CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2016
593.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (C. 3119 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI APPROVATI NELLA SEDUTA ODIERNA

  All'articolo 1, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: Con decreto di natura non regolamentare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti: Con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1. 700. Il Relatore.

  All'articolo 1, comma 9-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, è stabilita la quota delle tariffe di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, da riconoscere al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le attività di cui al primo periodo del presente comma a decorrere dal 1o gennaio 2017. La quota delle tariffe di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è definita sulla base dei costi, della programmazione e delle previsioni di sviluppo delle medesime attività ed è versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 701. Il Relatore.

  All'articolo 8-ter aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8-ter. 200. Il Relatore.

  All'articolo 8-quater, comma 1, alle parole: la misura del contributo premettere le seguenti: a decorrere dal 2017.
8-quater. 700. Il Relatore.

  All'articolo 8-sexies aggiungere in fine il seguente comma: 2-bis. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8-sexies. 300. Il Relatore.

  All'articolo 9, comma 2, lettera a), sopprimere la parola eventuale.
9. 703. Il Relatore.

Pag. 170

  All'articolo 9, comma 2-bis, lettera b), sostituire le parole: istituzione della Lega ippica italiana, quale associazione senza fine di lucro, soggetta con le seguenti: individuazione, compatibilmente con la normativa europea, del soggetto che costituisca un organismo, da sottoporre.

  Conseguentemente,
   alla lettera b), sostituire le parole:
consentendo l'iscrizione alla Lega ippica con le seguenti: consentendo l'iscrizione al medesimo organismo;
   alla lettera b), sostituire le parole: la disciplina degli organi di governo della Lega ippica italiana con le seguenti: la disciplina degli organi di governo dello stesso organismo;
   alla lettera b-bis), sostituire le parole: prevedere, primi cinque anni con le seguenti: prevedere, per i primi cinque anni;
   alla lettera b-bis), sostituire le parole: dalla costituzione della Lega con le seguenti: dalla costituzione dell'organismo di cui alla lettera b);
   alla lettera b-bis), sostituire le parole: vigilanza sulla gestione della medesima Lega con le seguenti: vigilanza sulla gestione del medesimo organismo;
   alla lettera c), sostituire le parole: prevedere che le quote di prelievo con le seguenti: compatibilmente con la normativa europea, prevedere che le quote di prelievo;
   alla lettera c), sostituire le parole: siano assegnate alla Lega con le seguenti: siano assegnate all'organismo di cui alla lettera b);
   alla lettera d), sostituire le parole: siano rideterminati e trasferiti alla Lega con le seguenti: siano rideterminati e trasferiti all'organismo di cui alla lettera b);
   alla lettera d), sostituire le parole: primo anno successivo alla costituzione della Lega con le seguenti: primo anno successivo alla costituzione del medesimo organismo;
   alla lettera d), sostituire le parole: dal quinto anno successivo alla costituzione della Lega con le seguenti: dal quinto anno successivo alla costituzione dello stesso organismo.
9. 701. Il Relatore.

  All'articolo 13 aggiungere in fine il seguente comma: 4-bis. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 3 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
13. 100. Il Relatore.

  All'articolo 15, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previo parere della» con le seguenti: «previa intesa della».
15. 200. Il Relatore.

  All'articolo 16, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni per lo sviluppo di prodotti provenienti da filiera corta, dall'agricoltura biologica o comunque a ridotto impatto ambientale).
16. 704. Il Relatore.

  All'articolo 25, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previo parere della con le seguenti: previa intesa della.
25. 200. Il Relatore.

  All'articolo 25-ter, dopo le parole: gli imprenditori agricoli inserire le seguenti: , singoli o associati,.
25-ter. 700. Il Relatore.

  All'articolo 25-quinquies, comma 1, capoverso comma 4-bis, secondo periodo, dopo le parole: sotto licenza aggiungere le Pag. 171seguenti: di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui.
25-quinquies. 800. Il Relatore.

  All'articolo 29, al comma 1, lettera a), capoverso articolo 10, comma 1, lettera m), sopprimere la parola protette.
29. 702. Il Relatore.

  All'articolo 29-bis, comma 2, premettere la seguente lettera: «0a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;».

  Conseguentemente al comma 3-bis sostituire le parole: al comma 2, lettere a) e b) con le seguenti: al comma 2, lettere 0a), a) e b) e al comma 5 sostituire le parole: lettere a) con le seguenti: lettere 0a), a).
29-bis. 700. Il Relatore.

  All'articolo 29-bis, comma 3-bis, dopo le parole di cui al comma 2, lettere a) e b) aggiungere le seguenti e al comma 3.

  Conseguentemente al medesimo comma 3-bis aggiungere il seguente periodo: Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso si applicano la sospensione della licenza di pesca di professione per 3 anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni.

  Conseguentemente al comma 4 sopprimere la lettera a).
29-bis. 701. Il Relatore.

Pag. 172

ALLEGATO 2

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (C. 3119 Governo, approvato dal Senato).

CORREZIONI DI FORMA

  All'articolo 8-quater:
   alla lettera b) aggiungere le seguenti parole: euro 0,0108/Kg;
   alla lettera d) sostituire le parole: articolo 1 con le seguenti: articolo 233 e inserire, dopo le parole: comma 3, le seguenti: del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  All'articolo 8-quinquies, comma 1, sostituire le parole associazione o associazioni con le seguenti: articolazione territoriale o articolazioni territoriali, e, al comma 3 aggiungere, dopo la parola produttori, le seguenti: e gli utilizzatori.

  All'articolo 25-octies, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche all'articolo 7 della legge 28 dicembre 2015, n. 221).