nel territorio dello Stato;
   2) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi, nonché l'organo o comunque il soggetto investito della rappresentanza legale;
   3) le modalità di selezione delle candidature per l'elezione della Camera dei deputati;
   4) l'organo interno responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale.

  Nel caso di partecipazione in forma aggregata alla competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, i relativi partiti e gruppi politici organizzati devono presentare contestualmente ai loro statuti anche una dichiarazione congiunta nella quale sono indicate le modalità di selezione delle candidature comuni. Il Ministero dell'interno trasmette anche tali dichiarazioni alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici per la relativa verifica.
  La Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici effettua le verifiche previste ai commi ottavo e nono entro 48 ore e ne dà immediata comunicazione al Ministero dell'interno»;
   b) all'articolo 16:
    1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i medesimi termini comunica altresì l'esito della verifica di cui all'articolo 14 relativa alla sussistenza dei requisiti minimi di trasparenza nello statuto»;
    2) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici abbia rilevato che i requisiti minimi di trasparenza presenti nello statuto non sono conformi alle disposizioni dell'articolo 14, il Ministero dell'interno invita il depositante a modificarlo o a integrarlo entro 48 ore dalla notifica dell'avviso»;
    3) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì sottoposte all'Ufficio centrale nazionale le opposizioni presentate dal depositante avverso l'invito del Ministero dell'interno a modificare o a integrare i requisiti minimi di trasparenza presenti nello statuto ai sensi dell'articolo 14»;
    4) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di partecipazione in forma aggregata alla competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e gruppo politico organizzato che depositi congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto agli obblighi di cui all'articolo 14. In tale ipotesi, ove lo statuto di uno o più partiti o movimenti politici sia stato ritenuto non conforme ai predetti obblighi, gli altri sono tenuti a rendere una comunicazione entro le successive 24 ore al Ministero dell'interno con cui dichiarano che intendono comunque presentare la lista»;Pag. 62
   c) all'articolo 22, primo comma, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
  «1-bis) ricusa le liste presentate da partiti o movimenti politici organizzati nel caso in cui i requisiti minimi di trasparenza nello statuto non siano risultati conformi alle disposizioni dell'articolo 14».
3. 8. Misuraca.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: i partiti fino alle parole: collegi plurinominali nonché con le seguenti: Le liste o coalizioni di liste, per partecipare alla competizione elettorale, devono aver registrato il simbolo presso il Ministero dell'interno almeno 10 giorni prima della data di indizione della consultazione elettorale. Con proprio regolamento, il Ministero dell'interno definisce le modalità di registro, deposito, controllo, autenticazione e validazione del simbolo che rappresenta la lista o la coalizione di liste che intende partecipare alla competizione elettorale. I simboli, per essere presentati presso il Ministero dell'interno, devono essere sottoscritti da almeno 5.000 cittadini elettori iscritti nelle liste elettorali. Ogni elettore non può sottoscrivere più di un simbolo. I simboli riconosciuti ufficialmente negli statuti di partiti, gruppi o movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle due Camere, non sono soggetti alla raccolta delle sottoscrizioni di cui sopra, nonché.
3. 1. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: partiti aggiungere le seguenti: , i movimenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a):
   al numero 1), dopo le parole: del partito aggiungere le seguenti:, del movimento;
   al numero 2), dopo le parole: del partito aggiungere le seguenti:, del movimento.

  Al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) ovunque ricorrano, le parole: «partito o gruppo politico organizzato» sono sostituite dalle seguenti: «partito, movimento o gruppo politico organizzato» e le parole: «partiti o gruppi politici organizzati» sono sostituite dalle seguenti: «partiti, movimenti o gruppi politici organizzati».
3. 2. D'Alia.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: partiti aggiungere la seguente: , movimenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), al punto 1) e al punto 2), dopo le parole: del partito aggiungere le seguenti:, del movimento.
3. 11. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: intendono presentare aggiungere le seguenti:, anche in forma aggregata,.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso di partecipazione in forma aggregata alla competizione elettorale mediante la presentazione di liste comuni di candidati, ciascuno dei relativi partiti e gruppi politici organizzati deve presentare il proprio statuto ovvero la dichiarazione di cui al precedente periodo e, per quanto riguarda il requisito di cui al n. 3), le modalità di selezione dei candidati comuni.
3. 14. Misuraca.

Pag. 63

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nei collegi plurinominali.
3. 10. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: nei singoli collegi plurinominali aggiungere le seguenti: indicando il soggetto che ha la titolarità del contrassegno medesimo.
3. 30. Misuraca.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, ove iscritti nel registro fino a: notaio, con le seguenti: il proprio statuto, anche se non iscritto nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,.
3. 27. Misuraca.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: il proprio statuto aggiungere le seguenti:, con allegato l'elenco delle associazioni, delle fondazioni, degli organi di informazione e stampa e dei siti internet che sostengono direttamente l'attività politica del partito, del movimento o del gruppo politico organizzato.

  Conseguentemente, alla medesima lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4) l'elenco delle associazioni, delle fondazioni, degli organi di informazione e stampa e dei siti internet che sostengono direttamente l'attività politica del partito, del movimento o del gruppo politico organizzato.

  Al medesimo comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, dopo le parole: dello statuto aggiungere le seguenti: , con il relativo allegato;

  all'articolo 4, comma 1, lettera b), dopo le parole: dello statuto aggiungere le seguenti: , con il relativo allegato.
3. 7. D'Alia.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: ovvero, in mancanza, una dichiarazione, con la sottoscrizione del legale rappresentante autenticata dal notaio,.
3. 12. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ovvero, in mancanza, una dichiarazione.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera b):
   al punto 1) sostituire le parole: la dichiarazione con le seguenti: lo statuto;
   al punto 2) sostituire le parole: la dichiarazione con le seguenti: lo statuto.
3. 13. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: dichiarazione aggiungere le seguenti:, al fine esclusivo di darne conoscenza all'esterno.
3. 3. D'Ambrosio, Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: legale rappresentante aggiungere le seguenti: risultante dal proprio statuto,;

  Conseguentemente, dopo il n. 3) aggiungere il seguente:
   4) gli organi del partito o gruppo politico organizzato cui compete, in base allo statuto, l'eventuale modifica degli elementi minimi di trasparenza di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3).
3. 28. Misuraca.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il numero, la composizione e le attribuzioni degli organi deliberativi, esecutivi Pag. 64e di controllo, le modalità della loro elezione e la durata dei relativi incarichi;.
3. 29. Misuraca.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   2-bis) l'organo interno del partito o gruppo politico organizzato responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale;.
3. 26. Misuraca.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole:, comunque esplicitate attraverso un regolamento ispirato a criteri democratici e competitivi.
3. 18. Vargiu.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto dell'equilibrio di genere.
3. 4. Centemero.

  Al comma 1, lettera a), dopo il n. 3), aggiungere i seguenti:
   3-bis) l'incompatibilità fra cariche di vertice del partito e: a) cariche di governo a livello nazionale e locale; b) incarichi di alta amministrazione nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; c) membri della Corte dei conti e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; d) membri delle Autorità indipendenti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; e) membri della Commissione nazionale per la società e la borsa;
   3-ter) le modalità atte ad escludere i casi di conflitto di interesse.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Accesso ai benefici di cui agli articoli 11, 12 e 16 del decreto-legge 28 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13).

  Per l'ammissione dei partiti e dei gruppi politici organizzati ai benefici ad essi eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 11, 12 e 16 del decreto-legge 28 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, è necessario che nello statuto o nella dichiarazione di trasparenza, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge ricorra quanto previsto dal comma 1, lettera a), n. 3-bis) dell'articolo 3.
3. 24. D'Attorre, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera a), dopo il punto 3) aggiungere i seguenti:
   3-bis) la partecipazione, anche con modalità telematiche, di ciascun iscritto alle votazioni con voto libero ed uguale;
   3-ter) la previsione del carattere temporaneo delle cariche interne con l'indicazione di un limite massimo di due mandati nella medesima carica e di quattro mandati in qualsiasi ruolo;
   3-quater) lo statuto prevede le modalità per la revoca degli organi esecutivi monocratico e collegiale da parte delle assemblee degli iscritti. Alla revoca si procede per voto, su iniziativa di una quota di iscritti non inferiore al 10 per cento. Contestualmente alla revoca si procede alla elezione dei nuovi organi.
3. 17. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) la partecipazione, anche con modalità telematiche, di ciascun iscritto alle votazioni con voto libero ed uguale.
3. 16. Cristian Iannuzzi.

Pag. 65

  Al comma 1, lettera a), dopo il punto 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) la previsione del carattere temporaneo delle cariche interne con l'indicazione di un limite massimo di due mandati nella medesima carica e di quattro mandati in qualsiasi ruolo.
3. 15. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   4) il soggetto titolare del simbolo utilizzato come contrassegno elettorale, e, nel caso in cui il soggetto titolare del simbolo sia diverso dal partito o gruppo politico organizzato che presenta la lista, l'indicazione del titolo che ne consente l'utilizzo.
3. 19. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   4) gli organi del partito o gruppo politico organizzato cui compete l'eventuale modifica degli elementi minimi di trasparenza di cui ai precedenti numeri 1), 2) e 3).
3. 25. Misuraca.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: 48 ore con le seguenti: cinque giorni.
3. 5. Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, lettera b), n. 1) aggiungere in fine il seguente periodo: È esclusa qualsiasi valutazione di merito del Ministero dell'interno sul contenuto della dichiarazione di trasparenza.
3. 20. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
3. 6. Roccella.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis) dopo le parole: da partiti, aggiungere le seguenti: da movimenti.

  Conseguentemente, al capoverso 1-ter), dopo le parole: da partiti, aggiungere le seguenti: da movimenti.
3. 21. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 1-bis), con il seguente:
   1-bis) ricusa le liste presentate da partiti, movimenti o gruppi politici organizzati in assenza del deposito dello statuto in conformità all'articolo 14, primo comma.
3. 22. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Il presente articolo si applica anche in riferimento alla partecipazione alle elezioni del Senato della Repubblica.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo le parole: Camera dei deputati, inserire le seguenti: e del Senato della Repubblica.
3. 9. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Alla legge 6 maggio 2015, n. 52 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: « b) in ciascuna lista i candidati sono presentati in ordine alternato per sesso, nessuno può essere candidato in più collegi, neppure di altra circoscrizione»;Pag. 66
   b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera c) sopprimere le parole: «tra quelli che non sono capolista»;
   c) all'articolo 1, comma 1, alla lettera g) sopprimere le parole: «, dapprima i capolista nei collegi, quindi»;
   d) all'articolo 2, comma 4 , capoverso comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e il nominativo del candidato capolista»;
   e) all'articolo 2, comma 10, lettera c), capoverso comma 3, sopprimere le parole: «da un candidato capolista»;
   f) all'articolo 2, comma 26, capoverso Art. 84, sopprimere le parole: «a partire dal candidato capolista e successivamente».
3. 01. Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Alla legge 6 maggio 2015, n. 52 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, comma 1, capoverso «ART. 1», comma 2, dopo la parola: «ballottaggio» inserire le seguenti: «da tenersi solo nel caso in cui la percentuale dei voti validi delle liste o coalizioni di liste ammesse al secondo turno, sia complessivamente pari ad almeno il 50 per cento dei voti validi, anche sommando i voti validi delle eventuali liste apparentate»;
   b) all'articolo 1, comma 8, capoverso «ART. 14-ter» sopprimere la parola: «non» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Anche le liste che non hanno superato gli sbarramenti previsti dal comma 16 della presente legge, se apparentate, in caso di vittoria, accedono alla ripartizione dei seggi limitatamente alla quota percentuale del premio di maggioranza».
3. 02. Invernizzi.
(Inammissibile)

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
  a) il contrassegno depositato; se il soggetto titolare del simbolo utilizzato come contrassegno è diverso dal partito o gruppo politico organizzato che presenta la lista, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito o gruppo politico ad utilizzare il simbolo;
4. 1. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: l'indicazione del soggetto che ne ha la titolarità.
4. 2. Misuraca.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole ovvero la dichiarazione di trasparenza, depositati con la seguente: depositato.
4. 3. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: con il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.
4. 4. Misuraca.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) l'elenco dei finanziatori del partito o movimento politico, risultanti negli ultimi 3 anni di esercizio antecedenti alle elezioni.
4. 5. Quaranta, D'Attorre, Costantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) ove disponibile, il bilancio dell'ultimo anno e l'elenco di tutti i beni immobili, dei beni mobili registrati e degli strumenti finanziari, indicati dall'articolo Pag. 671, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di cui siano intestatari i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati medesimi.
4. 6. Vargiu.

  Sopprimere il comma 2.
4. 8. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: corredate del curriculum vitae di ciascun candidato ed il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre sessanta giorni prima della data di svolgimento dell'elezione.
4. 9. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il curriculum vitae di ogni singolo candidato, qualora depositato all'atto della presentazione della lista.
4. 10. Vargiu.

  Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto dell'equilibrio di genere.
4. 7. Centemero.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La lettera l) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è sostituita dalla seguente:
   « l) le modalità di selezione delle candidature, anche attraverso lo svolgimento di elezioni primarie, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei consigli comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma;».
4. 11. Mucci, Prodani.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Delega al Governo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la selezione delle candidature).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la disciplina, in ciascun collegio plurinominale, dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori del collegio.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) definire le modalità con le quali ciascun partito politico, abilitato a presentare candidature e liste di candidati ai sensi della legge 6 maggio 2015, n. 52, può comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati, indicando anche per quali collegi plurinominali intende avvalersi di tale metodo;
   b) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura, prevedendo misure per assicurare l'equilibrio di genere;
   c) prevedere che ciascun partito politico definisca i requisiti per l'esercizio del diritto di voto alle elezioni primarie;
   d) stabilire che gli elettori partecipino alle elezioni primarie previa registrazione;
   e) assicurare che la registrazione di cui alla lettera d) avvenga con modalità Pag. 68informatica tramite i meccanismi di identificazione personale digitali previsti dalla normativa vigente;
   f) stabilire che ciascun elettore possa partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio plurinominale nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;
   g) prevedere, al momento del voto, il riconoscimento dell'identità degli elettori nei seggi presidiati dotati di una postazione informatica adibita al voto;
   h) prevedere la possibilità di stampare una scheda con il voto espresso da inserire in un'urna predisposta accanto alla postazione informatica di voto ai fini di un eventuale controllo successivo;
   i) stabilire che, per ciascuna elezione primaria, il risultato del voto sia vincolante per la formazione delle liste dei candidati;
   l) prevedere che in ogni seggio siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza e l'anonimato;
   m) prevedere che lo scrutinio dei voti avvenga a livello centrale con modalità informatiche;
   n) prevedere che in ciascun collegio plurinominale sia istituita una commissione elettorale competente a dichiarare i risultati delle elezioni primarie svolte nel medesimo collegio;
   o) provvedere all'istituzione di una commissione di esperti presso l'Agenzia per l'Italia digitale per la definizione delle modalità tecniche di svolgimento delle procedure di registrazione e di elezione di cui al presente comma;
   p) prevedere forme di controllo per la verifica della corrispondenza del programma informatico utilizzato nei seggi di votazione con quello stabilito in sede di definizione delle modalità tecniche dalla commissione di cui alla lettera o).

  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Lo schema del decreto è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti e della Commissione parlamentare per la semplificazione, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
4. 02. Mucci, Prodani.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Delega al Governo per la disciplina delle elezioni primarie).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono nel termine di trenta giorni, un decreto legislativo per la disciplina dello svolgimento di elezioni primarie per la designazione dei candidati da parte degli elettori. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo, il Governo si avvale di una Commissione composta di cinque membri di comprovata esperienza nella materia, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri; dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere lo svolgimento delle elezioni primarie quale facoltà per i partiti, Pag. 69movimenti o gruppi politici organizzati iscritti nel registro dei partiti politici;
   b) prevedere che le elezioni primarie si svolgano a livello di collegio plurinominale;
   c) definire le modalità con le quali ciascun partito politico, movimento o gruppo politico organizzato iscritto nel registro può comunicare al Ministero dell'interno la decisione di svolgere elezioni primarie per la designazione dei propri candidati alle elezioni politiche, indicando anche per quali collegi plurinominali intende avvalersi di tale metodo;
   d) definire le modalità e i termini entro i quali i partecipanti alle elezioni primarie devono presentare la propria candidatura;
   e) stabilire che ciascun elettore possa partecipare alle elezioni primarie esclusivamente nel collegio plurinominale nel quale esercita il suo diritto di voto per le elezioni politiche;
   f) prevedere che tutte le elezioni primarie si svolgano nel medesimo giorno;
   g) prevedere misure per assicurare l'equilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica e garantire il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 6 maggio 2015, n. 52, aventi tale finalità;
   h) stabilire, per ciascuna elezione primaria, che il candidato che ottiene il maggior numero di voti sia nominato capolista nel collegio e che gli altri candidati seguano nella lista secondo la graduatoria dei voti;
   i) prevedere che siano adottate modalità di voto che ne assicurino la segretezza;
   l) provvedere all'istituzione di un fondo per la copertura delle spese derivanti dallo svolgimento delle elezioni primarie, finanziato riducendo di pari importo il fondo per la destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
4. 01. D'Alia.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Partecipazione dei giovani alla vita politica).

  1. I partiti politici sono tenuti a destinare una quota pari almeno al 5 per cento delle somme derivanti dalle erogazioni liberali effettuate con le modalità di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e delle risorse percepite in applicazione dell'articolo 12 del medesimo decreto-legge a iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva dei giovani alla vita politica.
  2. Ai fini di cui al comma 1, i partiti politici introducono un'apposita voce all'interno del rendiconto e presentano alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici adeguata e specifica documentazione ai fini del controllo di conformità alla legge.
  3. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari al quadruplo delle somme distolte dalla destinazione di cui al comma 1.
4. 03. D'Alia.

ART. 5.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rispettivi siti internet aggiungere le seguenti: ove attivati,.

Pag. 70

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, primo periodo, sostituire la parola: istituiscono con la seguente: possono istituire.
5. 3. Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: in materia di risorse, decisioni e procedure.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 6, comma 1, sopprimere le seguenti parole:
in materia di risorse, decisioni e procedure.
   b) all'articolo 6, comma 9, sopprimere le seguenti parole: in materia di risorse, decisioni e procedure.
5. 1. De Menech.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: l'elenco dei beni di cui all'articolo 6, comma 1 e.
5. 2. Famiglietti.

  Sopprimere il comma 2.
5. 4. Dieni, Toninelli, Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 2, sostituire le parole da: Per i partiti fino a: di un proprio statuto con le seguenti: Per i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati non iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,.
5. 12. Gasparini.

  Al comma 2, sostituire le parole da:, sono pubblicate fino alla fine del comma con le seguenti: è pubblicata la dichiarazione contenente gli elementi minimi di trasparenza di cui all'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dalla presente legge.
5. 7. Nuti, Cecconi, Dieni, Toninelli, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio.

  Al comma 2, dopo le parole: selezione delle candidature aggiungere le seguenti: nel rispetto dell'equilibrio di genere.
5. 5. Centemero.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il rendiconto di esercizio redatto e revisionato in base alle disposizioni di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
*5. 6. Centemero.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e il rendiconto di esercizio redatto e revisionato in base alle disposizioni di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
*5. 9. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e l'organo interno responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale.
5. 11. Misuraca.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È inoltre pubblicata l'indicazione del soggetto titolare del simbolo del partito, movimento o gruppo politico organizzato; se il soggetto titolare del simbolo è diverso dal partito o gruppo politico organizzato, sono pubblicati anche i documenti che abilitano il partito o gruppo politico organizzato ad utilizzare il simbolo.
5. 14. Mazziotti Di Celso.

Pag. 71

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine si devono osservare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.
5. 10. Mucci, Prodani.

  Aggiungere, in fine, i seguente commi:
  3. I partiti, movimenti e gruppi politici organizzati pubblicano, entro il 15 luglio di ogni anno, nella sezione «Trasparenza» del proprio sito internet l'elenco delle associazioni, delle fondazioni, degli organi di informazione e stampa e dei siti internet che sostengono direttamente l'attività politica del partito, del movimento o del gruppo politico organizzato. Tale elenco è altresì trasmesso alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici.
  4. In caso di violazione del comma 3, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
5. 8. D'Alia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di cui al comma 2, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
5. 13. Ferrari.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti, movimenti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, e che siano iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13. Per ottenere l'esonero dalla sottoscrizione di cui al comma 1, i partiti, movimenti o gruppi politici di cui al periodo precedente devono altresì essere costituiti in gruppo consiliare all'inizio della consiliatura in corso al momento della convocazione dei comizi, ovvero devono aver conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale, con contrassegno che richiami in tutto o in parte quello depositato. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta da chi ne ha titolo sulla base dello statuto del partito, movimento o gruppo politico ovvero da persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte da chi ne ha titolo sulla base dello statuto del partito, movimento o gruppo politico. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.».
5. 01. Gregorio Fontana, Sisto.

ART. 6.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sito internet aggiungere le seguenti:, ove attivato,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: è pubblicato con le seguenti: possono pubblicare.
6. 8. Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, che sia iscritto nel registro dei partiti politici ovvero che abbia all'inizio della legislatura almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati,.

Pag. 72

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Ambito di applicazione).

  1. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 2, dell'articolo 6, commi 1, 9, 10 e 11, per partiti, movimenti o gruppi politici organizzati si intendono quelli iscritti nel registro dei partiti politici ovvero che abbiano eletto almeno un rappresentante alla Camera dei deputati all'inizio della legislatura o che, nel corso della medesima, abbiano costituito, secondo le norme del regolamento, un gruppo parlamentare o una componente politica interna al Gruppo misto.
6. 2. Francesco Sanna.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: alla Camera dei deputati con le seguenti: al Parlamento.
6. 5. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e le loro articolazioni politico-organizzative.
6. 1. Dadone, Nuti, Cecconi, Dieni, Toninelli, Cozzolino, D'Ambrosio.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.
*6. 6. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: semestrale con la seguente: annuale.
*6. 9. Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. I partiti, movimenti e gruppi politici organizzati trasmettono alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici, entro il 15 febbraio ed il 15 luglio di ogni anno, l'elenco di cui al comma 1.
  1-ter. In caso di violazione dei commi 1 e 1-bis la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.
  1-quater. Nel caso in cui i dati dell'elenco di cui al comma 1 risultino incompleti o non corrispondenti al vero la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.
6. 4. D'Alia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di cui al comma 1 o in caso di mancato aggiornamento dei dati di cui al comma 1, la Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96 applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000.
6. 3. Ferrari.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) I contributi, le donazioni, la messa a disposizione di servizi erogati ai partiti ed ai movimenti politici da soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, devono essere utilizzati esclusivamente per spese strettamente connesse alla realizzazione degli obiettivi previsti dallo statuto.
6. 7. Cristian Iannuzzi.

Pag. 73

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 500.

  Conseguentemente:
   1. al comma 8, capoverso 5-bis), sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 500.
   2. al comma 9, primo periodo, sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 500.
   3. al comma 9, secondo periodo, sostituire la parola: 5.000 con la seguente: 500.
6. 27. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 1.000.

  Conseguentemente:
   al comma 8, capoverso comma 5-bis), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 1.000;
   al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 1.000.
6. 10. D'Attorre, Quaranta, Costantino.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ad euro 5.000 con le seguenti: ad euro 1.000.
6. 12. D'Ambrosio, Nuti, Dadone, Cecconi, Dieni, Toninelli, Cozzolino.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) ovunque ricorrano, sostituire le parole euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
   b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

  13. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500.000»;
    b) all'articolo 10, comma 7, le parole: «100.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «500.000 euro annui»;
    c) all'articolo 10, comma 8, le parole «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500.000».
6. 73. Parisi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: «euro 5.000» con le seguenti: «euro 2.500».
   b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  «13. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: “euro 100.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 450.000”;
   b) all'articolo 10, comma 7, le parole: “ 100.000 euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “ 450.000 euro annui”;
   c) all'articolo 10, comma 8, le parole: “euro 100.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 450.000”».
6. 72. Parisi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  a) ovunque ricorrano, sostituire le parole «euro 5.000» con le seguenti: «euro 2.500».
  b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
   13. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, Pag. 74dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400.000»;
    b) all'articolo 10, comma 7, le parole «100.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «400.000 euro annui»;
    c) all'articolo 10, comma 8, le parole «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 400.000».
6. 71. Parisi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
   b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

  13. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000»;
   b) all'articolo 10, comma 7, le parole: «100.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «350.000 euro annui»;
   c) all'articolo 10, comma 8, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000».
6. 70. Parisi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
   b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  13. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000»;
   b) all'articolo 10, comma 7, le parole: «100.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro annui»;
   c) all'articolo 10, comma 8, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300.000».
6. 69. Parisi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) ovunque ricorrano, sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 2.500.
   b) dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  13. Al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250.000»;
   b) all'articolo 10, comma 7, le parole: «100.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 euro annui»;
   c) all'articolo 10, comma 8, le parole: «euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250.000».
6. 68. Parisi.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che contenga un'apposita sezione nella quale il soggetto erogante possa prestare il proprio consenso, con le modalità di cui agli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Pag. 75alla pubblicazione dello stesso con le modalità di cui al comma 9.
6. 15. Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 13. Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Dadone, Cecconi, Toninelli, Cozzolino.

  Al comma 2, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, ai soggetti di cui alle lettere da c) a g) del comma 3.
6. 14. Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Dadone, Cecconi, Cozzolino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono equiparati alle erogazioni di cui al primo periodo le erogazioni di corrispettivi per attività di pubblicità o di sponsorizzazione, di importo che nell'anno sia pari o superiore a 5.000 euro, in favore dei soggetti di cui al comma 3.
6. 11. D'Alia.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e loro articolazioni organizzative o territoriali;
6. 19. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: e movimenti politici con le seguenti: movimenti o gruppi politici organizzati.
6. 16. Famiglietti.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: e movimenti politici con le seguenti: movimenti e gruppi politici organizzati.
6. 21. D'Alia.

  Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: provinciali e comunali con le seguenti: provinciali, comunali e sindaci.
6. 18. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 3, lettera e), sopprimere la parola: provinciali,.
6. 17. De Menech.

  Al comma 3, sopprimere la lettera f).
*6. 23. Invernizzi.

  Al comma 3, sopprimere la lettera f).
*6. 28. Centemero.

  Al comma 3, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: nonché candidati a capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.
6. 22. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h)
fondazioni riferibili ai soggetti di cui alle lettere a) e g).
6. 24. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h)
fondazioni riferibili ai soggetti di cui alla lettera g).
*6. 29. Centemero.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h)
fondazioni riferibili ai soggetti di cui alla lettera g).
*6. 20. Invernizzi.

Pag. 76

  Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h)
fondazioni.
**6. 25. Mucci, Prodani.

  Al comma 3, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   h)
fondazioni.
**6. 26. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Al comma 4, sopprimere le parole da:, ovvero fino alla fine del medesimo comma.
6. 31. Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi, Cozzolino.

  Al comma 4, sostituire la parola: soggetti con le seguenti: cittadini italiani.
6. 30. Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero l'estratto conto.
6. 32. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: congiunte di cui al comma 2 con le seguenti: di cui ai commi 2 e 4.
6. 33. Marco Di Maio.

  Al comma 6, sostituire le parole: entro tre mesi dalla percezione dell'erogazione con le seguenti: entro il 31 marzo dell'esercizio successivo a quello della percezione dell'erogazione.
6. 35. Centemero.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: entro tre mesi dalla con le seguenti: entro il 31 marzo dell'esercizio successivo alla.
6. 78. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 37. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è richiesta la delibera dell'organo sociale competente qualora il versamento delle somme sia eseguito secondo modalità idonee a garantire la tracciabilità dell'operazione e l'esatta identificazione del suo autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.»
   b) al comma 3, dopo le parole: «senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario» aggiungere le seguenti: «ovvero senza che sia garantita la tracciabilità dell'operazione ai sensi di quanto disposto dal secondo comma,».
6. 34. Gregorio Fontana.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La delibera dell'organo sociale competente è richiesta per i soli finanziamenti e contributi del valore superiore a cinquantamila euro».
   b) al comma 3, dopo le parole: «senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario» aggiungere le seguenti: «per i contributi superiori a cinquantamila euro,».
6. 38. Sisto.

Pag. 77

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sostituire le parole: «100.000 euro» con le seguenti: «200.000 euro».

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: euro 100.000 con le seguenti: euro 200.000.
6. 36. Sisto.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per l'elezione della Camera dei deputati, che ne facciano richiesta, anche per via telematica, alla Commissione di cui all'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96, hanno diritto di conoscere le erogazioni di cui al comma 2, anche nelle forme previste dai commi 4 e 5. Le erogazioni in favore di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati, di importo compreso tra euro 5.000 ed euro 15.000, possono essere rese pubbliche esclusivamente previo consenso del soggetto erogante prestato ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. 40. Famiglietti, De Menech.

  Al comma 7, sopprimere le parole: Nel rispetto delle norme del presente articolo,.
6. 39. Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Sopprimere il comma 8.
*6. 44. Misuraca.

  Sopprimere il comma 8.
*6. 45. Gregorio Fontana, Sisto.

  Al comma 8, capoverso 5-bis), sostituire le parole: euro 5.000 con le seguenti: euro 1.000.
6. 42. Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 8, capoverso 5-bis), dopo le parole: provenienza e inserire le parole: l'esatta identità dell'autore.
6. 47. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 8, capoverso 5-bis), sopprimere le parole da: e che risultino fino alla fine del capoverso.
*6. 43. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 8, capoverso 5-bis), sopprimere le parole da: e che risultino fino alla fine del capoverso.
*6. 46. Cristian Iannuzzi.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Nella sezione del sito internet di ciascun partito politico denominata «Trasparenza in materia di risorse, decisioni e procedure», sono pubblicate le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi percepite nel corso di ciascun anno, assicurando distinta evidenza alle erogazioni per le quali sia stata predisposta la dichiarazione congiunta di cui al comma 2, anche nella forma di cui al comma 4, e alle erogazioni per le quali sia stata predisposta l'attestazione di cui al comma 5. Per ciascuna erogazione sono riportati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. La pubblicazione delle erogazioni nella sezione di cui al presente comma perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.
6. 52. Roccella.

Pag. 78

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Nella sezione del sito internet di ciascun partito o movimento politico denominata «Trasparenza in materia di risorse, decisioni e procedure», sono pubblicate le erogazioni di finanziamenti, contributi e servizi di importo pari o superiore ad euro 500 percepite nel corso di ciascun anno. Per ciascuna erogazione sono pubblicati il nominativo del soggetto erogante, il relativo ammontare e l'anno in cui la medesima è stata percepita. La pubblicazione delle erogazioni nella sezione di cui al presente comma perdura sino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'erogazione è stata effettuata.
6. 57. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: sito internet aggiungere le seguenti:, ove attivato,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 9, primo periodo, sostituire le parole: sono pubblicate con le seguenti: possono essere pubblicate.
6. 54. Sisto.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: partito politico con le seguenti: partito, movimento o gruppo politico organizzato.

  Conseguentemente, al medesimo primo periodo, dopo le parole: ad euro 5.000 aggiungere le seguenti: degli stessi.
6. 50. Naccarato.

  Al comma 9, alle parole superiore ad euro 5.000 anteporre le seguenti pari o.
6. 49. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: superiore ad euro 5.000 con le seguenti: pari o superiore ad euro 1.000.
6. 48. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: nel corso di ciascun anno, sono inserite le seguenti: dai soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b).
6. 53. Parisi.

  Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: ciascun anno inserire le seguenti: oltre che i proventi derivanti da servizi di promozione pubblicitaria sul sito stesso a scopo di autofinanziamento.
6. 56. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.
*6. 58. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Al comma 9, sopprimere il terzo periodo.
*6. 62. Dadone, Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Cozzolino.

  Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: euro 5000 ed euro 15.000 con le seguenti: euro 1.000 ed euro 5.000.
6. 79. Lattuca.

  Al comma 9, terzo periodo, sostituire la parola: 15.000 con la seguente: 30.000.
6. 55. Misuraca.

  Al comma 9, terzo periodo, sostituire le parole: di cui agli articoli 22, comma 12, e con le seguenti: di cui all'articolo.
6. 51. Fabbri.

  Al comma 9, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le erogazioni superiori a euro 15.000 devono essere pubblicate nella sezione di cui al presente comma e non necessitano di un previo consenso da parte del soggetto erogante.
6. 60. Cristian Iannuzzi.

Pag. 79

  Al comma 9, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 63. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 9, ultimo periodo, dopo le parole: di cui al presente comma aggiungere le seguenti: avviene entro il 30 giugno ed il 31 dicembre successivi alla trasmissione di cui al comma 6.

  Conseguentemente, sostituire i commi 10 e 11 con i seguenti:
  10. Entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno è pubblicato, a cura della Commissione, in maniera facilmente accessibile nel sito internet del Parlamento italiano l'elenco dei beneficiari dei finanziamenti e dei contributi di cui al comma 2, anche nelle forme di cui ai commi 4 e 5, con indicazione dei nominativi dei soggettivi eroganti, dei relativi importi e dell'anno di riferimento.
  11. Ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che abbiano omesso di pubblicare sui rispettivi siti internet le erogazioni ricevute ai sensi dei commi 2, 4 o 5, o le abbiano pubblicate per un ammontare inferiore al vero, la Commissione applica una sanzione pecuniaria amministrativa pari al doppio della differenza tra l'importo effettivamente percepito e quello pubblicato sul sito internet.
6. 59. D'Alia.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
  9-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, è soppresso il seguente periodo: «Gli obblighi di pubblicazione nei siti internet di cui al quinto e al sesto periodo del presente comma concernono soltanto i dati dei soggetti i quali abbiano prestato il proprio consenso, ai sensi degli articoli 22, comma 12, e 23, comma 4, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196».
6. 61. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Al comma 10, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 15 luglio.
6. 64. Famiglietti.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 100.000.
6. 67. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 50.000.
6. 65. Toninelli, Cecconi, Nuti, Dieni, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: pari alla differenza con le seguenti: pari al triplo della differenza.
6. 80. Dadone, Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: pari alla differenza con le seguenti: pari al doppio della differenza.
6. 66. Mazziotti Di Celso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  13. All'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e successive modificazioni, le parole: «Alle fondazioni e alle associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici nonché alle fondazioni e associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Alle Pag. 80fondazioni, alle associazioni e ai comitati la composizione dei cui organi direttivi sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici o da soggetti iscritti al medesimo partito o movimento politico, nonché alle fondazioni, alle associazioni e ai comitati».
6. 77. Mazziotti Di Celso.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  13. I partiti, i movimenti o i gruppi politici non organizzati che non abbiano adempiuto agli obblighi di cui agli articoli 3, 4 e 5, nonché di cui ai commi da 1 a 10 del presente articolo, perdono il diritto ai benefici di cui agli articoli 11 e 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 per tutta la durata della legislatura.
6. 74. Roccella.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  13. Ciascun partito o movimento politico può essere collegato formalmente ad una sola delle fondazioni o associazioni di cui al comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. Nei rapporti tra il partito o movimento politico e la fondazione o associazione ad esso formalmente collegata devono essere garantite la separazione e la reciproca indipendenza tra le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria del partito o movimento politico e le strutture direttive e di gestione corrente e la contabilità finanziaria della fondazione o associazione ad esso formalmente collegata.
6. 75. Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  13. Qualora la Commissione accerti la violazione delle disposizioni in materia di trasparenza e controllo previste dalla presente legge o dalle altre leggi in materia di finanziamento dei partiti, dei movimenti e dei gruppi politici organizzati in relazione a un importo superiore a euro 50.000, ferme restando le sanzioni pecuniarie ivi disposte, vieta altresì al partito, movimento o gruppo politico organizzato di ricevere qualsiasi tipo di contributo pubblico o privato, per qualsiasi finalità erogato o ricevuto, per un tempo non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni.
6. 76. Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis – (Trasparenza degli enti che sostengono direttamente i partiti politici) – 1. Le associazioni, le fondazioni, gli organi di informazione e stampa e i siti internet che sostengono direttamente l'attività politica di partiti, movimenti o gruppi politici organizzati sono soggetti agli stessi obblighi di pubblicità e trasparenza previsti per i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati dagli articoli 5 e 6, dall'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dall'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
6. 02. D'Alia.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis – (Limiti al finanziamento dei partiti e dei movimenti politici). – 1. Il finanziamento privato ai partiti politici, e o fondazioni o altri soggetti ad essi collegati, è consentito per le sole persone fisiche nel limite massimo di euro 50.000 annui.
  2. Non è consentito finanziare, nello stesso anno, più di un partito politico o fondazioni o soggetti ad essi collegati.
  3. È vietato il finanziamento diretto o indiretto da parte di soggetti che abbiano Pag. 81in essere concessioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, di enti pubblici ovvero di società a partecipazione pubblica diretta o indiretta a:
   a) partiti e movimenti politici;
   b) chi ricopra, o abbia ricoperto nei dieci anni precedenti, cariche elettive o di nomina politica in comuni, province o regioni, o chi sia membro del Governo, o lo sia stato nei precedenti dieci anni;
   c) fondazioni o altri enti collegati ai soggetti di cui alle lettere a) e b).
6. 07. Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al comma 2-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13:
   a) il primo periodo è sostituito dal seguente:
  2-bis. L'ammontare complessivo delle risorse corrispondenti alle opzioni espresse sono corrisposte in proporzione alle opzioni espresse ai partiti a titolo di acconto entro il successivo 31 agosto, comunque entro un limite complessivo pari al 40 per cento della somma autorizzata per ciascun anno ai sensi del comma 4.;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: «corrisposte ai partiti», inserire le seguenti: «in proporzione alle opzioni espresse».
6. 03. D'Attorre, Quaranta, Costantino.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.
  2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.
  4. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dal presente articolo.
6. 04. Caparini, Invernizzi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Obbligo di redazione e di pubblicazione del bilancio di esercizio per i sindacati).

  1. I sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio e alla sua pubblicazione nei termini e secondo le Pag. 82modalità definite con decreto del ministro dell'interno di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione della presente legge.
  2. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma 1 il tribunale competente, su ricorso di un cittadino iscritto nelle liste elettorali di un comune, assunte informazioni e sentite le parti, irroga, con decreto, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25.800 euro a 51.600 euro.
  3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 è disposta, altresì, la sospensione delle contribuzioni a favore del sindacato o dell'associazione inadempiente sino all'ottemperanza degli obblighi di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici e dei sindacati. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.
6. 06. Invernizzi, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Trattenute sindacali).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata ogni forma di trattenuta sindacale, anche se derivante da contratto di lavoro.
  2. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.
  3. La legge 4 giugno 1973, n. 311, è abrogata.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Disposizioni in materia di disciplina dei partiti politici e dei sindacati. Norme per favorire la trasparenza e la partecipazione democratica.
6. 05. Invernizzi, Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 5 luglio 1982, n. 441).

  1. All'articolo 1 della legge 5 luglio 1982, n. 441 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, primo comma, dopo il numero 3) inserire il seguente: «3-bis) ai consiglieri metropolitani».
   b) sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Articolo 11.

  Le disposizioni degli articoli da 2 a 9 si applicano anche ai soggetti indicati nei numeri 3), 3-bis), 4), 5) e 5-bis) dell'articolo 1, secondo le modalità stabilite dai rispettivi consigli. La pubblicazione prevista nell'articolo 9 viene effettuata, per quanto riguarda le regioni, sul bollettino previsto dagli statuti per la pubblicazione delle leggi e in un'apposita sezione sul sito internet istituzionale, per quanto riguarda i consigli metropolitani, provinciali e comunali su apposito bollettino e in un'apposita sezione sul sito internet istituzionale.».
6. 01. Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

ART. 7.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, sopprimere la lettera c).
7. 1. Invernizzi, Simonetti.

  Sopprimerlo.
*7. 2. Invernizzi.

Pag. 83

  Sopprimerlo.
*7. 3. Sisto, Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Promozione dello svolgimento delle attività politiche in favore dei partiti iscritti nel registro).

  1. Gli enti territoriali, previa approvazione di uno specifico regolamento, possono fornire beni o servizi ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, al fine di agevolarne lo svolgimento dell'attività politica, anche attraverso convenzioni con istituzioni pubbliche o private.
  2. Gli enti territoriali prevedono nei loro regolamenti la messa a disposizione, a titolo gratuito, ai soggetti di cui al primo comma, di locali per lo svolgimento di riunioni, assemblee, convegni o altre iniziative finalizzate allo svolgimento dell'attività politica.
  3. Per le occupazioni di suolo pubblico di modeste entità effettuate tramite l'utilizzo di tavolini, sedie, cavalletti, gazebo, i soggetti di cui al primo comma sono esentati dal pagamento della tassa o del canone di occupazione e dal pagamento dell'imposta di bollo.
7. 5. Parisi.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole: «Gli enti territoriali possono altresì stipulare con i medesimi soggetti di cui al presente articolo» con le seguenti: «Gli enti territoriali possono stipulare con i partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in condizioni di parità politica e nel rispetto del principio del pluralismo,».
7. 4. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
7. 6. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: previa disciplina della materia con apposito regolamento.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

  2. Con decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione, sottoposto al parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione e le disposizioni di dettaglio.
7. 8. Roccella.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: possono fornire aggiungere le seguenti: , in condizioni di parità politica e nel rispetto del principio del pluralismo,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: presente articolo, aggiungere le seguenti:, in condizioni di parità politica e nel rispetto del principio del pluralismo,.
7. 7. Sisto, Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: che siano iscritti fino a: n. 13.
7. 9. Nuti, Cecconi, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Toninelli.

Pag. 84

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 21 febbraio 2014, n. 13 aggiungere le seguenti: ovvero che abbiano all'inizio della legislatura almeno un rappresentante eletto alla Camera dei deputati.
7. 10. Cozzolino, Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti uno o più schemi di convenzione che gli enti territoriali possono adottare ai fini di cui al comma 1.
7. 11. D'Alia.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Norme in materia di trasparenza in ordine al finanziamento di fondazioni e associazioni politiche).

  1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, è sostituito dal seguente: «Ai fini del presente decreto sono equiparate ai partiti e movimenti politici le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti.».
  2. Al fine di garantire la trasparenza dei partiti, movimenti e gruppi politici organizzati e il rafforzamento dei loro requisiti di democraticità è fatto divieto a enti, aziende e società partecipate da enti pubblici ovvero che siano titolari di concessioni pubbliche di finanziare con contributi, donazioni, sponsorizzazioni o inserzioni pubblicitarie, anche attraverso i loro dirigenti, le istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche o che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo a livello nazionale, regionale o locale, o siano membri del Parlamento nazionale o europeo ovvero di assemblee elettive regionali o locali, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti. Lo stesso divieto si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.
  3. Il divieto di cui al comma 1 si applica allorché le predette istituzioni, fondazioni o associazioni, pur non essendo presiedute o dirette dalle persone di cui al periodo precedente, dedicano la loro attività prevalente al supporto politico-culturale o organizzativo di una o più delle persone stesse, di un partito o di una corrente di partito.
  4. È fatto divieto a dirigenti, amministratori o manager di enti, aziende e società sulla cui nomina abbiano poteri di influenza organi di governo o assemblee elettive, di cui al comma 1, di elargire contributi, sotto qualsiasi forma, alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al medesimo comma 1.
  5. È fatto divieto a istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche e che siano presiedute o dirette da persone che siano titolari di incarichi di governo o membri del Parlamento o di assemblee elettive, di cui al comma 1, o che lo siano stati nei dieci anni precedenti, di accettare contributi o altre forme di sostegno da quanti non prestino il consenso alle forme di pubblicità disposte dalla presente legge.
  6. I contributi a istituzioni, fondazioni e associazioni che abbiano come scopo sociale l'elaborazione di politiche pubbliche Pag. 85o che siano presiedute e dirette da persone titolari di incarichi di governo o membri del Parlamento o di assemblee elettive, di cui al comma 1, sotto qualsiasi forma erogati, sono iscritti nei bilanci dei soggetti donatori.
  7. Le disposizioni in materia di trasparenza, contributi, beni e servizi di cui all'articolo 6 e le sanzioni di cui all'articolo 8 a cui sono soggetti i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati si applicano alle istituzioni, fondazioni e associazioni di cui al presente articolo.
7. 06. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza nei rapporti tra partiti politici e fondazioni politiche).

  1. Il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è sostituito dal seguente: «4. Ai fini del presente decreto, sono equiparate ai partiti e movimenti politici le fondazioni e le associazioni la composizione dei cui organi direttivi sia determinata, in tutto o in parte, da deliberazioni di partiti o movimenti politici o i cui organi direttivi siano composti, in tutto o in parte, da persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a un partito o movimento politico, nonché le fondazioni e le associazioni che eroghino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 al finanziamento di iniziative o servizi resi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne o di persone che rivestono la qualità di esponente di un partito o movimento politico, quali membri di organi di partiti o movimenti politici o soggetti che ricoprono incarichi istituzionali per esservi stati eletti o nominati in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici, ovvero di candidati a cariche istituzionali elettive».
7. 05. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Disciplina fiscale ed agevolazioni).

  1. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il capoverso comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
  1-ter. Sono inoltre esenti dalle tasse sulle concessioni governative tutti gli atti compiuti dai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13»;
   b) al comma 2, dopo il capoverso Articolo 27-ter, è inserito il seguente:
  Art. 27-ter. – 1. Tutti gli atti compiuti dai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13»;
   c) al comma 3, dopo il capoverso Articolo 11-ter, è aggiunto il seguente:
  Art.
11-quater. Tutti gli atti compiuti dai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13»;Pag. 86
   d) al comma 6, le parole «in base alle norme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono prevedere» sono sostituite dalle seguenti: «prevedono».
7. 04. Parisi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 in materia di bilanci).

  1. All'articolo 9, comma 1, primo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, le parole: «o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.
7. 01. Gasparini.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Cauzione per la presentazione delle liste di candidati).

  1. I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni elettorali di qualsiasi livello, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria di entità stabilita con apposito decreto del Ministro degli interni.
7. 03. Parisi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Sottoscrizione delle liste di candidati).

  1. Ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, non è richiesta alcuna sottoscrizione per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni elettorali di qualsiasi livello».
7. 02. Parisi.

ART. 8.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente: al comma 4, secondo periodo, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione» sono sostituite dalle seguenti: «una sanziona amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede alla decurtazione».
8. 1. Centemero.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: la sanzione amministrativa pecuniaria aggiungere le seguenti: pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione.
8. 4. Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) al comma 5, le parole: «la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad un ventesimo delle somme ad essi spettanti ai sensi dell'articolo 12, nel limite di un terzo dell'importo medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 500 e procede, per ogni informazione Pag. 87omessa non correttamente rappresentata o riportante dati non corrispondenti al vero, alla decurtazione».
8. 2. Centemero.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: al comma 5, le parole «la sanzione amministrativa pecuniaria» aggiungere le seguenti: fino a un ventesimo delle somme pari all'importo non dichiarato o difforme dal vero, consistente nella decurtazione.
8. 5. Invernizzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le somme rinvenienti dalle sanzioni pecuniarie comminate ai partiti ai sensi della presente legge e delle altre leggi in materia ivi richiamate sono destinate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.
8. 3. Cecconi, D'Ambrosio, Cozzolino, Dadone, Toninelli, Nuti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative riguardanti i partiti politici).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale, con le sole modificazioni necessarie al coordinamento normativo, sono riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative in materia di:
   a) disciplina in materia di partiti politici e di attività politica;
   b) disciplina dello svolgimento delle campagne elettorali, anche con riguardo alle disposizioni sulla regolamentazione della comunicazione politica;
   c) agevolazioni in favore di candidati alle elezioni, di partiti e movimenti politici e di gruppi politici organizzati nonché rendicontazione delle spese sostenute in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie;
   d) obblighi in materia di trasparenza;
   e) attività di controllo e disciplina sanzionatoria.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;
   b) ricognizione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;
   c) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti in modo da garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa.

  3. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo, il Governo si avvale di una Commissione composta di cinque membri di comprovata esperienza nella materia, nominata con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri; dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
8. 01. D'Alia.

Pag. 88

ART. 9.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
9. 1. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 è sostituito dal seguente: «Gli oneri di pubblicazione di cui al presente comma hanno rilievo pubblicistico. Ad essi non può essere opposta la tutela della riservatezza dei singoli finanziatori».
9. 2. Mucci, Prodani.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:

Art. 10.
(Elezioni primarie).

  1. Per la designazione dei candidati alle cariche monocratiche di sindaco, di sindaco metropolitano, ove ne sia prevista l'elezione a suffragio universale e diretto, di presidente della giunta regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle persone indicate come capo della forza politica ai sensi dell'articolo 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, i partiti e movimenti politici e le coalizioni tra i medesimi possono svolgere elezioni primarie dirette, organizzate secondo le disposizioni del presente capo.
  2. Le elezioni primarie, di cui al comma 1, hanno luogo entro il sessantesimo giorno antecedente la prima data utile per il rinnovo delle cariche indicate nel medesimo comma o per l'elezione della Camera dei deputati.
  3. In caso di elezioni anticipate, il decreto di convocazione dei comizi elettorali stabilisce la data delle elezioni anteponendo un periodo di almeno quarantacinque giorni a quello previsto dalle norme vigenti per gli adempimenti relativi alla presentazione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale, al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni primarie che devono tenersi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente la data delle elezioni. Per l'elezione della Camera dei deputati tale periodo è di almeno sessanta giorni.

Art. 11.
(Applicabilità delle disposizioni vigenti).

  1. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti in materia di elezioni e di reati elettorali, in quanto compatibili.

Art. 12.
(Forme di elezioni primarie ed elettorato attivo e passivo).

  1. Le elezioni primarie possono essere chiuse se riservate ai soli iscritti ai partiti o movimenti politici ovvero semiaperte se riservate anche ai sostenitori dei medesimi che si iscrivono in un apposito registro entro una data determinata antecedente a quella della votazione ovvero aperte se estese anche agli elettori che si iscrivono nel registro dei sostenitori al momento della votazione stessa, in base a quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 13.
  2. In caso di elezioni primarie di coalizione, esse sono riservate agli iscritti a uno dei partiti o movimenti politici della coalizione organizzatrice ovvero anche ai sostenitori che si iscrivono nell'apposito registro di uno dei medesimi partiti o movimenti.
  3. Alle elezioni primarie si applicano le disposizioni vigenti limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali.Pag. 89
  4. È vietato partecipare a elezioni primarie organizzate da due o più partiti o movimenti politici o coalizioni dei medesimi in relazione alla stessa consultazione elettorale.
  5. Per esercitare il diritto di voto è necessario esibire un documento di identità valido e la tessera elettorale sulla quale devono essere impressi, a cura della sezione elettorale, il timbro con la dicitura «Elezioni primarie» e l'indicazione della consultazione elettorale alla quale si riferiscono, con la relativa data.

Art. 13.
(Commissioni elettorali).

  1. Ai fini dello svolgimento delle elezioni primarie, l'organo direttivo di ciascun partito o movimento politico provvede, anche mediante delega all'organo direttivo territoriale competente, alla nomina delle commissioni elettorali, garantendo la rappresentanza di eventuali minoranze, nonché alla definizione del regolamento per le elezioni primarie, entro il cinquantaquattresimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni medesime per quanto riguarda le elezioni regionali e comunali ed entro il settantesimo giorno per quanto riguarda l'elezione della Camera dei deputati.

Art. 14.
(Regolamenti).

  1. I regolamenti di cui all'articolo 13 disciplinano i criteri, le modalità e i tempi per l'iscrizione nel registro dei sostenitori del partito o movimento politico, di cui all'articolo 12, anche attraverso il sito internet istituzionale del partito o movimento.
  2. I regolamenti assicurano altresì il diritto alla consultazione del registro degli iscritti e dei sostenitori, nonché di quello dei votanti, almeno da parte di tutti i candidati alle elezioni primarie.
  3. I medesimi regolamenti, pubblicati nel sito internet istituzionale del partito o movimento politico, prevedono altresì i criteri per l'individuazione delle sedi di seggio elettorale in base al numero di iscritti e di sostenitori e al tipo di elezioni, nonché per lo svolgimento ordinato e non discriminatorio dell'accesso ai seggi e delle operazioni di voto.

Art. 15.
(Ricorso avverso la mancata iscrizione nei registri degli iscritti e dei sostenitori).

  1. Ciascun iscritto e sostenitore può chiedere alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente la verifica della propria effettiva iscrizione negli appositi registri e proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente avverso l'eventuale mancata iscrizione.
  2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso di cui al comma 1 entro due giorni dalla sua presentazione.
  3. Il provvedimento dei probiviri è comunicato alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente e al presidente della commissione elettorale di sezione, responsabile dell'esecuzione.

Art. 16.
(Presentazione delle candidature alle elezioni primarie).

  1. Ogni cittadino che intenda proporre la propria candidatura alle elezioni primarie presenta richiesta alla commissione elettorale del partito o movimento competente, corredata del certificato di nascita e del certificato di iscrizione nelle liste elettorali, a decorrere dal quarantesimo giorno e fino al trentesimo giorno antecedenti la data fissata per le elezioni primarie.
  2. La richiesta di cui al comma 1 è sottoscritta dal candidato e, per adesione, da un numero di iscritti al partito o Pag. 90movimento politico definito dal regolamento di cui all'articolo 13, con sottoscrizioni autenticate.
  3. Nessuno può presentare la propria candidatura in più partiti o movimenti politici, né sottoscrivere l'adesione alla candidatura di più di un candidato per la medesima elezione primaria.

Art. 17.
(Esclusione delle candidature).

  1. La commissione elettorale del partito o movimento politico competente accerta la regolarità delle richieste di candidatura ed esclude quelle che non presentino i requisiti prescritti ai sensi dell'articolo 16.
  2. L'eventuale esclusione è comunicata all'interessato entro il secondo giorno dalla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 1.

Art. 18.
(Ricorso avverso l'esclusione della candidatura).

  1. Avverso l'esclusione della candidatura ai sensi dell'articolo 17 l'interessato, entro due giorni dalla comunicazione, può proporre ricorso al collegio dei probiviri territorialmente competente, previa comunicazione alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente.
  2. Il collegio dei probiviri decide sul ricorso entro quattro giorni dalla sua presentazione, comunicando la decisione assunta alla commissione elettorale del partito o movimento politico competente, responsabile della esecuzione.

Art. 19.
(Operazioni di voto).

  1. Il voto è libero e segreto.
  2. I regolamenti di cui all'articolo 13 determinano i criteri e le modalità per la fissazione delle giornate di votazione, per la durata dell'apertura delle urne e per garantire la segretezza del voto.

Art. 20.
(Chiusura delle operazioni di voto).

  1. Dopo la chiusura delle operazioni di voto si procede allo spoglio immediato delle schede, allo scrutinio dei voti espressi e alla verbalizzazione dei risultati.

Art. 21.
(Proclamazione dei candidati designati).

  1. La commissione elettorale del partito o movimento politico competente verifica la regolarità delle operazioni elettorali svoltesi presso le sezioni elettorali e proclama il soggetto designato alla candidatura. Copia del relativo verbale è depositata presso l'ufficio elettorale competente, unitamente alla dichiarazione di presentazione delle candidature.
  2. I regolamenti di cui all'articolo 13 determinano, in caso di parità di voti, i criteri di prevalenza.

Art. 22.
(Ricorso avverso la proclamazione dei designati).

  1. Avverso la proclamazione dei designati o in caso di irregolarità nello svolgimento delle operazioni di scrutinio, gli interessati, o qualsiasi soggetto avente diritto al voto, possono, entro due giorni dalla proclamazione, proporre ricorso al collegio dei probiviri, che decide nei successivi due giorni, fatta salva in ogni caso la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria in merito a fattispecie che integrino ipotesi di reato.

Art. 23.
(Elezioni primarie di coalizione).

  1. In caso di liste unitarie di coalizione o di coalizioni di liste di partiti e movimenti Pag. 91politici per la presentazione di candidati comuni, la designazione dei candidati di coalizione può avvenire attraverso elezioni primarie cui partecipano gli iscritti e i sostenitori dei partiti e movimenti che formano la coalizione.
  2. Nel caso di cui al comma 1, ciascun partito o movimento politico aderente alla lista unitaria o alla coalizione di liste partecipa alla nomina della commissione elettorale del partito o movimento politico per lo svolgimento delle elezioni primarie.
  3. Alle elezioni primarie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del presente capo, in quanto compatibili. Gli organi dei partiti o movimenti politici che formano la lista unitaria o la coalizione di liste, individuati in base alle disposizioni dei rispettivi statuti, definiscono le disposizioni regolamentari comuni per lo svolgimento delle elezioni primarie di cui al citato comma 1, nel rispetto delle disposizioni in materia di elezioni primarie, ove disciplinate dai rispettivi statuti.

Art. 24.
(Elezioni primarie per la selezione del vertice esecutivo di un partito o movimento politico).

  1. Le disposizioni del presente capo possono applicarsi anche alla procedura di selezione della carica del vertice esecutivo, sia esso denominato segretario, presidente o con un altro termine atto a indicare il titolare della carica apicale monocratica a livello nazionale, dei partiti o movimenti politici.
9. 02. Misuraca.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino e il coordinamento delle disposizioni riguardanti i partiti politici).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale siano riunite le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative vigenti in materia di:
   a) disciplina dei partiti politici;
   b) forme di contribuzione in favore dei partiti politici;
   c) trasparenza delle informazioni e controllo dei bilanci e dei rendiconti dei partiti politici.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   b) risoluzione delle antinomie in base ai principi dell'ordinamento;
   c) indicazione esplicita delle norme abrogate.

  3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme costituzionali e per i rapporti con il Parlamento, previo parere del Consiglio di Stato, che si esprime nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema del decreto è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
9. 01. Mucci, Tabacci, Taricco, Prodani.

Pag. 92

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Organi esecutivi).

  1. Lo statuto del partito o del movimento politico prevede organi esecutivi monocratico e collegiale.
  2. L'organo esecutivo monocratico è eletto secondo le modalità stabilite dallo statuto e ad esso spettano la rappresentanza legale del partito o del movimento politico e l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea degli iscritti all'anagrafe del partito o del movimento stesso. Ha l'obbligo di presenziare all'assemblea degli iscritti.
  3. L'organo esecutivo collegiale è scelto dall'assemblea degli iscritti all'anagrafe del partito o del movimento politico, alla quale spettano la programmazione della linea politica e la formulazione delle candidature alle elezioni.
  4. Lo statuto prevede le modalità per la revoca degli organi esecutivi monocratico e collegiale da parte delle assemblee degli iscritti. Alla revoca si procede per voto, su iniziativa di una quota di iscritti non inferiore al 10 per cento. Contestualmente alla revoca si procede alla elezione dei nuovi organi.
  5. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta da qualsiasi iscritto ma deve essere sottoscritta da una quota di iscritti non inferiore al 10 per cento.
9. 04. Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Anagrafe degli iscritti).

  1. Il partito o il movimento politico istituisce un'anagrafe degli iscritti in cui sono indicati, per ogni iscritto, il nome e il cognome, la data di nascita, il luogo di residenza e il luogo di iscrizione o dominio del sito internet del partito o del movimento politico.
  2. L'anagrafe degli iscritti è gestita nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, ed è aggiornata mensilmente.
  3. L'iscrizione nell'anagrafe degli iscritti è condizione per l'esercizio da parte dell'iscritto dei diritti previsti dalla presente legge e dallo statuto del partito o del movimento politico.
  4. Ogni iscritto ha il diritto di accedere all'anagrafe degli iscritti stessi.
9. 03. Cristian Iannuzzi.

Pag. 93

ALLEGATO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Doc. XXII, n. 42 Coppola.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Al comma 1, dopo le parole: per la durata di un anno, aggiungere le seguenti: non prorogabile,
1. 1. Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nuti, Cecconi.

  Al comma 1, dopo le parole: per la durata di un anno, aggiungere le seguenti: non prorogabile,;

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 5, sostituire le parole:
entro un anno dalla sua costituzione con le seguenti: al termine dei propri lavori e ovunque ne ravvisi la necessità;
   all'articolo 5, comma 6, sostituire la parola: annui con le seguenti: , di cui 25.000 euro per l'anno 2016 e 25.000 euro per l'anno 2017,
1. 1. (nuova formulazione) Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nuti, Cecconi.
(Approvato)

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente lettera:
   Oa) verificare l'efficacia e l'efficienza dell'operato dell'Agenzia per l'Italia digitale, in particolare con riguardo agli obiettivi prefissati ed al loro coronamento a decorrere dalla sua istituzione;
1. 2. Cozzolino, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: verificare aggiungere le seguenti: le risorse finanziarie stanziate ed il loro utilizzo, nonché.
1. 3. Cozzolino, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) valutare lo stato e la possibilità di utilizzo di software open source nelle pubbliche amministrazioni ai fini di un maggior risparmio ed efficienza;
1. 4. Cozzolino, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) verificare lo stato di adozione delle procedure finalizzate al cosiddetto disaster recovery – recupero dal disastro – a protezione dei sistemi e dei dati informatici;
1. 7. Cozzolino, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) verificare lo stato di utilizzo degli opendata e dell'interconnessione dei database delle pubbliche amministrazioni;
1. 5. Cozzolino, Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

Pag. 94

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente: c) esaminare, anche verificando i titoli di studio e il livello di competenza dei diversi responsabili del settore delle ICT nelle pubbliche amministrazioni, lo stato di informatizzazione attuale e il livello di dotazione tecnologica raggiunto dalle pubbliche amministrazioni statali e locali, con riferimento, tra l'altro, al livello di reingegnerizzazione e automazione dei processi e dei procedimenti amministrativi, all'utilizzo di software open source, all'apertura dei dati e al loro utilizzo, all'interoperabilità e all'interconnessione delle banche dati, al livello di sicurezza e allo stato di attuazione del disaster recovery e al livello di accettazione di pagamenti elettronici.
1. 4. (nuova formulazione) Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nuti, Cecconi.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: livello di dotazione tecnologica raggiunto dalle pubbliche amministrazioni statali e locali, aggiungere le seguenti: anche con riferimento al livello di accettazione di pagamenti effettuati con la tecnologia dell'informazione e della comunicazione.
1. 8. Sottanelli.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: pubbliche amministrazioni statali e locali, aggiungere le seguenti: anche con riferimento al livello di accettazione di pagamenti elettronici.
1. 6. Boccadutri.

ART. 2.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: a scrutinio segreto fino alla fine del comma con le seguenti: ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento.
2. 1. Il Relatore.
(Approvato)

  Alla rubrica, sopprimere le parole: e durata.
2. 2. Il Relatore.
(Approvato)