CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2016
598.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile (nuovo testo C. 2953 Governo e abb.).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminati, per quanto di competenza, il nuovo testo del disegno di legge Atto Camera 2953, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile, e l'abbinata proposta di legge Atto Camera n. 2921;
   apprezzate le finalità complessive del provvedimento, che intende razionalizzare le norme che disciplinano il processo civile allo scopo di renderlo più spedito e più comprensibile da tutte le parti interessate, riducendo, laddove possibile, la frammentazione delle norme e delle competenze;
   considerato che il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile e la riduzione della durata dei procedimenti rappresentano obiettivi più volte indicati anche dalle Istituzioni europee ed internazionali nel quadro delle misure volte ad assicurare la competitività del nostro sistema economico, con positive ricadute anche in termini occupazionali;
   osservato che, nell'ambito della delega, prevista dal comma 2 dell'articolo 1, relativa al riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, il criterio direttivo di cui al numero 3-bis della lettera a) delega il Governo a prevedere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la negoziazione stessa debba essere curata da avvocati;
   rilevato che, a legislazione vigente, l'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nel disciplinare il ricorso alla negoziazione assistita da uno o più avvocati, precisa che l'oggetto della controversia devoluta alla negoziazione non deve riguardare diritti indisponibili o vertere in materia di lavoro;
   rilevato che questa Commissione, nel parere espresso il 29 ottobre 2014 sul disegno di legge Atto Camera n. 2681, di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, formulò un'osservazione volta a sollecitare la Commissione di merito a verificare la possibilità di individuare forme di risoluzione in via amichevole delle controversie vertenti su materia di lavoro che salvaguardino l'esigenza di garantire la terzietà degli operatori incaricati di assistere le parti nella risoluzione delle controversie e di rimettere in ogni caso alla sede giudiziaria le controversie che abbiano ad oggetto diritti indisponibili;
   ritenuto che nell'individuazione di forme di definizione stragiudiziale delle controversie si debba tenere adeguatamente conto delle peculiarità della materia lavoristica, nella quale alle parti sociali è affidato un insostituibile ruolo di mediazione nelle controversie tra lavoratori e datori di lavoro;Pag. 110
   rilevato che l'articolo 1-bis, comma 1, abroga la disciplina sulle controversie aventi ad oggetto l'impugnativa dei licenziamenti, recata dall'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
   osservato che l'articolo 11 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, già aveva disposto che ai licenziamenti disciplinati dal medesimo decreto non si applicassero le disposizioni processuali di cui ai commi da 48 a 68 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
   considerato che, nel corso dell'esame dello schema di tale ultimo decreto legislativo presso questa Commissione, si richiamò l'esigenza di valutare l'opportunità di un intervento organico sulla disciplina dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, sull'efficacia o sulla legittimità dei licenziamenti, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, al fine di escludere la previsione di due riti alternativi in base alla data di assunzione dei lavoratori licenziati;
   rilevato che il comma 2 dell'articolo 1-bis stabilisce che alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, sull'efficacia o sulla legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 300 del 1970 siano riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza, e il successivo comma 3 prevede che i dirigenti degli uffici giudiziari vigilino sull'osservanza di tale previsione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:
  all'articolo 1, comma 2, lettera a), sia soppresso il numero 3-bis) o, quanto meno, sia previsto che il ricorso alla negoziazione assistita da uno o più avvocati di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nelle cause che vertano in materia di lavoro sia ammesso entro limiti previsti dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, fermo restando, in ogni caso, che l'oggetto della controversia devoluta alla negoziazione non debba riguardare diritti indisponibili.

Pag. 111

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013. (C. 3301 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 3301, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i sui Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra;
   osservato che l'Accordo è volto a consolidare le relazioni bilaterali nonché ad approfondire il dialogo politico tra l'Unione europea e la Mongolia, consentendo lo sviluppo di un partenariato di ampia portata strategica e l'ampliamento della cooperazione non solo in campo politico, ma anche nei settori del commercio, degli investimenti, della giustizia, della libertà e sicurezza, dell'occupazione e degli affari sociali;
   rilevato, in particolare, che, ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo, che sottolinea l'importanza della creazione di posti di lavoro dignitosi, le Parti si impegnano a contribuire all'effettiva applicazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro e a intensificare la cooperazione in materia di occupazione e questioni sociali;
   considerato che, con l'articolo 50 dell'Accordo, le Parti definiscono espressamente l'occupazione piena e produttiva e il lavoro dignitoso quali elementi chiave dello sviluppo sostenibile e della riduzione della povertà, richiamandosi espressamente a quanto previsto dalla risoluzione 60/1 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e alla dichiarazione ministeriale del segmento ad alto livello del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite del 5 luglio 2006;
   osservato che le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione nei settori dell'occupazione e degli affari sociali, compresa la cooperazione riguardante la coesione regionale e sociale, la salute e la sicurezza sul lavoro, la parità uomo-donna e il lavoro dignitoso, al fine di potenziare la dimensione sociale della globalizzazione;
   rilevato, altresì, che, in tale contesto, le Parti ribadiscono l'impegno a rispettare, promuovere e applicare le norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute, definite sia dalle convenzioni dell'OIL alle quali hanno aderito sia dalla Dichiarazione sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro dell'OIL, e convengono di cooperare per promuovere la ratifica delle norme in materia di lavoro internazionalmente riconosciute ancora da ratificare,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE