CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 febbraio 2016
594.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 14.12 DEL RELATORE

ART. 14.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter sopprimere le parole: che le giustifica.
0. 14. 12. 1. Lauricella.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al comma 2-ter dopo le parole: di uno dei due rami del Parlamento aggiungere le seguenti: almeno cinque giorni prima della data in cui le Camere sono convocate per l'elezione.
0. 14. 12. 2. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, al capoverso 2-quater apportare le seguenti modificazioni:
   a) premettere i seguenti periodi: Le Camere fissano una data per l'elezione dei membri dell'Autorità, non meno di trenta giorni prima della data stessa; i membri dell'Autorità sono eletti tra i soggetti che hanno depositato le candidature di cui al comma 2-ter;
   b) al secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti;
   c) al quarto periodo, sopprimere le parole: Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti;
   d) sopprimere l'ultimo periodo.
0. 14. 12. 3. Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter sopprimere le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del medesimo comma.

  Conseguentemente, al capoverso 2-quater, apportare le seguenti modificazioni:
   a) premettere il seguente periodo: I membri dell'Autorità sono eletti tra i soggetti che hanno depositato le candidature di cui al comma 2-ter;
   b) al secondo periodo, sopprimere le parole:
nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti;
   c) al quarto periodo, sopprimere le parole: Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le Pag. 37parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti;
   d) sopprimere l'ultimo periodo.
0. 14. 12. 4. Toninelli, Cecconi, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter sopprimere le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del medesimo comma.

  Conseguentemente, al capoverso 2-quater, apportare le seguenti modificazioni:
   a) premettere il periodo seguente: I membri dell'Autorità sono eletti tra i soggetti che hanno depositato le candidature di cui al comma 2-ter;
   b) al secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti; dopo la terza votazione sono sufficienti i tre quinti dei voti.;
   c) al quarto periodo, sopprimere le parole: Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti; dopo la terza votazione sono sufficienti i tre quinti dei voti.;
   d) sopprimere l'ultimo periodo.
0. 14. 12. 5. Toninelli, Cecconi, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter sopprimere le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del medesimo comma.

  Conseguentemente, al capoverso 2-quater, apportare le seguenti modificazioni:
   a) premettere il periodo seguente: I membri dell'Autorità sono eletti tra i soggetti che hanno depositato le candidature di cui al comma 2-ter;
   b) al secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i tre quinti dei voti;
   c) al quarto periodo, sopprimere le parole: Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i tre quinti dei voti;
   d) sopprimere l'ultimo periodo.
0. 14. 12. 6. Toninelli, Cecconi, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter, sostituire le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del comma con le seguenti: entro quindici giorni prima della data fissata per la votazione di cui al comma seguente.

  Conseguentemente, al capoverso 2-quater apportare le seguenti modificazioni:
   a) premettere i periodi seguenti: I membri dell'Autorità sono eletti tra i soggetti che hanno depositato le candidature di cui al comma 2-ter; le Camere fissano una data per l'elezione dei membri dell'Autorità, non meno di trenta giorni prima della data stessa.;
   b) al secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti; dopo la terza votazione sono sufficienti i tre quinti dei voti.;
   c) al quarto periodo, sopprimere le parole: Ciascun senatore esprime il voto Pag. 38indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti; dopo la terza votazione sono sufficienti i tre quinti dei voti.;
   d) sopprimere l'ultimo periodo.
0. 14. 12. 7. Toninelli, Cecconi, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter, sostituire le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del comma con le seguenti: entro quindici giorni prima della data fissata per la votazione di cui al comma seguente.

  Conseguentemente, al capoverso 2-quater apportare le seguenti modificazioni:
   a) premettere i seguenti periodi: I membri dell'Autorità sono eletti tra i soggetti che hanno depositato le candidature di cui al comma 2-ter; le Camere fissano una data per l'elezione dei membri dell'Autorità, non meno di trenta giorni prima della data stessa.;
   b) al secondo periodo, sopprimere le parole: nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i tre quinti dei voti;
   c) al quarto periodo, sopprimere le parole: Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i tre quinti dei voti;
   d) sopprimere l'ultimo periodo.
0. 14. 12. 8. Toninelli, Cecconi, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter sostituire le parole da: che fino alla fine del comma con le seguenti: che, dopo averli auditi in seduta pubblica, li eleggono con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le Commissioni della Camera e del Senato procedono, rispettivamente, alla nomina di tre e due membri dell'Autorità.

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2-quater.
0. 14. 12. 9. Toninelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino, Cecconi.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter, sostituire le parole da: che, fino alla fine del medesimo capoverso con le seguenti:. Le Commissioni possono audire, in seduta pubblica, i candidati, in particolare in ordine al possesso dei requisiti e dei titoli richiesti dalla legge per la carica. I membri sono eletti dalle Commissioni con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Tre sono eletti dalla Commissione competente della Camera, due dalla rispettiva Commissione del Senato.

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2-quater.
0. 14. 12. 10. Cecconi, Toninelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso comma 2-ter, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: tre quarti.

  Conseguentemente, al capoverso comma 2-quater, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascun deputato esprime il voto indicando al massimo tre nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati;
   2) sostituire il quarto periodo con il seguente: Ciascun senatore esprime il voto indicando al massimo due nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica.
0. 14. 12. 11. Centemero.

Pag. 39

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso comma 2-ter, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: tre quarti.

  Conseguentemente, al capoverso comma 2-quater, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascun deputato esprime il voto indicando al massimo tre nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati;
   2) sostituire il quarto periodo con il seguente: Ciascun senatore esprime il voto indicando al massimo due nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato della Repubblica.
0. 14. 12. 12. Centemero.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso comma 2-ter, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: tre quarti.
0. 14. 12. 13. Centemero.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter sostituire le parole da: formano fino alla fine del capoverso con le seguenti: eleggono i membri dell'Autorità. Tre componenti sono eletti dalla competente Commissione della Camera dei deputati, due dalla rispettiva Commissione del Senato.

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso 2-quater.
0. 14. 12. 14. Nuti, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al comma 2-ter sostituire le parole: di dodici e di otto soggetti con le seguenti: di dieci e di sei soggetti.
0. 14. 12. 15. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  All'emendamento 14.12 del relatore, sostituire il capoverso 2-quater con il seguente:
  «2-quater. Con la medesima maggioranza, le Commissioni procedono, dopo aver audito i candidati in seduta pubblica, ad eleggere i membri dell'Autorità. Le Commissioni della Camera e del Senato procedono, rispettivamente, alla nomina di tre e due membri dell'Autorità.».
0. 14. 12. 16. Toninelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino, Cecconi.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al comma 2-quater, primo periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: Il Senato della Repubblica elegge sostituire la parola: due con la seguente: tre.
0. 14. 12. 17. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso comma 2-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascun deputato esprime il voto indicando al massimo tre nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati.

  Conseguentemente, sostituire il quarto periodo con il seguente: Ciascun senatore esprime il voto indicando al massimo due nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica.
0. 14. 12. 18. Centemero.

Pag. 40

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso comma 2-quater, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ciascun deputato esprime il voto indicando al massimo tre nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati.

  Conseguentemente, sostituire il quarto periodo con il seguente: Ciascun senatore esprime il voto indicando al massimo due nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato della Repubblica.
0. 14. 12. 19. Centemero.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-quater, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sopprimere le parole: Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo;
   b) al medesimo secondo periodo, sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti;
   c) al quarto periodo, sopprimere le parole: Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; e sostituire le parole: hanno ottenuto il maggior numero di voti con le seguenti: ottengono i due terzi dei voti.
0. 14. 12. 20. Cecconi, Toninelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-quater, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Le votazioni della Camera dei deputati e del Senato non sono valide se non partecipa ad entrambe almeno la maggioranza assoluta dei relativi componenti.
0. 14. 12. 21. Lauricella.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-quater, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, purché non inferiore ad un quinto dei componenti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 2-quater, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, purché non inferiore ad un terzo dei componenti.
0. 14. 12. 23. Il Relatore.

  All'emendamento 14.12 del relatore, aggiungere le seguenti parti consequenziali:
  «Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte nell'ambito del bilancio dell'Autorità, che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.
  4. L'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso».
0. 14. 12. 22. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: due membri con le seguenti: quattro membri.

  Conseguentemente, sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con i seguenti:
  2-ter. Le candidature a membro della Autorità, corredate del curriculum professionale che le giustifica, sono depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato che, a maggioranza dei due terzi dei componenti, formano, rispettivamente, un elenco di dodici e di otto soggetti.
  2-quater. La Camera dei deputati elegge tre membri dell'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun Pag. 41deputato esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Senato della Repubblica elegge due membri nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso l'elenco di cui al comma 2-ter è composto da quattro soggetti.
14. 12. Il Relatore.

