CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2016
607.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VIII Commissione,
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo C. 3057 Gadda, C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati recante Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale»;
   considerato che:
    l'articolo 1, al comma 1, prevede le finalità del provvedimento, evidenziando prioritariamente la finalità della riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso la realizzazione, tra gli altri, dell'obiettivo del raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e della riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili;
    non è chiara la fonte normativa sulla base della quale è adottato il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   all'articolo 1, comma 1, lettera d), valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire la fonte normativa sulla base della quale è adottato il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare.

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ALLEGATO 2

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEL RELATORE

ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
secondo criteri di solidarietà aggiungere le seguenti: , responsabilità e sostenibilità.;
   sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:
  3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 9 della presente legge.
  4. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «da sottosuolo,» sono aggiunte le seguenti parole: «sono pubbliche e»;
   b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

  4. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano.
  4.1. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 4 e il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso.
  4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui ai commi 4 e 4.1 è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia.
  5. All'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, al comma 3 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis). Le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa».
2. 1. (nuova formulazione) Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

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ART. 3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I distretti idrografici, quali risultano ai sensi degli articoli 54, comma 1, lettera t), e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituiscono la dimensione ottimale di governo, di tutela e di pianificazione delle acque. Per ogni distretto idrografico si provvede secondo quanto stabilito dall'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. L'organizzazione del servizio idrico integrato è affidata agli enti di governo di ambiti ottimali, i quali sono individuati dalle regioni tenendo conto dei princìpi dell'unità del bacino o del subbacino idrografico ai sensi dall'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
   sopprimere il comma 4.
3. 2. (nuova formulazione) Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 2-bis, le parole: «comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane» sono sostituite dalle seguenti: «comunque definiti sulla base dei criteri di cui al comma 2».
3. 14. (nuova formulazione) Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Sostituire i commi da 5 a 11 con il seguente:
  5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2016, un decreto legislativo, contenente disposizioni per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di prelievo di acque, ivi incluse le fattispecie riguardanti il trasferimento del ramo d'azienda, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera hhh) della legge 28 gennaio 2016, n. 11. Il citato decreto legislativo, anche di natura correttiva e integrativa dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nel sopra citato articolo 1, prevede, tra l'altro, l'obbligo per le regioni e le province autonome di provvedere, entro un termine congruo prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico, nonché in ogni caso di cessazione anticipata della medesima, previa valutazione dell'eventuale sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, ad indire una gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione per un periodo congruo, individuato in un minimo ed un massimo e da determinare in concreto da parte delle regioni e delle province autonome. Il decreto legislativo definisce altresì i criteri cui dovranno attenersi le regioni e le province autonome in tale determinazione, includendo comunque tra i medesimi la necessaria considerazione degli interventi ritenuti necessari avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza.
3. 5. (nuova formulazione) Mariani, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

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  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. L'autorità di distretto realizza e aggiorna almeno semestralmente un database geografico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che censisce, caratterizza e localizza: a) i punti di prelievo dell'acqua; b) gli scarichi; c) gli impianti di depurazione pubblici e privati.
3. 17. (nuova formulazione) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

ART. 4.

  Al comma 1, sostituire le parole da: il servizio idrico integrato fino alla fine del comma con le seguenti: e tenuto conto dell'articolo 12 della Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, che ha disposto esclusioni specifiche nel settore idrico dall'ambito di applicazione della Direttiva medesima, nonché dell'articolo 1 della Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, che fa salva la libertà, per gli Stati membri, di definire quali siano i servizi d'interesse economico generale, in considerazione dell'importanza dell'acqua quale bene pubblico di valore fondamentale per i cittadini, il servizio idrico integrato è considerato un servizio pubblico locale di interesse economico generale assicurato alla collettività.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. L'affidamento del servizio idrico integrato è disciplinato dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. All'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito con il seguente: «In via prioritaria è disposto l'affidamento diretto in favore di società interamente pubbliche, in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento europeo per la gestione in house, comunque partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale.
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. L'ente di governo d'ambito provvede periodicamente alla verifica dell'attuazione del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del presente decreto nonché, almeno 24 mesi prima della scadenza della gestione di ambito, alla verifica dell'attività svolta dal gestore del servizio, previo svolgimento sul sito web istituzionale di apposita consultazione pubblica per la durata di trenta giorni».
4. 1. (nuova formulazione) Borghi, Braga, Massa, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 5.

  Sopprimere i commi da 1 a 4.

  Conseguentemente:
   sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

  5. Tenuto conto del riparto delle funzioni come definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sul rispetto della disciplina vigente in materia di tutela delle risorse idriche e della salvaguardia ambientale.
  6. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico di cui all'articolo 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre Pag. 962011, n. 201, e successive modifiche e integrazioni, esercita le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici ad essa trasferite, nonché assicura la costituzione di una banca dati sul servizio idrico integrato, che elabora congiuntamente i dati dei sistemi informativi delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle autorità di bacino distrettuale.
   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. I dati della banca dati sul servizio idrico integrato dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico sono resi pubblici e fruibili alla collettività, secondo le modalità e le garanzie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, in linea con la strategia nazionale di open government e open data.
5. 1. (nuova formulazione) Giovanna Sanna, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Mazzoli, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Valiante, Zardini.

ART. 8.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:
  1. Il servizio idrico integrato è finanziato dalla tariffa di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalle risorse nazionali, comprese quelle del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e quelle comunitarie appositamente destinate agli enti di governo dell'ambito per la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare i livelli essenziali del servizio idrico integrato su tutto il territorio nazionale.
  1-bis. Le risorse nazionali e comunitarie di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al finanziamento di nuove opere per l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione e delle reti idriche finalizzate al superamento delle procedure di infrazione o dei provvedimenti di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in ordine all'applicazione delle direttive sul trattamento delle acque reflue.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   sostituire il comma 3 con i seguenti:

  3. Il Fondo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concorre al finanziamento delle infrastrutture previste nel piano degli interventi elaborato dall'ente di governo dell'ambito concedente il servizio, unitamente al Fondo di Garanzia delle opere pubbliche di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato il decreto di cui all'articolo 58, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce l'importo del Fondo ed il periodo transitorio per il quale vi è la garanzia ultima dello Stato in funzione del valore atteso delle risorse finanziarie accumulate nel Fondo stesso tramite la specifica componente tariffaria di cui all'articolo 58, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto legge n. 269 del 2003, volti a finanziare investimenti in materia ambientale sono destinati in via prioritaria alle società interamente pubbliche di cui all'articolo 149 bis, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per gli interventi sulla rete del servizio idrico integrato.Pag. 97
  3-ter. L'articolo 136 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è sostituito dal seguente:

Articolo 136.
(Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

  1. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative previste dalla parte terza del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 7, comma 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».
8. 3. (nuova formulazione) Braga, Mariani, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Diritto all'acqua, morosità incolpevole e risparmio idrico).

  1. È assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo, l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali fino a 50 litri giornalieri per persona, che deve essere garantita anche in caso di morosità. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nella predisposizione del metodo tariffario ai sensi dell'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e dell'articolo 21, comma 19, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, assicura che la tariffa garantisca un adeguato recupero dei costi del servizio per mezzo della applicazione del criterio di progressività e dell'incentivazione al risparmio della risorsa idrica, a partire dal consumo eccedente il quantitativo minimo vitale giornaliero, nella determinazione del corrispettivo del medesimo.
  2. Ferma restando l'erogazione gratuita del quantitativo minimo vitale ai sensi del comma 1, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, nella definizione delle procedure per la morosità di cui al comma 2 dell'articolo 61 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilisce i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti a cui i gestori non possono sospendere l'erogazione dell'acqua per morosità, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  3. Le regioni, entro il 30 giugno di ciascun anno inviano, all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una relazione sullo stato di attuazione dell'articolo 146, comma 1, lettera f) del decreto legislativo, 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in materia di attribuzione dell'obbligo di provvedere all'installazione dei contatori per il consumo di acqua in ogni singola unità abitativa nonché contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare invia, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione complessiva suddivisa per regioni sullo stato di attuazione del citato articolo 146 comma 1, lettera f) del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9. 4. (nuova formulazione) Massa, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

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ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Incentivo agli esercizi commerciali per il ricorso all'acqua potabile a favore dei clienti).

  1. I comuni, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, incentivano gli esercizi commerciali in possesso di regolare licenza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande presenti sul loro territorio a servire ai clienti acqua potabile che fuoriesce dai rubinetti utilizzati per il consumo umano.
9. 03. (ex 3.30) (nuova formulazione) Daga, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

ART. 10.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di assicurare un governo democratico del servizio idrico integrato, gli enti locali adottano forme di democrazia partecipativa per le decisioni relative agli atti fondamentali di pianificazione e programmazione del servizio idrico integrato. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee con cui organizzare la partecipazione e la discussione degli abitanti, dei lavoratori e delle loro forme associative e di rappresentanza nelle sedi di pianificazione e programmazione degli orientamenti di fondo del servizio idrico integrato;

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3 e 4;
   al comma 5, primo periodo, sostituire le parole:
del consiglio di bacino con le seguenti: dell'Ente di Governo dell'ATO (EGATO), salvo quelle dell'organo esecutivo;
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: dei consigli di bacino con le seguenti: degli Enti di Governo dell'ATO (EGATO);

  al comma 5, ultimo periodo dopo le parole: i soggetti inserire le seguenti: pubblici;
   al comma 5, aggiungere in fine, le seguenti parole: Tutti i soggetti gestori del servizio idrico integrato devono rendere pubbliche le informazioni e le analisi relative alla qualità delle acque ad uso umano, al monitoraggio delle perdite delle infrastrutture idriche di competenza e alle perfomance di gestione aziendale raggiunti nell'anno solare. La pubblicazione dei dati avviene con cadenza annuale, entro e non oltre il 30 marzo dell'anno successivo preso in esame.
10. 2. (nuova formulazione) Mazzoli, Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Simone Valente, Zardini.

ART. 12.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

Art. 12-bis.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
12. 01. (nuova formulazione) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

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ALLEGATO 3

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212 Daga.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
secondo criteri di solidarietà aggiungere le seguenti: , responsabilità e sostenibilità.;
   sostituire i commi da 3 a 6 con i seguenti:
  3. L'erogazione giornaliera per l'alimentazione e l'igiene umana è considerata diritto umano universale e si basa sul quantitativo minimo vitale di cui all'articolo 9 della presente legge.
  4. All'articolo 144 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «da sottosuolo,» sono aggiunte le seguenti parole: «sono pubbliche e»;
   b) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

  4. L'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico superficiale o sotterraneo. Esso, pertanto, è sempre garantito, anche attraverso politiche di pianificazione che consentano un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa. Gli altri usi sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità per il consumo umano.
  4.1. L'uso dell'acqua per l'agricoltura e per l'alimentazione animale è prioritario rispetto agli altri usi, ad eccezione di quello di cui al comma 4 e il suo utilizzo deve essere reso efficiente tramite l'adozione di tutte le migliori tecniche e dei metodi disponibili al fine di limitare il più possibile gli sprechi a parità di risultato atteso.
  4.2. Per gli usi diversi da quelli di cui ai commi 4 e 4.1 è favorito l'impiego dell'acqua di recupero, in particolare di quella derivante da processi di depurazione, delle acque piovane e di trattamento delle acque di prima pioggia.
  5. All'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazione, al comma 3 dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis). Le eventuali misure per garantire un uso reciproco e solidale delle risorse idriche tra bacini idrografici con disparità di disponibilità della risorsa».
2. 1. (nuova formulazione) Borghi, Braga, Bergonzi, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: secondo criteri inserire le seguenti: di efficienza e.
2. 10. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre.