CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 9 marzo 2016
607.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-08045 Naccarato e altri: Sul ritardo nell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ex articolo 3 del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Naccarato, Guerini e Fiano chiedono notizie sui tempi di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo alla destinazione alle Forze di Polizia impiegate nei servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive di una parte degli introiti delle vendite dei biglietti e titoli di accesso alle manifestazioni medesime.
  Il provvedimento mira, come noto, ad attenuare l'impatto sui conti pubblici dei rilevanti costi sostenuti per la corresponsione della retribuzione accessoria al personale di polizia impiegato nei predetti servizi.
  Al riguardo, basti pensare che nel 2015, per soddisfare le esigenze di sicurezza connesse a circa 2 mila 100 incontri di calcio professionistico, sono stati impiegati complessivamente oltre 206 mila unità di polizia.
  Per consentire al Ministro dell'interno di esercitare il potere di proposta conferitogli dalla legge, si sono tenute alcune riunioni al Viminale con i rappresentanti della Federazione Italiana Gioco Calcio e delle tre leghe professionistiche, che sono valse ad acquisire utili elementi di valutazione e conoscenza su tutti gli aspetti e gli interessi coinvolti.
  In tali sedi, il principale tema di confronto è risultato essere – come naturale – la determinazione della quota percentuale di compartecipazione delle società calcistiche alla copertura dei costi, fermo restando il rispetto del criterio – stabilito dalla legge – di progressività della quota medesima in relazione al diverso livello professionistico.
  Tanto detto, e con ciò rispondo allo specifico quesito posto dagli onorevoli interroganti, posso assicurare che l'istruttoria finalizzata all'elaborazione della proposta ministeriale è in fase di avanzata definizione.

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ALLEGATO 2

5-08046 Sisto e Russo: Sulla Deputazione della Real Cappella del tesoro di San Gennaro.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Sisto e Russo, ripercorrendo la storia della Deputazione del tesoro di San Gennaro, chiedono la revoca del decreto del Ministro dell'interno del 22 gennaio 2016, nel presupposto che tale provvedimento, modificando la natura giuridica dell'Ente, avrebbe consumato un'ingiusta ingerenza nei confronti della città di Napoli.
  Premetto che, in base allo statuto dell'Ente, la Deputazione, organo di governo dell'Ente Cappella del tesoro di San Gennaro, di cui è espressamente prevista la sottoposizione ordinamentale al Ministero dell'interno, è composta da dodici membri (10 rappresentanti delle famiglie nobiliari e 2 del popolo) dei sedili cittadini, che erano le antiche articolazioni amministrative della Città di Napoli.
  Si precisa ancora che nel maggio del 2003, lo stesso Ente chiese ed ottenne dal Prefetto di Napoli l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato, facendo richiamo alle disposizioni di cui alla legge n. 22 del 1985 in materia di enti ecclesiastici. In tale occasione, venne anche prodotto il nulla osta dell'Ordinario diocesano di Napoli, indispensabile per l'ottenimento della registrazione prefettizia.
  Nel dicembre 2009 il Prefetto di Napoli ha segnalato al legale rappresentante dell'Ente la necessità di provvedere all'aggiornamento dello statuto del medesimo Ente, per adeguarlo alla disciplina normativa di settore emanata oltre venti anni prima, nonché al mutato contesto sociale.
  La Deputazione ha accolto l'invito del Prefetto, evidenziando tuttavia l'utilità di un confronto volto ad esaminare «le peculiarità storiche della Cappella che possano lecitamente convivere con l'attuale contesto giuridico ed economico».
  Nel corso degli approfondimenti per la revisione statutaria, è emerso come l'opera di aggiornamento presupponesse un chiarimento sulla configurazione giuridica dell'ente, confrontandosi sul punto due tesi: quella sostenuta dalla Deputazione che colloca l'ente nel novero degli enti fondazionali morali di carattere pubblico e quella che inquadra l'Ente Cappella nell'ambito delle fabbricerie, enti di natura privatistica, pur riconoscendone il tratto atipico e peculiare derivante dalla tradizione storica.
  In considerazione delle perduranti perplessità sulla questione, il Ministero dell'interno ha interessato il Consiglio di Stato e, successivamente, dietro indicazione dello stesso Alto Consesso, la Commissione Governativa per l'attuazione delle disposizioni dell'Accordo tra Italia e Santa Sede, firmato il 18 febbraio 1984.
  Gli organismi aditi, al termine di una complessa fase di consultazione che li ha visti pronunciarsi in almeno due circostanze, si sono pronunciati nel senso di riconoscere all'Ente Cappella del Tesoro di San Gennaro natura giuridica di fabbriceria, desumibile, in particolare, da un'attenta valutazione delle attività svolte e dalle finalità perseguite, ritenendo, al contempo, che in sede di revisione dello Pag. 29statuto si possa tener conto della tradizione storica e della atipica configurazione dell'Ente.
  Sulla scorta dei pareri acquisiti, il Tavolo di confronto, già avviato in Prefettura con la partecipazione di rappresentanti della Deputazione e della Curia Arcivescovile di Napoli, ha provato, senza successo, ad elaborare un'ipotesi di statuto condivisa dalle parti. A questi tentativi ha fatto seguito una fase di stallo delle trattative, con timidi segnali di ripresa del confronto bloccati dalla persistente divergenza tra le posizioni delle due istituzioni.
  Nell'attesa del raggiungimento di un accordo sull'adeguamento dello statuto, a partire dal 2011 non sono state più disposte nomine di deputati a scadenza di incarico, producendosi una gestione di fatto della Cappella che, a lungo andare, avrebbe potuto determinare la paralisi dell'organo di amministrazione.
  Per evitare tale rischio, è stato individuato un percorso transitorio, che ha condotto il Ministro dell'interno ad adottare, il 22 gennaio scorso, su parere favorevole del Prefetto di Napoli, il decreto di rinnovo dei componenti della Deputazione per la durata di un anno, che recepisce integralmente le designazioni espresse dalla Deputazione medesima, secondo il tradizionale sistema di scelta, e non interviene sulla natura dell'Ente; sicché le doglianze sembrano indirizzarsi alle premesse narrative del decreto in cui l'organo ministeriale da atto dei suddetti pareri.
  Questa ricostruzione dei fatti mi consente di trarre alcune conclusioni, che mi accingo ad esporre.
  Il provvedimento si presentava come necessario ed urgente ed è stato adottato nell'esclusivo interesse dell'Ente per garantire la piena legittimazione giuridica all'attività gestionale della Deputazione.
  Esso non ha dato luogo ad alcuna lesione della laicità dell'Ente, non avendo affatto inciso sulla sua composizione e sui metodi di scelta dei componenti, né ha comportato alcuna interferenza nella vicenda della revisione dello statuto, rimasta aperta ad ogni possibile mediazione per giungere ad una approvazione condivisa dell'atto.
  La natura transitoria del provvedimento e la nomina integrale dei deputati designati dalla stessa Deputazione dimostrano come l'Amministrazione dell'interno abbia inteso ricorrere a una soluzione interlocutoria per giungere a definire in tempi brevi un assetto ordinamentale e organizzativo condiviso, coerente con la vigente normativa e funzionale alle finalità dell'Ente, rispettando la rilevante importanza storica e culturale della Cappella del Tesoro di San Gennaro.

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ALLEGATO 3

5-08047 D'Ambrosio e altri: Sull'istituzione di un distaccamento straordinario dei Vigili del fuoco presso la città di Giugliano.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole D'Ambrosio, unitamente ad altri deputati, nel sottolineare l'elevato rischio di incendi nel comune di Giugliano, ricadente nell'area denominata «Terra dei fuochi», chiede l'istituzione di un presidio straordinario dei vigili del fuoco in quel territorio. Ciò costituirebbe una risposta alle preoccupazioni dei residenti circa l'efficacia del dispositivo di soccorso a tutela della salute degli stessi e a garanzia del regolare svolgimento delle attività economiche locali.
  Premetto che, per ottimizzare le risorse esistenti e razionalizzare il funzionamento delle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco su tutto il territorio nazionale, l'Amministrazione dell'interno ha predisposto nel 2014 un progetto per il loro riordino, che è in fase di attuazione.
  Esso, partendo dalle esigenze del territorio, ha ridefinito la mappatura delle sedi centrali e periferiche, riclassificandole in base ad indicatori riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione territoriale, allo sviluppo industriale e commerciale.
  L'analisi, effettuata sulla base di dati oggettivi, ha consentito di bilanciare nel miglior modo possibile la distribuzione del personale nei vari Comandi provinciali, garantendo standard di sicurezza e tutela uniformi in tutti i territori.
  Ciò detto, rilevo che il progetto di riordino non contempla l'istituzione di un distaccamento a Giugliano.
  Tuttavia, l'Amministrazione dell'interno è sensibile alle esigenze di sicurezza di questa parte del territorio napoletano.
  Nel limitrofo Comune di Qualiano è previsto, infatti, l'insediamento di un distaccamento volontario dei vigili del fuoco, con sede in un immobile di proprietà comunale.
  A conforto della concretezza di tale iniziativa, informo che l'iter istitutivo della struttura è in una fase avanzata, essendo stati già espressi i pareri favorevoli del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Napoli e della Direzione Regionale Campania, pareri condivisi – a livello centrale – dal Dipartimento dei vigili del fuoco. Inoltre, il bando di gara per la ristrutturazione della suddetta sede è stato già pubblicato. La conclusione dei lavori è prevista per il primo semestre di quest'anno.
  Quanto al personale da impiegare, rappresento che il Comune di Qualiano ha trasmesso al Comando provinciale di Napoli l'elenco di 70 unità di vigili del fuoco volontari che, già iscritti nell'elenco del Comando, effettuano richiami in servizio temporaneo. È stata inoltre trasmessa un'ulteriore lista di 94 vigili del fuoco volontari, anch'essi già iscritti, ma in attesa dello svolgimento del corso di formazione propedeutico all'immissione nel dispositivo di soccorso tecnico urgente.
  Non vi è alcun dubbio che, grazie al distaccamento di Qualiano, anche i cittadini di Giugliano fruiranno di un'elevazione degli standard di sicurezza, dato che Pag. 31la nuova struttura sarà distante solo 700 metri dal territorio di quest'ultimo comune.
  Sottolineo altresì che l'istituendo distaccamento farà rete con i distaccamenti permanenti di Pozzuoli e di Scampia, determinando un significativo rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente di un più ampio comprensorio.

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ALLEGATO 4

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale (Testo unificato C. 3057 Gadda ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato del disegno di legge C. 3057 e abb., recante: «Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale»;
   rilevato che il testo unificato in esame interviene su una pluralità di ambiti materiali e che il tema della riduzione dei rifiuti e della prevenzione della formazione di essi rientra nella materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;
   evidenziato che il provvedimento ha, altresì, ad oggetto la materia dell’«ordinamento civile», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione nonché l'alimentazione e la tutela della salute, oggetto di competenza concorrente tra Stato e regioni ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e le politiche sociali, ascritte alla competenza residuale delle regioni ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   rilevato che l'articolo 8 prevede che in attuazione dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, il Tavolo permanente di coordinamento;
   evidenziata, al riguardo, l'opportunità di chiarire se il testo si riferisca a un Tavolo già esistente del quale si intende integrare la composizione e i relativi compiti;
   preso atto che l'articolo 12 novella la legge n. 155 del 2003 (c.d. legge del buon samaritano) con l'aggiunta di tre commi all'articolo 1 della medesima legge, al fine di disciplinare la distribuzione di articoli e di accessori di abbigliamento usati;
   considerato che il contenuto della suddetta novella assume il carattere di disposizione speciale rispetto alla predetta legge n. 155 del 2003, che detta disciplina in materia di distribuzione di derrate alimentari,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 8, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se il testo si riferisca a un Tavolo già esistente del quale si intende integrare la composizione e i relativi compiti;
   b) con riferimento all'articolo 12, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una specifica disposizione nel testo del provvedimento in esame senza procedere alla novella la legge n. 155 del 2003.

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ALLEGATO 5

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI FIANO 1.4 E 1.5

Subemendamento all'emendamento 1.4

  All'emendamento 1.4, sostituire le parole: 2017 con le seguenti: 2018.
0. 1. 4. 1. Sorial, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

Subemendamenti all'emendamento 1.5

  Al capoverso, comma 3-bis, sopprimere le parole: e gli enti locali.
0. 1. 5. 1. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  All'emendamento 1.5, al capoverso, comma 3-bis, sostituire le parole da: finanza pubblica fino alla fine del medesimo capoverso con le seguenti: A tal fine, una quota pari al venti per cento dei trasferimenti erariali a favore delle regioni per l'anno 2016, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, è erogata solo a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ovvero entro sei mesi qualora occorra procedere a modifiche statutarie, abbia provveduto ad adeguarsi alle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma.
0. 1. 5. 2. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  All'emendamento 1.5, al capoverso, comma 3-bis, aggiungere, in fine, le parole:, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero il doppio qualora occorra procedere a modifiche statutarie.
0. 1. 5. 3. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

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ALLEGATO 6

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 143, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
1. 4. Fiano, Francesco Sanna, Gasparini, Naccarato, Fabbri.

Subemendamento all'emendamento Fiano 1.5.

  Al capoverso, comma 3-bis, sopprimere le parole: e gli enti locali.
0. 1. 5. 1. Cecconi, Nuti, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. L'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel conto economico, consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio.
  3-bis. Le disposizioni del comma 3 e le disposizioni dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 costituiscono per le regioni e gli enti locali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui, nell'ambito delle rispettive competenze, tali amministrazioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza Unificata.
1. 5. Fiano, Gasparini, Naccarato, Francesco Sanna, Fabbri.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, effettuano la comunicazione ivi prevista entro il 31 dicembre di ogni anno. Le amministrazioni che non abbiano ancora effettuato la comunicazione provvedono comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4-bis. La mancata o incompleta comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata pubblicazione. La sanzione è irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione.Pag. 35
  4-ter. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica segnala alla Corte dei conti e all'Autorità nazionale anticorruzione le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione, ai fini di cui al comma 4-bis.
1. 7. Fiano, Naccarato, Gasparini, Francesco Sanna, Fabbri.

  Al comma 5 sopprimere le parole: e i relativi importi sono accreditati ai sensi del medesimo articolo.

  Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 2.
1. 6. Fiano, Francesco Sanna, Naccarato, Gasparini, Fabbri.

ART. 2.

  Al comma 1 sostituire le parole da: delle pubbliche amministrazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: di proprietà delle pubbliche amministrazioni che debbano ancora essere dismesse sono soggette alla procedura di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto.
2. 2. Fiano, Francesco Sanna, Naccarato, Gasparini, Fabbri.

ART. 3.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Regolamento di attuazione ed.
3. 1. Fiano, Naccarato, Francesco Sanna, Gasparini, Fabbri.