Pag. 42

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 5.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: anche se cessate nei precedenti dodici mesi.
5. 3. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di banche dati pubbliche o private, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la tutela dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, per le banche dati del sistema informativo della fiscalità, sulla base di specifica convenzione conclusa con l'Agenzia delle Entrate.
  6-ter. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.
  6-quater. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito Internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.
5. 38. (Ulteriore nuova formulazione) Nuti, Cecconi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. Le dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) ovvero dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5, sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi. Le dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5, sono pubblicate a condizione che vi abbiano acconsentito.
5. 20. (Nuova formulazione) Giorgis.

ART. 9.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti:
  L'Autorità stabilisce i requisiti per lo svolgimento del mandato di gestore nonché i criteri per la determinazione del relativo compenso. A tal fine istituisce un elenco dei gestori al quale possono accedere tutti i soggetti in possesso dei requisiti.
9. 11. (Ulteriore nuova formulazione) Famiglietti, Fiano.

Pag. 43

  Al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: può conferire con la seguente: conferisce.

  Conseguentemente, al medesimo comma 10, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Si applica l'articolo 6, comma 13.
9. 10. Famiglietti, Fiano.

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: ai principi del con le seguenti: ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nel.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  3. Le norme del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
11. 6. (Nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 14.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-ter sopprimere le parole: che le giustifica.
0. 14. 12. 1. Lauricella.

  All'emendamento 14.12 del relatore, al capoverso 2-quater, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, purché non inferiore ad un quinto dei componenti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso 2-quater, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, purché non inferiore ad un terzo dei componenti.
0. 14. 12. 23. Il Relatore.

  All'emendamento 14.12 del relatore, aggiungere le seguenti parti consequenziali:
  «Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte nell'ambito del bilancio dell'Autorità, che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.
  4. L'articolo 23, comma 1, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso».
0. 14. 12. 22. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: due membri con le seguenti: quattro membri.

  Conseguentemente, sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con i seguenti:
  2-ter. Le candidature a membro della Autorità, corredate del curriculum professionale che le giustifica, sono depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato che, a maggioranza dei due terzi dei componenti, formano, rispettivamente, un elenco di dodici e di otto soggetti.
  2-quater. La Camera dei deputati elegge tre membri dell'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Senato della Repubblica elegge due membri nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso Pag. 44l'elenco di cui al comma 2-ter è composto da quattro soggetti.
14. 12. Il Relatore.

  Al comma 1, capoverso 2-bis, dopo le parole: notoria indipendenza inserire le seguenti: e di specifica competenza e professionalità.
14. 7. (Nuova formulazione) Nuti, Cecconi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

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ALLEGATO 3

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria (Nuovo testo C. 3317 Coscia e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3317 recante «Istituzione del fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria»;
   considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento appaiono riconducibili alle materie «ordinamento della comunicazione» che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni nonché alla materia «tutela della concorrenza», attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 4

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 240 final).

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

  La I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) della Camera dei deputati;
   esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione (COM (2015) 240 final);
   preso atto del parere approvato il 28 luglio 2015 dalla XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
   premesso che:
    l'Unione europea si trova ad affrontare una crisi migratoria senza precedenti: secondo i dati forniti dal Commissario per la migrazione, la cittadinanza e gli affari interni Avramopoulos, nel corso dell'audizione svolta, l'11 dicembre 2015, dinanzi alle Commissioni affari costituzionali riunite del Senato e della Camera dei deputati, il numero degli attraversamenti irregolari alle frontiere esterne dell'Unione europea – dal gennaio 2015 – è di circa 850.000 migranti;
    le pressioni migratorie hanno assunto proporzioni straordinarie soprattutto per quei Paesi che, come l'Italia, costituiscono il luogo di primo approdo, con conseguenze di grande rilievo sia in termini di impegno nelle operazioni di identificazione, registrazione e trattamento delle domande di protezione internazionale, sia nelle rispettive capacità di accoglienza;
    il Consiglio europeo straordinario del 23 aprile 2015 e il Parlamento europeo, con la risoluzione del 29 aprile 2015 «sulle recenti tragedie nel Mediterraneo e sulle politiche dell'Unione europea in materia di migrazione e asilo», erano già pervenuti a un consenso politico in merito alla necessità di agire rapidamente per salvare vite umane e rafforzare l'azione dell'Unione in questo ambito, invitando la Commissione europea a presentare un'agenda ambiziosa in materia di migrazione, che tenesse conto di tutti gli aspetti del fenomeno;
    il 13 maggio 2015 la Commissione europea ha presentato l’«Agenda europea sulla migrazione» (COM(2015) 240), con l'intento di fornire una risposta immediata alla situazione di crisi in atto nel Mediterraneo e di indicare quelle iniziative a medio e lungo termine per giungere a soluzioni strutturali che consentano di gestire il fenomeno migratorio in tutti i suoi aspetti,
   valutate le azioni immediate proposte nell'Agenda e intese a:
    salvare vite umane in mare, attraverso il potenziamento delle capacità e dei mezzi delle operazioni congiunte di Frontex, Triton e Poseidon;
    combattere le reti criminali di trafficanti, attraverso operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) e un migliore utilizzo e scambio di informazioni fra gli Stati; Pag. 47
    attivare il sistema di risposta di emergenza, previsto dall'articolo 78, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la ricollocazione delle persone con evidente bisogno di protezione internazionale, quale misura temporanea che dovrebbe tuttavia pervenire a un sistema permanente di ricollocazione;
    trovare un approccio comune per aiutare gli sfollati con evidente bisogno di protezione internazionale, in particolare attraverso un programma di reinsediamento dell'Unione europea, la creazione di un centro pilota multifunzionale in Niger e l'assegnazione di 30 milioni di euro ai programmi di sviluppo e protezione regionale;
    aiutare gli Stati membri in prima linea, attraverso l'istituzione di un nuovo metodo basato sui «punti di crisi» e la mobilitazione di 60 milioni di euro in finanziamenti di emergenza;
   considerato che:
    l'Agenda appare apprezzabile perché ispirata ad un approccio «olistico», che intende affrontare contestualmente e in termini coerenti tutti i diversi profili del fenomeno, individuando le misure utili, sia a breve termine sia negli anni a venire, per gestire meglio la migrazione in ogni suo aspetto;
    in questo quadro, va salutato con favore il potenziamento delle operazioni coordinate da Frontex (il cui mandato è stato anche ampliato), Triton e Poseidon, le cui risorse sono state triplicate e la cui durata è stata prolungata a tutto il 2016;
    le stesse considerazioni valgono, più in generale, con riferimento alle iniziative assunte per rafforzare il controllo delle frontiere esterne e contrastare le reti criminali dei trafficanti, con particolare riguardo all'operazione EUNAVFORMED, fermo restando che il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne deve essere in ogni caso condotto senza pregiudicare la tutela dei diritti fondamentali delle persone e senza rinunciare all’acquis di Schengen, elemento imprescindibile per la realizzazione di uno spazio comune europeo;
    sono stati opportunamente incrementati i Fondi AMIF (asilo, migrazione, e integrazione) e il Fondo ISF (sicurezza interna) a valere sul bilancio dell'Unione europea, con particolare riferimento al sostegno ai Paesi membri più esposti ai flussi migratori;
    la gestione efficace del problema non può che prevedere la piena collaborazione tra l'Unione europea e alcuni Paesi situati ai suoi confini, più direttamente investiti dai flussi migratori; in questa logica si colloca la decisione di sostenere finanziariamente la Turchia e altri Paesi confinanti con la Siria, da cui attualmente proviene il flusso più ingente di profughi;
    analogamente, meritano una valutazione positiva le iniziative volte a realizzare la ricollocazione e il reinsediamento di una parte dei profughi allo scopo di distribuire i relativi oneri in termini più equi tra i diversi Stati membri, in coerenza con i principi di solidarietà e di corresponsabilizzazione che, in base alle disposizioni dei Trattati, devono ispirare la politica europea in materia di asilo e migrazione;
    la crisi migratoria ha evidenziato molti dei limiti strutturali della politica migratoria dell'Unione e degli strumenti di cui essa attualmente dispone e che l'Agenda ha, pertanto, opportunamente ribadito la necessità di un nuovo approccio strategico a medio e lungo termine, basato su quattro principali linee di azione: la lotta alla migrazione irregolare, la sicurezza delle frontiere esterne, una politica comune europea di asilo forte, una nuova politica di migrazione legale;
    l'attuale contesto appare critico sotto molteplici aspetti, in considerazione, ad esempio, delle decisioni assunte da alcuni Stati membri, orientate a limitare il transito dei migranti attraverso le proprie frontiere e quindi in parziale contraddizione Pag. 48rispetto alle determinazioni assunte con l'Agenda europea e con gli atti successivi volti ad attuarla, nonché alle difficoltà relative alla ricollocazione e al collocamento dei richiedenti protezione internazionale;
    risulta drammaticamente indebolita – fino al punto di essere messa in discussione – la stessa tenuta del sistema di libera circolazione all'interno del cosiddetto «spazio Schengen», che rappresenta uno degli acquis fondamentali del processo di integrazione comunitaria;
    preso atto delle misure che, in attuazione dell'Agenda, sono state finora adottate dalla Commissione europea e largamente dibattute nelle sedi istituzionali europee, nonché all'interno dei singoli Stati membri, in particolare:
     valutate in particolare le seguenti proposte legislative, attualmente al vaglio delle istituzioni europee;
    la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione in caso di crisi e modifica il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (COM(2015) 450);
    la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di Paesi di origine sicuri, ai fini della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE (COM(2015) 452);
    visti gli articoli 77, 78, 79 e 80 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, evidenziata l'esigenza di offrire pieno sostegno alle iniziative e alle proposte adottate dalla Commissione europea nell'ambito dell'Agenda europea sulla migrazione, in particolare:
     giudicata con favore, la proposta della Commissione europea per un meccanismo permanente di ricollocazione, condividendo l'obiettivo generale di fornire all'Unione un solido strumento per gestire in modo strutturale ed efficace le situazioni critiche nel settore dell'asilo e, in particolare, l'intento di garantire, da un lato, in situazioni di crisi, un'equa ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri per numeri elevati di richiedenti con evidente bisogno di protezione internazionale e, dall'altro, la corretta applicazione del sistema Dublino, compresa la piena protezione dei diritti dei richiedenti protezione internazionale;
     preso atto dell'adozione della decisione (UE) 2015/1523 e della decisione (UE) 2015/1601, che, che hanno consentito l'avvio del meccanismo di ricollocazione, di fronte ai flussi migratori senza precedenti che continuano ad aumentare in Italia e in Grecia;
     preso atto dell'esigenza di intraprendere ogni iniziativa utile per valorizzare il ruolo e le funzioni delle Agenzie europee competenti in materia di asilo e migrazione, quali EASO (Ufficio europeo per l'asilo), Frontex (Agenzia per il coordinamento della sorveglianza alle frontiere) e FRA (Agenzia per i diritti fondamentali),
   esprime

