CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 25 febbraio 2016
599.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 9.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Rifinanziamento del Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti e istituzione del Fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze).

  1. Il Fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2016.
  2. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato al finanziamento di progetti innovativi, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo del confezionamento dei prodotti alimentari, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della suddetta legge n. 208 del 2015, e per gli anni 2017 e 2018 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 10. Il Relatore.

ART. 12.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.
12. 10. Il Relatore.

Pag. 106

ALLEGATO 2

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

ARTICOLO AGGIUNTIVO APPROVATO

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari).

  1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo da parte degli operatori nel settore della ristorazione di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per gli anni 2017 e 2018, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
9. 03. (ex 9. 3.) Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino.