CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 aprile 2016
625.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia.

EMENDAMENTI PRESENTANTI

ART. 1.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: prevedere due figure di giudice ausiliario: il giudice di pace, penale e civile, e il giudice ausiliario di tribunale.

  Conseguentemente:
   sostituire la lettera c) con la seguente: disciplinare i requisiti e le modalità di accesso mediante concorso per titoli ed esami alla magistratura ausiliaria, i titoli preferenziali per la nomina e il tirocinio;
   alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo la incompatibilità nell'intero distretto di corte d'Appello con attività forense, di collaborazione o consulenza a imprese e persone fisiche;
   alla lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: disponendo una parte fissa e una variabile;
   sopprimere la lettera p);
   all'articolo 2:
    1) al comma 1, sopprimere la lettera a);
    2) al comma 3, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero: 9) di essere stati iscritti per almeno due anni, anche non consecutivi, all'Albo degli avvocati ovvero dei notai, ovvero di avere svolto la funzione di giudice di pace o di magistrato onorario per almeno tre anni;
    3) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) nel procedimento di accesso mediante concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), prevedere l'attribuzione di un punteggio da riconoscere a favore di coloro che hanno già esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;
    4) al comma 3, lettera e), dopo le parole: per titoli aggiungere le seguenti: ed esami e sopprimere le parole da: ad istruire fino alla fine della lettera;
    5) al comma 4, sostituire ovunque ricorrano le parole:
circondario e circondario del tribunale con le seguenti: distretto della corte di Appello;
    6) sopprimere il comma 15;
   b)
sostituire, ovunque ricorrano, nel testo del disegno di legge, le parole onorario, onoraria e onorari con, rispettivamente, le seguenti: ausiliario, ausiliaria ed ausiliari.
1. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: prevedere e regolamentare il potere del Presidente del Tribunale di coordinare i Giudici Onorari con le seguenti: prevedere e regolamentare il potere del Presidente del Tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e qualora la durata dei processi innanzi al Giudice di Pace si attesti notevolmente al Pag. 24di sotto dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001 n. 89 di applicare, con suo decreto, uno o più giudici onorari di pace, previo loro consenso, al Tribunale al fine di definire i processi pendenti.
1. 2. Molteni, Fedriga.

  Alla lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole: e delle prestazioni previdenziali e assistenziali, proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto.
1. 3. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Sopprimere la lettera p).

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 15.
1. 4. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole da: nonché, fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente all'articolo 2, sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
1. 5. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera p) sostituire le parole: estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2500, i casi di decisione secondo equità con le seguenti: eliminare la decisione secondo equità.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 15, sopprimere le parole da: in particolare estendendo alle parole: equità ed.
1. 6. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:
   p-bis) prevedere che per le cause di competenza dei magistrati onorari di pace il contributo unificato sia diminuito della metà.
1. 7. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:
   q1) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi, un regime transitorio che assicuri loro a richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati, nell'ambito delle dotazioni previste, fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo.
1. 8. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: giudici onorari di pace, con le seguenti: giudici di pace.
2. 1. Molteni, Fedriga.

Pag. 25

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: ciascun ufficio del giudice di pace, aggiungere le seguenti: nella misura compresa tra le unità dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale attualmente in servizio e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole: magistrati professionali, aggiungere le seguenti: nella misura compresa tra le unità dei vice procuratori onorari attualmente in servizio e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.
2. 3. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: nella misura compresa tra le unità dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo le quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.
2. 4. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: , previo concorso per titoli ed esami e nel rispetto delle piante organiche degli uffici del giudice di pace in ragione della geografia giudiziaria determinatasi con il decreto legislativo n. 156 del 2012.
2. 5. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedere che il ruolo non superi il limite di cento nuove cause in ragione di anno.
2. 6. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e prevedere che il ruolo non superi il limite di cinquanta nuove cause in ragione di anno.
2. 7. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la lettera:
   c) il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.
2. 8. Molteni, Fedriga.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: magistrati professionali, aggiungere le seguenti: nella misura compresa tra le unità dei vice procuratori onorari alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.
2. 9. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2-bis:
  2-bis. La dotazione organica di cui ai commi 1 e 2 sono determinate nella misura compresa tra le unità dei magistrati onorari alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 e quella Pag. 26maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.
2. 10. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 2 aggiungere il seguente comma 2-bis:
  2-bis. La dotazione organica di cui ai commi 1 e 2 sono determinate nella misura compresa tra le unità dei magistrati onorari attualmente in servizio e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.
2. 11. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero: 9) di essere stati iscritti per almeno due anni, anche non consecutivi, all'Albo degli avvocati ovvero dei notai ovvero di avere svolto la funzione di giudice di pace o di magistrato onorano per almeno tre anni.
2. 12. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, lettera e) apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: per titoli, aggiungere le seguenti: ed esami;
   b) sopprimere le parole da: ad istruire fino alla fine della lettera.
2. 15. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità con le parole: stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 50,00 per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.
2. 13. Molteni, Fedriga.

  Al comma 3, lettera f) sostituire le parole: che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità con le seguenti: l'ammontare della relativa indennità.
2. 16. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Il comma 4 è soppresso.
2. 14. Molteni, Fedriga.

  Al comma 4, lettera a), numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole: fino a cinque anni dalla cessazione dell'incarico.
2. 17. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 4, lettera a), numero 3) sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.
2. 18. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 4, lettera a), numero 3) sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
2. 19. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 4, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.
2. 20. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che i notai non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel territorio della corte del distretto della Corte d'Appello o di una sezione distaccata della Corte d'Appello nel quale esercitano la professione notarile, Pag. 27ovvero nel quale esercitano la professione notarile i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che i notai che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel territorio della corte del distretto della Corte d'Appello o della sezione distaccata della Corte d'Appello nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi;.
2. 21. Schullian.

  Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) prevedere che gli avvocati che svolgono la funzione di magistrato onorario non possano, nei successivi cinque anni dalla cessazione dell'incarico, rappresentare, assistere o difendere le parti nei confronti delle quali hanno svolto funzioni giudiziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).
2. 22. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere che i notai che esercitano le funzioni di magistrato onorario non possano rogitare o concorrere alla formazione di atti da presentare all'ufficio giudiziario al quale appartengono; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione, ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti fino al secondo grado o agli affini entro il primo grado;.
2. 23. Schullian.

  Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) La causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, è disciplinata secondo i principi di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.
*2. 24. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) La causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, è disciplinata secondo i principi di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.
*2. 25. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 4, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:
   f) prevedere che i magistrati onorari, in caso di gravidanza, infortunio, malattia o assunzione di alcuno degli incarichi di cui al comma 4 lettera a) n. 1) e 4), siano sospesi dal servizio e vi siano riammessi secondo le stesse modalità previste in caso di collocamento in aspettativa o in congedo dei magistrati di ruolo per i medesimi motivi;
   g) prevedere che il servizio prestato come magistrati onorari dagli avvocati che abbiano richiesto la cancellazione dall'albo professionale possa essere ritenuto equipollente all'iscrizione nell'albo professionale ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione all'albo professionale per un eguale periodo, ai fini dell'eventuale iscrizione presso la Cassa forense e ai fini dell'accesso all'abilitazione per il patrocinio avanti alle magistrature superiori;
   h) prevedere che, durante lo svolgimento dell'incarico di magistrato onorario, Pag. 28i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto a tempo indeterminato, salve le più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva, possano essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni, non sottoposta a limiti di tempo, di durata non inferiore a sei mesi e cumulabile con quella prevista da altre disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, maturando in tale periodo la sola anzianità di servizio e contributiva e mantenendo il diritto all'assegnazione presso la sede lavorativa di appartenenza.
2. 28. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 4, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:
   f) prevedere che i magistrati onorari, in caso di gravidanza, infortunio, malattia o assunzione di alcuno degli incarichi di cui al comma 4 lettera a) n. 1) e 4), siano sospesi dal servizio e vi siano riammessi secondo le stesse modalità previste in caso di collocamento in aspettativa o in congedo dei magistrati di ruolo per i medesimi motivi;
   g) prevedere che il servizio prestato come magistrati onorari dagli avvocati che abbiano richiesto la cancellazione dall'albo professionale possa essere ritenuto equipollente all'iscrizione nell'albo professionale ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione all'albo professionale per un eguale periodo, ai fini dell'eventuale iscrizione presso la Cassa forense e ai fini dell'accesso all'abilitazione per il patrocinio avanti alle magistrature superiori.
2. 29. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 5, alle lettere b) e c) abrogare la parola: tassativi ovunque ricorra.
2. 33. Molteni, Fedriga.

  Al comma 5 sopprimere le lettere b) e c).
2. 34. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole:, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.
2. 35. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 6, lettera b), numero 2) sostituire le parole: della non elevata pena edittale massima con le seguenti: con una pena edittale massima non superiore a cinque anni;
2. 36. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: otto.

  Conseguentemente, alla lettera d), sostituire la parola: otto con la seguente: dodici.
2. 37. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 7, alla lettera b), sostituire le parole: per un altro quadriennio, con le parole: per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento dei limiti di età;
2. 38. Molteni, Fedriga.

  Al comma 7, alla lettera c), sopprimere le parole: nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni.
2. 40. Molteni, Fedriga.

  Al comma 7, lettera c), sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: Nel caso in cui il consiglio giudiziario intenda esprimere un giudizio negativo in ordine all'idoneità, ne Pag. 29dà tempestiva comunicazione al magistrato onorario interessato il quale ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario, il quale, ove lo ritenga, può procedere all'audizione dei magistrato onorario; quest'ultimo ha comunque diritto ad essere ascoltato ove ne taccia espressa richiesta e ha sempre facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima dell'audizione. Durante l'audizione il magistrato onorario ha diritto di farsi assistere da altro magistrato, anche onorario, o da un avvocato.
2. 42. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 7, sopprimere la lettera d).
*2. 43. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 7, la lettera d) è soppressa.
*2. 44. Molteni, Fedriga.

  Al comma 7, sopprimere la lettera g).
2. 45. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 7, lettera g), sostituire le parole: confermati per due quadrienni, con le parole: confermati nell'incarico e che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni.
2. 46. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 7, lettera h), sostituire la parola: sessantacinquesimo con la parola: settantesimo.
*2. 48. Molteni, Fedriga.

  Al comma 7, lettera h), sopprimere la parola: sessantacinquesimo e sostituirla con la seguente: settantesimo.
*2. 49. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
**2. 50. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
**2. 51. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 8, la lettera b), è soppressa;
2. 52. Molteni, Fedriga.

  Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a 6 mesi.
2. 54. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 10, alla lettera b), le parole: in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica sono soppresse.
2. 55. Molteni, Fedriga.

  Al comma 10, la lettera f), è soppressa;
2. 56. Molteni, Fedriga.

  Al comma 10, la lettera g), è soppressa;
2. 57. Molteni, Fedriga.

Pag. 30

  Al comma 13, dopo le parole: lettera n), aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto al comma 17 lettera a-bis).
2. 58. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 13 eliminare le lettere b), c), e d).
2. 59. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 13, alla lettera e), sostituire la frase: prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a norma della lettera f) deve essere corrisposta la parte variabile dell'indennità in misura non inferiore al 115 per cento e non inferiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c), anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi, con la frase: il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa – non inferiore ad euro 36.000,00 lordi annui – e da indennità variabili – correlate al numero dei provvedimenti emessi – tutte cumulabili tra loro;
2. 60. Molteni, Fedriga.

  Al comma 13, la lettera h), è soppressa;
2. 61. Molteni, Fedriga.

  Al comma 13, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
   l) prevedere un regime previdenziale e assistenziale per tutti i magistrati onorari;

  Al comma 13, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:
   m) prevedere per i magistrati onorari in servizio con un'anzianità pari ad otto anni, un'indennità fissa ed una indennità variabile, complessivamente determinata, facendo riferimento alla figura professionale di riferimento che abbia superato la prima valutazione di professionalità.
2. 67. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 13, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
   l) prevedere un regime previdenziale e assistenziale per tutti i magistrati onorari;

  Al comma 13, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:
   m) prevedere per i magistrati onorari in servizio con un'anzianità pari ad otto anni, un'indennità fissa ed una indennità variabile, complessivamente determinata, facendo riferimento alla figura professionale di riferimento.
2. 68. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 13, lettera l) apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: assistenziale inserire le seguenti:, comprensivo di ferie, permessi e congedi,;
   b) sopprimere le parole da: senza oneri fino alla fine della lettera.
2. 70. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 13, lettera l), dopo le parole: regime previdenziale e assistenziale, aggiungere le seguenti: proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.
2. 71. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 13, lettera l) sopprimere le parole da: senza oneri fino alla fine della lettera.
*2. 72. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Pag. 31

  Al comma 13, alla lettera l), sopprimere le parole: senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità.
*2. 73. Molteni, Fedriga.

  Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
   l-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria e nell'ambito delle dotazioni previste;
   l-ter) prevedere, per i magistrati di cui alla precedente lettera, una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata, nell'ambito delle dotazioni previste, alla medesima data di cui alla lettera i-bis), riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;
   l-quater) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera i-bis), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì riscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale;
   l-quinquies) prevedere che la facoltà di cui alla lettera l-bis), sia esercitabile entro un mese dalla conferma di cui all'articolo 2, comma 17, lettera a), numero 1.
2. 74. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti:
   m) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;
   n) prevedere, per i magistrati di cui alla precedente lettera, una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla medesima data di cui alla lettera m), riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;
   o) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera m), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì riscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di tondo previdenziale.
2. 75. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Pag. 32

  Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere la seguente lettera:
   m) prevedere che i magistrati onorari già titolari di distinti redditi da lavoro autonomo a da lavoro dipendente possano alimentare le attuali gestioni previdenziali versando pressa i rispettivi enti previdenziali di appartenenza anche gli oneri contributivi correlati allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie.
2. 77. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 13, dopo le parole: lettera n), aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto al comma 17 lettera a-bis).

  Conseguentemente, al comma 17, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis)
disciplinare il regime transitorio dei magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
  1) prevedere la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, se in corso, mediante sospensione o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, la conferma nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, e l'attribuzione del compenso in misura fissa e graduata in funzione dell'anzianità;
  2) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera a-bis) n. 1, la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale.

  Conseguentemente, al comma 17, lettera b) n. 5, dopo le parole: prevedere che, aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto dalla precedente lettera a-bis),;

  Conseguentemente, al comma 17, lettera c), dopo le parole: prevedere che, aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dalla precedente lettera a-bis),.
2. 80. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 13 aggiungere in fine le seguenti lettere:
   l-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione dei trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;
   l-ter) prevedere, per i magistrati di cui alla precedente lettera, una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla medesima data di cui alla lettera l-bis), riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;
   l-quater) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera l-bis), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale.
2. 81. Marotta, Pagano.

Pag. 33

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis) in deroga a quanto previsto dal comma 13 del presente articolo il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che si applichino ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al numero 1) per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari, con una maggiorazione del 100 per cento delle medesime e un tetto annuale massimo di euro 50 mila lordi;
   b) individuare e regolare per i magistrati onorari di cui alla lettera a) un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità;
   c) dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 82. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Sopprimere il comma 15.
2. 83. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.
**2. 86. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.
**2. 87. Marotta, Pagano, Causin.

  Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.
**2. 88. Sarro.

  Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera a);
   b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.
**2. 89. Dambruoso, Matarrese.

  Al comma 15 sopprimere la lettera a).
2. 90. Marotta, Pagano, Causin.

  Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sopprimere le parole: le cause e;
   b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.
*2. 91. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sopprimere le parole: le cause e;Pag. 34
   b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.
*2. 92. Marotta, Pagano.

  Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sopprimere le parole: le cause e;
   b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.
*2. 93. Dambruoso, Matarrese.

  Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), sopprimere le parole: le cause e;
   b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.
*2. 94. Sarro.

  Al comma 15, lettera a), sopprimere le seguenti parole: le cause e.
2. 95. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.
*2. 96. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.
*2. 97. Marotta, Pagano.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.
*2. 98. Sarro.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.
*2. 99. Dambruoso, Matarrese.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere: di valore non superiore ad euro 8.000.
**2. 100. Marotta, Pagano.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 8.000.
**2. 101. Sarro.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 8.000.
**2. 102. Dambruoso, Matarrese.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000 ivi compresi le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate.
*2. 103. Dambruoso, Matarrese.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000 ivi compresi le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate.
*2. 104. Marotta, Pagano.

Pag. 35

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000 ivi compresi le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate.
*2. 105. Sarro.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000.
**2. 106. Marotta, Pagano.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000.
**2. 107. Sarro.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000.
**2. 108. Dambruoso, Matarrese.

  Al comma 15, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria.
*2. 109. Dambruoso, Matarrese.

  Al comma 15, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria.
*2. 110. Sarro.

  Al comma 15, alla lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: ad esclusione in ogni caso, del procedimento di rilascio del certificato di eredità e di legato di cui al Titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
2. 111. Schullian.

  Al comma 15, sopprimere la lettera c).
2. 112. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, lettera c), sostituire le parole: connotate da minore complessità, quanto all'attività istruttoria e decisoria con le parole: entro la competenza per valore del giudice di pace.
2. 113. Molteni, Fedriga.

  Al comma 15, sopprimere la lettera d).
2. 114. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, lettera d) sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 10.000.
2. 115. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, sopprimere la lettera e).
2. 116. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, la lettera e), è sostituita con la seguente: le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.
2. 117. Molteni, Fedriga.

  Al comma 15, lettera e) sostituire la parola: 50.000 con la seguente: 20.000.
2. 118. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Pag. 36

  Al comma 15, alla lettera f), le parole: connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria sono soppresse.
2. 119. Molteni, Fedriga.

  Al comma 15, sopprimere la lettera g).
2. 120. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, lettera g), dopo le parole: in possesso di terzi aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.
2. 121. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 2, comma 15, alla lettera g), la frase: il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace è soppressa.
2. 122. Molteni, Fedriga.

  Al comma 15, lettera h), eliminare le seguenti parole: 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti.
*2. 123. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 15, lettera h), eliminare le seguenti parole: 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti.
*2. 124. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 15, lettera h), sopprimere le parole: e secondo comma.
2. 125. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'articolo 2, al comma 15, dopo la lettera h), aggiungere la lettera h-bis): i procedimenti relativi ai verbali di accordo, previsti e disciplinati dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12, del D.lgs. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1, dell'articolo 322 codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del Giudice di Pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2, della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato Giudice di Pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. 126. Molteni, Fedriga.

  All'articolo 2, al comma 15, dopo la lettera h), aggiungere la lettera h-ter): procedimenti di convalida previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. 127. Molteni, Fedriga.

  All'articolo 2, al comma 15, dopo la lettera h-quater), aggiungere la lettera h-quinquies): i procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4 la lettera a) e b) del Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 n. 2 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640, Pag. 37comma 1, 647 e 651 del codice penale e per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale.
2. 128. Molteni, Fedriga.

  All'articolo 2, al comma 15, dopo la lettera h-quinquies), aggiungere la lettera g-sexies): i procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4 dalla lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale.
2. 129. Molteni, Fedriga.

  Sostituire il comma 16 con i seguenti commi:
  16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;
   b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali «giudici di pace delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;
   c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in moda permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali «vice procuratori delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;
   d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;
   e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità – dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;
   f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;
   g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore dei decreto legislativo di, cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;
   h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di Pag. 38dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria,

  16-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che il titolare dell'ufficio per il processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:
   a) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all'articolo 43 regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, conformemente ai criteri stabiliti dalla risoluzione «sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale» del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 gennaio 2012, e dall'articolo 43-bis comma 3;
   b) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;
   c) l'attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui al precedente articolo 2 comma 15;
   d) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

  16-ter. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi; prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:
   1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
   2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;
   3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;
   4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;
   5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

  16-quater. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace, delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.
  16-quinquies. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;Pag. 39
   b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo, alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla I qualifica di professionalità;
   c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.
2. 130. Sannicandro, Daniele Farina.

  Sostituire il comma 16 con i seguenti:
  16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorati di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;
   b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali «giudici di pace delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;
   c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali «vice procuratori delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;
   d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;
   e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;
   f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;
   g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore dei decreto legislativo di, cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;Pag. 40
   h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria.

  16-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che il titolare dell'ufficio per il processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:
   a) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all'articolo 43 regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, conformemente ai criteri stabiliti dalla risoluzione «sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale» del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 gennaio 2012, e dall'articolo 43-bis comma 3;
   b) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;
   c) l'attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui al precedente articolo 2 comma 15;
   d) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

  16-ter. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:
   1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
   2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;
   3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;
   4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;
   5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

  16-quater. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace, delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.
  16-quinquies. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, Pag. 41e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;
   b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo, alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla qualifica di professionalità;
   c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga la disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.
2. 131. Marotta.

  All'articolo 2, al comma 16, lettera a), n. 1), la frase: prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2, che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per tre quadrienni è sostituta con la frase: prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per ulteriori quadrienni fino al limite di età di cui al numero 4).
2. 132. Molteni, Fedriga.

  All'articolo 2, al comma 16, lettera a), al n. 4) sostituire le parole: sessantottesimo con le parole: settantesimo.
2. 133. Molteni, Fedriga.

  All'articolo 2, al comma 16, la lettera b), è soppressa.
2. 134. Molteni, Fedriga.

  All'articolo 2, al comma 16, la lettera c), è soppressa.
2. 135. Molteni, Fedriga.

