CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 maggio 2016
637.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi. C. 1994 approvata dal Senato.

EMENDAMENTI APPROVATI

  Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

  1. Al comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:
   d) i criteri di priorità per l'esecuzione degli ordini di demolizione delle opere abusive disposti, ai sensi dell'articolo 31, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e degli ordini di rimessione in pristino dello stato dei luoghi disposti ai sensi dell'articolo 181, comma 2, del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004 n. 42, nell'ambito dei quali si dà adeguata considerazione:
    1) agli immobili di rilevante impatto ambientale o costruiti su area demaniale o in zona soggetta a vincolo ambientale e paesaggistico, o a vincolo sismico, o a vincolo idrogeologico o a vincolo archeologico;
    2) agli immobili che per qualunque motivo costituiscono un pericolo per la pubblica e privata incolumità, nell'ambito del necessario coordinamento con le autorità amministrative preposte;
    3) agli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 416-bis del codice penale o per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 19991, n. 203, o di soggetti ai quali sono state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159.

  Nell'ambito di ciascuna fascia prioritaria, determinata con provvedimento del procuratore della Repubblica, tenendo conto dei criteri sopra indicati e delle specificità del territorio di competenza, la priorità è attribuita, di regola, agli immobili in corso di costruzione o comunque non ultimati alla data della sentenza di condanna di primo grado e agli immobili non stabilmente abitati.
1. 4. (Nuova formulazione) Verini, Ermini, Braga, Amoddio, Marotta, Di Lello, Tartaglione.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

  1. L'articolo 41 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituito dal seguente:
  «Art. 41 (L) Demolizione di opere abusive. – 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale trasmette al prefetto ed alle altre amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non abbia provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi e per le quali sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di Pag. 62duecentosettanta giorni entro il quale l'Amministrazione comunale è tenuta a concludere il procedimento relativo alla tutela del vincolo di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 31.
  2. Entro il mese di dicembre di ogni anno le amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela trasmettono al prefetto l'elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra l'altro, il nominativo dei proprietari e dell'eventuale occupante abusivo, gli estremi di identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l'eventuale titolo di occupazione dell'immobile.
  2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli adempimenti conseguenti all'intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree interessate, notificando l'avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell'abuso.
  3. L'esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita convenzione stipulata d'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della difesa.
  4. Le modalità per l'esecuzione della demolizione delle opere abusive di cui al comma che precede potranno essere impiegate anche dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale che vi provveda ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 31».
1. 01. Guerini.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 2.
(Fondo per le demolizioni degli abusi edilizi).

  1. È istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti il fondo di rotazione, pari a Euro 50.000.000, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori.
   2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per i beni e le attività culturali e del turismo, sentita la conferenza unificata, sono definite le modalità di erogazione dei finanziamenti a carico del fondo di rotazione sulla base delle richieste adeguatamente corredate dalla documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero dalle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione al patrimonio dei manufatti abusivi, da parte dei comuni e delle regioni.
  3. L'erogazione delle risorse finanziarie è garantita da apposita convenzione di restituzione entro 10 anni dall'erogazione stessa.
   4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fendo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 03. Mannino.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 2.
(Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio).

  1. Al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa Pag. 63che deve quantificare gli interventi e dell'azione giudiziaria che deve determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni, gli uffici distrettuali competenti nonché le amministrazioni comunali e regionali, si avvalgono della «Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio» costituita presso il Ministero delle infrastrutture.
  2. L'interoperabilità dei soggetti coinvolti e la gestione della banca dati e dei rilievi satellitari è garantita dall'Agenzia per l'Italia digitale secondo quanto previsto all'articolo 20, comma 2, della legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce le modalità e le procedure di omogeneizzazione e trasmissione dei dati e delle informazioni di cui al comma precedente.
  3. Gli enti, le amministrazioni e gli organismi a qualunque titolo competenti in materia sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi. Il tardivo inserimento dei dati all'interno della banca dati nazionale di cui al comma 1 comporta l'obbligo del raddoppio delle sanzioni previste dal comma 4-bis dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ed una sanzione pecuniaria pari ad Euro 1.000 per il dirigente o funzionario inadempiente.
  4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 04. Mannino.

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ALLEGATO 2

5-08554 Berretta: Sul tribunale di Caltagirone.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come è noto, il Ministro della giustizia ha, recentemente, istituito due Commissioni, fra loro coordinate, alle quali sono state demandate attività di analisi e di studio finalizzate alla formulazione di proposte, nella generale prospettiva dell'aggiornamento e della razionalizzazione dell'ordinamento, così come indicato in alcuni dei 12 punti della riforma della Giustizia.
  La prima Commissione, presieduta dal Prof. Avv. Michele Vietti, ha analizzato – tra le altre – la materia dell'ordinamento giudiziario in riferimento allo sviluppo del processo di revisione della geografia giudiziaria, attraverso la redistribuzione sul territorio degli uffici, secondo il principio della promozione del valore della specializzazione nella ripartizione delle competenze.
  La complessità e l'estensione degli interventi di revisione della geografia giudiziaria, adottati nel 2012, e la necessità di completare il processo riformatore, anche per risolvere criticità rilevate attraverso il monitoraggio costantemente effettuato, hanno, difatti, imposto l'esigenza di un'approfondita ricognizione della materia, collegandola al più generale tema dell'assetto dell'ordinamento giudiziario e della disciplina del funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura.
  A tal fine, sono state avviate dalle stesse Commissioni anche opportune interlocuzioni istituzionali e le soluzioni analizzate sono, pertanto, frutto anche di tale confronto.
  Le relazioni conclusive dei lavori non si sono ancora tradotte in articolati normativi, ma costituiscono, piuttosto, la base di ragionamento da cui partire per elaborare la riforma.
  Le proposte formulate indicano, quindi, principi generali e potranno costituire oggetto di ulteriore riflessione, al fine di consentire l'avvio del percorso parlamentare di una organica iniziativa legislativa nel contesto di istanze quanto più condivise.
  In tale prospettiva, la valutazione sugli interventi sarà rimessa all'esito del dibattito politico e istituzionale appena avviato.
  Lo scopo di una ridefinizione della geografia giudiziaria non fonda, difatti, sulla necessità di contenimento della spesa quanto, piuttosto, sull'obiettivo di razionalizzare la dimensione degli uffici al fine di favorire i processi di specializzazione.
  Obiettivo che può essere raggiunto non solo attraverso la soppressione di uffici, ma anche ridefinendo e ridisegnando i confini delle Corti.
  Sembra, allo stato, pertanto del tutto prematuro e non fondato su elementi fattuali l'allarme rispetto alla chiusura di uffici giudiziari sia di primo che di secondo grado.

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ALLEGATO 3

5-08555 Fontana: sul pagamento del canone di locazione della procura e del tribunale di Bergamo.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, la Legge di stabilità 2015 ha radicalmente innovato la disciplina delle funzioni di spesa correlate alla gestione degli uffici giudiziari, poste a carico dei Comuni, per effetto della legge 24 aprile 1941, n. 392, attraverso il sistema dei rimborsi di spesa.
  Nel passaggio al nuovo modello di gestione, si iscrive anche la definizione dei contributi ancora dovuti ai Comuni in virtù della pregressa gestione diretta della spesa.
  Il Ministro della giustizia ha adottato tutte le iniziative necessarie a far fronte alle spettanze dei Comuni, nel quadro legislativo di riferimento e con i limiti finanziari dettati dalle disposizioni normative che hanno regolato la quantificazione e la liquidazione dei rimborsi.
  Con riferimento ai crediti vantati dal Comune di Bergamo, dalla nota trasmessa dalla competente articolazione ministeriale risulta quanto segue:
   Per l'anno 2012 è stato liquidato l'intero contributo dovuto, pari ad euro 493.671,02, ripartito in euro 384.405,32 di acconto ed euro 109.276,70 di saldo. Dal rendiconto presentato dal Comune di Bergamo di euro 1.910.209,82 sono state detratte le somme non ammesse a contributo ex articolo 1 L. 392/1941 e si è, pertanto, giunti a un rendiconto effettivo pari ad euro 1.907.538,73.
   Anche per l'anno 2013, risulta che il Comune di Bergamo abbia già incassato l'acconto, pari ad euro 489.014,89 e che, a breve, sarà liquidata anche la rata di saldo.
   Per l'anno 2014, è stato liquidato un acconto pari ad euro 345.569,71 ed è in corso la quantificazione del contributo complessivo da assegnare per l'annualità.
   Per quanto riguarda, infine, l'anno 2015, si sta procedendo all'esame dei rendiconti di tutti i Comuni al fine della determinazione dei contributi spettanti sino al 31 agosto 2015.

  L'interrogazione offre, comunque, l'occasione per rappresentare come il procedimento di liquidazione dei contributi sia particolarmente complesso.
  Infatti, oltre ad attendere che le spese siano indicate a consuntivo dei bilanci comunali e sottoposte poi al vaglio della Commissione di Manutenzione, la liquidazione è disposta con decreto interministeriale a firma dei Ministri della giustizia, dell'Interno dell'Economia e delle Finanze. Si informa, peraltro, che il decreto per le spese sostenute nell'anno 2013 è stato già firmato dal Ministro della Giustizia e trasmesso, in data 14 aprile 2016, al Ministero dell'Interno, e per conoscenza, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
  Preme inoltre sottolineare in questa sede come proprio la prospettiva di un corretto avvio spese di funzionamento degli uffici giudiziari abbia orientato l'impegno del Ministero nel regolare definitivamente e al più presto le posizioni pregresse con i Comuni, al fine di poter procedere in modo più funzionale gli impegni della nuova gestione.
  La tempestiva ed adeguata soddisfazione delle spettanze dei Comuni segna, dunque, un passaggio necessario al pieno decollo del nuovo modello di gestione della spesa di funzionamento degli uffici.