CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 aprile 2016
621.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, riferita all'anno 2015. Doc. LXXXVII, n. 4.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato per quanto di propria competenza, nella seduta del 6 aprile 2016, il Documento trasmesso;
   premesso che, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2013, è chiamata a esaminare le parti di propria competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2015;
   considerato, altresì, che l'attuale crisi delle istituzioni dell'Unione europea dipende dalla circostanza che presso di esse si concentra un sapere tecnico, scollegato però dal potere di controllo istituzionale e di influenza dell'opinione pubblica dei Paesi membri; ciò determina un'insufficiente consapevolezza dei modi di formazione dell'indirizzo politico comunitario; e pertanto occorre rimediare mediante precise politiche di diffusione della conoscenza degli strumenti operativi e finanziari delle istituzioni europee e dei risultati conseguiti;
   preso atto con soddisfazione che a talune raccomandazioni espresse dalla relazione al documento LXXXVII, n. 3, dalla Commissione cultura nella seduta del 9 giugno 2015 è stato dato corso;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540 Governo.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI TRASMESSI DALLA XIV COMMISSIONE

  All'emendamento 14.035, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   « Oa) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;»
0. 14. 035. 1. Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  All'emendamento 14.035, al comma 1, alla lettera l) sostituire la parola: 100 con la seguente: 200.
0. 14. 035. 2. Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  All'emendamento 14.035, al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   « Oa) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nei loro interesse;»

  Conseguentemente dopo la lettera n) inserire la seguente:
   « n-bis) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative commons, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;»
0. 14. 035. 3. Battelli, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1 dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   « i-bis) riformare l'attività della Siae fissando precisi principi di trasparenza nell'accesso, stabilendo il divieto di assunzioni di persone legate da vincoli di parentela con dirigenti e personale dipendente dell'ente, privilegiando sistemi di assunzione su base degli attuali contratti di lavoro, con divieto di stipulare micro accordi con condizioni di privilegio, parametrando gli stipendi di dirigenti e dipendenti a criteri di mercato, con divieto assoluto di automatismi retributivi, eliminando qualsivoglia indennità, gratifica, franchigia e giorni di ferie aggiuntivi».
0. 14. 035. 4. Gianluca Pini, Caparini, Bossi.

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  All'emendamento 14.035, al comma 1, sopprimere la lettera l).
0. 14. 035. 5. Rotondi.

  All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera l) sopprimere le parole: o esenzione e quella: nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che in tali ipotesi la Società Italiana Autori ed Editori remuneri informa compensativa i titolari dei diritti.
0. 14. 035. 6. Rotondi.

  All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera l), primo rigo sopprimere le parole: o esenzione.
0. 14. 035. 7. Rotondi.

  All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera l), le parole: 100 partecipanti sono sostituite dalle seguenti: 10 partecipanti.
0. 14. 035. 8. Rotondi.

  All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto dei Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
0. 14. 035. 9. Rotondi.

  All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: garantendo che in tali ipotesi la Società Italiana Autori ed Editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti.
0. 14. 035. 10. Rotondi.

  All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera l), sostituire le parole: la Società Italiana Autori ed Editori remuneri» con le seguenti: la Società Italiana degli Autori ed Editori e i soggetti che intermediano i diritti connessi remunerino.
0. 14. 035. 11. Rotondi.

  All'emendamento 14.035, al comma 1, lettera l), in fine delle dette disposizioni aggiungere la seguente frase: anche avvalendosi delle somme appositamente stanziate nel Fondo Unico per lo Spettacolo.
0. 14. 035. 12. Rotondi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso Online nel mercato interno).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo si attiene, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) assicurare che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva garantiscano idonei standard di trasparenza, efficienza e rappresentatività, comunque adeguati a fornire ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;Pag. 255
   b) vietare alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti e interessi;
   c) definire requisiti di adesione alla Società italiana autori ed editori e agli organismi di gestione collettiva sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;
   d) prevedere che lo statuto della Società italiana autori ed editori e di ogni altro organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati, equilibrati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo;
   e) stabilire che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, e che la predetta distribuzione avvenga entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i proventi dei diritti;
   f) prevedere che la Società italiana autori ed editori e gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano gli importi dovuti ai titolari dei diritti con criteri di economicità, quanto più possibile su base analitica, in base alle singole utilizzazioni delle opere;
   g) prevedere che gli utilizzatori siano obbligati a produrre alla Società italiana autori ed editori ed agli altri organismi di gestione collettiva, nel rispetto dei tempi richiesti, rapporti periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un modello tipizzato, nonché ogni informazione necessaria relativa alle utilizzazioni oggetto delle licenze o dei contratti; stabilire, inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti sanzioni amministrative, ferme restando le azioni civili;
   h) prevedere, al fine di ridurre il relativo contenzioso, sistemi efficienti di risoluzione alternativa delle controversie, con l'obiettivo di definire le eventuali controversie tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in ordine alle condizioni di licenza o alle violazioni dei contratti;
   i) riformare l'attività di riscossione della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva in modo da aumentarne l'efficacia e la diligenza e in particolare, con riferimento all'attività dei mandatari territoriali, garantire trasparenti modalità di selezione pubblica sulla scorta di adeguati requisiti di professionalità e onorabilità, il rafforzamento dei controlli sul loro operato, una equa e proporzionata distribuzione territoriale, l'uniforme applicazione delle tariffe stabilite, evitando la costituzione di situazioni di potenziale conflitto d'interessi e di cumulo di mandati incompatibili;
   l) prevedere forme di riduzione o esenzione dalla corresponsione di diritti d'autore e di diritti connessi riconosciute a organizzatori di spettacoli dal vivo con meno di 100 partecipanti, ovvero con giovani esordienti titolari di diritti d'autore o di diritti connessi, nonché in caso di eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, garantendo che, in tali ipotesi, la Società italiana autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;
   m) assicurare la trasparenza della Società italiana autori ed editori e degli organismi di gestione collettiva, attraverso la previsione dell'obbligo di pubblicazione sul proprio sito internet dello statuto, delle condizioni di adesione, della tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e delle linee di politica generale sulla distribuzione degli importi dovuti ai titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale nonché, per gli organismi di gestione collettiva operanti in virtù di specifiche disposizioni di legge, attraverso la previsione dell'obbligo di trasmissione al Parlamento Pag. 256di una relazione annuale sui risultati dell'attività svolta;
   n) ridefinire, in linea con le previsioni della Direttiva e con le esigenze rappresentate dal mercato, i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di intermediazione dei diritti connessi, attualmente fissati dall'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, prevedendone la conseguente riforma.
14. 035. Il relatore.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) prevedere la possibilità di istituire nuovi organismi di gestione collettiva;
   b) abrogare espressamente le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con il principio della libera concorrenza in conformità con i principi stabiliti dalla direttiva.
14. 013. Battelli, Luigi Gallo.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540 Governo.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato l'emendamento 14.0.13 Battelli, relativo al disegno di legge C. 3540, Legge di delegazione europea 2015;
   esaminati, altresì, l'emendamento 14.0.35 Bordo e i subemendamenti 014.035.1, 0.14.035.2, 0.14.035.3, 0.14.035.4, 0.14.35.5, 0.14.035.6, 0.14.035.7, 0.14.035.8, 0.14.035.9, 0.14.035.10, 0.14.035.11, 0.14.035.12, relativi al disegno di legge C. 3540, Legge di delegazione europea 2015;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 14.0.35 Bordo;

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 14.0.13 Battelli e sulle restanti proposte emendative.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 2.

  Al comma 3-bis, lettera c), sostituire le parole: rimuovere le barriere che impediscono l’ con le seguenti: promuovere la parità d’.
2. 26. Zampa.

  Al comma 3-bis aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il Piano d'azione nazionale individua la quota del fondo di cui all'articolo 9 da dedicare alle finalità di cui al presente comma.
2. 28. Zampa.

ART. 7.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono allestiti spazi per la lettura attrezzati di supporti informatici e libri adatti al livello cognitivo degli studenti. A tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca avvia un piano di adeguamento degli edifici e di interventi di architettura bibliotecaria a valere sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I dirigenti scolastici indicono una procedura aperta per la selezione dei progetti. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente all'articolo 11, al comma 2, sostituire le parole: 41,5 con le seguenti: 141,5.
7. 1. Marzana, Di Benedetto, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

ART. 8.

Subemendamenti all'emendamento 8.101.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, aggiungere le seguenti: o cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno,
0. 8. 101. 1. Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per le librerie.

  Conseguentemente, al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: libri inserire le seguenti: , anche digitali,.
0. 8. 101. 2. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

Pag. 259

  Al comma 1, primo periodo, sostiuire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 1o giugno 2016.

  Conseguentemente all'articolo 11, comma 1, sostituire le parole: in euro 20 milioni per l'anno 2015 e in euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: in euro 7 milioni per l'anno 2016 e 65 milioni a partire dall'anno 2017.
0. 8. 101. 3. Bechis.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: massimo di 300 con le seguenti di 200.
0. 8. 101. 4. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 300 con la seguente: 200.
0. 8. 101. 5. Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: di 300 euro con le seguenti: di 800 euro annui.
0. 8. 101. 6. Bechis.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di 300 euro aggiungere le seguenti: annui.
0. 8. 101. 7. Bechis.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
0. 8. 101. 8. Bechis.

  Alla parte conseguenziale, apportare le seguenti modificazioni:
   sopprimere il primo capoverso;
   nel secondo capoverso, sostituire le parole:
65 milioni con le seguenti 72 milioni
0. 8. 101. 9. Bechis.

  Sopprimere, nella parte conseguenziale, il primo capoverso.
0. 8. 101. 10. Bechis.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di promuovere l'acquisto dei libri da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1o gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale massimo di 300 euro, può essere utilizzata per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.
  2. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui e ne hanno titolo i contribuenti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). È conseguentemente autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.

Pag. 260

  Conseguentemente, all'articolo 11:
   al comma 1, sostituire le parole:
20 milioni per l'anno 2015 con le seguenti: 7 milioni per l'anno 2016.
   al medesimo comma 1, sostituire le parole: 50 milioni a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 65 milioni a decorrere dall'anno 2017.
   al comma 2, lettera c), sostituire le parole: di euro 41,5 milioni con le seguenti: 56,5 milioni.
8. 101. La Relatrice.

  Al comma 1, capoverso i-decies sopprimere le parole: , con esclusione dei libri di testo scolastici,
8. 1. Malpezzi, Zampa, Malisani.

  Al comma 1, capoverso i-decies dopo le parole: di vendita di libri al dettaglio inserire le seguenti: , anche on line,.
8. 2. Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 4 dopo le parole: di persone in cerca di aggiungere la seguente: prima.
8. 3. Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Al comma 4 sostituire le parole: in cerca di occupazione con le seguenti: che presentino un ISEE inferiore o uguale ad euro 7.500,00.
8. 4. Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. L'acquisto dei prodotti editoriali non può essere effettuato tramite ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MERA).

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 450 della legge 29 dicembre 2006, n. 296, il terzo periodo è abrogato.
8. 5. Lainati, Palmieri, Squeri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1, comma 667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «tutte le pubblicazioni» sono inserite le seguenti: «anche autoprodotte».
8. 6. Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Vacca, D'Uva.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 65 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Il procedimento di autorizzazione di cui al comma precedente si conclude mediante provvedimento espresso da adottarsi entro il termine di venti giorni dal recepimento dell'istanza».
8. 7. Marzana, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Vacca, D'Uva.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  All'articolo 1, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «svolgono esclusivamente attività nello spettacolo» aggiungere le parole: «, per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro ai sensi della presente legge».
8. 8. Zampa, Malpezzi, Malisani.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Agevolazioni per gli studenti).

  1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio, è istituito un fondo di 25 milioni di euro, presso il Ministero Pag. 261dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il credito agevolato e i prestiti d'onore per l'acquisto di libri di testo.
  2. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottato un regolamento per l'accesso al fondo di cui al comma 1.
8. 01. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure a sostegno degli autori e dei traduttori).

  1. Il Ministero concede annualmente borse di lavoro e prestiti d'onore agli autori e ai traduttori di opere di saggistica, drammaturgia, narrativa e poesia, purché non pubblicate a loro spese.
  2. I criteri e le modalità di attribuzione delle provvidenze di cui al comma 1 sono definiti da un regolamento adottato con decreto del Ministro entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 02. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

ART. 9.

  Al comma 3, dopo le parole: con modalità stabilite dal Centro per il libro e la lettura aggiungere le seguenti: anche tenendo conto del tasso di analfabetismo regionale.
9. 1. Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Brescia, Di Benedetto, Vacca, D'Uva.

  Al comma 3, sostituire le parole:, che concorrono sino alla fine del comma, con le seguenti: le istituzioni scolastiche, le librerie, nonché altre organizzazioni pubbliche o private senza fini di lucro che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali.
9. 2. Malpezzi, Zampa, Malisani.

  Al comma 4, sostituire le parole «euro 2 milioni» con le seguenti «un milione di euro annui».
9. 100. La Relatrice.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.
  2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Pag. 262
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 3. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

Al comma 4, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 25 milioni per l'anno 2015 e 125 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni del comma 2.
  2. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all'allegato C-bis annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente, autonomo e da pensione, nonché a tutela della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 25 milioni di euro per l'anno 2015 e a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tramite uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ; della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Costantino.

ART. 10.

  Al comma 3, sostituire le parole: 250.000 con: 1.500.000.
10. 1. Zampa, Malpezzi, Malisani.

  Al comma 3 sostituire le parole: i ricavi annui non superino 250.000 euro con le seguenti: i ricavi annui non superino 500.000 euro.
10. 2. Lainati, Palmieri, Squeri.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Alle librerie indipendenti che svolgono iniziative culturali è riconosciuto un sostegno economico.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: sono definiti i criteri per l'accesso alle agevolazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis; tali agevolazioni dovranno essere monitorate e controllate dal Centro per il libro e la lettura (Cepell) e da un organismo di supervisione esterno.
10. 3. Lainati, Palmieri, Squeri.

  Al comma 5, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
10. 4. Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, Narduolo.

  Al comma 5, dopo le parole: essere riconosciuta aggiungere le seguenti , sentito il parere delle associazioni di rappresentanza dei librai,.
10. 5. Lainati, Palmieri, Squeri.

  Al comma 5, dopo le parole: che impiegano personale qualificato aggiungere le seguenti:, che effettuano un costante servizio sul catalogo, che svolgono abitualmente attività di promozione del libro e della lettura.
10. 6. Lainati, Palmieri, Squeri.

Pag. 263

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato verifica e monitora la corretta applicazione della disciplina del prezzo dei libri di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 2011, n. 128, e dà conto dei risultati del monitoraggio nella relazione annuale.
10. 7. Scagliusi, Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis.
All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:
   «e-ter) spesa effettuata nel corso dell'anno solare per un importo massimo, per ciascun soggetto, di euro 500, per l'acquisto di libri di lettura;».

  Conseguentemente all'articolo 11, al comma 2, sostituire le parole: 41,5 con le seguenti: 241,5.
10. 8. Scagliusi, Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, le librerie indipendenti sono escluse dall'applicazione degli studi di settore di competenza ai sensi dell'articolo 62-bis e 62-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 1993, n. 427.
10. 9. Scagliusi, Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis.
A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi quattro anni, la tassa rifiuti relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito d'esercizio di librerie indipendenti nella misura dell'80 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 11, al comma 2, sostituire le parole: 41,5 con le seguenti: 51,5.
10. 10. Scagliusi, Marzana, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, per interventi di miglioramento del servizio nelle biblioteche pubbliche, della loro funzionalizzazione e riattivazione, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del:
   a) 21 per cento delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015;
   b) 19 per cento delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

  2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi Pag. 264annui. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  3. Ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  4. Il credito d'imposta non può comunque eccedere euro 10 mila per ciascun esercizio.
  5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associati tutte le informazioni relative allo stato di funzionamento della struttura, gli interventi di riattivazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile, nonché le informazioni relative alla fruizione. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  6. Con il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui all'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2014, si individuano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto delle dotazioni organiche definite in attuazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apposite strutture dedicate a favorire le elargizioni liberali da parte dei privati e la raccolta di fondi tra il pubblico, anche attraverso il portale di cui al comma 5.
  7. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al presente articolo, valutati in 800 mila euro per l'anno 2016, in 1 milione di euro per l'anno 2017 e in 1,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legge n. 83 del 2014.
10. 01. Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, Narduolo.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole da «in euro» fino a «2016» con le seguenti «in euro 10 milioni per l'anno 2016 e in 22 milioni a decorrere dall'anno 2017».
11. 100. (Nuova formulazione) La Relatrice.

  Al comma 2, lettera c) sostituire le parole di euro 41,5 con le parole di euro 22.
11. 101. (Nuova formulazione) La Relatrice.

Pag. 265

ALLEGATO 5

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 3-bis, lettera c), sostituire le parole: rimuovere le barriere che impediscono l’ con le seguenti: promuovere la parità d’.
2. 26. Zampa.

ART. 8.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: libri inserire le seguenti: , anche digitali,.
0. 8. 101. 2. (parte conseguenziale) Luigi Gallo, Marzana, Vacca Simone Valente, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: massimo di 300 con le seguenti di 200.
0. 8. 101. 4.  Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di 300 euro aggiungere le seguenti: annui.
0. 8. 101. 7. Bechis.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Al fine di promuovere l'acquisto dei libri da parte dei cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea, residenti nel territorio nazionale, è assegnata una carta elettronica per le librerie a partire dal 1o gennaio 2017. La carta, dell'importo nominale massimo di 300 euro, può essere utilizzata per l'acquisto di libri muniti di codice ISBN, esclusi i libri di testo.
  2. La carta è assegnata nel rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro annui e ne hanno titolo i contribuenti individuati secondo le soglie di reddito stabilite con decreto del Ministro dei beni e le attività culturali e del turismo, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). È conseguentemente autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Le somme assegnate con la carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della carta.

  Conseguentemente, all'articolo 11:
   al comma 1, sostituire le parole:
20 milioni per l'anno 2015 con le seguenti: 7 milioni per l'anno 2016.Pag. 266
   al medesimo comma 1, sostituire le parole: 50 milioni a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: 65 milioni a decorrere dall'anno 2017.
   al comma 2, lettera c), sostituire le parole: di euro 41,5 milioni con le seguenti: 56,5 milioni.
8. 101. La Relatrice.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  All'articolo 1, comma 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito in legge 29 luglio 2014, n. 106, dopo le parole: «svolgono esclusivamente attività nello spettacolo» aggiungere le parole: «, per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a scopo di lucro ai sensi della presente legge».
8. 8. Zampa, Malpezzi, Malisani.

ART. 9.

  Al comma 3, sostituire le parole:, che concorrono sino alla fine del comma, con le seguenti: le istituzioni scolastiche, le librerie, nonché altre organizzazioni pubbliche o private senza fini di lucro che concorrono all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura o dei Patti locali.
9. 2. Malpezzi, Zampa, Malisani.

  Al comma 4, sostituire le parole euro 2 milioni con le seguenti un milione di euro annui.
9. 100. La Relatrice.

ART. 10.

  Al comma 5, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
10. 4. Manzi, Rampi, Malpezzi, Malisani, Narduolo.