  Al comma 17 sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevedere che i magistrati di pace ed onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possano essere confermati nell'incarico per più periodi di quattro anni ciascuno sino al raggiungimento del settantesimo anno di età con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.
2. 136. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 17, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:
  2-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 comma 17 lettera a) numero 2, prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 da almeno sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età.
2. 142. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 17, lettera a) dopo il numero 2 aggiungere il seguente:
  2-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 17, lettera a), numero 2, prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, da almeno Pag. 42sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, nell'ambito delle dotazioni previste.
2. 143. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 17, lettera a), dopo il n. 2), inserire il seguente numero:
  2-bis) prevedere per i magistrati onorari ira servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, un regime transitorio che assicuri loro a richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo.
2. 144. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 17, lettera a), numero 4), sostituire la parola: sessantottesimo con la seguente: settantesimo
2. 145. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 17, lettera a), dopo il numero 4) è aggiunto il seguente numero:
  5) Prevedere che, con modalità di attuazione stabilite dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, i magistrati onorari di cui alla presente lettera che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 12 anni possano accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base di intese conseguite, fra il Ministero della giustizia e le Amministrazioni interessate, con diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. 150. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 17, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 un regime transitorio che assicuri, a loro richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo prevedendo altresì la possibilità di ricongiungere i contributi già versato presso altri enti o casse private di previdenza.
2. 155. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 17, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) disciplinare il regime transitorio dei magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in Pag. 43attuazione della delega di etti all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
    1) prevedere facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, se in corso, mediante sospensione o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, la conferma nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, e l'attribuzione deh compenso in misura fissa e graduata in funzione dell'anzianità;
    2) prevedere per i magistrati onorari che la facoltà di cui al numero 1, sia esercitabile entro tre mesi abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera a-bis) n. 1, la continuità contributiva, nell'ambito delle dotazioni previste, nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrali privi di fondo previdenziale;
    3) prevedere che la facoltà di cui al numero 1 sia esercitabile entro un mese dalla conferma di cui all'articolo 2, comma 17, lettera a), numero 1.
2. 156. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 17, lettera b), sopprimere il n. 1.
*2. 157. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 17, lettera b), sopprimere il n. 1.
*2. 158. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 17, lettera b), n. 5, dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto dalla precedente lettera a-bis.
2. 160. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 17, lettera b), aggiungere il seguente numero:
   5-bis) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 da almeno sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età.
2. 161. Marotta, Pagano.

  Al comma 17, lettera e), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dalla precedente lettera a-bis).
2. 162. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Sopprimere il comma 18.
*2. 169. Sannicandro, Daniele Farina.

  Sopprimere il comma 18.
*2. 170. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 18, sopprimere le parole: l'importo annuo e sostituirle con le seguenti: l'importo quadriennale.
2. 171. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 18, le parole: liquidazione delle indennità sono sostituite dalle seguenti: liquidazione delle ulteriori indennità rispetto alle componenti fisse e variabili.
2. 172. Molteni, Fedriga.

Pag. 44

ART. 3.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta e sopprimere il terzo periodo;
   b) sopprimere il comma 2.

3. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 2.
3. 2. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 4.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: fino a dieci anni dalla cessazione dell'incarico;
   b) alla lettera c), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
4. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: fino a cinque anni dalla cessazione dell'incarico;
   b) alla lettera c), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
4. 2. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. I magistrati onorari, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare, i magistrati onorari sono altresì collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato in caso di elezione a sindaco, presidente dalla provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale ai fini dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
4. 3. Molteni, Fedriga.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Molteni, Fedriga.

ART. 8.

  Al comma 3, sostituire la parola: adotta con le seguenti: può adottare.
8. 1. Schullian.

  Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole:, coordinando tale attribuzione con la facoltà di delega prevista dall'articolo 95-bis del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.
8. 2. Schullian.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga del magistrati onorari in servizio).

  1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non Pag. 45è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1o giugno 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.
  2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016».
*8. 01. Sannicandro, Daniele Farina.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga del magistrati onorari in servizio).

  1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1o giugno 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.
  2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016».
*8. 03. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di ammissibilità al concorso di magistratura ordinaria).

  1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sono abrogati.

  Conseguentemente, al titolo al disegno di legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in materia di accesso alla magistratura ordinaria.
8. 02. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 9.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle retribuzioni, anche accessorie, non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per l'assolvimento dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati la cui competenza è trasferita per effetto della presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione al giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.
  4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di Pag. 46attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Abrogazioni).

  1. Il comma 609 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 6.650.275 euro per l'anno 2016 e in 7.550.275 euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
9. 3. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.