CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 3 maggio 2016
636.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi. (COM (2016) 106 final).

PROPOSTA DI ATTO DI INDIRIZZO

  La II Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016)106);
  considerato che:
   la crescente mobilità delle persone, in uno spazio senza frontiere interne, ha comportato un aumento significativo delle unioni, coniugali e non, tra cittadini di Stati membri diversi o che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, ovvero che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione;
   in tale questo contesto, si sono evidenziate talune difficoltà di ordine pratico e giuridico nella gestione del patrimonio in seguito alla separazione personale o alla morte del partner, difficoltà spesso dovute alle disparità normative applicabili – sia di diritto sostanziale sia di diritto internazionale privato – in materia di effetti patrimoniali del matrimonio, come peraltro delle unioni registrate;
   la Commissione europea aveva predisposto, nel 2011, due proposte di regolamento dirette a disciplinare la materia che, tuttavia, per le riserve manifestate da diversi Stati membri, non è stato possibile approvare in via definitiva;
   conseguentemente, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno manifestato l'intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (medesima intenzione è stata manifestata per gli effetti patrimoniali delle unioni registrate), chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine;
   facendo seguito a tale richiesta, il 2 marzo 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione che prevede l'autorizzazione di tale cooperazione rafforzata;
   la proposta in esame, che traduce puntualmente le intenzioni della cooperazione rafforzata, mira ad evitare l'instaurazione di procedimenti paralleli e l'applicazione di leggi sostanziali diverse ai patrimoni delle coppie sposate; a garantire ai coniugi la possibilità di scegliere le norme e le disposizioni giuridiche applicabili alla loro situazione; a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali internazionali delle coppie sposate; a permettere alla coppie di proporre alla stessa autorità giurisdizionale tutte le domande relative alla loro situazione;
   in particolare, la riunificazione dei procedimenti dinanzi a un'unica autorità giurisdizionale consentirebbe, secondo la Commissione europea, consistenti economie, stimate tra circa 2.000 e 3.000 euro Pag. 69per procedimento, evitando ai cittadini di dover adire varie autorità giurisdizionali a seconda della materia e dell'oggetto;
  rilevato che:
   la proposta di regolamento in esame mirano ad istituire un corpus completo di norme di diritto internazionale privato applicabili ai regimi patrimoniali tra coniugi, riguardando la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia;
   gli obbiettivi di tali proposte, che riguardano unicamente gli effetti patrimoniali del matrimonio, possono essere raggiunti solo tramite l'adozione di norme comuni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, che devono essere identiche in tutti gli Stati partecipanti, al fine di garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità;
   le finalità generali perseguite dalle proposte in discussione, il cui testo risulta sostanzialmente ben equilibrato, sono da valutarsi positivamente, non interferendo le stesse in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica dell'istituto del matrimonio;
   le disposizioni contenute nel provvedimento in discussione avranno, senza dubbio, un impatto positivo sui cittadini, in termini di certezza del diritto e di prevedibilità delle norme applicabili, con particolare riferimento all'esigenza di garantire una piena tutela dei diritti fondamentali;
   la proposta concorre a migliorare l'accesso alla giustizia nell'Unione da parte dei cittadini, facilitando l'attuazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;
   tenuto conto della necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime una valutazione positiva.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia degli effetti patrimoniali delle unioni registrate. (COM (2016) 107 final).

PROPOSTA DI ATTO DI INDIRIZZO

  La II Commissione, esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del regolamento della Camera dei deputati, la proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016)107);
  considerato che:
   la crescente mobilità delle persone, in uno spazio senza frontiere interne, ha comportato un aumento significativo delle unioni, coniugali e non, tra cittadini di Stati membri diversi o che vivono in uno Stato membro di cui non sono cittadini, ovvero che acquistano beni situati nel territorio di più Stati dell'Unione;
   in tale questo contesto, si sono evidenziate talune difficoltà di ordine pratico e giuridico nella gestione del patrimonio in seguito alla separazione personale o alla morte del partner, difficoltà spesso dovute alle disparità normative applicabili – sia di diritto sostanziale sia di diritto internazionale privato – in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate;
   la Commissione europea aveva predisposto, nel 2011, due proposte di regolamento dirette a disciplinare la materia che, tuttavia, per le riserve manifestate da diversi Stati membri, non è stato possibile approvare in via definitiva;
   conseguentemente, diciassette Stati membri (Svezia, Belgio, Grecia, Croazia, Slovenia, Spagna, Francia, Portogallo, Italia, Malta, Lussemburgo, Germania, Repubblica ceca, Paesi Bassi, Austria, Bulgaria e Finlandia) hanno manifestato l'intenzione di instaurare una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (oltre che di regimi patrimoniali tra coniugi), chiedendo alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta a tal fine;
   facendo seguito a tale richiesta, il 2 marzo 2016, la Commissione europea ha presentato una proposta di decisione che prevede l'autorizzazione di tale cooperazione rafforzata;
   la proposta in esame, che traduce puntualmente le intenzioni della cooperazione rafforzata, mirano ad evitare l'instaurazione di procedimenti paralleli e l'applicazione di leggi sostanziali diverse ai patrimoni delle coppie sposate o non sposate; a garantire ai coniugi e ai partner la possibilità di scegliere le norme e le disposizioni giuridiche applicabili alla loro situazione; a facilitare il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni riguardanti i regimi patrimoniali internazionali delle coppie non sposate; a permettere alla coppie di proporre alla stessa autorità giurisdizionale tutte le domande relative alla loro situazione;
   in particolare, la riunificazione dei procedimenti dinanzi a un'unica autorità giurisdizionale consentirebbe, secondo la Pag. 71Commissione europea, consistenti economie, stimate tra circa 2.000 e 3.000 euro per procedimento, evitando ai cittadini di dover adire varie autorità giurisdizionali a seconda della materia e dell'oggetto;
  rilevato che:
   gli obbiettivi della proposta, che riguarda unicamente gli effetti patrimoniali dell'unione registrata, possono essere raggiunti solo tramite l'adozione di norme comuni, che devono essere identiche in tutti gli Stati partecipanti, al fine di garantire ai cittadini certezza del diritto e prevedibilità;
   le finalità generali perseguite dalla proposta in discussione, il cui testo risulta sostanzialmente ben equilibrato, sono da valutarsi positivamente, non interferendo le stesse in alcun modo con le prospettive degli Stati membri in tema di qualificazione giuridica delle unioni registrate;
   le disposizioni contenute nei provvedimenti in discussione avranno, senza dubbio, un impatto positivo sui cittadini, in termini di certezza del diritto e di prevedibilità delle norme applicabili, con particolare riferimento all'esigenza di garantire una piena tutela dei diritti fondamentali;
   le proposte concorrono a migliorare l'accesso alla giustizia nell'Unione da parte dei cittadini, facilitando l'attuazione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, che garantisce il diritto ad un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;
   tenuto conto della necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
  esprime una valutazione positiva.

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ALLEGATO 3

5-07801 Ferraresi: Sull'applicazione della normativa in materia di tirocinio professionale del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come noto, l'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha previsto la possibilità, per i laureati in giurisprudenza che si sono distinti negli studi, di svolgere un periodo di tirocinio formativo, pari a diciotto mesi, presso gli uffici giudiziari.
  L'esito positivo dello stage costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario ed è anche previsto che «per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio l'esito positivo dello stage di cui al presente articolo è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale».
  Gli stage formativi ai sensi del precitato articolo sono ormai una realtà in molti uffici giudiziari, costituendo un percorso formativo e innovativo di accesso alle professioni forensi e anche un valido supporto per gli uffici giudiziari.
  In considerazione di ciò, si è ritenuto di costituirne una delle figure cardine dell'ufficio per il processo, stabilendo con l'articolo 50 del decreto-legge n. 90 del 24 giugno 2014 che possano farne parte unitamente a personale amministrativo, magistratura onoraria e stagisti ex articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, dettando altresì delle misure operative con il decreto ministeriale del 1o ottobre 2015.
  L'onorevole interrogante sottolinea come si siano registrate alcune criticità nell'applicazione della norma da parte di Consigli dell'Ordine degli Avvocati con riguardo al riconoscimento della compiuta pratica degli stagisti.
  Il tenore testuale della citata disposizione non appare in realtà suscettibile di generare dubbi interpretativi, dovendosi intendere, all'esito di un procedimento di interpretazione letterale, che lo svolgimento dello stage presso gli uffici giudiziari, con esito positivo, tiene luogo dello svolgimento del tirocinio professionale per l'accesso alla professione forense per il periodo di un anno.
  Il comma 10 dell'articolo 73 prevede, difatti, che «lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione».
  A ciò consegue che allo stagista ammesso al periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari non è impedito di svolgere contestualmente il tirocinio professionale «presso un avvocato iscritto all'ordine presso l'Avvocatura dello Stato», a norma del comma 7 dell'articolo 41 della legge n. 247 del 2012.
  Ciò non di meno taluni ordini forensi hanno adottato prassi interpretative, che si sono riscontrate specie ove manchino specifiche convenzioni stipulate con i capi degli Uffici giudiziari, non riconoscendo il periodo svolto presso gli uffici, ove non esperito un esclusivo periodo di sei mesi presso lo studio legale o richiedendo un periodo integrativo di pratica forense.
  È in questo quadro che si colloca la prassi, censurata dall'interrogante, del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari.
  Tale casistica era pervenuta a conoscenza del Ministero che sul punto ha avviato una interlocuzione con il Consiglio Pag. 73Nazionale Forense, con l'obiettivo di elaborare e diramare indicazioni univoche ai Consigli dell'Ordine territoriali.
  Gli accertamenti svolti dalla competente articolazione ministeriale hanno effettivamente confermato che il Presidente del Consiglio di Cagliari non ha ritenuto di riconoscere il periodo di stage presso gli uffici giudiziari idoneo a sostituire il tirocinio forense a causa della mancata stipulata di specifiche convenzioni con i capi degli uffici giudiziari del distretto cagliaritano. Tale determinazione è stata assunta sulla scorta dell'interpretazione dell'articolo 73, comma 5-bis, secondo cui «L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali».
  Consta, altresì, come – a seguito di un incontro con il Presidente della Corte cagliaritana svoltosi nel dicembre 2015 – i soggetti istituzionali interessati abbiano concordato la stipula di un accordo, cui è seguita la predisposizione di una bozza di convenzione, approvata da tutti i Consigli circondariali degli avvocati della Sardegna e che, allo stato, è in corso di trasmissione alla Presidenza della Corte di Appello.
  La situazione prospettata nell'atto di sindacato ispettivo è, dunque, in via di risoluzione, e le ulteriori criticità registrate sono derivate – come sopra rilevato – dalla disomogenea applicazione delle norme, alla cui univoca interpretazione è stata offerta la più ampia collaborazione istituzionale del Ministero.
  Peraltro, all'esito dell'apposito iter, il regolamento di attuazione dell'articolo 41 comma 13 della legge forense verrà a breve pubblicato indicando una disciplina univoca, quale invocata dall'interrogante.
  La richiesta dell'onorevole Ferraresi offre inoltre occasione per ricordare come il Ministero abbia adottato molteplici iniziative finalizzate all'avvio ed al positivo espletamento dei tirocini formativi, che non si limitano alla costruzione di una coerente cornice normativa.
  Agli ammessi è, difatti, stata attribuita una borsa di studio in misura non superiore ad euro 400,00 mensili, nei limiti delle risorse disponibili tratte, per il 2015 reperita dalle risorse F.U.G. destinate per tale scopo in misura pari a complessivi euro 8.000.000, dando in tal modo per la prima volta attuazione a quanto previsto proprio dall'articolo 73 del decreto del fare sul punto.
  Il 20 aprile scorso è stata pubblicata sul sito del Ministero la graduatoria di coloro ammessi a beneficiare della borsa di studio in relazione al primo semestre del 2015, con assegnazione di tale borsa a 1457 stagisti.
  In attuazione del precitato decreto del Ministro della giustizia in data 1o ottobre 2015, concernente le misure per l'attuazione dell'ufficio per il processo, inoltre, è stato predisposto un modello standard per la domanda di ammissione allo stage, pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia, da compilarsi per via telematica.
  È poi in corso la definizione del sistema informatico volto alla rilevazione dei dati inerenti le strutture organizzative denominate ufficio per il processo, che permetterà di monitorare l'andamento dei predetti stages presso gli uffici giudiziari e per gestire l'anagrafica dei soggetti che ne fanno parte.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di traffico di organi destinati al trapianto nonché di trapianto del rene tra persone viventi (C. 2937, approvata dal Senato).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «Art. 601-bis», dopo il primo comma inserire il seguente:
  Se il fatto è commesso in danno a persona handicappata la pena è aumentata di un terzo.
1. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:
  Art. 601-bis. – (Traffico di ovociti da persona vivente). – Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta ovociti di origine umana prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
  L'importazione di ovociti di origine umana, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti non profit. L'esportazione di ovociti di origine umana è consentita solamente verso istituti non profit.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di ovociti di origine umana di cui al primo comma.
1. 01. Roccella, Piso, Pagano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 601 del codice penale è inserito il seguente:
  Art. 601-bis. – (Traffico di cellule e tessuti prelevati da persona vivente). – Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta cellule o tessuti di origine umana prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000. Se il fatto è commesso da persona che esercita una professione sanitaria, alla condanna consegue l'interdizione perpetua dall'esercizio della professione.
  L'importazione di cellule e tessuti di origine umana, a scopo clinico, è consentita solamente da istituti di cellule e tessuti non profit. L'esportazione di cellule e tessuti Pag. 75di origine umana è consentita solamente verso istituti di cellule e tessuti non profit.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 600.000 ad euro 1.000.000 chiunque organizza o propaganda viaggi ovvero pubblicizza o diffonde, con qualsiasi mezzo, anche per via informatica o telematica, annunci finalizzati al traffico di cellule o di tessuti di origine umana di cui al primo comma.
1. 02. Roccella, Piso, Pagano.
(Inammissibile)