CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 10 marzo 2016
608.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-07992 Sandra Savino: Conseguenze sul bilancio dello Stato e degli enti locali della sentenza del Consiglio di Stato relativa alla definizione di reddito disponibile ai fini del calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti richiamano la sentenza del 29 febbraio 2016 del Consiglio di Stato con cui è stato espressamente chiarito che le provvidenze economiche previste per la disabilità non devono essere ricomprese nell'ambito della nozione di reddito disponibile, a differenza di quanto previsto nel nuovo sistema di calcolo ISEE.
  Alla luce della pronuncia del supremo Organo di Giustizia Amministrativa, pertanto, gli Onorevoli chiedono di fornire una previsione che comprenda le ricadute economiche per il bilancio dello Stato e per gli enti locali della citata sentenza del Consiglio di Stato ed anche per lo strumento ISEE nel suo insieme.
  Al riguardo il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali riferisce quanto segue.
  Giova premettere che il TAR Lazio, con sentenze nn. 2454/15, 2458/15 e 2459/15, in accoglimento parziale dei ricorsi, proposti dalle varie Associazioni che tutelano gli interessi delle persone disabili, nonché da alcuni disabili e dai loro familiari, ha annullato l'articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013 (Regolamento che ha introdotto la nuova riforma ISEE), che ricomprende, nella nozione di reddito ai fini ISEE; «i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche».
  A giudizio del TAR, nella nozione di reddito di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 sono stati illegittimamente ricompresi anche gli emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo, indennitario e/o risarcitorio a favore delle situazioni di disabilità, quali le indennità di accompagnamento, le pensioni INPS alle persone che versano in stato di disabilità e bisogno economico ed altro.
  Inoltre, la sola sentenza n. 2459/15 ha annullato anche l'articolo 4, comma 4, lettera d) nn. 1, 2, 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nella parte in cui si prevedono franchigie più alte per i soli minorenni disabili, discriminando, pertanto, i disabili maggiorenni.
  Avverso le predette sentenze il Governo ha proposto appello al Consiglio di Stato, nella convinzione della legittimità complessiva dell'impianto del nuovo regolamento Isee, suffragata anche dai dati dei monitoraggi trimestrali, predisposti dal Ministero del lavoro e relativi all'applicazione della descritta disciplina, che risultano senz'altro più favorevoli alle persone con disabilità se paragonati a quelli registrati in applicazione della previgente normativa.
  Il Consiglio di Stato, come ricordato dall'interrogante, ha tuttavia ritenuto di confermare le statuizioni dei Giudici di prime cure, in relazione, in particolare, all'annullamento dell'articolo 4, comma 2, lettera t) del prefato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, respingendo il predetto appello.
  Tanto premesso, il Ministero del lavoro evidenzia che le prestazioni sociali agevolate, Pag. 90a cui si accede tramite Isee sono molteplici, e tipicamente di competenza di Enti erogatori diffusi su tutto il territorio nazionale, ciascuno con una propria potestà regolatoria rispetto alle prestazioni da essi concesse.
  Va infatti segnalato che l'ISEE è un mero misuratore della situazione economica e che gli effetti finanziari che produce dipendono prioritariamente dalle determinazioni di ciascun ente erogatore con riferimento alle soglie di accesso alla prestazione ovvero per la graduazione dei costi di compartecipazione.
  Per altro verso, il Dicastero conferma che, al fine di dare attuazione alla sentenza, è già in corso il processo di modifica dell'articolo 4 predetto, che si snoderà, in particolare attraverso l'individuazione degli specifici trattamenti indennitari/risarcitori, percepiti dai disabili, da escludere dal computo del reddito rilevante ai fini Isee, come prescritto dal giudice amministrativo, nonché attraverso l'idonea rimodulazione delle franchigie, previste dalla stessa norma, così da consentire di ristabilire l'equilibrio complessivo del sistema.
  Infine, per completezza il Ministero del lavoro comunica che in riferimento alle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) il cui reddito disponibile è stato computato tenendo conto dell'indennità di accompagnamento o di altre indennità, su circa 4,8 milioni di DSU attestate, poco meno di 1,2 milioni presentano trattamenti su cui è intervenuta la sentenza del Consiglio di Stato.
  Ciò significa che per il 25 per cento circa delle DSU si registrerebbe una riduzione del valore dell'indicatore ISEE, la cui entità è comunque dipendente da una serie di ulteriori variabili quali la composizione del nucleo familiare e la presenza di componenti reddituali e patrimoniali più o meno significative.

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ALLEGATO 2

5-08065 Gebhard: Chiarimenti circa l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile IVA alle imprese che effettuano opere murarie per il committente nell'ambito di ampliamenti di edifici.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame gli Onorevoli interroganti rappresentano che l'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, integrando l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ha disposto, a decorrere dal 1o gennaio 2015, l'estensione del meccanismo del reverse charge a nuove fattispecie nell'ambito del settore edile ed energetico.
  In particolare, la lettera a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, introdotta ad opera dell'articolo 1, comma 629, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha esteso l'obbligo di inversione contabile alle «prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici».
  Al riguardo, gli interroganti richiamano, inoltre, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 14/E del 27 marzo 2015, che ha individuato le prestazioni rientranti nella nozione di «completamento di edifici» secondo le classificazioni fornite dai codici attività ATECO 2007.
In base ai codici ATECO 2007 sopra richiamati, gli interroganti segnalano che, nel codice attività 43.39.01, rientrano gli «altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.», limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici, indipendentemente dal fatto che l'edificio sia esistente o sia di nuova costruzione.
  A tale proposito, evidenziano che il codice attività 43.39.01 fa parte del gruppo 43.3, ovvero «completamento e finitura di edifici», che è da tenere distinto dalle attività di cui al codice 41.2 riferito alle attività di «costruzione di edifici residenziali e non residenziali», che riguarda invece la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti. Richiamando la descrizione del codice attività 41.2, gli interroganti specificano, inoltre, che se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione, l'attività va classificata nella divisione 43.
  Tutto ciò premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono se sia corretto che l'attività dell'impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell'ambito di un ampliamento di un edificio, sia soggetta al meccanismo dell'inversione contabile, ai sensi della lettera a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.
  Preliminarmente, l'Agenzia rileva che con riferimento alla nozione di «completamento» di edifici, contenuto nella lettera a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 ha precisato che tale termine è utilizzato dal Legislatore in modo atecnico, in quanto l'articolo 3 del Testo Unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), non menziona, infatti, la nozione di completamento, ma fa riferimento a interventi Pag. 92quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, e altro. Peraltro, non si ravvisa una nozione di completamento né nella Direttiva del 28 novembre 2006 n. 2006/112/CE né nel Regolamento di esecuzione (UE) N. 1042/2013 del Consiglio del 7 ottobre 2013.
  Ad ogni modo, ai fini dell'individuazione delle prestazioni rientranti nella nozione di «completamento di edifici», da assoggettare al meccanismo del reverse charge, la citata circolare n. 14/E ha individuato, all'interno della più ampia categoria 43.3 «completamento e finitura di edifici» della classificazione ATECO 2007, i seguenti codici attività:
   43.31.00 Intonacatura e stuccatura;
   43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate;
   43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili. La posa in opera di «arredi» deve intendersi esclusa dall'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, in quanto non rientra nella nozione di completamento relativo ad edifici;
   43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri;
   43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri;
   43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili-muratori (limitatamente alle prestazioni afferenti gli edifici);
   43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a. «completamento di edifici».

  Dalla citata elencazione emerge dunque che le attività riconducibili al codice ATECO 43.39.01 «altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.», se riferite ad edifici, debbano essere assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile, ai sensi della lettera a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  In conformità con quanto segnalato dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che il codice attività 41.2 «costruzione di edifici residenziali e non residenziali», include la costruzione completa di edifici residenziali o non residenziali eseguiti per conto proprio o per conto terzi e poi venduti. La realizzazione della costruzione, in parte o nella sua totalità può essere data in affidamento all'esterno (outsourcing). È incluso lo sviluppo di progetti immobiliari con costruzione. Se si effettuano solo parti specifiche del processo di costruzione l'attività è classificata nella divisione 43.
  Pertanto, in linea con quanto sopra precisato, l'attività dell'impresa che effettua lavori di opere murarie per il committente, nell'ambito di un ampliamento di un edificio, rientrante nel codice attività 43.39.01 «altri lavori di costruzione e installazione n.c.a.», se riferita ad edifici, deve essere assoggettata al meccanismo dell'inversione contabile, ai sensi della lettera a-ter) dell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
  In tale caso, dunque, l'applicazione del meccanismo del reverse charge comporta che i prestatori dei servizi emettano fattura senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e con l'indicazione dell'articolo 17, sesto comma, lettera a-ter) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 che prevede l'applicazione dell'inversione contabile; il committente, a sua volta, integra la fattura con indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e la annota nel registro delle fatture del mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

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ALLEGATO 3

5-08066 Marco Di Maio: Corretta applicazione su tutto il territorio nazionale della disciplina relativa all'accertamento del prodotto finito dei microbirrifici ai fini dell'applicazione dell'accisa.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli evidenziano che i «microbirrifici artigianali» rappresentano in Italia una realtà produttiva di alto livello qualitativo ed in forte crescita economica negli ultimi anni.
  In relazione alle modalità di accertamento, misurazione e controllo della produzione dei microbirrifici gli Onorevoli segnalano che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, ha dato applicazione alla disciplina di cui all'articolo. 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in modo tale da determinare «una tassazione più alta rispetto al sistema di accertamento previsto per i grandi birrifici» in quanto non si terrebbe conto dei cali di produzione e si anticiperebbe la tassazione stessa «di molti giorni rispetto al momento del condizionamento», con conseguente esborso economico anticipato per le aziende nazionali e perdita di competitività a livello comunitario.
  Ciò posto, gli Onorevoli interroganti chiedono di assicurare un corretta applicazione in tutto il territorio nazionale della disciplina concernente le modalità semplificate di accertamento dell'accisa per i «microbirrifici» modificando la predetta circolare n. 5/D del 6 maggio 2014, in quanto non aderente al dettato normativo di cui al citato articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, o, introducendo una norma di «interpretazione autentica della menzionata disposizione con cui si chiarisca che gli Uffici competenti debbano effettuare l'accertamento dell'accisa «al momento del condizionamento della birra».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta quanto segue.
  La birra è prodotto sottoposto ad accisa in base a quanto previsto dalla direttiva 92/83/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, conseguentemente la sua produzione deve essere realizzata in un deposito fiscale, dove il prodotto, ai fini dell'assolvimento della prescritta tassazione, viene accettato per quantità e qualità.
  Ai sensi dell'articolo 2, comma 11, del decreto legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012, è stato introdotto il comma 3-bis nell'articolo 35 del menzionato decreto legislativo n. 504 del 1995, che prevede una disciplina semplificata per l'accertamento del prodotto finito per le fabbriche di birra con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri (c.d. «microbirrifici»), rispetto a quanto previsto per la generalità dei depositi fiscali di birra (in sostanza i birrifici industriali), ferma restando la facoltà dell'esercente il «microbirrificio» di operare in base alla disciplina ordinaria.
  Il successivo comma 12 del citato articolo 2 del menzionato decreto legge n. 16 Pag. 94del 2012, intervenendo sull'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, n. 153 (regolamento recante disposizioni per il controllo della fabbricazione, trasformazione, circolazione e deposito dell'alcole etilico e delle bevande alcoliche), ha rimesso l'attuazione della disciplina semplificata ad una determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli finalizzata a stabilire l'assetto del deposito fiscale delle suddette fabbriche nonché le modalità di accertamento, contabilizzazione e controllo della produzione.
  In data 4 dicembre 2013 è stata emanata la determinazione direttoriale prot. n. 140839, redatta dopo ampio confronto con le principali Associazioni di categoria del settore (Assobirra ed UnionBirra), che ne hanno condiviso i contenuti, come testimonia il verbale della riunione sottoscritto dai rappresentanti delle predette Associazioni e di questa Agenzia (all. n. 2).
  Successivamente, in data 6 maggio 2014, è stata emanata la circolare n. 5/D che si limita a fornire agli Uffici delle dogane indicazioni operative in merito all'applicazione della richiamata determinazione del 4 dicembre 2013, non introducendo alcun elemento in grado di stravolgere il disposto normativo.
  La predetta determinazione all'articolo 3, comma 2 prevede, tra le possibili modalità di determinazione quantitativa, in via indiretta, della birra prodotta e conseguente liquidazione della relativa accisa dovuta, l'utilizzo del misuratore del mosto.
  Il contatore del mosto permette, infatti, di conseguire la massima semplificazione impiantistica, lasciando liberi da vincoli fiscali la cantina di fermentazione, il deposito della birra sfusa, il locale di mescita (dove presente), l'impianto di condizionamento ed il magazzino del prodotto confezionato.
  In tal modo, non sussiste per i microbirrifici l'obbligo (previsto, invece, per la generalità dei birrifici industriali) di interconnettere i predetti reparti tramite tubazioni inamovibili, circostanza quest'ultima sovente irrealizzabile presso gli impianti artigianali. Quindi, la predetta modalità di determinazione non è solo una semplificazione tecnica ma costituisce, per molti impianti, una vera e propria necessità strutturale che ne consente l'esercizio.
  Tuttavia, il contatore in argomento contabilizza, di norma, non solo il mosto effettivamente prodotto ma anche l'acqua di lavaggio utilizzata negli impianti. Pertanto, la birra prodotta è calcolata sulla base della lettura del predetto contatore sottraendo i quantitativi dell'acqua di lavaggio, determinata forfetariamente, per ciascun impianto, sulla base di esperimenti di lavorazione.
  L'applicazione delle perdite di trasformazione legate al processo di fermentazione, per le quali non tutto il mosto si trasforma in birra, presuppone, invece, la misura esatta del mosto prodotto e, di conseguenza, la misura esatta dall'acqua di lavaggio. Poiché tale determinazione sarebbe oltremodo onerosa rispetto all'imposta da tutelare, ai sensi dell'articolo 5, comma 6 della menzionata determinazione direttoriale n. 140839, è stato previsto che il coefficiente di resa mosto-birra sia pari ad uno, tenendo anche conto delle successive perdite di fermentazione.
  Ad ogni buon conto, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ribadisce che, qualora l'esercente il microbirrificio intendesse vedersi riconosciute le perdite di fermentazione in base alle ordinarie modalità, ha, comunque, piena facoltà di operare secondo l'assetto di un normale birrificio, fruendo delle modalità di determinazione dell'imposta previste per tali impianti ma rinunciando alle semplificazioni di cui alla determinazione direttoriale suddetta n. 140839.
  L'Agenzia comunica che, allo stato, non risultano microbirrifici che operino secondo le modalità ordinarie.
  Per quanto concerne le criticità connesse all'anticipazione della tassazione a molti giorni rispetto al momento del condizionamento, l'Agenzia delle dogane osserva che, come per ogni altro birrificio industriale, anche l'esercente il microbirrificio versa l'accisa alle scadenze previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1995, vale a dire il Pag. 95giorno 16 del mese successivo a quello di liquidazione dell'imposta che, necessariamente, per i microbirrifici coincide con ogni giornata di produzione, atteso che, per le ragioni di semplificazione impiantistica cui si è fatto riferimento, né la cantina di fermentazione né l'impianto di condizionamento della birra sono parte del deposito fiscale e la birra è detenuta ad accisa assolta.

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ALLEGATO 4

5-08067 Villarosa: Chiarimenti circa l'applicazione del limite di compensazione dei crediti di imposta e dei contributi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli Villarosa e Pesco chiedono alcuni chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione contenuta all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000 (legge finanziaria 2001) il quale prevede che «[...] il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili [...] è fissato in euro 700.000».
  In particolare, gli Onorevoli interroganti chiedono se il citato articolo 34 debba essere interpretato nel senso che il suddetto limite massimo di utilizzo del credito operi cumulativamente, per tutti i crediti di imposta dei quali è titolare il contribuente, oppure, singolarmente per ciascun credito d'imposta disponibile.
  Gli Onorevoli interroganti evidenziano anche una possibile discrasia tra l'interpretazione restrittiva dell'articolo 34 della legge n. 388/2000 e le operazioni di compensazione consentite dal «software» dell'Agenzia delle entrate, che permetterebbero compensazioni di importo superiore al predetto limite.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle Entrate, si riferisce quanto segue.
  L'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 consente ai contribuenti che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, di effettuare il versamento con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate.
  Quanto al limite di compensazione, questo è fissato dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 in 700.000 euro che, chiaramente, fa riferimento a «ciascun anno solare». Esso rappresenta il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (si veda anche circolare 211/98).
  In merito al dubbio applicativo cui fanno riferimento gli Onorevoli interroganti, sembra che il «software», operativo dal 2010, sia quello predisposto per l'applicazione della diversa norma prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, che ha introdotto specifiche disposizioni in materia di compensazione dei crediti Iva, che si collocano nell'ambito del sistema di norme finalizzato a contrastare l'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti.
  Tale ultima norma, in particolare, prevede:
   al fine di limitare l'utilizzo di crediti Iva non risultanti dalle dichiarazioni annuali o dalle istanze trimestrali, è stato previsto che la compensazione sia effettuabile, per importi superiori a 10.000 (ora 5.000) euro annui, solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (articolo 17, comma 1, ultimo periodo, del d.lgs. n. 241 del 1997);
   al fine di limitare l'esposizione in dichiarazione di crediti fittizi, è stato previsto Pag. 97l'obbligo, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro annui, di far apporre il visto di conformità sulla dichiarazione (articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, del decreto-legge n. 78 del 2009);
   al fine di consentire il tempestivo controllo del rispetto delle predette regole, è stato introdotto l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia (Entratel e Fisconline) per la trasmissione delle deleghe di pagamento in cui sono utilizzati crediti Iva in compensazione per importi superiori a 10.000 (ora 5.000) euro annui (articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge n. 223 del 2006).
  Di conseguenza, la procedura automatizzata sottopone a controllo solo le deleghe di pagamento contenenti compensazioni Iva, trasmesse telematicamente tramite i canali Entratel e Fisconline.
  Nei casi in cui non risultino soddisfatte le condizioni richieste dalla disposizione di cui al citato articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, la delega viene scartata, impedendo di fatto il perfezionamento della compensazione.
  Da tale procedura, tuttavia, non può assolutamente farsi discendere la interpretazione auspicata dagli Onorevoli interpellanti. Per completezza, si ricorda che il limite di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 non è applicabile ai crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa, per l'utilizzo dei quali le relative disposizioni istitutive hanno previsto la non assoggettabilità a detto limite.
  Pertanto, il limite alla compensazione di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 2000 opera cumulativamente per anno solare, a meno che sia diversamente previsto da disposizioni di legge speciali.

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ALLEGATO 5

5-08068 Sottanelli: Deducibilità fiscale delle quote di ammortamento del costo fiscalmente riconosciuto per i beni posseduti da società che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole chiede chiarimenti in merito alla disciplina di cui al nuovo articolo 166-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R), concernente il regime fiscale del trasferimento della residenza in Italia di imprese commerciali provenienti dall'estero, introdotto dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
  In particolare, l'Onorevole chiede di sapere se sia fiscalmente deducibile l'eventuale maggiore quota di ammortamento dei beni delle imprese in questione, determinatasi per il fatto che l'ammortamento deve assumere, quale parametro di riferimento, il valore normale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 anziché il valore contabile (in linea di principio minore) dei beni medesimi.
  Al riguardo, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, evidenziano che non sussistono problemi interpretativi in relazione alla possibilità di riconoscere, nel caso in esame, una deduzione della maggiore quota di ammortamento fiscale rispetto a quella risultante in contabilità.
  Ciò in quanto l'articolo 109, comma 4, lettera b) del TUIR consente la deduzione dei componenti negativi che, «pur non essendo imputabili al conto economico, sono deducibili per disposizioni di legge».
  Nel caso di specie, la «disposizione di legge» a cui fa riferimento il predetto articolo 109 del TUIR è rinvenibile nel citato articolo 12 del decreto legislativo n. 147 del 2015 che, riconoscendo un valore fiscale in misura pari al valore normale, ne ammette implicitamente la deducibilità in via extracontabile nell'ipotesi in cui i valori di bilancio dovessero attestarsi a valori più bassi rispetto a quelli fiscali.
  È opportuno infine precisare che se i valori di bilancio dovessero essere più alti del valore normale, ai fini fiscali rileva, comunque, quest'ultimo valore.

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ALLEGATO 6

5-08069 Busin: Chiarimenti circa l'imputabilità della responsabilità per mancato versamento della ritenuta d'acconto operate al professionista dal sostituto d'imposta.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli evidenziano talune criticità concernenti lo scomputo delle ritenute d'acconto operate al professionista in sede di liquidazione del compenso ma non versate dal committente sostituto d'imposta.
  Al riguardo, gli Onorevoli richiamano una recente pronuncia della Commissione Tributaria di Sondrio che ha accolto il ricorso del contribuente che ha scomputato la ritenuta in sede di dichiarazione precisando che la responsabilità solidale del sostituito d'imposta è prevista solo per le ritenute non effettuate né versate ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.
  Pertanto, tenuto conto dell'assenza di un uniforme indirizzo interpretativo da parte della Suprema Corte di Cassazione in merito alla fattispecie in esame, gli Onorevoli chiedono che si prevenga ad una soluzione della questione prospettata in maniera tale da evitare un'ingiusta duplicazione impositiva a carico del professionista.
  Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ribadisce che, come precisato nella risoluzione n. 68 del 18 marzo 2009, richiamata dagli Onorevoli interroganti, se il contribuente non riceve la certificazione del sostituto, può comunque scomputare le ritenute subite, esibendo la fattura e la documentazione idonea a comprovare l'importo del compenso effettivamente percepito, al netto della ritenuta, nonché una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesta che la documentazione si riferisce a tale fattura, regolarmente contabilizzata.

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ALLEGATO 7

5-08070 Paglia: Chiarimenti circa l'assoggettamento all'IMU delle piattaforme petrolifere italiane.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il question time in esame gli Onorevoli Interroganti richiamano i principi esposti nella sentenza della Corte di Cassazione n. 3618 del 24 febbraio 2016 che ha stabilito l'assoggettabilità delle piattaforme petrolifere all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e l'accatastabilità delle stesse nella categoria catastale D/7.
  Rilevano che i principi giuridici che derivano dalla suddetta sentenza creano un precedente «al quale senz'altro si richiameranno le altre amministrazioni italiane ove insistono le 106 piattaforme per l'estrazione di idrocarburi» e che, pertanto, è possibile sorga un rilevante contenzioso «tra le società proprietarie ed i comuni pronti a chiedere sulle stesse il pagamento dell'imposta sugli immobili».
  Chiedono, infine, se alla luce della predetta sentenza e della normativa vigente, «le piattaforme petrolifere italiane sono soggette o meno all'imposta in questione».
  Al riguardo, sentiti gli Uffici competenti, si riferisce quanto segue.
  Si deve innanzitutto precisare che i principi esposti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 3618 del 2016 costituiscono ovviamente un precedente che può essere seguito o meno dai comuni in ragione della loro autonomia impositiva e della valutazione di un eventuale danno al bilancio dell'ente che potrebbe essere oggetto di accertamento sotto il profilo della responsabilità contabile.
  Ciò vale sia per l'ICI relativamente alle annualità ancora pendenti, sia per l'imposta municipale propria (IMU), istituita a decorrere dal 2012.
  Per quanto riguarda quest'ultima imposta occorre ribadire che solo a partire dall'anno 2016 entrano in vigore i nuovi criteri di determinazione della rendita catastale, a norma dei commi da 21 a 25 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in virtù dei quali la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, in cui rientrano le piattaforme petrolifere, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
  La stessa norma esclude dalla stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
  Vale la pena di evidenziare che la Corte di Cassazione ha ritenuto che alle piattaforme petrolifere, essendo classificabili nella categoria D/7, risulta applicabile l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, il quale prevede che per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, il valore è determinato secondo i criteri contabili.
  Deve essere, altresì, messo in risalto che la Suprema Corte ritiene esistente anche una potestà degli enti locali nell'ambito del mare territoriale, fino ad una distanza di 12 miglia marine, paragonabile a quella esercitata sul proprio territorio, con estensione della sovranità dello Stato e, per Pag. 101esso, dei relativi Comuni, sul mare territoriale, pur con i limiti derivanti dalle convenzioni internazionali.
  La Corte, inoltre, afferma che anche se il mare non è ricompreso tra i beni del demanio marittimo, che concernono solo il lido, la spiaggia e le terre emerse, tuttavia i beni infissi nel fondo del mare territoriale sono equiparabili a quelli del demanio marittimo, in base all'articolo 29 del codice della navigazione.
  Questi e gli altri profili evidenziati dalla Corte nella sentenza in commento portano, comunque, a concludere che la questione dell'assoggettabilità all'IMU e all'ICI delle piattaforme petrolifere presenta diverse problematiche – come quella dell'individuazione del soggetto attivo del tributo e della determinazione della base imponibile tenendo conto dei valori contabili – che non appaiono risolvibili in via interpretativa attraverso la semplice applicazione dei principi della sentenza n. 3618 del 2016, la cui soluzione, invece, andrebbe ricercata in via normativa.
  Alla luce di quanto esposto, per quanto attiene l'assoggettabilità ad IMU ed ICI delle piattaforme petrolifere, considerato anche che la sentenza di cui trattasi è di recente emanazione, sarà compito degli Uffici tecnici dell'Amministrazione finanziaria approfondire la problematica per proporre al Governo una soluzione normativa.
  Con riferimento agli aspetti prettamente catastali, l'Agenzia delle Entrate rappresenta quanto segue.
  In tema di iscrizione in Catasto delle piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale, l'ex Agenzia del Territorio, si è espressa in materia con la lettera circolare prot. n. 81608 del 1o dicembre 2008 della allora Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità immobiliare, rappresentando che, alla luce delle disposizioni normative che regolano il vigente sistema catastale, tali cespiti non sono oggetto di inventariazione negli atti del Catasto.
  Tale conclusione è stata motivata, in particolare, con il combinato disposto dell'articolo 1 del regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, in base al quale «... è disposta l'esecuzione a cura dello Stato per l'accatastamento generale dei fabbricati e delle altre costruzioni stabili non censite al catasto rustico ...», e dell'articolo 6 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, laddove si dispone che «... la terminazione dei territori comunali sarà fatta per cura delle Amministrazioni municipali. La terminazione delle proprietà comprese nei singoli comuni sarà eseguita dai rispettivi possessori...».
  Al riguardo, si evidenzia infatti come la «terminazione» consista nell'operazione di infissione nel suolo di «cippi» che materializzano un confine amministrativo o una proprietà da riferirsi nella mappa catastale, la quale non include le aree marine (l'Organo cartografico dello Stato, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, competente al riguardo è l'Istituto Idrografico della Marina).
  In relazione a quanto esposto, al fine dell'iscrizione in catasto delle piattaforme petrolifere (così come previsto per analoghi impianti situati sulla terraferma), è necessario un approfondimento della problematica, vista la recente emanazione della sentenza di cui trattasi, nonché anche in considerazione delle competenze in materia di inventariazione degli impianti in argomento spettanti al Ministero dello Sviluppo economico, per valutare l'opportunità di un intervento normativo di raccordo che consenta il censimento delle costruzioni (dotate di autonomia funzionale e reddituale) site nel mare territoriale, anche con riferimento alla relativa delimitazione, georeferenziazione e riferibilità ad uno specifico Comune censuario.
  Sotto altro profilo, si fa presente, come già innanzi rappresentato, che l'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha previsto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, l'esclusione dalla stima catastale di «macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo», elementi che costituiscono parte rilevante delle piattaforme petrolifere in argomento.

Pag. 102

ALLEGATO 8

DL 18/2016: Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio C. 3606 Governo.

EMENDAMENTI

ART. 1.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 1. Busin.

  Sopprimerlo.
1. 4. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 15. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso comma 1-bis.
1. 5. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
  1) al capoverso comma 1-bis, dopo la parola: «condizione» inserire le seguenti: «facoltativa non vincolante»;
  2) al capoverso comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «Non si può dare corso» con le seguenti: «Si può dare corso»;
   b) sostituire le parole: «se non consti l'autorizzazione» con le seguenti: «anche in assenza dell'autorizzazione».
1. 16. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo la parola: condizione aggiungere le seguenti: facoltativa non vincolante.
1. 17. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: banca di credito cooperativo aggiungere le seguenti: Restano in ogni caso fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. 6. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1-ter, apportare le seguenti modificazioni:
  sostituire le parole: Non si può dare corso con le seguenti: Si può dare corso;
  sostituire le parole: se non consti l'autorizzazione con le seguenti: anche in assenza dell'autorizzazione.
1. 7. Pesco, Alberti, Villarosa.

Pag. 103

  Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta ai competenti organi sociali e il loro mandato non è rinnovabile.
1. 20. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, sopprimere le parole: fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3;
   b) al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: in misura maggioritaria con le seguenti: esclusivamente;
   c) al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), sopprimere il numero 2);
   d) sopprimere il comma 7.
1. 18. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3, sopprimere le parole: fatte salve le previsioni degli articoli 150-ter e 37-bis, comma 3.
1. 19. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, al comma 2-bis, le parole: L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, sono sostituite dalle seguenti: L'attivo della banca popolare non può superare 30 miliardi di euro.
1. 12. Matteo Bragantini, Prataviera, Caon, Marcolin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, al comma 2-bis le parole: L'attivo della banca popolare non può superare 8 miliardi di euro, sono sostituite dalle seguenti: L'attivo della banca popolare non può superare 20 miliardi di euro.
1. 11. Matteo Bragantini, Prataviera, Caon, Marcolin.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. L'attivo della banca cooperativa non può superare 30 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello di consolidato.
1. 13. Matteo Bragantini, Prataviera, Caon, Marcolin.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 33 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  2-bis. L'attivo della banca cooperativa non può superare 20 miliardi di euro. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello di consolidato.
1. 14. Matteo Bragantini, Prataviera, Caon, Marcolin.

  Al comma 2, sopprimere le lettere a) e b).
1. 26. Busin.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*1. 28. Zoggia, Ribaudo.

Pag. 104

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
*1. 25. Busin.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: cinquecento con la seguente: duecentocinquanta.
1. 23. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
1. 27. Busin.

  Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: centomila con la seguente: sessantamila.
1. 22. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
1. 21. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Lo statuto può prevedere, tra i requisiti per l'ammissione a socio la sottoscrizione o l'acquisto di un numero minimo di azioni. Il valore complessivo del numero minimo di azioni oggetto di sottoscrizione o acquisto non può essere, in ogni caso, superiore a mille euro».
1. 24. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Sopprimere il comma 4.
1. 39. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 4, sopprimere le lettere b) e c).
1. 40. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 sopprimere la lettera b);
   b) al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente: c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni o, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 29, comma 2-bis, l'assunzione della qualifica di banca popolare. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.»;
   c) al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: «d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.»;
   d) al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 5, dopo le parole: richieste di adesione, inserire le seguenti:, il recesso;
   e) al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione dei rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca popolare o una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
1. 36. Zoggia, Ribaudo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4)
    1) sopprimere la lettera
b);Pag. 105
    2) alla lettera c), capoverso 1-bis), dopo le parole: «in società per azioni» aggiungere le seguenti: «o in banca popolare»;
   b) al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, secondo periodo sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al comma precedente affranca le proprie riserve corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.

  Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: di società per azioni aggiungere le seguenti: o di banca popolare.
1. 55. Busin.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4):
    1) sopprimere la lettera
b);
    2) alla lettera c), capoverso comma 1-bis), dopo le parole «in società per azioni» inserire le seguenti «o in banca popolare»;
   b) al comma 6, lettera
b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

  Conseguentemente, allo stesso articolo, al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: di società per azioni inserire le seguenti: o di banca popolare.
1. 50. Busin.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere la lettera b);
   b) alla lettera c), capoverso 1-bis), dopo le parole in società per azioni aggiungere le seguenti o in banca popolare.

  Conseguentemente, allo stesso articolo, al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: di società per azioni aggiungere le seguenti: o di banca popolare.
1. 52. Busin.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).

  al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: costituita in forma di società per azioni inserire le seguenti: o una banca popolare.
*1. 31. Pagano, Tancredi.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).

  al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: costituita in forma di società per azioni inserire le seguenti: o una banca popolare.
*1. 30. Paglia, Fassina.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).

  al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: costituita in forma di società per azioni inserire le seguenti: o una banca popolare.
*1. 41. Russo, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).

  al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: costituita in forma di società per azioni inserire le seguenti: o una banca popolare.
*1. 35. Palese, Latronico.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).

  al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: costituita Pag. 106in forma di società per azioni inserire le seguenti: o una banca popolare.
*1. 29. Barbanti.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, allo stesso articolo, al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: di società per azioni inserire le seguenti: o di banca popolare.
1. 51. Busin.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*1. 57. Causi, Ginato.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*1. 32. Paglia, Fassina.

  Al comma 4, lettera b), sostituire le parole: banche popolari o con le seguenti: o banche costituite in società per azioni.
1. 44. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: c) Dopo il comma 1, è inserito il seguente: 1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla stessa Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.»;
   b) al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione e di recesso a contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.;
   c) al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 5, dopo le parole: richieste di adesione, inserire le seguenti: , il recesso.
*1. 37. Zoggia, Ribaudo.

  Al comma 4, lettera c), sostituire il capoverso: comma 1-bis con il seguente:
  1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione.

  Conseguentemente, al comma 5, capoverso: «Art. 37-bis.», apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sostituire lettera d) con la seguente: « d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione e di recesso dal contratto, nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.»;
   b) al comma 5, dopo le parole: «richieste di adesione», inserire le seguenti: «, il recesso».
*1. 56. Petrini, Lodolini, Giulietti.

  Al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis sostituire il primo periodo con il seguente:
  1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine Pag. 107stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni.
**1. 59. Moretto.

  Al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis sostituire il primo periodo con il seguente:
  1-bis. In caso di recesso o esclusione da un gruppo bancario cooperativo, la banca di credito cooperativo, entro il termine stabilito con le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia avendo riguardo alla sana e prudente gestione della banca, può deliberare la propria trasformazione in società per azioni.
**1. 34. Sottanelli.

  Al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis, dopo le parole: In caso di inserire le seguenti: recesso o;
1. 42. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 4, lettera c) capoverso comma 1-bis, dopo le parole: entro il termine aggiungere le seguenti: di novanta giorni.
1. 33. Paglia, Fassina.

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza la società delibera la propria liquidazione con le seguenti: può continuare a svolgere l'attività bancaria in qualità di banca di credito cooperativo.
1. 45. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: può deliberare la propria trasformazione in società per azioni. In mancanza, la società delibera la propria liquidazione con le seguenti: può continuare ad esercitare l'attività bancaria in qualità di banca di credito cooperativo.
1. 43. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la propria trasformazione in società per azioni con le seguenti: di costituire una società per azioni che svolga l'attività bancaria, della quale la cooperativa è titolare del pacchetto azionario.

  Conseguentemente al comma 6, sopprimere la lettera b).
1. 47. Buttiglione.

  Al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: la propria trasformazione in società per azioni con le seguenti: di costituire una società per azioni che svolga l'attività bancaria, della quale la cooperativa è titolare del pacchetto azionario.

  Conseguentemente, al comma 6, sopprimere il secondo e il terzo periodo della lettera b), capoverso comma 5.
1. 49. Buttiglione.

  Al comma 4, lettera c) capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: in società per azioni, con le seguenti: in banca popolare.
1. 38. Paglia, Fassina.

  Al comma 4, lettera c), capoverso 1-bis), dopo le parole: in società per azioni inserire le seguenti: o in banca popolare.

  Conseguentemente, allo stesso articolo, comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di società Pag. 108per azioni» inserire le seguenti: «o di banca popolare».
1. 53. Busin.

  Al comma 4, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  d-bis) All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «nel rispetto e nei limiti delle disposizioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio».
1. 46. Pesco, Alberti, Villarosa.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 5.
1. 105. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

Art. 37-bis.
(Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo).

  1. Il Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo è composto dalle Banche di credito cooperativo aventi sede legale nella Regione di riferimento, ivi comprese le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Le Banche di credito cooperativo sono obbligate ad aderire al Consorzio Regionale e la loro permanenza è obbligatoria fino al raggiungimento della stabilità sistemica del credito cooperativo ed è disposta con delibera della Banca d'Italia che determina anche lo scioglimento del medesimo Consorzio.
  3. Gli organi di amministrazione e controllo del Consorzio Regionale sono costituiti da un esponente delegato da ogni singola Banca di credito cooperativo aderente al Consorzio.
  4. Il Consorzio Regionale indica gli atti che le Banche di credito cooperativo sono tenute ad adottare al fine di assicurare la sana e prudente gestione della banca.
  5. Al fine di assicurare la risoluzione delle crisi di singole Banche di credito cooperativo aderenti al Consorzio quest'ultimo provvede a costituire un Fondo costituito da una quota pro-capite pari al 10 per cento del patrimonio netto di ogni singola Banca aderente. La Banca d'Italia può stabilite una diversa percentuale di conferimento al fine di assicurare la stabilità delle banche di credito cooperativo aderente al Consorzio Regionale. Il Fondo è preposto a concedere finanziamenti nei confronti delle Banche in difficoltà aderenti al Consorzio. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione da parte della Banca al Consorzio Regionale di un piano economico e finanziario finalizzato ad assicurare la risoluzione della crisi della medesima Banca e la stabilità sistemica del credito cooperativo.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni attuative).

  1. Il Consorzio Regionale delle Banche di credito cooperativo di cui al precedente articolo 1 è costituito entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
  2. Nel caso in cui le risorse conferite al Consorzio Regionale non siano sufficienti a garantire la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al Consorzio, la Banca d'Italia è autorizzata a destinare al Fondo del Consorzio una quota non inferiore al 50 per cento della quota dei dividendi annuali distribuiti nei limiti fissati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5. Entro sei mesi dall'entrata in Pag. 109vigore del presente decreto-legge, la Banca d'Italia adatta il proprio Statuto, con le modalità stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, alle disposizioni della presente norma.
1. 60. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso Articolo 37-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: Una società capogruppo costituita in forma di società per azioni ovvero di società cooperativa e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto esclusivamente dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di 300 milioni di euro.
1. 102. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Al comma 5, capoverso Articolo 37-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: Una società capogruppo costituita in forma di società per azioni ovvero di società cooperativa e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto esclusivamente dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di cinquecento milioni di euro.
1. 100. Villarosa, Alberti.

  Al comma 5, capoverso Articolo 37-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Una società capogruppo costituita in forma di società per azioni ovvero di società cooperativa e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura prevalente dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di 300 milioni di euro».
1. 101. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 5, capoverso Articolo 37-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Una società capogruppo costituita in forma di società per azioni ovvero di società cooperativa e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria il cui capitale è detenuto in misura prevalente dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di cinquecento milioni di euro.
1. 99. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Al comma 5, capoverso Articolo 37-bis, comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) una società capogruppo costituita in forma di società per azioni e autorizzata Pag. 110all'esercizio dell'attività Bancaria il cui capitale è detenuto in misura prevalente dalle banche di credito cooperativo appartenenti al gruppo, che esercita attività di direzione e coordinamento sulle società del gruppo sulla base di un contratto conforme a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo. Il medesimo contratto assicura l'esistenza di una situazione di controllo come definito dai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea; il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di cinquecento milioni di euro.
1. 79. Tino Iannuzzi, Ragosta.

  Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: costituita in forma di società per azioni con le seguenti: costituita in forma di consorzio di banche cooperative.
1. 67. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a) sostituire le parole: in misura maggioritaria con la seguente: esclusivamente;
   2) sopprimere la lettera c).
1. 118. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 1, lettera a) sostituire le parole: in misura maggioritaria con le seguenti: esclusivamente.
1. 107. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: in misura maggioritaria con la seguente: solamente.
1. 117. Alberti, Villarosa, Pesco.

  Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro con le seguenti: il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di dieci milioni di euro.
1. 66. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro con le seguenti: il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è pari o superiore a duecento milioni di euro.
1. 62. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è di un miliardo di euro con le seguenti: il requisito minimo di patrimonio netto della società capogruppo è pari o superiore a cinquecento milioni di euro.
1. 63. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: patrimonio netto, con la seguente: capitale;
   b) al comma 3, lettera b), dopo le parole: i casi, sopprimere le seguenti: comunque motivati ed eccezionali.
   c) al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente: « d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione, e di recesso dal contratto nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.»;Pag. 111
   d) al comma 5, dopo le parole: il rigetto delle richieste di adesione, inserire le seguenti:, il recesso;
   e) al comma 6 dopo le parole: delle banche di credito cooperativo, inserire le seguenti: al capitale della banca capogruppo;
   f) al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera c) per favorire la costituzione, ai sensi dell'articolo 159, comma 4-bis, di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).».
* 1. 122. Pagano, Tancredi.

  Al comma 5, capoverso articolo 37-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: patrimonio netto, con la seguente: capitale;
   b) al comma 3, lettera b), dopo le parole: i casi, sopprimere le seguenti: comunque motivati ed eccezionali.
   c) al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente: « d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione, e di recesso dal contratto nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.»;
   d) al comma 5, dopo le parole: il rigetto delle richieste di adesione, inserire le seguenti:, il recesso;
   e) al comma 6 dopo le parole: delle banche di credito cooperativo, inserire le seguenti: al capitale della banca capogruppo;
   f) al comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: « c-bis) i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera c) per favorire la costituzione, ai sensi dell'articolo 159, comma 4-bis, di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).».
* 1. 89. Palese, Latronico.

  Al comma 5 capoverso Art. 37-bis apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: patrimonio netto, con la seguente: capitale;
   b) al comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: i casi, sopprimere le seguenti: comunque motivati ed eccezionali;
   c) al comma 3, sostituire la lettera d), con la seguente: « d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione; e di recesso dal contratto nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente:»;
   d) al comma 5, dopo le parole: il rigetto delle richieste di adesione, inserire le seguenti: il recesso;
   e) al comma 6, dopo le parole: delle banche di credito cooperativo, inserire le seguenti: al capitale della banca capogruppo.
1. 145. Moretto.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), sostituire le parole: patrimonio netto, con la seguente: capitale;Pag. 112
   b) al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente: « d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione, e di recesso dal contratto nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.»;
   c) al comma 5, dopo le parole: il rigetto delle richieste di adesione inserire le seguenti: il recesso;
   d) al comma 6, dopo le parole: delle banche di credito cooperativo inserire le seguenti: al capitale della banca capogruppo;
   e) al comma 7 dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera c) per favorire la costituzione; ai sensi dell'articolo 159, comma 4-bis, di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).
1. 90. Sottanelli.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: patrimonio netto, con le seguenti: che all'atto della costituzione il capitale sociale sia interamente versato per cassa (non è possibile effettuare conferimenti di asset).
1. 128. Zoggia.

  Al comma 5; capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: patrimonio netto con le seguenti: capitale sociale.
1. 85. Zoggia, Ribaudo.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: patrimonio netto, con la seguente: capitale.
* 1. 140. Fragomeli, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: patrimonio netto, con la seguente: capitale.
* 1. 108. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, sono sostituite dalle seguenti: è pari a 500.000 euro.
1. 78. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: è pari a 600.000 euro.
1. 77. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: è pari a 650.000 euro.
1. 76. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: è pari a 700.000 euro.
1. 75. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: è pari a 750.000 euro.
1. 74. Paglia, Fassina.

Pag. 113

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: è pari a 800.000 euro.
1. 72. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: è pari a 850.000 euro.
1. 73. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: è pari a 900.000 euro.
1. 71. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: trecento milioni di euro.
1. 130. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), ultimo periodo, sostituire le parole: è di un miliardo di euro, con le seguenti: cinquecento milioni di euro.
1. 129. Busin.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo con le seguenti: 600 milioni;
   b) al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 141. Causi, Arlotti.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, lettera a), sostituire le parole: un miliardo di euro, con le seguenti: settecento milioni di euro.
1. 70. Dellai, Nicoletti, Ottobre, Gigli.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) l'attività bancaria della capogruppo può essere esercitata esclusivamente per il tramite delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo.
1. 65. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 115. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: c-bis) eventuali sottogruppi territoriali facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni o a una società finanziaria di cui all'articolo 59 o a una cooperativa di cui all'articolo 2545-septies primo comma, numero 2), sottoposte a direzione e coordinamento della capogruppo di cui alla lettera a) e composti dalle altre società di cui alle lettere b) e c);
   b) al comma 6, dopo le parole: credito cooperativo inserire le seguenti: e delle società cui fanno capo i sottogruppi territoriali;
   c) al comma 7, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: c-bis) le caratteristiche degli eventuali sottogruppi territoriali di cui alla lettera c-bis) del comma 1, composti secondo criteri di continuità territoriale coerenti con il localismo delle banche di credito cooperativo.

Pag. 114

  Conseguentemente al comma 5, capoverso Art. 37-ter, comma 3, dopo le parole: le banche di credito inserire le seguenti: cooperativo e le società cui fanno capo gli eventuali sottogruppi territoriali. 
1. 134. Ginato.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. In caso di effettiva necessità e a condizione che vi siano difficoltà patrimoniali di rilevanza tale da mettere a rischio la stabilità del gruppo o di sue componenti rilevanti, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, può autorizzare con proprio decreto una soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella indicata al comma 1, lettera a).

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le procedure per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 37-bis, comma 1, lettera a-bis) del Testo Unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come introdotto dall'articolo 1, comma 5 del presente decreto.
1. 143. Causi, Arlotti.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Lo statuto della capogruppo indica, secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea, il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1.
1. 103. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 2, dopo le parole: lo statuto della capogruppo indica inserire le seguenti:, secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea.
1. 80. Tino Iannuzzi, Ragosta.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: secondo criteri finalizzati a valorizzare la partecipazione e l'intervento dei soci in assemblea.
1. 91. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera b), numero 1), sostituire le parole: alla rischiosità delle banche aderenti, con le seguenti: al grado di rischiosità delle banche aderenti individuato ai sensi del comma 7, lettera c);
   b) al comma 7, lettera c) dopo le parole: frazionamento dei rischi inserire le seguenti:, nonché sistemi di misurazione del grado di rischiosità delle banche aderenti per le finalità di cui al comma 3, lettera b), numero 1).
1. 83. Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Ginato, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia, Arlotti.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le banche aderenti ritenute virtuose in base a oggettivi parametri predefiniti dal contratto, l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo si limita alla condivisione, nell'ambito del processo di pianificazione strategica, di livelli obiettivo di indicatori di rischio, rendimento e ratios prudenziali e ai conseguenti interventi.
1. 81. Tino Iannuzzi, Ragosta.

Pag. 115

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le banche aderenti ritenute virtuose in base a oggettivi parametri predefiniti dal contratto, l'attività di direzione e coordinamento della capogruppo dovrà limitarsi alla condivisione, nell'ambito del processo di pianificazione strategica, di livelli obiettivo di indicatori di rischio, rendimento e ratio prudenziali.
1. 87. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2).
1. 94. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) solo ed esclusivamente in casi motivati ed eccezionali e solo dopo la ricezione di un provvedimento sanzionatorio da parte di Banca d'Italia nei confronti di una banca di credito cooperativo del gruppo, la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;
1. 95. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) solo ed esclusivamente in casi motivati ed eccezionali e solo dopo la ricezione di un provvedimento sanzionatorio da parte di Banca d'Italia nei confronti di una banca di credito cooperativo del gruppo la capogruppo può revocare uno o più componenti fino a concorrenza della maggioranza degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri;
1. 96. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) i casi in cui la capogruppo può, rispettivamente, nominare, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo e le modalità di esercizio di tali poteri.
1. 142. Causi.

  Al comma 5, capoverso «Art. 37-bis», comma 3, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) i casi, comunque motivati ed eccezionali, in cui la capogruppo può, rispettivamente, opporsi alla nomina o revocare uno o più componenti, fino a concorrenza della maggioranza, degli organi di amministrazione e controllo delle società aderenti al gruppo, e le modalità di esercizio di tali poteri.
1. 84. Zoggia, Ribaudo.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: i casi, sopprimere le seguenti:, comunque motivati ed eccezionali,.
*1. 109. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis comma 3, lettera b), numero 2), dopo le parole: i casi, sopprimere le seguenti:, comunque motivati ed eccezionali,.
*1. 139. Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

Pag. 116

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 2), sostituire le parole: comunque motivati ed eccezionali con le seguenti: comunque stabiliti nel contratto di coesione.
1. 64. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: gravi violazioni inserire le seguenti: previa autorizzazione della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 98. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera b), numero 3), dopo le parole: gravi violazioni inserire le seguenti: previa autorizzazione della Banca d'Italia.
1. 97. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) i criteri e le condizioni di adesione, di diniego all'adesione, e di recesso dal contratto nonché di esclusione dal gruppo, secondo criteri non discriminatori in linea con il principio di solidarietà tra le banche cooperative a mutualità prevalente.».
1. 110. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 131. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.
*1. 106. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera d), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In ogni caso è ammesso il diritto di recesso sotto condizione di trasformazione in società per azioni o banca popolare».

  Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, lettera c), capoverso comma 1-bis), dopo le parole «in società per azioni» inserire le seguenti «o in banca popolare».
   b) al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di società per azioni» inserire le seguenti: «o di banca popolare».
1. 132. Busin.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 3, lettera d), sostituire le parole: Non è in ogni caso ammesso il recesso con le seguenti: è in ogni caso ammesso il recesso dal contratto di coesione.
1. 116. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 5, dopo le parole: il rigetto delle richieste di adesione, inserire le seguenti: , il recesso.
1. 111. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 6, dopo le parole: delle banche di credito cooperativo, inserire le seguenti: al capitale della banca capogruppo.
*1. 112. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

Pag. 117

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 6, dopo le parole: delle banche di credito cooperativo, inserire le seguenti: al capitale della banca capogruppo.
*1. 138. Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con proprio decreto, stabilisce il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento dei rischi.
  7-bis. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, stabilisce:
   il procedimento per la costituzione del gruppo bancario e l'adesione al medesimo;
   le caratteristiche della garanzia di cui al comma 4;
   i requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo, tali da assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario nel rispetto delle finalità mutualistiche.
1. 133. Giampaolo Galli.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo le parole: sentita la Banca d'Italia, inserire le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,.
1. 135. Ginato, Pelillo, Bonifazi, Capozzolo, Carella, Causi, Colaninno, Currò, De Maria, Marco Di Maio, Fragomeli, Fregolent, Gitti, Gutgeld, Lodolini, Moretto, Petrini, Ragosta, Ribaudo, Zoggia, Arlotti.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo le parole: con proprio decreto inserire le seguenti:, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
1. 198. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, sopprimere la lettera c).
1. 61. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo, tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale, necessario ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali, la diversificazione e il frazionamento del rischio.
1. 104. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, lettera c), dopo le parole: di un gruppo bancario cooperativo, inserire le seguenti: tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale,
1. 82. Tino Iannuzzi, Ragosta.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: tenendo conto della loro distribuzione sul territorio nazionale.
1. 86. Paglia, Fassina.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis, comma 7, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera c) per favorire la costituzione, ai sensi dell'articolo 159, comma 4-bis, di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto Pag. 118speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).

  Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
   4-bis. Le banche di credito cooperativo, aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 37-bis e 37-ter, se questi gruppi sono composti solo da banche a carattere regionale aventi sede legale nel territorio della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo.
1. 137. Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-bis comma 7, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) i requisiti specifici di capitale e con riguardo a quanto previsto alla lettera c) per favorire la costituzione, ai sensi dell'articolo 159, comma 4-bis, di gruppi bancari cooperativi nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, costituiti tra banche aventi sede ed operanti nei medesimi ambiti territoriali, tra cui la banca capogruppo, la quale adotta una delle forme di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).
1. 113. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il voto contrario dell'esponente dell'organo amministrativo eletto da una banca di credito cooperativo aderente al gruppo può bloccare l'adozione da parte della capogruppo di ogni genere di atto che possa compromettere la sana e prudente gestione e la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo.
1. 68. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-ter, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Ogni banca di credito cooperativo aderente al gruppo dispone del diritto di veto per l'adozione da parte della capogruppo di ogni genere di atto che possa compromettere la sana e prudente gestione e la stabilità delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo.
1. 69. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-ter, comma 3), dopo le parole: le banche di credito, inserire la seguente: cooperativo;
*1. 144. Moretto.

  Al comma 5, capoverso Art. 37-ter, comma 3), dopo le parole: le banche di credito, inserire la seguente: cooperativo;
*1. 136. Petrini, Lodolini, Giulietti, Marco Di Maio, Arlotti.

  Al comma 6 sopprimere la lettera b).
**1. 164. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 6 sopprimere la lettera b).
**1. 151. Paglia, Fassina.

  Al comma 6 sopprimere la lettera b).
**1. 127. Buttiglione.

Pag. 119

  Al comma 6 sopprimere la lettera b).
**1. 149. Maietta.

  Al comma 6, capoverso comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36 restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, deliberano la trasformazione in SPA o la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma precedente non si produce per le BCC che, entro 120 giorni dalla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del TUB, presentino da sole istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda o le aziende bancarie ad un'unica società per azioni, anche di nuova costituzione, purché le banche istanti possiedano da sole o congiuntamente, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data verificato senza rilievi da una società di revisione.
  3-ter. È fatto obbligo per la banca di credito cooperativo che conferisce l'azienda ad una società per azioni di nuova costituzione di mantenerne il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), per almeno tre anni.
  3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente modifica il proprio oggetto sociale, allo scopo di assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, e conseguentemente i requisiti di ammissione a socio. Le banche di credito cooperativo medesime non possono sopprimere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile. In caso di inosservanza di tali obblighi il patrimonio della conferente è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. 170. Zoggia, Ribaudo.

  Al comma 6, capoverso comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36 restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, deliberano la trasformazione in SPA o la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.Pag. 120
  3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma precedente non si produce per le BCC che, entro 120 giorni dalla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del TUB, presentino da sole istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda o le aziende bancarie ad un'unica società per azioni, anche di nuova costituzione. Qualora l'istanza sia presentata congiuntamente, il valore complessivo dei patrimoni netti delle stesse deve essere superiore a 200 milioni di euro. I requisiti patrimoniali devono risultare dal bilancio riferito alla data dei 31 dicembre 2015 ed essere certificati da una società di revisione.
  3-ter. È fatto obbligo per la banca di credito cooperativo che conferisce l'azienda ad una società per azioni di nuova costituzione di mantenerne il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), per almeno tre anni.
  3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente modifica il proprio oggetto sociale, allo scopo di assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, e conseguentemente i requisiti di ammissione a socio. Le banche di credito cooperativo medesime non possono sopprimere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile. In caso di inosservanza di tali obblighi il patrimonio della conferente è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. 171. Zoggia, Ribaudo.

  Al comma 6, capoverso comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36 restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, deliberano la trasformazione in SPA o la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma precedente non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro 120 giorni dalla emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 37-bis del TUB, presentino da sole istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda o le aziende bancarie ad un'unica società per azioni, anche di nuova costituzione, purché Banca d'Italia accerti che le condizioni patrimoniali e finanziarie delle banche istanti, alla data del 31 dicembre 2015, siano singolarmente o congiuntamente adeguate all'esercizio dell'attività bancaria sulla base dei parametri previsti da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
  3-ter. È fatto obbligo per la banca di credito cooperativo che conferisce l'azienda ad una società per azioni di nuova costituzione di mantenerne il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, primo comma, numero 1), per almeno tre anni.
  3-quater. A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente modifica il proprio oggetto sociale, allo scopo di assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, e conseguentemente Pag. 121i requisiti di ammissione a socio. Le banche di credito cooperativo medesime non possono sopprimere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile. In caso di inosservanza di tali obblighi il patrimonio della conferente è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. 172. Zoggia, Ribaudo.

  Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 5) è sostituito dal seguente:
  5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca popolare o una banca costituita in forma di società per azioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio di cui all'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dalla presente legge.
  4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.
1. 193. Barbanti.

  Al comma 6, lettera b), sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:
  5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici o scissione da cui risulti una banca popolare o una banca costituita in forma di società per azioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
*1. 189. Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

  Al comma 6, lettera b), sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:
  5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici o scissione da cui risulti una banca popolare o una banca costituita in forma di società per azioni.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non Pag. 122aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
*1. 190. Moretto.

  Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: b) il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al periodo precedente ha un patrimonio netto pari o superiore a cento milioni di euro. In tal caso, le riserve sono affrancate corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al dieci per cento della loro consistenza.
1. 183. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente: 5. Nei casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per azioni, restano fermi gli effetti giuridici di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. 165. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 6 sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  5. Nelle ipotesi di fusione e trasformazione di cui all'articolo 36, nonché di cessione di rapporti giuridici in blocco e scissione da cui risulti una banca costituita in forma di società per, azioni, restano in vigore gli effetti della devoluzione del patrimonio previsti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. 175. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) il comma 5) è sostituito dal seguente:
  5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici o scissione da cui risulti una banca popolare o una banca costituita in forma di società per azioni.
*1. 160. Barbanti.

  Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) il comma 5) è sostituito dal seguente:
  5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici o scissione da cui risulti una banca popolare o una banca costituita in forma di società per azioni.
*1. 161. Palese, Latronico.

  Al comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) il comma 5) è sostituito dal seguente:
  5. In tutti i casi di fusione e trasformazione previsti dall'articolo 36, restano Pag. 123fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio stabiliti dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Gli stessi effetti si producono in caso di cessione di rapporti giuridici o scissione da cui risulti una banca popolare o una banca costituita in forma di società per azioni.
*1. 191. Moretto.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma 3 non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino da sole o congiuntamente istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda o le aziende bancarie ad una società per azioni anche di nuova costituzione, purché la banca istante o almeno una delle banche istanti possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante del bilancio riferito a tale data certificato da una società di revisione.
   b) al comma 4, sostituire le parole: comma 3 con le seguenti: commi 3 e 3-bis;
   c) dopo il comma 4, inserire il seguente: 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dall'articolo 1, comma 5 del presente decreto, sono emanate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
   d) sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: Disposizioni attuative e transitorie.
1. 187. Giampaolo Galli.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma 3 non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino da sole o congiuntamente istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda o le aziende bancarie ad una società per azioni anche di nuova costituzione, purché la banca istante o almeno una delle banche istanti possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a Pag. 124duecento milioni di euro, come risultante dei bilancio riferito a tale data certificato da una società di revisione.
  3-ter. All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente è tenuta a corrispondere all'erario un importo pari al quindici per cento delle riserve indivisibili di cui all'articolo 2545-ter del codice civile.
  3-quater. A seguito del conferimento, la conferente modifica il proprio oggetto sociale e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile. In caso di inosservanza di tali obblighi il patrimonio della conferente è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. 158. Pelillo.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, dei decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione dei patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma 3 non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino da sole o congiuntamente istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda o le aziende bancarie ad una società per azioni anche di nuova costituzione, purché la banca istante o almeno una delle banche istanti possiedano, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante del bilancio riferito a tale data certificato da una società di revisione.
  3-ter. All'atto dei conferimento, la banca di credito cooperativo conferente è tenuta a corrispondere all'erario un importo pari al venti per cento delle riserve indivisibili di cui all'articolo 2545-ter del codice civile.
  3-quater. A seguito dei conferimento, la conferente modifica il proprio oggetto sociale e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 dei codice civile. In caso di inosservanza di tali obblighi il patrimonio della conferente è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1. 159. Ginato.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 1. 150. Zoggia, Ribaudo.

  Al comma 6, lettera b), al capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 1. 177. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 1. 184. Busin.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
* 1. 126. Buttiglione.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Tali effetti non si Pag. 125producono se la banca di credito cooperativo che effettua le operazioni di cui al comma precedente affranca le proprie riserve corrispondendo all'erario un'imposta straordinaria pari al venti per cento della loro consistenza.
1. 185. Busin.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Tali effetti non si producono se la banca di credito cooperativo ha un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed effettua le operazioni di cui al periodo precedente entro il 31 dicembre 2016.
1. 188. Ginato, Causi.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, secondo periodo dopo le parole: credito cooperativo inserire le seguenti: effettua le operazioni di cui al periodo precedente entro dodici mesi dalla costituzione del gruppo bancario cooperativo ovvero, nei casi di esclusione di cui all'articolo 36 comma 1-bis entro dodici mesi dall'estromissione e.
1. 182. Buttiglione.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole:. ..precedente ha aggiungere le seguenti:, alla data di assunzione delle relative deliberazioni,.
1. 156. Chiarelli, Palese, Latronico.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: ha un patrimonio con le seguenti: disponeva alla data del 31 dicembre 2015 di un patrimonio.
1. 163. Paglia, Fassina.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro con le seguenti: valore degli attivi superiore a 10 miliardi di euro.
1. 169. Villarosa.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro con le seguenti: valore degli attivi superiore a 8 miliardi di euro.
1. 168. Villarosa.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
*1. 166. Villarosa.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.
*1. 125. Buttiglione.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 450 milioni di euro.
1. 124. Buttiglione.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire la parola: 200 con la seguente: 400.
1. 123. Buttiglione.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: duecento milioni con le seguenti: dieci milioni.
1. 186. Busin.

Pag. 126

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire la parola: 200 con la seguente: 350.
1. 121. Buttiglione.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.
*1. 167. Villarosa.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro.
*1. 120. Buttiglione.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
1. 119. Buttiglione.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: duecento milioni di euro, aggiungere le seguenti: al 31 dicembre 2015, come certificato dall'ultima relazione redatta dell'organo di revisione alla medesima data.
1. 148. Zoggia, Ribaudo.

  Al comma 6, lettera b) dopo le parole: duecento milioni di euro, inserire le seguenti: alla data di conversione del presente decreto legge.
1. 162. Barbanti.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5 sopprimere il terzo periodo.
1. 93. Sottanelli.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, dopo le parole: le riserve, inserire le seguenti: di utili.
1. 157. Chiarelli, Palese, Latronico.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: pari al venti per cento della loro consistenza con le seguenti: pari alla differenza tra le imposte dirette (IRES e IRAP) che avrebbero dovuto essere corrisposte ad aliquota ordinaria dal 2006 alla data dell'operazione, e quelle effettivamente versate nel medesimo periodo, conformemente alle disposizioni tributarie vigenti relative a ciascun periodo di imposta.
1. 179. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 6, lettera b), capoverso 5, sostituire le parole: pari al venti, con le seguenti: pari all'ottanta.
1. 152. Paglia, Fassina.

  Al comma 6, lettera b) capoverso comma 5, sostituire le parole: pari al venti, con le seguenti: pari al settanta.
1. 153. Paglia, Fassina.

  Al comma 6, lettera b) capoverso comma 5, sostituire le parole: pari al venti, con le seguenti: pari al sessanta.
1. 154. Paglia, Fassina.

  Al comma 6, lettera b) capoverso comma 5, sostituire le parole: pari al venti, con le seguenti: pari al cinquanta.
1. 155. Paglia, Fassina.

  Al comma 6 lettera b), capoverso comma 5, sostituire le parole: venti per cento, con le seguenti: trenta per cento.
1. 92. Tabacci, Dellai, Gigli.

Pag. 127

  Al comma 6, lettera b), al capoverso comma 5 aggiungere, infine, le parole: e prevedendo, nello statuto della società, il divieto di distribuzione delle riserve e dei dividendi ai soci. Se il versamento dell'imposta straordinaria di cui al periodo precedente comprometta la stabilità finanziaria della banca, il versamento della medesima può essere effettuato fino a 120 rate mensili.
1. 176. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, inserire in fine le parole: Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono devolute al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
1. 173. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, inserire le parole: Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma sono devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione istituiti ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
1. 174. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 6, lettera b), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'efficacia delle disposizioni di cui ai periodi precedenti è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1. 178. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Sopprimere il comma 7.
1. 194. Alberti, Villarosa, Pesco.

  Al comma 7, sopprimere la lettera d).
1. 195. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «in deroga» inserire le seguenti: «, nel caso in cui questi detengano il 50 per cento più uno del capitale sociale,» e;
   b) sopprimere le parole: «e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto,».
1. 211. Busin.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, dopo le parole: in deroga inserire le seguenti:, nel caso in cui questi detengano il 50 per cento più uno del capitale sociale,.
1. 209. Busin.

  Al comma 7, lettera d), capoverso comma 3, sopprimere le parole: e all'articolo 34, comma 3, del presente decreto,.
1. 210. Busin.

  Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: in deroga ai limiti di partecipazione e al vincolo di territorialità stabiliti per i soci ordinari dal precedente articolo 34, comma 2.
1. 88. Paglia, Fassina.

  Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, primo periodo, inserire, in fine, le parole:
  «in deroga al vincolo di territorialità e ai limiti di partecipazione stabiliti per i Pag. 128soci ordinari dall'articolo 34, commi 2 e 4, del presente Testo Unico».
1. 214. Causi.

  Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: si applicano i commi 3 e 4, con le seguenti: si applicano i commi 2, 3 e 4;
*1. 196. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: si applicano i commi 3 e 4, con le seguenti: si applicano i commi 2, 3 e 4;
*1. 199. Barbanti.

  Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: si applicano i commi 3 e 4, con le seguenti: si applicano i commi 2, 3 e 4;
*1. 200. Sottanelli.

  Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: si applicano i commi 3 e 4, con le seguenti: si applicano i commi 2, 3 e 4;
*1. 203. Palese, Latronico.

  Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: si applicano i commi 3 e 4, con le seguenti: si applicano i commi 2, 3 e 4;
*1. 212. Petrini, Lodolini, Giulietti, Marco Di Maio, Arlotti.

  Al comma 7, lettera f), capoverso comma 4-bis, sostituire le parole: si applicano i commi 3 e 4, con le seguenti: si applicano i commi 2, 3 e 4;
*1. 215. Moretto.

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
   «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013, se non quotate. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».

  7-ter. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 33, è aggiunto il seguente comma:
   «1-bis. L'attivo della banca di credito cooperativo non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013, se non quotate. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
1. 205. Palese.
(Inammissibile,
limitatamente al comma 7-
bis)

  Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
  7-bis. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
   «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
1. 206. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguenti:
  7-bis. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Pag. 129decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
   «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013, se non quotate. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato».
1. 207. Castricone, Amato.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  «7-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
   4-bis. Nei territori delle regioni a statuto speciale, le banche di credito cooperativo a carattere regionale possono costituire gruppi bancari cooperativi autonomi, ai sensi degli articoli 37-bis e 37-ter, con società capogruppo costituite in una delle forme di cui all'articolo 14, commi, lettera a), aventi sede legale nel medesimo territorio regionale e un patrimonio netto di almeno duecento milioni di euro.».
1. 202. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  «7-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
   «4-bis. Al fine di assicurare il riconoscimento e la salvaguardia di peculiarità linguistiche e culturali di specifici territori facenti parte delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma, della Costituzione, le banche di credito cooperativo ivi aventi sede legale possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 37-bis e 37-ter, a condizione che tali gruppi siano composti solo da banche a carattere regionale aventi sede nel territorio della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo».
1. 213. Blazina, Gebhard, Malisani.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Le banche di credito cooperativo, aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 37-bis e 37-ter, se questi gruppi sono composti solo da banche a carattere regionale aventi sede legale nel territorio della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo.
*1. 197. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Le banche di credito cooperativo, aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 37-bis e 37-ter, se questi gruppi sono composti solo da banche a carattere regionale aventi sede legale nel territorio della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo.
*1. 201. Sottanelli.

Pag. 130

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Le banche di credito cooperativo, aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 37-bis e 37-ter, se questi gruppi sono composti solo da banche a carattere regionale aventi sede legale nel territorio della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo.
*1. 204. Palese, Latronico.

  Dopo il comma 7 inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 159 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  4-bis. Le banche di credito cooperativo, aventi sede legale nel territorio delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, possono costituire autonomi gruppi bancari cooperativi ai sensi degli articoli 37-bis e 37-ter, se questi gruppi sono composti solo da banche a carattere regionale aventi sede legale nel territorio della Regione a statuto speciale o della provincia autonoma ove si trovano le sedi legali delle corrispondenti società capogruppo.
*1. 208. Pagano, Tancredi.

  Dopo l'articolo raggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari).

  1. All'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo I settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «3-bis. Le banche che svolgono attività di commercio in proprio di strumenti finanziari non possono svolgere anche le altre attività previste dal presente articolo».
  2. Le banche che operano ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro dodici mesi dalla medesima data di entrata in vigore devono dichiarare quale tipo di attività intendono svolgere, e procedere, ove necessario, alla riorganizzazione del proprio assetto societario.
  3. Le banche di credito cooperativo di cui agli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo I settembre 1993, n. 385 sono banche commerciali.
1. 01. Maietta.

ART. 2.

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio di cui all'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.
  4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.
*2. 1. Tabacci.

Pag. 131

  Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:
  3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo, assumono le deliberazioni previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, o deliberano la liquidazione entro il termine indicato ai commi 1 e 2. Restano fermi gli effetti di devoluzione del patrimonio di cui all'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto.
  4. In caso di inosservanza di quanto previsto dal comma 3, la Banca d'Italia assume le iniziative necessarie per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.
*2. 2. Palese, Latronico.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire il comma 3, con il seguente:
  «3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;
   2) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, sono emanate entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
**2. 3. Moretto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire il comma 3, con il seguente:
  «3. Le banche di credito cooperativo autorizzate alla data di entrata in vigore delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che non aderiscono a un gruppo bancario cooperativo deliberano la trasformazione in società per azioni o la liquidazione entro il termine indicato dal comma 1, con conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»;
   2) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, sono emanate entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
**2. 4. Barbanti.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la devoluzione di cui al comma precedente non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro il 31 dicembre 2016, presentino istanza alla Banca d'Italia di conferire l'azienda bancaria ad una società per azioni anche di nuova costituzione, purché la banca istante possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data certificato da una società di revisione.
2. 5. Tabacci, Dellai, Gigli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 37-bis, comma 7, del decreto legislativo 1o Pag. 132settembre 1993, n. 385, sono emanate entro novanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto.
2. 6. Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

  Aggiungere infine il seguente comma:
  5-bis. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. 7. Busin.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo di sostegno delle BCC-CR).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.
  2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.
*2. 01. Tabacci, Dellai, Gigli.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo di sostegno delle BCC-CR).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.
  2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal Pag. 133gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.
*2. 02. Palese, Latronico.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo di sostegno delle BCC-CR).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.
  2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.
*2. 03. Barbanti.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo di sostegno delle BCC-CR).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.
  2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.
*2. 04. Pagano, Tancredi.

Pag. 134

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo di sostegno delle BCC-CR).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.
  2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.
*2. 05. Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo di sostegno delle BCC-CR).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.
  2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.
*2. 06. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo di sostegno delle BCC-CR).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti Pag. 135di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.
  2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.
*2. 07. Ginato.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Fondo di sostegno delle BCC-CR).

  1. Durante la fase di costituzione di gruppi bancari cooperativi, gli obblighi di cui all'articolo 33, comma 1-bis, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, sono assolti, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo e fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo, dall'adesione della stessa ad un Fondo di sostegno delle BCC-CR promosso dall'Associazione nazionale del credito cooperativo.
  2. Il Fondo favorisce, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e concentrazione delle banche di credito cooperativo per il miglioramento dell'efficienza e della competitività delle banche aderenti. Nello statuto sono altresì definiti il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché quello al richiamo di fondi dalle banche aderenti. L'adesione al Fondo deve avvenire entro 30 giorni dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte dell'Associazione nazionale del credito cooperativo dell'avvenuta approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.
*2. 08. Sottanelli.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio).

  1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:
   a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;Pag. 136
   b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

  2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2.
**2. 09. Barbanti.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio).

  1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:
   a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;
   b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

  2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2.
**2. 010. Palese, Latronico.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio).

  1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:
   a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;
   b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

  2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province Pag. 137autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2.
**2. 011. Pagano, Tancredi.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio).

  1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:
   a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;
   b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

  2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2.
**2. 012. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio).

  1. L'Associazione nazionale del credito cooperativo e le strutture federative del territorio ad essa associate, oltre a svolgere la funzione di revisione cooperativa ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, curano la rappresentanza istituzionale delle banche di credito cooperativo loro aderenti. Esse esercitano, in particolare:
   a) compiti assegnati da disposizioni legislative e regolamentari, verificando, in particolare, il mantenimento delle finalità mutualistiche del credito cooperativo;
   b) poteri di rappresentanza territoriale anche nei confronti dei gruppi bancari cooperativi costituiti ai sensi del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nell'interesse delle banche di credito cooperativo aderenti.

  2. L'Associazione nazionale e le strutture federative di cui al comma 1 non possono svolgere attività strumentali al Gruppo bancario cooperativo di cui all'articolo 37-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
  3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, in quanto compatibili con il comma 2.
**2. 013. Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Associazione nazionale del credito cooperativo e strutture federative del territorio).

  1. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province Pag. 138autonome di cui all'articolo 116, primo e secondo comma della Costituzione, ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
2. 014. Nicoletti, Dellai, Ottobre, Kronbichler, Gnecchi.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 2-bis.
(Regime di esclusione per le banche di credito cooperativo operanti nel Trentino Alto Adige).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 37-bis e 37-ter del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 non si applicano alle banche di credito cooperativo operanti nella Regione Trentino Alto Adige ed appartenenti al Sistema Raiffeisen, alle quali è invece riconosciuta, in considerazione delle speciali competenze legislative della Regione autonoma e sulla base di quanto previsto dall'articolo 159 del medesimo decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, la facoltà di costituire un gruppo bancario autonomo.
2. 015. Kronbichler, Paglia, Fassina.

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
3. 1. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Sopprimerlo.
3. 2. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Sostituire il Capo II con il seguente:

Capo II

FONDO DI ACQUISIZIONE DI SOFFERENZE BANCARIE

Art. 3.
(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
  2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
  3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
  5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
  6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6. Pag. 139
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
  9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziati in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli da 4 a 13.
3. 3. Paglia, Fassina, Zaratti, Pellegrino.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato su tutti i conti correnti e libretti di risparmio aperti presso le filiali delle banche aventi sede legale in Italia e presso le succursali di banche estere nel territorio della Repubblica italiana con qualsiasi valore di giacenza media annua.
3. 4. Pesco, Villarosa, Alberti.

  Ai commi 1 e 2 sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventiquattro.
3. 5. Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, sostituire le parole: è autorizzato a con le seguenti: ha il divieto assoluto di.
3. 6. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1 sostituire le parole: concedere la garanzia dello Stato sulle con le seguenti: promuovere, mediante attività informativa, la possibilità per le imprese finanziarie ed assicurative di prestare una Garanzia Privata a prezzi concordati con il Ministero dell'economia e delle finanze,.

  Conseguentemente:
   al comma 3 del medesimo articolo 3 sostituire le parole: garanzia dello Stato con le seguenti: Garanzia Privata;
   all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: garanzia dello Stato con le seguenti: Garanzia Privata;
   all'articolo 7, comma 1, numero 4), sostituire le parole: garanzia dello Stato con le seguenti: Garanzia Privata;
   all'articolo 8, sostituire le parole: garanzia dello Stato ovunque ricorrano con le seguenti: Garanzia Privata;
   all'articolo 9, sostituire le parole: garanzia dello Stato ovunque ricorrano con le seguenti: Garanzia Privata;
   all'articolo 11, commi 1 e 2, sostituire le parole: garanzia dello Stato ovunque ricorrano con le seguenti: Garanzia Privata.
3. 7. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:, intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, i veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 Pag. 140aprile 1999, n. 130, e i fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge.
*3. 9. Sandra Savino, Gelmini, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:, intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, i veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e i fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge.
*3. 10. Petrini, Lodolini, Giulietti, Arlotti.

  Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:, intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, i veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e i fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge.
*3. 11. Barbanti.

  Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:, intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, i veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e i fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge.
*3. 12. Palese, Latronico.

  Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:, intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, i veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e i fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge.
*3. 13. Sottanelli.

  Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti:, intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, i veicoli di cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, e i fondi di garanzia istituiti su base volontaria o per obbligo di legge.
*3. 15. Pagano, Tancredi.

  Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti: e gli intermediari finanziari autorizzati di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
3. 14. Abrignani.

  Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti: e intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
*3. 8. Petrini, Arlotti.

  Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti: e intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
*3. 16. Vignali.

  Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti: e intermediari finanziari iscritti all'albo unico di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
*3. 17. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 1, dopo la parola: banche inserire le seguenti: o raggruppamenti di banche.
3. 18. Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

Pag. 141

  Al comma 1, dopo le parole: di crediti pecuniari inserire le seguenti: o di veicoli cessionari di crediti non performing acquistati da banche, società finanziarie appartenenti a gruppi bancari e da fondi di garanzia dei depositanti di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a).
3. 19. Fassina, Paglia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a concedere la garanzia dello Stato di cui al comma 1 nel caso in cui il cessionario sia un intermediario finanziario estero che abbia acquistato crediti analoghi a quelli di cui al comma 1, originati da banche aventi sede in Italia, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*3. 20. Petrini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è altresì autorizzato a concedere la garanzia dello Stato di cui al comma 1 nel caso in cui il cessionario sia un intermediario finanziario estero che abbia acquistato crediti analoghi a quelli di cui al comma 1, originati da banche aventi sede in Italia, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*3. 21. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 2, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: trentasei mesi.
3. 22. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: un soggetto qualificato indipendente per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione Europea di cui al comma 1 con le seguenti: un soggetto qualificato indipendente per il controllo preventivo e per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel presente capo e nella decisione della Commissione Europea di cui al comma 1.
3. 23. Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

ART. 4.

  Sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
4. 1. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.
4. 2. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Sopprimerlo.
4. 3. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
4. 4. Busin.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al fine di massimizzare una nuova patrimonializzazione del sistema bancario così come concordato dal Governo con la Commissione europea, i crediti oggetto di cessione sono trasferiti alla società cessionaria al miglior prezzo realizzabile dalla banca che entro 30 giorni provvede ad inviare specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate permettendo il calcolo del conguaglio fiscale di eventuali crediti d'imposta di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. n. 917.
4. 5. Pesco, Alberti, Villarosa.

Pag. 142

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) è vietato qualsiasi tentativo di limitare la possibilità dell'ente cedente di ottenere il miglior prezzo di vendita delle sofferenze oggetto di cessione salvo l'invio di apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate al fine del conguaglio fiscale dei crediti di imposta di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. 6. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sono trasferiti alla società cessionaria per un importo non superiore al loro valore netto di bilancio (valore lordo al netto delle rettifiche) con le seguenti: sono trasferiti alla società cessionaria nella misura massima del 15 per cento annuo del valore totale delle sofferenze iscritte a bilancio.
4. 7. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sono trasferiti inserire le seguenti: nella misura massima del 15 per cento annuo del valore totale delle sofferenze iscritte a bilancio.
4. 8. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: per un importo non superiore al loro valore netto di bilancio (valore lordo al netto delle rettifiche) con le seguenti: al miglior prezzo realizzabile provvedendo entro 30 giorni dalla cessione ad inviare specifica comunicazione all'Agenzia delle entrate al fine del calcolo del conguaglio fiscale in riferimento ad eventuali crediti di imposta ai sensi dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. 9. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: superiore con la seguente: inferiore.
4. 10. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: emissione di titoli (i Titoli) inserire le seguenti: in nessun caso destinati al mercato retail ovvero ad investitori privati non professionisti, ma destinati esclusivamente a investitori istituzionali non interessati alla cessione delle sofferenze.
4. 11. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: linea di credito inserire le seguenti: con banche non interessate alla cessione delle sofferenze.
4. 12. Pesco, Alberti, Villarosa.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Ai commi 2 e 4, dopo la parola: banca, ovunque ricorra, inserire le seguenti: o gruppo bancario.
5. 2. Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 1. Pesco, Alberti, Villarosa.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Pesco, Alberti, Villarosa.

Pag. 143

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8. 1. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo le parole: è onerosa inserire le seguenti:, con costi composti direttamente dalla banca cedente, e.
8. 2. Paglia, Fassina.

  Al comma 1, dopo la parola: banca inserire le seguenti: o gruppo bancario.
8. 3. Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di consentire l'efficace avvio del piano industriale previsto dall'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sino alla data del 31 dicembre 2016, non possono essere esercitate azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della società di cui al citato articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali della società di cui al primo periodo. Dalla data del commissariamento, disposto dall'articolo 1, comma 867 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e sino alla conclusione del commissariamento medesimo, trova applicazione per la richiamata società l'articolo 182-sexies (Riduzione o perdita del capitale della società in crisi) della Legge Fallimentare, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
8. 4. Vico.

ART. 9.

  Sopprimerlo.
9. 1. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In caso di estensione da parte della BCE della rifinanziabilità agli ABS con sottostanti crediti non performing e di mantenimento del limite minimo di rating alla A singola, il costo della garanzia è commisurato al rischio connesso al rating effettivo dell'emissione anziché al rating paese.
9. 2. Fassina, Paglia.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
10. 1. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la parola: banca inserire le seguenti: o gruppo bancario.
10. 2. Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

ART. 11.

  Sopprimerlo.
11. 1. Pesco, Alberti, Villarosa.

ART. 12.

  Sopprimerlo.
12. 1. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «e sino ad un massimo» sono sostituite con le seguenti: «e con una dotazione iniziale» è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se, corrisposte tutte le prestazioni e pagati gli oneri e le spese di gestione di cui al comma 861, residuano sul Fondo di solidarietà somme della dotazione iniziale di cui al presente comma, tali somme Pag. 144affluiscono nuovamente nelle disponibilità del Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
12. 01. Sottanelli.

ART. 13.

  Sopprimerlo.
13. 1. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Con il decreto ministeriale di attuazione verranno indicati i parametri da cui le società incaricate di dare il rating, ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, dovranno partire per poter effettuare la valutazione delle obbligazioni senior.
13. 2. Laffranco, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 13-bis.
(Vigilanza su obbligazioni bancarie collateralizzate).

  1. All'articolo 7-quater, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: «commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-ter, comma 1.
13. 01. Causi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente Capo:

«Capo II-bis.
FONDO DI ACQUISIZIONE DI SOFFERENZE BANCARIE

Art. 13-bis.
(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
  2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
  3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
  5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
  6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni, con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
  9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli Pag. 145aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto e a quello del SuperEnalotto. Con gli stessi decreti dispone, altresì, la modifica della misura del prelievo erariale unico al fine di eguagliare l'aliquota applicata agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, a quella degli apparecchi di cui al medesimo articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto, n. 773 del 1931, e successive modificazioni, applicando la percentuale disposta dall'articolo 5, comma 2, del decreto direttoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato 12 ottobre 2011.
13. 02. Paglia, Fassina, Zaratti, Pellegrino.

ART. 14.

  Sostituire la rubrica con la seguente: Irrilevanza fiscale dei contributi percepiti a titolo di liberalità da soggetti sottoposti a procedure di crisi.
14. 1. Causi.

ART. 15.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione, ivi Compreso il valore delle plusvalenze o minusvalenze di cui al primo periodo, è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.
15. 1. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione, è effettuata su incarico della Banca d'Italia da un esperto indipendente, nominato dal Tribunale. Per i danni cagionati dalla valutazione, l'esperto, i componenti dei suoi organi nonché i suoi dipendenti rispondono in caso di dolo o colpa grave.
15. 5. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, previa valutazione analitica in ordine al valore della perdita eseguita da un professionista indipendente nominato dal Tribunale competente.
15. 2. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 2, commi 55, 56, 56-bis e 56-bis.1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito, con modificazioni, dalla 26 febbraio 2011, n. 10, trova applicazione anche con riferimento alla cessione dei predetti crediti d'imposta da parte dell'ente sottoposto a risoluzione, ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, in favore dell'ente ponte di cui all'articolo 42 del medesimo decreto legislativo.
15. 3. Causi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o novembre 2015.
15. 4. Causi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica).

  1. Agli operatori bancari di finanza etica è riconosciuto un credito d'imposta Pag. 146pari alla differenza tra l'ammontare delle imposte sul reddito d'impresa – così come stabilite all'articolo 77 testo unico delle imposte sui redditi, decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 – applicate nella misura del 27,5 per cento sui proventi derivanti dagli impieghi creditizi effettuati a favore di organizzazioni non profit o imprese sociali e la stessa imposta calcolata nella misura del 20 per cento.
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono operatori bancari di finanza etica gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con i seguenti requisiti:
   a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;
   b) danno evidenza pubblica, anche via web, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche, con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede di attività;
   c) dedicano ad organizzazioni non profit o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;
   d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;
   e) sono caratterizzati da governance con orientamento democratico e partecipativo;
   f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.

  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i criteri applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Capo III – Disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi, alla finanza etica e ai trasferimenti immobiliari.
15. 01. Ginato, Camani, Zanin, Moretto, Preziosi, Senaldi, Cova, Bergonzi, Coppola, Casati, Gasparini, Paola Boldrini, Richetti, Malpezzi, Rotta, Zardini, Crivellari, Basso, Zan, Sbrollini, Giacobbe, Borghi, Casellato, Rostellato, Arlotti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica).

  1. Agli operatori bancari di finanza etica è riconosciuto un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle imposte sul reddito d'impresa, così come stabilite all'articolo 77 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), applicate nella misura del 27,5 per cento sui proventi derivanti dagli impieghi creditizi effettuati a favore di organizzazioni non profit o imprese sociali e la stessa imposta calcolata nella misura del 20 per cento.
  2. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:
   a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;
   b) dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via web, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;
   c) dedicano ad organizzazioni non profit o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;
   d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;Pag. 147
   e) sono caratterizzati da governance a forte orientamento democratico e partecipativo;
   f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.
15. 02. Causi, Marcon, Paglia, Fassina, Patrizia Maestri, Civati, Pastorino, Giancarlo Giorgetti, Palese, Palmieri, Barbanti, Matarrelli, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini, Realacci, Murer, Beni, Quartapelle Procopio, Zanin, Mognato, Narduolo, Patriarca, Mattiello, Sberna, Fossati, Brignone, Scuvera, Andrea Maestri, Rubinato, Capone, Arlotti, Lodolini, Mongiello, Zampa, Cova, Tacconi, Arlotti, Malisani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica).

  1. Non concorre a formare il reddito imponibile, di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica il 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio.
  2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono operatori bancari di finanza etica gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con i seguenti requisiti:
   a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale e ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;
   b) danno evidenza pubblica, anche via web, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche, con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede di attività;
   c) dedicano ad organizzazioni non profit o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;
   d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;
   e) sono caratterizzati da governance con orientamento democratico e partecipativo;
   f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.

  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce i criteri applicativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Capo III – Disposizioni fiscali relative alle procedure di crisi, alla finanza etica e ai trasferimenti immobiliari.
15. 03. Ginato, Camani, Zanin, Moretto, Preziosi, Senaldi, Cova, Bergonzi, Coppola, Casati, Gasparini, Paola Boldrini, Richetti, Malpezzi, Rotta, Zardini, Crivellari, Basso, Zan, Sbrollini, Giacobbe, Borghi, Casellato, Rostellato.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli operatori bancari di finanza etica).

  1. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del Decreto Pag. 148del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) degli operatori bancari di finanza etica la quota pari al 75 per cento delle somme destinate ad incremento del capitale proprio.
  2. Ai fini di cui al precedente comma 1 sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che garantiscono le seguenti pratiche:
   a) svolgono una valutazione anche di carattere sociale ed ambientale per i finanziamenti erogati a persone giuridiche;
   b) dei finanziamenti erogati a persone giuridiche danno evidenza pubblica, anche via web, con riferimento almeno a: ragione sociale dei beneficiari, attività svolta, importo del finanziamento erogato, sede di attività;
   c) dedicano ad organizzazioni non profit o imprese sociali almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti;
   d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
   e) sono caratterizzati da governance a forte orientamento democratico e partecipativo;
   f) hanno politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non potrà superare il valore di 10.
15. 04. Marcon, Causi, Paglia, Fassina, Patrizia Maestri, Civati, Pastorino, Giancarlo Giorgetti, Palese, Palmieri, Barbanti, Matarrelli, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini, Realacci, Murer, Beni, Quartapelle Procopio, Zanin, Mognato, Narduolo, Patriarca, Mattiello, Sberna, Fossati, Brignone, Scuvera, Andrea Maestri, Rubinato, Capone, Arlotti, Lodolini, Mongiello, Zampa, Cova, Tacconi, Malisani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Norma di interpretazione autentica in tema di imposta di bollo sul valore delle azioni).

  1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, relativamente agli istituti di credito popolari non quotati, per il calcolo dell'imposta di bollo sui depositi titoli si intende valida esclusivamente la tariffa, di cui all'articolo 13, comma 2-ter della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, applicata nella misura del 2 per mille per ogni esemplare, sul valore nominale delle azioni rilevato nel bilancio al 31 dicembre 2015, o, in seconda istanza, sul valore di recesso stabilito, con conseguente rimborso diretto di quanto prelevato in eccesso a tale titolo dai conti correnti dei soci dell'istituto.
15. 05. Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati).

  1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle Pag. 149medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 5 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 o avente chiusura successiva al 31 dicembre 2015.
15. 06. Busin.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 15-bis.
(Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di titoli deteriorati).

  1. In deroga ai criteri di valutazione previsti dall'articolo 2426 c.c. per i soggetti investitori non istituzionali che alla data del 31 dicembre 2015 siano proprietari di azioni emesse dalle Banche poste in risoluzione di cui al comma 842 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dalla Banca popolare di Vicenza o da Veneto Banca, iscritte a bilancio tra le immobilizzazioni finanziarie ovvero nell'attivo circolante, è data facoltà di iscrivere la svalutazione delle medesime a seguito dell'adeguamento al valore di mercato, in un apposita voce degli oneri pluriennali da ammortizzare in un arco temporale di 10 esercizi a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 o avente chiusura successiva al 31 dicembre 2015.
15. 07. Busin.
(Inammissibile)

ART. 16.

  Sopprimerlo.
*16. 1. Paglia, Fassina.

  Sopprimerlo.
*16. 3. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 15, dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. I 220 milioni di euro costituenti gli oneri derivanti dalla modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito di vendite che la legge di stabilità 2016 imputa all'incremento di entrate per l'anno 2016, derivante dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica, confluiscono nel Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori di cui all'articolo 1, comma 44, capoverso «Art. 8» del decreto legislativo n. 179 del 2007, della legge di stabilità 2016.
16. 2. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 1, dopo le parole: su beni immobili inserire le seguenti: di società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito dai medesimi o alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività, e sostituire le parole: intende trasferirli entro due anni con le seguenti: intende adibirli a casa di abitazione;

  Sopprimere il comma 2.
16. 7. Paglia, Fassina, Pellegrino, Zaratti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere le parole da: «emessi nell'ambito» fino a: « 16 marzo 1942, n. 267» e sopprimere le parole da: «a condizione che» fino alla fine del comma;
   b) sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, allo stesso articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:
   a)
a) al comma 4, sostituire le parole: « 220 milioni» con le seguenti: « 1, 5 miliardi»;Pag. 150
   b) al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Ai restanti oneri, pari a 1,280 milioni di euro, si provvede:
   a) quanto a 180 milioni, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
   b) quanto a 190 milioni mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
   b) quanto a 10 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) quanto a 500 milioni di euro mediante l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo;
   d) quanto a 500 milioni mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
16. 4. Guidesi, Busin.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere le parole da: emessi nell'ambito fino a: 16 marzo 1942, n. 267 e sopprimere le parole da: a condizione che fino alla fine del comma;
   b) sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, allo stesso articolo 16, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 1,5 miliardi;
   b) al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo:
  Ai restanti oneri, pari a 1,280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
16. 5. Guidesi, Busin.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sopprimere le parole da: emessi nell'ambito fino a: 16 marzo 1942, n. 267 e sopprimere le parole da: a condizione che fino alla fine del comma;
   b) sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, allo stesso articolo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 1,5 miliardi;
   b) al comma 5 aggiungere infine il seguente periodo:
  Ai restanti oneri, pari a 1,280 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente Pag. 151riduzione delle dotazioni ministeriali di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
16. 6. Guidesi, Busin.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni con le seguenti: che non lo alieni o ceda nei successivi cinque anni;
   b) al comma 2 sostituire le parole: non si realizzi la condizione del trasferimento entro il biennio con le seguenti: l'immobile venga alienato o ceduto nei primi cinque anni.
16. 14. Colletti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sostituire le parole: dichiari che intende trasferirli entro due anni con le seguenti: non lo alieni o ceda nei successivi cinque anni;
   b) al comma 2 sostituire le parole: non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio con le seguenti: l'immobile venga alienato o ceduto nei primi cinque anni;
   c) al comma 4 sostituire le parole: 220 milioni con le seguenti: 500;
   d) al comma 5 sostituire le parole: 2.320 milioni con le seguenti: 2.600 milioni.
16. 13. Colletti.

  Al comma 1, sostituire le parole: dichiari che intende trasferirli entro due anni con le seguenti: sia una persona fisica con un reddito ISEE fino 3500 euro annui e dichiari che intende trasferirli non prima di dieci anni.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro il biennio con le seguenti: non prima dei dieci anni e, al secondo periodo, sostituire le parole: del biennio con le seguenti: dei dieci anni.
16. 8. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
*16. 9. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime Pag. 152imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
*16. 10. Garofalo, Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
*16. 11. Mariani.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, inserire il seguente:
  5-bis. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che, nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
*16. 12. Matarrese, Sottanelli, D'Agostino, Vargiu, Vecchio.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Contratti di garanzia su partecipazioni di società a responsabilità limitata).

  1. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo.
  2. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.Pag. 153
  3. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.
  4. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
**16. 014. Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Contratti di garanzia su partecipazioni di società a responsabilità limitata).

  1. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo.
  2. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
  3. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.
  4. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
**16. 022. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

Pag. 154

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Contratti di garanzia su partecipazioni di società a responsabilità limitata).

  1. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera d) del medesimo decreto legislativo.
  2. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
  3. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.
  4. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
**16. 04. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
  7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane, agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercito dell'attività bancaria provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca o di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria su immobili residenziali o da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione ed efficientemente energetico. A tal fine le predette banche e gli intermediari finanziari possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A., la Associazione Bancaria Italiana e la Associazione italiana leasing. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi Pag. 155e prestiti S.p.A. alle banche o agli intermediari finanziari, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.
16. 033. Vignali.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Plafond Cassa depositi e prestiti casa leasing).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
  7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane, alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche ed intermediari finanziari possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Associazione Bancaria Italiana e la Associazione italiana leasing. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche e degli intermediari finanziari si trasferiscono sul costo del mutuo o della locazione finanziaria a vantaggio dei mutuatari o degli utilizzatori. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche e agli intermediari finanziari, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.
*16. 031. Petrini.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Plafond Cassa depositi e prestiti casa leasing).

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 7-bis è sostituito dal seguente:
  7-bis. Fermo restando quanto stabilito al comma 7, la Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), secondo periodo, può altresì fornire alle banche italiane, alle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie, operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e agli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, provvista attraverso finanziamenti, sotto la forma tecnica individuata nella convenzione di cui al periodo seguente, per l'erogazione di mutui garantiti da ipoteca e di finanziamenti nella forma della locazione finanziaria, su immobili residenziali da destinare prioritariamente all'acquisto dell'abitazione principale, preferibilmente appartenente ad una delle classi energetiche A, B o C, e ad interventi di ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica, con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto Pag. 156disabile e per le famiglie numerose. A tal fine le predette banche ed intermediari finanziari possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Associazione Bancaria Italiana e la Associazione italiana leasing. Nella suddetta convenzione sono altresì definite le modalità con cui i minori differenziali sui tassi di interesse in favore delle banche e degli intermediari finanziari si trasferiscono sul costo del mutuo o della locazione finanziaria a vantaggio dei mutuatari o degli utilizzatori. Ai finanziamenti di cui alla presente lettera concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. alle banche e agli intermediari finanziari, da destinare in via esclusiva alle predette finalità, si applica il regime fiscale di cui al comma 24.
*16. 03. Vignali.

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 il primo periodo è sostituito con il seguente:
  «Le somme iscritte a ruolo non ancora versate, oggetto di piani di rateazione concessi dagli agenti della riscossione e decaduti nei 36 mesi antecedenti il 31 dicembre 2015, possono, a semplice richiesta del contribuente, da presentarsi inderogabilmente entro il 30 giugno 2016, essere ripartite fino a un massimo di 72 rate mensili».
  2. L'articolo 1, comma 134 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito con il seguente: «Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti il 31 dicembre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 30 giugno 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute».
  3. All'onere di cui ai commi precedenti, quantificato in 80 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
16. 030. Palese.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Procedure di vendita a mezzo commissionario).

  1. All'articolo 532 del codice di procedura civile, al secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:
  «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Capo III – Disposizioni in tema di disciplina della crisi di impresa e di esecuzioni immobiliari.
*16. 021. Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.
(Inammissibile)

Pag. 157

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Procedure di vendita a mezzo commissionario).

  1. All'articolo 532 del codice di procedura civile, al secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Capo III – Disposizioni in tema di disciplina della crisi di impresa e di esecuzioni immobiliari.
*16. 029. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Procedure di vendita a mezzo commissionario).

  1. All'articolo 532 del codice di procedura civile, al secondo comma, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non superiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non superiore a sei mesi, alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Capo III – Disposizioni in tema di disciplina della crisi di impresa e di esecuzioni immobiliari.
*16. 011. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione termini domande di insinuazione al passivo).

  1. Al Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 267, all'articolo 101, primo comma, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Capo III – Disposizioni in tema di disciplina della crisi di impresa e di esecuzioni immobiliari.
**16. 018. Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione termini domande di insinuazione al passivo).

  1. Al Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 267, all'articolo 101, primo comma, le Pag. 158parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Capo III – Disposizioni in tema di disciplina della crisi di impresa e di esecuzioni immobiliari.
**16. 08. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Riduzione termini domande di insinuazione al passivo).

  1. Al Regio Decreto 16 Marzo 1942, n. 267, all'articolo 101, primo comma, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con la seguente: Capo III – Disposizioni in tema di disciplina della crisi di impresa e di esecuzioni immobiliari.
**16. 027. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267).

  1. Al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

Art. 53-bis.
(Esecuzione sui beni oggetto di ipoteca nel fallimento).

  1. I titolari di crediti muniti di ipoteca di primo grado su beni immobili possono iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis.
  2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni con ipoteca in primo grado da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che in sede concorsuale è corrisposto da quest'ultimo direttamente al creditore ipotecario.
   3. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la quota spettante al creditore ipotecario, fissata ai sensi dell'articolo 110, viene attribuita al fallimento.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
*16. 015. Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267).

  1. Al Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:

Art. 53-bis.
(Esecuzione sui beni oggetto di ipoteca nel fallimento).

  1. I titolari di crediti muniti di ipoteca di primo grado su beni immobili possono Pag. 159iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis.
  2. Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni con ipoteca in primo grado da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che in sede concorsuale è corrisposto da quest'ultimo direttamente al creditore ipotecario.
  3. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la quota spettante al creditore ipotecario, fissata ai sensi dell'articolo 110, viene attribuita al fallimento.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
*16. 05. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Creditori muniti di ipoteca sui beni immobili).

  1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 53, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  I titolari di crediti muniti di ipoteca di primo grado su beni immobili possono iniziare o proseguire le azioni esecutive sugli stessi anche dopo la dichiarazione di fallimento, con l'esclusione dei beni utilizzati nell'esercizio provvisorio dell'impresa di cui al primo e secondo comma dell'articolo 104 o che siano oggetto dei provvedimenti di cui al primo comma dell'articolo 104-bis.
  Il saldo prezzo derivante dalla vendita dei beni con ipoteca in primo grado da versarsi dall'aggiudicatario sia in sede esecutiva che in sede concorsuale è corrisposto da quest'ultimo direttamente al creditore ipotecario.
  Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione e la somma ricavata che eccede la quota spettante al creditore ipotecario, fissata ai sensi dell'articolo 110, viene attribuita al fallimento.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
16. 023. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Pignoramento presso terzi).

  1. Al Codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) all'articolo 545, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
  «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere Pag. 160pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento; in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non esecutati. Quando l'accredito ha luogo successivamente le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge»;
  b) all'articolo 546, primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo successivamente alla data prevista dal periodo precedente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo III con il seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
16. 017. Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Pignoramento presso terzi).

  Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 545, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
  «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento: in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non esecutati. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge;
   b) all'articolo 546 primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

Pag. 161

  Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
* 16. 026. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Pignoramento presso terzi).

  Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 545, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
  «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, di somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, il saldo del conto può essere pignorato per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento: in caso di conti cointestati, il saldo si intende pro quota dei singoli cointestatari ed il limite di impignorabilità si applica anche nel caso in cui i predetti accrediti riguardino cointestatari non esecutati. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge;
   b) all'articolo 546 primo comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha avuto luogo nei sessanta giorni precedenti il pignoramento, per un importo del saldo del conto pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.

  Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
* 16. 07. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Progetto di distribuzione parziale).

  1. All'articolo 596 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dopo le parole: «provvede a formare un progetto di distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.».

Pag. 162

  Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
** 16. 020. Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Progetto di distribuzione parziale).

  1. All'articolo 596 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dopo le parole: «provvede a formare un progetto di distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.».

  Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
** 16. 010. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Progetto di distribuzione parziale).

  1. All'articolo 596 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dopo le parole: «provvede a formare un progetto di distribuzione,» sono aggiunte le seguenti: «anche parziale,»;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il progetto di distribuzione parziale non può superare il novanta per cento delle somme da ripartire.».

  Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
** 16. 024. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Provvisoria esecutività decreto ingiuntivo).

  1. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati.».

  Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
* 16. 016. Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.
(Inammissibile)

Pag. 163

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Provvisoria esecutività decreto ingiuntivo).

  1. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati.».

  Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
* 16. 06. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Provvisoria esecutività decreto ingiuntivo).

  1. All'articolo 648, primo comma, del codice di procedura civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati.».

  Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
* 16. 025. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazione pubblicità vendite pubbliche).

  1. All'articolo 161-quater disp. att. c.p.c. e disp. trans., primo comma, al primo periodo, le parole: «o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed» sono soppresse.
  2. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sono aggiunte in fine le parole: «, anche nel caso in cui la vendita sia disposta in più lotti»;
   b) il secondo periodo è soppresso.

  Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
** 16. 019. Petrini, Lodolini, Fragomeli, Arlotti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazione pubblicità vendite pubbliche).

  1. All'articolo 161-quater disp. att. c.p.c. e disp. trans., primo comma, al primo periodo, le parole: «o, in mancanza, Pag. 164del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed» sono soppresse.
  2. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sono aggiunte in fine le parole: «, anche nel caso in cui la vendita sia disposta in più lotti»;
   b) il secondo periodo è soppresso.

  Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
** 16. 09. Abrignani.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Semplificazione pubblicità vendite pubbliche).

  1. All'articolo 161-quater disp. att. c.p.c. e disp. trans., primo comma, al primo periodo, le parole: «o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed» sono soppresse.
  2. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sono aggiunte in fine le parole: «, anche nel caso in cui la vendita sia disposta in più lotti»;
   b) il secondo periodo è soppresso.

  Conseguentemente sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

Capo III
DISPOSIZIONI IN TEMA DI DISCIPLINA DELLA CRISI DI IMPRESA E DI ESECUZIONI IMMOBILIARI
** 16. 028. Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco, Alberto Giorgetti.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifica disposizioni relative alle procedure di crisi).

  1. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, dopo le parole: «da un esperto indipendente,» sono inserite le seguenti: «nominato dal Tribunale».
16. 02. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Dopo il Capo III inserire il seguente:

Capo III-bis.
ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI

Articolo 16-bis.
(Disposizioni relative alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dai commi da 855 a 858 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, gli investitori di cui al comma 842 del medesimo articolo, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche poste a risoluzione, l'emissione di warrant che diano diritto alla sottoscrizione delle Pag. 165azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 842.
  2. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le cessioni dovranno comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere».
  3. Dopo il comma 842 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, aggiungere il seguente:
  «842-bis. 1. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 842 non deve derivare alcun pregiudizio patrimoniale per gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma».
16. 012. Paglia, Fassina.

  Dopo il Capo III inserire il seguente:

Capo III-bis.
ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROCEDURE DI CRISI

Articolo 16-bis.
(Disposizioni relative alla procedura di risoluzione di cui all'articolo 1, commi da 842 a 861 della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 856 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 afferiscono altresì tutti gli eventuali maggiori ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al comma 842 del medesimo articolo, al fine di garantire a tutti i danneggiati un rimborso pieno, senza costringere il collegio arbitrale a dover agire nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal medesimo comma.
16. 036. Paglia, Fassina.

  Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

Capo II-bis.
DIRITTO DI PRELAZIONE DELLO STATO NELL'AMBITO DI VENDITE GIUDIZIARIE

Art. 16-bis.
(Diritto di prelazione dello Stato nell'ambito di vendite giudiziarie).

  1. Qualora in qualsiasi fase del procedimento di esecuzione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, intervengano lo Stato, anche attraverso le sue società a maggioranza pubblica, o le altre istituzioni repubblicane di cui al titolo V della Costituzione, a questi è riconosciuto il diritto di prelazione sugli immobili pignorati adibiti ad abitazione principale, al fine di garantire all'occupante vittima del provvedimento esecutivo il diritto a continuare ad abitare l'immobile, dietro la corresponsione di un canone mensile, anche dopo il perfezionamento della vendita esecutiva.
  2. Ai fini di cui al precedente comma 1, presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un apposito fondo, con una dotazione pari a 150 milioni in ragione annua, destinato al finanziamento delle suddette acquisizioni immobiliari.
  3. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, si Pag. 166provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
16. 035. Paglia, Fassina, Daniele Farina, Sannicandro.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Diritto al rimborso delle azioni nel caso di recesso).

  1. All'articolo 28, comma 2-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, come modificato dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «o di esclusione del socio», sono soppresse.
16. 01. Ginato.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Tutela dell'utilizzatore a titolo di leasing in caso di fallimento del venditore).

  1. All'articolo 1, comma 77, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole «si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», sono sostituite dalle seguenti: «si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».
* 16. 032. Petrini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Tutela dell'utilizzatore a titolo di leasing in caso di fallimento del venditore).

  1. All'articolo 1, comma 77, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, le parole «si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267», sono sostituite dalle seguenti: «si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.».
* 16. 034. Vignali.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 16-bis.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139).

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. È fatta salva la facoltà di non riferire gli effetti della modificazione di cui all'articolo 6, comma 4, lettera a), alle operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio.».
16. 013. Sottanelli.
(Inammissibile)

Pag. 167

ART. 17.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:
    a-bis) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera m-duodecies), è inserita la seguente lettera:
    m-terdecies) «FIA di sviluppo»: il FIA italiano o il FIA UE di tipo chiuso di cui al successivo articolo 37-bis;
    a-ter) dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

Art. 37-bis.
(FIA di sviluppo).

  1. Il FIA di sviluppo deve costituirsi in forma di Oicr chiuso e deve ottenere la quotazione in un mercato regolamentato nei termini e con le modalità previste dal Regolamento attuativo dell'articolo 39 del presente decreto concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio italiani approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30.
  2. Il regolamento del FIA di sviluppo deve prevedere che almeno il novanta per cento del patrimonio sia investito in azioni, quote o titoli assimilabili, emessi da piccole e medie imprese, che siano società di capitali.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 1o marzo 2016, determina le caratteristiche e i requisiti delle piccole e medie imprese di cui al comma 2, fermo restando che le predette imprese dovranno avere la sede operativa o gli insediamenti produttivi ubicati nel territorio dello Stato italiano.
  4. Il FIA di sviluppo può investire fino al massimo del dieci per cento del patrimonio nelle altre attività e beni nei quali l'investimento è concesso ai FIA italiani o ai FIA UE di tipo chiuso, con esclusione delle partecipazioni in imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e in PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015 n. 3 convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della legge 24 marzo 2015 n. 33 nonché delle partecipazioni in Oicr che investano in start-up innovative o PMI innovative.
  5. Il regolamento del FIA di sviluppo prevede la distribuzione ai partecipanti, per ciascun esercizio, di un provento annuo non inferiore alla totalità dei dividendi o altri proventi erogati, nello stesso esercizio, dalle imprese in cui il patrimonio è investito. A tal fine il Gestore del FIA di sviluppo è tenuto ad orientare le strategie di investimento per perseguire una remunerazione annuale dei partecipanti al FIA di sviluppo pari almeno al due per cento del patrimonio investito alla data del 31 dicembre dell'anno anteriore alla data di distribuzione dei proventi.
  6. Per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente articolo al FIA di sviluppo si applicano le disposizioni legislative o regolamentari che disciplinano gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) chiusi.
   b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Dopo l'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è inserito il seguente articolo:

Art. 15-bis.
(Detrazioni per le persone fisiche di investimenti in FIA di sviluppo).

  1. La persona fisica che sottoscrive partecipazioni di un FIA di sviluppo, per come definito dall'articolo 37-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, può portare in detrazione all'imposta lorda sul reddito imponibile una somma pari al diciannove per cento del suddetto importo e comunque non superiore a ventimila euro. Ai fini di tale detrazione, non si tiene conto delle altre deduzioni o Pag. 168detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. La misura massima di detrazione è concessa per la totalità delle sottoscrizioni effettuate dal contribuente nell'arco di un anno solare.
  2. L'ammontare indicato al comma 1 è portato in detrazione, in parti eguali, nell'arco di cinque periodi di imposta. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile in un periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imponibile sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il secondo rispetto alla scadenza del primo termine di riscatto, previsto dal regolamento del FIA di sviluppo.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 1o marzo 2016, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo.
  4. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

  2-ter. Alla copertura delle minori entrate derivanti dal comma 2-bis, valutate in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
17. 2. Fregolent, Arlotti.

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 42, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) individua le informazioni da fornire alla clientela nell'ambito della commercializzazione delle quote o delle azioni nel territorio della Repubblica nonché le modalità con cui tali informazioni devono essere divulgate, tenendo conto che qualora la stessa commercializzazione sia rivolta ad un pubblico di consumatori a questi deve essere garantita la massima trasparenza in merito alla rischiosità dell'investimento;»
17. 1. Paglia, Fassina.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti).

  1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.
  2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 30 giugno 2016, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento per gli anni 2016, 2017 e 2018, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1.
  3. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Nel caso in cui le Pag. 169richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato il risarcimento.
  4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 01. Venittelli.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti).

  1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2017. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.
  2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, con modalità telematiche individuate dal Ministero stesso, entro il termine perentorio del 30 giugno 2016, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento per gli anni 2016 e 2017, la sussistenza della fattispecie di cui al comma 1.
  3. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato il risarcimento.
  4. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 02. Abrignani.

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito come segue:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.»;
   b) all'articolo 33, è aggiunto il seguente comma 1-bis:
  «1-bis. L'attivo della banca di credito cooperativo non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.».
17. 05. Pagano, Tancredi.
(Inammissibile,
limitatamente alla lettera
a))

Pag. 170

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/ 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.».
* 17. 03. Vico, Ginefra, Grassi, Capone, Mongiello, Ventricelli, Michele Bordo, Losacco, Mariano, Cassano.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, all'articolo 29, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  «2-bis. L'attivo della banca popolare non può superare il limite di cui all'articolo 6/4) del Regolamento UE n. 1024/ 2013. Se la banca è capogruppo di un gruppo bancario, il limite è determinato a livello consolidato.».
* 17. 04. Pagano, Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi).

  1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento, nonché nei finanziamenti a valere sulle carte di credito, sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno, e che gli interessi siano conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
   b) gli interessi debitori maturati non possano produrre interessi ulteriori salvo quelli di mora. Nelle successive operazioni di capitalizzazione gli interessi debitori sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale. È fatta salva la possibilità per il cliente di autorizzare preventivamente l'addebito degli interessi debitori sul conto o sulla carta decorso un termine di sessanta giorni dalla valuta degli interessi medesimi, eventualmente modificabile a favore del cliente.

  Conseguentemente, sostituire la denominazione del Capo IV con la seguente: «Disposizioni in materia di gestione e di tutela del risparmio».
17. 07. Boccadutri, Carbone, Bernardo, Giampaolo Galli.

  Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla disciplina della cessione dei crediti di impresa).

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 21 febbraio 1991, n. 52, le parole: «o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attività di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «o un soggetto, costituito in forma di società di capitali, che svolge l'attività di acquisto di Pag. 171crediti, vantati nei confronti di terzi, da soggetti del gruppo di appartenenza che non siano intermediari finanziari oppure di crediti vantati da terzi nei confronti di soggetti del gruppo di appartenenza, ferme restando le riserve di attività previste ai sensi del Testo Unico Bancario».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica del Capo IV con la seguente: Disposizioni in materia di gestione collettiva del risparmio e modifica della disciplina della cessione dei crediti di impresa.
17. 06. Pagano.