CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 marzo 2016
615.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

TESTO AGGIORNATO AL 30 MARZO 2016

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015 (C. 3540 Governo).

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   «7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:
   a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;
   b) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, attraverso una regolamentazione specifica che eviti la competizione tra biocarburanti e risorse alimentari».
1. 7. Mazzoli, Borghi, De Menech, Carrescia, Malisani, Manfredi, Giovanna Sanna.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   «7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).».

Pag. 186

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:
   a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;
   b) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra».
*1. 6. Capelli, Sberna.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   «7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:
   a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;
   b) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra».
*1. 8. Castricone.

Pag. 187

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   «7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:
   a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;
   b) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra».
*1. 9. Piso.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   «7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:
   a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di Pag. 188consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;
   b) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra».
*1. 10. Giammanco, Castiello, Polidori, Elvira Savino.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   «7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:
   a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;
   b) a prevedere la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra».
1. 11. Piccone, Tancredi.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   «7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Pag. 189Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti criteri specifici:
   a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti;
   b) valutare la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla Direttiva 2015/1513/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra».
1. 12. Taglialatela.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   «7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente:
   a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti».
*1. 13. Capelli, Sberna.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   «7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina Pag. 190e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente:
   a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti».
*1. 14. Piccone, Tancredi.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   «7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente:
   a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti».
*1. 15. Piso.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   «7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina Pag. 191e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente:
   a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti».
*1. 16. Giammanco, Castiello, Polidori, Elvira Savino.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   «7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente:
   a) adottare le definizioni di residui di processo e di residui dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e della silvicoltura come introdotte dalla Direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, al fine di consentire di massimizzare le opportunità di impiego di residui per produrre biocarburanti».
*1. 17. Taglialatela.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   «7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 15.
(Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo:
   a) adottare una definizione di residui utilizzabili per produrre biocarburanti Pag. 192conforme alla definizioni di cui alla direttiva (EU) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, tale da consentire di massimizzare le opportunità di impiego dei residui per produrre biocarburanti».
1. 18. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 15.
(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:
   a) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.
*1. 19. Capelli, Sberna.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 15.
(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:
   a) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva Pag. 19398/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.
*1. 20. Piso.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 15.
(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:
   a) prendere in considerazione la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.
*1. 21. Giammanco, Castiello, Polidori, Elvira Savino.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti:
   a) a prevedere la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla Direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come Pag. 194previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.
1. 22. Piccone, Tancredi.

  Al comma 1, Allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre    2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio specifico:
   valutare la possibilità di concorrere al raggiungimento degli obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE anche per mezzo dei biocarburanti utilizzabili per il settore del trasporto aereo civile, come previsto dalla Direttiva 98/70/CE modificata dalla direttiva 2015/1513/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 Settembre 2015 allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.
1. 23. Taglialatela.

  Al comma 1, Allegato B, dopo la direttiva (UE) 2015/849 inserire la seguente:
  7) direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 15.
(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513, del Parlamento e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente criterio direttivo:
   a) prevedere per il settore del trasporto aereo civile il perseguimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra previsti dalla Direttiva 98/70/CE.
1. 24. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

Pag. 195

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).
*1. 1. L'VIII Commissione.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6) aggiungere il seguente:
   7) UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017).
*1. 3. Catalano.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
   7) decisione quadro 2003/568/GAI del 22 luglio 2003, relativa alla lotta alla corruzione tra privati (termine di recepimento il 22 luglio 2005).
1. 2. La II Commissione.

  Al comma 1, allegato B, dopo il punto 6), inserire il seguente:
   6-bis) Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (termine di recepimento 20 maggio 2017).
1. 4. Kronbichler, Scotto, Franco Bordo, Folino.

  Al comma 1, allegato B, dopo il punto 6), inserire il seguente:
   6-bis) la Direttiva 2014/46/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, che modifica la direttiva 1999/37/CE del Consiglio, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (termine di recepimento 20 maggio 2017).
1. 5. Kronbichler, Scotto, Franco Bordo, Folino.

  Al comma 1, allegato B, dopo il numero 6), inserire il seguente:
   6-bis) Direttiva 2015/2376/UE, del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.
1. 25. Il Governo.

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire la parola: anno con le seguenti: dodici mesi.
3. 6. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: di eradicazione e di gestione con le seguenti: di eradicazione, completa e permanente e di gestione, volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva.
3. 9. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: di eradicazione aggiungere le seguenti: completa e permanente della popolazione della specie invasiva.
3. 7. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2 lettera d), dopo le parole: e di gestione aggiungere le seguenti: volte al controllo numerico o al contenimento della popolazione di una specie invasiva.
3. 8. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 70 per cento.
3. 11. Gianluca Pini, Bossi.

Pag. 196

  Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 60 per cento.
3. 10. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: autorità nazionale competente designata con le seguenti: autorità competente per quanto riguarda il mare territoriale e le Regioni ciascuna per il proprio territorio designate.
3. 3. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: territorio e del mare aggiungere le seguenti: e le agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente (ARPA) quali organismi tecnico scientifici di supporto alle regioni,.
3. 4. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
    b-bis) prevedere un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi;.
3. 2. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: di cui al presente comma aggiungere le seguenti: e armonizzate con quelle applicate dagli altri Stati membri;.
3. 5. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, lettera c), infine aggiungere le seguenti parole: Si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni;.
3. 12. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   d-bis) sviluppo e applicazione del controllo incruento e della fertilità delle specie destinatarie delle misure di controllo ed eradicazione, disposte dal regolamento (UE) n. 1143/2014;
   d-ter) sviluppo e applicazione di azioni volte a ridurre al minimo l'impatto sulle specie non destinatarie di misure di controllo ed eradicazione.
3. 1. Kronbichler, Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di pile ed accumulatori e relativi rifiuti di cui al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un decreto legislativo per il riordino e la semplificazione della normativa vigente in materia di raccolta, trattamento, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti di pile e accumulatori, anche al fine di un coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   prevedere che i rifiuti di pile e accumulatori possano essere raccolti anche congiuntamente ai rifiuti di apparecchiature Pag. 197elettriche ed elettroniche attraverso i sistemi collettivi o individuali di raccolta dei RAEE, secondo quanto indicato al considerato 18 della direttiva 2006/66/CE;
   provvedere alla revisione della disciplina vigente secondo un approccio flessibile dei sistemi individuali e dei sistemi collettivi, in linea con quanto indicato al considerato 28 della direttiva 2006/66/CE che, in base al principio della responsabilità estesa del produttore, identifica quest'ultimo quale responsabile della gestione dei rifiuti di pile e accumulatori;
   rimodulare il ruolo del Centro di Coordinamento nazionale pile e accumulatori, procedendo ad una rivisitazione dei compiti e delle responsabilità dello stesso;
   utilizzare per il sistema di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori gli stessi comitati di governance già costituiti per il sistema di gestione dei RAEE;
   migliorare le procedure operative di utilizzazione del registro dei produttori di pile, al fine di garantire un più efficace accesso alle informazioni da parte dei soggetti preposti;
   semplificare le disposizioni relative al conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori portatili presso i punti vendita della distribuzione, in linea con quelle stabilite dal decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
   aggiornare il sistema sanzionatorio alla luce delle nuove disposizioni.

  2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. 01. Carrescia, Mazzoli.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

  1. Il Governo è delegato ad adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 1 in quanto compatibili con il presente articolo, il decreto legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e sotto il coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. Nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire prioritariamente i seguenti principi e criteri direttivi specifici, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1 in quanto compatibili con il presente articolo:
   a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale assicurato dalla legislazione attualmente vigente in materia, mantenendo il divieto di commercializzazione, le tipologie di sacchi in plastica commercializzabili e gli spessori ivi previsti;
   b) divieto di fornitura a titolo gratuito dei sacchi in plastica ammessi al commercio;
   c) progressiva riduzione della commercializzazione dei sacchi in plastica forniti a fini di igiene o come imballaggio primario per alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzati, in tutto o in parte, con materia prima rinnovabile;
   d) abrogazione espressa, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo recante attuazione della predetta Direttiva (UE) 2015/720, dei commi 1129, 1130 e 1131 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 Pag. 198e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 28 e successive modificazioni.
3. 08. Stella Bianchi, Realacci.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dagli obiettivi di utilizzo nazionali adottati ai fini del contenimento dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. 02. Gianluca Pini, Bossi.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere l'esclusione delle borse di plastica in materiale ultraleggero dal divieto di fornire gratuitamente nei punti vendita di merci o prodotti di borse di plastica in materiale leggero.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. 03. Gianluca Pini, Bossi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui Pag. 199all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere una campagna di informazione dei consumatori diretta ad aumentare la consapevolezza del pubblico in merito agli impatti sull'ambiente delle borse di plastica e liberarsi dall'idea ancora diffusa che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, in questo modo favorendo il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. 04. Gianluca Pini, Bossi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere programmi di sensibilizzazione per i consumatori in generale e programmi educativi per i bambini diretti alla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. 05. Gianluca Pini, Bossi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: prevedere di esonerare le borse di plastica con uno spessore inferiore a 15 micron («borse di plastica in materiale ultraleggero») fornite come imballaggio primario per prodotti alimentari sfusi ove necessario per scopi igienici oppure se il loro uso previene la produzione di rifiuti alimentari.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. 06. Gianluca Pini, Bossi.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 Pag. 200aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE, per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: nelle more dell'adozione da parte della Commissione UE di atti di esecuzione che stabiliscono il disciplinare delle etichette o dei marchi diretti a garantire il riconoscimento a livello di Unione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, prevedere programmi di sensibilizzazione per i consumatori che forniscono le informazioni corrette sulle proprietà e smaltimento delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, di quelle oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. 07. Gianluca Pini, Bossi.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici con le seguenti: ventiquattro.
4. 25. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, sostituire le parole: dodici con le seguenti: diciotto.
4. 24. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, anche fino alla fine del periodo.
*4. 1. Russo, Elvira Savino.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: anche mediante l'eventuale fino alla fine del comma.
*4. 12. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: prevista dalla vigente normativa europea con le seguenti: alla Commissione europea prevista dal paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011.
4. 17. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 3, lettera a) dopo le parole: l'indicazione obbligatoria in etichetta aggiungere le seguenti:, per i prodotti destinati alla vendita al consumatore,
4. 21. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: l'indicazione obbligatoria in etichetta aggiungere le seguenti: dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,
*4. 2. Russo, Elvira Savino.

  Al comma 3, lettera a) dopo le parole: obbligatoria in etichetta aggiungere le seguenti: dell'origine degli ingredienti principali dell'alimento,
*4. 13. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: di confezionamento aggiungere le seguenti: per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia,.
4. 15. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

Pag. 201

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: di confezionamento aggiungere le seguenti: per i prodotti realizzati o commercializzati in Italia,.
4. 16. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: di confezionamento aggiungere le seguenti: per i prodotti commercializzati in Italia,.
4. 14. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: corretta informazione al consumatore e una migliore con le seguenti: corretta e completa informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per una migliore.
4. 20. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 3, lettera a), dopo la parola: corretta inserire la seguente: e completa.
4. 18. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: al consumatore e una migliore con le seguenti: sulle caratteristiche dei prodotti alimentari nonché di tutelare la salute dei consumatori e prevenire e reprimere le frodi alimentari per una migliore.
4. 19. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
4. 8. L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Battelli.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: mediante diciture, aggiungere le seguenti: elementi di autenticazione non contraffattibili,.
*4. 4. Albini, Iacono.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: mediante diciture, aggiungere le seguenti: elementi di autenticazione non contraffattibili,.
*4. 6. Senaldi, Cenni, Mongiello, Baruffi, Taranto, Camani.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere, stante la consultazione pubblica svoltasi dal novembre 2014 a marzo 2015, che ha dato significative indicazioni relativamente al luogo di origine o di provenienza dei prodotti alimentari e della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione degli stessi e quanto l'omissione delle medesime indicazioni sia ritenuta ingannevole, l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario dei prodotti per garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
4. 23. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere l'indicazione obbligatoria in etichetta dell'origine dell'alimento nonché dell'ingrediente primario utilizzato per la produzione dei prodotti lattiero caseari al fine di garantire la trasparenza dell'informazione e la salute del consumatore, come previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011;.
4. 22. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) prevedere un periodo transitorio non inferiore a dodici mesi per consentire alle imprese di adeguarsi all'obPag. 202
bligo di cui alla lettera a), nonché prevedere che gli alimenti già etichettati alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 possano essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte;.
4. 3. Squeri, Elvira Savino.

  Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) prevedere a norma dell'articolo 26 del Regolamento (UE) n. 1169/2011 ed ove necessario previo svolgimento della procedura di notifica prevista dalla vigente normativa europea, che l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza sia obbligatoria:
    1) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;
    2) per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencati all'allegato XI del Regolamento (UE) n. 1169/2011;
    3) quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario. In tal caso deve essere indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario;
    4) per il latte, il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari, gli alimenti non trasformati, i prodotti a base di un unico ingrediente, gli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento.
4. 9. Mongiello, Boccia, Ventricelli, Grassi, Losacco, Capone, Mariano, Pelillo, Ginefra, Vico, Di Gioia.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
4. 26. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) adeguare il sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, ai relativi atti di esecuzione e alle disposizioni nazionali, individuando adeguati strumenti di controllo e contrasto e sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate, demandando la competenza per la tutela della qualità e la repressione delle frodi agroalimentari e per la conseguente irrogazione delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di predisporre un quadro sanzionatorio di riferimento unico e di consentirne l'applicazione uniforme ed omogenea a livello nazionale, con l'individuazione, quale autorità amministrativa competente, del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, evitando sovrapposizioni con altre autorità, fatte salve le competenze spettanti ai sensi della normativa vigente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché quelle degli organi preposti all'accertamento delle violazioni e il ruolo in materia di elaborazione di specifiche linee guida di settore in capo alla Commissione ministeriale per i reati agroalimentari.
4. 11. Zaccagnini, Kronbichler.

  Al comma 3, lettera b), premettere le seguenti parole: fatte salve le fattispecie di reato vigenti,.
4. 5. Mongiello, Cenni, Senaldi, Donati, Baruffi, Pastorelli, Camani, Taranto, Vico, Ginefra, Grassi, Losacco, Capone, Massa, Ventricelli.

Pag. 203

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: evitando sovrapposizioni con altre autorità aggiungere le seguenti: e prevedendo una netta separazione, da un lato, delle funzioni di accertamento e, dall'altro delle funzioni di irrogazione della sanzione amministrativa, attraverso la separazione degli uffici competenti e delle relative responsabilità dirigenziali,.
4. 28. Guidesi, Gianluca Pini, Bossi.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. 27. Gianluca Pini, Bossi.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.
6. 18. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: sette.
6. 17. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: otto.
6. 14. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: nove.
6. 13. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: dieci.
6. 12. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, sostituire la parola: dodici con la seguente: undici.
6. 11. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: con il Ministro della Giustizia.
6. 16. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, sopprimere le parole: acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica dettagliata, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono chiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di venti giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò’ si renda necessario per la complessità della materia. Qualora la proroga sia concessa, i termini per l'emanazione del decreto legislativo sono prorogati di venti giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere o quello eventualmente prorogato, il decreto può’ essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine Pag. 204di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato.
6. 1. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e della semplificazione.
6. 2. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali.
6. 15. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, sostituire le parole: fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185 con le seguenti: nel rigoroso rispetto di quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.
6. 3. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera c) sopprimere la parola: determinate.
6. 4. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
6. 5. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera e) sostituire la parola: adottabili con le seguenti: da adottare.
6. 6. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera e), aggiungere in fine il seguente periodo: previa individuazione specifica nell'ambito dello schema di decreto trasmesso per i pareri delle Commissioni parlamentari competenti dei prodotti a duplice uso – non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 – da sottoporre alle procedure di cui alla presente lettera.
6. 7. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 2 lettera f) sopprimere le parole: proporzionate e dissuasive.
6. 8. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 2 lettera f), infine aggiungere le seguenti parole: Si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni.
6. 21. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, lettera g) sopprimere le parole: penali o.
6. 19. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2 lettera g) sopprimere le parole: proporzionate e dissuasive.
6. 9. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e dissuasive.
6. 20. Gianluca Pini, Bossi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto alla lettera e) il Governo in allegato al decreto legislativo di cui al comma 1, elenca i prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I del Regolamento (CE) n. 428/2009.
6. 10. Duranti, Piras, Scotto, Palazzotto, Kronbichler.

Pag. 205

ART. 7.

  Al comma 1, dopo le parole: acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, inserire le seguenti: e sentite le organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
7. 2. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: e coordinamento inserire le seguenti: e complemento.
7. 3. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   «a-bis) semplificazione delle procedure e calmieramento dei costi inerenti la messa a disposizione delle imprese e dei professionisti delle norme tecniche nazionali;».
7. 4. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   «a-bis) individuazione delle modalità di pubblicazione con cadenza annuale, da parte degli organismi nazionali di normazione, sul proprio sito web, di un'informativa contenente indicazioni sulle norme o prodotti di normazione di successiva adozione, di cui deve essere data comunicazione ai destinatari;».
7. 5. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   «a-bis) previsione di strumenti a garanzia di un'adeguata rappresentanza e di un'effettiva partecipazione di tutti i soggetti interessati, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ai processi di normazione nazionale;».
7. 6. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: a carico di tali organismi inserire le seguenti:, con particolare riguardo all'accesso delle micro e piccole imprese ai processi di normazione».
7. 1. Donati.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo le parole: acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, inserire le seguenti: e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese della filiera di produzione e di distribuzione,.
8. 7. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: criteri con le seguenti: requisiti, criteri e incompatibilità, finalizzate all'assenza di conflitti di interesse,.
8. 6. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: con compiti di coordinamento inserire le seguenti: e di raccordo.
8. 8. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, lettera d), le parole: del regolamento (UE) n. 305/2011 nonché sono sostituite dalle seguenti: del regolamento (UE) n. 305/2011, che è inoltre tenuto ad istituire ed aggiornare un elenco, pubblicato su apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero, di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione Pag. 206di prestazione e l'applicazione della marcatura CE.
8. 2. Squeri, Elvira Savino.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: Prevedere che tra i compiti del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, vi sia anche l'istituzione e l'aggiornamento, con cadenza almeno semestrale, di un elenco di prodotti e materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE, e di un elenco di prodotti e materiali che hanno ricevuto la dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE. Entrambi gli elenchi saranno pubblicati in una sezione del sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
8. 5. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   «d-bis) istituzione e gestione di un portale informatico, a cui si accede dal sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, per la raccolta e la pubblicazione di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatoria l'applicazione della marcatura CE.».
8. 9. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: anche.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: possano essere con la seguente: siano.
*8. 3. Capelli, Sberna.

  Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: anche.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: possano essere con la seguente: siano.
*8. 10. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   «f-bis) individuazione di criteri e modalità di favore per l'utilizzo di materiali ecosostenibili secondo i criteri della bioedilizia, ed in particolare per materiali biocompatibili certificati, anche ai fini del rispetto dell'Allegato I, punto 7), del regolamento (UE) n. 305/2011, concernente l'uso sostenibile delle risorse naturali e l'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;».
8. 4. Pellegrino, Kronbichler, Zaratti.

  Al comma 2, lettera h), dopo le parole: della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono inserite le seguenti: tenendo in adeguata considerazione le attività rispettivamente svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera e, in particolare, la loro effettiva capacità di incidere sugli aspetti relativi alle caratteristiche, alla qualità ed alla sicurezza del prodotto.
8. 1. La X Commissione.

ART. 9.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), per la vigilanza sulla tutela dei consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;».
9. 1. Gianluca Pini, Bossi.

Pag. 207

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   «m-bis) prevedere che il Comitato compili ogni anno dati informativi indicanti la solidità di tutti gli istituti bancari e finanziari che operano sul territorio nazionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    1) riportare in maniera chiara e comprensibile per gli investitori non istituzionali dati riguardanti: il capitale sociale e le eventuali ricapitalizzazioni; il patrimonio, con particolare riguardo alla presenza di sofferenze; le valutazioni delle principali agenzie di rating internazionali e delle autorità di vigilanza bancarie e finanziarie nazionali ed europee; il volume di attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità, inteso secondo un indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici;
    2) l'attività di speculazione finanziaria ad alto rischio è definita in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
    3) l'indice massimo di leva finanziaria deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
    4) i titoli tossici sono intesi come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;
    5) indicare, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di solidità complessivo degli istituti bancari e finanziari secondo un punteggio crescente di rischio di sottoposizione a procedure di risoluzione o gestione della crisi con un punteggio da 1 a 10;
    6) pubblicare i dati informativi di cui alla presente lettera sui siti internet della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS, della COVIP e dell'AGCM.».
9. 2. Gianluca Pini, Bossi.

ART. 10.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: attraverso l'introduzione di una disciplina omogenea rispetto a quella prevista inserire le seguenti: per le violazioni del titolo VI.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: e la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro.
10. 1. La VI Commissione.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   h) nell'attuazione della precedente lettera a), al fine di prevenire o rimuovere le pratiche commerciali discriminatorie che hanno, o possono avere, l'effetto di confondere i consumatori nonché al fine di evitare che i commercianti possano imporre maggiorazioni di livello molto più elevato rispetto al costo da essi stessi sostenuto per l'utilizzo di uno specifico strumento di pagamento, mantenere il divieto (di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11) per il beneficiario del pagamento di applicare spese al pagatore per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento.
10. 2. Abrignani.

  Al comma 2, dopo la lettera g), inserire la seguente:
   g-bis) prevedere, al fine di monitorare gli effetti della riduzione delle commissioni Pag. 208interbancarie prevista dal regolamento (UE) n. 751/2015 sulle commissioni applicate agli esercenti da parte dei prestatori di servizi di pagamento, l'istituzione di un tavolo istituzionale costituito presso la Banca d'Italia, al quale partecipano il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico, l'Associazione bancaria italiana, le Associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la Società Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le Imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le Associazioni delle imprese maggiormente rappresentative a livello nazionale;.
10. 3. Paglia, Kronbichler.

  Al comma 2, dopo la lettera g) inserire la seguente:
   g-bis) prevedere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge la gratuità sia per l'acquirente che per il venditore di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro, sollevando, a tal fine gli esercenti dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione di cui alla presente lettera, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri derivanti dalla presente lettera, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiore alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento.
10. 4. Paglia, Kronbichler.

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) apportare modifiche all'articolo 117-bis del decreto Legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
    1) stabilire che i contratti di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sulle somme prelevate;
    2) stabilire che, a fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere quale unico onere a carico del cliente il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento;
    3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;
    4) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
10. 5. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) apportare modifiche al comma 4 dell'articolo 2 della Legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, al fine di prevedere che:
    1) il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultate dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma Pag. 2091 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un ottavo, cui si aggiunge:
     a) un margine di ulteriori due punti percentuali per i mutui ipotecari fondiari o edilizi, per i prestiti e i finanziamenti alle imprese e per i leasing immobiliari accorciati alle imprese;
     b) un margine di ulteriori tre punti percentuali per ogni altro prestito, mutuo o finanziamento;
    2) la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a sei punti percentuali.
10. 6. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) apportare modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere di:
    1) stabilire che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;
    2) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nel precedente numero e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;
    3) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
10. 7. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) apportare modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 335, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.
10. 8. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) apportare modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di home banking e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto.
10. 9. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) apportare modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:
    1) prevedere che le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente;
    2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
10. 10. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

Pag. 210

  Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) apportare modifiche al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, al fine di:
    1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri a carico del cliente per il servizio telematico di home banking e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;
    2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della presente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le presenti disposizioni si applichino ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
10. 11. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   g-bis) apportare modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 32, al fine di eliminare qualsiasi onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   g-ter) attuare la delega di cui alla lettera precedente tenendo conto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    1) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nella lettera precedente e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;
    2) individuare il CICR quale ente autorizzato ad adottare disposizioni applicative della precedente lettera, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e autorizzato a prevedere che le disposizioni ivi contenute si applichino anche ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
10. 12. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) apportare le necessarie modifiche alla legislazione vigente al fine di garantire che per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante.
10. 13. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Paglia, Kronbichler.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) nelle disposizioni che non prevedono un mantenimento o un ampliamento della tutela dei risparmiatori a legislazione vigente, escludere dall'ambito di applicazione tutti i contratti di credito di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2014/17/UE.
12. 4. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:
   2-bis) l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla Pag. 211tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente.
12. 5. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) applicare ai mediatori creditizi l'obbligo di garantire la massima tutela del diritto di informazione dei consumatori e prevedere, per i medesimi, l'applicazione delle disposizioni nazionali a legislazione vigente, qualora queste siano più favorevoli al consumatore rispetto alle informazioni generali sul contratto di credito contenute nell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/ 17/UE.
12. 6. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole:, senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali e in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile.
12. 7. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole:, senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali e senza imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento rispetto a quelli già previsti nella legislazione nazionale vigente.
12. 8. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole:, ad eccezione dei paragrafo 3 del medesimo articolo e senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali.
12. 9. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole:, senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali e, in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, considerare quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente.
12. 10. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole:, senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali e senza imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento rispetto a quelli già previsti nella legislazione nazionale vigente, e considerare altresì, in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente.
12. 11. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera g) aggiungere infine le seguenti parole:, ad accezione del paragrafo 3 del medesimo articolo, senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali, e considerare altresì, in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente.
12. 12. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

Pag. 212

  Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole:, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   1) senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali;
   2) senza imporre oneri aggiuntivi al consumatore in caso di inadempimento rispetto a quelli già previsti nella legislazione nazionale vigente;
   3) considerare altresì, in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente;
   4) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;.
12. 14. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile limitatamente
al numero 3))

  Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole:, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   1) senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali;
   2) in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, considerare quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente;
   3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;.
12. 13. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile limitatamente
al numero 2))

  Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole:, ad accezione del paragrafo 3 del medesimo articolo, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   1) senza prevedere in alcun modo l'espunzione dell'obbligo al ricorso alle procedure esecutive giudiziali;
   2) considerare altresì, in rispetto del divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 del codice civile, quale clausola vessatoria qualsiasi patto delle parti finalizzato al passaggio della proprietà della cosa ipotecata in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, anche se posto in essere successivamente;
   3) stabilire la nullità delle clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto previsto nei precedenti numeri e stabilire che la nullità delle suddette clausole non comporta la nullità del contratto;.
12. 15. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile limitatamente
al numero 2))

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «dell'autoregolamentazione», aggiungere le seguenti: e dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) presso l'Agenzia delle entrate di cui alla successiva lettera o).
12. 2. Paglia, Kronbichler.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
12. 3. Gianluca Pini, Bossi.

Pag. 213

ART. 13.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: e designare l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per la vigilanza sulla tutela del consumatore al fine di garantire ai risparmiatori la conservazione di tutti i diritti previsti a legislazione vigente;.
13. 6. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole:, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;.

  Conseguentemente, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito internet sia pubblicato l'elenco di tutti i titoli, le obbligazioni e gli strumenti finanziari emessi ed offerti dagli istituti bancari e finanziari in cui è indicato, in maniera comprensibile per gli investitori non professionisti, il livello di rischio secondo un ordine crescente di rischio da 1 a 10;.
13. 9. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera g-bis)

  Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole:, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;.

  Conseguentemente, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) prevedere, altresì, che su ogni sito internet siano pubblicate le linee guida per la comprensione dei contratti bancari relativi ad ogni prodotto.
13. 10. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile limitatamente
alla lettera g-bis)

  Al comma 1, lettera g), aggiungere infine le seguenti parole:, e prevedere obbligatoriamente che ogni sito internet sia informato ai principi della più ampia trasparenza e comprensibilità affinché gli utenti possano conoscere e comparare, nel modo più semplice possibile, i prodotti bancari offerti, le loro finalità e ogni genere di costo legato al prodotto;.
13. 8. Gianluca Pini, Bossi.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: iniziative private inserire le seguenti: e prevedere che tali disposizioni tengano conto dell'entrata in vigore del documento informativo sulle spese e del riepilogo delle spese previsti, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 della direttiva 2014/92/UE.
13. 1. La VI Commissione.

  Al comma 1, lettera h), numero 1), dopo le parole: 1o settembre 1993, n. 385, sopprimere le seguenti: e valutandone l'estensione, con gli opportuni adattamenti, anche ai casi in cui il trasferimento non è richiesto dal consumatore ma consegue alla cessione di rapporti giuridici da un intermediario a un altro, al fine di favorire l'efficienza del sistema e l'innalzamento del livello di tutela dei consumatori.
13. 2. La VI Commissione.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere il numero 2).
13. 3. La VI Commissione.

Pag. 214

  Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 2).
13. 4. La VI Commissione.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) stabilire l'obbligo di gratuità, per i prestatori di servizi di pagamento, per ogni tipologia di servizio informativo previsto dal presente articolo, anche qualora non previsto dalla direttiva 2014/92/UE, e stabilire che, in alcun modo, i prestatori di servizi di pagamento possono prevedere oneri di qualsiasi tipo a carico dei consumatori in compensazione dei maggiori costi sostenuti per i nuovi obblighi informativi di cui sono destinatari;.
13. 7. Gianluca Pini, Bossi.

  Sostituire il comma 2, con il seguente:
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della Finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
13. 5. Gianluca Pini, Bossi.

ART. 14.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.4), sostituire la parola: temporanea con le seguenti: per la durata di cinque anni dalla dichiarazione di cui al numero 4.1.
14. 1. La II Commissione.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.4), dell'articolo 14 aggiungere dopo le parole: interdizione temporanea le seguenti parole: non superiore ad anni cinque.
14. 3. Vazio.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.4), sostituire la parola: temporanea con le seguenti: fino ad un massimo di due anni.
14. 7. Sottanelli, Dambruoso.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.5), sostituire la parola: 2.000 con la parola: 5.000.
14. 2. La II Commissione.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.5), dell'articolo 14 sostituire la parola: 2.000 con la parola: 2.500.
*14. 5. Fregolent.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.5), dell'articolo 14 sostituire la parola: 2.000 con la parola: 2.500.
*14. 6. Sottanelli, Dambruoso.

  Al comma 2, lettera h), numero 4.5), sostituire le parole: 2.000 euro con le seguenti: 2.200 euro.
14. 8. Sottanelli, Dambruoso.

  Al comma 2, dopo lettera n), inserire la seguente:
   n-bis) al fine di assicurare un più efficace e immediato controllo sulla regolarità dell'esercizio dell'attività degli agenti in attività finanziaria che prestano esclusivamente servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento di cui all'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel settore dei servizi di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della riservatezza e protezione dei dati personali, istituire presso l'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, Pag. 215un registro informatizzato. Tale registro, consultabile dai predetti istituti di pagamento, è alimentato grazie alle informazioni, fornite dagli stessi intermediari, riguardanti esclusivamente le estinzioni dei rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.
14. 4. Boccadutri.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:
   n-bis) prevedere che le attività di controllo nei confronti dei professionisti che esercitano una pubblica funzione siano svolte con la partecipazione degli organi disciplinari di categoria;
   n-ter) prevedere che alla Commissione consultiva per le infrazioni valutarie ed antiriciclaggio, istituita dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, per le competenze in materia di prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, partecipino, come membri effettivi, anche i rappresentanti degli ordini e collegi professionali i cui iscritti siano destinatari dei relativi obblighi;
   n-quater) prevedere che, ai fini del rispetto degli obblighi di registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i dati e le informazioni acquisiti in sede di adeguata verifica nel fascicolo relativo a ciascun cliente;
   n-quinquies) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla prestazione professionale non sia possibile, in quanto sussista un obbligo di legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per sua natura non possa essere rinviata o in quanto l'astensione possa ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione nei casi in cui l'operazione è sospetta.
14. 9. Berlinghieri, Albini, Battaglia, Bergonzi, Bossa, Camani, Giulietti, Iacono, Manfredi, Portas, Schirò, Scuvera, Ventricelli.

  Sostituire il comma 3 con il seguente;
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. 10. Gianluca Pini, Bossi.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) garantire ai titolari dei diritti d'autore una effettiva libertà di scelta dell'organismo di gestione collettiva o ente di gestione indipendente al quale affidare la intermediazione dei propri diritti previa liberalizzazione dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore;
   b) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla Direttiva 2014/26/UE ed idonei Pag. 216ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;
   c) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;
   d) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;
   e) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare – a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori – il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva o ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;
   f) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative commons, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;
   g) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare online e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre online, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;
   h) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata così da garantire che i titolari dei diritti possano partecipare al processo decisionale relativamente alla gestione dei diritti sui diversi tipi di opere di cui sono titolari;
   i) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;
   j) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;
   k) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre nove mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;
   l) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti ripartiscono gli importi dovuti Pag. 217ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere salvo quando ciò non risulti oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso in ragione delle peculiarità della forma di utilizzazione e dello stato della tecnica;
   m) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendenti di operare qualsivoglia discriminazione tra i titolari dei diritti che ad essi abbiano conferito mandato direttamente e i titolari dei diritti di cui gestiscono i diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza, in particolare per quanto concerne le tariffe applicabili, le spese di gestione nonché le condizioni per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione di tali proventi;
   n) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di basare le condizioni di concessione delle licenze su criteri oggettivi, in particolare per quanto concerne la tariffazione, ed in modo che tengano conto oltre che del valore economico dei diritti anche delle condizioni di mercato nel quale operano gli utilizzatori in modo da garantire la massimizzazione della circolazione dei diritti sulle opere senza sacrificio dei diritti e degli interessi dei titolari dei diritti;
   o) prevedere che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendente che concedano licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali online debbano disporre di idonea capacità tecnica e organizzativa per trattare per via elettronica, in modo efficiente e trasparente, i dati necessari alla gestione di tali licenze, anche ai fini di identificare il repertorio e controllarne l'uso, fatturare agli utilizzatori, riscuotere i proventi dei diritti e distribuire gli importi dovuti ai titolari dei diritti;
   p) istituire un'Agenzia per il diritto d'autore, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dello sviluppo economico di quello dei beni e delle attività culturali che operi sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e svolga le funzioni di natura pubblicistica affidate alla SIAE dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e da ogni altra vigente previsione di legge, fatta eccezione per quelle, di diritto privato, relative all'amministrazione, gestione ed intermediazione dei diritti d'autore;
   q) attribuire all'Agenzia altresì il compito di raccogliere dagli utilizzatori i compensi di cui agli articoli 68 e 71-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e di ripartirli in conformità a quanto previsto dalla medesima legge;
   r) valutare l'opportunità di trasferire all'Agenzia per il diritto d'autore parte del personale della SIAE ed i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli di natura privatistica connessi con la gestione ed intermediazione dei diritti d'autore;
   s) attribuire all'Agenzia i compiti previsti per l'autorità di cui al Titolo IV della Direttiva;
   t) stabilire che l'Agenzia per il diritto d'autore provveda a tutti gli oneri connessi alla gestione delle proprie attività trattenendo una percentuale degli importi incassati a titolo di compenso per copia privata ex articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, la cui entità è stabilita ogni tre anni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in misura, comunque, non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo incassato;
   u) prevedere che l'Agenzia realizzi una campagna d'informazione sulla nuova disciplina, mirata in particolare agli artisti ed autori in condizioni di maggiore debolezza.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. 031. Bonomo, Andrea Romano.

Pag. 218

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) liberalizzare l'esercizio dell'attività di intermediazione dei diritti d'autore limitandone comunque l'esercizio ad organismi di gestione collettiva dei diritti e degli enti di gestione indipendenti in possesso dei requisiti previsti dalla Direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;
   b) istituire un'Agenzia per il diritto d'autore, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, del Ministro dello sviluppo economico e di quello dei beni e delle attività culturali che operi sulla base di principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e svolga le funzioni attualmente affidate alla SIAE dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e da ogni altra vigente previsione di legge, fatta eccezione per quelle, di diritto privato, relative all'amministrazione, gestione ed intermediazione dei diritti d'autore valutando l'opportunità di trasferire all'Agenzia per il diritto d'autore parte del personale della SIAE ed i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli di natura privatistica connessi con la gestione ed intermediazione dei diritti d'autore;
   c) prevedere che gli organismi di gestione collettiva dei diritti e gli enti di gestione indipendenti debbano trasmettere all'Agenzia, prima dell'avvio della propria attività in Italia, una comunicazione attestante il possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto legislativo di recepimento della Direttiva per l'esercizio di tale attività e/o di essere organismi di gestione collettiva dei diritti o enti di gestione indipendenti costituiti ed operanti ai sensi della legge di altro Stato membro dell'Unione europea;
   d) attribuire all'Agenzia altresì il compito di raccogliere dagli utilizzatori i compensi di cui agli articoli 68 e 71-septies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e di ripartirli in conformità a quanto previsto dalla medesima Legge nonché, quanto alla quota attualmente spettante alla SIAE, tra le diverse società di gestione collettiva in rapporto alla rappresentatività di ciascuna;
   e) attribuire all'Agenzia per il diritto d'autore i compiti previsti per l'Autorità di cui al Titolo IV della Direttiva;
   f) vietare agli organismi di gestione collettiva e agli enti di gestione indipendente di imporre ai titolari dei diritti qualsivoglia obbligo che non sia oggettivamente necessario per la gestione e protezione dei loro diritti ed interessi;
   g) garantire ai titolari dei diritti la facoltà di conferire mandato, a organismi di gestione collettiva o ad enti di gestione indipendenti, a gestire i propri diritti d'autore, anche limitatamente a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori e vietare agli organismi di gestione collettiva ed agli enti di gestione indipendenti, a meno che non abbiano ragioni oggettivamente giustificate, di rifiutare il mandato del titolare dei diritti, sempre che la sua esecuzione rientri nel proprio ambito di attività;Pag. 219
   h) garantire ai titolari dei diritti il diritto di revocare o limitare – a talune categorie di diritti, tipi di opere, forme di utilizzo o territori – il mandato conferito ad un organismo di gestione collettiva ad un ente di gestione indipendente e garantire che tale diritto possa essere esercitato con un preavviso non superiore a sei mesi;
   i) assicurare ai titolari dei diritti il diritto di gestire direttamente i propri diritti, anche tramite ricorso a licenze di tipo creative commons, previo eventuale assolvimento degli obblighi di comunicazione previsti nel mandato conferito all'organismo di gestione collettiva o all'ente di gestione indipendente;
   j) prevedere l'obbligo per gli organismi di gestione collettiva e per gli enti di gestione indipendente di pubblicare online e mantenere costantemente aggiornato, in formato aperto, il proprio repertorio con indicazione dei dati relativi alle opere, categorie di diritti e utilizzazione nonché territori cui si riferiscono i mandati loro conferiti e le condizioni economiche e contrattuali per l'utilizzazione di ciascuno dei diritti d'autore e connessi da loro gestiti e di consentire agli utilizzatori, sempre online, il perfezionamento dei contratti di licenza ed il pagamento dei relativi compensi;
   k) affidare all'Agenzia per il diritto d'autore il compito di dettare le specifiche tecniche e di interoperabilità per i sistemi e le banche dati da utilizzarsi per le finalità di cui alla lettera k) che precede anche al fine di consentire la realizzazione da parte di soggetti pubblici e privati di strumenti informatici di aggregazione dei dati contenuti nei predetti repertori;
   l) prevedere che lo statuto di ogni organismo di gestione collettiva stabilisca adeguati ed efficaci meccanismi di partecipazione dei suoi membri al processo decisionale dell'organismo e che la rappresentanza delle diverse categorie di membri nel processo decisionale sia equa ed equilibrata;
   m) prevedere che gli organismi di gestione collettiva istituiscano ed applichino procedure tali da evitare conflitti di interesse e, qualora non sia possibile evitare tali conflitti, procedure volte a individuare, gestire, controllare e renderli pubblici in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi collettivi dei titolari dei diritti che l'organismo rappresenta;
   n) stabilire che gli organismi di gestione collettiva e gli enti di gestione indipendenti gestiscono le entrate derivanti dalla gestione dei diritti separatamente da quelle di natura finanziaria e/o derivanti da qualsiasi altra attività e che i proventi diversi da quelli derivanti dai servizi di gestione dei diritti non possano, in nessun caso, superare, in ciascun esercizio finanziario, quelli derivanti dai servizi di gestione;
   o) attribuire all'Agenzia tutte le funzioni di carattere pubblicistico affidate alla SIAE, valutando la possibilità di trasferire all'Agenzia per il diritto d'autore parte del personale della SIAE ed i rapporti giuridici attivi e passivi diversi da quelli di natura privatistica connessi con la gestione od intermediazione dei diritti d'autore;
   p) attribuire all'Agenzia per il diritto d'autore il potere di sanzionare eventuali violazioni con pene pecuniarie da euro diecimila ad euro cinquecento mila oltre ad eventuali sanzioni accessorie;
   q) stabilire che l'Agenzia per il diritto d'autore provveda a tutti gli oneri connessi alla gestione delle proprie attività trattenendo una percentuale degli importi incassati a titolo di compenso per copia privata ex articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, la cui entità è stabilita ogni tre anni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in misura, comunque, non superiore al 5 per cento dell'importo complessivo incassato;
   r) prevedere che l'Agenzia realizzi una campagna d'informazione sulla nuova disciplina, mirata in particolare agli artisti ed autori in condizioni di maggiore debolezza.

Pag. 220

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
14. 032. Bonomo, Andrea Romano, Bonaccorsi, Rampi.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
   a) garantire la disponibilità da parte degli organismi di gestione collettiva dei diritti di adeguati standard di trasparenza ed efficienza, comunque non inferiori a quelli previsti dalla Direttiva 2014/26/UE ed idonei ad assicurare ai titolari dei diritti una puntuale rendicontazione dell'attività svolta nel loro interesse;
   b) stabilire che gli organismi di gestione collettiva distribuiscano regolarmente e con la necessaria diligenza gli importi dovuti ai titolari dei diritti che hanno loro conferito mandato, provvedendovi entro e non oltre 9 mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati riscossi i proventi dei diritti;
   c) prevedere che gli organismi di gestione collettiva ripartiscono gli importi dovuti ai titolari dei diritti su base analitica ovvero sulla base delle singole utilizzazioni delle opere;
   d) stabilire un obbligo legale per gli utilizzatori di fornire agli organismi di gestione collettiva un report di utilizzo accurato e tempestivo e con format condiviso, nonché le informazioni relative a tutti i fonogrammi utilizzati; in caso di violazione di siffatto obbligo, prevedere delle conseguenti sanzioni amministrative;
   e) al fine di eliminare il fenomeno del contenzioso tra le parti, organizzare sistemi efficienti di risoluzione delle controversie con l'obiettivo di risolvere le eventuali controversie commerciali tra gli organismi di gestione collettiva e gli utilizzatori in ordine alle condizioni di licenza o alle violazione dei contratti;
   f) in linea con le esigenze rappresentate dal mercato e con la ratio del dispositivo comunitario, rivedere integralmente i requisiti minimi necessari per le imprese che intendono svolgere attività di amministrazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi, abrogando il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2012, recante individuazione, nell'interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni.
14. 021. Rampi, Bonaccorsi, Bonomo, Dallai.

  Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione Pag. 221di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno).

  1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno, il Governo è tenuto a seguire, oltre le procedure, i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:
   a) prevedere la possibilità di istituire nuovi organismi di gestione collettiva;
   b) abrogare espressamente le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con il principio della libera concorrenza in conformità con i principi stabiliti dalla direttiva.
14. 013. Battelli, Gallo.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Delega al governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva 2014/45/CE, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2014/145/CE, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere misure volte ad assicurare standard elevati dei controlli tecnici periodici e a rafforzare il sistema di garanzia di qualità, anche mediante l'istituzione di un ente terzo cui affidare compiti di controllo sulla regolarità delle operazioni di revisione, quale organismo di supervisione dei centri di controllo, di cui all'articolo 14 della direttiva 2014/45/CE;
   b) prevedere misure volte a rafforzare il livello di imparzialità, obiettività e indipendenza del sistema dei controlli, anche in relazione all'attività degli ispettori, in modo da assicurare che siano esenti da conflitti di interesse, in attuazione del Considerando 34 e dell'articolo 13 della direttiva 2014/45/CE;
   c) prevedere misure incentivanti in favore dei centri che operano in regime di autorizzazione per l'impiego di personale qualificato e periodicamente aggiornato, per l'innovazione di attrezzature e tecnologie conformi alla normativa di settore, al fine di garantire elevati standard qualitativi per la sicurezza stradale e una più efficace prevenzione delle frodi.
14. 015. Scuvera, Berlinghieri, Albini, Battaglia, Bergonzi, Bossa, Camani, Giulietti, Iacono, Manfredi, Portas, Schirò, Ventricelli.

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Delega al governo per un integrale adeguamento della normativa nazionale alla disciplina europea di cui alla direttiva 2006/123/CE – «c.d. direttiva servizi e alla direttiva 2005/36/CE e successive modificazioni, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali)
.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a realizzare una completa e corretta attuazione della disciplina europea in materia di accesso all'esercizio delle professioni regolamentate, con particolare riferimento all'ordinamento professionale dei periti industriali e dei periti industriali Pag. 222laureati, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) al fine di garantire il principio di parità di trattamento e di libertà di circolazione dei professionisti nello spazio europeo, apportare modifiche alla disciplina nazionale e ai regolamenti professionali, anche con riguardo alle legislazioni speciali in materia di accesso per l'esercizio della professione di perito industriale, volte a stabilire l'accesso alla professione di perito industriale per coloro che posseggono un titolo di studio formativo post-secondario di durata triennale, acquisito presso l'università o altro istituto dello stesso livello di formazione;
   b) a prevedere, nell'ambito della definizione del regime transitorio, la validità ed efficacia dei titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della suddetta libera professione, compresi i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati, per un periodo di cinque anni, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione del presente articolo.
14. 016. Giacobbe, Berlinghieri.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Delega al governo per un integrale adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di cui alla direttiva IVA 2006/112. CE e successive modificazioni, relativamente ai servizi di trasporto passeggeri nell'ambito del territorio comunitario)
.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni volte a realizzare una completa e migliore attuazione della disciplina europea in materia di imposta sul valore aggiunto (Iva) applicata ai trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, mediante specifiche modalità esecutive atte ad assicurare l'obbligatorietà fiscale vigente e la dichiarazione dei servizi svolti, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione dell'obbligatorietà di registrazione e dichiarazione IVA anche per le compagnie straniere di trasporto persone che effettuano viaggi nel territorio dello Stato;
   b) previsione di tempi certi per la presentazione della dichiarazione Iva trimestrale o annuale rispettivamente in relazione all'importo da versare superiore o inferiore ad una determinata soglia;
   c) definizione dell'importo della sanzione pecuniaria da irrogare alla compagnia di trasporto qualora il vettore, a seguito di un controllo stradale, non risultasse in regola con la registrazione.
14. 014. Lattuca, Lodolini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Delega al governo per adeguare la legge 2 febbraio 1990, n. 17, alla disciplina europea di cui alla direttiva 2006/123/CE e alla direttiva 2013/5/UE)
.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni volte a modificare la legge 2 febbraio 1990, n. 17, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) garantire che le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, siano applicate a tutti coloro che siano in possesso del titolo previsto dall'articolo 55, commi 1 e 2 lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328;Pag. 223
   b) garantire che le disposizioni entrino in vigore al termine di una fase transitoria, di cinque anni dalla data di pubblicazione della presente legge, nella quale sia conservata l'efficacia ad ogni effetto di legge, dei periodi di praticantato, dei titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione; nonché dei provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni previgenti.
14. 017. Palladino.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi esistenti)
.

  1. Al fine di meglio attuare la normativa nazionale alle disposizioni della Raccomandazione del Consiglio del 22 dicembre 1986 per la protezione antincendio degli alberghi esistenti, il Governo, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di categoria interessate, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione della disciplina in materia di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico - alberghiere con oltre venticinque posti letto, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) fissare i requisiti minimi di sicurezza antincendio per l'esercizio delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003, da realizzare nei termini di due anni dall'adozione del decreto legislativo medesimo, tenuto conto del livello di rischio effettivo, e consistenti in:
    1. adeguamento di aree e di impianti a rischio specifico;
    2. adeguamento degli impianti di sicurezza relativi all'illuminazione delle vie di esodo per garantirne la visibilità in caso di emergenza;
    3. installazione di impianti fissi idrici antincendio, ai sensi del decreto ministeriale 6 ottobre 2003;
    4. adeguamento della reazione al fuoco dei materiali e dei rivestimenti presenti lungo le vie di esodo;
    5. sostituzione di mobili imbottiti e materassi con altri a basso grado di reazione al fuoco (classe 1 IM);
    6. installazione e adeguamento della segnaletica di sicurezza;
    7. attuazione delle disposizioni di gestione della sicurezza.
   b) individuare eventuali interventi costituivi, di pari efficacia in termini di sicurezza, a compensazione di quelle misure indicate nella precedente lettera che non sia possibile attuare a seguito di verifiche da parte di tecnici abilitati;
   c) limitare l'applicazione integrale degli interventi, che comportino opere edili e strutturali, di cui al decreto dei Ministro dell'interno e aprile 1994, integrato dal decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2003 al momento dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione o ampliamento della struttura turistico-alberghiera.

  2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, è trasmesso alla Camera dei deputati e Senato della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni, dalla data di trasmissione i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il Pag. 224decreto legislativo può essere comunque adottato.
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 e 2, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo».
14. 027. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Separazione dei modelli bancari)
.

  1. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;
   b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;
   c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;
   d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;
   e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

  3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari disponibili a legislazione vigente.»
14. 028. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

Pag. 225

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Divieto di partecipazione a gare d'appalto pubbliche ai soggetti che esercitano attività di speculazione ad elevata rischiosità).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze e il Ministro degli interni, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la definizione di un esplicito obbligo di esclusione da tutte le procedure di gara d'appalto aventi ad oggetto l'affidamento di servizi bancari e finanziari, bandite da tutti gli enti centrali e territoriali della pubblica amministrazione, di tutti soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità.
  2. I regolamenti di cui al comma 1 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
    1. Definire le attività di speculazione finanziaria ad alto rischio in base a criteri di utilizzo, da parte dei soggetti bancari e finanziari di cui al comma 1, di un elevato grado di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici che espongono il patrimonio di base a rischio di default con conseguente necessità di ricapitalizzazione;
    2. Definire l'indice massimo di leva finanziaria, in bilancio e fuori bilancio, accumulabile dai soggetti bancari e finanziari che esercitano attività di speculazione oltre il quale i soggetti bancari e finanziari sono esclusi dalla partecipazione a bandi di gare d'appalto ai sensi delle finalità di cui al presente articolo;
    3. L'indice massimo di leva finanziaria di cui al punto precedente deve rispondere a requisiti di trasparenza e sicurezza al fine di assicurare un'adeguata copertura delle fonti di leva finanziaria sia in bilancio sia fuori bilancio;
    4. Definire i titoli tossici come qualsiasi cartolarizzazione non trasparente e di incerta valutazione tale da poter esporre il patrimonio di base dei soggetti bancari e finanziari a rischio ricapitalizzazione;
    5. Prevedere l'obbligo di consultazione, da parte degli enti della Pubblica Amministrazione di cui al comma 1, ai fini dell'accesso alle procedure delle gare d'appalto del presente articolo, dell'elenco dei soggetti bancari e finanziari compilato e aggiornato annualmente dalla Commissione nazionale per le società e la borsa secondo le posizioni di cui ai commi seguenti.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa, emana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui ai successivi punti, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recanti norme per la compilazione, ad opera della Commissione nazionale per le società e la borsa, sentita la Banca d'Italia, di un elenco di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale.
  4. I regolamenti di cui al comma 3 si informano ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
    1. L'elenco di cui al comma 3 deve recare notizie riguardanti le attività di speculazione di tutti i soggetti bancari e finanziari che operano su tutto il territorio nazionale al fine di segnalare, in maniera certa ed inequivocabile, quali, tra i suddetti soggetti bancari e finanziari del presente articolo, esercitano attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità;
    2. L'attività di speculazione finanziaria ad elevata rischiosità è definita in Pag. 226base ai parametri di indice massimo di leva finanziaria e di emanazione di titoli tossici come definiti nel comma 2 del presente articolo;
    3. L'elenco di cui al punto precedente, pubblicato ogni anno con carattere di ufficialità sul sito istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa, deve essere aggiornato con scadenza annuale al fine di verificare quali, tra i soggetti bancari e finanziari, possono accedere alle gare d'appalto del presente articolo.

  5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione.
  6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla sua attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziari e disponibili a legislazione vigente.».
14. 029. Gianluca Pini, Bossi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Nelle more della definizione del caso da parte della Corte di Giustizia europea relativamente alla corretta interpretazione della normativa europea in materia di concessioni demaniali marittime e al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile, conformemente ai principi comunitari, che consenta lo sviluppo e rinnovazione dell'impresa turistico-ricreativa, il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino la legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a. Prevedere che il termine di durata delle concessioni di beni demaniali marittime in essere alla data del 31 dicembre 2015 sia prorogato al 31 dicembre 2025;
    b. stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti;
    c. prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti;
    d. individuare modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni tra comuni, province e regioni;
    e. fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo delle aree del demanio marittimo;
    f. individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;
    g. prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione;
    h. stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;Pag. 227
    i. prevedere criteri per i quali allo scadere della proroga venga riconosciuto al concessionario uscente il diritto di prelazione legale al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati;
    j. prevedere criteri che al concessionario non optante, di cui alla lettera i), allo scadere della proroga legale, sia riconosciuto un indennizzo riguardante tutti per gli investimenti realizzati per la costruzione dei manufatti legittimamente esistenti e tutti i valori materiali e immateriali commerciali conseguiti, nelle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, finalizzate a garantire che il concessionario uscente al momento del rilascio sia nel possesso della somma dei valori sopra descritti;
    k. prevedere criteri per i quali, al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari, tutelare la concorrenza ed elevare la qualità dell'offerta turistico ricreativa, le attività siano soggette ai medesimi orari di esercizio previsti per le attività uguali o analoghe e per quelle accessorie nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico;
    l. prevedere criteri per i quali le attività di intrattenimento musicale e danzante ivi previste non siano soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni se non per gravi, comprovati e riconosciuti motivi di sicurezza e di ordine pubblico;
    m. prevedere criteri per i quali gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447 con riferimento agli impianti utilizzati per tali eventi e non possono essere considerati le emissioni provenienti dall'indotto.

  2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia nonché per quelle relative ai profili finanziari da esprimere entro 60 giorni dalla trasmissione.
  3. La disposizione di cui al presente articolo si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione del perfezionamento, con esito positivo, della procedura di notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, di cui è data notizia mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
  4. Dall'attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. L'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 è abrogato.
14. 030. Gianluca Pini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 1, e dell'articolo 30, comma 2, lettera c) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il Governo è autorizzato a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.
14. 033. Il Governo.

Pag. 228

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/675/GAI relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale (Atto n. 261).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008 relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale;
   rilevato che l'Atto in esame è adottato in conformità ai criteri di cui agli articoli 1 e 21 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014;
   evidenziato che l'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto disciplina la rilevanza delle decisioni di condanna, stabilendo che «Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorità giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità o la professionalità nel reato o la tendenza a delinquere»; il comma 2 del medesimo articolo precisa che tali condanne «hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena»;
   ritenuto che tale ultima disposizione debba essere interpretata in senso conforme a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, della decisione quadro 2008/675/GAI, che prevede che «le precedenti decisioni di condanna pronunciate in un altro Stato membro nei confronti della stessa persona per fatti diversi (...) siano prese in considerazione nella misura in cui sono a loro volta prese in considerazione precedenti condanne nazionali, e che sono attribuiti ad esse effetti giuridici equivalenti a quelli derivanti da precedenti condanne nazionali conformemente al diritto nazionale»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.