CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 febbraio 2016
593.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 8.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
  Ai fini della presente legge si intendono per rilevanti le partecipazioni detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurino al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia d'intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
8. 8. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: assentite dall'interessato con le seguenti: sentito l'interessato.
8. 5. Famiglietti.

ART. 9.

  Al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: Il contratto di gestione aggiungere le seguenti: regola le condizioni per l'alienazione,.
9. 25. Il relatore.

  Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: carica di governo, aggiungere le seguenti: inviandone copia all'Autorità,
9. 8. (Nuova formulazione) Ferrari, Fiano.

  Al comma 9, le parole: dei principi e dei criteri stabiliti sono sostituite dalle seguenti: di quanto stabilito.
9. 9. Ferrari.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al numero 1, le parole: «contratti di opere o di somministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica».
12. 21. (Nuova formulazione) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato di notevole Pag. 51entità economica con le seguenti: un'attività di cui al numero precedente.
12. 22. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3, dopo la parola: grado aggiungere le seguenti: o alla persona convivente a scopo non di lavoro domestico.
12. 6. Gasparini.

  Al comma 4, sostituire le parole: ; nel caso in cui l'Autorità fino a: , in caso di elezione, con le seguenti: . In caso di elezione l'Autorità trasmette una propria relazione sulle misure adottate ai sensi degli articoli 8 e 9»
12. 7. (Nuova formulazione) Ferrari.

ART. 13.

  Al comma 1, capoverso a-bis), dopo le parole: dallo Stato aggiungere le seguenti: o dalla regione.
13. 4. Il relatore.

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Abrogazioni e modificazioni).

  1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n.  215, ad esclusione dell'articolo 6, commi 4, 5 e 7, e degli articoli 7 e 9.
  2. All'articolo 7 della legge n.  215 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «al coniuge e ai parenti entro il secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo domestico»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al comma 1.».
16. 1. (Nuova formulazione) Gasparini.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di conflitti di interessi (Testo unificato C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone, C. 2634 Rizzetto, C. 2652 Scotto e C. 3426 Rubinato).

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 11.

  Al comma 1, sostituire le parole: ai principi del con le seguenti: ai principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nel.

  Conseguentemente:
  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Le norme del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.
11. 6. (nuova formulazione) Il relatore.

ART. 14.

  Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole: due membri con le seguenti: quattro membri.

  Conseguentemente, sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con i seguenti:
  2-ter. Le candidature a membro della Autorità, corredate del curriculum professionale che le giustifica, sono depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera e del Senato che, a maggioranza dei due terzi dei componenti, formano, rispettivamente, un elenco di dodici e di otto soggetti.
  2-quater. La Camera dei deputati elegge tre membri dell'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il Senato della Repubblica elegge due membri nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso l'elenco di cui al comma 2-ter è composto da quattro soggetti.
14. 12. Il Relatore.

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ALLEGATO 3

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura (Nuovo testo C. 3119 Governo, approvato dal Senato)

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3119 Governo, approvato dal Senato, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura»;
   rilevato che il provvedimento reca una serie di misure che attengono al settore agricolo con la finalità, in primo luogo, di valorizzarne la competitività e che risulta pertanto, nel complesso, riconducibile alle materie «tutela della concorrenza», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione e «agricoltura», ascritta alla competenza legislativa residuale delle regioni in base all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;
   ricordato altresì che, in base alla giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti il comparto agricolo, si intrecciano con materie ed interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato; ciò vale con riguardo all'attuazione della normativa comunitaria che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi della lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione nonché con riferimento alle materie «ordinamento civile e penale», nella parte in cui riguarda le qualificazioni civilistiche di imprenditore agricolo e le sanzioni in materia agroalimentare, e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», entrambe ascritte alla competenza legislativa esclusiva statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed s);
   evidenziato inoltre che le misure previste dal testo in esame investono, per alcuni profili, anche la competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel momento in cui vengono in rilievo ambiti di intervento inerenti alla «tutela della salute» e all’«alimentazione», nonché alla «ricerca scientifica e tecnologica»;
   auspicato che, nel prosieguo del dibattito in ordine al provvedimento in esame, sia valutata la possibilità di adottare una qualifica di imprenditore agricolo professionale uniforme su tutto il territorio nazionale,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE