CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 febbraio 2016
598.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 260.

PARERE ALTERNATIVO PRESENTATO DAI DEPUTATI PANNARALE, GIANCARLO GIORDANO E CARLO GALLI

  La VII Commissione,
   esaminato l'atto n. 260,
   premesso che:
    in data 2 febbraio 2016 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze hanno trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per il previsto parere il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca, schema presentato, peraltro, con un evidente ritardo rispetto al periodo temporale di riferimento;
    ai sensi del decreto ministeriale 8 febbraio 2004, i suddetti enti che svolgono, per prioritarie finalità statutarie e senza scopo di lucro, l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca, possono usufruire di contributi per il loro funzionamento, previo inserimento, in base a selezione indetta con bando pubblico, in un apposito elenco avente efficacia triennale, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, a condizione che alla data di scadenza dello stesso abbiano ottenuto da almeno tre anni il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi dell'articolo 11 del codice civile e del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
    le domande di partecipazione al riparto dei contributi vengono valutate da un'apposita commissione composta, ai sensi dell'articolo 3 del richiamato decreto ministeriale 8 febbraio 2004, da cinque esperti tecnico scientifici, e che viene nominata, per ciascun triennio, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca. Con riferimento al riparto relativo al triennio 2014-2016, la nota illustrativa curata dalla Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione delle Ricerca, del MIUR, di accompagnamento allo schema di decreto (atto n. 260) precisa che la Commissione di valutazione, nominata con decreto ministeriale 24 febbraio 2014 n. 139 consta attualmente solo di quattro dei cinque componenti previsti per legge. Sempre con riferimento al riparto relativo al triennio 2014-2016 la commissione di valutazione si è espressa con clamoroso ritardo, con ciò aggravando la situazione di precari età nella quale da tempo versano molti degli istituti di cultura privati;
    la medesima suddetta nota illustrativa precisa che delle 126 domande presentate Pag. 75dagli aspiranti enti e valutate dalla Commissione solo 42 hanno ottenuto ammissione al finanziamento, riconoscendo, inoltre che, a causa dell'esaurimento della disponibilità finanziaria, sono rimasti esclusi molti enti (oltre 80) la cui attività è certamente di buon livello. Gli istituti e le fondazioni destinatarie del contributo relativo al precedente triennio 2011-2013, sono state, invece, complessivamente 122;
    come riportato nel preambolo di accompagnamento allo schema di decreto, per il finanziamento delle domande del bando relativo al riparto per il triennio 2014-2016 sono destinate risorse pari a euro 3.005.000 per l'anno 2014 e pari a 2.750.000 per ciascuno dei successivi anni 2015 e 2016, contro i 4.448,934 euro in ragione stanziati nel 2011 nel bando precedente e relativo al riparto per il triennio 2011-2013. La nota illustrativa di accompagnamento giustifica la riduzione degli importi con l'obiettivo di assicurare ai molti enti che sono stati giudicati meritevoli un finanziamento adeguato. Ma la differenza, che è solo apparente, è dovuta al mancato inserimento in tabella dell'Istituto di studi politici S. Pio V di Roma, per il quale, come specificato nel medesimo preambolo è comunque previsto, in base alle legge 293/2003, uno stanziamento annuo di 1.500.000 euro, che grava sul medesimo capitolo 1679 dello stato di previsione del MIUR e relativo alle assegnazioni dei contributi a enti istituti e fondazioni;
    di contro, la nota illustrativa di accompagnamento giustifica la riduzione degli importi con l'obiettivo di assicurare ai molti enti che sono stati giudicati meritevoli un finanziamento adeguato;
    riguardo ai criteri per giudicare la meritevolezza si rileva che l'articolo 5 del bando pubblico per la concessione dei contributi relativi al triennio 2014-2016, prevede un sistema di attribuzione di punteggio, utile ai fini della formazione della graduatoria delle domande, connesso a valutazione, di dubbia obiettività e di difficile determinazione, volta ad accertare: a) la qualità e rilevanza dei programmi di attività di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione Europea e i risultati conseguiti nell'ultimo triennio in tema per l'attività di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca (max 20 punti); b) la tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualità sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunità scientifica (max 15 punti); c) la coerenza e congruità del contributo richiesto rispetto alle attività svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente (max 5 punti); d) la consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte (max 5 punti); e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale (max 5 punti);
    l'articolo 4 del suddetto bando, e relativo alla determinazione della misura del contributo concedibile stabilisce, con l'intento di non volerlo parcellizzare ulteriormente, che quest'ultimo è riconosciuto a ciascun soggetto nella misura dell'80 per cento dei costi di funzionamento ammessi al finanziamento e comunque in misura non inferiore a 50 mila euro, soglia oggettivamente alta, in tal modo escludendo dal riparto numerosi enti meritevoli che invece riescono già a funzionare, anche molto bene, al di sotto di essa,
  esprime

PARERE CONTRARIO

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca. Atto n. 260.

PARERE APPROVATO

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato lo schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2014-2016 degli enti privati di ricerca nonché riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, con riferimento agli enti privati di ricerca (atto n. 260);
   udito il dibattito delle sedute del 23 e 24 febbraio 2016;
   ritenuto che la legge contempla finanziamenti offerti al funzionamento degli enti culturali, nell'ottica di assicurare loro continuità e affidabilità di gestione e che la medesima finalità è prevista dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 44 del 2008;
   constatato, viceversa, che i punteggi attribuiti dalla commissione valutatrice sono improntati all'intento di premiare la qualità della ricerca degli enti destinatari del contributo e che quindi parrebbe che allo scopo della legge se ne sia – sostanzialmente – affiancato un altro;
   osservato, altresì, che lo schema di decreto ministeriale fissa in 50 mila euro la quota minima di finanziamento assegnato. Tale importo è stato individuato con l'obiettivo di evitare la polverizzazione dei finanziamenti e di conseguire invece una griglia di contributi più mirata e selettiva;
   preso atto, però, che tale apprezzabile obiettivo si realizzerebbe con una eccessiva concentrazione dei finanziamenti e la conseguente esclusione di un numero troppo altro di enti;
   verificato, altresì, che la tabella triennale a cui ci si riferisce è relativa agli anni 2014-2016, evidenziandosi pertanto un considerevole ritardo nella trasmissione dell'atto al Parlamento;
   valutata necessaria, infine, una revisione complessiva dei finanziamenti statali in favore delle attività di enti pubblici e privati erogati dal MIUR e dal MIBACT,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
  provveda il Governo:
   1. in vista del prossimo triennio, a modificare il decreto direttoriale che costituisce la premessa dei bandi e del conseguente schema di decreto ministeriale recante la tabella di riparto;Pag. 77
   2. a modificare i punteggi in modo da riequilibrare il rapporto tra contributi destinati al sostegno del funzionamento degli enti richiedenti e quelli volti a valorizzare il merito scientifico e gli esiti della ricerca;
   3. a redigere il prossimo schema di decreto ministeriale modificando al ribasso l'importo minimo del contributo assegnato, oppure definendo un punteggio minimo oltre il quale il contributo è comunque assegnato;
   4. a trasmettere lo schema di decreto per il triennio 2017-2019 entro il 31 gennaio 2017.

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ALLEGATO 3

Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, con legge 5 marzo 1957, n. 104, riguardante la destinazione e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini, assegnato in proprietà al comune di Santa Margherita Ligure. C. 2572 Carocci.

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1957, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «Il collegio di Santa Margherita Ligure sarà destinato all'educazione ed all'istruzione locale» sono soppresse;
   b) al terzo comma, dopo le parole: «Gli enti indicati nel primo comma» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comune di Santa Margherita Ligure,».

  2. I proventi ricavati dall'alienazione o dal cambio della destinazione d'uso dell'ex collegio di Villa Lomellini di proprietà del comune di Santa Margherita Ligure, sono destinati, ai sensi dell'articolo 1, comma 443, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a spese di investimento relative all'istruzione.