CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 marzo 2016
614.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (II e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO

Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. C. 3139, approvata dal Senato, e abb.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Finalità).

  1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e repressivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori e dei giovani adulti coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.
  2. Ai fini della presente legge si definiscono atti di cyberbullismo quelli che integrano le condotte elencate all'articolo 1-bis.
  3. Ai fini della presente legge per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Art. 1-bis.
(Introduzione del reato di atti persecutori commessi mediante strumenti informatici o telematici).

  1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale, aggiungere il seguente:
  «Art. 612-ter.(Atti persecutori commessi mediante strumenti informatici o telematici). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, compie atti persecutori informatici o telematici cagionando ad altri un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ingenerando in altri un fondato timore per la propria incolumità, ovvero costringendo la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
  Sono considerati atti persecutori informatici o telematici:
   1) la pubblicazione di messaggi su forum o nei blog in qualunque forma resi disponibili alla consultazione sulla rete pubblica internet, comprese le bacheche personali sulle piattaforme sociali ed i relativi commenti che incitano risposte violente e/o diffamatorie;
   2) la spedizione reiterata di messaggi via e-mail, con messaggistica istantanea o sui social network idonei a offendere l'onore e il decoro del destinatario;
   3) l'assunzione di identità altrui o pseudonimi finalizzata all'invio di messaggi o alla pubblicazione di contenuti idonei a offenderne la reputazione;
   4) la pubblicazione e diffusione di informazioni private o lesive della reputazione di un'altra persona;
   5) la messa in atto di condotte mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di connessione, finalizzate a carpire la fiducia di un soggetto per acquisirne informazioni private, attraverso artifici, raggiri, lusinghe o minacce, nonché la pubblicazione, condivisione o diffusione delle informazioni in tal modo acquisite;Pag. 5
   6) l'esclusione deliberata di un soggetto da una comunità virtuale per ragioni di discriminazione fondata su orientamenti sessuali, di razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e/o sociali;
   7) esclusione deliberata di un soggetto da una comunità virtuale al fine di provocare un sentimento di emarginazione;
   8) le molestie e minacce a un soggetto con modalità idonee a determinare nello stesso paura, ansia, timori o grave turbamento;
   9) la video ripresa e la diffusione, attraverso la rete informatica o telematica, delle condotte indicate nel presente articolo, nonché delle condotte previste dall'articolo 612-bis.

  La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
  Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio».

Art. 1-ter.
(Misure rieducative per il minore degli anni quattordici).

  1. Se i fatti di cui all'articolo 1-bis sono commessi da un minore degli anni quattordici, il dirigente scolastico, che venga a conoscenza della commissione dei fatti all'interno di strutture scolastiche durante l'orario scolastico o che coinvolgono studenti dell'istituto, informa gli esercenti la responsabilità genitoriale dei soggetti coinvolti, convoca una riunione con i soggetti coinvolti, gli esercenti la responsabilità genitoriale e uno psicologo della struttura pubblica territoriale, al fine di predisporre per l'autore delle condotte un programma educativo obbligatorio specifico da svolgere oltre l'orario scolastico, secondo le modalità ritenute più idonee a impedire la reiterazione delle condotte medesime e ad attuare un percorso di tutela e adeguata assistenza e riparazione dei danni, anche psicologici, subiti dalla vittima.

Art. 1-quater.
(Abrogazioni).

  1. Al comma 2 dell'articolo 612-bis del codice penale sono soppresse le seguenti parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici».
1. 1. Brambilla.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. La presente legge si pone l'obbiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, con particolare riguardo a una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime che in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni a carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni.
1. 4. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 1, dopo le parole: contrastare il fenomeno del aggiungere le seguenti: bullismo e del; aggiungere, in fine, le seguenti parole: privilegiando azioni a carattere formativo, preventivo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: prevenzione del aggiungere le seguenti: bullismo e del;Pag. 6
   all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: prevenzione del fenomeno del aggiungere le seguenti: bullismo e del;
   all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: contrasto del fenomeno del aggiungere le seguenti: bullismo e del.
1. 13. Marazziti.

  Al comma 1, dopo le parole: con azioni a carattere preventivo aggiungere le seguenti:, formativo ed educativo,.
1. 2. Palmieri.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intende l'aggressione e la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime percepite come più vulnerabili, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, timore, o di isolamento ed emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico, le condizioni personali e sociali della vittima.
  2-bis. Ai fini della presente legge, con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di social network o altre piattaforme telematiche. Per cyberbullismo si intendono inoltre la realizzazione, la pubblicazione e la diffusione online di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali effettuate allo scopo di offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di persona operate mediante mezzi informatici e rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, nonché pubblicare informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima.
1. 3. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai fini della presente legge, per bullismo si intendono fatti, atti e comportamenti agiti da minorenni nei confronti di altri minorenni che, anche se non costituiscono reato, offendono la dignità di questi ultimi vessandoli e ponendoli in una situazione di marginalizzazione, dileggio e ridicolizzazione sociale. Per cyberbullismo si intendono gli stessi atti e comportamenti agiti con strumenti telematici o informatici.
1. 14. Marazziti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque registrazione, utilizzo o diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto un minore, o uno o più componenti della sua famiglia che, per la loro natura, comportino ingiuria, minaccia, molestia, o lesione della reputazione in danno del minore o la sua messa in ridicolo.
1. 5. Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Monchiero.

  Al comma 2, dopo la parola: molestia, inserire le seguenti: istigazione al suicidio e all'autolesionismo,.
1. 6. Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

Pag. 7

  Al comma 2, dopo la parola: diffamazione, inserire le seguenti: incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso ed etnico e violazione della dignità umana,.
1. 7. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

  Al comma 2, sostituire le parole:, nonché la diffusione di contenuti online con le seguenti: o mediante sistemi informatici, nonché la pubblicazione e diffusione su internet di materiale audiovisivo riservato attraverso e-mail, messaggi istantanei, chat-rooms, blog o forum,.
1. 8. Lorefice, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Businarolo.

  Al comma 2, dopo le parole: un attacco dannoso inserire le seguenti: l'istigazione al suicidio o all'autolesionismo.
1. 9. Iori, Amoddio, Ascani, D'Ottavio, Bonaccorsi.

  Sopprimere il comma 3.
1. 10. Colonnese, Agostinelli, Businarolo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  «3. Per le segnalazioni e per le violazioni commesse ai fini della presente legge, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette a rimuovere i contenuti segnalati, attivando le misure idonee all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. A tal fine i prestatori di servizi della società d'informazione predispongono idonee procedure di segnalazione.».
1. 11. Di Vita, Agostinelli, Baroni, Businarolo, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero.

  Al comma 3, sostituire le parole: gestore del sito internet con le seguenti: operatore internet; sopprimere le parole da: che, sulla rete internet fino alla fine del comma.
1. 12. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Reclami).

  1. Il minore nonché il titolare della responsabilità genitoriale hanno facoltà di reclamo all'AGCOM per l'attuazione dei provvedimenti previsti dal codice di cui all'articolo 3-bis, comma 5. La AGCOM procederà secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”.
  2. Si applicano gli articoli 8, 11 e 12 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”.
2. 1. Santerini.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore con le seguenti: Ciascun minorenne ultraquattordicenne, nonché i maggiorenni sino al compimento del ventunesimo anno di età, nonché ciascun Pag. 8genitore o soggetto esercente la responsabilità del minorenne anche infraquattordicenne, e sostituire le parole: può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet una istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet con le seguenti: può inoltrare immediatamente una istanza al titolare del trattamento o al gestore del sito internet, nonché al Garante per la protezione dei dati personali.
2. 24. Marazziti.

  Al camma 1, sostituire le parole: Ciascun minore ultraquattordicenne con le seguenti: Ciascuno, anche minore ultraquattordicenne e, dopo le parole: al gestore del sito internet inserire le seguenti:, nonché al Garante per la protezione dei dati personali,.
2. 2. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

  Al comma 1, dopo le parole: Ciascun minore ultraquattordicenne, inserire le seguenti: ciascun giovane adulto.
2. 3. Brambilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: responsabilità del con le seguenti: responsabilità su un.
2. 4. Mantero, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Businarolo, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice.

  Al comma 1, sostituire le parole: che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge con le seguenti: o chiunque abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Istanza a tutela della dignità delle persone offese.
2. 5. Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Piazzoni, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 1, dopo le parole: che abbia subito inserire le seguenti: o abbia commesso.
2. 6. Silvia Giordano, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Al comma 1 sopprimere le parole: al titolare del trattamento o.
2. 7. Piazzoni, Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 1, sostituire le parole: al gestore del sito internet con le seguenti: l'operatore internet.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: il gestore del sito internet con le seguenti: l'operatore internet.
2. 8. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

  Al comma 1, dopo le parole: del sito internet inserire le seguenti: del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica.
2. 9. Grillo, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Al comma 1, sostituire le parole: o il blocco con le seguenti: , il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonché.
2. 10. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Amoddio.

Pag. 9

  Al comma 1, sostituire le parole: di qualsiasi altro dato del minore, diffuso nella rete internet con le seguenti: dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: di qualsiasi dato personale del minore con le seguenti: dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge.
2. 11. Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: qualsiasi altro dato personale del minore con le seguenti: qualsiasi contenuto e di qualsiasi dato personale del minore.
2. 12. Mazziotti Di Celso, Dambruoso, Monchiero.

  Al comma 1, sostituire le parole: nella rete internet con le seguenti: nel medesimo sito internet.
2. 13. Ascani.

  Al comma 1, dopo le parole: nella rete internet aggiungere le seguenti: nei social media, nella messaggistica istantanea o tramite qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica,.
2. 14. Baroni, Agostinelli, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Il titolare del trattamento o il gestore di cui al comma 1 trasmette, senza indugio, al minore nonché al genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui all'articolo 1 comma 2, l'istanza effettuata dall'autore degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge nonché l'avvenuto oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale che lo riguardi.
2. 15. Lorefice, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Businarolo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sul l'intervento del titolare del trattamento e del gestore del sito internet e, se il responsabile non provvede all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 12 ore successive, vi provvede direttamente.
2. 25. Marazziti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente;
  2. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore, nonché chiunque abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge può inoltrare contestualmente all'istanza di cui al comma i analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Qualora, trascorse 24 ore dalla presentazione dell'istanza, il gestore del sito non abbia ancora provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco dei contenuti segnalati, il Garante vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. 16. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

Pag. 10

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del titolare del trattamento e del gestore del sito e, se il responsabile non provvederà all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 48 ore successive, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. 17. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

  Al comma 2, sostituire le parole: o al blocco di qualsiasi dato personale del minore con le seguenti:, al blocco delle comunicazioni o di qualsiasi dato personale del minore.
2. 18. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

  Al comma 2, sostituire le parole: qualsiasi dato personale del minore con le seguenti: gli specifici contenuti riferibili alle condotte di cyberbullismo.
2. 19. Ascani.

  Al comma 2, dopo le parole: del sito internet, inserire le seguenti: del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi servizio di comunicazione e trasmissione elettronica.
2. 20. Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Al comma 2, dopo le parole: Garante per la protezione dei dati personali inserire le seguenti: ovvero all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e sostituire le parole: la quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 con le seguenti: le quali, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvedono, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70.
2. 21. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Amoddio.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet di cui all'articolo 1, comma 3, devono dotarsi di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati sulla pagina iniziale degli stessi siti.
2. 22. Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente;
  3. Per le segnalazioni e per le violazioni commesse ai fini della presente legge, i prestatori di servizi della società dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettività alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette a rimuovere i contenuti segnalati, attivando le misure idonee all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate. A tal fine i prestatori di servizi della società d'informazione predispongono idonee procedure di segnalazione.
2. 23. Baroni, Agostinelli, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

Pag. 11

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 61, primo comma, dopo il punto numero 11-ter) del codice penale, è inserito il seguente:
  11-ter.1.) l'aver commesso il fatto in danno di minore allo scopo di esercitare una prevaricazione sul medesimo, di vessarlo o di porlo in una condizione di emarginazione da un gruppo di persone.
2. 01. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 240, secondo comma, numero 1) del codice penale, dopo le parole: «utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «612-ter,».
2. 02. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Introduzione del delitto di bullismo informatico).

  1. Dopo l'articolo 612-bis, del codice penale inserire il seguente Art. 612-ter – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, utilizzando strumenti informatici o telematici:
   a) sostituisce illegittimamente la propria all'altrui persona inviando messaggi o pubblicando testi al fine di danneggiare la vittima;
   b) carpisce la fiducia di un soggetto attraverso artifici, raggiri, lusinghe o minacce mediante l'utilizzo della rete informatica o telematica, al fine di acquisire, pubblicare, condividere con altri ovvero diffondere i dati sensibili e le informazioni in tale modo acquisiti;
   c) realizza, pubblica, divulga ovvero diffonde attraverso la rete informatica o telematica documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza, di minacce o di atti persecutori.

  2. La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  3. Il delitto è procedibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si precede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è consumato da soggetto già ammonito, ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.
2. 03. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: per la prevenzione e il contrasto aggiungere le seguenti: del bullismo e.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole: per il contrasto e la prevenzione aggiungere le seguenti: del bullismo e.;
   al comma 4, dopo le parole: e di prevenzione del fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e.
*3. 1. Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

Pag. 12

  Al comma 1, dopo le parole: per la prevenzione e il contrasto aggiungere le seguenti: del bullismo e.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole: per il contrasto e la prevenzione aggiungere le seguenti: del bullismo e.;
   al comma 4, dopo le parole: e di prevenzione del fenomeno aggiungere le seguenti: del bullismo e.
*3. 2. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

  Al comma 1, sostituire le parole: Ministero della giustizia con le seguenti: Dipartimento di giustizia minorile del Ministero della giustizia.
3. 3. Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro, Gregori.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministero della giustizia aggiungere le seguenti: – Dipartimento della giustizia minorile e di comunità.
3. 4. Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Paola Boldrini, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Murer.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministero della giustizia, aggiungere le seguenti: dell'Associazione nazionale magistrati minorenni e della famiglia (ANMMF),.
3. 5. Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro, Gregori.

  Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
   a) sopprimere le parole: del Ministero dello sviluppo economico;
   b) sopprimere le parole: dell'Associazione dei Comuni italiani (ANCI);
   c) sopprimere le parole da: nonché una rappresentanza fino a: bullismo.
3. 6. Piccione.

  Al comma 1, dopo le parole: del Garante per la protezione dei dati personali inserire le seguenti:, dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia.
3. 7. Baroni, Agostinelli, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Al comma 1, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: e una rappresentanza degli insegnanti e un’équipe di assistenti sociali e psicologi.
3. 8. Silvia Giordano, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, nonché realizza un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno.
3. 9. Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Paola Bragantini, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

  Sopprimere il comma 3.
3. 10. Santerini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: autoregolamentazione, con la seguente: regolamentazione.
3. 11. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

Pag. 13

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: rivolto agli operatori che forniscono servizi di social networking e agli altri con le seguenti: a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri.
3. 12. Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, inserire le seguenti: e di identificare sistemi di sicurezza e protezione di default, adattati sulla base dell'età dell'utente.
3. 13. Lorefice, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Businarolo.

  Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: tavolo tecnico.
3. 14. Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Giuditta Pini, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 4, dopo le parole: stabilisce, altresì, aggiungere le seguenti: anche mediante il coinvolgimento dei servizi socio-educativi territoriali, delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge,.
3. 15. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 4, dopo le parole: le iniziative di informazione inserire le seguenti:, di sensibilizzazione.
3. 16. Silvia Giordano, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole.
3. 17. Iori, Amoddio, Ascani, D'Ottavio, Bonaccorsi.

  Al comma 4, aggiungere in fine, seguenti parole: ed è trasmesso alle Commissioni competenti di Camera e Senato.
3. 18. Mantero, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Businarolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Nell'ambito del Piano di azione di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo.
3. 19. Palmieri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Il piano di cui al comma 2 definisce una strategia comunicativa affinché nell'ambito dei compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la società RAI Radiotelevisione italiana Spa assicuri un numero adeguato di ore d'informazione per sensibilizzare i giovani e le famiglie ad adottare comportamenti e misure volte ad un utilizzo consapevole della rete internet e dei social network nonché messaggi volti Pag. 14a sollecitare un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educhi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva.
3. 20. Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente;

Art. 3-bis.
(Commissione di esperti e Codice di autoregolamentazione).

  1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una commissione di esperti, in numero non superiore a dodici, dotati di specifiche competenze in materia di minori, di comunicazioni sociali telematiche, di sociologia, di pedagogia e di psicologia, scelti e nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri in base a terne di nominativi proposte dai Ministri dell'istruzione dell'università e della ricerca, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali e della salute, nonché dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), dal Garante per la protezione dei dati personali, dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e dalle associazioni di studenti e di famiglie più rappresentative a livello nazionale.
  2. La commissione di esperti, nominata entrò sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è insediata e inizia i propri lavori entro i trenta giorni successivi. I membri di essa eleggono tra loro un presidente. I compiti di segreteria sono assicurati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  3. I membri della commissione di esperti non hanno diritto ad alcuna indennità. È previsto il rimborso delle spese di viaggio documentate.
  4. Alla commissione di esperti sono attribuiti, in particolare i seguenti compiti: studio del cyberbullismo in ambito nazionale europeo ed extra-europeo; proposta di strumenti legislativi, amministrativi e di altro tipo, adatti a prevenire e a contrastare il cyberbullismo e a riparare i danni da esso causati ai minori; studio di metodi e predisposizione di procedure per l'immediata cancellazione da tutte le piattaforme di contenuti comunicativi non consentiti dall'interessato, potenzialmente lesivi della dignità, della libertà, dell'integrità, della riservatezza o di altri diritti e legittimi interessi di uno o più minori; promozione di programmi, anche didattici, aventi l'obiettivo di educare i minori all'uso corretto dei mesi di comunicazione sociale telematica e di diffondere una migliore coscienza del problema da parte degli educatori e, primariamente, dei genitori.
  5. La commissione di esperti redige, entro sei mesi dal suo insediamento, previa audizione dei gestori e degli operatori di reti e di servizi telematici, una proposta di codice di autoregolamentazione recante norme per contrastare il cyberbullismo, anche mediante i mezzi informatici di cui tali gestori e operatori dispongono direttamente. Il codice, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è applicato dall'AGCOM nell'ambito delle proprie competenze.
3. 01. Santerini.

ART. 4.

  Sopprimere i commi 1 e 2.
4. 1. Santerini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento Pag. 15Giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole, nonché provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
4. 2. Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 1, dopo le parole: e della ricerca inserire le seguenti:, di concerto con i Ministeri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: diretto con la seguente: coordinato.
4. 31. Marazziti.

  Al comma 1, dopo le parole: e della ricerca inserire le seguenti: di concerto con i Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali; dopo la parola: contrasto inserire le seguenti: del bullismo e.
4. 3. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori, Amoddio.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti:, di concerto con i Ministeri dell'interno e della salute.
4. 4. Burtone, Patriarca.

  Al comma 1, dopo le parole: per la prevenzione e il contrasto aggiungere le seguenti: del bullismo e.

  Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: nella prevenzione e nel contrasto aggiungere le seguenti: del bullismo e; al comma 3, dopo le parole: di contrasto aggiungere le seguenti: al bullismo e.
4. 5. Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 1, dopo le parole: contrasto del cyberbullismo nelle scuole aggiungere le seguenti: anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale.
4. 6. Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, nomina, fra i docenti, un referente per il contrasto del bullismo e del bullismo informatico, indicato dal collegio dei docenti, con il compito di monitoraggio dei comportamenti che configurano mancanze disciplinari di particolare gravità aventi carattere di bullismo e cyberbullismo, al fine di adottare adeguate misure di coordinamento, intervento, e contrasto del bullismo e del cyberbullismo, attivando le conseguenti sanzioni in base a quanto previsto dal regolamento scolastico.
  2-bis Le attività di cui al comma 1 prevedono, anche con il supporto della Polizia postale e delle comunicazioni, di esperti pedagogisti e psicologi, l'attivazione di momenti formativi per i genitori e il personale scolastico al fine di fornire sostegno alle vittime e di promuovere una reale consapevolezza delle proprie azioni negli autori di comportamenti di bullismo e cyberbullismo, adottando soluzioni che si configurino come momenti di accesso alla giustizia, di partecipazione e di responsabilizzazione.
4. 7. Iori, D'Ottavio, Bonaccorsi.

Pag. 16

  Al comma 2, dopo le parole: Le linee di orientamento di cui al comma 1 inserire le seguenti: , conformemente a quanto previsto alla lettera l) comma 7 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015 n. 107,.
*4. 8. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 2, dopo le parole: Le linee di orientamento di cui al comma 1 inserire le seguenti: , conformemente a quanto previsto alla lettera l) comma 7 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015 n. 107,.
*4. 9. Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 2 sostituire le parole da: la formazione del personale fino a: nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole con le seguenti: l'individuazione e la formazione di una referente per ciascuna istituzione scolastica.
4. 10. Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 2, sostituire le parole: prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente con le seguenti: in modo da garantire l'acquisizione di specifiche competenze teoriche e pratiche idonee a individuare, prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
4. 11. Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 2, dopo le parole: di un proprio referente; aggiungere le seguenti: l'individuazione presso ciascuna scuola, quali figure di riferimento, di un docente con il coinvolgimento di studenti.
4. 12. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Gregori.

  Al comma 2, sostituire le parole da: la promozione di un ruolo attivo fino a: cyberbullismo nelle scuole con le seguenti: al fine di garantire l'acquisizione di competenze teoriche e pratiche idonee a prevenire e a contrastare il bullismo ed il bullismo informatico, nonché a fornire sostegno alle vittime; la promozione di un ruolo attivo degli studenti, ed ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'Istituto in peer education, nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole; l'individuazione presso ciascuna scuola di un docente e di un gruppo di studenti, quali figure di riferimento; la previsione presso ciascuna scuola dell'indicazione della mappa della rete locale contenente i riferimenti e i recapiti delle risorse territoriali; la previsione di una formazione «integrata» destinata a tutti i soggetti della rete in modalità congiunta.
4. 32. Marazziti.

  Al comma 2, dopo le parole: dei minori coinvolti inserire le seguenti: e di attività di peer education.
4. 13. Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 2, dopo le parole: dei minori coinvolti; inserire le seguenti: l'integrazione dell'offerta formativa che includa l'etica digitale, la cultura dell'inclusione e il rispetto delle differenze.
4. 14. Mantero, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Businarolo.

Pag. 17

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
4. 15. Colonnese, Agostinelli, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo come definiti dalla presente legge informa senza indugio le famiglie degli studenti coinvolti o chi esercita la responsabilità genitoriale. Valutate la gravità della condotta, il dirigente scolastico convoca una riunione con i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e altre figure professionali, quali educatori o psicologi con competenze specifiche, al fine di predisporre percorsi personalizzati, anche con il coinvolgimento dei servizi sociali del territorio, per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo dell'autore di tali condotte.
4. 16. Piccione, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
4. 17. Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 3, dopo le parole: Amministrazione della giustizia, inserire le seguenti: aziende sanitarie locali,.
4. 18. Di Vita, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Al comma 3, sostituire le parole da: di soggetti privati fino alla fine del comma, con le seguenti: di ogni altra istituzione competente, ente o associazione operante a livello nazionale, o territoriale nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.
4. 33. Marazziti.

  Al comma 4, premettere le seguenti parole: Conformemente a quanto previsto alla lettera h), comma 7, dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015, n. 107,.
*4. 19. Giuditta Pini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Piazzoni, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 4, premettere le seguenti parole: Conformemente a quanto previsto alla lettera h), comma 7, dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015, n. 107,.
*4. 20. Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blazina, Carocci, Coccia, Crimi, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
4. 21. Grillo, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Businarolo.

Pag. 18

  Al comma 4, dopo la parola: promuovono inserire le seguenti: ogni misura utile per.
4. 22. Grillo, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Al comma 4, dopo le parole: promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet inserire le seguenti: e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche,.
4. 23. Iori, Amoddio, Ascani, D'Ottavio, Bonaccorsi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: o programmi elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze di polizia, associazioni ed enti.
4. 24. Iori, Amoddio, Ascani, D'Ottavio, Bonaccorsi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  5. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, di atti di bullismo o di cyberbullismo, di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, informa i genitori dei soggetti coinvolti ovvero chi esercita la responsabilità genitoriale. Laddove ravveda profili strettamente di competenza della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni il dirigente provvede ad informarla.
  6. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta di bullismo o di cyberbullismo, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, con il referente scolastico, di cui all'articolo 4, comma 2, al fine di predisporre percorsi anche individualizzati di formazione alla responsabilità sociale.
  7. Per l'assistenza alle vittime di bullismo e di cyberbullismo sono predisposti progetti personalizzati di sostegno e recupero a cura dei servizi del territorio e della ASL di competenza.
4. 30. Giuliani, Ferranti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, di atti di bullismo o di bullismo informatico di cui all'articolo 1 informa senza indugio i genitori (o chi ne fa le veci) dei minorenni coinvolti. Il dirigente scolastico provvederà altresì ad informare senza indugio il Pubblico Ministero minorile per quanto di competenza. Se i comportamenti agiti non configurano reato ma siano rivelatori di stato di disagio, sarà il Pubblico Ministero minorile a richiedere l'apertura di un procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 25 e seguenti del regio decreto 1404 del 1934 al Tribunale per i minorenni nel quale saranno formulati programmi personalizzati per l'autore.
  6. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta di bullismo o di bullismo informatico, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, con il referente per la prevenzione del bullismo di cui all'articolo 5 e con le altre figure professionali (quali pedagogisti, psicologi o giuristi con competenze specifiche) al fine di predisporre percorsi anche individualizzati di formazione alla responsabilità sociale.
  7. Per l'assistenza alle vittime di bullismo anche informatico, sono predisposti progetti personalizzati di sostegno e recupero a cura dei servizi del territorio e della ASL di competenza.
4. 35. Marazziti.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  5. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, e in conformità alla legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 7, lettera l), provvede ad attivare forme di prevenzione del bullismo anche informatico, a informare e educare gli Pag. 19studenti circa il corretto e sicuro utilizzo della rete internet, avvalendosi in particolare del supporto fornito dalla Polizia postale e delle comunicazioni, anche al fine di informare i minorenni e le famiglie sui pericoli del cyberbullismo, nonché sulle conseguenze off-line delle azioni commesse on-line.
4. 29. Iori, D'Ottavio, Bonaccorsi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente: Ogni Istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, svolge attività di controllo sull'incidenza degli atti di bullismo e di bullismo informatico e sui modelli comportamentali ricorrenti fra i propri studenti, anche attraverso la predisposizione di sondaggi in forma anonima, al fine di adottare adeguate misure preventive. I sondaggi saranno svolti su modelli predisposti dall'ISTAT, valevoli per tutto il territorio nazionale. I dati raccolti dovranno confluire in un unico database a livello comunale, regionale e nazionale a cura dell'ISTAT che ne uniformerà anche gli standard. L'educazione all'uso consapevole della rete internet ed alla responsabilità sociale è inserita negli istituti scolastici di ogni ordine e grado ai sensi di quanto previsto dalle linee di orientamento di cui al presente articolo.
4. 34. Marazziti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Nell'ambito delle azioni previste entro 60 giorni dalla approvazione della presente legge, il Ministero della salute d'intesa con le regioni, adotta specifiche linee guida per rafforzare l'azione dei consultori familiari in merito al fenomeno del cyberbullismo.
4. 25. Burtone, Patriarca.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  5. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni sono integrati con specifici riferimenti alle condotte di bullismo e cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
4. 26. Paola Bragantini, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piazzoni, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Piccione, Amato, Patriarca, Paola Boldrini, Murer.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Per le sanzioni disciplinari irrogate a seguito di atti di cyberbullismo commessi o rilevati in ambito scolastico, si fa riferimento a quanto previsto dall'articolo 1 del Decreto Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
  6. I provvedimenti disciplinari comminati, dal Consiglio di classe o d'istituto a seconda della contestazione d'addebito, hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
  7. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
4. 27. Santerini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'istituzione di centri di ascolto psicologico ovvero uno spazio dedicato prioritariamente Pag. 20ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia e i loro coetanei.
4. 28. Baroni, Agostinelli, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.
(Informativa alle famiglie e sanzioni in ambito scolastico).

  1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità delle condotte di cui al comma 1, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della presente legge, i rappresentanti di classe e, eventualmente, altre figure professionali quali educatori o psicologi con competenze specifiche, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti in questione.
  2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni e il patto educativo di corresponsabilità di cui al comma 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 235 del 21 novembre 2007, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
4. 01. Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

  1. I servizi sociali territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.
4. 02. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

ART. 5.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Informativa alle famiglie e/o al Tribunale per i minorenni).

  1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, i genitori o i rappresentanti degli studenti, di atti previsti all'articolo 2 della presente legge informa senza indugio i soggetti esercenti la potestà genitoriale o il tutore dei minorenni coinvolti.
  2. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione del cyberbullismo e altre figure professionali, quali educatori o psicologi con competenze specifiche, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo dell'autore degli atti di bullismo o cyberbullismo.
  3. Nei casi ove si configurano reati di particolare gravità il dirigente provvede altresì ad informare la Procura della Repubblica Pag. 21presso il Tribunale per i minorenni nell'ambito del procedimento davanti al Tribunale per i minorenni, ai reati di bullismo e cyberbullismo previsti dalla presente legge, qualora non debba applicarsi il perdono giudiziale di cui all'articolo 169 del codice penale, la sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto ai sensi dell'articolo 27 delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e successive modificazioni, o un'altra misura di carattere meno afflittivo, si applicano sempre la sospensione del processo e la messa alla prova del minorenne previste dall'articolo 28 delle citate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, e successive modificazioni.
5. 1. Iori, D'Ottavio, Bonaccorsi.

  Sopprimere il comma 1.
5. 2. Piazzoni, Lenzi, Argentin, Burtone, Capone, Carnevali, D'Incecco, Grassi, Piccione, Giuditta Pini, Casati, Miotto, Amato, Patriarca, Paola Bragantini, Paola Boldrini, Murer.

  Al comma 2, sostituire la parola: 220.000 con la seguente: 250.000.

  Conseguentemente, al comma 3 sostituire la parola: 220.000 con la seguente: 250.000.
5. 3. Mantero, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Businarolo.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2015 e 2016 con le seguenti: 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 2015-2017 con le seguenti parole: 2016-2018 e sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2016.
5. 4. Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure repressive).

  1. L'uso di strumenti o di tecnologie dell'informazione e della comunicazione è equiparato all'uso di altri mezzi e strumenti di comunicazione quando sia previsto dalla legge quale elemento costitutivo o aggravante di un reato o di un altro illecito.
  2. Il delitto previsto dall'articolo 494 del codice penale sussiste anche quando la sostituzione di persona è attuata mediante alterazione abusiva degli elementi costituenti la propria o altrui identità o profilo sui mezzi e nelle reti di comunicazione sociale.
  3. Il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale sussiste anche quando le condotte ivi contemplate sono attuate mediante strumenti o tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
5. 01. Santerini.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Attività di contrasto all'istigazione al suicidio).

  1. Nell'ambito dei compiti della Polizia postale e delle comunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto del delitto di cui all'articolo 580 del codice penale da chiunque commesso nei confronti di un minore degli anni diciotto mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando Pag. 22reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse.
  2. Per una più efficace realizzazione dei propri compiti la Polizia postale e delle comunicazioni promuove lo sviluppo di proficui rapporti collaborativi con le omologhe realtà investigative presenti in altri Stati per la veicolazione e lo scambio delle informazioni relative al cyber bullismo e promuove progetti per sensibilizzare i giovani nei confronti del distorto uso della rete.
  3. Il Ministro dell'interno promuove, altresì, un piano integrato per la prevenzione primaria del suicidio legato al cyberbullismo che coinvolga i servizi presenti nel territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole, per integrare conoscenze ed esperienze nell'azione preventiva.
5. 02. Lorefice, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Businarolo.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Colonnese, Agostinelli, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Anche in difetto di querela per fatti derivanti dalle condotte di cui all'articolo 1, comma 2, da minorenni di età superiore agli anni quattordici e da maggiorenni infraventunenni, il Pubblico Ministero Minorile provvederà alla convocazione degli autori e delle vittime, nonché dei genitori e o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, tentando una conciliazione. In difetto, si procederà con la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni, che dovrà esser notificata anche agli esercenti la responsabilità genitoriale del minore.
  2. Nel caso di autore infraquattordicenne, per fatti e comportamenti di bullismo e cyberbullismo il Pubblico Ministero minorile potrà richiedere al giudice competente l'attivazione di un intervento in sede amministrativa ex articolo 25 regio decreto n. 1204 del 1934 o provvedimenti sulla responsabilità genitoriale ai sensi degli articoli 330 e seguenti del codice civile.
6. 10. Marazziti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per i fatti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge che non integrano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. In caso di minore età dell'ammonito, il questore convoca, unitamente all'interessato, almeno un genitore ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale.
6. 2. Ferranti, Verini, Ermini, Morani, Giuliani, Vazio, Iori.

  Al comma 1, sostituire le parole da: Fino a quando fino a: altro minorenne, con le seguenti: Quando non si deve procedere penalmente.
6. 3. Santerini.

  Al comma 1, sopprimere la parola: 594
6. 4. Silvia Giordano, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

Pag. 23

  Al comma 1 sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2, 3 e 4.
6. 5. Baroni, Agostinelli, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Al comma 2, sostituire la parola: potestà con la seguente: responsabilità.
*6. 6. Brambilla.

  Al comma 2, sostituire la parola: potestà con la seguente: responsabilità.
*6. 7. Colonnese, Agostinelli, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Al comma 2 dopo la parola: genitoriale aggiungere le seguenti: e, nel caso lo ritenga opportuno, sentito un professionista competente, in luogo dell'ammonimento chiede che sia svolto, tramite i servizi sociali territoriali, un percorso rieducativo del giovane e della famiglia.
6. 8. Grillo, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Sopprimere il comma 3.
6. 9. Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 7.
(Programmi di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto).

  1. Gli osservatori regionali permanenti sul fenomeno del bullismo istituiti dalla direttiva del Ministro della pubblica istruzione n. 16 del 5 febbraio 2007, nell'ambito delle proprie strategie operative, elaborano azioni di prevenzione, sensibilizzazione e contrasto anche con riferimento al cyberbullismo, coinvolgendo tutte le componenti delle realtà scolastiche attraverso programmi di intervento rispondenti alle esigenze degli specifici contesti territoriali.
  2. Le attività di cui al comma 1 prevedono, anche con il supporto della Polizia postale e delle comunicazioni, corsi di formazione per tutto il personale scolastico al fine di garantire l'acquisizione di competenze teoriche e pratiche idonee a prevenire e contrastare il cyberbullismo, nonché a fornire sostegno alle vittime.
  3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, nomina, fra i docenti, un referente per il fenomeno del cyberbullismo, indicato dal collegio dei docenti, avente compiti di monitoraggio e coordinamento delle misure di prevenzione e contrasto, anche attraverso la predisposizione di sondaggi in forma anonima, al fine di adottare adeguate misure di intervento.
  4. Nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee guida di cui al comma 1, ogni istituto scolastico provvede a informare e a educare gli studenti circa il corretto e sicuro utilizzo della rete internet anche tramite progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze di polizia, associazioni ed enti, avvalendosi del supporto fornito dalla Polizia postale e delle comunicazioni anche al fine di informare i minorenni e le famiglie sui pericoli del cyberbullismo, dell'adescamento e della violazione della privacy, nonché sui diritti e sui doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.
  5. Nell'ambito della propria autonomia gli istituti scolastici promuovono forme di collaborazione permanente con i consultori familiari di distretto nel cui ambito sono garantiti i servizi socio-sanitari rivolti alla famiglia.
  6. Le attività di cui al comma 1 prevedono anche l'individuazione di servizi di assistenza e di intervento dedicati a bambini e adolescenti che offrano ascolto e assistenza al minore in situazioni di pericolo e di disagio, con garanzia dell'anonimato, Pag. 24dell'accessibilità gratuita e permanente sia tramite linea telefonica e sia tramite le nuove tecnologie, quali messaggi di testo, chat, messaggistica istantanea, e-mail.
6. 01. Di Vita, Agostinelli, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 7.
(Informativa alle famiglie).

  1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza, anche tramite i docenti, di atti previsti all'articolo 2 informa senza indugio i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore dei minorenni coinvolti.
  2. Valutate la gravità e la reiterazione della condotta, il dirigente scolastico può convocare una riunione con i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione del cyberbullismo e altre figure professionali, quali educatori o psicologi con competenze specifiche, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo dell'autore degli atti di cyberbullismo. Per le finalità di cui al presente comma il dirigente scolastico si può avvalere anche della collaborazione dei consultori familiari di distretto nel cui ambito sono garantiti i servizi socio-sanitari rivolti alla famiglia.
  3. Nei casi di assoluta gravità, di reiterazione della condotta o nei casi in cui il dirigente scolastico rilevi l'impossibilità di predisporre percorsi rieducativi dell'autore degli atti di cyberbullismo trasmette apposita segnalazione ai servizi sociali territoriali o al Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni.
6. 02. Lorefice, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Businarolo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 7.
(Campagna informativa).

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo, sull'uso corretto della rete internet e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie.
6. 03. Grillo, Agostinelli, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Businarolo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 7.
(Campagna informativa).

  1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, avvalendosi dei principali media nonché degli organi di comunicazione e di stampa, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo.
6. 04. Iori, D'Ottavio, Bonaccorsi.