CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2016
621.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la parola: economica aggiungere la seguente: ambientale.
1. 1. Cenni, Oliverio.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: e di sperimentazione aggiungere le seguenti: e conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono,.
5. 1. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo.

ART. 6.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Con il medesimo decreto viene disposto che i proventi delle sanzioni, di cui all'articolo 69, possono essere utilizzati per promuovere progetti mirati per la tutela e la valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani.
6. 1. Cenni, Oliverio.

ART. 7.

  Al comma 4, dopo la parola fascicolo aggiungere la seguente: aziendale e, al comma 9, sostituire le parole: Con decreto di cui all'articolo 5, comma 1 con le seguenti: Con apposito decreto del Ministero.
7.100. Il Relatore.

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ad eccezione delle distillerie, degli acetifici degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari e dei depositi di soli prodotti confezionati non annessi né intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.
   2. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmettono all'ufficio territoriale la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l'ubicazione: a) dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri. Pag. 340
  3. La planimetria è corredata di una legenda riportante, per ogni recipiente di capacità superiore a 10 ettolitri, il codice alfanumerico identificativo e la capacità.
  4. Fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, la planimetria è inviata a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali è restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio territoriale ricevente.
  5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli uffici territoriali le planimetrie presentate dai soggetti obbligati nonché le successive variazioni, anche con modalità telematiche.
  6. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, quale l'installazione o l'eliminazione di vasi vinari o cambi di destinazione d'uso, è comunicata all'ufficio territoriale. Fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, la comunicazione è effettuata tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC.
  7. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso fabbricato è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.
8. 1. (nuova formulazione) Oliverio, Taricco, Romanini, Luciano Agostini, Terrosi.

ART. 9.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. È consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale vivace, per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché ai fini della produzione di particolari vini purché individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente all'articolo 34, comma 2, lettera e), aggiungere dopo le parole: le relative restrizioni le seguenti: compreso lo stoccaggio e la conservazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione.
9. 1. (nuova formulazione) Taricco, Romanini, Luciano Agostini, Cenni, Mongiello.

ART. 11.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge e, successivamente, ogni anno il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali rivede, con proprio decreto, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
11. 1. (nuova formulazione) Oliverio, Zanin, Luciano Agostini.

ART. 12.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I termini di cui al presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1000 hl l'anno.
12. 1. (nuova formulazione) Benedetti, Parentela, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo.

Pag. 341

ART. 13.

  Sopprimere il comma 4.
13. 4. Ciracì, Oliverio.

ART. 14.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini è consentita anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c), d) e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché esse rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
14. 1. Bargero, Romanini, Oliverio.

ART. 18.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in bottiglia e in sopprimere la parola: grandi.
18. 100. Il Relatore.

ART. 19

  Sostituire la rubrica: (Vino biologico) con la seguente: (Prodotti vitivinicoli biologici).
19. 100. Il Relatore.

ART. 22.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla vigente normativa dell'Unione europea con le seguenti: dal Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni.
22. 1. Parentela, Benedetti, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Lupo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: da stabilire con Decreto del Ministro.
22. 100. Il Relatore.

ART. 23.

  Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: microscopica con la seguente: microbiologica.
23. 100. Il Relatore.

ART. 24.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: microscopica con la seguente: microbiologica.
24. 100. Il Relatore.

ART. 28.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Fatti salvi i casi previsti nei disciplinari, non è ammesso il riferimento a unità geografiche aggiuntive nel caso in cui il disciplinare di produzione preveda una o più sottozone.
*28. 1. (nuova formulazione) Taricco, Luciano Agostini, Terrosi, Dal Moro.
*28. 2. (nuova formulazione) Ciracì, Oliverio.

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ART. 30.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine «selezione» oltre alla menzione «gran selezione». La menzione «gran selezione» non può essere attribuita congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione».
*30. 2. Zaccagnini.
*30. 3. Ciracì, Oliverio.

ART. 32.

  Al comma 1 sostituire le parole: da almeno 10 anni con le seguenti: da almeno 5 anni.
32. 1. Venittelli, Zanin.

ART. 33.

  Al comma 1, sostituire le parole: due campagne vitivinicole con le seguenti: quattro campagne vitivinicole.
33. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 34.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
  d) la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i vini liquorosi la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni o province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DO è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro o della resa massima di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le Regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 40 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 38, comma 1. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini DO, il supero di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinato ad altra DOC o IGT la resa massima di uva, comprensiva del supero stesso, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto Pag. 343della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione.
34. 1. Luciano Agostini, Terrosi, Romanini.

ART. 37.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: formale.
37. 100. Il Relatore.

  Al comma 5, sostituire le parole della denominazione di origine con le seguenti: del riferimento geografico originario e, al comma 9, sopprimere la parola: temporaneo.
37. 101. Il Relatore.

  Al comma 7, dopo le parole: purché ammesse per la medesima DOP aggiungere le seguenti: anche se riferibili a sottozona diversa.
37. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 38.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  1. Per i vini DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato.
38. 100. Il Relatore.

ART. 39.

  Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
  l) l'incarico di membro effettivo del Comitato è incompatibile con incarichi dirigenziali e professionali svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.
39. 1. Zanin, Dal Moro, Oliverio, Cova, Prina, Venittelli, Antezza, Schullian, Taricco, Romanini, Mongiello, Capozzolo, Luciano Agostini, Terrosi.

ART. 40.

  Al comma 3, lettera a) sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
40. 1. Gallinella, Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Gagnarli, Lupo.

   Sopprimere il comma 12.
**40. 5. Terrosi, Carra.
**40. 6. Ciracì.

  All'articolo 40, dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis) i consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in sinergia con Enti ed Pag. 344Organismi pubblici e privati, possono favorire e promuovere attività di promozione dell'enoturismo.
40. 7. (nuova formulazione) Cenni, Oliverio.

ART. 43.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.

  1. Dalla data di iscrizione nel «registro delle DOP e IGP» della Commissione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, le unità geografiche più grandi, le sottozone e le unità geografiche più piccole e le altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione, nella specifica normativa dell'Unione europea e nella presente legge.
   2. A partire dalla stessa data di cui al comma I è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non consentito dal rispettivo disciplinare di produzione, dalla specifica normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.
   3. Ai sensi della presente legge e conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, è vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e comparabili senza DOP o IGP:
   a) i prodotti elencati all'articolo 42, comma 2, lettere a), b), c);
   b) le altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con Codice NC ex 2206 all'Allegato I parte XXIV, sezione 1, del Regolamento UE n. 1308/2013.

  4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si considera impiego di denominazione di origine o di indicazione geografica, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico «x», ed in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto.
  5. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e alla presente legge, le ulteriori disposizioni relative all'impiego al di fuori delle relative denominazioni dei nomi delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone, delle unità geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonché le disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di denominazioni di origine, o indicazioni geografiche, menzioni tradizionali e i predetti termini geografici e indicazioni riservati alle rispettive DOP e IGP sono definite con apposito decreto del Ministro.
  5-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabilite le eventuali forme di ulteriore informazione resa al consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto da differenti vitigni.
  6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, al fine di indicare la Pag. 345collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica, può figurare nella etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP/IGP, anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve ed alle condizioni tecniche di elaborazione. È altresì consentito, per la predetta finalità ed alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, commi 2 e 4, riportare nell'etichettatura e presentazione di prodotti di DOP o IGP riferite a territori di ambito interregionale o interprovinciale o intercomunale il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale.
  7. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una qualsiasi indicazione relativa ai vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.
  8. È consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento di una DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 40, comma 4. In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero.
  9. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 12 nei seguenti casi:
   a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;
   b) qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta sia riportato:
    1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 55;
    2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che Io contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.
43. 1. (ulteriore nuova formulazione) Romanini.

ART. 44.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: almeno il 15 per cento, con le seguenti: superiore al 15 per cento.
44. 1. (nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 47.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8) I consorzi di tutela, di cui all'articolo 40, oppure in loro assenza le regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto di cui al comma 7. Inoltre, i predetti soggetti possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 9, che, attraverso l'apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici Pag. 346equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ogni singolo recipiente immesso sul mercato.
47. 3. Capozzolo, Luciano Agostini, Terrosi.

  Al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: Inoltre, con la medesima procedura sono stabilite le caratteristiche, nonché le modalità applicative, dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi individuati al comma 8 del presente articolo.
47. 4. (nuova formulazione) Ciracì, Mongiello.

ART. 48.

  Al comma 2 sopprimere la parola: successiva.
48. 1. Taricco.

  Al comma 5, sopprimere la lettera c).
48. 100. Il Relatore.

ART. 53.

  Al comma 2, sostituire le parole: può essere, con la seguente: è.
53. 3. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, dopo le parole: e comunque almeno una volta all'anno., aggiungere le seguenti: Negli stabilimenti con produzione inferiore a 20 hl la registrazione è prevista con cadenze temporali e modalità semplificate.
53. 1. Taricco.

   Al comma 3, sopprimere le parole: compresi gli aceti che utilizzano denominazioni di origine nella loro denominazione, nomi di varietà, nomi geografici DOP e IGP di cui all'articolo 55.
53. 4. (nuova formulazione) Nicoletti, Fauttilli, Oliverio.

  Al comma 3, dopo le parole: di varietà, nomi geografici DOP o IGP di cui all'articolo 55., aggiungere le seguenti: Le registrazioni dovranno altresì assicurare la tracciabilità dei prodotti ai fini del corretto inserimento in etichetta delle indicazioni di cui all'articolo 54, comma 3.
53. 2. Taricco.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Non sono obbligati alla tenuta del registro di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua complessiva inferiore a 10 ettolitri di aceto.
53. 5. (nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 55.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1) Nella denominazione di vendita di un aceto di vino può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP a condizione che l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente a partire dal relativo vino a DOP o IGP certificato o classificato ai sensi degli articoli 64 e 65, comma 1. È in ogni caso vietato l'uso dei termini «DOC», «DOP», «DOCG» e «IGT» o «IGP» in sigla o per esteso.

Pag. 347

  Conseguentemente, al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: È in ogni caso vietato l'uso dei termini DOP e IGP in sigla o per esteso.
55. 1. (nuova formulazione) Sani, Capozzolo.

ART. 57.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

  Conseguentemente all'articolo 89 aggiungere, in fine, le seguenti parole: il comma 1-bis dell'articolo 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
57. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si interfacciano alla banca dati SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, pubblicato sul sito istituzionale del ministero medesimo.
57. 100. Il Relatore.

ART. 64.

  Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: quadriennale, con la seguente: triennale.
*64. 1. Zaccagnini.
*64. 2. Dal Moro, Zanin, Oliverio, Cova, Romanini, Prina, Venittelli, Antezza, Schullian, Taricco, Capozzolo, Luciano Agostini, Terrosi.
*64. 3. Ciracì.

  Sostituire i commi 13, 14 e 15 con il seguente:
  13. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta e ogni utilizzatore è soggetto al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 4, purché le relative attività siano svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e risultino dallo specifico piano di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della denominazione d'origine o indicazione geografica sia immesso nel sistema di controllo di più strutture di controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo individuare la struttura responsabile di tutte le attività di certificazione e controllo e attuare l'interscambio delle informazioni attraverso una base dati condivisa. In caso di mancato accordo la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola; in caso di imbottigliamento fuori regione o provincia autonoma la scelta è effettuata Pag. 348dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico.
**64. 4. (nuova formulazione) Romanini, Taricco, Terrosi.
**64. 6. (nuova formulazione) Zanin, Dal Moro, Oliverio, Cova, Romanini, Prina, Venittelli, Antezza, Schullian, Taricco, Mongiello, Terrosi.

ART. 65.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Presso il Comitato di cui all'articolo 39 è istituita la commissione di appello, incaricata della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.

   Conseguentemente al comma 6, dopo le parole: di cui al comma 3, aggiungere le parole: e la commissione di cui al comma 4.
*65. 2. Ciracì, Mongiello.
*65. 4. Oliverio, Taricco, Carra.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:
   a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;
   b) l'espletamento degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 hl e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;
   c) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;
   d) per le operazioni di prelievo dei campioni;
   e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DOC attestato da parte di un laboratorio autorizzato;
   f) la definizione delle tolleranze consentite tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) del presente comma e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza.
**65. 3. Terrosi, Luciano Agostini, Carra.
**65. 5. Ciracì.

ART. 69.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.
69. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 4, sostituire le parole: e non accede a nessun regime di aiuti o misura di sostegno comunitaria per due anni con le seguenti: e non accede alle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.
*69. 2. (nuova formulazione) Cenni, Oliverio.
*69. 3. (nuova formulazione) Ciracì, Mongiello, Romanini.

Pag. 349

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.
69. 4. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 74.

   Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto, in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centomila euro. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 47, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro.
74. 3. Taricco, Mongiello.

  Al comma 8, sostituire le parole: codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 7, con le seguenti: codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8.
74. 4. Taricco.

ART. 86.

  Al comma 6, dopo la parola: consumatori, aggiungere le seguenti: e le regioni e gli enti locali.
86. 1. (nuova formulazione) Cenni, Oliverio.

  Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

Art. 86-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla Disciplina delle «strade del vino»).

  1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
   «3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazioni DOP o IGP delle regioni cui appartengono le strade dei vini, non cucinate contestuale alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le «Strade del Vino» di cui alla presente legge previa presentazione al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.
   3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a denominazione DOP o IGP di cui al comma 3-bis, deve comunque rimanere Pag. 350secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle «Strade del Vino».
   3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a denominazione DOP o IGP di cui al comma 3-bis, non si applicano le norme «sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi» di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287».
86. 01. (ex 88.01) Mongiello, Ginefra, Michele Bordo, Vico, Pelillo, Grassi, Ventricelli, Losacco, Capone, Montroni, Mognato, Mazzoli, D'Arienzo, Naccarato, Rotta, Morani, Lodolini.

ART. 87.

   Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per lo smaltimento di etichette presenti in azienda dichiarate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi, è autorizzato l'utilizzo di etichette rispondenti alle norme precedentemente in vigore.
87. 1. (nuova formulazione) Taricco.