CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 marzo 2016
603.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale (Testo unificato C. 75 Realacci ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci ed abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito, recante «Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale»;
   ricordato che la regolazione del commercio equo e solidale viene ad interessare una molteplicità di ambiti ascrivibili in gran parte alla competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione;
   rilevato, in particolare, che la cooperazione allo sviluppo è riconducibile alla materia rapporti internazionali dello Stato e la protezione dei consumatori è ricompresa nella tutela della concorrenza, materie di competenza legislativa statale ai sensi del citato articolo 117, secondo comma, lettere a) ed e);
   rilevato, inoltre, che la disciplina della tutela del marchio oltre ad essere riconducibile alla tutela della concorrenza rientra, in considerazione della regolamentazione contenuta nel codice civile e in quello della proprietà industriale, nella materia dell'ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   osservato che la disciplina del commercio equo e solidale interessa altresì, in maniera trasversale, ulteriori materie, quali il commercio con l'estero e l'alimentazione, di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
   evidenziato, altresì, che la materia del commercio è riconducibile alla competenza legislativa regionale residuale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   ricordato, al riguardo, che, secondo la giurisprudenza costituzionale, a seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, la materia del commercio rientra nella competenza residuale delle Regioni, ai sensi del quarto comma dell'articolo 117 della Costituzione (ordinanza n. 199 del 2006) e sottolineato, tuttavia, che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 288 del 2010) ha rilevato che pertengono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le regole in materia di commercio direttamente afferenti alla tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale e volte a garantire condizioni di pari opportunità ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali un livello minimo ed uniforme di condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale;
   ricordato che la giurisprudenza costituzionale sulla materia del commercio con l'estero ha invece riguardato soprattutto i profili attinenti alla tutela del made in Italy, ambito materiale che è stato prevalentemente ricondotto dalla Corte costituzionale, sulla base di una serie di valutazioni, sviluppate in modo particolare Pag. 32nella sentenza n. 175 del 2005, nell'alveo della tutela della concorrenza, di pertinenza esclusiva statale;
   ricordato, altresì, che l'alimentazione rientra tra le materie di competenza legislativa concorrente, nelle quali, in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, lo Stato detta i principi generali, la cui attuazione è attribuita alle Regioni;
   rilevato che, in considerazione della legislazione regionale già vigente nella materia disciplinata dal provvedimento in esame, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle disposizioni contenute nel medesimo provvedimento,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle regioni nell'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame.

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ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (Nuovo testo C. 2953 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2953 Governo ed abb., recante «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile»;
   rilevato che il provvedimento delega il Governo a riformare organicamente il processo civile secondo parametri di maggiore efficienza e specializzazione;
   considerato, in particolare, che l'articolo 1-quater, nel disciplinare l'assegnazione agli uffici della giurisdizione ordinaria dei fondi per l'incentivazione del personale, già previsti dal medesimo decreto-legge n. 98 del 2011, fa riferimento, alla lettera g) del comma 1, all'assegnazione delle somme di cui ai commi 11 e 11-bis dell'articolo 37 del richiamato decreto-legge n. 98 del 2011, attribuendole all'incentivazione degli uffici della giurisdizione ordinaria;
   segnalato, tuttavia, che il citato comma 11-bis dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011 riguarda, in realtà, l'incentivazione degli uffici della giustizia amministrativa;
   preso atto che il disegno di legge riguarda una materia – giurisdizione e norme processuali – di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il riferimento – recato dall'articolo 1-quater che disciplina l'assegnazione agli uffici della giurisdizione ordinaria dei fondi per l'incentivazione – al comma 11-bis dell'articolo 37 del decreto-legge n. 98 del 2011, considerato che le somme di cui alla predetta disposizione sono destinate attualmente al personale degli organi che esercitano la giurisdizione amministrativa.