CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 marzo 2016
611.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

Art. 1.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla stessa Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.»;
   b) al comma 5, capoverso «ART. 37-bis», comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente;
   c) al comma 5, capoverso «ART. 37-bis », comma 5, dopo le parole: richieste di adesione, inserire le seguenti: , il recesso.
*1. 37. Zoggia, Ribaudo.
(Approvato)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla stessa Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.»;
   b) al comma 5, capoverso «ART. 37-bis», comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente;
   c) al comma 5, capoverso «ART. 37-bis», comma 5, dopo le parole: richieste di adesione, inserire le seguenti: , il recesso.
*1. 56. Petrini, Lodolini, Giulietti.
(Approvato)

Pag. 102

  Al comma 5, capoverso ART. 37-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c).
   b) al comma 6, sostituire le parole «Alle partecipazioni delle banche di credito cooperativo» con le seguenti: «Alle partecipazioni al capitale della capogruppo delle banche di credito cooperativo e delle banche cui fanno capo i sottogruppi territoriali»;
1. 134. (Nuova formulazione) Ginato.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis
*1. 202. (Nuova formulazione) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  «1-bis. Le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e Bolzano possono rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, tra cui la corrispondente banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a); il requisito minimo di patrimonio netto è stabilito dalla Banca d'Italia ai sensi del comma 7-bis
*1. 217 (ex 2.015). (Nuova formulazione) Kronbichler.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «ed eccezionali»
**1.145. (Nuova formulazione) Moretto.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «ed eccezionali»
**1.142. (Nuova formulazione) Causi.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «ed eccezionali»
**1.109. (Nuova formulazione) Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: «ed eccezionali»
**1.139. (Nuova formulazione) Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 5, capoverso Art. 37-bis, sostituire il comma 7 con i seguenti:
  «7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo Pag. 103bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:
   a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;
   b) una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a), tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo.

  7-bis. La Banca d'Italia, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, detta disposizioni di attuazione del presente articolo e dell'articolo 37-ter, con particolare riferimento a:
   a) i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;
   b) il contenuto minimo del contratto di cui al comma 3, le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, il procedimento per la costituzione del gruppo e l'adesione al medesimo;
   c) i requisiti specifici, compreso il requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti dal comma 1-bis.».

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole «comma 7» con le seguenti: «commi 7 e 7-bis»;
   b) al comma 3, sostituire le parole «comma 7» con le seguenti: «commi 7 e 7-bis»;
1. 133. (Nuova formulazione) Giampaolo Galli.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome»
*1. 122. (Nuova formulazione) Pagano, Tancredi.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome»
*1. 89. (Nuova formulazione) Palese, Latronico.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome».
*1. 213. (Nuova formulazione) Blazina, Gebhard, Malisani.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia Pag. 104delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome».
*1. 197. (Nuova formulazione) Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:
  «b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome»
*1. 201. (Nuova formulazione) Sottanelli.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome»
*1. 204. (Nuova formulazione) Palese, Latronico.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   «b-bis) modalità e criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome»
*1. 208. (Nuova formulazione) Pagano, Tancredi.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso ART. 37-ter, comma 3, dopo le parole: le banche di credito, inserire la seguente: cooperativo;
**1. 144. Moretto.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso ART. 37-ter, comma 3, dopo le parole: le banche di credito inserire la seguente: cooperativo;
**1. 136. Petrini, Lodolini, Giulietti, Marco Di Maio, Arlotti.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere le parole: «Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.».

  Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  «3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore Pag. 105a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
  3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
  3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la SpA conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3.»
*1. 158. (Nuova formulazione) Pelillo.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere le parole: «Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.».

  Conseguentemente, all'articolo 2 dopo il comma 3 inserire i seguenti:
  «3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione non si produce per le banche di credito cooperativo che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino istanza, anche congiunta, alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, anche di nuova costituzione, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti, possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
  3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.
  3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma 3-ter, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la SpA conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. Non spetta ai soci il diritto di recesso Pag. 106previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi 3-bis e 3-ter, il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni indicate al comma 3-bis entro il termine indicato dal comma 1, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni. In caso di diniego dell'adesione si applica il comma 3.»
*1. 159. (Nuova formulazione) Ginato.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola «altresì» con le seguenti: «, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche».
**1. 88. (Nuova formulazione) Paglia, Fassina.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola «altresì» con le seguenti: «, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche».
**1. 214. (Nuova formulazione) Causi.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola «altresì» con le seguenti: «, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche».
**1. 196. (Nuova formulazione) Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola «altresì» con le seguenti: «, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche».
**1. 199. (Nuova formulazione) Barbanti.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola «altresì» con le seguenti: «, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche».
**1. 200. (Nuova formulazione) Sottanelli.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola «altresì» con le seguenti: «, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche».
**1. 203. (Nuova formulazione) Palese, Latronico.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola «altresì» con le seguenti: «, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche»
**1. 212. (Nuova formulazione) Petrini, Lodolini, Giulietti, Marco Di Maio, Arlotti.
(Approvato)

  All'articolo 1, comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire la parola «altresì» con le seguenti: «, in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, anche».
**1. 215. (Nuova formulazione) Moretto.
(Approvato)

Pag. 107

Art. 2

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«ART. 2-bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.
  2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.
  3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.»
*2. 01. (Nuova formulazione) Tabacci, Dellai, Gigli.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«ART. 2-bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.
  2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.
  3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.»
*2. 02. (Nuova formulazione) Palese, Latronico.
(Approvato)

Pag. 108

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«ART. 2-bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.
  2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.
  3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.».
*2. 03. (Nuova formulazione) Barbanti.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«ART. 2-bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.
  2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.
  3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.»
*2. 04. (Nuova formulazione) Pagano, Tancredi.
(Approvato)

Pag. 109

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«ART. 2-bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.
  2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.
  3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.»
*2. 05. (Nuova formulazione) Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«ART. 2-bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.
  2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.
  3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.»
*2. 06. (Nuova formulazione) Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.
(Approvato)

Pag. 110

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:
«ART. 2-bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.
  2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.
  3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.»
*2. 07. (Nuova formulazione) Ginato.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:

«ART. 2-bis.
(Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 2, e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo, promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo, mediante strumento di natura privatistica.
  2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico-assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento, nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.
  3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.»
*2. 08. (Nuova formulazione) Sottanelli.
(Approvato)

Pag. 111

ALLEGATO 2

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: da parte di banche, inserire seguenti: e di intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (di seguito «società cedenti»);
   b) al comma 3, sostituire le parole: nella decisione della Commissione europea di cui al comma 1, con le seguenti: nella decisione della Commissione europea.

  Conseguentemente all'articolo 12, comma 1, le parole: 100 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: 120 milioni di euro.
3. 24. Il Relatore.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sostituire le parole: valore netto di bilancio, con le seguenti: valore contabile netto alla data della cessione;
   b) alla lettera d), sostituire la parola: antergate con le seguenti: possono essere antergate;
   c) alla lettera f), dopo le parole: interessi sui Titoli inserire la seguente: senior.
4. 13. Il Relatore.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo e secondo periodo sostituire le parole: banca cedente, con le seguenti: società cedente:
   b) sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti è diverso dalla società cedente e non appartiene al suo stesso gruppo. L'eventuale decisione della società cessionaria o dei portatori dei Titoli di revocare l'incarico di tale soggetto non deve determinare un peggioramento del rating del Titolo senior da parte dell'ECAI.
5. 3. Il Relatore.

  Al comma 2, sostituire le parole: possa essere differita al ricorrere di determinate condizioni, con le seguenti: al ricorrere di determinate condizioni possa essere differita ovvero postergata al completo rimborso del capitale dei Titoli senior.
6. 2. Il Relatore.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: banca cedente, con le seguenti: società cedente;
   b) al comma 3, dopo le parole: Titoli junior o mezzanine inserire le seguenti: emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione Pag. 112per le quali è stata chiesta la garanzia dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1.
8. 5. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire le parole: banca cedente con le seguenti: società cedente.
10. 3. Il Relatore.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire le parole: alle scadenze e per l'ammontare originariamente previsti dalla documentazione dell'operazione di cartolarizzazione, con le seguenti: non pagato dalla società cessionaria;
   b) al comma 3, dopo le parole: di tali diritti, inserire le seguenti: e subordinatamente al pagamento di quanto dovuto a titolo di interessi ai portatori dei Titoli senior.
11. 2. Il Relatore.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 dopo la parola: emessi inserire le seguenti:, a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa,;
   b) dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Gli atti e i provvedimenti di cui al comma 1 emessi a favore di soggetti che non svolgono attività d'impresa sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna sempre che in capo all'acquirente ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di dichiarazione mendace nell'atto di acquisto, ovvero di rivendita nel quinquennio dalla data dell'atto si applicano le disposizioni indicate nella predetta nota.
16. 15. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relative alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio (C. 3606 Governo).

PROPOSTA DI RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO AGGIUNTIVO BOCCADUTRI 17.07

  Dopo l'articolo 17 inserire il seguente:

ART. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi).

  1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi, sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
   b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV del decreto-legge con la seguente: «Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio».