CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 31 marzo 2016
618.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).

ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATO DAL RELATORE

ART. 14.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze, il decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2, 3, 5 e 9, e dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   1) prevedere, tenendo conto delle disposizioni incriminatrici già vigenti, che sia punito chiunque, promette, offre o dà per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti a un soggetto che svolge funzioni dirigenziali o di controllo o comunque presta attività lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive presso società o enti privati, affinché esso compia o ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
   2) prevedere che sia, altresì, punito chiunque, nell'esercizio di funzioni dirigenziali o di controllo, o nello svolgimento di una attività lavorativa con l'esplicazione di funzioni direttive, presso società o enti privati sollecita o riceve, per sé o per altri, anche per interposta persona, denaro o altra utilità non dovuti, ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;
   3) prevedere la punibilità dell'istigazione nelle condotte di cui ai numeri 1 e 2;
   4) prevedere che per il reato di corruzione tra privati sia applicata la pena della reclusione non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a tre anni, nonché la pena accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività nei confronti di colui che svolge funzioni direttive e di controllo presso società o enti privati, ove già condannato per le condotte di cui ai numeri 2 e 3;
   5) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche in relazione al reato di corruzione tra privati punita con una sanzione pecuniaria non inferiore a duecento Pag. 109quote e non superiore seicento quote nonché con l'applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'articolo 9 decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

  2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica secondo le modalità e i tempi di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. 034. Il relatore.