CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2016
621.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La X Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge recante: Interventi per il settore ittico (C. 338 Catanoso e abb.), quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   sottolineato positivamente che l'articolo 11, recante misure di semplificazione sulla pesatura, lo sbarco e la tracciabilità dei prodotti della pesca, prevede l'obbligo per gli operatori di fornire le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code;
   osservato che l'articolo 17 interviene sulla disciplina dell'ittiturismo nel cui ambito sono definite le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori;
   rilevato che l'articolo 20, comma 1, consente agli imprenditori ittici e agli acquacoltori, singoli o associati, di vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale e nel rispetto della disciplina europea,
  delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM(2015) 496 final) e allegati.

PROPOSTA DI DOCUMENTO FINALE

  La X Commissione,
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica COM(2015)496 final;
   considerato che:
    la proposta merita apprezzamento in quanto può apportare sostanziali progressi nelle metodologie attualmente impiegate per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, al fine di ottenere dati realmente comparabili anche nell'ottica dell'adozione di politiche energetiche idonee al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia;
    l'omogeneità nella raccolta e nell'elaborazione dei dati statistici risponde ad evidenti finalità strumentali per la realizzazione del mercato interno, in quanto diretta a consentire a tutti gli utenti di verificare le condizioni praticate nei diversi Stati membri, non soltanto con riferimento al prezzo industriale, ma anche negli usi civili e in relazione alle altre voci che gravano sul prezzo finale per il consumatore, con il fine ultimo di promuovere il ravvicinamento delle condizioni stesse;
    la confrontabilità dei dati, oltre a rispondere ad esigenze di trasparenza, si rivelerà uno strumento utile e financo indispensabile ai fini del riordino della fiscalità in materia di energia e per superare le più vistose differenze nei regimi attualmente riscontrabili, con particolare riguardo alla ormai necessaria definizione di linee guida per le agevolazioni che gli Stati membri riconoscono alle energie rinnovabili;
    allo scopo di disporre di dati attendibili e aggiornati sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica sia per il settore domestico che per quello industriale, la proposta sancisce, quindi, l'obbligo giuridicamente vincolante, rispettivamente a carico degli operatori e delle autorità competenti, di fornirli ed elaborarli sulla base di un'unica metodologia armonizzata;
    tale metodologia è stata definita da gruppi di lavoro della Commissione con i diversi Paesi e le statistiche verrebbero redatte in termini molto dettagliati, per fasce di consumo e rispettive quote di mercato, evidenziando in aggiunta, come già detto, l'incidenza delle imposte e degli altri oneri applicati in ciascuno Stato membro;Pag. 313
    nel caso in cui l'applicazione della normativa comporti adeguamenti significativi ed onerosi al sistema statistico nazionale di uno Stato membro e dei soggetti cui la stessa si applicherebbe, l'articolo 9 della proposta di regolamento prevede la possibilità che vengano concesse deroghe in relazione ad obblighi specifici;
    valutato positivamente l'allungamento dei tempi di trasmissione dei dati da due a tre mesi, fermo restando l'aumento della frequenza di comunicazione dei dati stessi, che passa da biennale ad annuale;
    rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
    considerato per l'Italia il numero estremamente elevato delle imprese di vendita di energia elettrica e gas presenti nel mercato italiano (976 aziende, di cui 557 per l'energia elettrica e 432 per il gas naturale), il livello accentuato di disaggregazione dei dati da raccogliere ed elaborare con riferimento alle diverse classi di clienti e la portata delle innovazioni prospettate per quanto riguarda la metodologia per la raccolta e l'elaborazione dei dati;
   esprime una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:
    a) si valuti l'opportunità di aumentare la soglia dell'uno per cento del consumo di gas al di sotto della quale si deroga all'obbligo di rilevazione dei prezzi;
    b) si valuti l'opportunità di procedere all'attuazione delle proposte in termini graduali prevedendo una articolazione temporale più dettagliata rispetto alla attuale per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 9 sulla base di chiare e motivate ragioni;
    c) si valuti l'opportunità di procedere con un regime misto, temporalmente limitato, fornendo i dati in entrambe le modalità al fine di ottimizzare al meglio e rapidamente i dati forniti;
    d) si valuti, in considerazione del livello particolarmente accentuato della disaggregazione dei prezzi (9 componenti di prezzo per ciascuna delle 21 fasce di consumo), l'opportunità di una diversa e più semplice disaggregazione;
    e) si valuti la necessità di garantire, in ogni caso, che gli oneri amministrativi e strumentali che presumibilmente saranno derivanti dall'attuazione delle nuove regole non ricadano sull'utenza.