CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 marzo 2016
606.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di acquisto e dismissione delle autovetture di servizio o di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni (C. 3220 Sorial).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.
  3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.
1. 2. Invernizzi, Caparini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 1, comma 143, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
1. 4. Fiano, Francesco Sanna, Gasparini, Naccarato.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le Forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.

  Conseguentemente, all'articolo 2 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 3.
1. 1. Invernizzi, Caparini.

  Sostituire il comma 3 con i seguenti:
  3. L'utilizzo delle autovetture di servizio a uso non esclusivo a disposizione di ciascuna amministrazione inserita nel Pag. 31conto economico, consolidato della pubblica amministrazione, come individuata dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni è consentito solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario di ufficio.
  3-bis. Le disposizioni del comma 3 e le disposizioni dell'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 costituiscono per le regioni e gli enti locali disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica, a cui, nell'ambito delle rispettive competenze, tali amministrazioni adeguano i propri ordinamenti, anche sulla base di specifici accordi sanciti in sede di Conferenza Unificata.
1. 5. Fiano, Gasparini, Naccarato, Francesco Sanna.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un'auto di servizio.
1. 3. Invernizzi, Caparini.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 settembre 2014, effettuano la comunicazione ivi prevista entro il 31 dicembre di ogni anno. Le amministrazioni che non abbiano ancora effettuato la comunicazione provvedono comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4-bis. La mancata o incompleta comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata pubblicazione. La sanzione è irrogata dall'Autorità nazionale anticorruzione.
  4-ter. Decorsi trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica segnala alla Corte dei conti e all'Autorità nazionale anticorruzione le amministrazioni che non hanno effettuato la comunicazione, ai fini di cui al comma 4-bis.
1. 7. Fiano, Naccarato, Gasparini, Francesco Sanna.

  Al comma 5 sopprimere le parole: e i relativi importi sono accreditati ai sensi del medesimo articolo.

  Conseguentemente all'articolo 2 sopprimere il comma 2.
1. 6. Fiano, Francesco Sanna, Naccarato, Gasparini.

ART. 2.

  Al comma 1 sostituire le parole da: delle pubbliche amministrazioni fino alla fine del comma, con le seguenti: di proprietà delle pubbliche amministrazioni che debbano ancora essere dismesse sono soggette alla procedura di cui all'articolo 2, comma 4, del medesimo decreto.
2. 2. Fiano, Francesco Sanna, Naccarato, Gasparini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione della presente legge è collocato in mobilità.
2. 1. Invernizzi, Caparini.

Pag. 32

  Sopprimere il comma 2.
2. 3. Fiano, Francesco Sanna, Gasparini, Naccarato.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
2. 01. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

ART. 3.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: Regolamento di attuazione ed.
3. 1. Fiano, Naccarato, Francesco Sanna, Gasparini.

Pag. 33

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013 (C. 3459 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3459 Governo, approvato dal Senato recante: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013»
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 34

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012 (C. 3461 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3461 Governo, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 35

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005 (C. 3269 Governo).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 3269 Governo, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre 2012;b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005»;
   considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva la materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.