CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2016
621.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. (C. 3540 Governo).

ULTERIORI PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

  Al comma 1, allegato A, dopo la Direttiva (UE)2015/565, inserire la seguente:
   2) direttiva (CE) n. 2009/156 del Consiglio del 30 novembre 2009 relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

1. 26. Il Governo.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) direttiva 2016/97/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (termine di recepimento 23 febbraio 2018).
1. 27. Il Governo.

  All'emendamento 1.28, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) razionalizzare le procedure autorizzative degli stabilimenti di cui alla lettera a) al fine di garantire il coordinamento con la normativa in materia di autorizzazione unica ambientale.
0. 1. 28. 2. Micillo, Terzoni, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Zolezzi.

  All'emendamento 1.28, lettera d), sopprimere le parole: nonché del minore impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.
0. 1. 28. 1. Terzoni, Micillo, Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Zolezzi.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi (termine di recepimento 19 dicembre 2017).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Norme concernenti la delega per il recepimento della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/2193/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione Pag. 369medi, il Governo provvede anche il riordino del quadro normativo degli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera in cui si colloca la disciplina degli impianti di combustione medi. Nell'esercizio della predetta delega, il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, in quanto compatibili, nonché i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) aggiornare la disciplina generale relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale mediante la modifica e l'integrazione delle disposizioni della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riferite a tali stabilimenti per quanto riguarda l'installazione e l'esercizio, le procedure autorizzative, la determinazione dei valori limite di emissione, i controlli e le azioni conseguenti ai controlli;
   b) semplificare le procedure autorizzative degli stabilimenti di cui alla lettera a), anche attraverso l'estensione del modello delle autorizzazioni generali, assicurando il coordinamento con la normativa in materia di autorizzazione unica ambientale;
   c) aggiornare l'allegato I alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori limite di emissione alla luce delle migliori tecnologie disponibili, con priorità per gli impianti di combustione e per la classificazione delle sostanze inquinanti;
   d) aggiornare il sistema delle sanzioni penali e amministrative previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 20006, n. 152, in conformità alle previsioni dell'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in modo da assicurare l'effettività, la proporzionalità e la dissuasività delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle sanzioni previste per violazioni di analoga natura commesse nell'esercizio degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale, nonché del minore impatto emissivo degli stabilimenti da disciplinare.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
1. 28. Il Governo.

  All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:
   0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2014/261UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.

  Conseguentemente dopo la lettera n) inserire la seguente:
   n-bis) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative commons, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente.
0. 14. 035. 3. Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera a) premettere la seguente lettera:
   0a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai Pag. 370titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse.
0. 14. 035. 1. Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  All'emendamento 14.035, comma 1, sopprimere la lettera l).
0. 14. 035. 5. Rotondi.

  All'emendamento 14.035, comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) riformare l'attività della Siae fissando precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi.
0. 14. 035. 4. Gianluca Pini, Caparini, Bossi.

  All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: o esenzione e le parole: nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che in tali ipotesi la Società Italiana Autori ed Editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti.
0. 14. 035. 6. Rotondi.

  All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: o esenzione.
0. 14. 035. 7. Rotondi.

  All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), sostituire le parole: 100 partecipanti con le seguenti: 10 partecipanti.
0. 14. 035. 8. Rotondi.

  All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), sostituire la parola: 100 con la seguente: 200.
0. 14. 035. 2. Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
0. 14. 035. 9. Rotondi.

  All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), sopprimere le parole: garantendo che in tali ipotesi la Società Italiana Autori ed Editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti.
0. 14. 035. 10. Rotondi.

  All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), sostituire le parole: la Società Italiana Autori ed Editori remuneri con le seguenti: la Società Italiana degli Autori ed Editori e i soggetti che intermediano i diritti connessi remunerino.
0. 14. 035. 11. Rotondi.

  All'emendamento 14.035, comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche avvalendosi delle somme appositamente stanziate nel Fondo unico per lo Spettacolo.
0. 14. 035. 12. Rotondi.

Pag. 371

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) assicurare che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei standard di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;
   b) vietare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti e interessi;
   c) definire requisiti di adesione alla Società italiana autori ed editori e agli organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
   d) prevedere che lo statuto della Società italiana autori ed editori e di ogni altro organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo;
   e) stabilire che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, e che la predetta distribuzione avvenga entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
   f) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in base alle singole utilizzazioni delle opere;
   g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a produrre alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, ferme restando le azioni civili;
   h) prevedere, al fine di ridurre il relativo contenzioso, sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie, con l'obiettivo di definire le eventuali controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in ordine alle condizioni di licenza o alle violazioni dei contratti;
   i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, garantire Pag. 372trasparenti modalità di selezione pubblica sulla scorta di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, una equa e proporzionata distribuzione territoriale, l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto d'interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
   l) prevedere forme di riduzione o esenzione dalla corresponsione di diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
   m) assicurare la trasparenza della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva, attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmissione al Parlamento di una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
   n) ridefinire, in linea con le previsioni della Direttiva e con le esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente fissati dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.
14. 035. Il relatore.