CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2016
593.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale. Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XII Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale», come risultante dagli emendamenti approvati;
   rilevato che l'articolo 5 reca il conferimento al Governo di una delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi tesi alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di agricoltura, selvicoltura e filiera foresta-legno, escludendo esplicitamente quella relativa ai controlli sanitari;
   segnalato che tra i principi e i criteri di delega di tali decreti, la lettera g) del comma 2 del medesimo articolo prevede l'armonizzazione e la razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di qualità dei prodotti e contro le frodi alimentari facendo salve le competenze del Ministero della salute, delle regioni e delle aziende sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 6.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. All'articolo 1, comma 236, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460».
6. 1. Il Relatore.

ART. 10.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Alla legge 25 giugno 2003, n. 155, l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. (Distribuzione di prodotti alimentari e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale). 1. Il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, inclusi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi.».
10. 10. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

PROPOSTE DI RIFORMULAZIONI DI EMENDAMENTI

ART. 4.

  Al comma 3, dopo la parola: industriali aggiungere le seguenti:, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi,.
4. 10. Fiorio.

ART. 7.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d) svolgimento di attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari.
7. 7. (Nuova formulazione) Gregori.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti.
7. 15. (Nuova formulazione) Fiorio.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire la lettera f) con la seguente: f) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;
   2) alla lettera h), sostituire le parole: un rappresentante designato dall'industria agroalimentare con le seguenti: tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;
   3) sostituire la lettera i) con la seguente: i) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui uno della ristorazione collettiva;
   4) dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:
    o) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso;
    p) un rappresentante della cooperazione agricola.
7. 16. Fiorio.

ART. 8.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione nella formazione dei rifiuti alimentari, anche con specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
  2-ter. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo Pag. 164altresì al raggiungimento degli obiettivi del programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.
8. 2. Moretto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e sulle possibili misure per il contrasto agli sprechi medesimi.
8. 4. Gregori, Nicchi, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

  Sostituire la rubrica dell'articolo 8 con la seguente: Promozione, formazione e misure preventive in tema di riduzione degli sprechi.
8. 3. D'Incecco, Capone.

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ALLEGATO 4

Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale. Testo unificato C. 3057 Gadda, C. 3167 Mongiello, C. 3196 Faenzi, C. 3237 Sberna, C. 3274 Nicchi, C. 3248 Mantero, C. 3191 Causin e C. 3163 Galati.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 4.

  Al comma 3, dopo la parola: industriali aggiungere le seguenti:, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi,.
4. 10. (Nuova formulazione) Fiorio.

ART. 7.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d) svolgimento di attività di monitoraggio delle eccedenze e degli sprechi alimentari.
7. 7. (Nuova formulazione) Gregori.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: d) promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti.
7. 15. (Nuova formulazione) Fiorio.

  Al comma 3, sopprimere le parole: permanente di coordinamento.
7. 5. Beni, Carnevali, Grassi, D'Incecco, Paola Boldrini, Capone, Miotto.

  Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
   1) sostituire la lettera f) con la seguente: f) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione;
   2) alla lettera h), sostituire le parole: un rappresentante designato dall'industria agroalimentare con le seguenti: tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare;
   3) sostituire la lettera i) con la seguente: i) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui uno della ristorazione collettiva;
   4) dopo la lettera n), aggiungere le seguenti:
    o) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso;
    p) un rappresentante della cooperazione agricola.
7. 16. (Nuova formulazione) Fiorio.