CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 aprile 2016
629.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3672, approvato dal Senato, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1338, C. 1696 e C. 1669, recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace;
   evidenziata l'esigenza di favorire la rapida approvazione dell'intervento legislativo, in considerazione del fatto che la riforma della magistratura onoraria costituisce un elemento importante ed urgente del più generale processo di riforma del sistema della giustizia,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. (C. 3530 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3530, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010»;
   rilevata la notevole rilevanza della Convenzione, la quale corrisponde agli standard più recenti del modello di convenzione elaborato dall'OCSE, inserendosi nel novero degli accordi internazionali volti a eliminare i paradisi fiscali e a instaurare un regime di piena informazione e collaborazione in materia tra gli Stati;
   considerato che la Convenzione potrà favorire una più intensa cooperazione economica e una più stretta collaborazione amministrativa tra i due Paesi, generando effetti positivi sia sotto il profilo economico, sia per quanto riguarda gli interessi dell'erario italiano, grazie all'emersione di elementi reddito attualmente non evidenziabili;
   sottolineata in particolare l'importanza delle previsioni contenute nell'articolo 25 della Convenzione, le quali consentono di eliminare il segreto bancario nei rapporti tra Italia e Panama e di assicurare lo scambio di informazioni in materia fiscale e finanziaria tra le autorità competenti dei due Stati, nonché di quella di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera c), la quale specifica che possono essere inoltrate richieste di informazione relative a qualsiasi data entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della Convenzione stessa;
   evidenziata l'opportunità, anche alla luce delle indicazioni fornite in tal senso dal cosiddetto gruppo G5 (costituito dai governi di Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Italia), nell'ambito del G20 svoltosi recentemente a Washington, che il Governo ponga in essere tutti gli sforzi, in sede bilaterale e in sede multinazionale, per incentivare le legislazioni che ancora non assicurano un regime di piena collaborazione in materia fiscale e finanziaria, ad applicare il regime di Common Reporting Standard (CRS) approvato dall'OCSE, il quale prevede che gli Stati ottengano informazioni dalle loro istituzioni finanziarie e ne permettano lo scambio automatico con altre giurisdizioni, al fine di consentire un definitivo cambio di passo nel contrasto all'evasione e all'elusione fiscale internazionale;
   sottolineata, in tale contesto, l'esigenza di giungere quanto prima all'approvazione del provvedimento, in quanto la ratifica della Convenzione costituirà la base legale in base alla quale l'Italia potrà chiedere a Panama la trasmissione di informazioni rilevanti per la tutela dei propri interessi erariali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. (Testo unificato C. 1504 e C. 2267).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 1504 e C. 2267, recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente;
   condivise pienamente le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende favorire e sostenere la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura, nonché promuovere interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri, attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, delle regioni e degli enti locali, delle biblioteche pubbliche, delle istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché dei soggetti privati rappresentativi della filiera del libro;
   rilevata l'esigenza di sostenere in particolare, anche attraverso strumenti di natura tributaria, le attività di promozione dei libri e della lettura, nonché il settore delle librerie indipendenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE
  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 5 dell'articolo 8, il quale inserisce tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche quella del finanziamento delle attività di promozione dei libri e della lettura, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che l'estensione del contributo del cinque per mille all'attività di promozione dei libri e della lettura dovrebbe decorrere a partire dall'esercizio finanziario 2017, per il periodo d'imposta 2016, in quanto le schede per la scelta del cinque per mille relative all'esercizio finanziario 2016, per il periodo d'imposta 2015, sono già state approvate e pubblicate;
   b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 10, il quale prevede che, per godere del beneficio, ivi previsto, della riduzione del 30 per cento del reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti, il locatore deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di semplificare tale onere di indicazione in dichiarazione, il quale presenta elementi di criticità ai fini della dichiarazione precompilata, in quanto il contribuente, per fruire della predetta agevolazione, dovrebbe integrare il modello precompilato, perdendo l'opportunità di non essere assoggettabile al controllo documentale di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;Pag. 196
   c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 10, il quale attribuisce alle librerie indipendenti i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro, valuti la Commissione di merito se tale agevolazione risulti compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, in considerazione del carattere selettivo della misura, in quanto essa è riservata alle sole imprese che operano nel settore della vendita dei libri i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, e valuti comunque l'opportunità di prevedere la sospensione dell'efficacia della norma, in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   d) sempre con riferimento al comma 3 dell'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare in tale ambito che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
   e) con riferimento al comma 4 dell'articolo 10, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la definizione dei criteri per l'accesso alle predetto credito d'imposta, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare come proponente del decreto il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in considerazione della specifica competenza in materia;
   f) con riferimento al comma 2, alinea, dell'articolo 11, il quale, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri determinati al provvedimento, apporta modifiche ad alcune esenzioni e agevolazioni fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge n. 98 del 2011, valuti la Commissione di merito l'esigenza di modificare la formulazione della norma facendo riferimento all'allegato A alla Nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate) della legge 28 dicembre 2015, n. 209, ovvero al Rapporto annuale sulle spese fiscali allegato allo Stato di previsione dell'entrata;
   g) con riferimento alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11, la quale abroga «l'esenzione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473», valuti la Commissione di merito l'esigenza di chiarire la portata della norma, atteso che il richiamato articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 330 del 1994 non reca alcuna esenzione fiscale, ma si limita a indicare le modalità di applicazione delle detrazioni IRPEF introdotte dal medesimo articolo 3.