CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2016
637.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici. Nuovo testo unificato C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni.

ULTERIORE NUOVO TESTO UNIFICATO ELABORATO DAI RELATORI E ADOTTATO COME NUOVO TESTO BASE

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Art. 1.
(Finalità e definizioni).

  1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e sostiene lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, garantisce l'equilibrio demografico del Paese favorendo la residenza in tali comuni, nonché ne tutela e ne valorizza il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti nei predetti comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali, in modo da contrastarne lo spopolamento e da incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei citati comuni è considerato una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.
  2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 3, i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti che non rientrino nell'elenco di cui al comma 6, attuano le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, 9, 10, 11 e 12 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
  3. Ai fini dei finanziamenti disposti dalla presente legge, per piccolo comune si intende il comune con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e il comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti, che rientri in una delle seguenti tipologie:
   a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;
   b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;Pag. 33
   c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
   d) comuni con specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
   e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
   f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
   g) comuni che presentano un territorio particolarmente ampio, ovvero interessato dalla frammentazione degli insediamenti abitativi e industriali;
   h) comuni comprendenti frazioni, con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni;
   i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
   l) comuni con territorio inserito totalmente o parzialmente nel perimetro di un Parco Nazionale, di un Parco Regionale o di un'area protetta;
   m) comuni istituiti a seguito di fusione.

  4. Le Regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni, tenuto conto della specificità del proprio territorio.
  5. Ai fini di cui al comma 3, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono periodicamente aggiornati conformemente a quelli elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è definito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni.
  7. L'elenco di cui al comma 6 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 6, fornendo altresì precisa rilevazione, per quanto concerne i comuni di cui al comma 4, lettere da b) a e), dei comuni che sono riusciti a migliorare la propria condizione.
  8. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 6 e 7 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2.
(Attività e servizi).

  1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire centri multifunzionali per la fornitura di una pluralità di servizi, in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, Pag. 34commerciale, di comunicazione e sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato ed associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento dei predetti servizi. I centri multifunzionali sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
  2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.
  3. In particolare il Piano assicura priorità ai seguenti interventi:
   a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di volumetrie esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture socio-assistenziali di proprietà comunale e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
   c) riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
   d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5;
   e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;
   f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
   g) recupero dei beni culturali, storici e artistici, ai sensi dell'articolo 7.

  4. Il Piano definisce le modalità di presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché di selezione dei progetti medesimi sulla base dei seguenti criteri:
   a) tempi di realizzazione degli interventi;
   b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti, pubblici e privati, e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico nei confronti degli investimenti privati;
   c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli di qualità ambientale internazionali;
   d) valorizzazione delle filiere della green economy locale;Pag. 35
   e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
   f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

  5. Il Piano individua le modalità di ripartizione delle risorse sulla base dei progetti presentati dalle amministrazioni comunali, assicurando una equilibrata ripartizione regionale degli interventi. Le risorse sono ripartite con apposito decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  6. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per il 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
(Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi).

  1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti all'uopo previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.
  2. Gli interventi integrati di cui al comma 1, approvati dal comune con propria deliberazione, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
  3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati approvati dai comuni ai sensi del comma 2.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, intesi quali strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado, con ufficio di ricevimento e stanze riservate all'ospitalità in uno o più edifici all'interno del borgo o del centro storico.

Art. 5.
(Misure per il contrasto all'abbandono di immobili nei piccoli comuni).

  1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:
   a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico, per Pag. 36bonificare terreni agricoli e forestali e per provvedere alla regimentazione delle acque;
   b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

Art. 6.
(Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali).

  1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero per destinarle, anche attraverso l'istituto del comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali e per altre attività comunali. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso, da utilizzare principalmente come piste ciclabili.
  2. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto dei principi della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con Ferrovie dello Stato e previo accordo con Regioni ed enti locali interessati, promuove, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica, con particolare riferimento al territorio delle piccole comunità.
  3. Ai piccoli comuni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Convenzioni con diocesi cattoliche e con altre confessioni religiose).

  1. I piccoli comuni, anche in forma associata, pure avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi cattoliche e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia ed il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.

Art. 8.
(Sviluppo della rete in banda ultra larga e programmi di e-government).

  1. Al fine di raggiungere l'obiettivo dell'Agenda digitale europea di garantire l'accesso, entro il 2020, a tutti i cittadini alle reti a connessione veloce ed ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree cosiddette a fallimento di mercato dei piccoli comuni, nelle quali non vi è un interesse da parte degli operatori a realizzare reti a connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla delibera 6 agosto 2015, n. 65, del CIPE in attuazione della Strategia italiana per la banda ultra larga, adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultra larga.
  2. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. Pag. 37In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.
  3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti i piccoli comuni, anche in forma associata.

Art. 9.
(Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti).

  1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
  2. Al fine di garantire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale in conformità alla normativa europea e nazionale, i piccoli comuni, anche in forma associata e d'intesa con la regione, possono assumere iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali del fornitore del servizio universale postale. Di tali iniziative è data informazione da parte del fornitore del servizio universale postale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. I piccoli comuni possono altresì:
   a) stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;
   b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

Art. 10.
(Promozione della filiera corta).

  1. I piccoli comuni, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, possono promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, di cui al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.
  2. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intende per:
   a) filiera corta: filiera produttiva caratterizzata dall'assenza di intermediari commerciali;
   b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita, ovvero sono comprese nei territori di comuni confinanti;Pag. 38
   c) prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti di cui alla lettera b) provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati;
   d) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, e dei produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

  3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, promossi dai piccoli comuni, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile.
  4. L'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere b) e c), in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal decreto ministeriale richiamato al comma 3, deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, la natura, la qualità e quantità dei prodotti acquistati.

Art. 11.
(Vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile).

  1. I piccoli comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), della presente legge, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.
  2. Per la vendita dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), le strutture commerciali allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

Art. 12.
(Condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile).

  1. Possono esercitare la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che rispettano le seguenti condizioni:
   a) ubicazione dell'azienda agricola nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
   b) rispetto delle norme per l'esercizio dell'attività di vendita di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  2. L'attività di vendita nei mercati alimentari di vendita diretta è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai relativi familiari coadiuvati dal personale dipendente di ciascuna impresa.

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Art. 13.
(Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane).

  1. I comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, svolgono altresì le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico, nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi incluse quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. A tal fine non è consentito il ricorso alla creazione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate.
  2. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le Regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

Art. 14.
(Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane).

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone due distinti e specifici piani:
   a) Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione;
   b) Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione.

  2. I Piani di cui al comma 1, lettere a) e b), sono predisposti d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 15.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che perseguono le finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.