CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2016
608.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni. Nuovo testo della proposta di legge C. 3220 Sorial.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 3220 Sorial, recante «Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni»;
   ribadita la valutazione positiva dell'obiettivo della proposta di legge volta a finalità di razionalizzazione della spesa pubblica e di contenimento dei costi attraverso la riduzione delle spese e la dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, evidenziata nel parere reso il 17 novembre scorso;
   ribadita altresì l'opportunità che per talune tipologie di servizi svolte dalle amministrazioni pubbliche escluse dal divieto di acquisto, di cui al comma 2 dell'articolo 1, quali, in particolare, i servizi operativi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute e dell'incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché i servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo, si prevedano acquisti di autovetture di servizio più sostenibili dal punto di vista ambientale, e quindi con sistemi di alimentazione in grado di garantire una minore emissione di CO2;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Sopprimere il comma 7.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Articolo 9-bis.
(Misurazione e fatturazione dei consumi energetici, idrici e del gas).

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico individua misure per favorire la diffusione della tele-lettura in modalità condivisa da effettuare attraverso la rete elettrica, mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, al fine di favorire il controllo dei consumi e la verifica del diritto all'erogazione del quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 9 della presente legge».
2. 2 (nuova formulazione). Fragomeli.

ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I distretti idrografici, quali risultano ai sensi degli articoli 54, comma 1, lettera t), e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. Per ogni distretto idrografico si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti ottimali, i quali sono individuati dalle regioni tenendo conto dei princìpi dell'unità del bacino o del subbacino idrografico ai sensi dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   sopprimere il comma 4.
3. 2 (nuova formulazione). Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.