CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2016
603.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci e abb., recante «Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale»;
   condiviso il riconoscimento al commercio equo e solidale – in ossequio ai principi costituzionali di solidarietà, utilità sociale e sussidiarietà – di una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello partecipato fondato sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo. C. 2953 Governo e abb.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2953 Governo e abbinata: «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile»;
   preso atto che il provvedimento in oggetto, nel prevedere l'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori, sopprimendo quindi il Tribunale per i minorenni (articolo 1, lettera b), nn. 1 e 1-bis)), sembra rispondere all'esigenza di razionalizzare il riparto di competenze fra tribunale dei minorenni e tribunale ordinario, basato sul sistema dualistico previsto dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;
   evidenziata l'esigenza di assicurare, a seguito della soppressione del tribunale per i minorenni e delle relative procure della Repubblica, nell'ambito del conseguente processo di riassorbimento del personale presso i tribunali e le procure del luogo nel quale ha sede la corte di appello (o la sezione distaccata della corte d'appello) cui sono assegnate le funzioni in materia di famiglia e di minori, la previsione di autonome piante organiche delle sezioni specializzate;
   considerato che, nel corso dell’iter parlamentare presso la Commissione di merito, sono stati approvati emendamenti volti ad inserire i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi, ritenuti particolarmente inerenti alle materie di competenza della Commissione Affari sociali: assicurare alle sezioni specializzate l'ausilio della rete dei servizi sociali; prevedere che la composizione delle sezioni specializzate distrettuali sia analoga a quella attualmente prevista per il tribunale per i minorenni; disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate secondo criteri di speditezza, tutela dei minori, garanzia del contraddittorio e valorizzazione dei poteri conciliativi del giudice e del ricorso alla mediazione familiare; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale (articoli 330, 332 e 333 del codice civile) in base a specifici criteri direttivi (tra i quali l'obbligo per i servizi sociali di riferire tempestivamente al pubblico ministero le condizioni di pregiudizio del minore e l'ampliamento della legittimazione attiva della persona stabilmente convivente con il minore); assicurare l'ascolto del minore e il rispetto delle convenzioni internazionali sulla protezione dell'infanzia; garantire la specializzazione del pubblico ministero presso il tribunale ordinario, al quale sono attribuite le funzioni oggi del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni; attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali i procedimenti penali a carico di minorenni con l'applicazione del rito attualmente applicato Pag. 117dal tribunale per i minorenni; prevedere che nell'assegnazione dei magistrati alle suddette sezioni specializzate il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e la specifica formazione costituiscano titolo preferenziale; prevedere comunque per i magistrati assegnati a tali uffici un'apposita formazione presso la Scuola superiore della magistratura;
   rilevata l'opportunità di rafforzare ulteriormente le misure volte a tutelare, in particolare, la posizione del minore nell'ambito della riforma del processo civile, con riferimento all'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni),
   esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di
    a) riformulare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2-quinquies), nel senso di prevedere che alle sezioni specializzate sia assicurato l'ausilio dei servizi alla persona nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti;
    b) prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2-septies), n. 1, lettera e), la possibilità per il giudice istruttore di disporre consulenza tecnica d'ufficio non solo «psicologica» sui minori, apparendo tale riferimento piuttosto limitativo;
    c) inserire, all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2-septies), n. 3, che fa riferimento ai procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, una disciplina ad hoc volta a regolamentare l'esecuzione dei provvedimenti adottati nei confronti del minore;
    d) prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2-octies), che il pubblico ministero presso il tribunale ordinario sia chiamato a svolgere in modo prevalente le proprie funzioni nei procedimenti davanti alle sezioni specializzate circondariali e distrettuali.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo. C. 2953 Governo e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione (Affari sociali),
   esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2953 Governo e abbinata: «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile»;
   preso atto che il provvedimento in oggetto, nel prevedere l'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori, sopprimendo quindi il Tribunale per i minorenni (articolo 1, lettera b), nn. 1 e 1-bis)), sembra rispondere all'esigenza di razionalizzare il riparto di competenze fra tribunale dei minorenni e tribunale ordinario, basato sul sistema dualistico previsto dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;
   evidenziata l'esigenza di assicurare, a seguito della soppressione del tribunale per i minorenni e delle relative procure della Repubblica, nell'ambito del conseguente processo di riassorbimento del personale presso i tribunali e le procure del luogo nel quale ha sede la corte di appello (o la sezione distaccata della corte d'appello) cui sono assegnate le funzioni in materia di famiglia e di minori, la previsione di autonome piante organiche delle sezioni specializzate;
   considerato che, nel corso dell’iter parlamentare presso la Commissione di merito, sono stati approvati emendamenti volti ad inserire i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi, ritenuti particolarmente inerenti alle materie di competenza della Commissione Affari sociali: assicurare alle sezioni specializzate l'ausilio della rete dei servizi sociali; prevedere che la composizione delle sezioni specializzate distrettuali sia analoga a quella attualmente prevista per il tribunale per i minorenni; disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate secondo criteri di speditezza, tutela dei minori, garanzia del contraddittorio e valorizzazione dei poteri conciliativi del giudice e del ricorso alla mediazione familiare; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale (articoli 330, 332 e 333 del codice civile) in base a specifici criteri direttivi (tra i quali l'obbligo per i servizi sociali di riferire tempestivamente al pubblico ministero le condizioni di pregiudizio del minore e l'ampliamento della legittimazione attiva della persona stabilmente convivente con il minore); assicurare l'ascolto del minore e il rispetto delle convenzioni internazionali sulla protezione dell'infanzia; garantire la specializzazione del pubblico ministero presso il tribunale ordinario, al quale sono attribuite le funzioni oggi del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni; attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali i procedimenti penali a carico di minorenni con l'applicazione del rito attualmente applicato Pag. 119dal tribunale per i minorenni; prevedere che nell'assegnazione dei magistrati alle suddette sezioni specializzate il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e la specifica formazione costituiscano titolo preferenziale; prevedere comunque per i magistrati assegnati a tali uffici un'apposita formazione presso la Scuola superiore della magistratura;
   rilevata l'opportunità di rafforzare ulteriormente le misure volte a tutelare, in particolare, la posizione del minore nell'ambito della riforma del processo civile, con riferimento all'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni),
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di
    a) riformulare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2-quinquies), nel senso di prevedere che alle sezioni specializzate sia assicurato l'ausilio dei servizi alla persona nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti;
    b) prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2-septies), n. 1, lettera e), la possibilità per il giudice istruttore di disporre consulenza tecnica d'ufficio non solo «psicologica» sui minori, apparendo tale riferimento piuttosto limitativo;
    c) inserire, all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2-septies), n. 3, che fa riferimento ai procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, una disciplina ad hoc volta a regolamentare l'esecuzione dei provvedimenti adottati nei confronti del minore;
    d) prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera b), n. 2-octies), che il pubblico ministero presso il tribunale ordinario sia chiamato a svolgere in modo esclusivo o, comunque, prevalente, le proprie funzioni nei procedimenti davanti alle sezioni specializzate circondariali e distrettuali.