CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2016
624.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI APPROVATI

ART. 1.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
  7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi e criteri della direttiva medesima, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:
   a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;
   b) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari».
1. 7. (Nuova formulazione) Mazzoli, Borghi, De Menech, Carrescia, Malisani, Manfredi, Giovanna Sanna.

(Approvato)

  All'emendamento 1.28, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) razionalizzare le procedure autorizzative degli stabilimenti di cui alla lettera Pag. 167 a), anche al fine di garantire il coordinamento con la normativa in materia di autorizzazione unica ambientale.
0. 1. 28. 2. (Nuova formulazione) Micillo, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Battelli.
(Approvato)

  All'emendamento 1.28, lettera d), sostituire le parole: nonché del minore impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare con le seguenti: nonché dello specifico impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.
0. 1. 28. 1.  (Nuova formulazione) Terzoni, Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Zolezzi, Battelli.
(Approvato)

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di recepimento 19 dicembre 2017).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Norme concernenti la delega per il recepimento della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, il Governo provvede anche il riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell'esercizio della predetta delega, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;
   b) semplificare le procedure autorizzative degli stabilimenti di cui alla lettera a), anche attraverso l'estensione del modello delle autorizzazioni generali, assicurando il coordinamento con la normativa in materia di autorizzazione unica ambientale;
   c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;
   d) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 20006, n. 152, in conformità alle previsioni Pag. 168dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché del minore impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
1. 28. Il Governo.

(Approvato)

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6), inserire il seguente:
  6-bis) Direttiva 2015/2376/UE, del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
1. 25. Il Governo.

(Approvato)

  Al comma 1, allegato A, dopo la Direttiva (UE)2015/565, inserire la seguente:
   2) direttiva (CE) n. 2009/156 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.
1. 26. Il Governo.

(Approvato)

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (termine di recepimento 23 febbraio 2018).
1. 27. Il Governo.

(Approvato)

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la parola: anno con le seguenti: dodici mesi.
3. 6. Gianluca Pini, Bossi.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo, il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti Pag. 169principi e criteri direttivi specifici, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili con il presente articolo:
   a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione già adottata in materia, prevedendo il divieto di commercializzazione, le tipologie di sacchi in plastica commercializzabili e gli spessori già stabiliti;
   b) divieto di fornitura a titolo gratuito dei sacchi in plastica ammessi al commercio;
   c) progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi in plastica forniti a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzati, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;
   d) abrogazione espressa, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo recante attuazione della predetta Direttiva (UE) 2015/720, dei commi 1129, 1130 e 1131 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28 e successive modificazioni.
3. 08. (Nuova formulazione) Stella Bianchi, Realacci.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:
   a) prevedere una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull'ambiente delle borse di plastica e liberarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, in questo modo favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. 04. Gianluca Pini, Bossi.
(Approvato limitatamente alle parti non precluse dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.08 (Nuova formulazione) Stella Bianchi)

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale Pag. 170leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico:
   a) prevedere programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e programmi educativi per i bambini diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. 05. Gianluca Pini, Bossi.

(Approvato limitatamente alla parte non preclusa dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.08 (Nuova formulazione) Stella Bianchi e non assorbita dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.04 Gianluca Pini)

ART. 4.

  Al comma 3, lettera a), dopo la parola: corretta inserire la seguente: e completa.
4. 18. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

(Approvato)

  Al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: fatte salve le fattispecie di reato vigenti,.
4. 5. Mongiello, Cenni, Senaldi, Donati, Baruffi, Pastorelli, Camani, Taranto, Vico, Ginefra, Grassi, Losacco, Capone, Massa, Ventricelli, Taricco, Fiorio, Venittelli, Romanini.

(Approvato)

ART. 8.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: con compiti di coordinamento inserire le seguenti: e di raccordo.
8. 8. Gianluca Pini, Bossi.

(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono inserite le seguenti: tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità ed alla sicurezza del prodotto.
8. 1. La X Commissione.

(Approvato)

ART. 10.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista inserire le seguenti: per le violazioni del titolo VI.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro.
10. 1. La VI Commissione.

(Approvato)

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Paglia, Kronbichler.

(Approvato)

Pag. 171

ART. 13.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: iniziative private inserire le seguenti: e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore del documento informativo sulle spese e del riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE.
13. 1. La VI Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera h), numero 1), dopo le parole: 1o settembre 1993, n. 385, sopprimere le seguenti: e valutandone l'estensione, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore ma consegue alla cessione di rapporti giuridici da un intermediario a un altro, al fine di favorire l'efficienza del sistema e l'innalzamento del livello di tutela dei consumatori.
13. 2. La VI Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).
13. 3. La VI Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).
13. 4. La VI Commissione.
(Approvato)

ART. 14.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.4), dell'articolo 14 aggiungere dopo le parole: interdizione temporanea le seguenti parole: non superiore ad anni cinque.
14. 3. Vazio.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), numero 4.5), dell'articolo 14 sostituire la parola: 2.000 con la parola: 2.500.
*14. 5. Fregolent.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), numero 4.5), dell'articolo 14 sostituire la parola: 2.000 con la parola: 2.500.
*14. 6. Sottanelli, Dambruoso.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo lettera n), inserire la seguente:
   n-bis) al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento di cui all'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, istituire presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, un registro informatizzato. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato grazie alle informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.
14. 4. Boccadutri.
(Approvato)

Pag. 172

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio).

  1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, e dell'articolo 30, comma 2, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.
14. 033. Il Governo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   1) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque, promette, offre o dà per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o comunque presta attività lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
   2) prevedere che sia, altresì, punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, o nello svolgimento di una attività lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive, presso società o enti privati sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
   3) prevedere la punibilità dell'istigazione nelle condotte di cui ai numeri 1 e 2;
   4) prevedere che per il reato di corruzione tra privati sia applicata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni, nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che svolge funzioni direttive e di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui ai numeri 2 e 3;
   5) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni Pag. 173amministrative interdittive di cui all'articolo 9 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

  2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. 034. Il relatore.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) assicurare che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei standard di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;
   b) vietare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti e interessi;
   c) definire requisiti di adesione alla Società italiana autori ed editori e agli organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
   d) prevedere che lo statuto della Società italiana autori ed editori e di ogni altro organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo;
   e) stabilire che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, e che la predetta distribuzione avvenga entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
   f) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in base alle singole utilizzazioni delle opere;
   g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a produrre alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto Pag. 174delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, ferme restando le azioni civili;
   h) prevedere, al fine di ridurre il relativo contenzioso, sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie, con l'obiettivo di definire le eventuali controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in ordine alle condizioni di licenza o alle violazioni dei contratti;
   i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla scorta di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, una equa e proporzionata distribuzione territoriale, l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto d'interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
   l) prevedere forme di riduzione o esenzione dalla corresponsione di diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
   m) assicurare la trasparenza della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva, attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
   n) ridefinire, in linea con le previsioni della Direttiva e con le esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente fissati dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.
14. 035. Il relatore.
(Approvato)

Pag. 175

ALLEGATO 2

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4) è stata trasmessa dal Governo alle Camere il 15 marzo scorso, in adempimento degli obblighi previsti all'articolo 13 della legge n. 234 del 2012.
  Si tratta, secondo l'impianto della legge n. 234 del 2012, del principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea. In particolare, la Relazione dovrebbe consentire al Parlamento di verificare se ed in quale misura il Governo si è attenuto all'obbligo – previsto dall'articolo 7 della medesima legge – di rappresentare a livello europeo una posizione coerente con gli indirizzi espressi dalle Camere in merito a specifici atti o progetti di atti; la medesima disposizione impone al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Ministro per le politiche europee di riferire regolarmente alle Camere del seguito dato agli indirizzi parlamentari e, nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli indirizzi in questione, di riferire tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta.
  Occorre sottolineare che, a differenza della Relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – la Relazione consuntiva, secondo quanto disposto dal citato articolo 13 della legge n. 234 del 2012, dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari.
  In particolare, il documento deve indicare: a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riguardo alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio, alle questioni istituzionali, alla politica estera e di sicurezza comune nonché alle relazioni esterne dell'Unione europea, ai settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione; b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE e in generale alle attività delle istituzioni europee per la realizzazione delle principali politiche settoriali, con particolare riferimento alle linee negoziali che hanno caratterizzato l'azione italiana; c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti europea, accompagnati da una valutazione di merito sui principali risultati annualmente conseguiti; d) il seguito dato e le iniziative assunte in relazione ai pareri, alle osservazioni e agli atti di indirizzo delle Camere.
  La Relazione consuntiva per il 2015 si articola in cinque parti.
  La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e alle questioni istituzionali e consta, a sua volta di tre capitoli aventi contenuto eterogeneo. Nel primo capitolo sono illustrate brevemente le realizzazioni delle due Presidenze Pag. 176semestrali del Consiglio dell'UE nel 2015 (Lettonia e Lussemburgo); il secondo concerne le questioni istituzionali, con particolare riferimento all'Accordo interistituzionale «Legiferare meglio», al negoziato UE-Regno Unito sul cd. BREXIT, alla riforma del Tribunale UE, alla Rule of Law e Adesione dell'UE alla CEDU, nonché ai rapporti con le Istituzioni dell'Unione europea; infine, il terzo capitolo intitolato «il coordinamento delle politiche macroeconomiche», tratta delle questioni riconducibili alle politiche economiche, monetarie, fiscali e di bilancio, al Piano di investimenti per l'Europa (Piano Juncker) e all'Unione bancaria e servizi finanziari.
  L'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione è trattata ampiamente nella parte seconda della Relazione consuntiva, e per la quale si rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici. Si tratta della parte più rilevante del documento, contenente indicazioni dettagliate relative a questioni specialistiche e tecnicamente complesse, per ciascuna politica o settore di attività dell'Unione. Più precisamente, sono analizzate le politiche orizzontali, come le politiche per il mercato unico e la competitività, in linea con le Strategie della Commissione europea in materia di beni e servizi, mercato unico digitale, energia e mercato dei capitali, e le politiche settoriali, quali le politiche di natura sociale o volte al rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia in Europa ed oltre i suoi confini.
  La relazione si focalizza nella parte terza sul tema della dimensione esterna dell'Unione europea, illustrando l'azione governativa in materia di politica estera e di sicurezza comune, nonché in materia di allargamento, politica di vicinato e di collaborazione con paesi terzi.
  La parte quarta, concernente l'attività di comunicazione e formazione sull'attività dell'Unione europea, dà conto delle iniziative assunte in materia di comunicazione sulle attività dell'Unione e illustra le attività svolte dal Governo nella fase di formazione della posizione italiana su progetti di atti dell'UE.
  Infine, nella parte quinta si dà conto del coordinamento nazionale delle politiche europee, con particolare riguardo al ruolo e alle attività del Comitato interministeriale per gli affari dell'UE (CIAE) e del Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), agli adempimenti di natura informativa e accesso agli atti delle Istituzioni dell'Unione europea, al contenzioso dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, nonché alle misure legislative e non legislative poste in essere da Parlamento e Governo per l'attuazione del diritto dell'UE nell'ordinamento italiano e per la soluzione delle procedure di infrazione.
   Di particolare interesse sono i dati relativi ai flussi di atti e documenti trasmessi dal Governo alle Camere, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 234 del 2012, nell'ambito del cosiddetto meccanismo di informazione qualificata. Nel 2015, infatti, su oltre 6.600 atti e documenti dell'UE presi in esame dal CIAE, circa 47 progetti di atti legislativi e 80 documenti prelegislativi, sono stati segnalati dal Governo in ragione della loro particolare rilevanza. Inoltre, sui progetti di atti legislativi sono state inviate 28 relazioni tecniche predisposte dalle amministrazioni competenti.
  La Relazione è accompagnata da cinque allegati, che includono: l'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei svoltisi nel corso del 2015, con l'indicazione dei temi trattati, delle deliberazioni legislative assunte e delle attività non legislative svolte; le tabelle riepilogative dei flussi finanziari dell'UE all'Italia nel medesimo anno; l'elenco delle direttive recepite nel 2015; i seguiti dati agli atti di indirizzo parlamentare, incluse le risoluzioni approvate dalle Camere prima dei Consigli europei; un elenco degli acronimi.
  Con riguardo alla rispondenza della struttura e dei contenuti alla previsione di cui all'articolo 13, comma 2 della legge n. 234 del 2012, rilevo che la Relazione consuntiva per l'anno 2015 presenta una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative, relativamente agli strumenti di partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Pag. 177
  La Relazione reca in linea generale l'indicazione della linea politica di azione seguita dal Governo sui principali dossier esaminati nelle sedi decisionali europee, evidenziandone in diversi casi anche l'evoluzione a fronte di profili di criticità del negoziato.
  Sono inoltre richiamati gli atti di indirizzo adottati dalla Camera e al Senato con riferimento a specifici progetti o questioni, sebbene non in tutti i casi sia precisato in quale misura essi siano stati tenuti in considerazione nella formazione della posizione italiana, limitandosi ad un generico richiamo alla coerenza della posizione del Governo con le raccomandazioni adottate in sede parlamentare.
  Sotto questo profilo, segnalo che l'allegato IV della relazione presenta due apposite tabelle contenenti gli estremi dei seguiti dati dal Governo agli atti di indirizzo parlamentare, includendo anche le risoluzioni approvate dal Senato e dalla Camera in occasione dei Consigli europei svoltisi nel 2015.
  Oltre a rendere la Relazione più completa delle precedenti (per gli anni 2013 e 2014), ciò agevola la verifica della coerenza complessiva dell'azione europea del Governo con gli orientamenti del Parlamento, in accoglimento di quanto richiesto dall'Assemblea della Camera dei deputati con la risoluzione n. 6/00151, approvata il 2 luglio 2015 nell'ambito dell'esame delle Relazioni consuntive per il 2013 e il 2014.
  In conclusione, la Relazione consuntiva per il 2015 costituisce una positiva evoluzione delle Relazioni presentate dal Governo negli ultimi anni, sia relativamente alla tempestività della sua presentazione (la Relazione consuntiva per il 2013 fu presentata oltre un anno dopo la scadenza prevista), sia con riguardo alla esaustività dei contenuti ed alla connessa leggibilità del documento.
  La maggiore chiarezza e la migliore organizzazione interna del documento – peraltro più volte auspicate dalla Camera in sede di esame delle precedenti relazioni consuntive – rendono più agevole il giudizio politico che il Parlamento è chiamato ad esprimere.
  Quanto al merito del Documento, la Relazione, come sottolineato in premessa, consente di operare una valutazione accurata dell'azione condotta dal nostro Paese a livello europeo nel 2015, concernente tutte le politiche dell'Unione.
  A tale analisi offrono un contributo i pareri delle Commissioni di settore, che hanno esaminato la Relazione per gli ambiti di rispettiva competenza, evidenziando all'esito del dibattito alcuni specifici temi:
   nell'ambito delle politiche economiche, è stata sottolineata l'esigenza di porre al centro dell'agenda europea il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa, utilizzando appieno tutti gli strumenti necessari per realizzare gli investimenti strategici, nonché applicando con intelligenza i meccanismi sulla flessibilità di bilancio, nella prospettiva di rafforzare e completare realmente l'Unione Economica e Monetaria;
   si è altresì evidenziata l'opportunità di riavviare di uno stabile processo di crescita economica e sociale, quale condizione indispensabile per ripristinare un ampio consenso europeo sulla positività storica dell'esperienza dell'Unione e per riavvicinare effettivamente i cittadini alle istituzioni della UE;
   si è quindi rilevata la necessità di perseguire una serie di ambiziosi obiettivi di politica economica, quali in primo luogo la convergenza strutturale delle economie, il completamento dell'Unione finanziaria, la promozione di una politica fiscale responsabile, il contrasto alla frode, all'evasione ed all'elusione fiscale, al fine di sostenere in primo luogo la ripresa dell'economia reale e legale;
   in tema di politiche culturali, è stata rimarcata la necessità di attuare precise politiche di diffusione della conoscenza degli strumenti operativi e finanziari delle istituzioni europee e dei risultati conseguiti, anche in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'UE in materia di cultura, considerato che l'attuale crisi delle istituzioni dell'Unione dipende dalla circostanza Pag. 178che presso di esse si concentra un sapere tecnico, scollegato però dal potere di controllo istituzionale e di influenza dell'opinione pubblica dei Paesi membri, determinando un'insufficiente consapevolezza dei modi di formazione dell'indirizzo politico comunitario;
   in tema di politica estera, è stato ricordata l'adozione nel corso del 2015 della nuova Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile, cui l'Italia ha contribuito fattivamente nel corso del processo negoziale, in particolare riallineando su una posizione comune i 28 Paesi membri dell'Unione europea;
   è stato altresì espresso apprezzamento per l'impegno dell'Italia diretto a favorire la stabilizzazione e la democratizzazione del proprio vicinato strategico, a promuovere un approccio integrato per i fenomeni migratori in atto, nonché a proseguire l'azione italiana in tema di cooperazione allo sviluppo e di aiuto umanitario;
   in tema di politica di sicurezza e di difesa comune, il Documento pone in risalto la complessità del quadro geopolitico internazionale nonché la necessità di migliorare le capacità di pianificazione e condotta a livello strategico, integrando le componenti civili e militari per la gestione delle crisi e segnala l'esigenza di un incremento dell'efficacia degli attuali strumenti a disposizione della Politica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC);
   in tale ambito appare apprezzabile che nel corso del 2015 l'Italia abbia sostenuto, nell'ambito del contributo nazionale all'EDA, la ricerca sui programmi di interesse prioritario tra i quali, in particolare, alcuni programmi riguardanti la Difesa cibernetica; appare altresì auspicabile che siano favorite, di concerto con gli altri Paesi Membri dell'Unione europea, le condizioni politiche e tecniche necessarie per l'avvio di missioni nell'ambito della Politica Estera di Sicurezza e Difesa dell'Unione Europea secondo le modalità previste dagli articoli 42, 43, 44 e 46 del Trattato sull'Unione europea;
   con riferimento al processo di integrazione europea e alle politiche istituzionali, è stata evidenziata l'esigenza di rafforzare ulteriormente il coordinamento tra le diverse amministrazioni nazionali, sia per quanto riguarda la fase ascendente degli atti dell'Unione europea, sia per quanto concerne il contenzioso in atto presso la Corte di giustizia dell'Unione europea, anche al fine di migliorare il tasso di trasposizione nell'ordinamento italiano delle direttive riguardanti il mercato interno (cosiddetto scoreboard del mercato interno), nonché di ridurre ancora il numero di infrazioni comunitarie pendenti nei confronti dell'Italia.

  Con riferimento infine, all'esame del Documento in sede referente, la XIV Commissione, nel corso del dibattito, ha affrontato lo specifico tema delle politiche di diffusione della conoscenza della struttura e del Funzionamento delle Istituzioni europee, come anche della storia comparata dei Paesi dell'Unione. In tal senso si è ritenuto opportuno sollecitare il Governo, poiché solo una adeguata e costante attenzione su questi aspetti – cui peraltro è dedicato il Titolo XIII del Trattato sul funzionamento dell'UE – può consentire di contrastare le spinte populistiche che rischiano di mettere in pericolo il progetto europeo.
  La XIV Commissione auspica pertanto che il Governo possa farsi promotore presso le Istituzioni europee di specifiche azioni mirate ad incentivare la formazione della coscienza e della cittadinanza europea.
  Sempre con riguardo al tema della cittadinanza comune, è stata inoltre sottolineata la necessità di destinare adeguate risorse al Programma Erasmus, che costituisce uno strumento culturale fondamentale per lo sviluppo dell'identità europea, nel quadro di opportune politiche di sostegno economico alla ricerca, sia nelle scienze esatte che nelle materie umanistiche.