CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 12 aprile 2016
624.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO

Interventi per il settore ittico (Testo unificato C. 338 Catanoso e abb.)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 338 Catanoso ed altri, recante «Interventi per il settore ittico»;
   considerato che il provvedimento mira ad incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, a sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale nonché l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre, a semplificare il riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura;
   rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, secondo la giurisprudenza costituzionale, sulla materia della pesca, considerata oggetto della potestà legislativa residuale delle regioni, si giustifica l'intervento statale in considerazione della complessità e della rilevanza delle attività in cui essa si estrinseca, ai fini di una generale promozione della funzione di razionalizzazione del sistema ittico (sentenza n. 213 del 2006);
   preso atto che peculiare rilievo, pertanto, assume l'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale;
   valutati favorevolmente, in tal senso, gli articoli 2 (comma 3), 6 (commi 1 e 2), 7 (comma 3), 23 (comma 3), i quali – in materia di delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa del settore pesca e acquacoltura, individuazione e gestione dei distretti ittici e determinazione delle modalità di istituzione e di funzionamento dei Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura, delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva – prevedono opportunamente il coinvolgimento delle regioni nell'adozione dei necessari provvedimenti legislativi e normativi;
   rilevato che l'articolo 3, che istituisce il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, al comma 2-bis, prevede, per l'individuazione cui sarà destinato il medesimo fondo, il parere della Commissione consultiva centrale della pesca e dell'acquacoltura e non della Conferenza Stato – regioni;
   evidenziato che sarebbe opportuno che l'individuazione degli interventi cui sarà destinato il Fondo di cui all'articolo 3 avvenga anche con il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni, analogamente a quanto previsto, ad esempio, all'articolo 6 sui distretti della pesca in cui è previsto che sia sentita la Conferenza Stato-regioni e la citata Commissione consultiva;
   osservato che l'articolo 9 prevede che, nell'ambito del riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, non meno del 30 per cento delle medesime risorse sia riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura; Pag. 47
   rilevato che secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale, l'articolo 119 della Costituzione vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, finanziamenti a destinazione vincolata, i quali «possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, negli ambiti materiali di loro competenza» (sentenze n. 118 del 2015; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 254 del 2013, n. 168 del 2009, nn. 168, 63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; n. 160, n. 77 e n. 51 del 2005);
   evidenziato che la disposizione dell'articolo 9 deve essere pertanto valutata alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   sia valutata la disposizione di cui all'articolo 9 alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, che vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, finanziamenti a destinazione vincolata;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 3, sia valutata l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni nell'individuazione degli interventi cui sarà destinato il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica.