CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 aprile 2016
620.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
(riferiti al testo base adottato nella seduta del 23 marzo 2016)

ART. 1.

  Al comma 1, dopo la parola: economica aggiungere la seguente: ambientale.
1. 1. Cenni.

  Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:, ispirandosi a principi di sostenibilità ambientale.
1. 2. Cenni.

ART. 5.

  Al comma 1, dopo le parole: e di sperimentazione aggiungere le seguenti: e conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono,.
5. 1. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo.

ART. 6.

  Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: Con il medesimo decreto viene disposto che i proventi delle sanzioni, di cui all'articolo 69, possono essere utilizzati per promuovere progetti mirati per la tutela e la valorizzazione dei vitigni autoctoni italiani.
6. 1. Cenni.

ART. 8.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.

  1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ad eccezione delle distillerie, degli acetifici degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari e dei depositi di soli prodotti confezionati non annessi né intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati;
  2. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmettono all'ufficio territoriale la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l'ubicazione: a) dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri;
  3. La planimetria è corredata di una legenda riportante, per ogni recipiente di capacità superiore a 10 ettolitri, il codice alfanumerico identificativo e la capacità;
  4. Fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi Pag. 146del SIAN, la planimetria è inviata a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali è restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio territoriale ricevente.
  5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli uffici territoriali le planimetrie presentate dai soggetti obbligati nonché le successive variazioni, anche con modalità telematiche.
  6. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, quale l'installazione o l'eliminazione di vasi vinari o cambi di destinazione d'uso, è comunicata all'ufficio territoriale. Fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, la comunicazione è effettuata tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax, PEC.
  7. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso locale è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.
8. 1. Oliverio, Taricco, Romanini, Agostini, Terrosi.

  Al comma 1 sopprimere le parole:, in recipienti fissi o mobili, e successivamente le parole: nonché dei vini aromatizzati, bevande aromatizzate a base di vino e.
8. 2. Ciracì.

  Al comma 2, dopo la parola: enologici aggiungere le seguenti: di capacità complessiva superiore a 50 ettolitri.
8. 3. Ciracì.

  Al comma 2 sopprimere le lettere b) e c).
8. 7. Ciracì.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
8. 5. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: cinque con la seguente: trenta.
8. 4. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 3, alla lettera a), sostituire le parole: 1000 litri con le seguenti: 10 ettolitri e successivamente sopprimere le parole: ed il materiale utilizzato per la loro costruzione.
8. 6. Ciracì.

  Al comma 3 sopprimere la lettera b).
8. 8. Ciracì.

  Al comma 6, dopo le parole: eliminazione di vasi vinari inserire le seguenti: di singola capacità superiore a 10 ettolitri.
8. 9. Ottobre, Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz.

  Al comma 7, sostituire le parole: stesso locale con le seguenti: stesso fabbricato.
8. 10. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 9.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. È consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale vivace, per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché ai fini della produzione di particolari vini purché individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2.Pag. 147
   Conseguentemente all'articolo 34, comma 2, lettera e), aggiungere dopo le parole: le relative restrizioni le seguenti: compreso lo stoccaggio e la conservazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione.
9. 1. Taricco, Romanini, Agostini, Cenni.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. È consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale vivace, per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché ai fini della produzione di particolari vini individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2.
9. 2. Ciracì.

  Al comma 4, sostituire le parole da: tradizionale vivace fino alla fine del comma con le seguenti: tradizionale vivace. È inoltre consentita, senza obbligo dì comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 che si verifica spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché ai fini della produzione di particolari vini (vino ottenuto da uve passite, vino da uve stramature, vini DOP e IGP aventi diritto a specifiche menzioni tradizionali, ecc.) individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2.
9. 3. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 4, sostituire le parole da: nei vini imbottigliati fino alla fine del comma con le seguenti: nei vini imbottigliati. È inoltre consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 ai fini della produzione di particolari vini (vino ottenuto da uve passite, vino da uve stramature, vini DOP e IGP aventi diritto a specifiche menzioni tradizionali, ecc.) individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2.
9. 4. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 4, dopo le parole: menzioni tradizionali, ecc.) inserire le seguenti:, nonché nei casi di vini a fermentazione differita.
9. 5. Pisicchio, Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 11.

  Al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: Entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge e, successivamente, ogni due anni il Ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali aggiorna, con proprio decreto, l'elenco di cui al periodo precedente.
11. 1. Oliverio, Zanin, Agostini.

ART. 12.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga a quanto previsto dal precedente periodo, per i produttori di quantitativi inferiori a 1000 hi l'anno, la detenzione delle fecce è consentita per un periodo più lungo, purché entro il 31 luglio dell'annata di produzione delle stesse, si provveda al loro conferimento o smaltimento in modo agronomicamente razionale.
12. 1. Benedetti, Parentela, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo.

Pag. 148

  Al comma 5, dopo le parole: le fecce di vino inserire le seguenti: fatta eccezione per quelle destinate ad usi agronomici.
*12. 2. Ciracì.

  Al comma 5, dopo le parole: le fecce di vino inserire le seguenti: fatta eccezione per quelle destinate ad usi agronomici.
*12. 3. Capozzolo, Romanini, Taricco.

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 13.

  1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti, la preparazione delle bevande spiritose di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, nonché altre bevande anche aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all'ufficio territoriale.
  2. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 sono detenuti in locali a ciò appositamente destinati comunque accessibili al controllo dell'ufficio territoriale e dichiarati in planimetria, ove prevista.
  3. Negli stabilimenti in cui si producono essenzialmente vini spumanti elaborati con saccarosio, diversi dagli stabilimenti di cui al comma 1, sono consentite le elaborazioni degli altri prodotti indicati dal comma 1, nonché le elaborazioni di vini frizzanti, purché tali elaborazioni siano preventivamente comunicate seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso, non sono soggette a comunicazione preventiva le elaborazioni di vino spumante.
13. 1. Romanini, Cenni, Terrosi.

  Al comma 1, al primo periodo sostituire le parole da: La preparazione sino a: 15 gennaio 2008 con le seguenti: La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti, la preparazione delle bevande spiritose di cui all'articolo 2 paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, nonché altre bevande anche aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli.
13. 2. Ciracì.

  Al comma 3, dopo le parole: si producono inserire la seguente: essenzialmente.
13. 3. Ciracì.

  Sopprimere il comma 4.
13. 4. Ciracì.

ART. 14.

Sostituire il comma 4 con il seguente:
   4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini è consentita anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c), d) e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché esse rientrino nell'ambito Pag. 149delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.
14. 1. Bargero.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentita la detenzione negli stabilimenti enologici delle sostanze indicate al comma 1 lettere a) e c) a condizione che le ditte in interessate siano state espressamente autorizzate da parte dell'ufficio I.C.Q.R.F. competente per territorio. L'autorizzazione di cui sopra comporta da parte delle ditte richiedenti l'osservanza di prescrizioni tecniche e/o documentali particolari, indicate dall'I.C.Q.R.F. competente, finalizzate ad evitare che dette sostanze possano essere utilizzate nella produzione del vino o di altri prodotti vitivinicoli.
14. 2. Ottobre, Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz.

ART. 18.

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: espressamente con la seguente: obbligatoriamente.
18. 1. Ottobre, Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz.

ART. 21.

  Sopprimere il comma 3.
*21. 1. Terrosi, Agostini.

  Sopprimere il comma 3.
*21. 2. Ciracì.

ART. 22.

  Al comma 1, sostituire le parole: dalla vigente normativa dell'Unione europea con le seguenti: dal Regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni.
22. 1. Parentela, Benedetti, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Lupo.

ART. 24.

  Al comma 1, lettera d), punto 1, sostituire le parole: 2 anni con le seguenti: un anno.
24. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 28.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:
  Fatti salvi i casi previsti nei disciplinari approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, non è ammesso il riferimento a unità geografiche aggiuntive nel caso in cui il disciplinare di produzione preveda una o più sottozone.
*28. 1. Taricco, Agostini, Terrosi.

  Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Fatti salvi i casi previsti nei disciplinari approvati dalla data di entrata in vigore della presente legge, non è ammesso il riferimento a unità geografiche aggiuntive nel caso in cui il disciplinare di produzione preveda una o più sottozone.
*28. 2. Ciracì.

Pag. 150

ART. 30.

  Al comma 2, dopo le parole: ai vini DO che siano sottoposti aggiungere le seguenti: in misura del 100 per cento della relativa partita di prodotto.
30. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine «selezione» oltre alla menzione «gran selezione. La menzione «gran selezione» non può essere attribuita congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione».
*30. 2. Zaccagnini.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:
  Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine «selezione» oltre alla menzione «gran selezione. La menzione «gran selezione» non può essere attribuita congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione».
*30. 3. Ciracì.

ART. 32.

  Al comma 1 sostituire le parole: da almeno 10 anni con le seguenti: da almeno 5 anni.
32. 1. Venittelli, Zanin.

ART. 33.

  Al comma 1, sostituire le parole: due campagne vitivinicole con le seguenti: quattro campagne vitivinicole.
33. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 34.

  Al comma 1 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i vini liquorosi la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni o province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DO è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro o della resa massima di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37. Superata Pag. 151la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le Regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 40 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 38, comma 1. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini DO, il supero di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinato ad altra DOC o IGT la resa massima di uva, comprensiva del supero stesso, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione.
34. 1. Agostini, Terrosi, Romanini.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa di vino per ettaro sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti frizzanti la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni o province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito nel presente capoverso. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DO è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro o resa di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le Regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 40 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 38, comma 1. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini DO, il supero di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinato ad altra DOC o IGT la resa massima di uva, comprensiva del supero stesso, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione.
34. 2. Ciracì.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il quinto periodo, con il seguente: fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DO è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro e della relativa resa di trasformazione in vino o della resa di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da Pag. 152un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, purché vengano rispettate le condizioni ed i requisiti, anche di resa massima, della relativa resa di trasformazione o di resa di vino per ettaro dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37.
34. 3. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera d), quinto periodo sostituire le parole: fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa di vino per ettaro con le seguenti: fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro e della relativa resa di trasformazione in vino o della resa di vino per ettaro.
34. 4. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, lettera e) dopo le parole: le relative percentuali aggiungere le seguenti: compreso lo stoccaggio e la conservazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione.
34. 5. Ciracì.

ART. 37.

  Al comma 7, dopo le parole: purché ammesse per la medesima DOP aggiungere le seguenti: anche se riferibili a sottozona diversa.
37. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell'interessato, può essere consentito il trasferimento temporaneo al di fuori della zona di produzione delimitata delle partite di mosti e di vini di cui al precedente comma, previa specifica autorizzazione rilasciata dall'ufficio I.C.Q.R.F. competente per territorio.
37. 2. Ottobre, Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz.

ART. 39.

  Al comma 2, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   l) l'incarico di membro effettivo del Comitato, è incompatibile con incarichi dirigenziali e professionali svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.
39. 1. Zanin, Dal Moro, Oliverio, Cova, Prina, Venittelli, Antezza, Schullian, Taricco, Romanini, Mongiello, Capozzolo, Agostini, Terrosi.

  Al comma 5 sostituire le parole da: e possono fino alla fine del periodo con le seguenti: e non possono essere riconfermati.
39. 2. Benedetti, Parentela, L'Abbate, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo.

ART. 40.

  Al comma 3, lettera a) sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
40. 1. Gallinella, Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Gagnarli, Lupo.

Pag. 153

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatoci e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza, in particolar modo garantendo al singolo che svolga le tre funzioni di viticoltore, vinificatore e imbottigliatore, un peso adeguatamente ponderato negli organi sociali, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 13.

  Conseguentemente, sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate dal medesimo articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea del consorzio, da esercitare con voto individuale all'interno di fasce di produzione, in modo da assicurare una adeguata rappresentatività a tutte le categorie di produttori e in modo che i voti di una fascia non siano superiori al 40 per cento di quelli spettanti a tutti i consorziati, nonché le modalità e le eventuali limitazioni per il conferimento delle deleghe di voto.
40. 2. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Gallinella, L'Abbate.

  Al comma 6, dopo le parole: tali funzioni sostituire le parole: è attribuita con le seguenti: può essere attribuita.
*40. 3. Oliverio, Carra.

  Al comma 6, dopo le parole: tali funzioni sostituire le parole: è attribuita con le seguenti: può essere attribuita.
*40. 4. Ciracì.

  Sopprimere il comma 12.
**40. 5.. Terrosi, Carra.

  Sopprimere il comma 12.
**40. 6. Ciracì.

  All'articolo 40, dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis) i consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in sinergia con Enti ed Organismi pubblici e privati, possono sostenere e promuovere attività di promozione dell'enoturismo.
40. 7. Cenni.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate dal medesimo articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea del consorzio, da esercitare con voto individuale all'interno di fasce di produzione, in modo da assicurare una adeguata rappresentatività a tutte le categorie di produttori e in modo che i voti di una fascia non siano superiori al 40 per cento di quelli spettanti a tutti i consorziati, nonché le modalità e le eventuali limitazioni per il conferimento delle deleghe di voto.
40. 8. Benedetti, Parentela, Gallinella, Massimiliano Bernini, L'Abbate, Gagnarli, Lupo.

Pag. 154

ART. 43.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 43.

  1. Dalla data di iscrizione nel «registro delle DOP e IGP» della Commissione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, le unità geografiche più grandi, le sottozone e le unità geografiche più piccole e le altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione, nella specifica normativa dell'Unione europea e nella presente legge.
  2. A partire dalla stessa data di cui al comma I è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non consentito dal rispettivo disciplinare di produzione, dalla specifica normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.
  3. Ai sensi della presente legge e conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, è vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e comparabili senza DOP o IGP:
   a) i prodotti elencati all'articolo 42, comma 2, lettere a), b), c);
   b) le altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con Codice NC ex 2206 all'Allegato I parte XXIV, sezione 1, del Regolamento UE n. 1308/2013.

  4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si considera impiego di denominazione di origine o di indicazione geografica, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico «x», ed in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto.
  5. Le disposizioni relative all'impiego al di fuori delle relative denominazioni dei nomi delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone, delle unità geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonché le disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di denominazioni di origine o indicazioni geografiche sono definite con apposito decreto del Ministro.
  6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, al fine di indicare la collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica, può figurare nella etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP/IGP, anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve ed alle condizioni tecniche di elaborazione. È altresì consentito, per la predetta finalità ed alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, commi 2 e 4, riportare nell'etichettatura e presentazione di prodotti di DOP o IGP riferite a territori di ambito interregionale o interprovinciale o Pag. 155intercomunale il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale.
  7. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una qualsiasi indicazione relativa ai vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.
  8. È consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento di una DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 40, comma 4. In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero.
  9. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 12 nei seguenti casi:
   a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;
   b) qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta sia riportato:
    1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n. 110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 55;
    2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che Io contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.
43. 1. Romanini, Agostini.

  Sopprimere i commi 4, 6, 7, 8, 9 e 14 ed inserire il seguente:
  14-bis. Le disposizioni relative all'impiego al di fuori delle relative denominazioni dei nomi delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone, delle unità geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonché le disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di denominazioni di origine o indicazioni geografiche sono definite con apposito decreto del Ministro.
43. 2. Ciracì.

  Al comma 5, dopo le parole: per l'etichettatura, aggiungere le seguenti: ad accezione di quanto riportato in retro etichetta.
43. 3. Luciano Agostini, Lodolini, Oliverio, Marchetti, Terrosi, Capozzolo, Cova, Ferrari.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora i predetti nomi siano stati utilizzati già in periodo antecedente all'entrata in vigore della normativa dell'Unione europea, i caratteri usati per indicarli non devono superare i cinque millimetri di altezza per tre di larghezza.
43. 4. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 44.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: almeno il 15 per cento, con le seguenti: almeno il 16 per cento.
44. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 156

ART. 47.

  Al comma 6, dopo le parole: Poligrafico e Zecca dello Stato, aggiungere le seguenti: o da tipografie autorizzate.
*47. 1. Carra, Agostini, Romanini.

  Al comma 6, dopo le parole: Poligrafico e Zecca dello Stato, aggiungere le seguenti: o da tipografie autorizzate.
*47. 2. Ciracì.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8) I consorzi di tutela, di cui all'articolo 40, oppure in loro assenza le regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto di cui al comma 7. Inoltre, i predetti soggetti possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 9, che, attraverso l'apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ogni singolo recipiente immesso sul mercato.
47. 3. Capozzolo, Agostini, Terrosi.

  Al comma 8, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Inoltre, i predetti soggetti possono avvalersi un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 9, che, attraverso l'apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ogni singolo recipiente immesso sul mercato.

  Conseguentemente al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: Inoltre, con la medesima procedura sono stabilite le caratteristiche, nonché le modalità applicative, dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi individuati al comma 8 del presente articolo.
47. 4. Ciracì.

  Al comma 8, dopo le parole: di un sistema telematico di controllo e tracciabilità, inserire le seguenti: , realizzato secondo criteri di sicurezza e con le modalità di cui al comma 6.
47. 5. Mongiello.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9) Con decreto del Ministro, sono stabilite le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni. Inoltre, con la medesima procedura sono stabilite le caratteristiche, nonché le modalità applicative, dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi individuati al comma 8 del presente articolo.
47. 6. Zaccagnini.

ART. 48.

  Al comma 2 sopprimere la parola: successiva.
48. 1. Taricco.

ART. 53.

  Al comma 2, sostituire le parole: può essere, con la seguente: è.
53. 3. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 157

  Al comma 2, dopo le parole: e comunque almeno una volta all'anno., aggiungere le seguenti: Negli stabilimenti con produzione inferiore a 20 hl la registrazione è prevista con cadenze temporali e modalità semplificate.
53. 1. Taricco.

  Al comma 3, dopo le parole: di varietà, nomi geografici DOP o IGP di cui all'articolo 55., aggiungere le seguenti: Le registrazioni dovranno altresì assicurare la tracciabilità dei prodotti ai fini del corretto inserimento in etichetta delle indicazioni di cui all'articolo 54, comma 3.
53. 2. Taricco.

  Al comma 3, dopo le parole: nomi di varietà, inserire le seguenti parole: nomi geografici.
53. 4. Nicoletti, Fauttilli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Non sono obbligati alla tenuta del registro di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua complessiva inferiore a 50 ettolitri di aceto.
53. 5. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 54.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: operato il riempimento del recipiente, aggiungere le seguenti: nonché il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di produzione della materia prima agricola prevalente utilizzata nella produzione.
54. 1. Taricco.

ART. 55.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1) Nella denominazione di vendita di un aceto di vino può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP a condizione che l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente a partire dal relativo vino a DOP o IGP certificato o classificato ai sensi degli articoli 64 e 65, comma 1. È in ogni caso vietato l'uso dei termini «DOC», «DOP», «DOCG» e «IGT» o «IGP» in sigla o per esteso.
55. 1. Sani, Capozzolo.

  Al comma 2, dopo le parole: indicazione geografica protetta, inserire le seguenti parole: o altra denominazione di origine.
55. 2. Nicoletti, Fauttilli.

ART. 57.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.

  Conseguentemente all'articolo 89 aggiungere, in fine, le seguenti parole: il comma 1-bis dell'articolo 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
57. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

Pag. 158

ART. 58.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 58.

  1. Il Ministero è l'autorità preposta, ai sensi dell'articolo 146 del Regolamento (UE) 1308/2013, al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.
  2. Nell'ambito dei sistemi del servizio SIAN sono inserite tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma precedente sono tenute a fornire in adempimento della normativa vigente, compresa quella relativa alla produzione di vino biologico, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi, le strutture autorizzate al controllo dei vini DOP e IGP, i consorzi e le commissioni di degustazione dei vini DOP, al fine di consentire alle imprese di effettuare le attività assentite. I dati inseriti e validati nel SIAN hanno efficacia preclusiva di contestazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza, compresi gli organismi di certificazione, salvi i casi di dolo o colpa grave.
  3. Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati gli adempimenti di cui al precedente comma applicando i seguenti principi:
   a) Utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, prevedendo riduzioni di adempimenti in presenza di dichiarazioni di conformità da parte dei centri di assistenza agricola;
   b) Proporzionalità e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, tenendo conto degli interessi pubblici coinvolti, della dimensione dell'impresa, dell'attività svolta e dell'assoggettamento volontario a procedure di certificazione di processo o di prodotto, compresa la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese per la produzione di vino a denominazione di origine e indicazione geografica che utilizzano contrassegni di cui all'articolo 51, comma 6, o i sistemi telematici di controllo e tracciabilità di cui all'articolo 51, comma 7; informatizzazione delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
   c) Eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominate, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate e consentire alle imprese, in alternativa alle autocertificazioni, di richiedere agli enti ed organismi competenti la verifica preventiva dei requisiti relativi all'atto o attività secondo le norme vigenti.

  4. I dati di competenza, già validati e inseriti su SIAN sono resi disponibili a regioni, consorzi di tutela e organismi di controllo limitatamente all'espletamento delle funzioni e degli incarichi di competenza.
58. 1. Capozzolo, Agostini.

  Al comma 2, aggiungere i seguenti commi:
  3. I dati inseriti e validati nel SIAN hanno efficacia preclusiva di contestazioni da parte degli organi di controllo e vigilanza, compresi gli organismi di certificazione, salvi i casi di dolo o colpa grave. Conseguentemente aggiungere il seguente: 2-bis «Con uno o più decreti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati gli adempimenti di Pag. 159cui al precedente comma applicando i seguenti principi:
   a) Utilizzo delle autocertificazioni e, ove necessario, delle attestazioni e delle asseverazioni dei tecnici abilitati, prevedendo riduzioni di adempimenti in presenza di dichiarazioni di conformità da parte dei centri di assistenza agricola;
   b) Proporzionalità e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi, tenendo conto degli interessi pubblici coinvolti, della dimensione dell'impresa, dell'attività svolta e dell'assoggettamento volontario a procedure di certificazione di processo o di prodotto, compresa la riduzione degli adempimenti a carico delle imprese per la produzione di vino a denominazione di origine e indicazione geografica che utilizzano contrassegni di cui all'articolo 51, comma 6, o i sistemi telematici di controllo e tracciabilità di cui all'articolo 51, comma 7; informatizzazione delle procedure amministrative, secondo la disciplina del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;
   c) Eliminazione di dichiarazioni, attestazioni, certificazioni, comunque denominate, nonché degli adempimenti amministrativi e delle procedure non necessari rispetto alla tutela degli interessi pubblici in relazione ai soggetti destinatari e alle attività esercitate e consentire alle imprese, in alternativa alle autocertificazioni, di richiedere agli enti ed organismi competenti la verifica preventiva dei requisiti relativi all'atto o attività secondo le norme vigenti.

  4. I dati di competenza, già validati e inseriti su SIAN sono resi disponibili a regioni, consorzi di tutela e organismi di controllo limitatamente all'espletamento delle funzioni e degli incarichi di competenza.
58. 2. Ciracì.

ART. 60.

  Al comma 2, dopo le parole: Agenzia delle dogane competente per territorio, sono inserite le seguenti: nonché delle aziende agricole con vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
60. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 64.

  Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: quadriennale, con la seguente: triennale.
*64. 1. Zaccagnini.

  Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: quadriennale, con la seguente: triennale.
*64. 2. Dal Moro, Zanin, Oliverio, Cova, Romanini, Prina, Venittelli, Antezza, Schullian, Taricco, Capozzolo, Luciano Agostini, Terrosi.

  Al comma 5, lettera c), sostituire la parola: quadriennale, con la seguente: triennale.
*64. 3. Ciracì.

  Sostituire i commi 13, 14 e 15 con il seguente:
  13. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta e ogni utilizzatore è soggetto al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma Pag. 1604, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della denominazione d'origine o indicazione geografica sia immesso nel sistema di controllo di più strutture di controllo, le strutture interessate devono di comune accordo individuare la struttura responsabile delle visite ispettive e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola; in caso di imbottigliamento fuori regione o provincia autonoma la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico.
**64. 4. Romanini, Taricco, Terrosi.

  Sostituire i commi 13, 14 e 15 con il seguente:
  13. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta e ogni utilizzatore è soggetto al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 4, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della denominazione d'origine o indicazione geografica sia immesso nel sistema di controllo di più strutture di controllo, le strutture interessate devono di comune accordo individuare la struttura responsabile delle visite ispettive e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola; in caso di imbottigliamento fuori regione o provincia autonoma la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico.
**64. 5. Ciracì.

  Sostituire il comma 14 con il seguente:
  14. Gli organismi di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta è soggetta al controllo di un organismo di controllo ad eccezione del seguente caso. Nel caso in cui una DO o una IG sia caratterizzata da un'ampia estensione – intendendosi con ciò un'estensione geografica comprendente il territorio amministrativo di almeno due province – e sia spazialmente sovrapposta ad altre DO o IG di più limitata estensione, dette attività possono essere svolte sulla DO o IG a più ampia estensione da più strutture di controllo. In tal caso la scelta dell'organismo di controllo viene affidata al consorzio di tutela riconosciuto per il DO o IG. In caso di assenza del consorzio la scelta viene affidata alla regione (o provincia autonoma) competente, sentiti i consorzi di tutela e le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola. Per garantire l'efficienza del controllo e la coerenza dei dati le strutture di controllo coinvolte devono agire in coordinamento tra loro, condividendo gli strumenti informatici e la base dati. L'organismo di controllo autorizzato per la specifica DO o IG può avvalersi, tramite apposita convenzione e sotto la propria responsabilità, degli organismi e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 4, purché le relative attività risultino dallo specifico piano di controllo.
64. 6. Zanin, Dal Moro, Oliverio, Cova, Romanini, Prina, Venittelli, Antezza, Schullian, Taricco, Mongiello.

Pag. 161

ART. 65.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per vini spumanti.
65. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Presso il Comitato di cui all'articolo 39 è istituita la commissione di appello, incaricata della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.

  Conseguentemente al comma 6, dopo le parole: di cui al comma 3, aggiungere le parole: e la commissione di cui al comma 4.
*65. 2. Ciracì.

  Sostituire il comma 4, con il seguente:
  4. Presso il Comitato di cui all'articolo 39 è istituita la commissione di appello, incaricata della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.

  Conseguentemente al comma 6, dopo le parole: di cui al comma 3, aggiungere le parole: e la commissione di cui al comma 4.
*65. 4. Oliverio, Taricco, Carra.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:
   a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;
   b) l'espletamento degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 hl e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;
   c) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;
   d) per le operazioni di prelievo dei campioni;
   e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DOC attestato da parte di un laboratorio autorizzato
   f) la definizione delle tolleranze consentite tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) del presente comma e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza.
**65. 3. Terrosi, Agostini, Carra.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:
   a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;
   b) l'espletamento degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le Pag. 162DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 hl e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 hl possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;
   c) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;
   d) per le operazioni di prelievo dei campioni;
   e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini a DOC attestato da parte di un laboratorio autorizzato
   f) la definizione delle tolleranze consentite tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) del presente comma e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza.
**65. 5. Ciracì.

ART. 69.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.
69. 1. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e non accede a nessun regime di aiuti o misura di sostegno comunitaria per due anni.
*69. 2. Cenni.

  Al comma 4, sopprimere le parole: e non accede a nessun regime di aiuti o misura di sostegno comunitaria per due anni.
*69. 3. Ciracì.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.
69. 4. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 74.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto, in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centomila euro. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 47, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da duecento euro a duemila euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro.
74. 3. Taricco.

Pag. 163

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto, in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centomila euro. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 47, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro.
*74. 1. Taricco, Agostini.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto, in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila euro a centomila euro. Salvo quanto previsto al successivo comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 47, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e la multa da centotre euro a milletrentadue euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da trentamila a centomila euro.
*74. 2. Ciracì.

  Al comma 8, sostituire le parole: codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 7, con le seguenti: codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8.
74. 4. Taricco.

ART. 86.

  Al comma 6, dopo la parola: consumatori, aggiungere le seguenti: e i comuni.
86. 1. Cenni.

ART. 87.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per lo smaltimento di etichette presenti in azienda dichiarate entro 30 Pag. 164giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque per un periodo non superiore a 18 mesi, è autorizzato l'utilizzo di etichette rispondenti alle norme precedentemente in vigore.
87. 1. Taricco.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Le disposizioni relative alla diffida, ove prevista, si applicano anche alle violazioni per le quali siano già stati avviati i relativi procedimenti amministrativi sanzionatori, non ancora definiti alla data di entrata in vigore della presente legge.
87. 2. Taricco.

ART. 88.

  Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

Art. 88-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla Disciplina delle «strade del vino»).

  1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazioni DOP o IGP delle regioni cui appartengono le strade dei vini, non cucinate contestuale alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole aderenti alle «Strade del Vino» di cui alla presente legge previa presentazione al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari.
  3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a denominazione DOP o IGP di cui al comma 3-bis, deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle «Strade del Vino».
  3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni a denominazione DOP o IGP di cui al comma 3-bis, non si applicano la «Disciplina dell'agriturismo» di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e le norme «sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi» di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287».
88. 01. Mongiello, Ginefra, Michele Bordo, Vico, Pelillo, Grassi, Ventricelli, Losacco, Capone, Montroni, Mognato, Mazzoli, D'Arienzo, Naccarato, Rotta, Morani, Lodolini.

Pag. 165

ALLEGATO 2

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

EMENDAMENTI DEL RELATORE
(riferiti al testo base adottato nella seduta del 23 marzo 2016)

ART. 7.

  Al comma 4, dopo la parola fascicolo aggiungere la seguente: aziendale e, al comma 9, sostituire le parole: Con decreto di cui all'articolo 5, comma 1 con le seguenti: Con apposito decreto del Ministero.
7. 100. Il Relatore.

ART. 18.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole in bottiglia e in sopprimere la parola: grandi.
18. 100. Il Relatore.

ART. 19.

  Sostituire la rubrica (Vino biologico) con la seguente: (Prodotti vitivinicoli biologici).
19. 100. Il Relatore.

ART. 22.

  Al comma 1, sopprimere le parole: da stabilire con Decreto del Ministro.
22. 100. Il Relatore.

ART. 23.

  Al comma 6, lettera a), sostituire la parola: microscopica con la seguente: microbiologica.
23. 100. Il Relatore.

ART. 24.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: microscopica con la seguente: microbiologica.
24. 100. Il Relatore.

ART. 37.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere la parola: formale.
37. 100. Il Relatore.

  Al comma 5, sostituire le parole: della denominazione di origine con le seguenti: del riferimento geografico originario e, al comma 9, sopprimere la parola temporaneo.
37 .101. Il Relatore.

Pag. 166

ART. 38.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:
  1. Per i vini DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato.
38. 100. Il Relatore.

ART. 48.

  Al comma 5, sopprimere la lettera c).
48. 100. Il Relatore.

ART. 55.

  Sostituire la rubrica (Utilizzo delle DOP e IGP) con la seguente: (Utilizzo delle DOP, IGP e dei nomi varietali) e, al comma 1, apportare le seguenti modificazioni: dopo le parole aceto di vino aggiungere le seguenti: nonché dei nomi varietali; dopo la parola: IGP aggiungere la seguente: o varietali; e, dopo le parole degli articoli 64 e 65, comma 1, aggiungere le seguenti: dell'articolo 66.
55. 100. Il Relatore.

ART. 57.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si interfacciano alla banca dati SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5 del Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 marzo 2015, pubblicato sul sito istituzionale del ministero medesimo.
57. 100. Il Relatore.