UNA VALUTAZIONE POSITIVA

  con le seguenti osservazioni:
   a) siano sostenute le proposte tese ad una revisione del regolamento Dublino, prevedendo un sistema vincolante di ripartizione delle quote quale criterio base per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di protezione internazionale, al fine di assicurare una gestione più ordinata degli ingressi regolarizzati, ispirata alla massima Pag. 49collaborazione e alla integrazione delle conoscenze dei diversi soggetti e delle strutture e commisurata alle esigenze e ai margini effettivi di assorbimento di ciascun Stato membro;
   b) al fine di assicurare una effettiva attuazione delle decisioni (UE) 2015/1523 e (UE) 2015/1061 si valuti l'opportunità di sollecitare, con maggiore urgenza e nelle opportune sedi, la notifica da parte di tutti gli Stati membri delle capacità di accoglienza rese disponibili per ospitare le persone ricollocate, anche attraverso la designazione, se del caso, di funzionari di collegamento per la ricollocazione da inviare in Italia e in Grecia, favorendo altresì una rivalutazione dei criteri prescelti per individuare i richiedenti bisognosi di protezione internazionale da ricollocare al fine di renderli più rispondenti alle esigenze di tali Paesi;
   c) si prenda in considerazione l'esigenza di ampliare le competenze dell'EASO (Ufficio europeo per l'asilo), incrementandone le risorse, affinché esso diventi il perno della politica di asilo europea, in vista di una piena coerenza nelle procedure e nei criteri adottati per il riconoscimento dello status di rifugiati;
   d) ai fini del rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e del contrasto al traffico di esseri umani, appare opportuno che si proceda alla realizzazione di un sistema europeo di guardie di frontiera, che tragga origine dal potenziamento e dall'evoluzione dell'Agenzia Frontex, nei termini indicati dalla Commissione europea con la proposta del 15 dicembre 2015.