CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 aprile 2016
622.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015 (Doc. LXXXVII, n. 4).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali (Doc. LXXXVII, n. 4),
   esaminata, per i profili di competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2015,
  esprime

NULLA OSTA.

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ALLEGATO 2

Interventi per il settore ittico (Testo unificato C. 338 Catanoso e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 338 e abbinate, recante «Interventi per il settore ittico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 213 del 2006):
    la «pesca» costituisce materia oggetto della potestà legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, Cost.;
    su di essa, tuttavia, «per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme»;
    per «quegli aspetti, pur riconducibili in qualche modo all'attività di pesca, che sono connessi a materia di competenza ripartita tra Stato e Regioni (tutela della salute, alimentazione, tutela e sicurezza del lavoro, commercio con l'estero, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione delle imprese per il settore produttivo della pesca, porti, previdenza complementare e integrativa, governo del territorio) sussiste la potestà legislativa statale nella determinazione dei principi fondamentali, ai quali il legislatore regionale, nel dettare la disciplina di dettaglio, deve attenersi;
    l'analisi «dell'intreccio delle competenze deve essere effettuata caso per caso, con riguardo alle concrete fattispecie normative, facendo applicazione del principio di prevalenza e del principio fondamentale di leale collaborazione, che si deve sostanziare in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale»;
   rilevato che l'articolo 3 prevede l'istituzione del Fondo per lo sviluppo della filiera ittica e che il decreto ministeriale che disciplina l'attuazione del Fondo è emanato senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni, necessario ai fini del rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione;
   considerato che l'articolo 5 disciplina la definizione degli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura, senza assicurare anche in tal caso un adeguato coinvolgimento delle Regioni;
   rilevato che l'articolo 6 sostituisce la vigente disciplina dei distretti di pesca (articolo 4 del decreto legislativo n. 226/2001), che prevede che le modalità di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, su «proposta della regione o delle regioni interessate»; la nuova disciplina si limita a prevedere, al comma 1, Pag. 227il mero parere delle regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca; analogamente, il comma 2 prevede il semplice parere della Conferenza Stato-Regioni ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale che definisce i criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti e le competenze ad essi attribuite;
   rilevato altresì che l'articolo 9 prevede che, nell'ambito del riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, non meno del 30 per cento delle risorse medesime sia riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura; secondo la giurisprudenza costituzionale, l'articolo 119 della Costituzione vieta al legislatore statale di prevedere, in materie di competenza legislativa regionale residuale o concorrente, finanziamenti a destinazione vincolata, i quali «possono divenire strumenti indiretti, ma pervasivi, di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, negli ambiti materiali di loro competenza» (sentenze n. 118 del 2015; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 254 del 2013, n. 168 del 2009, nn. 168, 63, 50 e 45 del 2008; n. 137 del 2007; n. 160, n. 77 e n. 51 del 2005);
   ricordato infine che la materia della «pesca» è attribuita dai rispettivi statuti speciali alla competenza esclusiva delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano,
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PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, comma 2-bis, sia prevista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale che disciplina il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica;
   2) all'articolo 5, comma 1, sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle Regioni nella definizione degli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
   3) all'articolo 6, comma 1, sia prevista, in luogo del parere, l'intesa con la Regione o le Regioni interessate ai fini dell'istituzione dei distretti di pesca;
   4) all'articolo 6, comma 2, sia prevista, in luogo del parere, l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell'emanazione del decreto ministeriale che definisce i criteri di identificazione, delimitazione e gestione dei distretti di pesca e le competenze ad essi attribuite;
   5) sia soppresso l'articolo 9, che, imponendo un vincolo di destinazione sulle risorse assegnate alle Regioni per l'esercizio delle funzioni ad esse attribuite, risulta lesivo dell'autonomia finanziaria costituzionalmente garantita alle Regioni medesime dall'articolo 119 della Costituzione;
   6) sia introdotta una clausola di salvaguardia, in base alla quale la legge si applica nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con gli statuti speciali e con le relative norme di attuazione.

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ALLEGATO 3

Ratifica Accordi in materia ambientale (S. 2312 Governo, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato il disegno di legge del Governo A.S. 2312 recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a) Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8 dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Bruxelles il 1o aprile 2015; c) Protocollo relativo alla cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d) Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il 1o-4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003», approvato dalla Camera;
   richiamato il proprio parere espresso in data 16 marzo 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera;
   rilevato che il disegno di legge in esame si inquadra nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera a), Cost.);
   considerato che le norme di adeguamento interno sono ascrivibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», anch'essa demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.);
   rilevato che l'articolo 4 prevede l'adozione della Strategia nazionale di sviluppo a basse emissioni di carbonio, che, pur riconducibile alla materia «tutela dell'ambiente», ha comunque rilevanti riflessi su ambiti di competenza delle Regioni e delle autonomie locali, quali il miglioramento della qualità della vita e della salute dei cittadini, la mobilità ambientale; tale articolo prevede comunque un coinvolgimento delle autonomie territoriali, nella forma del parere della Conferenza unificata,
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PARERE FAVOREVOLE